CA
Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/12/2024, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 394/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, in persona dei magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 394/2024
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso, anche Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'Avv. Laura Botticelli e dall'Avv. Alessandra Annibali
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Rita Virgili
APPELLATA con l'intervento
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO pagina 1 di 12 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.
303/2024, pubblicata in data 16.4.2024
CONCLUSIONI
DELL'APPELLANTE: “…., ogni contraria istanza disattesa e respinta, ex art. 473 bis n. 22 ed art. 473 bis n. 34 cpc disporre che il versi a favore Parte_1 della entro il 10 di ogni mese un contributo al mantenimento ordinario CP_1 mensile dei due figli nella misura massima di euro 300,00, oltre rivalutazione annuale secondo gliindici ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati;
In via principale e nel merito, in accoglimento dei motivi del presente appello e delle conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, in riforma della sentenza n. 303/2024 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 16.04.2024 all'esito del giudizio RG 464/2023 Tribunale di Ascoli Piceno e notificata al Pt_1
in data 3.05.2024: Riduca l'importo del contributo di al
[...] Parte_1 mantenimento ordinario mensile dei figli disponendo che versi a favore della entro il 10 di ogni mese un contributo al mantenimento di CP_1 Per_1
e nella misura massima di euro 300,00, mensili oltre
[...] Persona_2 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati ovvero, in subordine, nella diversa misura di giustizia comunque non superiore a quella stabilita nell'ordinanza presidenziale. Ferme e confermato il resto. Spese come per legge. Salvo ogni diritto.”
DELL'APPELLATA: “Tutto quanto sopra esposto, eccepito, richiesto e tenuto fermo, si conclude chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma integrale della sentenza di primo grado, con la condanna alle spese per il presente grado.”
DEL PROCURATORE GENERALE: chiede il rigetto dell'appello.
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza n. 303/2024 il Tribunale di Ascoli Piceno, all'esito del procedimento introdotto ex artt. 737 c.p.c. e 337 bis c.c. da Controparte_1
pagina 2 di 12 nei confronti di per la regolamentazione dell'affidamento dei figli Parte_1
- , nata il [...], e , nato il [...] - e per la Persona_3 Per_2 determinazione del contributo al mantenimento dei due minori, ha disposto l'affidamento condiviso della prole, con collocamento prevalente presso la madre, ponendo ha carico del padre l'assegno mensile di € 500,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed ha regolato i tempi di permanenza dei minori presso i genitori stabilendo che: “il padre possa tenere con sé i figli a week end alterni dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera, con preavviso alla madre di almeno tre giorni prima in caso di impossibilità, oltre al mercoledì dalle 17:30 fino alla sera dopo cena;
nel periodo delle vacanze di
Natale , dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio i minori staranno a settimane alterne con l'uno e con l'altro genitore;
nel periodo di Pasqua, i minori staranno per tre giorni con il padre e tre giorni con la madre ad anni alterni;
nel caso di sospensione delle lezioni scolastiche per periodi superiori a tre giorni, i minori staranno alternativamente con la madre e con il padre;
nel periodo estivo,
i minori staranno con il padre per quindici giorni anche non consecutivi”; ha infine disposto, stante l'accordo delle parti, che la riscuoterà l'assegno unico CP_1 familiare nella misura del 100%.
II) Avverso detta sentenza ha proposto appello che, riepilogata Parte_1 la vicenda processuale, ha censurato la decisione limitatamente alla statuizione relativa al contributo mensile in favore dei figli minori, contestando il quantum e la relativa valutazione dei presupposti: ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di versare un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento di ciascun figlio nella misura massima di € 300,00 mensili.
III) , costituendosi, ha contestato la domanda avversaria, Controparte_1 deducendone l'infondatezza e chiedendo il rigetto del gravame.
IV) Il Procuratore Generale è intervenuto domandando la reiezione dell'appello.
V) Quindi, preso atto delle note depositate con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione in data 30.10.2024.
pagina 3 di 12 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente una maggiore capacità economica del rispetto a quella dichiarata, valorizzando quanto riferito dal medesimo Pt_1 all'udienza dell'8.6.2023 e la circostanza che egli risulta socio di un'azienda familiare “ben avviata e dotata di buon capitale”.
A tale riguardo l'appellante evidenzia l'inesistenza di dichiarazioni
“confessorie”, indicative di maggiori redditi rispetto a quelli percepiti a titolo di stipendio e deduce che l'ammontare della retribuzione pari ad € 1.250/1.300,00 mensili è stata documentalmente dimostrata (mediante le dichiarazioni dei redditi e gli accrediti dello stipendio nel conto corrente cointestato n. 31242678 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena), che dal bilancio dell'anno 2022 della risultano ancora molti debiti da pagare, che il valore della Controparte_2 società non può desumersi dal numero degli automezzi di cui dispone la stessa e che la situazione economica del non può essere equiparata a quella della Pt_1 atteso che questa è una società di capitali che offre Controparte_2 servizi di catering/organizzazione di pranzi e cene per cerimonie, l'amministratore unico è e, pur essendo le quote societarie in mano ai fratelli CP_3 Pt_1
e alla loro madre (egli è titolare di quote nella misura del 25%), ciò non significa che essi possano derogare alle regole di una società di capitali.
L'appellante ribadisce di essere un dipendente della predetta società e di non avere percepito dividendi in quanto la società non ha mai diviso utili, avendo effettuato investimenti (in strutture, mezzi di trasporto, personale dipendente) superiori agli introiti, tanto da dover ricorrere alla stipulazione di contratti di mutuo.
Evidenzia altresì che la ricerca di personale da assumere nella primavera del
2023, in vista della stagione estiva, è irrilevante, in quanto non indica il valore dell'azienda, ma costituisce una circostanza compatibile con il fatto che i soci percepiscono emolumenti medio-bassi per valorizzare investimenti in strutture e risorse umane.
pagina 4 di 12 L'appellante lamenta che la collocazione in misura prevalente dei minori con la madre - che di sua iniziativa si è trasferita, insieme ai figli, in una località che dista 50 km dal luogo in cui lavora e vive il limitando di fatto la Pt_1 possibilità di frequentazione padre/figli - non giustifica l'importo del contribuito al mantenimento stabilito dal Tribunale, atteso che detto contributo, a fronte di una retribuzione di € 1.250/1.300,00 mensili, arriva ad impegnare l'80% del reddito del che rischia di non riuscire a far fronte al pagamento delle spese Pt_1 straordinarie.
1.2) Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della decisione quanto alla ricostruzione dei redditi delle parti e la mancata individuazione della effettiva capacità lavorativa della CP_1
A tale riguardo deduce di avere offerto in comunicazione la documentazione relativa alle proprie risorse economiche a differenza della controparte che ha, invece, omesso di dimostrare sia dove venivano accreditati gli stipendi, il TFR, la
NASPI, sia il contenuto della cassetta di sicurezza, il valore delle quote societarie della e l'intervenuta apertura di una nuova attività - Parte_2 uninominale - impedendo al di Controparte_4 Pt_1 controdedurre in ordine alla consistenza e capacità reddituale della e CP_1 non permettendo al Tribunale di avere piena contezza della situazione economica della stessa.
In particolare, quanto alle retribuzioni della controparte, l'appellante rileva che la ha svolto attività lavorativa fino al mese di dicembre 2022 con la CP_1
Parte_ qualifica di impiegata presso la società di e che il suo stipendio Parte_2 mensile ammontava ad € 1.500,00; deduce inoltre che dagli estratti conto del conto corrente cointestato alle parti n. 612426.78 aperto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena ed oggi estinto, risulta che, nel periodo da luglio 2019 a settembre 2022, la ha effettuato soltanto nove versamenti relativi alla CP_1 propria retribuzione alcuni dei quali, evidenzia l'appellante, sono stati eseguiti a mezzo di giroconto, a dimostrazione del fatto che la aveva un altro CP_1 conto corrente personale presso un altro Istituto di credito, presumibilmente la
Banca BCC, in cui confluivano le restanti retribuzioni e la NASPI.
pagina 5 di 12 L'appellante evidenzia altresì che di detto conto corrente la non ha CP_1 prodotto gli estratti conto, ma si è limitata a depositare dei “riassunti” delle movimentazioni e lamenta la mancanza di un approfondimento in merito al conto corrente in questione e a quello aperto dalla successivamente CP_1 all'estinzione del conto corrente cointestato presso la banca Monte dei Paschi di
Siena.
Deduce inoltre che la non ha dimostrato l'effettivo contenuto della CP_1 cassetta di sicurezza e lamenta l'inefficacia probatoria dell'autodichiarazione depositata, al riguardo, dalla medesima.
1.3) Con il terzo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 316 bis c.c. lamentando l'omesso accertamento della capacità economica della e, di conseguenza, la non proporzionalità del CP_1 contributo al mantenimento dei minori rispetto alle risorse economiche del
Pt_1
Contesta altresì la decisione nella parte in cui il Tribunale pone a carico del l'importo di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento per ciascuno Pt_1 dei figli “considerata l'età dei minori, che ad oggi sono adolescenti, che la non è assegnataria della casa familiare e che, pertanto la ricorrente CP_1 deve provvedere anche alle spese relative al collocamento dei minori in altro alloggio”; al riguardo rileva che la in realtà non è gravata da spese per CP_1
l'alloggio in quanto risiede in un immobile che le è stato concesso in uso da un parente a titolo di comodato gratuito e ribadisce che il giudice di primo grado ha omesso di considerare le reali condizioni economiche del valutando Pt_1 erroneamente la sussistenza di un maggior reddito rispetto a quello dichiarato.
2) I motivi di impugnazione – che per la stretta connessione delle problematiche trattate possono essere esaminati congiuntamente, essendo diretti ad evidenziare la erronea valutazione delle capacità economiche e reddituali delle parti e che l'importo di € 500,00 per ciascuno dei due figli posto a carico dell'appellante risulta eccessivo rispetto alla effettiva condizione economica del
- non sono fondati. Pt_1
pagina 6 di 12 Va premesso che - come osservato dalla Suprema Corte- “nel quantificare
l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto”
(Cass. 19299/2020); è stato altresì chiarito che “L'art. 316 -bis, comma 1 c.c., al pari del precedente art. 148 c.c., nel prescrivere che entrambi i genitori adempiano all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi , fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti ( che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole) ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione , che tenga conto non solo dei redditi , ma anche di ogni altra risorsa economica e delle cennate capacità di svolgere un'attività professionale o domestica , e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni – in tal senso intese – dei due obbligati.” ( Cass.
5242/2024).
La giurisprudenza di legittimità ha altresì individuato quali sono gli elementi di cui il giudice deve tenere conto nella determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito di ciascuno dei genitori, ossia le esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti, nonché, appunto , le risorse economiche di entrambi i genitori ( Cass. 19299/2020 cit.).
Infine, giova sul punto evidenziare che, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti, non essendo previsto un criterio automatico per la determinazione dei rispettivi contributi né un calcolo percentuale dei pagina 7 di 12 rispettivi, ma un sistema di valutazione più completo ed elastico:” la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze” (Cass. 14367/2024; Cass. 25618/2007 Cass.
13592/2006).
3.1) Nella fattispecie in esame, dagli atti e dalla documentazione prodotta risulta che il svolge, come durante gli anni di convivenza, attività Pt_1 lavorativa presso la società - di cui è dipendente con Controparte_2 contratto di lavoro a tempo indeterminato e socio al 25% - e percepisce una retribuzione mensile che nel periodo 2019-2022 oscillava tra €.
1.200,00/1.500,00 circa (v. estratti conto del conto cointestato tra le parti n.
612426.78 al 31.12.2019 fino al 30.9.2022 presso Monte dei Paschi di Siena) e che risulta soggetta ad aumenti verosimilmente nei periodi di maggiore richiesta del servizio di catering: la lista dei movimenti del conto corrente intestato al n. CC0460102489 presso la Banca Carifermo relativa ai mesi di giugno, Pt_1 luglio, agosto 2024 registra accrediti a titolo di retribuzione pari a € 2.363,00 in data 11.7.2024 e a € 1.568,00 in data 12.8.2024.
Egli può quindi fare affidamento su una stabile fonte di reddito, derivante da una consolidata attività che si protrae da molti anni (v. documenti relativi alla società e dichiarazioni dei redditi del che gli garantisce un compenso Pt_1 mensile, soggetto a maggiorazione nei periodi di più intensa attività, legati alla natura dell'attività della società che ha un andamento Controparte_2 positivo, avuto riguardo sia agli utili del 2022 e del 2023, rilevanti ed in costante aumento (pari, rispettivamente, ad € 65.070,00, a fronte di un utile di €.
31.768,00 conseguito nell'esercizio precedente, e ad € 93.186,00, v. bilancio di esercizio al 31.12.2022 e al 31.12.2023) sia alle politiche di investimento “in strutture, mezzi di trasporto, personale dipendente” (come dedotto dallo stesso appellante), chiaramente indicative di una società ben avviata ed in espansione.
pagina 8 di 12 Si osserva inoltre che il ha una significativa capacità di risparmio, Pt_1 come si evince sia dagli estratti di conto corrente che attestano, nel corso degli anni, un saldo attivo in progressivo aumento, pari, in media, a circa €.
22.000,00, sia dalla possibilità di investimento in un portafoglio titoli azionari (v. estratto conto titolo n. T304688020378, alla data del 30.6.2023, presso la
Carifermo).
3.2) Quanto alla si osserva che ella, fino al 2022, ha lavorato CP_1 come impiegata presso la di - di cui è socia al 10% - Parte_2 CP_1 percependo una retribuzione il cui ammontare, in base ai documenti prodotti, variava da €. 700,00 ad €. 1.500,00 (v. estratto conto al 6.4.2022 del conto corrente cointestato n. 612426.78 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena con riferimento ai bonifici per accredito stipendio dei mesi di febbraio, marzo, aprile
2022).
L'appellata, in seguito alla risoluzione del contratto di lavoro (v. missiva del
7.11.2022), ha ricevuto la liquidazione del TFR per un ammontare di circa €
30.000,00 ed ha poi beneficiato della Naspi, per il periodo di disoccupazione, ovvero fino alla costituzione di una nuova società, nel 2023, denominata
CANDIDORI MO LS AL (che opera nel settore di attività prevalente fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco) di cui la è Amministratore unico;
come risulta dai CP_1 documenti prodotti, il bilancio al 31.12.2023 di questa nuova società ha registrato un utile modesto, di € 4.116,00.
La risulta poi intestataria di due conti correnti che registrano CP_1 entrambi un saldo attivo, ovvero di € 3.352,69 al 28.6.2024 quanto al conto corrente n. 3863 presso BCC Banca del Piceno (v. estratto conto) e di €
10.439,53 all' 11.10.2024 quanto al conto corrente n. 577116046 presso la Banca
Monte dei paschi di Siena (v. lista dei movimenti).
Ella inoltre è proprietaria di un immobile - attualmente concesso in locazione
(v. contratto prodotto) - per il quale versa una rata di mutuo (v. accollo e quietanza del 5.9.2024, dalla quale risulta che il capitale residuo ammonta ad
€.22.085,00) che risulta superiore rispetto al canone di locazione (v. conto pagina 9 di 12 corrente personale n. 577116046 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena al
17.5.2023 sul quale risulta accreditata la somma di € 540,00 a titolo di canone di locazione e addebitata la rata di mutuo di € 621,63).
3.3) E' pacifico che a seguito della separazione, il abita presso Pt_1
l'immobile insieme ai genitori mentre la si è trasferita unitamente ai CP_1 figli presso un'abitazione che le è stata concessa in comodato d'uso gratuito da un parente.
4.) Le disponibilità economiche del desumibili dalla capacità di risparmio Pt_1
e di investimento in titoli azionari di cui si è detto, valutate insieme allo svolgimento di una stabile attività lavorativa, all'esperienza maturata alle dipendenze della e all'andamento positivo di tale società Controparte_2 inducono a ritenere che la capacità lavorativa e le potenzialità economiche del medesimo siano compatibili con l'importo stabilito a titolo di mantenimento dei figli che risulta congruo in relazione alle esigenze dei minori, ricollegabili alla loro età, avuto riguardo anche all'attuale situazione economica della CP_1
A tale riguardo, infatti, pur ravvisandosi una significativa capacità lavorativa di quest'ultima - desumibile dal fatto che, in seguito scioglimento del pregresso rapporto di lavoro, ella è stata in grado di avviare una nuova attività, a distanza di pochi mesi, costituendo la CANDIDORI MO LS AL di cui è amministratore unico – si ritiene che le attuali disponibilità economiche della appellata siano inferiori rispetto a quelle del invero, da un lato, appare Pt_1 ragionevole ritenere che la medesima abbia investito parte della propria liquidità
(compreso l'importo ricevuto a titolo di TFR) per iniziare la nuova attività e, dall'altro, si ritiene che il volume d'affari della neocostituita società non è certo equiparabile a quello della consolidata società in cui opera il circostanza Pt_1 confermata dalla notevole differenza tra gli utili conseguiti dalle due società, sopra indicati.
Né al fine di pervenire a diverse conclusioni assume rilievo il fatto che la percepisce integralmente l'assegno unico familiare, atteso che questo CP_1 non compone la base delle entrate su cui calcolare il concorso dei genitori al mantenimento dei figli;
irrilevante è altresì la sussistenza di una cassetta di pagina 10 di 12 sicurezza rispetto alla quale non si riscontrano elementi probatori che dimostrino accessi per il prelievo di denaro o di oggetti.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte e della valutazione comparativa delle risorse complessive delle parti, avuto riguardo ai parametri di riferimento della capacità contributiva di ciascun genitore, tenuto conto delle attuali esigenze dei minori, in piena fase adolescenziale, e del maggior impegno di cura da parte della madre, quale genitore collocatario sulla quale ricade, per la maggior parte del tempo (in base alla frequentazione stabilita dal Tribunale, non contestata in questa sede), la gestione dei bisogni quotidiani dei minori, di natura non solo alimentare, si ritiene di confermare il contributo al mantenimento dei figli da parte del nella misura determinata dal Tribunale. Pt_1
5.) In conclusione, l'appello va rigettato, restando assorbito l'esame di ogni altra questione.
6.) Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo tenuto conto della natura delle questioni trattate, concernenti esclusivamente l'entità dell'assegno di mantenimento dei figli, seguono la soccombenza.
7) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contraria e diversa istanza, respinge l'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 303/2024, pubblicata il
16.4.2024.
Condanna a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi €. 2.500,00 oltre spese generali al 15%, IVA , CAP come per legge.
pagina 11 di 12 Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Ancona, così deciso il 14 novembre 2024.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, in persona dei magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 394/2024
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso, anche Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'Avv. Laura Botticelli e dall'Avv. Alessandra Annibali
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Rita Virgili
APPELLATA con l'intervento
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO pagina 1 di 12 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.
303/2024, pubblicata in data 16.4.2024
CONCLUSIONI
DELL'APPELLANTE: “…., ogni contraria istanza disattesa e respinta, ex art. 473 bis n. 22 ed art. 473 bis n. 34 cpc disporre che il versi a favore Parte_1 della entro il 10 di ogni mese un contributo al mantenimento ordinario CP_1 mensile dei due figli nella misura massima di euro 300,00, oltre rivalutazione annuale secondo gliindici ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati;
In via principale e nel merito, in accoglimento dei motivi del presente appello e delle conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, in riforma della sentenza n. 303/2024 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 16.04.2024 all'esito del giudizio RG 464/2023 Tribunale di Ascoli Piceno e notificata al Pt_1
in data 3.05.2024: Riduca l'importo del contributo di al
[...] Parte_1 mantenimento ordinario mensile dei figli disponendo che versi a favore della entro il 10 di ogni mese un contributo al mantenimento di CP_1 Per_1
e nella misura massima di euro 300,00, mensili oltre
[...] Persona_2 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati ovvero, in subordine, nella diversa misura di giustizia comunque non superiore a quella stabilita nell'ordinanza presidenziale. Ferme e confermato il resto. Spese come per legge. Salvo ogni diritto.”
DELL'APPELLATA: “Tutto quanto sopra esposto, eccepito, richiesto e tenuto fermo, si conclude chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma integrale della sentenza di primo grado, con la condanna alle spese per il presente grado.”
DEL PROCURATORE GENERALE: chiede il rigetto dell'appello.
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza n. 303/2024 il Tribunale di Ascoli Piceno, all'esito del procedimento introdotto ex artt. 737 c.p.c. e 337 bis c.c. da Controparte_1
pagina 2 di 12 nei confronti di per la regolamentazione dell'affidamento dei figli Parte_1
- , nata il [...], e , nato il [...] - e per la Persona_3 Per_2 determinazione del contributo al mantenimento dei due minori, ha disposto l'affidamento condiviso della prole, con collocamento prevalente presso la madre, ponendo ha carico del padre l'assegno mensile di € 500,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed ha regolato i tempi di permanenza dei minori presso i genitori stabilendo che: “il padre possa tenere con sé i figli a week end alterni dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera, con preavviso alla madre di almeno tre giorni prima in caso di impossibilità, oltre al mercoledì dalle 17:30 fino alla sera dopo cena;
nel periodo delle vacanze di
Natale , dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio i minori staranno a settimane alterne con l'uno e con l'altro genitore;
nel periodo di Pasqua, i minori staranno per tre giorni con il padre e tre giorni con la madre ad anni alterni;
nel caso di sospensione delle lezioni scolastiche per periodi superiori a tre giorni, i minori staranno alternativamente con la madre e con il padre;
nel periodo estivo,
i minori staranno con il padre per quindici giorni anche non consecutivi”; ha infine disposto, stante l'accordo delle parti, che la riscuoterà l'assegno unico CP_1 familiare nella misura del 100%.
II) Avverso detta sentenza ha proposto appello che, riepilogata Parte_1 la vicenda processuale, ha censurato la decisione limitatamente alla statuizione relativa al contributo mensile in favore dei figli minori, contestando il quantum e la relativa valutazione dei presupposti: ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di versare un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento di ciascun figlio nella misura massima di € 300,00 mensili.
III) , costituendosi, ha contestato la domanda avversaria, Controparte_1 deducendone l'infondatezza e chiedendo il rigetto del gravame.
IV) Il Procuratore Generale è intervenuto domandando la reiezione dell'appello.
V) Quindi, preso atto delle note depositate con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione in data 30.10.2024.
pagina 3 di 12 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente una maggiore capacità economica del rispetto a quella dichiarata, valorizzando quanto riferito dal medesimo Pt_1 all'udienza dell'8.6.2023 e la circostanza che egli risulta socio di un'azienda familiare “ben avviata e dotata di buon capitale”.
A tale riguardo l'appellante evidenzia l'inesistenza di dichiarazioni
“confessorie”, indicative di maggiori redditi rispetto a quelli percepiti a titolo di stipendio e deduce che l'ammontare della retribuzione pari ad € 1.250/1.300,00 mensili è stata documentalmente dimostrata (mediante le dichiarazioni dei redditi e gli accrediti dello stipendio nel conto corrente cointestato n. 31242678 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena), che dal bilancio dell'anno 2022 della risultano ancora molti debiti da pagare, che il valore della Controparte_2 società non può desumersi dal numero degli automezzi di cui dispone la stessa e che la situazione economica del non può essere equiparata a quella della Pt_1 atteso che questa è una società di capitali che offre Controparte_2 servizi di catering/organizzazione di pranzi e cene per cerimonie, l'amministratore unico è e, pur essendo le quote societarie in mano ai fratelli CP_3 Pt_1
e alla loro madre (egli è titolare di quote nella misura del 25%), ciò non significa che essi possano derogare alle regole di una società di capitali.
L'appellante ribadisce di essere un dipendente della predetta società e di non avere percepito dividendi in quanto la società non ha mai diviso utili, avendo effettuato investimenti (in strutture, mezzi di trasporto, personale dipendente) superiori agli introiti, tanto da dover ricorrere alla stipulazione di contratti di mutuo.
Evidenzia altresì che la ricerca di personale da assumere nella primavera del
2023, in vista della stagione estiva, è irrilevante, in quanto non indica il valore dell'azienda, ma costituisce una circostanza compatibile con il fatto che i soci percepiscono emolumenti medio-bassi per valorizzare investimenti in strutture e risorse umane.
pagina 4 di 12 L'appellante lamenta che la collocazione in misura prevalente dei minori con la madre - che di sua iniziativa si è trasferita, insieme ai figli, in una località che dista 50 km dal luogo in cui lavora e vive il limitando di fatto la Pt_1 possibilità di frequentazione padre/figli - non giustifica l'importo del contribuito al mantenimento stabilito dal Tribunale, atteso che detto contributo, a fronte di una retribuzione di € 1.250/1.300,00 mensili, arriva ad impegnare l'80% del reddito del che rischia di non riuscire a far fronte al pagamento delle spese Pt_1 straordinarie.
1.2) Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della decisione quanto alla ricostruzione dei redditi delle parti e la mancata individuazione della effettiva capacità lavorativa della CP_1
A tale riguardo deduce di avere offerto in comunicazione la documentazione relativa alle proprie risorse economiche a differenza della controparte che ha, invece, omesso di dimostrare sia dove venivano accreditati gli stipendi, il TFR, la
NASPI, sia il contenuto della cassetta di sicurezza, il valore delle quote societarie della e l'intervenuta apertura di una nuova attività - Parte_2 uninominale - impedendo al di Controparte_4 Pt_1 controdedurre in ordine alla consistenza e capacità reddituale della e CP_1 non permettendo al Tribunale di avere piena contezza della situazione economica della stessa.
In particolare, quanto alle retribuzioni della controparte, l'appellante rileva che la ha svolto attività lavorativa fino al mese di dicembre 2022 con la CP_1
Parte_ qualifica di impiegata presso la società di e che il suo stipendio Parte_2 mensile ammontava ad € 1.500,00; deduce inoltre che dagli estratti conto del conto corrente cointestato alle parti n. 612426.78 aperto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena ed oggi estinto, risulta che, nel periodo da luglio 2019 a settembre 2022, la ha effettuato soltanto nove versamenti relativi alla CP_1 propria retribuzione alcuni dei quali, evidenzia l'appellante, sono stati eseguiti a mezzo di giroconto, a dimostrazione del fatto che la aveva un altro CP_1 conto corrente personale presso un altro Istituto di credito, presumibilmente la
Banca BCC, in cui confluivano le restanti retribuzioni e la NASPI.
pagina 5 di 12 L'appellante evidenzia altresì che di detto conto corrente la non ha CP_1 prodotto gli estratti conto, ma si è limitata a depositare dei “riassunti” delle movimentazioni e lamenta la mancanza di un approfondimento in merito al conto corrente in questione e a quello aperto dalla successivamente CP_1 all'estinzione del conto corrente cointestato presso la banca Monte dei Paschi di
Siena.
Deduce inoltre che la non ha dimostrato l'effettivo contenuto della CP_1 cassetta di sicurezza e lamenta l'inefficacia probatoria dell'autodichiarazione depositata, al riguardo, dalla medesima.
1.3) Con il terzo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 316 bis c.c. lamentando l'omesso accertamento della capacità economica della e, di conseguenza, la non proporzionalità del CP_1 contributo al mantenimento dei minori rispetto alle risorse economiche del
Pt_1
Contesta altresì la decisione nella parte in cui il Tribunale pone a carico del l'importo di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento per ciascuno Pt_1 dei figli “considerata l'età dei minori, che ad oggi sono adolescenti, che la non è assegnataria della casa familiare e che, pertanto la ricorrente CP_1 deve provvedere anche alle spese relative al collocamento dei minori in altro alloggio”; al riguardo rileva che la in realtà non è gravata da spese per CP_1
l'alloggio in quanto risiede in un immobile che le è stato concesso in uso da un parente a titolo di comodato gratuito e ribadisce che il giudice di primo grado ha omesso di considerare le reali condizioni economiche del valutando Pt_1 erroneamente la sussistenza di un maggior reddito rispetto a quello dichiarato.
2) I motivi di impugnazione – che per la stretta connessione delle problematiche trattate possono essere esaminati congiuntamente, essendo diretti ad evidenziare la erronea valutazione delle capacità economiche e reddituali delle parti e che l'importo di € 500,00 per ciascuno dei due figli posto a carico dell'appellante risulta eccessivo rispetto alla effettiva condizione economica del
- non sono fondati. Pt_1
pagina 6 di 12 Va premesso che - come osservato dalla Suprema Corte- “nel quantificare
l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto”
(Cass. 19299/2020); è stato altresì chiarito che “L'art. 316 -bis, comma 1 c.c., al pari del precedente art. 148 c.c., nel prescrivere che entrambi i genitori adempiano all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi , fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti ( che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole) ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione , che tenga conto non solo dei redditi , ma anche di ogni altra risorsa economica e delle cennate capacità di svolgere un'attività professionale o domestica , e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni – in tal senso intese – dei due obbligati.” ( Cass.
5242/2024).
La giurisprudenza di legittimità ha altresì individuato quali sono gli elementi di cui il giudice deve tenere conto nella determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito di ciascuno dei genitori, ossia le esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti, nonché, appunto , le risorse economiche di entrambi i genitori ( Cass. 19299/2020 cit.).
Infine, giova sul punto evidenziare che, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti, non essendo previsto un criterio automatico per la determinazione dei rispettivi contributi né un calcolo percentuale dei pagina 7 di 12 rispettivi, ma un sistema di valutazione più completo ed elastico:” la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze” (Cass. 14367/2024; Cass. 25618/2007 Cass.
13592/2006).
3.1) Nella fattispecie in esame, dagli atti e dalla documentazione prodotta risulta che il svolge, come durante gli anni di convivenza, attività Pt_1 lavorativa presso la società - di cui è dipendente con Controparte_2 contratto di lavoro a tempo indeterminato e socio al 25% - e percepisce una retribuzione mensile che nel periodo 2019-2022 oscillava tra €.
1.200,00/1.500,00 circa (v. estratti conto del conto cointestato tra le parti n.
612426.78 al 31.12.2019 fino al 30.9.2022 presso Monte dei Paschi di Siena) e che risulta soggetta ad aumenti verosimilmente nei periodi di maggiore richiesta del servizio di catering: la lista dei movimenti del conto corrente intestato al n. CC0460102489 presso la Banca Carifermo relativa ai mesi di giugno, Pt_1 luglio, agosto 2024 registra accrediti a titolo di retribuzione pari a € 2.363,00 in data 11.7.2024 e a € 1.568,00 in data 12.8.2024.
Egli può quindi fare affidamento su una stabile fonte di reddito, derivante da una consolidata attività che si protrae da molti anni (v. documenti relativi alla società e dichiarazioni dei redditi del che gli garantisce un compenso Pt_1 mensile, soggetto a maggiorazione nei periodi di più intensa attività, legati alla natura dell'attività della società che ha un andamento Controparte_2 positivo, avuto riguardo sia agli utili del 2022 e del 2023, rilevanti ed in costante aumento (pari, rispettivamente, ad € 65.070,00, a fronte di un utile di €.
31.768,00 conseguito nell'esercizio precedente, e ad € 93.186,00, v. bilancio di esercizio al 31.12.2022 e al 31.12.2023) sia alle politiche di investimento “in strutture, mezzi di trasporto, personale dipendente” (come dedotto dallo stesso appellante), chiaramente indicative di una società ben avviata ed in espansione.
pagina 8 di 12 Si osserva inoltre che il ha una significativa capacità di risparmio, Pt_1 come si evince sia dagli estratti di conto corrente che attestano, nel corso degli anni, un saldo attivo in progressivo aumento, pari, in media, a circa €.
22.000,00, sia dalla possibilità di investimento in un portafoglio titoli azionari (v. estratto conto titolo n. T304688020378, alla data del 30.6.2023, presso la
Carifermo).
3.2) Quanto alla si osserva che ella, fino al 2022, ha lavorato CP_1 come impiegata presso la di - di cui è socia al 10% - Parte_2 CP_1 percependo una retribuzione il cui ammontare, in base ai documenti prodotti, variava da €. 700,00 ad €. 1.500,00 (v. estratto conto al 6.4.2022 del conto corrente cointestato n. 612426.78 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena con riferimento ai bonifici per accredito stipendio dei mesi di febbraio, marzo, aprile
2022).
L'appellata, in seguito alla risoluzione del contratto di lavoro (v. missiva del
7.11.2022), ha ricevuto la liquidazione del TFR per un ammontare di circa €
30.000,00 ed ha poi beneficiato della Naspi, per il periodo di disoccupazione, ovvero fino alla costituzione di una nuova società, nel 2023, denominata
CANDIDORI MO LS AL (che opera nel settore di attività prevalente fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco) di cui la è Amministratore unico;
come risulta dai CP_1 documenti prodotti, il bilancio al 31.12.2023 di questa nuova società ha registrato un utile modesto, di € 4.116,00.
La risulta poi intestataria di due conti correnti che registrano CP_1 entrambi un saldo attivo, ovvero di € 3.352,69 al 28.6.2024 quanto al conto corrente n. 3863 presso BCC Banca del Piceno (v. estratto conto) e di €
10.439,53 all' 11.10.2024 quanto al conto corrente n. 577116046 presso la Banca
Monte dei paschi di Siena (v. lista dei movimenti).
Ella inoltre è proprietaria di un immobile - attualmente concesso in locazione
(v. contratto prodotto) - per il quale versa una rata di mutuo (v. accollo e quietanza del 5.9.2024, dalla quale risulta che il capitale residuo ammonta ad
€.22.085,00) che risulta superiore rispetto al canone di locazione (v. conto pagina 9 di 12 corrente personale n. 577116046 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena al
17.5.2023 sul quale risulta accreditata la somma di € 540,00 a titolo di canone di locazione e addebitata la rata di mutuo di € 621,63).
3.3) E' pacifico che a seguito della separazione, il abita presso Pt_1
l'immobile insieme ai genitori mentre la si è trasferita unitamente ai CP_1 figli presso un'abitazione che le è stata concessa in comodato d'uso gratuito da un parente.
4.) Le disponibilità economiche del desumibili dalla capacità di risparmio Pt_1
e di investimento in titoli azionari di cui si è detto, valutate insieme allo svolgimento di una stabile attività lavorativa, all'esperienza maturata alle dipendenze della e all'andamento positivo di tale società Controparte_2 inducono a ritenere che la capacità lavorativa e le potenzialità economiche del medesimo siano compatibili con l'importo stabilito a titolo di mantenimento dei figli che risulta congruo in relazione alle esigenze dei minori, ricollegabili alla loro età, avuto riguardo anche all'attuale situazione economica della CP_1
A tale riguardo, infatti, pur ravvisandosi una significativa capacità lavorativa di quest'ultima - desumibile dal fatto che, in seguito scioglimento del pregresso rapporto di lavoro, ella è stata in grado di avviare una nuova attività, a distanza di pochi mesi, costituendo la CANDIDORI MO LS AL di cui è amministratore unico – si ritiene che le attuali disponibilità economiche della appellata siano inferiori rispetto a quelle del invero, da un lato, appare Pt_1 ragionevole ritenere che la medesima abbia investito parte della propria liquidità
(compreso l'importo ricevuto a titolo di TFR) per iniziare la nuova attività e, dall'altro, si ritiene che il volume d'affari della neocostituita società non è certo equiparabile a quello della consolidata società in cui opera il circostanza Pt_1 confermata dalla notevole differenza tra gli utili conseguiti dalle due società, sopra indicati.
Né al fine di pervenire a diverse conclusioni assume rilievo il fatto che la percepisce integralmente l'assegno unico familiare, atteso che questo CP_1 non compone la base delle entrate su cui calcolare il concorso dei genitori al mantenimento dei figli;
irrilevante è altresì la sussistenza di una cassetta di pagina 10 di 12 sicurezza rispetto alla quale non si riscontrano elementi probatori che dimostrino accessi per il prelievo di denaro o di oggetti.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte e della valutazione comparativa delle risorse complessive delle parti, avuto riguardo ai parametri di riferimento della capacità contributiva di ciascun genitore, tenuto conto delle attuali esigenze dei minori, in piena fase adolescenziale, e del maggior impegno di cura da parte della madre, quale genitore collocatario sulla quale ricade, per la maggior parte del tempo (in base alla frequentazione stabilita dal Tribunale, non contestata in questa sede), la gestione dei bisogni quotidiani dei minori, di natura non solo alimentare, si ritiene di confermare il contributo al mantenimento dei figli da parte del nella misura determinata dal Tribunale. Pt_1
5.) In conclusione, l'appello va rigettato, restando assorbito l'esame di ogni altra questione.
6.) Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo tenuto conto della natura delle questioni trattate, concernenti esclusivamente l'entità dell'assegno di mantenimento dei figli, seguono la soccombenza.
7) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contraria e diversa istanza, respinge l'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 303/2024, pubblicata il
16.4.2024.
Condanna a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi €. 2.500,00 oltre spese generali al 15%, IVA , CAP come per legge.
pagina 11 di 12 Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Ancona, così deciso il 14 novembre 2024.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 12 di 12