Articolo 1 della Legge 6 giugno 1977, n. 277
Articolo 2
Versione
24 giugno 1977
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo addizionale a favore dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA), della quale l'Italia fa parte in virtu' della legge 12 agosto 1962, n. 1478 , che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.
Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nella misura di dollari USA 181.350.000, da corrispondersi in quattro annualita', a partire dal 1976, pari ciascuna a dollari USA 45.337.500. I versamenti saranno effettuati in lire italiane, applicando il tasso di cambio di lire 564,65 per 1 dollaro USA, in vigore al 27 settembre 1973, indicato dalla Risoluzione istitutiva del contributo addizionale.
Entrata in vigore il 24 giugno 1977