Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 26/03/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1416/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1416/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AURORA LUCIA Parte_1 C.F._1
CORAZZINI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEBORA Controparte_1 C.F._2
DE LUCA, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4
Con ricorso presentato in data 13.5.2024 ha agito nei confronti del coniuge separato Parte_1
chiedendo fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_1
contratto il 2.6.2001 in Guardiagrele (CH), alle seguenti condizioni:
“- Confermare l'affidamento condiviso della figlia minore in modo da consentire l'esercizio Per_1
congiunto della responsabilità genitoriale, confermando, altresì il collocamento della stessa con e presso il padre in Pescara alla Via Dei Santi Aternini;
- Dare atto dell'avvenuto trasferimento della figlia maggiorenne con e presso il padre, ove Per_2
di fatto risiede da un anno, nonostante la residenza anagrafica risulti ancora in Guardiagrele presso l'abitazione di domicilio della madre, e, precisamente da quando la stessa ha intrapreso il percorso di studi accademico triennale presso la Scuola di Alta Formazione “Graphic & Multimedia Design” di
Pescara.
- Confermare i tempi e modalità della presenza della minore presso il domicilio della madre Per_1
come da sentenza di separazione, e, precisamente: fatta sempre salva la possibilità da parte dei genitori di concordare modifiche, trascorrerà: con la madre, due pomeriggi infrasettimanali e precisamente: il martedì ed il giovedì avendo cura di prelevarla alle ore 16:30 e poi riaccompagnarla presso l'abitazione del padre entro le ore 21:30, sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche e sportive della minore nonché quelle lavorative dei genitori.
La madre avrà diritto di tenere con sé la figlia a weekend alterni, dal venerdì pomeriggio, ore 16:30 alla domenica sera, provvedendo a riaccompagnarla entro le ore 21:30.
In ordine alle festività e periodi di vacanze estive, la madre potrà tenere con sé la minore, per tre giorni consecutivi durante le vacanze Pasquali e quello del Lunedì dell'Angelo, per sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando il giorno di Natale, con quello di Capodanno, e per quindici giorni consecutivi nel mese di luglio e quindici giorni consecutivi nel mese di Agosto.
Le regole indicate, dovranno essere comunque eseguite nel rispetto delle esigenze e necessità della minore, impegnandosi, i genitori, alla massima collaborazione, ed a permettere alla figlia di continuare ad avere rapporti di affetto e cura anche con ambedue le famiglie di origine. Nulla disponendo in merito alla figlia maggiorenne , in grado di autonomamente determinarsi in Per_2
tal senso.
- Essendo entrambe le figlie collocate presso il padre e, pertanto, non essendovi stata alcuna assegnazione della casa coniugale, comunque di proprietà dei genitore dell'odierno ricorrente, e stante la mancata contribuzione, da parte della Sig.ra alle spese di utenze domestiche in CP_1
pagina 2 di 4 favore dei suoceri, in spregio alle statuizioni previste nella sentenza di separazione dei coniugi, al capo n. 3, disporsi che la stessa restituisca ai sig.ri e , genitori CP_2 Controparte_3 del sig. , l'abitazione, sita in Guardiagrele (CH) in Località Sciusciardo n. 12, libera da Parte_1
persone e/o cose (solo quelle personali della Sig.ra entro e non oltre mesi sei dalla data CP_1 di pronuncia dell'invocato divorzio.
- Riconoscere in favore del sig. un assegno di mantenimento in favore di ciascuna figlia Parte_1
pari ad euro 200,00, per complessivi euro 400,00, non essendo la figlia maggiorenne ancora economicamente autosufficiente, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dagli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche, come da protocollo del Tribunale di Pescara, a far data dalla domanda, non avendo, ad oggi la sig.ra contribuito, neanche in minima parte, alle spese ordinarie e straordinarie delle figlie, le CP_1 quali, tra l'altro in varie occasioni, quando si recavano in Guardiagrele per stare con la madre, pranzavano e/o cenavano dai nonni (genitori del sig. ), i quali abitano al piano inferiore della Pt_1
stessa unità immobiliare occupata dalla nuora, in Guardiagrele.
- Dichiararsi la spettanza dell'assegno unico per i figli in favore del sig. nella sua Parte_1
totalità al 100%.
- Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
La resistente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
23.9.2024 nella quale ha aderito alla domanda di divorzio, chiedendo tuttavia il rigetto delle richieste formulate dal ricorrente, di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre, di disporre l'assegnazione della casa familiare in favore della resistente, di porre a carico del ricorrente il contributo al mantenimento per le figlie ed nella Per_1 Per_2 somma di almeno € 400,00, di stabilire la contribuzione alle spese straordinarie a carico della resistente nella misura non superiore al 25% ed infine di corre a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente un contributo mensile di almeno € 200,00.
Con sentenza non definitiva n. 49/2025, pubblicata il 17.1.2025, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e con separata ordinanza del 17.1.2025 la causa è stata rimessa in istruttoria per la pronuncia sulle restanti domande.
All'udienza del 13.3.2025 le parti, presenti personalmente, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
“Affido condiviso ai genitori della figlia minore con collocazione prevalente presso il padre e Per_1
libera frequentazione della madre da parte della minore.
pagina 3 di 4 La figlia maggiorenne , non autosufficiente, manterrà la propria residenza presso la madre, Per_2
la quale abiterà nella casa famigliare in Guardiagrele, Via Sciusciardo 12, fino al raggiungimento di un'occupazione stabile della figlia con retribuzione netta di almeno € 1.150. Per_2
Saranno a carico della sig.ra il 30% delle spese straordinarie per le figlie e la somma CP_1 forfettaria di € 900,00 all'anno per tutte le spese, utenze, imposte etc., relative alla predetta abitazione a decorrere dal 1.7.2025.
Le parti rinunciano espressamente alle reciproche richieste di rimborso delle spese straordinarie effettuate fino ad oggi e il sig. si accolla ogni eventuale spesa pregressa per l'abitazione dei suoi Pt_1
genitori.
A titolo di contributo di mantenimento per la figlia la sig.ra rinuncia alla sua Per_1 CP_1 quota dell'assegno unico.”.
Detto accordo può essere recepito dal collegio in quanto conforme all'interesse della figlia minore delle parti e non in contrasto a norme imperative.
Le spese di lite, atteso l'esito concordato della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e riportato nella parte motiva;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Pescara 26 marzo 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4