TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/05/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito esito dello scambio di note din trattazione scritta entro il termine del 17.03.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6919/2022 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA ( ) rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
GUASTAFIERRO PASQUALE , presso lo studio del quale elett.te domicilia in Boscoreale (NA) alla Piazza Pace n. 20
ricorrente Contro
, in persona del legale rappresentante p.t.,r Controparte_1 appresentato e difeso dall'avv. ROBERTA DEL SORBO ed elettivamente domiciliato con il sottoscritto procuratore in Via Savorito 1/8 in Castellammare di Stabia presso la Filiale di
Coordinamento INPS Area Stabiese
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione Con ricorso depositato in data 4.10.2022 e ritualmente notificato, quale Parte_1
dei nipoti asseritamente dichiarati a proprio carico e CP_2 Controparte_3 [...]
esponeva di aver presentato in data 12.01.22 domanda all'INPS per il Controparte_4 riconoscimento Assegno per il nucleo familiare a far data dal 1.01.2021. Tale richiesta veniva rigettata con provvedimento del 20/04/2022 avverso il quale veniva esperito rituale ricorso amministrativo che rimaneva inesitato. Sulla base di tali premesse, ricostruita la situazione economica dei genitori Parte_2 dei minori, allegando che questi sono privi di reddito – come da autodichiarazioni allegate al ricorso - adiva il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del Lavoro per vedersi riconoscere la prestazione assistenziale negata per i nipoti a proprio carico a decorrere dal
01.01.2021.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'INPS che, diversamente argomentando, concludeva per il rigetto della domanda per insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione invocata.
Ritenuta la causa istruita su base documentale, la stessa veniva mandata in decisione e all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta
*****
La domanda non è fondata per le motivazioni di seguito esposte.
Va preliminarmente osservato che l'Inps costituendosi in giudizio ha documentato che la sig.ra madre dei minori per cui è richiesta la prestazione, è risultata percettrice dal Persona_1
15/07/2020 al 23/11/2021 del reddito di emergenza ex art 12 D.L. 41/2021 e dal 1/03/2022 è risultata destinataria dell'assegno unico per i minori a carico.
Parte ricorrente, rispetto a tali allegazioni, ha circoscritto la propria domanda chiedendo il riconoscimento della prestazione a decorrere dal 01/01/2021 (data decorrenza assegni nucleo familiare nipoti a carico) al 01.03.2022 (data di riconoscimento dell'assegno unico), obiettando inoltre che il reddito di emergenza percepito dalla madre dei minori nel 2021 è costituito esclusivamente da tre rate mensili percepite nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021 e come tali insufficienti a provvedere al mantenimento dei minori dal 01.01.2021.
Ciò detto, va preliminarmente osservato che le contestazioni della ricorrente risultano smentite dalla documentazione prodotta in atti dall'Ente previdenziale che, contrariamente alle avverse deduzioni, ha provato che la madre dei minori sin dal 2020 e fino al novembre 2021 ha percepito il REM.
Orbene la normativa di riferimento (art 82 del DL. 34/2020 conv. in L. 77/2020) stabilisce l'incompatibilità tra il REM e la contemporanea fruizione di altri trattamenti assistenziali, tra cui rientra anche l'assegno per il nucleo familiare (ANF) laddove percepito come unico strumento di sostegno al reddito del nucleo.
Tale incompatibilità è stata confermata dall'INPS con la circolare n. 69/2020: “il REM è incompatibile con prestazioni di sostegno al reddito percepite da uno qualsiasi dei componenti del nucleo familiare” e con messaggio : “l'incompatibilità si applica anche agli Tes_1
Pag. 2 di 3 Assegni per il Nucleo – Familiare ove percepiti in costanza di reddito insufficiente” . Tra l'altro con la circolare 132/2007 l'Inps chiariva, il concetto di “vivenza a carico” precisando che i nipoti sono considerati a carico degli ascendenti quando i genitori dei minori non svolgono alcuna attività lavorativa e non percepiscono alcun reddito da intendersi quest'ultimo quale percezione materiale di denaro a qualsiasi titolo percepita (comprese, quindi, le prestazioni assistenziali).
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Ne consegue che il ricorso va rigettato.
In ragione della peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio e della certificazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., che la parte ricorrente ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1
04/10/2022 nei confronti dell'INPS, così provvede:
1) rigetta la domanda
2) compensa integralmente le spese di lite
Torre Annunziata, 21/5/2025
Il Giudice
Dott. Emanuele Rocco
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito esito dello scambio di note din trattazione scritta entro il termine del 17.03.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6919/2022 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA ( ) rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
GUASTAFIERRO PASQUALE , presso lo studio del quale elett.te domicilia in Boscoreale (NA) alla Piazza Pace n. 20
ricorrente Contro
, in persona del legale rappresentante p.t.,r Controparte_1 appresentato e difeso dall'avv. ROBERTA DEL SORBO ed elettivamente domiciliato con il sottoscritto procuratore in Via Savorito 1/8 in Castellammare di Stabia presso la Filiale di
Coordinamento INPS Area Stabiese
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione Con ricorso depositato in data 4.10.2022 e ritualmente notificato, quale Parte_1
dei nipoti asseritamente dichiarati a proprio carico e CP_2 Controparte_3 [...]
esponeva di aver presentato in data 12.01.22 domanda all'INPS per il Controparte_4 riconoscimento Assegno per il nucleo familiare a far data dal 1.01.2021. Tale richiesta veniva rigettata con provvedimento del 20/04/2022 avverso il quale veniva esperito rituale ricorso amministrativo che rimaneva inesitato. Sulla base di tali premesse, ricostruita la situazione economica dei genitori Parte_2 dei minori, allegando che questi sono privi di reddito – come da autodichiarazioni allegate al ricorso - adiva il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del Lavoro per vedersi riconoscere la prestazione assistenziale negata per i nipoti a proprio carico a decorrere dal
01.01.2021.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'INPS che, diversamente argomentando, concludeva per il rigetto della domanda per insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione invocata.
Ritenuta la causa istruita su base documentale, la stessa veniva mandata in decisione e all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta
*****
La domanda non è fondata per le motivazioni di seguito esposte.
Va preliminarmente osservato che l'Inps costituendosi in giudizio ha documentato che la sig.ra madre dei minori per cui è richiesta la prestazione, è risultata percettrice dal Persona_1
15/07/2020 al 23/11/2021 del reddito di emergenza ex art 12 D.L. 41/2021 e dal 1/03/2022 è risultata destinataria dell'assegno unico per i minori a carico.
Parte ricorrente, rispetto a tali allegazioni, ha circoscritto la propria domanda chiedendo il riconoscimento della prestazione a decorrere dal 01/01/2021 (data decorrenza assegni nucleo familiare nipoti a carico) al 01.03.2022 (data di riconoscimento dell'assegno unico), obiettando inoltre che il reddito di emergenza percepito dalla madre dei minori nel 2021 è costituito esclusivamente da tre rate mensili percepite nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021 e come tali insufficienti a provvedere al mantenimento dei minori dal 01.01.2021.
Ciò detto, va preliminarmente osservato che le contestazioni della ricorrente risultano smentite dalla documentazione prodotta in atti dall'Ente previdenziale che, contrariamente alle avverse deduzioni, ha provato che la madre dei minori sin dal 2020 e fino al novembre 2021 ha percepito il REM.
Orbene la normativa di riferimento (art 82 del DL. 34/2020 conv. in L. 77/2020) stabilisce l'incompatibilità tra il REM e la contemporanea fruizione di altri trattamenti assistenziali, tra cui rientra anche l'assegno per il nucleo familiare (ANF) laddove percepito come unico strumento di sostegno al reddito del nucleo.
Tale incompatibilità è stata confermata dall'INPS con la circolare n. 69/2020: “il REM è incompatibile con prestazioni di sostegno al reddito percepite da uno qualsiasi dei componenti del nucleo familiare” e con messaggio : “l'incompatibilità si applica anche agli Tes_1
Pag. 2 di 3 Assegni per il Nucleo – Familiare ove percepiti in costanza di reddito insufficiente” . Tra l'altro con la circolare 132/2007 l'Inps chiariva, il concetto di “vivenza a carico” precisando che i nipoti sono considerati a carico degli ascendenti quando i genitori dei minori non svolgono alcuna attività lavorativa e non percepiscono alcun reddito da intendersi quest'ultimo quale percezione materiale di denaro a qualsiasi titolo percepita (comprese, quindi, le prestazioni assistenziali).
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Ne consegue che il ricorso va rigettato.
In ragione della peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio e della certificazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., che la parte ricorrente ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1
04/10/2022 nei confronti dell'INPS, così provvede:
1) rigetta la domanda
2) compensa integralmente le spese di lite
Torre Annunziata, 21/5/2025
Il Giudice
Dott. Emanuele Rocco
Pag. 3 di 3