Articolo 9 della Legge 30 luglio 1984, n. 399
Articolo 8
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29 novembre 1984
Art. 9. Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 29 novembre 1984
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