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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/09/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1214/2021
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariacolomba Giuliano Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore dott. Maria Laura Benini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 1214/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PALAZZI Parte_1 C.F._1
PAMELA e dell'avv. ALBERGHINI ELISA ( ) VIA C.F._2
ALDIGHIERI 10 44100 FERRARA;
elettivamente domiciliato in VIA ALDIGHIERI 10 FERRARA presso il difensore avv. PALAZZI PAMELA. APPELLANTE Contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MONDIN CP_1 C.F._3
DENISE e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA MASCHERAIO, 12 FERRARA presso il difensore avv. MONDIN DENISE.
APPELLATA
AD OGGETTO: INADEMPIMENTO CONTRATTUALE – TRANSAZIONE -
DEBITO ERARIALE (IVA) – CONFERIMENTO DI AZIENDA -
pagina 1 di 19
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 15.10.2024:
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni e pertanto:
APPELLANTE AR << “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni Pt_1
contraria istanza disattesa ed in totale riforma dell'appellata sentenza n.333/2021 del 07.05.2021, pubblicata il 12.05.2021 e notificata in data 13.05.2021, in via principale e nel merito, respingere tutte le domande ex adverso spiegate, poiché infondate in fatto ed in diritto.
In via subordinata istruttoria:
A) ammettere prova per testi sui capitoli di seguito indicati:
1) Vero che Lei è stata la commercialista della ditta individuale PO IA e poi della società
RB LI NC dal 03.11.2015, data di costituzione della società stessa?
2) Vero che, in data 29.09.2016, Lei ha presentato in via telematica un solo Modello Unico 2016 e dichiarazione Iva relativa all'anno 2015, come da documento che Le si rammostra (doc.1, fascicolo di I° grado)?
3) Vero che nel caso di conferimento avvenuto nel corso del periodo di imposta con estinzione del soggetto dante causa, la dichiarazione Iva (doc.1, fascicolo di I° grado) deve essere presentata dal soggetto avente causa?
4) Vero che Lei ha effettuato la dichiarazione Iva 2015 (doc.1, fascicolo di I° grado) della società
RB LI NC contabilizzando due distinte posizioni Iva, quella del soggetto dante causa (ditta
PO IA) identificato con il codice modello 2 e quella dell'avente causa (RB LI NC) identificato con il codice modello 1?
5) Vero che nel modello 2 del quadro VH (doc.1, pag.36, fascicolo di I° grado) del dante causa (ditta
PO IA), sono riportati i risultati delle liquidazioni Iva trimestrali e nello specifico: VH3 1.847 a debito - VH6 1.775 a debito - VH9 2.513 a debito?
6) Vero che il debito Iva risalente all'anno 2015 indicato nelle cartelle esattoriali n.039 2019
0003838129 000 e n.039 2019 00029046 87 000 (doc.4 avv.rio, qui prodotto sub DOC.1) si riferisce alla ditta individuale PO IA?
7) Vero che nella compilazione del Modello Unico vengono per prassi indicati nel modello Iva rigo
VL29 (doc.1, fascicolo di I° grado), come versati, anche importi ancora da saldare?
pagina 2 di 19 8) Vero che l'importo indicato nel modello Iva rigo VL29 ha significato solo se supportato dalle quietanze comprovanti i pagamenti alle rispettive scadenze?
Si indica a testimone, da escutere anche a prova contraria su eventuali capitoli avversari ammessi:
- Dott.ssa con studio in Via Fausto Beretta n.35 – 44121 FERRARA. Testimone_1
*****
9) Vero che Lei è attualmente il commercialista della sig.ra ? Parte_1
10) Vero che nel caso di conferimento avvenuto nel corso del periodo di imposta con estinzione del soggetto dante causa, la dichiarazione Iva deve essere presentata dal soggetto avente causa?
11) Vero che nella dichiarazione che Le si rammostra (doc.1, fascicolo di I° grado) risultano contabilizzate due distinte posizioni Iva, ovvero quella del soggetto dante causa (ditta PO IA) identificato con il codice modello 2 e quella dell'avente causa (RB LI NC) identificato con il codice modello 1?
12) Vero che nel modello 2 del quadro VH (doc.1, pag.36, fascicolo di I° grado) del dante causa
(ditta PO IA), sono indicati i risultati delle liquidazioni Iva trimestrali e nello specifico: VH3
1.847 a debito - VH6 1.775 a debito - VH9 2.513 a debito?
13) Vero che il debito Iva risalente all'anno 2015 indicato nelle cartelle esattoriali n.039 2019
0003838129 000 e n.039 2019 00029046 87 000 (doc.4 avv.rio, qui prodotto sub DOC.1) si riferisce alla ditta individuale PO IA?
14) Vero che nella compilazione del Modello Unico vengono per prassi indicati nel modello Iva rigo
VL29 (doc.1, fascicolo di I° grado), come versati, anche importi ancora da saldare?
15) Vero che l'importo indicato nel modello Iva rigo VL29 ha significato solo se supportato dalle quietanze comprovanti i pagamenti alle rispettive scadenze?
Si indica a testimone, da escutere anche a prova contraria su eventuali capitoli avversari ammessi:
- Dott. con studio in C.so della Giovecca n.80 – 44121 FERRARA;
Testimone_2
B) ammettere CTU contabile volta ad accertare se il debito Iva risalente all'anno 2015 indicato nelle cartelle esattoriali n.039 2019 0003838129 000 e n.039 2019 00029046 87 (doc.4 avv.rio, qui prodotto sub DOC.1) si riferisce alla ditta individuale PO IA, codice fiscale
, Partita IVA , operativa sino al 02.11.2015. C.F._3 P.IVA_1
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”. >>
APPELLATA GA LE: << “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita:
pagina 3 di 19 - in via principale rigettare il gravame proposto dalla IG.ra poiché infondato in Parte_1 fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui alla comparsa di costituzione e risposta e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio >>
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, notificato in data 09.06.2021, chiedeva la Parte_1
riforma della sentenza in atti sul rilievo che essa era erroneamente motivata oltre che viziata, affidandosi a tre motivi di appello, promuovendo altresì, in via preliminare istruttoria, istanza di ammissione di una C.T.U. contabile e prova per testi.
1.1 Si costituiva l'appellata IA PO, chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto.
1.2 La causa, senza alcuna attività istruttoria, era posta in decisione sulle rassegnate conclusioni con la concessione dei termini ex art. 190 cpc nella estensione massima.
2. L'appello principale è infondato.
Va premesso che con sentenza n. 333/2021, resa in data 07.05.2021, pubblicata in data 12.05.2021 e notificata in data 13.05.2021, il Tribunale di Ferrara, per quanto di residuo odierno interesse, definitivamente decidendo, ha accolto la domanda di IA
PO volta all'accertamento dell'inadempimento della convenuta in Parte_1
relazione alle obbligazioni assunte con la transazione per scrittura privata, sottoscritta in data 12.09.2017 e, conseguentemente, ha accolto la domanda di condanna della stessa al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di €. 8.964,86 oltre interessi legali dall'intervenuto pagamento al saldo.
3. La sentenza va confermata nella decisione finale relativa all'accoglimento delle domande promosse dall'attrice, odierna appellata, in quanto il Tribunale ha fatto buongoverno delle risultanze istruttorie e, segnatamente, delle prove documentali pagina 4 di 19 offerte dalle parti in causa, anche se la motivazione va in parte corretta nei termini che seguono.
3.1 Va premesso che con atto di citazione, notificato in data 29.05.2020, IA
PO conveniva in giudizio al fine di ottenere: 1) l'accertamento della Parte_1
responsabilità esclusiva della odierna appellante, in proprio ed in qualità di legale Pt_1
rappresentante della RB LI s.n.c. (di seguito “RB”), per le obbligazioni passate, presente e future riferite alla società RB e, segnatamente, per le cartelle esattoriali n. 039 2019 00038381 29 000 e n. 039 2019 00029046 87 000 (v. all. 4 e 5 fascicolo primo grado appellata) intestate a Controparte_2
, emesse dall'Agenzia delle Entrate di Ferrara per complessivi € 8.718,15,
[...]
notificate in data 19 luglio 2019; 2) l'accertamento dell'inadempimento di Parte_1
in proprio e quale legale rappresentante della RB, rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti della PO con la scrittura privata in data 12 settembre 2017 (v. all. 3 fascicolo primo grado appellata) quale conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo di farsi carico esclusivo del pagamento delle suddette cartelle esattoriali;
3) l'accertamento dei danni patiti dalla PO, odierna appellata, a causa dell'inadempimento dell'allora convenuta;
4) la condanna della al pagamento, a Pt_1
titolo di risarcimento del danno emergente, in favore dell'allora attrice di €. 8.718,15, maggiorati degli interessi legali, corrispondente alla somma degli importi delle cartelle esattoriali de quibus pagate in data 2 settembre 2019, oltre ad €. 246,71 per la registrazione della scrittura privata del 12 settembre 2017, così per complessivi €.
8.946,86, o alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta dovuta o di giustizia.
Nello specifico, l'attrice asseriva che:
- in data 3 novembre 2015, innanzi al Notaio di Ferrara, Persona_1
costituiva, congiuntamente alla la società Pt_1 Controparte_2
” (P.IVA ) con sede in Ferrara, Via Ravenna n. 10/12,
[...] P.IVA_2
mediante il conferimento della propria azienda (v. all. 1 fascicolo primo grado appellata) secondo cui << PO IA, quale titolare dell'omonima impresa
pagina 5 di 19 individuale corrente in Ferrara, Via Ravenna n.10/12 […] trasferisce, a titolo di conferimento, alla società ” Controparte_2
[…] la piena proprietà dell'azienda corrente in Ferrara, Via Ravenna
n.10/12>>).
- In data 4 settembre 2017, la PO, attrice-odierna appellata, dichiarava, alla presenza della e davanti al medesimo Notaio di Ferrara, Pt_1 Persona_1
di voler recedere dalla predetta società ed otteneva il consenso della Le parti Pt_1
si riservavano di quantificare l'entità del valore della liquidazione della quota spettante alla recedente PO entro il termine di sei mesi dalla data del rogito (v. all. 2 fascicolo primo grado appellata).
- In data 12 settembre 2017, al fine di regolare i rapporti economici tra le parti, veniva redatto dalla commercialista Dott.ssa una scrittura Testimone_1
privata (v. all. 3 fascicolo primo grado appellata), a mezzo della quale veniva stabilito, di comune accordo, che la << corrisponde alla IG.ra PO a Pt_1
mezzo contanti la somma di €. 300,00 a titolo di liquidazione sociale spettante a quest'ultima in conseguenza del recesso dalla società […]; 4) la IG.ra Pt_1
espressamente dichiara di non aver può nulla a pretendere a qualsiasi ragione o titolo dalla IG.ra PO ed, in considerazione dell'importo liquidato a quest'ultima, si fa carico di ogni e qualsivoglia obbligazione passata, presente e futura in capo alla RB LI NC, liberandola dal vincolo della solidarietà>>.
- La suddetta scrittura veniva registrata dalla PO presso l'Agenzia delle Entrate di Ferrara in data 26 luglio 2019 al n. 2307 sez. 3.
- In data 19 luglio 2019, la PO riceveva a mezzo pec la notifica di n. 2 cartelle di pagamento dell'Agenzia delle Entrate intestate alla RB (v. all. 4 e 5 fascicolo primo grado appellata), rispettivamente la n. 039 2019 00038381 29 000 per €.
194,75 e la n. 039 2019 00029046 87 000 per €. 8.523,40 concernenti il controllo del modello 770 S e del modello Unico per l'anno 2015.
pagina 6 di 19 - La PO provvedeva ad informare di ciò la tramite missiva indirizzata al Pt_1
suo difensore Avv. Pamela Palazzi (v. all. 5 fascicolo primo grado appellata).
- A seguito del rifiuto della i adempiere alla scrittura privata del 12 settembre Pt_1
2017, che la sollevava da ogni debito, la PO provvedeva al pagamento delle cartelle esattoriali de quibus in data 2 settembre 2019 (v. all. 6 fascicolo primo grado appellata).
- Al fine di recuperare l'intero ammontare della somma pagata in ottemperanza agli oneri fiscali, l'odierna appellata inviava, in data 2 settembre 2019, formale invito a sottoscrivere una convenzione di negoziazione assistita al fine di risolvere in via stragiudiziale la controversia (v. all. 8 fascicolo primo grado appellata). Alla missiva de qua, ricevuta dalla in data 5 settembre 2019 (v. all. 9 fascicolo Pt_1
primo grado appellata), non faceva seguito alcun riscontro.
3.1.2 Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando la domanda in fatto e in diritto. Nello specifico, asseriva che: 1) il debito erariale de quo non farebbe capo alla società RB, poiché le cartelle esattoriali contestate si riferiscono ad un debito
Iva risalente all'anno 2015, facente capo alla ditta individuale PO IA, operativa sino al 2.11.2015, giorno antecedente alla costituzione della snc RB;
2) con l'atto di transazione sottoscritto in data 12.09.2017, la i faceva carico delle sole passività Pt_1
della ditta individuale PO IA confluite nella RB, ossia esclusivamente quelle indicate nell'allegato A all'atto costitutivo della RB ossia alla situazione patrimoniale al 03.11.2015 (v. all. 1 fascicolo primo grado appellata), tra le quali non vi rientrava il debito Iva.
3.2 Sulla base delle risultanze emerse dalle sole prove documentali, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata, con la quale: << definitivamente decidendo sulla causa N.R.G. 1269/2020, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. accerta l'inadempimento di in relazione alle obbligazioni assunte con la Parte_1
transazione sottoscritta in data 12-7-2017;
pagina 7 di 19
2. condanna , in proprio ed in qualità di legale rappresentante della RB Parte_1
LI s.n.c., al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore di PO IA di complessivi € 8.964,86 oltre interessi legali dall'intervenuto pagamento al saldo;
3. condanna a rifondere a PO IA le spese di lite, che liquida in Parte_1
complessivi € 264,00 per esborsi, € 3.700,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese forfettarie ed accessori di legge >>.
4. L'appellante affida le proprie censure a tre motivi.
4.1 I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto avvinti da una comune matrice d'ordine processuale oltre che sostanziale.
4.1.1 Con il primo motivo, rubricato << ERRATO RICONOSCIMENTO
DELLA TITOLARITÀ PASSIVA DEL DEBITO ERARIALE PORTATO DALLE
CARTELLE ESATTORIALI N.039 2019 00038381 29 000 E N.039 2019 00029046
87 000 PER COMPLESSIVI €. 8.718,15 IN CAPO AD URBAN SS SN.
DIFETTO DI MOTIVAZIONE PER MANCATA AMMISSIONE DEI MEZZI
ISTRUTTORI RICHIESTI E DI IDONEA CTU >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 4, enfasi propria dell'originale), si censura la sentenza appellata nella parte in cui ritiene che la titolarità passiva del debito erariale, portato dalle cartelle esattoriali de quibus, non può essere riconosciuta in capo alla società Pt_2
Con il secondo motivo, rubricato << ERRATA STATUIZIONE
[...]
SULL'APPLICABILITA' DELL'ART.14 D.LGS. N.472/1997 AL
CONFERIMENTO DI AZIENDA DEL 03.11.2015.
OMESSA PRONUNCIA IN ORDINE ALL'APPLICABILITA' DELL'ART.14
D.LGS. N.472/1997 AI CONFERIMENTI DI AZIENDA SOLO
SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL COMMA 5-TER DEL
MEDESIMO ARTICOLO IN DATA 01.01.2016 E, QUINDI, OMESSA ED
INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE.
OMESSO ESAME DELL'ATTO COSTITUTIVO DI URBAN SS SN >> (cfr.
Atto di citazione in appello pag. 9, enfasi propria dell'originale), si censura la sentenza pagina 8 di 19 nella parte in cui << ritiene che l'art.14 D.lgs.472/1997 sia indistintamente applicabile alle ipotesi di cessione e di conferimento di azienda>> (cfr. ibidem pag. 10, enfasi propria dell'originale).
4.1.3 Con il terzo motivo, rubricato << ERRATA STATUIZIONE
SULL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO PER
INADEMPIMENTO DA PARTE DI NOVI AR DELLA TRANSAZIONE
SOTTOSCRITTA IN DATA 12.09.2017.
OMESSO ESAME DELL'ATTO COSTITUTIVO DI URBAN SS SN E, IN
PARTICOLARE, DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE (ALLEGATO A)
DELLA DITTA INDIVIDUALE LE GA AL 03.11.2015 >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 12, enfasi propria dell'originale), si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'odierna appellante inadempiente rispetto all'atto di transazione sottoscritto dalle parti in data 12.09.2017.
4.2 Le censure non sono fondate.
In estrema sintesi, l'appellante sostiene che il Giudice di prime cure ha omesso di indagare sull'effettiva titolarità del debito IVA de quo, ossia << ha ritenuto di poter prescindere dall'indagine volta a stabilire quale sia il soggetto giuridico (ditta individuale PO IA o RB LI NC) cui va imputato il debito Iva, in virtù dell'errata interpretazione di una norma tributaria (art.14 D.lgs. n.472/1997) che, a suo dire, si applicherebbe al caso di specie ed in forza della quale la società conferitaria
(RB LI NC) sarebbe tenuta, in ogni caso, a rispondere delle passività della conferente (ditta individuale PO IA) >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 5).
Difatti, sempre secondo la tesi dell'appellante, il debito IVA de quo farebbe capo alla ditta individuale IA PO e non alla snc RB.
Sostiene altresì che nel caso de quo non si applicherebbe l'art. 14 del D.lgs.
472/1997, in quanto il principio normativo de quo << in tema di responsabilità solidale del cessionario è stato introdotto per i soli casi di cessione di azienda (mentre nella
pagina 9 di 19 fattispecie de qua, la forma giuridica scelta dalle parti è stata quella del conferimento di azienda, doc.1 avv.rio, che qui si produce sub DOC.2).
Il comma 5-ter dell'art.14 D.lgs.472/1997, che prevede l'applicazione delle disposizioni di tale norma “in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento”, è stato aggiunto successivamente con il D.lgs. 24.09.2015, art.16 comma 1 lettera g) con decorrenza dal 01.01.2016, così come espressamente previsto dall'art.32 comma 1 del medesimo D. Lgs.158/2015.
Nel caso de quo, il conferimento di azienda è stato effettuato in data 03.11.2015 e, quindi, in epoca antecedente rispetto all'entrata in vigore del comma-5 ter dell'art.14
D.lgs.472/1997.
Ne discende che alla data del 03.11.2015, quando è stata costituita la SN con incorporazione della ditta individuale (doc.1 avv.rio, che qui si produce sub DOC.2), la norma tributaria citata si applicava solamente alle cessioni di azienda e NON ai conferimenti >> (cfr. ibidem pagg. 10-11, enfasi propria dell'originale).
Da ultimo, sostiene che << Esaminando […l'] atto notarile del 03.11.2015, a pag. 3, art.1, si legge: “PO IA, quale titolare dell'omonima impresa individuale […] trasferisce, a titolo di conferimento, alla società “URBAN SS
SN ”, che accetta ed acquista, anche ai sensi dell'art.1395 Controparte_2
c.c., la piena proprietà dell'azienda corrente in Ferrara, Via Ravenna n.10/12, ed avente ad oggetto il complesso di beni […] come risultanti dalla situazione patrimoniale al 3 novembre 2015, che si allega al presente atto sotto la lettera “A”,
[…].”
L'allegato A descrive la situazione patrimoniale al 03.11.2015 della ditta individuale
PO IA […] conferita nella RB LI NC: le uniche passività indicate e, quindi, le uniche confluite nella nuova società risultano le seguenti:
- Finanziamento CRF 12.143,00
- Finanziamento Emilbanca 8.791,02
- Emilbanca c/c 4.650,28
pagina 10 di 19 - TFR 237,48
Totale passività 25.821,78
Quota 50% capitale sociale snc 300,00
Totale 26.121,78
[…]
L'art. 3 dell'atto costitutivo […] precisa che, ai sensi e per gli effetti dell'art.2558 c.c., la società conferitaria (la snc quindi) subentra “in tutti i contratti stipulati” dalla parte conferente “nonché nei debiti aziendali COME DA SITUAZIONE
PATRIMONIALE ALLEGATA”.
[…] le imposte e le tasse personali della ditta individuale PO IA non sono mai confluite nella SN […] in virtù dell'atto di conferimento che non le elencava […].
Con l'accordo del 12.09.2017 […]. quindi, la sig.ra non poteva, né doveva, Parte_1
farsi carico del debito Iva della ditta individuale PO IA, mai entrato nel patrimonio della SN. >> (cfr. Atto di citazione in appello pagg.13-15, enfasi propria dell'originale).
Ad avviso di questa Corte di merito, il debito erariale pagato dall'allora attrice- odierna appellata in data 26 luglio 2019, come correttamente affermato dall'odierna appellante, riguardando un periodo di imposta antecedente la costituzione della snc
RB, non fa capo, direttamente afferma oggi la Corte, alla stessa società conferitaria
RB, bensì alla conferente ditta individuale PO IA. Tuttavia, l'art. 14 del D.lgs.
472/1997, così come interpretato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, prevede la responsabilità solidale della società conferente e della conferitaria << per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore >>.
Sebbene l'atto costitutivo della s.n.c. RB, nello specifico l'allegato A, non includa espressamente tra le passività confluite nella stessa s.n.c. il debito de quo, quest'ultimo è comunque entrato nel patrimonio della s.n.c. RB in base alla suddetta pagina 11 di 19 norma e, in forza dell'atto di transazione sottoscritto il 12.09.2017, è divenuto obbligazione facente capo interamente all'odierna appellante.
Difatti, nello specifico va considerato ed affermato quanto segue.
A) Per quanto riguarda la titolarità passiva del debito erariale portato dalle cartelle esattoriali de quibus si rileva che:
1. il debito erariale de quo, afferendo a mancati versamenti IVA per l'anno 2015
e, dato che la snc RB è stata costituita in data 3.11.2015, fa capo alla ditta individuale conferente e, quindi, a PO IA;
2. erra il Giudice di prime cure nell'escludere la titolarità passiva del debito de quo in capo alla ditta individuale PO IA sulla base del riconoscimento dell'Agenzia delle Entrate del debito de quo quale debito della s.n.c. RB in quanto, come correttamente affermato dall'appellante, << RB LI NC è stata destinataria delle cartelle di pagamento unicamente in quanto la commercialista, Dott.ssa aveva effettuato la dichiarazione Testimone_1
Unico 2016 a favore della società avente causa, ma contabilizzando le due distinte posizioni Iva (ditta individuale PO IA e RB LI NC) nell'unica dichiarazione che doveva essere presentata proprio dal soggetto avente causa. […] L'Agenzia delle Entrate non aveva il dovere di verificare la titolarità del diritto soggettivo sottostante, ma si è limitata ad inviare le proprie richieste al soggetto fiscale che ha presentato la dichiarazione >>
(cfr. Atto di citazione in appello pag. 7);
3. la titolarità passiva del debito de quo in capo alla ditta individuale PO IA non è altresì esclusa, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, dalla dichiarazione IVA allegata dall'odierna appellante (v. doc. 1 fascicolo primo grado appellante). Difatti, il rigo VL29 mod. 2 della dichiarazione IVA de qua non costituisce prova dell'avvenuto versamento, da parte della ditta individuale PO IA, di €. 7.984,00 a titolo di IVA per l'anno 2015, bensì rappresenta solamente la somma degli importi a debito pagina 12 di 19 delle liquidazioni trimestrali IVA in aggiunta all'acconto dovuto (€. 1.847,00
+ €. 2.513,00 + €. 1.77,00 + €. 1.849,00). Difatti, come correttamente affermato dalla difesa dell'appellante, << per consentire al contribuente di ravvedere i trimestri o gli acconti non versati alle relative scadenze, i consulenti indicano nel modello Iva rigo VL29, anche gli importi non effettivamente saldati, ma che verranno versati in ritardo con ravvedimento operoso. Poiché la dichiarazione fiscale è compilata e trasmessa dallo stesso contribuente (o da un suo delegato come l'intermediario), tale importo non ha nessun significato se non è supportato dalla prova dei pagamenti effettuati.
Allo stato, controparte non ha prodotto le quietanze dei versamenti e, pertanto, non può affermare di aver pagato detta somma. >> (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc, pag. 3 depositata dall'appellante in primo grado).
La circostanza de qua è comprovata dalla cartella di pagamento n. 039 2019
00029046 87 000. Difatti, dalla cartella de qua risulta un debito IVA per l'anno 2015 pari ad €. 5.687,00. La somma de qua, come correttamente affermato dalla difesa dell'appellante (v. Atto di citazione in appello pagg.
6-8), deriva dalla differenza tra l'importo IVA complessivamente dovuto dalla ditta individuale PO IA per l'anno 2015 (€. 7.984,00) e quanto effettivamente versato all'Erario. Difatti, dalla cartella di pagamento de qua risulta il pagamento del primo trimestre IVA (€. 1.847,00) e il parziale pagamento del terzo trimestre (€. 450,00 su un totale di €. 1.775,00).
Pertanto, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure,
l'appellata non ha versato l'importo di €. 7.984,00 bensì solo €. 2.297,00 (€.
1.847,00 + €. 450,00). Difatti, l'importo IVA iscritto a ruolo nella cartella di pagamento de qua ammonta ad €. 5.687,00 (€. 7.984,00 – €. 2.297,00).
Tuttavia, come -questa volta- correttamente affermato dal Giudice di prime cure, << ammesso che il debito in questione riguardasse un periodo di imposta antecedente la costituzione della società RB LI, facente capo
pagina 13 di 19 dunque all'impresa individuale PO IA, conferente l'azienda, all'esito del conferimento intervenuto proprio nell'anno 2015, sarebbe comunque divenuto debito IVA (in via solidale) della stessa società cessionaria RB
LI snc, ai sensi dell'art. 14 punto 1) del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
-> (cfr. sentenza impugnata pag. 4). Difatti, in proposito si osserva quanto segue.
B) Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 14 D.lgs. 472/1997 si rileva che, sebbene sia corretta l'affermazione dell'appellante, secondo la quale il precetto normativo de quo << in tema di responsabilità solidale del cessionario è stato introdotto per i soli casi di cessione di azienda […].
Il comma 5-ter dell'art.14 D.lgs.472/1997, che prevede l'applicazione delle disposizioni di tale norma “in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento”, è stato aggiunto successivamente con il D.lgs.
24.09.2015, art.16 comma 1 lettera g) con decorrenza dal 01.01.2016, così come espressamente previsto dall'art.32 comma 1 del medesimo D. Lgs.158/2015.
Nel caso de quo, il conferimento di azienda è stato effettuato in data 03.11.2015 e, quindi, in epoca antecedente rispetto all'entrata in vigore del comma-5 ter dell'art.14
D.lgs.472/1997 >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 10, enfasi propria dell'originale), tuttavia la giurisprudenza della Suprema Corte, nello specifico <La
Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 14169 del 05 giugno 2013 intervenendo in tema di cessione di azienda (nel caso di specie trasferimento avvenuto nell'anno 2001) ha affermato che l'equiparazione del trasferimento di ramo d'azienda
o del conferimento di ramo d'azienda alla cessione d'azienda individua la responsabilità del cessionario per il pagamento dei debiti preesistenti alla cessione, a nulla rilevando l'accertamento giudiziale del soggetto passivo d'imposta: “Il trasferimento di ramo d'azienda, anche mediante conferimento, configura una successione a titolo particolare riconducibile al genus della cessione d'azienda (v. per pagina 14 di 19 tutte Sez. 1 n. 792-10; Sez. 3^ n. 23936-07; Sez. 5 n. 21229-06)”>> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag. 11 e la sentenza ivi citata n. 14169/2013 pag. 7).
Più recentemente, la Suprema Corte ha altresì affermato e ribadito che
Secondo un recente arresto di questa Corte, condiviso dal Collegio e alle cui motivazioni integralmente si rimanda, «Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, la conferitaria d'azienda, al pari del cessionario, è responsabile in solido con la conferente per il pagamento delle sanzioni per gli omessi versamenti dell'imposta riferibili all'anno della cessione e dei due precedenti, salvo il "beneficium excussionis", anche in caso di conferimento di azienda in società avvenuto prima dell'entrata in vigore dell'art. 16, co. 1, lett. g, del d.lgs. n. 158 del 2015, siccome avente effetti meramente ricognitivi, determinandosi con lo stesso un fenomeno traslativo soggetto alle disposizioni di cui artt. 2558 e ss. c.c. e non alla disciplina di cui all'art. 2498 c.c.»
>> (cfr. Cass. 25 gennaio 2025, n. 1808 e in precedenza conformemente Cass. n. 28057 del 31/10/2019 ).
Pertanto, ad avviso di questa Corte di merito, alla luce della soprarichiamata giurisprudenza della Suprema Corte, il debito erariale de quo, nonostante faccia capo all'impresa individuale PO IA, in quanto riguardante un periodo di imposta antecedente la costituzione della s.n.c. RB, è divenuto debito IVA (in via solidale) della stessa società conferitaria RB ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 472/1997.
C) Per quanto riguarda l'atto costitutivo della snc RB e l'atto di transazione sottoscritto in data 12.09.2017, si rileva che:
1. come correttamente affermato dalla difesa dell'appellante, << Esaminando il suddetto atto notarile del 03.11.2015, a pag. 3, art.1, si legge: “PO IA, quale titolare dell'omonima impresa individuale […] trasferisce, a titolo di conferimento, alla società “URBAN SS SN ”, Controparte_2
che accetta ed acquista, anche ai sensi dell'art.1395 c.c., la piena proprietà dell'azienda corrente in Ferrara, Via Ravenna n.10/12, ed avente ad oggetto il
pagina 15 di 19 complesso di beni […] come risultanti dalla situazione patrimoniale al 3 novembre 2015, che si allega al presente atto sotto la lettera “A”, […].”
L'allegato A descrive la situazione patrimoniale al 03.11.2015 della ditta individuale
PO IA […] conferita nella RB LI NC: le uniche passività indicate e, quindi, le uniche confluite nella nuova società risultano le seguenti:
- Finanziamento CRF 12.143,00
- Finanziamento Emilbanca 8.791,02
- Emilbanca c/c 4.650,28
- TFR 237,48
Totale passività 25.821,78
Quota 50% capitale sociale snc 300,00
Totale 26.121,78
[…]
L'art.3 dell'atto costitutivo […] precisa che, ai sensi e per gli effetti dell'art.2558
c.c., la società conferitaria (la snc quindi) subentra “in tutti i contratti stipulati” dalla parte conferente “nonché nei debiti aziendali COME DA SITUAZIONE
PATRIMONIALE ALLEGATA”. >> (cfr. Atto di citazione in appello pagg. 13-14 enfasi propria alla fonte).
Pertanto, dall'atto costitutivo della s.n.c. RB (v. all. 1 fascicolo primo grado appellata) emerge la volontà delle parti di non far confluire nella società conferitaria RB i debiti IVA della ditta individuale conferente, in quanto non espressamente ricompresi nelle passività indicate – e confluite nella s.n.c. RB – nell'Allegato A.
2. Tuttavia, come anticipato, il debito de quo, pur non essendo entrato nel patrimonio della s.n.c. RB in forza del suddetto atto costitutivo, è comunque confluito nel patrimonio della s.n.c. in forza dell'art. 14 del D.lgs. 472/1997 come obbligazione solidale. Pertanto, l'atto di transazione sottoscritto il 12.09.2017, prevedendo espressamente che la << si fa carico di ogni e qualsivoglia obbligazione Pt_1
pagina 16 di 19 passata, presente e futura in capo alla RB LI NC, liberandola dal vincolo di solidarietà; devono intendersi espressamente ricomprese, a titolo meramente esemplificativo, le obbligazioni della RB LI NC nei confronti dei terzi, privati od Enti Pubblici quali oneri fiscali e tributari […], anche laddove la IG.ra PO sia indicata come fideiussore, coobbligato in solido o garante >> (cfr. all. 3 fascicolo primo grado appellata), pone in capo all'appellante la responsabilità esclusiva (e, quindi, non più solidale) per i debiti IVA de quibus. Difatti, come correttamente affermato dalla difesa dell'appellata, << Un tale assunzione di responsabilità in via esclusiva da parte della IG.ra (appellante) con l'atto Pt_1
transattivo in data 12/09/2017, è stata conseguenza del fatto che alla IG.ra PO, all'atto del recesso, veniva riconosciuto esclusivamente l'importo di € 300,00, vale
a dire la sola quota nominale, mentre rimanevano in capo alla le attrezzature, Pt_1
l'avviamento e tutto quanto l'attrice non ha richiesto proprio perchè la aveva Pt_1
assunto l'obbligo di farsi carico “di ogni e qualsivoglia obbligazione passata, presente e futura in capo alla RB LI NC”. Ciò è a tal punto vero che nell'atto di transazione sottoscritto tra la parti in data 12 settembre 2017 la circostanza, cui anche la sentenza oggi appellata ha dato il giusto rilievo, che la IG.ra PO abbia rinunciato a richiedere l'effettivo valore della sua quota al momento del recesso è addirittura sottolineato “in considerazione dell'importo liquidato a quest'ultima” e ciò proprio a voler rimarcare che la rinuncia a richiedere un importo più alto era controbilanciato dall'impegno della di farsi carico delle Pt_1
suddette obbligazioni >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag. 8, enfasi propria dell'originale). Della correttezza di questa ricostruzione sono assolutamente sintomatici sia l'innegabilità del fatto che si trattava di un'attività di parrucchiera ed estetista con un ovvio avviamento di clientela ed un altrettanto ovvio corredo di attrezzature ed arredamenti, come si può desumere proprio dall'allegato A all'atto costitutivo, sia i termini adoperati nell'atto di transazione, laddove si afferma al punto 4) di pag. 2, allorquando la assume l'obbligazione di tener indenne la Pt_1
pagina 17 di 19 PO da ogni debito sociale <<…. in considerazione dell'importo liquidato a quest'ultima…>>, vale a dire della modestia del valore (€. 300,00) attribuito alla quota sociale liquidata per il recesso. Ne consegue che anche l'interpretazione della volontà delle parti, ricostruita sulla base testuale degli accordi scritti, induce a ritenere corretta quella oggi prospettata dall'appellata.
5. Quanto appena deciso rende del tutto evidente come sia irrilevante, perché superflua, la prova invocata dall'appellante.
6. S'impone, quindi, il totale rigetto dell'impugnazione principale e la conferma della sentenza appellata nonché la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo e che vanno addebitate secondo soccombenza e secondo il corrispondente scaglione di valore di cui al DM 55/2014 e succ. mod., desunto dalla condanna, e tenuto conto della nota spese depositata.
7. Ricorre per l'appellante la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1- quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n.
228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.>>
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così decide:
1. rigetta l'appello principale e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado.
pagina 18 di 19 2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio in favore di che liquida in €. 5.000,00 per compensi, oltre CP_1
rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02
e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante Pt_1
i una somma pari all'importo del contributo unificato.
[...]
Così deciso in Bologna il 09.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Mariacolomba Giuliano
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
pagina 19 di 19
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariacolomba Giuliano Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore dott. Maria Laura Benini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 1214/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PALAZZI Parte_1 C.F._1
PAMELA e dell'avv. ALBERGHINI ELISA ( ) VIA C.F._2
ALDIGHIERI 10 44100 FERRARA;
elettivamente domiciliato in VIA ALDIGHIERI 10 FERRARA presso il difensore avv. PALAZZI PAMELA. APPELLANTE Contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MONDIN CP_1 C.F._3
DENISE e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA MASCHERAIO, 12 FERRARA presso il difensore avv. MONDIN DENISE.
APPELLATA
AD OGGETTO: INADEMPIMENTO CONTRATTUALE – TRANSAZIONE -
DEBITO ERARIALE (IVA) – CONFERIMENTO DI AZIENDA -
pagina 1 di 19
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 15.10.2024:
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni e pertanto:
APPELLANTE AR << “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni Pt_1
contraria istanza disattesa ed in totale riforma dell'appellata sentenza n.333/2021 del 07.05.2021, pubblicata il 12.05.2021 e notificata in data 13.05.2021, in via principale e nel merito, respingere tutte le domande ex adverso spiegate, poiché infondate in fatto ed in diritto.
In via subordinata istruttoria:
A) ammettere prova per testi sui capitoli di seguito indicati:
1) Vero che Lei è stata la commercialista della ditta individuale PO IA e poi della società
RB LI NC dal 03.11.2015, data di costituzione della società stessa?
2) Vero che, in data 29.09.2016, Lei ha presentato in via telematica un solo Modello Unico 2016 e dichiarazione Iva relativa all'anno 2015, come da documento che Le si rammostra (doc.1, fascicolo di I° grado)?
3) Vero che nel caso di conferimento avvenuto nel corso del periodo di imposta con estinzione del soggetto dante causa, la dichiarazione Iva (doc.1, fascicolo di I° grado) deve essere presentata dal soggetto avente causa?
4) Vero che Lei ha effettuato la dichiarazione Iva 2015 (doc.1, fascicolo di I° grado) della società
RB LI NC contabilizzando due distinte posizioni Iva, quella del soggetto dante causa (ditta
PO IA) identificato con il codice modello 2 e quella dell'avente causa (RB LI NC) identificato con il codice modello 1?
5) Vero che nel modello 2 del quadro VH (doc.1, pag.36, fascicolo di I° grado) del dante causa (ditta
PO IA), sono riportati i risultati delle liquidazioni Iva trimestrali e nello specifico: VH3 1.847 a debito - VH6 1.775 a debito - VH9 2.513 a debito?
6) Vero che il debito Iva risalente all'anno 2015 indicato nelle cartelle esattoriali n.039 2019
0003838129 000 e n.039 2019 00029046 87 000 (doc.4 avv.rio, qui prodotto sub DOC.1) si riferisce alla ditta individuale PO IA?
7) Vero che nella compilazione del Modello Unico vengono per prassi indicati nel modello Iva rigo
VL29 (doc.1, fascicolo di I° grado), come versati, anche importi ancora da saldare?
pagina 2 di 19 8) Vero che l'importo indicato nel modello Iva rigo VL29 ha significato solo se supportato dalle quietanze comprovanti i pagamenti alle rispettive scadenze?
Si indica a testimone, da escutere anche a prova contraria su eventuali capitoli avversari ammessi:
- Dott.ssa con studio in Via Fausto Beretta n.35 – 44121 FERRARA. Testimone_1
*****
9) Vero che Lei è attualmente il commercialista della sig.ra ? Parte_1
10) Vero che nel caso di conferimento avvenuto nel corso del periodo di imposta con estinzione del soggetto dante causa, la dichiarazione Iva deve essere presentata dal soggetto avente causa?
11) Vero che nella dichiarazione che Le si rammostra (doc.1, fascicolo di I° grado) risultano contabilizzate due distinte posizioni Iva, ovvero quella del soggetto dante causa (ditta PO IA) identificato con il codice modello 2 e quella dell'avente causa (RB LI NC) identificato con il codice modello 1?
12) Vero che nel modello 2 del quadro VH (doc.1, pag.36, fascicolo di I° grado) del dante causa
(ditta PO IA), sono indicati i risultati delle liquidazioni Iva trimestrali e nello specifico: VH3
1.847 a debito - VH6 1.775 a debito - VH9 2.513 a debito?
13) Vero che il debito Iva risalente all'anno 2015 indicato nelle cartelle esattoriali n.039 2019
0003838129 000 e n.039 2019 00029046 87 000 (doc.4 avv.rio, qui prodotto sub DOC.1) si riferisce alla ditta individuale PO IA?
14) Vero che nella compilazione del Modello Unico vengono per prassi indicati nel modello Iva rigo
VL29 (doc.1, fascicolo di I° grado), come versati, anche importi ancora da saldare?
15) Vero che l'importo indicato nel modello Iva rigo VL29 ha significato solo se supportato dalle quietanze comprovanti i pagamenti alle rispettive scadenze?
Si indica a testimone, da escutere anche a prova contraria su eventuali capitoli avversari ammessi:
- Dott. con studio in C.so della Giovecca n.80 – 44121 FERRARA;
Testimone_2
B) ammettere CTU contabile volta ad accertare se il debito Iva risalente all'anno 2015 indicato nelle cartelle esattoriali n.039 2019 0003838129 000 e n.039 2019 00029046 87 (doc.4 avv.rio, qui prodotto sub DOC.1) si riferisce alla ditta individuale PO IA, codice fiscale
, Partita IVA , operativa sino al 02.11.2015. C.F._3 P.IVA_1
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”. >>
APPELLATA GA LE: << “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita:
pagina 3 di 19 - in via principale rigettare il gravame proposto dalla IG.ra poiché infondato in Parte_1 fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui alla comparsa di costituzione e risposta e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio >>
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, notificato in data 09.06.2021, chiedeva la Parte_1
riforma della sentenza in atti sul rilievo che essa era erroneamente motivata oltre che viziata, affidandosi a tre motivi di appello, promuovendo altresì, in via preliminare istruttoria, istanza di ammissione di una C.T.U. contabile e prova per testi.
1.1 Si costituiva l'appellata IA PO, chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto.
1.2 La causa, senza alcuna attività istruttoria, era posta in decisione sulle rassegnate conclusioni con la concessione dei termini ex art. 190 cpc nella estensione massima.
2. L'appello principale è infondato.
Va premesso che con sentenza n. 333/2021, resa in data 07.05.2021, pubblicata in data 12.05.2021 e notificata in data 13.05.2021, il Tribunale di Ferrara, per quanto di residuo odierno interesse, definitivamente decidendo, ha accolto la domanda di IA
PO volta all'accertamento dell'inadempimento della convenuta in Parte_1
relazione alle obbligazioni assunte con la transazione per scrittura privata, sottoscritta in data 12.09.2017 e, conseguentemente, ha accolto la domanda di condanna della stessa al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di €. 8.964,86 oltre interessi legali dall'intervenuto pagamento al saldo.
3. La sentenza va confermata nella decisione finale relativa all'accoglimento delle domande promosse dall'attrice, odierna appellata, in quanto il Tribunale ha fatto buongoverno delle risultanze istruttorie e, segnatamente, delle prove documentali pagina 4 di 19 offerte dalle parti in causa, anche se la motivazione va in parte corretta nei termini che seguono.
3.1 Va premesso che con atto di citazione, notificato in data 29.05.2020, IA
PO conveniva in giudizio al fine di ottenere: 1) l'accertamento della Parte_1
responsabilità esclusiva della odierna appellante, in proprio ed in qualità di legale Pt_1
rappresentante della RB LI s.n.c. (di seguito “RB”), per le obbligazioni passate, presente e future riferite alla società RB e, segnatamente, per le cartelle esattoriali n. 039 2019 00038381 29 000 e n. 039 2019 00029046 87 000 (v. all. 4 e 5 fascicolo primo grado appellata) intestate a Controparte_2
, emesse dall'Agenzia delle Entrate di Ferrara per complessivi € 8.718,15,
[...]
notificate in data 19 luglio 2019; 2) l'accertamento dell'inadempimento di Parte_1
in proprio e quale legale rappresentante della RB, rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti della PO con la scrittura privata in data 12 settembre 2017 (v. all. 3 fascicolo primo grado appellata) quale conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo di farsi carico esclusivo del pagamento delle suddette cartelle esattoriali;
3) l'accertamento dei danni patiti dalla PO, odierna appellata, a causa dell'inadempimento dell'allora convenuta;
4) la condanna della al pagamento, a Pt_1
titolo di risarcimento del danno emergente, in favore dell'allora attrice di €. 8.718,15, maggiorati degli interessi legali, corrispondente alla somma degli importi delle cartelle esattoriali de quibus pagate in data 2 settembre 2019, oltre ad €. 246,71 per la registrazione della scrittura privata del 12 settembre 2017, così per complessivi €.
8.946,86, o alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta dovuta o di giustizia.
Nello specifico, l'attrice asseriva che:
- in data 3 novembre 2015, innanzi al Notaio di Ferrara, Persona_1
costituiva, congiuntamente alla la società Pt_1 Controparte_2
” (P.IVA ) con sede in Ferrara, Via Ravenna n. 10/12,
[...] P.IVA_2
mediante il conferimento della propria azienda (v. all. 1 fascicolo primo grado appellata) secondo cui << PO IA, quale titolare dell'omonima impresa
pagina 5 di 19 individuale corrente in Ferrara, Via Ravenna n.10/12 […] trasferisce, a titolo di conferimento, alla società ” Controparte_2
[…] la piena proprietà dell'azienda corrente in Ferrara, Via Ravenna
n.10/12>>).
- In data 4 settembre 2017, la PO, attrice-odierna appellata, dichiarava, alla presenza della e davanti al medesimo Notaio di Ferrara, Pt_1 Persona_1
di voler recedere dalla predetta società ed otteneva il consenso della Le parti Pt_1
si riservavano di quantificare l'entità del valore della liquidazione della quota spettante alla recedente PO entro il termine di sei mesi dalla data del rogito (v. all. 2 fascicolo primo grado appellata).
- In data 12 settembre 2017, al fine di regolare i rapporti economici tra le parti, veniva redatto dalla commercialista Dott.ssa una scrittura Testimone_1
privata (v. all. 3 fascicolo primo grado appellata), a mezzo della quale veniva stabilito, di comune accordo, che la << corrisponde alla IG.ra PO a Pt_1
mezzo contanti la somma di €. 300,00 a titolo di liquidazione sociale spettante a quest'ultima in conseguenza del recesso dalla società […]; 4) la IG.ra Pt_1
espressamente dichiara di non aver può nulla a pretendere a qualsiasi ragione o titolo dalla IG.ra PO ed, in considerazione dell'importo liquidato a quest'ultima, si fa carico di ogni e qualsivoglia obbligazione passata, presente e futura in capo alla RB LI NC, liberandola dal vincolo della solidarietà>>.
- La suddetta scrittura veniva registrata dalla PO presso l'Agenzia delle Entrate di Ferrara in data 26 luglio 2019 al n. 2307 sez. 3.
- In data 19 luglio 2019, la PO riceveva a mezzo pec la notifica di n. 2 cartelle di pagamento dell'Agenzia delle Entrate intestate alla RB (v. all. 4 e 5 fascicolo primo grado appellata), rispettivamente la n. 039 2019 00038381 29 000 per €.
194,75 e la n. 039 2019 00029046 87 000 per €. 8.523,40 concernenti il controllo del modello 770 S e del modello Unico per l'anno 2015.
pagina 6 di 19 - La PO provvedeva ad informare di ciò la tramite missiva indirizzata al Pt_1
suo difensore Avv. Pamela Palazzi (v. all. 5 fascicolo primo grado appellata).
- A seguito del rifiuto della i adempiere alla scrittura privata del 12 settembre Pt_1
2017, che la sollevava da ogni debito, la PO provvedeva al pagamento delle cartelle esattoriali de quibus in data 2 settembre 2019 (v. all. 6 fascicolo primo grado appellata).
- Al fine di recuperare l'intero ammontare della somma pagata in ottemperanza agli oneri fiscali, l'odierna appellata inviava, in data 2 settembre 2019, formale invito a sottoscrivere una convenzione di negoziazione assistita al fine di risolvere in via stragiudiziale la controversia (v. all. 8 fascicolo primo grado appellata). Alla missiva de qua, ricevuta dalla in data 5 settembre 2019 (v. all. 9 fascicolo Pt_1
primo grado appellata), non faceva seguito alcun riscontro.
3.1.2 Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando la domanda in fatto e in diritto. Nello specifico, asseriva che: 1) il debito erariale de quo non farebbe capo alla società RB, poiché le cartelle esattoriali contestate si riferiscono ad un debito
Iva risalente all'anno 2015, facente capo alla ditta individuale PO IA, operativa sino al 2.11.2015, giorno antecedente alla costituzione della snc RB;
2) con l'atto di transazione sottoscritto in data 12.09.2017, la i faceva carico delle sole passività Pt_1
della ditta individuale PO IA confluite nella RB, ossia esclusivamente quelle indicate nell'allegato A all'atto costitutivo della RB ossia alla situazione patrimoniale al 03.11.2015 (v. all. 1 fascicolo primo grado appellata), tra le quali non vi rientrava il debito Iva.
3.2 Sulla base delle risultanze emerse dalle sole prove documentali, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata, con la quale: << definitivamente decidendo sulla causa N.R.G. 1269/2020, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. accerta l'inadempimento di in relazione alle obbligazioni assunte con la Parte_1
transazione sottoscritta in data 12-7-2017;
pagina 7 di 19
2. condanna , in proprio ed in qualità di legale rappresentante della RB Parte_1
LI s.n.c., al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore di PO IA di complessivi € 8.964,86 oltre interessi legali dall'intervenuto pagamento al saldo;
3. condanna a rifondere a PO IA le spese di lite, che liquida in Parte_1
complessivi € 264,00 per esborsi, € 3.700,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese forfettarie ed accessori di legge >>.
4. L'appellante affida le proprie censure a tre motivi.
4.1 I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto avvinti da una comune matrice d'ordine processuale oltre che sostanziale.
4.1.1 Con il primo motivo, rubricato << ERRATO RICONOSCIMENTO
DELLA TITOLARITÀ PASSIVA DEL DEBITO ERARIALE PORTATO DALLE
CARTELLE ESATTORIALI N.039 2019 00038381 29 000 E N.039 2019 00029046
87 000 PER COMPLESSIVI €. 8.718,15 IN CAPO AD URBAN SS SN.
DIFETTO DI MOTIVAZIONE PER MANCATA AMMISSIONE DEI MEZZI
ISTRUTTORI RICHIESTI E DI IDONEA CTU >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 4, enfasi propria dell'originale), si censura la sentenza appellata nella parte in cui ritiene che la titolarità passiva del debito erariale, portato dalle cartelle esattoriali de quibus, non può essere riconosciuta in capo alla società Pt_2
Con il secondo motivo, rubricato << ERRATA STATUIZIONE
[...]
SULL'APPLICABILITA' DELL'ART.14 D.LGS. N.472/1997 AL
CONFERIMENTO DI AZIENDA DEL 03.11.2015.
OMESSA PRONUNCIA IN ORDINE ALL'APPLICABILITA' DELL'ART.14
D.LGS. N.472/1997 AI CONFERIMENTI DI AZIENDA SOLO
SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL COMMA 5-TER DEL
MEDESIMO ARTICOLO IN DATA 01.01.2016 E, QUINDI, OMESSA ED
INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE.
OMESSO ESAME DELL'ATTO COSTITUTIVO DI URBAN SS SN >> (cfr.
Atto di citazione in appello pag. 9, enfasi propria dell'originale), si censura la sentenza pagina 8 di 19 nella parte in cui << ritiene che l'art.14 D.lgs.472/1997 sia indistintamente applicabile alle ipotesi di cessione e di conferimento di azienda>> (cfr. ibidem pag. 10, enfasi propria dell'originale).
4.1.3 Con il terzo motivo, rubricato << ERRATA STATUIZIONE
SULL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO PER
INADEMPIMENTO DA PARTE DI NOVI AR DELLA TRANSAZIONE
SOTTOSCRITTA IN DATA 12.09.2017.
OMESSO ESAME DELL'ATTO COSTITUTIVO DI URBAN SS SN E, IN
PARTICOLARE, DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE (ALLEGATO A)
DELLA DITTA INDIVIDUALE LE GA AL 03.11.2015 >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 12, enfasi propria dell'originale), si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'odierna appellante inadempiente rispetto all'atto di transazione sottoscritto dalle parti in data 12.09.2017.
4.2 Le censure non sono fondate.
In estrema sintesi, l'appellante sostiene che il Giudice di prime cure ha omesso di indagare sull'effettiva titolarità del debito IVA de quo, ossia << ha ritenuto di poter prescindere dall'indagine volta a stabilire quale sia il soggetto giuridico (ditta individuale PO IA o RB LI NC) cui va imputato il debito Iva, in virtù dell'errata interpretazione di una norma tributaria (art.14 D.lgs. n.472/1997) che, a suo dire, si applicherebbe al caso di specie ed in forza della quale la società conferitaria
(RB LI NC) sarebbe tenuta, in ogni caso, a rispondere delle passività della conferente (ditta individuale PO IA) >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 5).
Difatti, sempre secondo la tesi dell'appellante, il debito IVA de quo farebbe capo alla ditta individuale IA PO e non alla snc RB.
Sostiene altresì che nel caso de quo non si applicherebbe l'art. 14 del D.lgs.
472/1997, in quanto il principio normativo de quo << in tema di responsabilità solidale del cessionario è stato introdotto per i soli casi di cessione di azienda (mentre nella
pagina 9 di 19 fattispecie de qua, la forma giuridica scelta dalle parti è stata quella del conferimento di azienda, doc.1 avv.rio, che qui si produce sub DOC.2).
Il comma 5-ter dell'art.14 D.lgs.472/1997, che prevede l'applicazione delle disposizioni di tale norma “in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento”, è stato aggiunto successivamente con il D.lgs. 24.09.2015, art.16 comma 1 lettera g) con decorrenza dal 01.01.2016, così come espressamente previsto dall'art.32 comma 1 del medesimo D. Lgs.158/2015.
Nel caso de quo, il conferimento di azienda è stato effettuato in data 03.11.2015 e, quindi, in epoca antecedente rispetto all'entrata in vigore del comma-5 ter dell'art.14
D.lgs.472/1997.
Ne discende che alla data del 03.11.2015, quando è stata costituita la SN con incorporazione della ditta individuale (doc.1 avv.rio, che qui si produce sub DOC.2), la norma tributaria citata si applicava solamente alle cessioni di azienda e NON ai conferimenti >> (cfr. ibidem pagg. 10-11, enfasi propria dell'originale).
Da ultimo, sostiene che << Esaminando […l'] atto notarile del 03.11.2015, a pag. 3, art.1, si legge: “PO IA, quale titolare dell'omonima impresa individuale […] trasferisce, a titolo di conferimento, alla società “URBAN SS
SN ”, che accetta ed acquista, anche ai sensi dell'art.1395 Controparte_2
c.c., la piena proprietà dell'azienda corrente in Ferrara, Via Ravenna n.10/12, ed avente ad oggetto il complesso di beni […] come risultanti dalla situazione patrimoniale al 3 novembre 2015, che si allega al presente atto sotto la lettera “A”,
[…].”
L'allegato A descrive la situazione patrimoniale al 03.11.2015 della ditta individuale
PO IA […] conferita nella RB LI NC: le uniche passività indicate e, quindi, le uniche confluite nella nuova società risultano le seguenti:
- Finanziamento CRF 12.143,00
- Finanziamento Emilbanca 8.791,02
- Emilbanca c/c 4.650,28
pagina 10 di 19 - TFR 237,48
Totale passività 25.821,78
Quota 50% capitale sociale snc 300,00
Totale 26.121,78
[…]
L'art. 3 dell'atto costitutivo […] precisa che, ai sensi e per gli effetti dell'art.2558 c.c., la società conferitaria (la snc quindi) subentra “in tutti i contratti stipulati” dalla parte conferente “nonché nei debiti aziendali COME DA SITUAZIONE
PATRIMONIALE ALLEGATA”.
[…] le imposte e le tasse personali della ditta individuale PO IA non sono mai confluite nella SN […] in virtù dell'atto di conferimento che non le elencava […].
Con l'accordo del 12.09.2017 […]. quindi, la sig.ra non poteva, né doveva, Parte_1
farsi carico del debito Iva della ditta individuale PO IA, mai entrato nel patrimonio della SN. >> (cfr. Atto di citazione in appello pagg.13-15, enfasi propria dell'originale).
Ad avviso di questa Corte di merito, il debito erariale pagato dall'allora attrice- odierna appellata in data 26 luglio 2019, come correttamente affermato dall'odierna appellante, riguardando un periodo di imposta antecedente la costituzione della snc
RB, non fa capo, direttamente afferma oggi la Corte, alla stessa società conferitaria
RB, bensì alla conferente ditta individuale PO IA. Tuttavia, l'art. 14 del D.lgs.
472/1997, così come interpretato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, prevede la responsabilità solidale della società conferente e della conferitaria << per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore >>.
Sebbene l'atto costitutivo della s.n.c. RB, nello specifico l'allegato A, non includa espressamente tra le passività confluite nella stessa s.n.c. il debito de quo, quest'ultimo è comunque entrato nel patrimonio della s.n.c. RB in base alla suddetta pagina 11 di 19 norma e, in forza dell'atto di transazione sottoscritto il 12.09.2017, è divenuto obbligazione facente capo interamente all'odierna appellante.
Difatti, nello specifico va considerato ed affermato quanto segue.
A) Per quanto riguarda la titolarità passiva del debito erariale portato dalle cartelle esattoriali de quibus si rileva che:
1. il debito erariale de quo, afferendo a mancati versamenti IVA per l'anno 2015
e, dato che la snc RB è stata costituita in data 3.11.2015, fa capo alla ditta individuale conferente e, quindi, a PO IA;
2. erra il Giudice di prime cure nell'escludere la titolarità passiva del debito de quo in capo alla ditta individuale PO IA sulla base del riconoscimento dell'Agenzia delle Entrate del debito de quo quale debito della s.n.c. RB in quanto, come correttamente affermato dall'appellante, << RB LI NC è stata destinataria delle cartelle di pagamento unicamente in quanto la commercialista, Dott.ssa aveva effettuato la dichiarazione Testimone_1
Unico 2016 a favore della società avente causa, ma contabilizzando le due distinte posizioni Iva (ditta individuale PO IA e RB LI NC) nell'unica dichiarazione che doveva essere presentata proprio dal soggetto avente causa. […] L'Agenzia delle Entrate non aveva il dovere di verificare la titolarità del diritto soggettivo sottostante, ma si è limitata ad inviare le proprie richieste al soggetto fiscale che ha presentato la dichiarazione >>
(cfr. Atto di citazione in appello pag. 7);
3. la titolarità passiva del debito de quo in capo alla ditta individuale PO IA non è altresì esclusa, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, dalla dichiarazione IVA allegata dall'odierna appellante (v. doc. 1 fascicolo primo grado appellante). Difatti, il rigo VL29 mod. 2 della dichiarazione IVA de qua non costituisce prova dell'avvenuto versamento, da parte della ditta individuale PO IA, di €. 7.984,00 a titolo di IVA per l'anno 2015, bensì rappresenta solamente la somma degli importi a debito pagina 12 di 19 delle liquidazioni trimestrali IVA in aggiunta all'acconto dovuto (€. 1.847,00
+ €. 2.513,00 + €. 1.77,00 + €. 1.849,00). Difatti, come correttamente affermato dalla difesa dell'appellante, << per consentire al contribuente di ravvedere i trimestri o gli acconti non versati alle relative scadenze, i consulenti indicano nel modello Iva rigo VL29, anche gli importi non effettivamente saldati, ma che verranno versati in ritardo con ravvedimento operoso. Poiché la dichiarazione fiscale è compilata e trasmessa dallo stesso contribuente (o da un suo delegato come l'intermediario), tale importo non ha nessun significato se non è supportato dalla prova dei pagamenti effettuati.
Allo stato, controparte non ha prodotto le quietanze dei versamenti e, pertanto, non può affermare di aver pagato detta somma. >> (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc, pag. 3 depositata dall'appellante in primo grado).
La circostanza de qua è comprovata dalla cartella di pagamento n. 039 2019
00029046 87 000. Difatti, dalla cartella de qua risulta un debito IVA per l'anno 2015 pari ad €. 5.687,00. La somma de qua, come correttamente affermato dalla difesa dell'appellante (v. Atto di citazione in appello pagg.
6-8), deriva dalla differenza tra l'importo IVA complessivamente dovuto dalla ditta individuale PO IA per l'anno 2015 (€. 7.984,00) e quanto effettivamente versato all'Erario. Difatti, dalla cartella di pagamento de qua risulta il pagamento del primo trimestre IVA (€. 1.847,00) e il parziale pagamento del terzo trimestre (€. 450,00 su un totale di €. 1.775,00).
Pertanto, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure,
l'appellata non ha versato l'importo di €. 7.984,00 bensì solo €. 2.297,00 (€.
1.847,00 + €. 450,00). Difatti, l'importo IVA iscritto a ruolo nella cartella di pagamento de qua ammonta ad €. 5.687,00 (€. 7.984,00 – €. 2.297,00).
Tuttavia, come -questa volta- correttamente affermato dal Giudice di prime cure, << ammesso che il debito in questione riguardasse un periodo di imposta antecedente la costituzione della società RB LI, facente capo
pagina 13 di 19 dunque all'impresa individuale PO IA, conferente l'azienda, all'esito del conferimento intervenuto proprio nell'anno 2015, sarebbe comunque divenuto debito IVA (in via solidale) della stessa società cessionaria RB
LI snc, ai sensi dell'art. 14 punto 1) del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
-> (cfr. sentenza impugnata pag. 4). Difatti, in proposito si osserva quanto segue.
B) Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 14 D.lgs. 472/1997 si rileva che, sebbene sia corretta l'affermazione dell'appellante, secondo la quale il precetto normativo de quo << in tema di responsabilità solidale del cessionario è stato introdotto per i soli casi di cessione di azienda […].
Il comma 5-ter dell'art.14 D.lgs.472/1997, che prevede l'applicazione delle disposizioni di tale norma “in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento”, è stato aggiunto successivamente con il D.lgs.
24.09.2015, art.16 comma 1 lettera g) con decorrenza dal 01.01.2016, così come espressamente previsto dall'art.32 comma 1 del medesimo D. Lgs.158/2015.
Nel caso de quo, il conferimento di azienda è stato effettuato in data 03.11.2015 e, quindi, in epoca antecedente rispetto all'entrata in vigore del comma-5 ter dell'art.14
D.lgs.472/1997 >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 10, enfasi propria dell'originale), tuttavia la giurisprudenza della Suprema Corte, nello specifico <La
Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 14169 del 05 giugno 2013 intervenendo in tema di cessione di azienda (nel caso di specie trasferimento avvenuto nell'anno 2001) ha affermato che l'equiparazione del trasferimento di ramo d'azienda
o del conferimento di ramo d'azienda alla cessione d'azienda individua la responsabilità del cessionario per il pagamento dei debiti preesistenti alla cessione, a nulla rilevando l'accertamento giudiziale del soggetto passivo d'imposta: “Il trasferimento di ramo d'azienda, anche mediante conferimento, configura una successione a titolo particolare riconducibile al genus della cessione d'azienda (v. per pagina 14 di 19 tutte Sez. 1 n. 792-10; Sez. 3^ n. 23936-07; Sez. 5 n. 21229-06)”>> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag. 11 e la sentenza ivi citata n. 14169/2013 pag. 7).
Più recentemente, la Suprema Corte ha altresì affermato e ribadito che
Secondo un recente arresto di questa Corte, condiviso dal Collegio e alle cui motivazioni integralmente si rimanda, «Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, la conferitaria d'azienda, al pari del cessionario, è responsabile in solido con la conferente per il pagamento delle sanzioni per gli omessi versamenti dell'imposta riferibili all'anno della cessione e dei due precedenti, salvo il "beneficium excussionis", anche in caso di conferimento di azienda in società avvenuto prima dell'entrata in vigore dell'art. 16, co. 1, lett. g, del d.lgs. n. 158 del 2015, siccome avente effetti meramente ricognitivi, determinandosi con lo stesso un fenomeno traslativo soggetto alle disposizioni di cui artt. 2558 e ss. c.c. e non alla disciplina di cui all'art. 2498 c.c.»
>> (cfr. Cass. 25 gennaio 2025, n. 1808 e in precedenza conformemente Cass. n. 28057 del 31/10/2019 ).
Pertanto, ad avviso di questa Corte di merito, alla luce della soprarichiamata giurisprudenza della Suprema Corte, il debito erariale de quo, nonostante faccia capo all'impresa individuale PO IA, in quanto riguardante un periodo di imposta antecedente la costituzione della s.n.c. RB, è divenuto debito IVA (in via solidale) della stessa società conferitaria RB ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 472/1997.
C) Per quanto riguarda l'atto costitutivo della snc RB e l'atto di transazione sottoscritto in data 12.09.2017, si rileva che:
1. come correttamente affermato dalla difesa dell'appellante, << Esaminando il suddetto atto notarile del 03.11.2015, a pag. 3, art.1, si legge: “PO IA, quale titolare dell'omonima impresa individuale […] trasferisce, a titolo di conferimento, alla società “URBAN SS SN ”, Controparte_2
che accetta ed acquista, anche ai sensi dell'art.1395 c.c., la piena proprietà dell'azienda corrente in Ferrara, Via Ravenna n.10/12, ed avente ad oggetto il
pagina 15 di 19 complesso di beni […] come risultanti dalla situazione patrimoniale al 3 novembre 2015, che si allega al presente atto sotto la lettera “A”, […].”
L'allegato A descrive la situazione patrimoniale al 03.11.2015 della ditta individuale
PO IA […] conferita nella RB LI NC: le uniche passività indicate e, quindi, le uniche confluite nella nuova società risultano le seguenti:
- Finanziamento CRF 12.143,00
- Finanziamento Emilbanca 8.791,02
- Emilbanca c/c 4.650,28
- TFR 237,48
Totale passività 25.821,78
Quota 50% capitale sociale snc 300,00
Totale 26.121,78
[…]
L'art.3 dell'atto costitutivo […] precisa che, ai sensi e per gli effetti dell'art.2558
c.c., la società conferitaria (la snc quindi) subentra “in tutti i contratti stipulati” dalla parte conferente “nonché nei debiti aziendali COME DA SITUAZIONE
PATRIMONIALE ALLEGATA”. >> (cfr. Atto di citazione in appello pagg. 13-14 enfasi propria alla fonte).
Pertanto, dall'atto costitutivo della s.n.c. RB (v. all. 1 fascicolo primo grado appellata) emerge la volontà delle parti di non far confluire nella società conferitaria RB i debiti IVA della ditta individuale conferente, in quanto non espressamente ricompresi nelle passività indicate – e confluite nella s.n.c. RB – nell'Allegato A.
2. Tuttavia, come anticipato, il debito de quo, pur non essendo entrato nel patrimonio della s.n.c. RB in forza del suddetto atto costitutivo, è comunque confluito nel patrimonio della s.n.c. in forza dell'art. 14 del D.lgs. 472/1997 come obbligazione solidale. Pertanto, l'atto di transazione sottoscritto il 12.09.2017, prevedendo espressamente che la << si fa carico di ogni e qualsivoglia obbligazione Pt_1
pagina 16 di 19 passata, presente e futura in capo alla RB LI NC, liberandola dal vincolo di solidarietà; devono intendersi espressamente ricomprese, a titolo meramente esemplificativo, le obbligazioni della RB LI NC nei confronti dei terzi, privati od Enti Pubblici quali oneri fiscali e tributari […], anche laddove la IG.ra PO sia indicata come fideiussore, coobbligato in solido o garante >> (cfr. all. 3 fascicolo primo grado appellata), pone in capo all'appellante la responsabilità esclusiva (e, quindi, non più solidale) per i debiti IVA de quibus. Difatti, come correttamente affermato dalla difesa dell'appellata, << Un tale assunzione di responsabilità in via esclusiva da parte della IG.ra (appellante) con l'atto Pt_1
transattivo in data 12/09/2017, è stata conseguenza del fatto che alla IG.ra PO, all'atto del recesso, veniva riconosciuto esclusivamente l'importo di € 300,00, vale
a dire la sola quota nominale, mentre rimanevano in capo alla le attrezzature, Pt_1
l'avviamento e tutto quanto l'attrice non ha richiesto proprio perchè la aveva Pt_1
assunto l'obbligo di farsi carico “di ogni e qualsivoglia obbligazione passata, presente e futura in capo alla RB LI NC”. Ciò è a tal punto vero che nell'atto di transazione sottoscritto tra la parti in data 12 settembre 2017 la circostanza, cui anche la sentenza oggi appellata ha dato il giusto rilievo, che la IG.ra PO abbia rinunciato a richiedere l'effettivo valore della sua quota al momento del recesso è addirittura sottolineato “in considerazione dell'importo liquidato a quest'ultima” e ciò proprio a voler rimarcare che la rinuncia a richiedere un importo più alto era controbilanciato dall'impegno della di farsi carico delle Pt_1
suddette obbligazioni >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag. 8, enfasi propria dell'originale). Della correttezza di questa ricostruzione sono assolutamente sintomatici sia l'innegabilità del fatto che si trattava di un'attività di parrucchiera ed estetista con un ovvio avviamento di clientela ed un altrettanto ovvio corredo di attrezzature ed arredamenti, come si può desumere proprio dall'allegato A all'atto costitutivo, sia i termini adoperati nell'atto di transazione, laddove si afferma al punto 4) di pag. 2, allorquando la assume l'obbligazione di tener indenne la Pt_1
pagina 17 di 19 PO da ogni debito sociale <<…. in considerazione dell'importo liquidato a quest'ultima…>>, vale a dire della modestia del valore (€. 300,00) attribuito alla quota sociale liquidata per il recesso. Ne consegue che anche l'interpretazione della volontà delle parti, ricostruita sulla base testuale degli accordi scritti, induce a ritenere corretta quella oggi prospettata dall'appellata.
5. Quanto appena deciso rende del tutto evidente come sia irrilevante, perché superflua, la prova invocata dall'appellante.
6. S'impone, quindi, il totale rigetto dell'impugnazione principale e la conferma della sentenza appellata nonché la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo e che vanno addebitate secondo soccombenza e secondo il corrispondente scaglione di valore di cui al DM 55/2014 e succ. mod., desunto dalla condanna, e tenuto conto della nota spese depositata.
7. Ricorre per l'appellante la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1- quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n.
228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.>>
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così decide:
1. rigetta l'appello principale e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado.
pagina 18 di 19 2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio in favore di che liquida in €. 5.000,00 per compensi, oltre CP_1
rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02
e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante Pt_1
i una somma pari all'importo del contributo unificato.
[...]
Così deciso in Bologna il 09.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Mariacolomba Giuliano
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
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