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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1982/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1982 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del 4.3.2025 ai sensi degli artt. 350 bis e 281
sexies c.p.c., vertente
TRA
P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Parte_1 P.IVA_1
Parenti.
APPELLANTE E APPELLATA INCIDENTALE
E
pagina 1 di 13 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Fabio CP_1 C.F._1
Frattegiani.
APPELLATA
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Elena CP_2 C.F._2
Posteraro.
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 C.F._3
Francesco Paolo Fornario.
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, adversis rejectis, in accoglimento del presente appello per i motivi tutti esposti in narrativa e per quelli ritenuti di giustizia:
IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE
Ritenuta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 283 c.p.c., disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n.2758/2024, resa inter partes dal Tribunale di Roma, XVI Sezione Civile, Sezione Imprese – R.G. n. 52193/2020, pubblicata il
14.2.2024, notificata il 1.3.2024;
IN VIA PRELIMINARE
Disporre la sospensione necessaria del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio di divisione ereditaria pendente innanzi al Tribunale Civile di Roma R.G.
41350/2016;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
In accoglimento del presente appello e per tutti i motivi di cui in narrativa riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto:
A) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della signora per le CP_1 somme spettanti al signor Parte_2
pagina 2 di 13 B) Accertare e dichiarare che l'entità del debito residuo ammonta ad € 606.378,32 al netto degli oneri fideiussori;
C) Dichiarare non dovuti gli interessi moratori per i motivi di cui in narrativa;
D) Riformare il capo relativo alle spese, compensando le spese del primo grado di giudizio.
Con vittoria di spese e compensi".
ha così concluso: CP_1
“Dedotto quanto sopra la scrivente difesa si riporta alle conclusioni rassegnate chiedendo il rigetto degli appelli e degli appelli incidentali e la conferma della sentenza di primo grado;
si rimette alla Corte di Appello nel caso in cui voglia integrare il punto del riconoscimento degli interessi moratori e della determinazione degli interessi moratori derivanti da fonte negoziale, ai quali si applica ex art. 1284 comma n, 4, il tasso di interesse pari al saggio previsto dalla transazioni commerciali ex dlgs n. 231 del 2002, che equivale al 8%, a decorrere dal deposito della domanda del decreto ingiuntivo
o meglio dalla pubblicazione del 17/07/2020; dichiarare inammissibile ogni domanda nuova anche dell'interveniente CP_2
Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
ha così concluso: CP_2
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, adversis reiectis, in accoglimento del presente appello incidentale ed in riforma della sentenza impugnata: In via preliminare:
1) sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi di cui in narrativa, ricorrendone i presupposti di legge;
2) disporre ex art. 295 c.p.c. la sospensione necessaria del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento di divisione già pendente innanzi al Tribunale Civile di Roma R.G.
41350/2016; In via principale nel merito:
3) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della signora che agisce CP_1 iure successionis, per le somme spettanti iure proprio al coerede Parte_2
4) accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione nonché per le altre ragioni di cui in narrativa, e per l'effetto - considerata l'illegittimità dell'assegnazione dell'intero credito ereditario alla sola coerede - disporre che la CP_1 [...]
e la per quanto di loro spettanza, corrispondano il credito Parte_1 CP_3 CP_3 ereditario, nella misura accertata all'esito del presente giudizio, con le seguenti modalità in via alternativa:
a) deposito su un conto corrente cointestato agli eredi o altro strumento atto a conservare
l'integrità della massa ereditaria in attesa dell'esito del giudizio di accertamento della consistenza della massa ereditaria e divisione ad oggi pendente innanzi al Tribunale Civile di Roma R.g. 41350/2016; oppure, in subordine:
b) deposito sul conto corrente intrattenuto presso Intesa Sanpaolo Private Banking n.445760 intestato della de cuius oppure, in ulteriore subordine: Persona_1
pagina 3 di 13 c) pagare pro indiviso in favore di entrambi i coeredi costituiti, signori e CP_2 CP_1
Sempre nel merito:
[...]
5) revocare la condanna alle spese a carico del signor per i motivi di cui in CP_2 narrativa.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”.
ha così concluso: Controparte_3
“in via principale: - revocare la condanna alle spese a carico della per i motivi Controparte_3 di cui in narrativa e quindi riformare e così stabilire nella parte in cui “5) condanna la
[...]
la ed il IG. alla refusione, in favore della IG.ra Parte_1 Controparte_3 CP_2
delle spese legali del presente giudizio che liquida in €. 27.000,00 per compensi oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge” prevedere che: 5) condanna la
IG.ra in favore della alla refusione delle spese legali del presente CP_1 Controparte_3 giudizio che liquida in €. 29.193,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge - Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La e la (già , Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
con due distinti atti di citazione, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
11053/2020 emesso dal Tribunale di Roma nei confronti delle società attrici in solido – la prima quale società costituita a seguito di scissione totale della seconda, originaria debitrice -
in favore di per il pagamento della complessiva somma di € 857.441,03, a titolo CP_1
di corrispettivo residuo per la cessione di partecipazioni sociali della Parte_3
e della oltre interessi e spese.
[...] Parte_4
Il credito azionato in via monitoria da in qualità di erede della cedente CP_1
traeva origine dall'atto di cessione di quote sociali del 28.1.2011 con cui i Persona_1
coniugi e trasferivano alla le Persona_1 Parte_2 Controparte_4
partecipazioni societarie della e della a fronte del Parte_3 Parte_4
complessivo corrispettivo di € 2.450.000,00 da corrispondere in parte al momento della stipula della cessione (€ 306.250,00) e in parte in sette rate uguali, pari a € 306.250,00, da pagare in varie scadenze tra il 2011 e il 2018 sul conto corrente cointestato ai cedenti, rimaste per lo più pagina 4 di 13 insolute.
L'atto di cessione prevedeva che il pagamento venisse garantito da 14 fideiussioni bancarie emesse ciascuna per € 153.125,00 delle quali 7 a favore di e 7 a favore Parte_2
di con oneri fideiussori a carico dei cedenti. Persona_1
In data 20.9.2012 la IG.ra decedeva, lasciando quali eredi il marito Persona_1
e i figli e Parte_2 CP_2 CP_1
Nel frattempo, a seguito di scissione della veniva costituita la Controparte_4
con amministratore unico che quindi subentrava nelle Parte_1 CP_2
obbligazioni assunte dalla società scissa.
2. La con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, chiedeva la Parte_1
sospensione del giudizio in attesa della decisione di altro giudizio incardinato a istanza di e di nei confronti di avente a oggetto Parte_2 CP_2 CP_1
l'accertamento della massa ereditaria, nella quale rientrava anche l'importo ingiunto, e la successiva divisione.
Eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione passiva della e Controparte_3
l'incompetenza per materia della sezione ordinaria, in favore della sezione specializzata in materia di impresa.
Contestava l'ammontare della somma ingiunta sul presupposto che non fosse stato conteggiato dalla ricorrente il pagamento effettuato della rata in scadenza al 31.12.2011 e che gli importi versati alla scadenza delle rate del 31.12.2012 e del 31.12.2013 risultavano inferiori a quelli pattuiti poiché erano stati decurtati gli oneri fideiussori anticipati dalle società, ma a carico dei cedenti.
Eccepiva poi la carenza di legittimazione attiva di per le somme spettanti a CP_1
Parte_2
3. La con il proprio atto di opposizione, eccepiva che la propria Controparte_3
responsabilità, a seguito della scissione, era meramente sussidiaria e limitata rispetto a quella della Parte_1
pagina 5 di 13 Precisava infatti che tra le società non fosse intervenuta una scissione totale, ma parziale, e che in forza del disposto dell'art. 2506 quater c.c. rispondeva del suddetto debito nei limiti del patrimonio netto a essa rimasto al momento della scissione, pari a € 32.546,00, a fronte del patrimonio netto trasferito alla società scissa, pari a € 1.223.714,01. Parte_1
Lamentava inoltre l'errata indicazione dell'ammontare della somma ingiunta, pari invece ad € 632.341,03, considerato che la rata del 31.12.2011 del contratto di cessione risultava regolarmente pagata.
4. A seguito della riunione dei due giudizi di opposizione interveniva in giudizio CP_2
chiedendo di disporre l'apertura di un conto corrente cointestato agli eredi di
[...] [...]
su cui versare l'importo dovuto in attesa dell'esito del giudizio pendente di Persona_1
accertamento della consistenza della massa ereditaria e divisione.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2758/2024, accoglieva parzialmente le opposizioni e revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando, in applicazione dell'art. 2506 quater, comma 3, c.c., la e la in solido tra Parte_1 Controparte_3
loro, al pagamento, in favore di della minore somma di € 32.546,00 e la sola CP_1
al pagamento della ulteriore somma di € 599.795,03, oltre interessi Parte_1
moratori per entrambe dal giorno delle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo.
L'importo totale residuo riconosciuto a veniva determinato, considerando CP_1
provati i pagamenti di alcune rate non conteggiate da parte opposta, a € 632.341,03.
Il Tribunale rigettava invece la domanda di ritenendo di non poter CP_2
costringere le parti all'apertura di un conto corrente.
3. La ha proposto l'appello principale per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c..
Con il secondo motivo ha lamentato altresì l'omessa pronuncia del primo giudice sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva di per le somme spettanti a CP_1
deducendo che la stessa, avendo agito in qualità di erede di Parte_2 Per_1
aveva titolo per richiedere solo le somme appartenenti alla massa ereditaria e non
[...]
pagina 6 di 13 quelle che, a seguito dello scioglimento della comunione legale tra i coniugi, accedevano iure
proprio al patrimonio del padre.
Con il terzo motivo l'appellante ha contestato l'errata determinazione dell'entità del debito residuo, corrispondente invece ad € 606.378,32, ossia l'importo al netto dei pagamenti effettuati e degli oneri fideiussori versati.
Con il quarto motivo l'appellante ha censurato l'errato addebito di interessi moratori, in quanto il ritardato pagamento delle rate di prezzo scadute dopo la morte di Persona_1
era stato determinato dalla mancata collaborazione di Quest'ultima, oltre a non CP_1
aver provveduto ad indicare il conto corrente su cui effettuare i pagamenti, non aveva inviato all'appellante la formale accettazione dell'eredità e aveva provato a escutere la polizza fideiussoria posta a garanzia dell'obbligazione della Inoltre, in mala Parte_1
fede, aveva ingiunto alle società attrici in primo grado il pagamento dell'intero importo del credito derivante dalla vendita delle quote sociali comprensivo anche delle due rate che sapeva essere state pagate e anche per somme spettanti a Parte_2
Con il quinto motivo l'appellante ha contestato l'errata quantificazione e addebito delle spese di lite per la parziale soccombenza di considerata la revoca del decreto CP_1
ingiuntivo e la condanna delle società opponenti a un minore importo di quello azionato in via monitoria.
4. Si è costituito proponendo appello incidentale per i seguenti motivi. CP_2
Con il primo motivo l'appellante incidentale ha lamentato la mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio di divisione ereditaria.
Con il secondo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione in ordine alle eccezioni sollevate relativamente alla legittimazione attiva di per l'intero credito e l'esigibilità dei crediti ereditari da parte dello stesso in CP_1
qualità di coerede.
Con il terzo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui è stato riconosciuto l'intero importo a senza considerare che il 50% apparteneva iure proprio a CP_1 Parte_2
quale coniuge in comunione dei beni, mentre il restante 50% spettava in quote uguali
[...]
pagina 7 di 13 di € 105.390,17 a ciascuno dei tre eredi. Ha osservato, inoltre, che, nelle more del giudizio di opposizione, era deceduto lasciando in eredità la propria quota disponibile, di Parte_2
un terzo della somma da ripartire tra i coeredi tra cui lo stesso CP_2
Inoltre ha lamentato l'erroneità della decisione impugnata laddove non è stata accolta la domanda volta a ottenere l'apertura di un conto corrente cointestato su cui versare eventualmente l'importo dovuto ovvero a disporre il pagamento in favore degli eredi pro
indiviso o il versamento su uno dei conti correnti intestati alla de cuius.
Con il quarto motivo ha lamentato l'illegittimità della condanna solidale alle CP_2
spese, chiedendone la compensazione, stante il parziale accoglimento delle proprie richieste in ordine alla rideterminazione del quantum e comunque ritenendo insussistenti i presupposti per la condanna in via solidale.
5. La ha proposto appello incidentale chiedendo la riforma della Controparte_3
statuizione di condanna solidale a proprio carico al pagamento delle spese di lite e la sostituzione con una statuizione a proprio favore e a carico di le cui pretese nei CP_1
confronti dell'appellante incidentale erano state riconosciute solo per una minima parte.
6. Il secondo motivo dell'appello principale, da esaminare preliminarmente, in quanto riguardante la legittimazione attiva di è infondato. CP_1
La morte del coniuge determina lo scioglimento del matrimonio che, a sua volta, comporta lo scioglimento della comunione legale dei beni, ai sensi dell'art. 191, comma 1, c.c., con la conseguente divisione in parti uguali dei beni comuni. Anche il credito comune viene quindi ripartito in quote uguali e per metà spetta al coniuge superstite, mentre l'altra metà cade nell'asse ereditario del defunto, spettante pro quota a tutti i coeredi, compreso il coniuge superstite, secondo le quote legalmente previste.
Nel caso in esame a a seguito dello scioglimento della comunione legale Parte_2
per morte dei è stata attribuita la metà del credito vantato nei confronti Persona_1
delle società appellanti e l'altra metà è caduta in successione ed è stata legittimamente oggetto di domanda monitoria da parte della coerede dovendo essere ripartita tra tutti CP_1
i coeredi, in base a quanto stabilito nel giudizio di divisione.
pagina 8 di 13 Va inoltre ribadito il principio secondo cui ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza, senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione (Cass. n. 27417/2017; cfr. anche Cass n. 8508/2020).
Ne consegue pertanto il rigetto anche del primo motivo dell'appello principale e del
primo motivo dell'appello incidentale proposto da relativi entrambi alla CP_2
necessità di sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio di divisione ereditaria.
7. Il terzo motivo dell'appello principale è invece fondato.
Va innanzitutto disattesa l'eccezione sollevata dall'appellata di inammissibilità della pretesa, in quanto domanda nuova inammissibile in appello, di decurtare dall'importo dovuto dalle società appellanti gli oneri fideiussori versati dalle stesse e non rimborsati.
Può ritenersi che nel caso di specie operi la compensazione impropria, ossia un meccanismo di “sommatoria algebrica” di correlate pretese, costituite da mere poste contabili.
Sul punto la Corte di Cassazione anche di recente ha affermato che: “Quando tra due
soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è
luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con
elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere
senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale” (Cass. n. 26365/2024).
Quanto alla sussistenza dell'obbligo dei cedenti di pagare gli oneri fideiussori, occorre rilevare che l'art. 1 del contratto di cessione di partecipazioni societarie prevedeva che fossero a carico dei cedenti le spese e le commissioni bancarie relative alle fideiussioni bancarie rilasciate in favore di questi ultimi a garanzia del pagamento delle rate del prezzo di cessione.
Si tratta di circostanza non contestata e comprovata dai documenti allegati alla stessa domanda monitoria (all. nn. 8 e 9) che dimostrano che alcune spese di fideiussione erano state anticipate dalla società acquirente delle quote e poi parzialmente rimborsate dai pagina 9 di 13 coniugi cedenti, ognuno per la propria quota.
Dai documenti allegati all'opposizione a decreto ingiuntivo della CP_1 Parte_1
(all. 4 e 5 ) si evince sia la stipula delle fideiussioni sia l'addebito dei relativi oneri sul conto della società opponente.
Non risulta però il pagamento dell'importo residuo degli oneri fideiussori per l'anno 2011
e degli oneri fideiussori per gli anni dal 2013 al 2018, pari ad € 25.962,71.
Pertanto dalla somma dovuta di € 632.341,03 deve essere decurtato l'importo di €
25.962,71, per un totale di € 606.378,32.
8. Il quarto motivo dell'appello principale, relativo all'errato addebito degli interessi moratori, è invece infondato.
L'appellante ha poi chiesto, in assenza di indicazione nella sentenza impugnata circa la misura degli interessi, l'applicazione eventualmente degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. e non degli interessi previsti dal D. Lgs n. 231/2002.
Sulla debenza degli interessi moratori, deve condividersi la statuizione del Tribunale, in quanto se il debitore ritarda nel pagamento di un debito pecuniario liquido ed esigibile, come nel caso in esame, il creditore ha diritto, ai sensi dell'art. 1224 c.c., di pretendere il pagamento degli interessi di mora, che decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento concordata nel contratto.
Nell'atto di cessione di partecipazioni sociali sono previste le scadenze entro le quali dovevano essere corrisposte le singole rate, non adempiute, pertanto gli interessi moratori decorrono dalle stesse.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non è emerso alcun concreto ostacolo frapposto da ai pagamenti e pertanto il credito era da considerarsi esigibile. CP_1
Le contestazioni sul tasso di mora applicabile, a fronte della generica dizione utilizzata nel dispositivo della sentenza appellata, devono essere esaminate in sede di esecuzione.
9. Il secondo e il terzo motivo dell'appello incidentale proposto da sono CP_2
pure infondati.
Quanto alle doglianze concernenti la carenza di legittimazione attiva di CP_1
pagina 10 di 13 valgono le considerazioni sopra esposte.
Non può altresì essere accolta la domanda volta a disporre l'apertura di un conto corrente cointestato agli eredi, considerato che la stipulazione di un contratto di conto corrente è frutto dell'autonomia negoziale delle parti e non sussiste un obbligo legale in tal senso.
Vanno ritenute inammissibili in quanto nuove, poiché non proposte nel precedente grado di giudizio, le domande dirette a disporre il pagamento in favore degli eredi pro indiviso o il versamento su uno dei conti correnti intestati alla de cuius.
Unico motivo a meritare parziale accoglimento è il quarto, relativo alle spese di lite. Non
sussistevano i presupposti per la compensazione perché la riduzione del credito complessivo non è stata determinata dalle difese di il quale è risultato totalmente CP_2
soccombente rispetto alle proprie richieste. Deve però ritenersi che non potesse trovare applicazione il secondo comma dell'art. 97 c.p.c., presupponendo la condanna solidale un interesse comune invece non ravvisabile tra le posizioni degli opponenti e quella del terzo intervenuto.
10. Infine non è fondato l'appello incidentale formulato dalla in Controparte_3
relazione alle spese di lite.
Difatti la predetta società ha lamentato che, sulla base del principio di soccombenza, anche in virtù dei principi affermati con la recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite n. 32061/2022, era quale soccombente, a essere tenuta al rimborso delle CP_1
spese di lite in favore della e non viceversa. Controparte_3
Tuttavia, proprio in applicazione di quanto affermato dalle Sezioni Unite, l'accoglimento,
seppure sensibilmente ridotto, della domanda monitoria nei confronti della Controparte_3
non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali, né
l'appellante incidentale ha specificamente richiesto, in alternativa, l'eventuale compensazione delle spese di lite.
11. L'appello principale va quindi parzialmente accolto, mentre vanno rigettati gli appelli incidentali, tranne che per il quarto motivo d'appello di CP_2
Spetta quindi all'appellata la minor somma di € 606.378,32, oltre interessi CP_1
pagina 11 di 13 moratori dal giorno delle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo.
Stante l'accoglimento dell'appello principale in misura marginale, le spese di lite del primo grado di giudizio rimangono confermate tranne che per la solidarietà a carico di CP_2
[...]
12. Le spese del presente grado di giudizio, stante il parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale di possono essere compensate per un CP_2
quinto nei rapporti tra l'appellante principale e da una parte, e CP_2 CP_1
dall'altra e poste a carico invece dei primi per i rimanenti quattro quinti.
Le spese di lite sono liquidate, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e ripartite per tre quarti a carico dell'appellante principale e per un quarto a carico di tenuto conto, ai sensi dell'art. 97, comma 1 c.p.c. dell'interesse CP_2
prevalente della prima.
Stante il rigetto dell'appello della questa è tenuta al rimborso totale delle Controparte_3
spese di lite nei confronti di ma in misura correlata all'importo delle spese di CP_1
lite liquidate nel primo grado di giudizio, oggetto esclusivo di impugnazione.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante incidentale
[...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per CP_3
l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello principale, condanna la CP_1 Parte_1
al pagamento in favore di della minor somma di € 606.378,32, oltre interessi CP_1
moratori dal giorno delle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo;
2) In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da esclude il CP_2
vincolo solidale a carico di quest'ultimo con riferimento alle spese di lite del primo grado di giudizio;
pagina 12 di 13 3) Rigetta per il resto l'appello principale e gli appelli incidentali;
4) Condanna la e al pagamento in favore di Parte_1 CP_2
di quattro quinti delle spese di lite del presente grado di giudizio e liquida CP_1
l'importo di tali spese in € 16.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge, ponendo ¾ delle spese a carico della e ¼ a Parte_1
carico di CP_2
5) Compensa per il rimanente quinto le spese di lite;
6) Condanna la al pagamento in favore di a titolo di Controparte_3 CP_1
spese di lite, della somma di € 5.000,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Controparte_3
quello dovuto per l'impugnazione.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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