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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/11/2025, n. 3427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3427 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 23.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 446 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti depositata unitamente al ricorso Parte_1 in appello, dall'avvocata Francesca Bianchini, con la quale e presso la quale elettivamente domicilia.
-APPELLANTE-
E
rappresentato e difeso, per procura generale Controparte_1 alle liti a rogito Notaio in Roma, in data 22.3.2024 (rep. 37875, racc. 7131), Persona_1 dall'avvocato Paolo Aquilone, con la quale elettivamente domicilia in Roma, Via Cesare Beccaria
29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto.
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1325/2025, pronunciata dal Tribunale di Roma, I sezione lavoro e pubblicata in data 31.1.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale di udienza del 23.10.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. con ricorso ex art. 442 c.p.c., adiva il Tribunale di Roma, lamentando che Parte_1
l , nonostante la maturata prescrizione dei contributi, gli aveva negato lo sgravio delle pretese CP_1 creditorie di cui all'avviso di addebito n. 397 2012 16554734 0000, che assumeva mai validamente notificato;
chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: «accogliere il ricorso, dichiarando nullo, illegittimo ed inefficace il provvedimento impugnato ex art. 100 c.p.c., per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli
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esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615, comma 1 e 2,
c.p.c.».
Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, in applicazione dell'art. 12, comma
4 bis DPR 602/1973, ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando, l'attuale appellante a rifondere all le spese del grado, CP_1 interpone appello contro questa decisione, contestando la decisione di Parte_1 inammissibilità e, per conseguenza, l'omesso esame delle deduzioni difensive di primo grado in punto di violazione dei precetti costituzionali, di rilevabilità d'ufficio dell'intervenuta prescrizione, di vizi di notificazione dell'avviso di addebito. Chiede la riforma della sentenza appellata, nel senso di accogliere l'originaria domanda.
L resiste all'appello, del quale eccepisce l'inammissibilità per violazione dell'art. 434 CP_1
c.p.c. e l'infondatezza. Rassegna conclusioni conformi.
Instaurato il contraddittorio ed acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 23.10.2025, l'impugnazione era discussa come da verbale e decisa come da dispositivo.
2. L'appello, come palesato dalla sopra riportata sintesi delle censure, è rispettoso del principio di specificità dei motivi di cui all'art. 434 c.p.c., per come univocamente interpretato dal giudice di legittimità (da ultimo Cass. 25.1.2023 n. 2320; Cass. 13.12.2022 n. 36481; Cass.
17.12.2021 n. 40560).
L'eccezione di violazione di tale canone formulata dalla difesa dell è quindi infondata. CP_1
3. L'impugnazione però infondata nel merito e non può che essere disattesa.
La statuizione di inammissibilità pronunciata dal primo giudice è conforme a diritto infatti, in primo grado ha dedotto l'invalidità della notificazione dell'avviso di Parte_1 addebito contestato e tale tesi continua a riproporre in appello (cfr. § 4 della parte dell'appello denominata difetto motivazionale e omesso esame).
Allo stesso tempo, a dimostrazione dell'avvenuta conoscenza aliunde della pretesa, egli produce un mero prospetto informativo rilasciatogli (all'evidenza a sua richiesta) dallo stesso concessionario della riscossione, senza mai dedurre la comunicazione o notificazione di un qualche atto della procedura esecutiva (ad esempio, il pignoramento) o ad essa prodromico o comunque tale da preannunciare l'intento del concessionario della riscossione di agire in executivis nei suoi confronti (fermo amministrativo, scrizioni ipotecarie e loro comunicazioni preventive).
L'appellante, dunque, nonostante la formale qualificazione dell'azione come contestazione del diniego di sgravio, ha chiaramente proposto un'opposizione avverso l'estratto di ruolo, il cui oggetto
è tipicamente descritto dall'art 12, comma 4 bis DPR 602/1973, che la definisce come l'impugnazione proposta contro «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata».
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Tale opposizione è ammissibile, ai sensi dell'art. 12, comma 4 bis DPR 602/1973, nelle sole ipotesi tassativamente previste da detta norma, ossia soltanto quando il ricorrente dimostri che
«dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
La sussistenza di almeno uno di tali pregiudizi, negata dal primo giudice, è prospettata in appello in maniera assolutamente generica, giacché la censura si limita alla trascrizione del testo normativo, senza alcuna ulteriore più specifica deduzione e senza offrire prova dell'effettiva sussistenza di almeno una delle ipotesi previste dalla norma in esame.
Non giova all'appellante il tentativo di qualificare la propria azione quale impugnazione del diniego di sgravio.
Il giudizio in materia contributiva che si svolge innanzi al giudice del lavoro, infatti, non ha mai ad oggetto la mera legittimità, formale o sostanziale, degli atti dell'agente della riscossione o degli enti previdenziali titolari della pretesa creditoria, ma investe sempre l'accertamento della sussistenza o meno di quest'ultima, ossia l'affermazione o la negazione del diritto soggettivo dell'ente previdenziale ad ottenere il pagamento delle somme iscritte a ruolo
Ne consegue, dunque, che l'azione con la quale il “contribuente”, deducendo di non aver avuto notificazione alcuna degli avvisi di addebito, assume non dovute le somme iscritte a ruolo richieste con tali atti, costituisce pur sempre un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria riportata nell'estratto di ruolo o, per usare la locuzione dell'art. 12, comma 4 bis DPR 602/1973, un'impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata, quand'anche l'opponente lamenti anche il diniego di sgravio da parte dell'ente previdenziale o del concessionario della riscossione.
L'annullamento della pretesa contributiva in sede di autotutela, come rettamente osserva la difesa dell , ha natura del tutto discrezionale e non rappresenta neppure un mezzo di tutela dei CP_1 diritti individuali del contribuente (Cass.
1.12.2023 n. 33610), il quale potrà far valere le proprie ragioni contestando la pretesa iscritta a ruolo tramite l'impugnazione diretta ex art. 14 comma 4 bis
DPR 602/1973 nei limiti in cui essa è ammissibile, la tempestiva opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/1999
e l'opposizione agli atta esecutivi, in reazione ad un puntuale e tipico atto della procedura esecutiva posto in essere dal concessionario della riscossione.
Il diniego di sgravio, in sintesi, rappresenta condotta meramente confermativa dell'esistenza della pretesa creditoria come iscritta a ruolo, non autonomamente lesiva della sfera giuridica del
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contribuente e come tale non suscettibile di autonoma contestazione.
L'inammissibilità della diretta impugnazione del ruolo e dell'avviso di addebito che si assume invalidamente notificata inibisce l'esame delle contestazioni dirette a negare la sussistenza della pretesa contributiva, ivi comprese quelle relativa al maturare della prescrizione successivamente alla data di pretesa notificazione dell'avviso di addebito, atteso che l'art. 12, comma 4 bis DPR
602/1073 non consente l'artificioso frazionamento dell'unitaria impugnazione diretta (del ruolo o di una cartella che sia assume non notificata) in due distinti accertamenti, l'uno diretto a accertare l'estinzione per prescrizione come maturata alla data di pretesa notificazione della cartella di pagamento e l'altro ad identico accertamento temporalmente limitato però al solo periodo successivo, essendo entrambi preclusi dall'inammissibilità dell'unitaria azione diretta.
4. L'appello è respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. l'appellante deve essere condannato a pagare all CP_1 un'ulteriore somma determinata in via equitativa in misura di € 700,00, perché l'abuso del diritto di impugnazione e la condotta quanto meno di colpa grave dell'impugnante sono nella specie dimostrati dai seguenti indici sintomatici: (I) l'evidente infondatezza della tesi diretta a postulare, pur dopo l'entrata in vigore dell'art. 12, comma 4 bis DPR 602/1973 e pur dopo l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite (Cass., ss.uu., 6.9.2022 n. 26283) ed il successivo univoco e conforme orientamento delle Sezioni semplici (da ultimo Cass. 16.5.2025 n. 13094; Cass. 12.12.2024 n.
32081; Cass. 26.10.2023 n. 29729), l'indiscriminata impugnabilità dell'estratto di ruolo anche al di fuori delle ipotesi tipizzate dal legislatore;
(II) l'assoluta inconsistenza del motivo diretto a postulare la sussistenza nella presente fattispecie di dette ipotesi tipizzate, che si concretizza nella mera trascrizione del dettato normativo, senza nessuna deduzione individualizzante;
(III) l'artificiosa prospettazione dell'azione come impugnazione di diniego di sgravio, al fine di aggirare il precetto dell'art. 12, comma 4 bis DPR 602/1973.
L'importo di € 700,00 è determinato tenendo conto del valore della lite, dell'importo liquidato a titolo di spese processuali e della natura e qualità delle parti.
Segue alla statuizione che precede la condanna dell'appellante al pagamento della somma di
€ 500,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 96, comma 4 c.p.c.).
Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
La Corte così provvede:
a) respinge l'appello;
b) condanna a rifondere all' le spese del presente grado, che Parte_1 CP_1 liquida in € 1.500,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%;
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c) condanna a pagare all' l'ulteriore somma di € 700,00; Parte_1 CP_1
d) condanna a pagare alla Cassa delle ammende la somma di € Parte_1
500,00;
e) dà atto che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma il 23.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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