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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. RG 49317/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49317/2023 promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Cisterna di Latina (LT), Largo Risorgimento n. 8 presso lo studio dell'Avv.
Domenico Volante che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Segni (RM), Via Carpinetana P.IVA_ Ovest 4 Traversa n. 10/C - C.A.P.
RESISTENTE
Svolgimento del processo
pagina 1 di 8 Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., affinché fosse Controparte_1 accertata e dichiarata la responsabilità della società resistente per l'omesso e/o mancato completamento delle opere di ristrutturazione di cui al contratto di appalto con sconto in fattura denominato “bonus ristrutturazioni 50% D.p.R. 917/86 art 16 bis” sottoscritto tra le parti in data 27 ottobre 2022 e, per l'effetto, affinché fosse ne dichiarata la risoluzione giudiziale per inadempimento dell'impresa appaltatrice, ai sensi degli artt. 1218 e 1453 c.c., con conseguente condanna della
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei Controparte_1
danni dalla medesima subiti, quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale, in misura pari ad euro 18.500,90, di cui euro
11.757,50, quale metà dell'importo stimato relativo alle opere mancanti non coperto dallo sconto in fattura, euro 6.597,00 pari alla somma dalla stessa versata in qualità di
“oneri bancari” e di “istruttoria pratica”, nonché euro 146,40 (iva inclusa) quale somma dalla stessa erogata per consentire lo smaltimento di calcinacci e materiali non rimossi dall'impresa appaltatrice.
La ricorrente deduceva che, con contratto di appalto con sconto in fattura denominato
“bonus ristrutturazioni 50% D.p.R. 917/86 art. 16 bis” sottoscritto in data 27 ottobre
2022, in qualità di comodataria dell'immobile sito in Latina, Via XXIV maggio n. 44, scala B, piano 2, interno n. 5, aveva commissionato ed appaltato all'impresa edile
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
l'esecuzione di opere di ordinaria e straordinaria manutenzione per la demolizione, ricostruzione e realizzazione impianti, nonché opere di pavimentazione e rivestimenti.
La stessa precisava che tali opere avrebbero dovuto essere completate entro il 27 aprile 2023 e che il prezzo complessivo pattuito era pari ad euro 75.910,00, I.V.A. inclusa, con un esborso effettivo a suo carico pari ad euro 37.955,00. La ricorrente deduceva che le opere avevano avuto inizio nel mese di ottobre 2022, pertanto, la pagina 2 di 8 società resistente aveva emesso nei suoi riguardi dapprima la fattura n. 26/2022 di euro 37.954,99, successivamente la fattura n. 33/2022 per un ammontare di euro
22.772,99 ed, infine, la fattura n. 08/2022 pari ad euro 15.182,00, dalla stessa regolarmente saldate nella quota-parte non soggetta a sconto con versamenti del
27/10/2022 (di euro 18.977,50), del 13/12/2022 (di euro 11.388,80) e del 8/03/2023
(di euro 7.591,00). rilevava che, conclusa la fase degli apprestamenti di Parte_1
cantiere e svolte iniziali e marginali opere di ristrutturazione, la
[...]
aveva interrotto arbitrariamente e senza alcun giustificato Controparte_1 motivo l'esecuzione delle opere contrattualmente pattuite e, nonostante le sollecitazioni dalla stessa formulate e le rassicurazioni di una pronta ripresa, la società resistente non aveva mai ultimato le opere edilizie, né tantomeno aveva provveduto allo smaltimento del materiale di scarto “abbandonato” nel cortile condominiale. La ricorrente aggiungeva che, con perizia giurata del 7/09/2023, il geometra aveva confermato gli innumerevoli e gravi Persona_1
inadempimenti della società resistente nella realizzazione delle opere mai ultimate, aveva altresì rilevato la presenza di calcinacci e/o frammenti di calce e/o di intonaco caduto dai muri anche presso le aree condominiali ed aveva, infine, quantificato il valore dei lavori edili non eseguiti in euro 23.515,00, oltre ad euro 6.597,00 per oneri bancari e spese di istruttoria pratica. La ricorrente rilevava, infine, di aver provveduto alla sostituzione della ditta appaltatrice inizialmente incaricata con una nuova impresa edile, la società cooperativa Ecologia Marfia Servizi Ecologici, al fine di poter completare le opere di ristrutturazione di cui sopra.
La non si costituiva e non compariva nonostante la Controparte_1 rituale notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti e, pertanto, all'udienza del 5/09/2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
pagina 3 di 8 Motivi della decisione
Le domande formulate da parte ricorrente risultano fondate e meritano accoglimento in ragione delle considerazioni di seguito esposte.
Può senz'altro trovare accoglimento la domanda di risoluzione del contratto di appalto con sconto in fattura, denominato “bonus ristrutturazione 50% D.p.R. 917/86 art. 16 bis”, sottoscritto dalle parti in data 27/10/2022, ai sensi dell'art. 1453 c.c., per grave inadempimento della società resistente che, secondo la documentazione allegata in atti e non contestata dalla in quanto Controparte_1
contumace, non ha provveduto a completare le opere di ristrutturazione commissionatele entro il termine previsto nel contratto di appalto, nonostante i solleciti della committente (cfr. doc.
4-5 ricorso), non ha giustificato il ritardo, né ha formulato alcuna richiesta di proroga del termine pattuito. “Ai fini della risoluzione del contratto nel caso di parziale o inesatto adempimento della prestazione,
l'indagine circa la gravità della inadempienza deve tenere conto del valore, determinabile mediante il criterio di proporzionalità, della parte dell'obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, nonché considerare se, per effetto dell'inadempimento, si sia verificata, ai danni della controparte, una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale” (Cass. 11 giugno 2018, n. 15052). A tal riguardo, infatti, dalla perizia giurata del geometra (cfr. doc. 6 Persona_1
ricorso), non contestata da parte resistente in quanto contumace, emerge, infatti, che la abbia realizzato solo in parte le opere che si era Controparte_1
obbligata ad eseguire in virtù del contratto di appalto del 27/10/2022, sebbene la ricorrente abbia provveduto al pagamento di tutte le fatture emesse dalla società resistente (cfr. doc.
2-3 ricorso), a copertura integrale dei costi sulla stessa gravanti secondo gli obblighi dalla medesima assunti al momento della stipula del contratto di appalto.
pagina 4 di 8 La ricorrente ha poi formulato richiesta risarcitoria in misura corrispondente al valore delle opere ineseguite e necessarie per il completamento dei lavori di ristrutturazione commissionati alla società resistente;
secondo la stima riportata dal geometra la somma necessaria per il completamento dei lavori è pari a euro Per_1
23.515,00, pertanto, considerato che la committente può beneficiare del “bonus ristrutturazioni 50%”, l'importo stimato relativo alle opere mancanti, non coperto dallo sconto in fattura e versato dalla ricorrente in eccedenza risulta pari ad euro
11.757,50.
Deve anzitutto riconoscersi che, in tema di inadempimento contrattuale, il risarcimento del danno svolge funzione sostitutiva della prestazione mancata e gli effetti della situazione pregiudizievole permangono fino a quando il danno non viene risarcito (Cass., 29 febbraio 2016, n. 3940). Dalla documentazione versata in atti risulta che la ricorrente abbia provveduto integralmente al pagamento della somma pattuita nel contratto per il completamento dei lavori di ristrutturazione (cfr. doc. 3 ricorso), sebbene gli stessi siano stati eseguiti solo parzialmente;
la documentazione fotografica presente nella relazione del geometra evidenzia (cfr. doc. 6), Per_1
infatti, una parziale realizzazione degli impianti termici, elettrici ed idrici, nonché
l'assenza di massetto, pavimentazione e tinteggiatura.
Tanto premesso, deve riconoscersi che la ricorrente ha sufficientemente dato prova del danno subito in conseguenza dell'inadempimento di parte resistente, avendo prodotto in giudizio il contratto di appalto sottoscritto tra le parti, i bonifici con cui ha provveduto al pagamento dell'intera somma pattuita a titolo di corrispettivo nel contratto medesimo, le mail con cui ha sollecitato la società resistente ad adempiere e, infine, la perizia giurata per poter individuare le prestazioni rimaste ineseguite e la somma necessaria al completamento dei lavori di ristrutturazione;
d'altra parte la società resistente è stata dichiarata contumace in quanto non si è costituita e non ha, di conseguenza, contestato le prove offerte in comunicazione da parte ricorrente. A
pagina 5 di 8 ciò si aggiunge che la ricorrente ha fatto tutto quanto era in suo potere affinché le opere di ristrutturazione venissero completate poiché, oltre ad aver adempiuto interamente alle prestazioni dalla medesima dovute, ha reperito sul mercato un'altra impresa per portare a termine i lavori, in modo da poter beneficiare delle agevolazioni derivanti dal “bonus Ristrutturazioni” nonostante l'inadempimento di parte resistente.
Deve, quindi, disporsi la condanna della in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di euro 11.757,50 a titolo di risarcimento del danno, ex art. 1453 c.c., in favore della ricorrente . Parte_1
Merita altresì accoglimento la domanda risarcitoria di parte ricorrente relativamente alle spese che la medesima ha dovuto sostenere per lo smaltimento dei calcinacci e altro materiale edile di scarto non rimosso dal cantiere da parte della società resistente. La ricorrente ha allegato documentazione che prova l'avvenuto noleggio di un cassone scarrabile (cfr. doc. 7 ricorso) in conseguenza dell'inerzia dell'impresa appaltatrice che, sebbene sollecita dalla committente (cfr. doc. 5 ricorso), non ha provveduto a rimuovere dal cantiere i rifiuti prodotti dai lavori di ristrutturazione svolti. La in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t., deve, quindi, provvedere al pagamento della ulteriore somma di euro 146,40 in favore di , pari al costo dalla stessa sostenuto per lo smaltimento del Parte_1
materiale edile di scarto prodotto e non rimosso dalla società resistente.
Relativamente poi agli oneri bancari ed alle spese di istruttoria pratica, quantificati nel contratto di appalto in misura pari ad euro 6.597,00, di cui la ricorrente ha richiesto la restituzione nel presente giudizio, deve riconoscersi che si tratta di spese che quest'ultima ha dovuto sostenere al fine di poter beneficiare dello sconto in fattura e che dovrebbe nuovamente sostenere in favore della nuova impresa edile, la società cooperativa Ecologia Marfia Servizi Ecologici, che ha sostituito la
[...] nel completamento delle opere di ristrutturazione dell'immobile Controparte_1
sito in Latina (LT), Via XXIV Maggio, n. 44.
Considerato che
la ricorrente ha pagina 6 di 8 provveduto al pagamento degli oneri bancari, come concordato nel contratto di appalto, unicamente per potersi avvalere del bonus ristrutturazione e che, in conseguenza dell'inadempimento della società resistente, quest'ultima è stata sostituita con la società cooperativa Ecologia Marfia Servizi Ecologici, la committente dovrà provvedere al pagamento degli oneri bancari unicamente in favore della società che provvederà a completare i lavori di ristrutturazione, come evidenziato anche nella perizia giurata. Deve, pertanto, trovare accoglimento anche quest'ulteriore domanda formulata da parte ricorrente e, per l'effetto, deve condannarsi la in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., alla restituzione della somma di euro 6.597,00 in favore di , a titolo Parte_1 di ripetizione dell'indebito, ex art. 2033 c.c., dal momento che la società resistente ha ingiustamente trattenuto la predetta somma. Si tratta, infatti, di oneri che l'istituto di credito potrà porre a carico dell'impresa appaltatrice a titolo di interessi o commissioni per l'applicazione dello sconto in fattura, pertanto, tali predetti oneri non graveranno sulla società resistente, dal momento che non sarà quest'ultima a provvedere al completamento dei lavori di ristrutturazione, ma sulla società cooperativa Ecologia Marfia Servizi Ecologici che l'ha sostituita.
Per i motivi sopra esposti, devono trovare accoglimento le domande formulate da parte ricorrente e deve, quindi, disporsi la condanna della Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della complessiva
[...]
somma di euro 18,500,90 in favore della ricorrente . Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 7 di 8 1. Dichiara la risoluzione del contratto di appalto con sconto in fattura, denominato “bonus ristrutturazione 50% D.p.R. 917/86 art. 16 bis”, sottoscritto dalle parti in data 27/10/2022, ai sensi dell'art. 1453 c.c., per grave inadempimento della Controparte_1
2. Condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento della somma di € 18.500,90 in favore di
; Parte_1
3. Condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in complessivi € 3.397,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Roma, 13/01/2025
Il Giudice
Dott. Ettore Favara
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49317/2023 promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Cisterna di Latina (LT), Largo Risorgimento n. 8 presso lo studio dell'Avv.
Domenico Volante che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Segni (RM), Via Carpinetana P.IVA_ Ovest 4 Traversa n. 10/C - C.A.P.
RESISTENTE
Svolgimento del processo
pagina 1 di 8 Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., affinché fosse Controparte_1 accertata e dichiarata la responsabilità della società resistente per l'omesso e/o mancato completamento delle opere di ristrutturazione di cui al contratto di appalto con sconto in fattura denominato “bonus ristrutturazioni 50% D.p.R. 917/86 art 16 bis” sottoscritto tra le parti in data 27 ottobre 2022 e, per l'effetto, affinché fosse ne dichiarata la risoluzione giudiziale per inadempimento dell'impresa appaltatrice, ai sensi degli artt. 1218 e 1453 c.c., con conseguente condanna della
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei Controparte_1
danni dalla medesima subiti, quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale, in misura pari ad euro 18.500,90, di cui euro
11.757,50, quale metà dell'importo stimato relativo alle opere mancanti non coperto dallo sconto in fattura, euro 6.597,00 pari alla somma dalla stessa versata in qualità di
“oneri bancari” e di “istruttoria pratica”, nonché euro 146,40 (iva inclusa) quale somma dalla stessa erogata per consentire lo smaltimento di calcinacci e materiali non rimossi dall'impresa appaltatrice.
La ricorrente deduceva che, con contratto di appalto con sconto in fattura denominato
“bonus ristrutturazioni 50% D.p.R. 917/86 art. 16 bis” sottoscritto in data 27 ottobre
2022, in qualità di comodataria dell'immobile sito in Latina, Via XXIV maggio n. 44, scala B, piano 2, interno n. 5, aveva commissionato ed appaltato all'impresa edile
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
l'esecuzione di opere di ordinaria e straordinaria manutenzione per la demolizione, ricostruzione e realizzazione impianti, nonché opere di pavimentazione e rivestimenti.
La stessa precisava che tali opere avrebbero dovuto essere completate entro il 27 aprile 2023 e che il prezzo complessivo pattuito era pari ad euro 75.910,00, I.V.A. inclusa, con un esborso effettivo a suo carico pari ad euro 37.955,00. La ricorrente deduceva che le opere avevano avuto inizio nel mese di ottobre 2022, pertanto, la pagina 2 di 8 società resistente aveva emesso nei suoi riguardi dapprima la fattura n. 26/2022 di euro 37.954,99, successivamente la fattura n. 33/2022 per un ammontare di euro
22.772,99 ed, infine, la fattura n. 08/2022 pari ad euro 15.182,00, dalla stessa regolarmente saldate nella quota-parte non soggetta a sconto con versamenti del
27/10/2022 (di euro 18.977,50), del 13/12/2022 (di euro 11.388,80) e del 8/03/2023
(di euro 7.591,00). rilevava che, conclusa la fase degli apprestamenti di Parte_1
cantiere e svolte iniziali e marginali opere di ristrutturazione, la
[...]
aveva interrotto arbitrariamente e senza alcun giustificato Controparte_1 motivo l'esecuzione delle opere contrattualmente pattuite e, nonostante le sollecitazioni dalla stessa formulate e le rassicurazioni di una pronta ripresa, la società resistente non aveva mai ultimato le opere edilizie, né tantomeno aveva provveduto allo smaltimento del materiale di scarto “abbandonato” nel cortile condominiale. La ricorrente aggiungeva che, con perizia giurata del 7/09/2023, il geometra aveva confermato gli innumerevoli e gravi Persona_1
inadempimenti della società resistente nella realizzazione delle opere mai ultimate, aveva altresì rilevato la presenza di calcinacci e/o frammenti di calce e/o di intonaco caduto dai muri anche presso le aree condominiali ed aveva, infine, quantificato il valore dei lavori edili non eseguiti in euro 23.515,00, oltre ad euro 6.597,00 per oneri bancari e spese di istruttoria pratica. La ricorrente rilevava, infine, di aver provveduto alla sostituzione della ditta appaltatrice inizialmente incaricata con una nuova impresa edile, la società cooperativa Ecologia Marfia Servizi Ecologici, al fine di poter completare le opere di ristrutturazione di cui sopra.
La non si costituiva e non compariva nonostante la Controparte_1 rituale notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti e, pertanto, all'udienza del 5/09/2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
pagina 3 di 8 Motivi della decisione
Le domande formulate da parte ricorrente risultano fondate e meritano accoglimento in ragione delle considerazioni di seguito esposte.
Può senz'altro trovare accoglimento la domanda di risoluzione del contratto di appalto con sconto in fattura, denominato “bonus ristrutturazione 50% D.p.R. 917/86 art. 16 bis”, sottoscritto dalle parti in data 27/10/2022, ai sensi dell'art. 1453 c.c., per grave inadempimento della società resistente che, secondo la documentazione allegata in atti e non contestata dalla in quanto Controparte_1
contumace, non ha provveduto a completare le opere di ristrutturazione commissionatele entro il termine previsto nel contratto di appalto, nonostante i solleciti della committente (cfr. doc.
4-5 ricorso), non ha giustificato il ritardo, né ha formulato alcuna richiesta di proroga del termine pattuito. “Ai fini della risoluzione del contratto nel caso di parziale o inesatto adempimento della prestazione,
l'indagine circa la gravità della inadempienza deve tenere conto del valore, determinabile mediante il criterio di proporzionalità, della parte dell'obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, nonché considerare se, per effetto dell'inadempimento, si sia verificata, ai danni della controparte, una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale” (Cass. 11 giugno 2018, n. 15052). A tal riguardo, infatti, dalla perizia giurata del geometra (cfr. doc. 6 Persona_1
ricorso), non contestata da parte resistente in quanto contumace, emerge, infatti, che la abbia realizzato solo in parte le opere che si era Controparte_1
obbligata ad eseguire in virtù del contratto di appalto del 27/10/2022, sebbene la ricorrente abbia provveduto al pagamento di tutte le fatture emesse dalla società resistente (cfr. doc.
2-3 ricorso), a copertura integrale dei costi sulla stessa gravanti secondo gli obblighi dalla medesima assunti al momento della stipula del contratto di appalto.
pagina 4 di 8 La ricorrente ha poi formulato richiesta risarcitoria in misura corrispondente al valore delle opere ineseguite e necessarie per il completamento dei lavori di ristrutturazione commissionati alla società resistente;
secondo la stima riportata dal geometra la somma necessaria per il completamento dei lavori è pari a euro Per_1
23.515,00, pertanto, considerato che la committente può beneficiare del “bonus ristrutturazioni 50%”, l'importo stimato relativo alle opere mancanti, non coperto dallo sconto in fattura e versato dalla ricorrente in eccedenza risulta pari ad euro
11.757,50.
Deve anzitutto riconoscersi che, in tema di inadempimento contrattuale, il risarcimento del danno svolge funzione sostitutiva della prestazione mancata e gli effetti della situazione pregiudizievole permangono fino a quando il danno non viene risarcito (Cass., 29 febbraio 2016, n. 3940). Dalla documentazione versata in atti risulta che la ricorrente abbia provveduto integralmente al pagamento della somma pattuita nel contratto per il completamento dei lavori di ristrutturazione (cfr. doc. 3 ricorso), sebbene gli stessi siano stati eseguiti solo parzialmente;
la documentazione fotografica presente nella relazione del geometra evidenzia (cfr. doc. 6), Per_1
infatti, una parziale realizzazione degli impianti termici, elettrici ed idrici, nonché
l'assenza di massetto, pavimentazione e tinteggiatura.
Tanto premesso, deve riconoscersi che la ricorrente ha sufficientemente dato prova del danno subito in conseguenza dell'inadempimento di parte resistente, avendo prodotto in giudizio il contratto di appalto sottoscritto tra le parti, i bonifici con cui ha provveduto al pagamento dell'intera somma pattuita a titolo di corrispettivo nel contratto medesimo, le mail con cui ha sollecitato la società resistente ad adempiere e, infine, la perizia giurata per poter individuare le prestazioni rimaste ineseguite e la somma necessaria al completamento dei lavori di ristrutturazione;
d'altra parte la società resistente è stata dichiarata contumace in quanto non si è costituita e non ha, di conseguenza, contestato le prove offerte in comunicazione da parte ricorrente. A
pagina 5 di 8 ciò si aggiunge che la ricorrente ha fatto tutto quanto era in suo potere affinché le opere di ristrutturazione venissero completate poiché, oltre ad aver adempiuto interamente alle prestazioni dalla medesima dovute, ha reperito sul mercato un'altra impresa per portare a termine i lavori, in modo da poter beneficiare delle agevolazioni derivanti dal “bonus Ristrutturazioni” nonostante l'inadempimento di parte resistente.
Deve, quindi, disporsi la condanna della in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di euro 11.757,50 a titolo di risarcimento del danno, ex art. 1453 c.c., in favore della ricorrente . Parte_1
Merita altresì accoglimento la domanda risarcitoria di parte ricorrente relativamente alle spese che la medesima ha dovuto sostenere per lo smaltimento dei calcinacci e altro materiale edile di scarto non rimosso dal cantiere da parte della società resistente. La ricorrente ha allegato documentazione che prova l'avvenuto noleggio di un cassone scarrabile (cfr. doc. 7 ricorso) in conseguenza dell'inerzia dell'impresa appaltatrice che, sebbene sollecita dalla committente (cfr. doc. 5 ricorso), non ha provveduto a rimuovere dal cantiere i rifiuti prodotti dai lavori di ristrutturazione svolti. La in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t., deve, quindi, provvedere al pagamento della ulteriore somma di euro 146,40 in favore di , pari al costo dalla stessa sostenuto per lo smaltimento del Parte_1
materiale edile di scarto prodotto e non rimosso dalla società resistente.
Relativamente poi agli oneri bancari ed alle spese di istruttoria pratica, quantificati nel contratto di appalto in misura pari ad euro 6.597,00, di cui la ricorrente ha richiesto la restituzione nel presente giudizio, deve riconoscersi che si tratta di spese che quest'ultima ha dovuto sostenere al fine di poter beneficiare dello sconto in fattura e che dovrebbe nuovamente sostenere in favore della nuova impresa edile, la società cooperativa Ecologia Marfia Servizi Ecologici, che ha sostituito la
[...] nel completamento delle opere di ristrutturazione dell'immobile Controparte_1
sito in Latina (LT), Via XXIV Maggio, n. 44.
Considerato che
la ricorrente ha pagina 6 di 8 provveduto al pagamento degli oneri bancari, come concordato nel contratto di appalto, unicamente per potersi avvalere del bonus ristrutturazione e che, in conseguenza dell'inadempimento della società resistente, quest'ultima è stata sostituita con la società cooperativa Ecologia Marfia Servizi Ecologici, la committente dovrà provvedere al pagamento degli oneri bancari unicamente in favore della società che provvederà a completare i lavori di ristrutturazione, come evidenziato anche nella perizia giurata. Deve, pertanto, trovare accoglimento anche quest'ulteriore domanda formulata da parte ricorrente e, per l'effetto, deve condannarsi la in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., alla restituzione della somma di euro 6.597,00 in favore di , a titolo Parte_1 di ripetizione dell'indebito, ex art. 2033 c.c., dal momento che la società resistente ha ingiustamente trattenuto la predetta somma. Si tratta, infatti, di oneri che l'istituto di credito potrà porre a carico dell'impresa appaltatrice a titolo di interessi o commissioni per l'applicazione dello sconto in fattura, pertanto, tali predetti oneri non graveranno sulla società resistente, dal momento che non sarà quest'ultima a provvedere al completamento dei lavori di ristrutturazione, ma sulla società cooperativa Ecologia Marfia Servizi Ecologici che l'ha sostituita.
Per i motivi sopra esposti, devono trovare accoglimento le domande formulate da parte ricorrente e deve, quindi, disporsi la condanna della Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della complessiva
[...]
somma di euro 18,500,90 in favore della ricorrente . Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 7 di 8 1. Dichiara la risoluzione del contratto di appalto con sconto in fattura, denominato “bonus ristrutturazione 50% D.p.R. 917/86 art. 16 bis”, sottoscritto dalle parti in data 27/10/2022, ai sensi dell'art. 1453 c.c., per grave inadempimento della Controparte_1
2. Condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento della somma di € 18.500,90 in favore di
; Parte_1
3. Condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in complessivi € 3.397,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Roma, 13/01/2025
Il Giudice
Dott. Ettore Favara
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