Versione
29 novembre 1984
29 novembre 1984
Art. 9. Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Giurisprudenza • 18
- 1. Trib. Catanzaro, sentenza 04/04/2024, n. 734Provvedimento: […] (nel testo novellato dall'art. 9 della legge 30 luglio 1984 n. 399 ed anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 21 della legge 21 novembre 1991 n. 374), non comporta la necessità di individuare la regola equitativa applicabile al caso concreto desumendola dalle norme fondamentali del rapporto dedotto in giudizio, ma quella di aver cura, nell'individuazione della predetta regola, che essa non contrasti con i principi, preesistenti alle norme in concreto oggettivamente dettate, ai quali il legislatore si è ispirato nel porre quella disciplina.Leggi di più...
- ingiunzione di pagamento·
- principi regolatori della materia·
- inammissibilità appello·
- contributo unificato·
- art. 113 cod. proc. civ.·
- art. 339 cod. proc. civ.·
- equità necessaria·
- giudizio di equità·
- onere della prova