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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/05/2025, n. 3208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3208 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4475/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 22.5.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Oliveti, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._2
, c.f. CP_2 C.F._3
, c.f. Controparte_3 C.F._4
, c.f. Controparte_4 C.F._5
, c.f. CP_5 C.F._6
, c.f. Controparte_6 C.F._7
in proprio e quali eredi di Persona_1
, c.f.
[...] C.F._8
rappresentati e difesi dagli avv.ti Angelo Vallefuoco e Valerio Vallefuoco, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado pagina 1 di 7 APPELLATI
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 1237/2022, Parte_1
R.G. n. 633/2019, pubblicata in data 26.1.2022, che ha respinto l'opposizione proposta dal predetto, così motivando:
‹‹… Di seguito le circostanze in fatto all'origine della presente controversia:
- I sig.ri agivano in via esecutiva per il rilascio di un terreno situato in Roma, via Tiberina Km 2.600, in CP_1 virtù della sentenza n. 2668/2015 emessa dalla Corte d'Appello di Roma in data 29.4.2015;
- Contro tale esecuzione proponeva opposizione l'esecutato deducendo di aver avuto un valido Parte_1 titolo che legittimasse il proprio possesso dell'immobile, costituito da sentenza n. 3768/1988 resa dal Pretore di Roma e, comunque, di aver investito consistenti somme nella manutenzione degli immobili insistenti sul terreno, nonché di versare in precarie condizioni di salute, tali da rendere impossibile il rilascio dell'immobile;
- All'esito della fase cautelare dell'opposizione, il giudice dell'esecuzione prendeva atto dell'avvenuto rilascio dell'immobile, dichiarando non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione, condannando, tuttavia, l'esecutato alla rifusione delle spese di fase, facendo applicazione dei principi dettati in tema di soccombenza virtuale;
- Introduceva quindi il giudizio di merito insistendo sui motivi già svolti con l'originario ricorso: Parte_1 evidenziava così la necessità di riesaminare nel merito la proposta domanda di usucapione del terreno, ulteriormente evidenziando come il terreno in questione costituisse unica possibile fonte di reddito per l'istante e come, in ultimo, le precarie condizioni di salute dello stesso impedissero il rilascio dell'immobile.
- Si costituivano i convenuti, deducendo la inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della proposta opposizione;
- All'udienza del 21.9.2021, svolta mediante trattazione scritta, sulla precisazione delle conclusioni delle parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * * La domanda svolta da parte attrice non può essere accolta, per motivi non dissimili da quelli già posti in evidenza da parte del giudice dell'esecuzione, tanto nel decreto di rigetto dell'istanza di sospensione inaudita altera parte, quanto nella ordinanza resa a definizione della fase cautelare dell'opposizione. Deve premettersi come il diritto al rilascio del terreno in questione risulti sancito sulla base della sentenza del Tribunale di Roma n. 4673/09 che condannava “i convenuti eredi di al rilascio in favore Persona_2 degli attori ed altri del terreno di loro proprietà”. Persona_1 Tale sentenza veniva poi confermata, in parte qua, dalla sentenza n. 2668/2015 della Corte d'Appello di Roma, che riteneva non fondata, sul punto, la domanda di usucapione svolta dal . Parte_1 Di tali circostanze danno atto entrambe le parti, così come dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza d'appello appena menzionata. Nessun dubbio, allora, che l'azione di rilascio esercitata dai sig.ri sia sorretta da un valido titolo esecutivo CP_1 (che certamente supera le statuizioni contenute nel precedente titolo espressosi in materia possessoria nel 1988), riguardo al quale, per pacifica giurisprudenza (si vedano, fra le molte pronunce espressesi in tal senso,
Cass. n. 16983/2018 e Cass. n. 3716/2020), non possono nella presente sede, afferente ad opposizione esecutiva, venire in rilievo doglianze o rilievi che avrebbero dovuto essere sollevati in sede di merito.
Né, poi, possono assumere rilievo, al fine di neutralizzare il diritto degli originari procedenti a venire in possesso del terreno sulla base di un titolo esecutivo (peraltro definitivo), le circostanze ostative dedotte da parte opponente, costituite dalle precarie condizioni di salute dello stesso e dalla evidenziata necessità di non perdere una possibile fonte di reddito, in difetto di una specifica previsione normativa che consenta di valorizzare le stesse in questa sede. Deve infatti osservarsi come tali circostanze non siano tali, in mancanza di una espressa previsione normativa che consenta di valorizzarle nella presente sede, di limitare il dirittto della parte istante a venire in possesso del proprio bene sulla base di un valido titolo esecutivo.
Deve pertanto respingersi la domanda di parte opponente, con ogni conseguente effetto in merito alla condanna della stessa alla rifusione delle spese di lite, da ridursi in relazione alla concentrazione del presente giudizio e attesa la sostanziale assenza di attività istruttoria.››.
***
pagina 2 di 7 L'appellante ha chiesto la riforma della detta sentenza ‹‹in favore di una pronuncia che accerti che l'azione possessoria e quella petitoria sono caratterizzate da diversità di petitum e causa petendi, giacché il giudizio petitorio è volto alla tutela della proprietà o di altro diritto reale, mentre il giudizio possessorio tende al ripristino dello stato di fatto mediante un'azione che culmina in un provvedimento suscettibile di giudicato sostanziale indipendentemente dall'esistenza o meno del diritto al quale il possesso corrisponda ed il cui eventuale contrasto col giudicato petitorio va risolto con le opportune restitutiones in integrum››; ha ripercorso l'iter del giudizio instaurato nel 1983 dal proprio dante causa e il contenuto della sentenza del pretore di Roma n. 3767/1988, con cui era stato accolto il ricorso per la reintegra del possesso, mai impugnata e quindi passata in giudicato;
ha dedotto che era proprio la continuità del possesso ad aver fondato il presupposto delle azioni incardinate dalla famiglia
, finalizzate al riconoscimento della proprietà per usucapione, e che il giudicato Parte_1 invocato dalla controparte si era formato ‹‹solo sulla domanda di usucapione, e peraltro per ragioni non imputabili all'opponente, ma dovute ad errore professionale della precedente difesa che comportò pronunzia di inammissibilità del ricorso in Cassazione per tardività nel deposito di esso››; ha concluso che l'esecuzione era da considerare illegittima, in quanto non aveva tenuto conto, comunque, della presenza di un titolo derivante dal provvedimento possessorio, e ha chiesto, per l'effetto, di ‹‹annullare gli atti esecutivi intrapresi nei confronti del Sig. , dichiarando il diritto dello stesso di continuare a possedere il Parte_1 fondo rilasciato sito in Roma Via Tiberina 286; Emettere ogni conseguente provvedimento di rito e di legge››.
***
Si sono costituiti, in data 7.12.2022, Controparte_1 CP_2 Controparte_3
in proprio e quali eredi di Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Persona_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
***
All'udienza del 15.12.2022 la Corte ha invitato parte appellante a produrre il documento informatico attestante la notifica nei confronti di e ha rinviato la causa per la Persona_1 verifica dell'integrità del contraddittorio.
***
Alla successiva udienza del 22.12.2022, il difensore di parte appellata ha rappresentato che si era costituita con il patrocinio degli avv.ti Angelo Vallefuoco e Valerio Persona_1
Vallefuoco, come risultante dalla procura in atti, e ha insistito per la declaratoria di inammissibilità dell'appello, in quanto i motivi erano già stati affrontati nella sentenza che costituiva titolo esecutivo.
***
pagina 3 di 7 La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, riservata al merito la valutazione delle istanze delle parti.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto dell'11/14.4.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 15.5.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note e, a seguito di rinvio, all'odierna udienza hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
Premette la Corte, in linea generale, che per individuare il mezzo di impugnazione si deve fare riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione compiuta dal giudice nel provvedimento, indipendentemente dall'esattezza di essa e dalla qualificazione dell'azione operata dalla parti, sicché una sentenza emessa a definizione di un giudizio di opposizione esecutiva è impugnabile con l'appello se il giudice ha qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione, mentre è impugnabile solo con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111
Cost. se è stata qualificata dal giudice come opposizione agli atti esecutivi (Cass. n.
4987/2022; cfr. anche, tra le tante, Cass. n. 31549/2023).
Soltanto nel caso in cui il giudice dell'esecuzione non abbia dato alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta, la qualificazione dell'opposizione spetta, d'ufficio, al giudice della impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima (Cass. n. 13863/2021).
Nella specie, il tribunale non ha qualificato espressamente la domanda, ma, sulla scorta della motivazione, deve ritenersi che abbia implicitamente qualificato l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., indipendentemente dal nomen iuris attribuito all'atto introduttivo (“atto di citazione per instaurazione fase di merito dell'opposizione ex art. 617 cpc”), avendo deciso, in sostanza, sul diritto degli intimanti ad agire esecutivamente e sull'esistenza di un valido titolo esecutivo, e cioè sull'”an” dell'azione esecutiva, e non sul “quomodo” dell'azione stessa.
Ne consegue che l'appello, sotto questo profilo, è ammissibile.
***
L'appello è tuttavia inammissibile sotto il differente profilo del difetto di specificità ex art. 342
c.p.c.
Il giudice di primo grado, come si è visto, ha dato atto, in maniera molto chiara, che il diritto al rilascio era sancito dalla sentenza del tribunale di Roma n. 4673/2009 (che aveva condannato pagina 4 di 7 gli eredi al rilascio, in favore degli attori del terreno di proprietà di questi Parte_1 CP_1
ultimi), sentenza confermata dalla sentenza della Corte di appello n. 2668/2015, passata in giudicato, con cui era stata ritenuta non fondata la domanda di usucapione proposta dal
. Parte_1
Muovendo da tale incontrastata premessa, ha concluso che l'azione era sorretta da un valido titolo esecutivo (che certamente superava le statuizioni contenute nel precedente titolo espressosi in materia possessoria nel 1988) e che, per pacifica giurisprudenza, non potevano venire in rilievo doglianze che avrebbero dovuto essere sollevate in sede di merito.
Così statuendo, ha fatto applicazione del consolidato principio secondo cui, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame (cfr., da ultimo, Cass. n. 2785/2025).
In altri termini, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, possono essere dedotti esclusivamente fatti e questioni sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo, come tali non già deducibili nel giudizio di impugnazione dello stesso, determinandosi, altrimenti, la violazione del principio del "ne bis idem" ed eventualmente anche quello della certezza del diritto attraverso un possibile contrasto di giudicati (cfr. Cass.
n. 8220 del 22/03/2023, sia pure in tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo non giudiziale, ma impugnato giudizialmente).
Siffatta statuizione, su cui fonda l'impianto motivazionale della gravata sentenza, non è stata in alcun modo criticata, dal momento che le contestazioni espresse con il gravame costituiscono una mera riproposizione dei rilievi rappresentati in primo grado.
Va, infatti, ricordato che l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, «…affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (pur restando escluso che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado)» (Cass. SS.UU. n. 27199/2017).
pagina 5 di 7 I motivi di appello devono tradursi sempre nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata e dirette ad incrinarne il fondamento logico – giuridico;
dopodiché l'appellante, una volta denunciato esattamente l'errore commesso dal primo giudice, deve anche offrire la prova della fondatezza del motivo, in ossequio alla regola, due volte ribadita dalle sezioni unite della S.C. (Cass. SS.UU. n.
28498/2005 e Cass. SS.UU. n. 3033/2013), che vuole l'appellante onerato della prova dei motivi posti a sostegno dell'impugnazione.
Non è dato, dunque, ribadire argomentazioni già esposte in primo grado, senza confrontarsi con il ragionamento seguito dal primo giudice.
Nella specie, parte appellante avrebbe dovuto censurare il passaggio motivazionale, avente valore assorbente, in cui si è affermato che non potevano ‹‹venire in rilievo doglianze o rilievi che avrebbero dovuto essere sollevati in sede di merito››, mentre, come si è visto, si è limitato a dedurre nuovamente l'esistenza di un titolo possessorio, costituito dalla sentenza del pretore di Roma n. 3767/1988, e la diversità di presupposti tra azione possessoria e azione petitoria, senza neppure affrontare la questione posta e risolta in sentenza.
Del resto, le stesse argomentazioni difensive confermano che il passaggio motivazionale non
è stato censurato, poiché l'appellante evidenzia espressamente che la sentenza della Corte di appello era passata in giudicato a causa della tardiva proposizione del ricorso per cassazione da parte del precedente difensore, concludendo che l'esecuzione era illegittima in quanto non aveva tenuto conto della presenza di un titolo derivante dal provvedimento possessorio.
È palese, dunque, come l'appello non si confronti con il principio affermato nell'impugnata sentenza e con l'iter logico giuridico su cui questa è fondata, ma riproponga doglianze che il avrebbe dovuto eventualmente far valere con ricorso per cassazione (dichiarato Parte_1 inammissibile per tardività) e che erano precluse in sede di opposizione all'esecuzione.
Ne consegue che, non avendo l'appellante colto in modo specifico la ratio individuata dal primo giudice a sostegno della decisione assunta e non avendo sottoposto a critica siffatta ratio, l'appello va dichiarato inammissibile.
***
L'appellante deve essere condannato, secondo il principio della soccombenza, a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione indeterminabile - complessità bassa per le fasi di studio, introduttiva e pagina 6 di 7 decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 1237/2022, R.G. n. 633/2019, pubblicata in data 26.1.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 CP_2
tutti in proprio e Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
quali eredi di e delle spese del presente grado di giudizio, Persona_1 Persona_1 che liquida in € 8.469,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 22.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4475/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 22.5.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Oliveti, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._2
, c.f. CP_2 C.F._3
, c.f. Controparte_3 C.F._4
, c.f. Controparte_4 C.F._5
, c.f. CP_5 C.F._6
, c.f. Controparte_6 C.F._7
in proprio e quali eredi di Persona_1
, c.f.
[...] C.F._8
rappresentati e difesi dagli avv.ti Angelo Vallefuoco e Valerio Vallefuoco, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado pagina 1 di 7 APPELLATI
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 1237/2022, Parte_1
R.G. n. 633/2019, pubblicata in data 26.1.2022, che ha respinto l'opposizione proposta dal predetto, così motivando:
‹‹… Di seguito le circostanze in fatto all'origine della presente controversia:
- I sig.ri agivano in via esecutiva per il rilascio di un terreno situato in Roma, via Tiberina Km 2.600, in CP_1 virtù della sentenza n. 2668/2015 emessa dalla Corte d'Appello di Roma in data 29.4.2015;
- Contro tale esecuzione proponeva opposizione l'esecutato deducendo di aver avuto un valido Parte_1 titolo che legittimasse il proprio possesso dell'immobile, costituito da sentenza n. 3768/1988 resa dal Pretore di Roma e, comunque, di aver investito consistenti somme nella manutenzione degli immobili insistenti sul terreno, nonché di versare in precarie condizioni di salute, tali da rendere impossibile il rilascio dell'immobile;
- All'esito della fase cautelare dell'opposizione, il giudice dell'esecuzione prendeva atto dell'avvenuto rilascio dell'immobile, dichiarando non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione, condannando, tuttavia, l'esecutato alla rifusione delle spese di fase, facendo applicazione dei principi dettati in tema di soccombenza virtuale;
- Introduceva quindi il giudizio di merito insistendo sui motivi già svolti con l'originario ricorso: Parte_1 evidenziava così la necessità di riesaminare nel merito la proposta domanda di usucapione del terreno, ulteriormente evidenziando come il terreno in questione costituisse unica possibile fonte di reddito per l'istante e come, in ultimo, le precarie condizioni di salute dello stesso impedissero il rilascio dell'immobile.
- Si costituivano i convenuti, deducendo la inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della proposta opposizione;
- All'udienza del 21.9.2021, svolta mediante trattazione scritta, sulla precisazione delle conclusioni delle parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * * La domanda svolta da parte attrice non può essere accolta, per motivi non dissimili da quelli già posti in evidenza da parte del giudice dell'esecuzione, tanto nel decreto di rigetto dell'istanza di sospensione inaudita altera parte, quanto nella ordinanza resa a definizione della fase cautelare dell'opposizione. Deve premettersi come il diritto al rilascio del terreno in questione risulti sancito sulla base della sentenza del Tribunale di Roma n. 4673/09 che condannava “i convenuti eredi di al rilascio in favore Persona_2 degli attori ed altri del terreno di loro proprietà”. Persona_1 Tale sentenza veniva poi confermata, in parte qua, dalla sentenza n. 2668/2015 della Corte d'Appello di Roma, che riteneva non fondata, sul punto, la domanda di usucapione svolta dal . Parte_1 Di tali circostanze danno atto entrambe le parti, così come dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza d'appello appena menzionata. Nessun dubbio, allora, che l'azione di rilascio esercitata dai sig.ri sia sorretta da un valido titolo esecutivo CP_1 (che certamente supera le statuizioni contenute nel precedente titolo espressosi in materia possessoria nel 1988), riguardo al quale, per pacifica giurisprudenza (si vedano, fra le molte pronunce espressesi in tal senso,
Cass. n. 16983/2018 e Cass. n. 3716/2020), non possono nella presente sede, afferente ad opposizione esecutiva, venire in rilievo doglianze o rilievi che avrebbero dovuto essere sollevati in sede di merito.
Né, poi, possono assumere rilievo, al fine di neutralizzare il diritto degli originari procedenti a venire in possesso del terreno sulla base di un titolo esecutivo (peraltro definitivo), le circostanze ostative dedotte da parte opponente, costituite dalle precarie condizioni di salute dello stesso e dalla evidenziata necessità di non perdere una possibile fonte di reddito, in difetto di una specifica previsione normativa che consenta di valorizzare le stesse in questa sede. Deve infatti osservarsi come tali circostanze non siano tali, in mancanza di una espressa previsione normativa che consenta di valorizzarle nella presente sede, di limitare il dirittto della parte istante a venire in possesso del proprio bene sulla base di un valido titolo esecutivo.
Deve pertanto respingersi la domanda di parte opponente, con ogni conseguente effetto in merito alla condanna della stessa alla rifusione delle spese di lite, da ridursi in relazione alla concentrazione del presente giudizio e attesa la sostanziale assenza di attività istruttoria.››.
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pagina 2 di 7 L'appellante ha chiesto la riforma della detta sentenza ‹‹in favore di una pronuncia che accerti che l'azione possessoria e quella petitoria sono caratterizzate da diversità di petitum e causa petendi, giacché il giudizio petitorio è volto alla tutela della proprietà o di altro diritto reale, mentre il giudizio possessorio tende al ripristino dello stato di fatto mediante un'azione che culmina in un provvedimento suscettibile di giudicato sostanziale indipendentemente dall'esistenza o meno del diritto al quale il possesso corrisponda ed il cui eventuale contrasto col giudicato petitorio va risolto con le opportune restitutiones in integrum››; ha ripercorso l'iter del giudizio instaurato nel 1983 dal proprio dante causa e il contenuto della sentenza del pretore di Roma n. 3767/1988, con cui era stato accolto il ricorso per la reintegra del possesso, mai impugnata e quindi passata in giudicato;
ha dedotto che era proprio la continuità del possesso ad aver fondato il presupposto delle azioni incardinate dalla famiglia
, finalizzate al riconoscimento della proprietà per usucapione, e che il giudicato Parte_1 invocato dalla controparte si era formato ‹‹solo sulla domanda di usucapione, e peraltro per ragioni non imputabili all'opponente, ma dovute ad errore professionale della precedente difesa che comportò pronunzia di inammissibilità del ricorso in Cassazione per tardività nel deposito di esso››; ha concluso che l'esecuzione era da considerare illegittima, in quanto non aveva tenuto conto, comunque, della presenza di un titolo derivante dal provvedimento possessorio, e ha chiesto, per l'effetto, di ‹‹annullare gli atti esecutivi intrapresi nei confronti del Sig. , dichiarando il diritto dello stesso di continuare a possedere il Parte_1 fondo rilasciato sito in Roma Via Tiberina 286; Emettere ogni conseguente provvedimento di rito e di legge››.
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Si sono costituiti, in data 7.12.2022, Controparte_1 CP_2 Controparte_3
in proprio e quali eredi di Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Persona_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
***
All'udienza del 15.12.2022 la Corte ha invitato parte appellante a produrre il documento informatico attestante la notifica nei confronti di e ha rinviato la causa per la Persona_1 verifica dell'integrità del contraddittorio.
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Alla successiva udienza del 22.12.2022, il difensore di parte appellata ha rappresentato che si era costituita con il patrocinio degli avv.ti Angelo Vallefuoco e Valerio Persona_1
Vallefuoco, come risultante dalla procura in atti, e ha insistito per la declaratoria di inammissibilità dell'appello, in quanto i motivi erano già stati affrontati nella sentenza che costituiva titolo esecutivo.
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pagina 3 di 7 La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, riservata al merito la valutazione delle istanze delle parti.
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Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto dell'11/14.4.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 15.5.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note e, a seguito di rinvio, all'odierna udienza hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
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Premette la Corte, in linea generale, che per individuare il mezzo di impugnazione si deve fare riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione compiuta dal giudice nel provvedimento, indipendentemente dall'esattezza di essa e dalla qualificazione dell'azione operata dalla parti, sicché una sentenza emessa a definizione di un giudizio di opposizione esecutiva è impugnabile con l'appello se il giudice ha qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione, mentre è impugnabile solo con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111
Cost. se è stata qualificata dal giudice come opposizione agli atti esecutivi (Cass. n.
4987/2022; cfr. anche, tra le tante, Cass. n. 31549/2023).
Soltanto nel caso in cui il giudice dell'esecuzione non abbia dato alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta, la qualificazione dell'opposizione spetta, d'ufficio, al giudice della impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima (Cass. n. 13863/2021).
Nella specie, il tribunale non ha qualificato espressamente la domanda, ma, sulla scorta della motivazione, deve ritenersi che abbia implicitamente qualificato l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., indipendentemente dal nomen iuris attribuito all'atto introduttivo (“atto di citazione per instaurazione fase di merito dell'opposizione ex art. 617 cpc”), avendo deciso, in sostanza, sul diritto degli intimanti ad agire esecutivamente e sull'esistenza di un valido titolo esecutivo, e cioè sull'”an” dell'azione esecutiva, e non sul “quomodo” dell'azione stessa.
Ne consegue che l'appello, sotto questo profilo, è ammissibile.
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L'appello è tuttavia inammissibile sotto il differente profilo del difetto di specificità ex art. 342
c.p.c.
Il giudice di primo grado, come si è visto, ha dato atto, in maniera molto chiara, che il diritto al rilascio era sancito dalla sentenza del tribunale di Roma n. 4673/2009 (che aveva condannato pagina 4 di 7 gli eredi al rilascio, in favore degli attori del terreno di proprietà di questi Parte_1 CP_1
ultimi), sentenza confermata dalla sentenza della Corte di appello n. 2668/2015, passata in giudicato, con cui era stata ritenuta non fondata la domanda di usucapione proposta dal
. Parte_1
Muovendo da tale incontrastata premessa, ha concluso che l'azione era sorretta da un valido titolo esecutivo (che certamente superava le statuizioni contenute nel precedente titolo espressosi in materia possessoria nel 1988) e che, per pacifica giurisprudenza, non potevano venire in rilievo doglianze che avrebbero dovuto essere sollevate in sede di merito.
Così statuendo, ha fatto applicazione del consolidato principio secondo cui, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame (cfr., da ultimo, Cass. n. 2785/2025).
In altri termini, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, possono essere dedotti esclusivamente fatti e questioni sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo, come tali non già deducibili nel giudizio di impugnazione dello stesso, determinandosi, altrimenti, la violazione del principio del "ne bis idem" ed eventualmente anche quello della certezza del diritto attraverso un possibile contrasto di giudicati (cfr. Cass.
n. 8220 del 22/03/2023, sia pure in tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo non giudiziale, ma impugnato giudizialmente).
Siffatta statuizione, su cui fonda l'impianto motivazionale della gravata sentenza, non è stata in alcun modo criticata, dal momento che le contestazioni espresse con il gravame costituiscono una mera riproposizione dei rilievi rappresentati in primo grado.
Va, infatti, ricordato che l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, «…affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (pur restando escluso che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado)» (Cass. SS.UU. n. 27199/2017).
pagina 5 di 7 I motivi di appello devono tradursi sempre nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata e dirette ad incrinarne il fondamento logico – giuridico;
dopodiché l'appellante, una volta denunciato esattamente l'errore commesso dal primo giudice, deve anche offrire la prova della fondatezza del motivo, in ossequio alla regola, due volte ribadita dalle sezioni unite della S.C. (Cass. SS.UU. n.
28498/2005 e Cass. SS.UU. n. 3033/2013), che vuole l'appellante onerato della prova dei motivi posti a sostegno dell'impugnazione.
Non è dato, dunque, ribadire argomentazioni già esposte in primo grado, senza confrontarsi con il ragionamento seguito dal primo giudice.
Nella specie, parte appellante avrebbe dovuto censurare il passaggio motivazionale, avente valore assorbente, in cui si è affermato che non potevano ‹‹venire in rilievo doglianze o rilievi che avrebbero dovuto essere sollevati in sede di merito››, mentre, come si è visto, si è limitato a dedurre nuovamente l'esistenza di un titolo possessorio, costituito dalla sentenza del pretore di Roma n. 3767/1988, e la diversità di presupposti tra azione possessoria e azione petitoria, senza neppure affrontare la questione posta e risolta in sentenza.
Del resto, le stesse argomentazioni difensive confermano che il passaggio motivazionale non
è stato censurato, poiché l'appellante evidenzia espressamente che la sentenza della Corte di appello era passata in giudicato a causa della tardiva proposizione del ricorso per cassazione da parte del precedente difensore, concludendo che l'esecuzione era illegittima in quanto non aveva tenuto conto della presenza di un titolo derivante dal provvedimento possessorio.
È palese, dunque, come l'appello non si confronti con il principio affermato nell'impugnata sentenza e con l'iter logico giuridico su cui questa è fondata, ma riproponga doglianze che il avrebbe dovuto eventualmente far valere con ricorso per cassazione (dichiarato Parte_1 inammissibile per tardività) e che erano precluse in sede di opposizione all'esecuzione.
Ne consegue che, non avendo l'appellante colto in modo specifico la ratio individuata dal primo giudice a sostegno della decisione assunta e non avendo sottoposto a critica siffatta ratio, l'appello va dichiarato inammissibile.
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L'appellante deve essere condannato, secondo il principio della soccombenza, a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione indeterminabile - complessità bassa per le fasi di studio, introduttiva e pagina 6 di 7 decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
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Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 1237/2022, R.G. n. 633/2019, pubblicata in data 26.1.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 CP_2
tutti in proprio e Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
quali eredi di e delle spese del presente grado di giudizio, Persona_1 Persona_1 che liquida in € 8.469,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 22.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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