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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/10/2025, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA Seconda Sezione Civile Proc. n. 158 /2025 Rg
VERBALE DI UDIENZA CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 350 bis e 281 sexies cpc
All'udienza del 06/10/2025 , innanzi al giudice dott.ssa Giusi Ianni, sono comparsi:
Per l'avv. BOVE ANTONIO Parte_1
Per l'avv. SCARPELLI DAVILA CP_1
I difensori discutono la causa riportandosi agli atti di causa e alle note autorizzate e chiedono accogliersi le conclusioni ivi rassegnate. L'avv. Bove richiama la sentenza n. 21858/2025 della
Suprema Corte a sostegno dell'affermata tesi del danno da reato come danno-conseguenza, da provarsi ad opera della parte attrice indipendentemente dal giudicato penale. Riserva la presentazione di istanza di liquidazione del compenso in ragione dell'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato. L'avv. Scarpelli si riporta agli scritti difensivi anche in ordine alle deduzioni formulate in data odierna dal difensore di parte appellante. Riserva a sua volta la presentazione di istanza di liquidazione del compenso, essendo anche l'appellata ammessa al patrocinio a spese dello
Stato.
Il giudice, dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Il giudice Giusi Ianni
All'esito della camera di consiglio, alle ore 13:40, il giudice, assenti le parti, decide la causa come a contestuale sentenza di cui dà lettura e che allega al presente verbale al fine di costituirne parte integrante.
Il giudice Giusi Ianni
1
TRIBUNALE DI COSENZA
- SEZIONE SECONDA CIVILE –
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – seconda sezione civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Giusi Ianni, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato, all'esito di discussione ex art. 350 bis cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 158 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025 e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Cosenza, corso Luigi Fera n. 72, presso lo studio dell'avv. Antonio Bove, da cui è rappresentato e difeso in forza di mandato da intendersi apposto in calce all'atto introduttivo del giudizio di appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
AV Scarpelli giusta delega da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Rende
(CS) alla Via Don Minzoni 97/c
- APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1153/2024 del Giudice di Pace di
Cosenza, depositata in data 8.12.2024 e notificata il 20.12.2024 ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione.
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 6.10.2025 i difensori delle parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
2 Per l'appellante (conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e richiamate nelle note conclusive e all'udienza di discussione): “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cosenza, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1153/2024 emessa dal Giudice di
Pace di Cosenza Dott. Francesco Antonio Tocci nell'ambito del giudizio n.
5536/2023 R.G., depositata in cancelleria in data 8 dicembre 2024, notificata in data
20 dicembre 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano “ rigettare la domanda proposta da perché CP_1 inammissibile ed infondata;
chiedendo, in via subordinata, di volere determinare equamente la misura del risarcimento, quantificandolo in non oltre € 500,00. Con vittoria delle spese e competenze di lite”; e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Giudice di Pace di Cosenza per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio”.
Per l'appellata (conclusioni rassegnate nelle note conclusive e richiamate all'udienza di discussione): “Voglia il Tribunale di Cosenza, per i motivi dedotti nel presente atto, rigettare l'appello cosi come proposto dall'appellante, infondato in fatto e in diritto, e conseguentemente confermare l'impugnata sentenza n. 1153/2024, resa dal Giudice di Pace di Cosenza, Giudice Dott. Francesco Antonio Tocci, nel proc. n. 5536/2023 R.G, con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio”.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1153/2024 del Giudice di Pace di Cosenza che, in accoglimento della domanda proposta in primo grado da aveva CP_1 condannato l'odierno appellante al pagamento della somma di euro 2.000,00, oltre interessi legali dalla data di messa in mora al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti ai reati accertati con sentenza n. 653/2022 del Tribunale di
Cosenza, sez. penale, passata in giudicato e con cui l'imputato era stato condannato, oltre che alla pena ritenuta di giustizia, al risarcimento del danno in favore della
, persona offesa costituita parte civile. Il censurava, in particolare, la CP_1 Pt_1 motivazione della sentenza impugnata, sia in punto di sussistenza del danno lamentato dalla , sia in punto di sua quantificazione. CP_1
3 Si costituiva l'appellata, chiedendo dichiararsi inammissibile il gravame per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. non contenendo l'atto introduttivo “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze”. Nel merito, la deduceva, comunque, CP_1
l'infondatezza dell'avversa impugnazione, essendo stato il danno provato sulla base degli esiti della prova testimoniale svoltasi in primo grado e correttamente quantificato dal giudice di prime cure secondo equità.
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, la causa, in data odierna era decisa all'esito di discussione ex art. 350 bis cpc, sulle conclusioni riportate in epigrafe.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Sull'ammissibilità del gravame.
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame. Ai sensi, infatti, dell'art. 342 cpc “l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata giudizio di primo grado”.
Essendo, tuttavia, l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi, anche all'esito della riforma di cui al d.lgs. 149/2022, esso deve considerarsi non soggetto a particolare rigore di forme, essendo sufficiente che dall'esposizione sia ricavabile il capo della decisione impugnato e siano illustrate, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione. Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di impugnazione, sono chiaramente individuabili i capi della sentenza impugnati e le ragioni di fatto e di diritto a base dell'impugnazione, sicché l'appello va esaminato nel merito.
2. Sul giudizio di primo grado.
Il giudizio di primo grado era introdotto da al fine di ottenere il CP_1 risarcimento dei danni sofferti a causa dei reati commessi in suo danno da
[...]
(p. e p. dagli artt. 81 e 659 cp, perché con più azioni esecutive del medesimo Per_1 disegno criminoso, tutti i giorni sia nelle ore diurne che notturne, mediante rumori consistenti nel battere con un oggetto di ferro sulle pareti del proprio appartamento e nello spostamento di mobili o oggetti di varia natura , provocava emissioni rumorose
4 oltrepassanti la normale tollerabilità, cosi disturbando il riposo dei condomini abitanti nello stesso stabile); reati accertati in sede penale con sentenza passata in giudicato, che condannava, altresì, l'imputato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. L'attrice, in particolare, quantificava la propria pretesa risarcitoria in euro 5.000,00 (ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia), lamentando un danno morale soggettivo “implicante il patema d'animo e la sofferenza contingente, che consegue all'ingiusta lesione del diritto alla quiete privata e alla tranquillità pubblica”.
Nel corso del giudizio dinanzi al Giudice di Pace aveva luogo l'escussione dei testi e All'esito, il giudice di prime cure, ritenendo le Testimone_1 Tes_2 condotte illecite accertate sulla base del giudicato penale, riconosceva in favore dell'attrice il risarcimento del danno morale patito per effetto delle condotte predette, determinato in via equitativa nella misura di euro 2.000,00 (duemila), oltre interessi dalla data di messa in mora fino al soddisfo.
2. Sul gravame interposto da Parte_1
Avverso la predetta decisione ha interposto gravame, lamentando la Parte_1 non corretta valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, sia per quanto riguarda la portata attribuita al giudicato penale (non esonerante il giudice civile dall'accertamento del danno e della sua derivazione causale dalle condotte accertate dal giudice penale), sia per quanto riguarda la stessa valutazione del danno e la sua quantificazione.
L'appello è limitatamente fondato e può trovare accoglimento nei termini che seguono.
E', invero, insindacabile in sede civile il fatto storico del reiterato disturbo alla quiete della per effetto di condotte ascrivibili al Ciò, infatti, è stato accertato in CP_1 Pt_1 sede penale con sentenza passata in giudicato e impone di applicare nel presente processo il disposto dell'art. 651 cpp (ai sensi del quale la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quanto pronunciata all'esito di giudizio abbreviato in mancanza di opposizione della parte civile, ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale).
5 E', tuttavia, orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, quello per cui la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'"an" - in concreto - ed al "quantum" del danno da risarcire (Cass.
8477/2020; Cass. 4318/2019; Cass. 24030/2009).
E' onere, pertanto, dell'attore, anche a fronte del giudicato penale contenente condanna generica al risarcimento del danno, allegare e provare il danno derivato dal reato.
Nel caso di specie, la , in primo grado, chiedeva la rifusione di un danno di CP_1 natura esclusivamente morale, consistente nel patema d'animo e nella sofferenza conseguenti alle condotte del convenute, che avevano arrecato lesione al suo diritto alla quiete e al riposo.
Il giudice di prime cure ha in effetti errato, in diritto, a non effettuare una specifica valutazione della sussistenza del danno, ritenendo quest'ultimo insito nell'accertamento delle condotte illecite avvenuto in sede penale.
Ritiene, tuttavia, il Tribunale che vi fossero i presupposti per l'accoglimento della domanda in punto di an debeatur. Se è vero, infatti, che anche per il danno morale non possa ammettersi un pregiudizio "in re ipsa", ben possibile appare l'allegazione e la prova di esso attraverso presunzioni semplici (cfr. Cass. 8421/11; Cass.
11269/2018). Nel caso di specie, le stesse condotte accertate in sede penale
(sostanziatesi, come detto, in emissioni rumorose oltrepassanti la normale tollerabilità, in orario notturno e diurno) rendono presumibile il danno morale invocato dalla , per le conseguenze del continuo disturbo al riposo e alla quiete CP_1 posto in essere dal (in maniera non sindacabile da parte del giudice civile). Ciò, Pt_1 quindi, anche a volersi prescindere dalle dichiarazioni dei testi escussi nel giudizio di primo grado, di cui l'appellante ha contestato l'attendibilità.
La sentenza, tuttavia, appare immotivata ed errata in punto di quantificazione del danno.
6 Non vertendosi, infatti, in giudizio in cui il giudice di pace era legittimato a giudicare secondo equità, la quantificazione del danno morale, per quanto per sua natura equitativa, andava fatta attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui (Cass. 28588/2024; Cass. 20871/2024).
Considerandosi, pertanto, la reiterazione continua delle condotte di disturbo nell'arco di oltre 2 anni;
l'obiettiva idoneità delle condotte accertate ad arrecare disturbo alle persone;
il fatto che le condotte accertate avevano luogo sia di giorno che di notte;
ma anche la concreta gravità del reato di cui di discorre, integrante contravvenzione, il danno morale può essere rideterminato, all'attualità, nella misura di euro 1.000,00, oltre interessi per come ritenuto dal giudice di prime cure (in mancanza di specifica impugnazione del criterio adoperato).
4. Sulle spese del doppio grado di giudizio.
L'accoglimento parziale del gravame impone, d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass.
9064/2018; Cass. 27606/2019; Cass.33412/2014).
Tenuto conto di quanto sopra e del contenuto della presente decisione, le spese dei due gradi di giudizio sono compensate nella misura di metà, mentre l'appellante va condannato al pagamento della restante metà in favore dell'appellata, con liquidazione fatta sulla base del “decisum”, che porta a fare applicazione dello scaglione di valore fino ad euro 1.100,00, con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi, congrui rispetto alle caratteristiche del giudizio, sia per quanto riguarda il giudizio svoltosi dinanzi al Giudice di Pace, sia per quanto riguarda il giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. Viene disposto il pagamento in favore dell'erario, risultando la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 1153/2024 del Parte_1
Giudice di Pace di Cosenza, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
1) accoglie nei limiti di cui in motivazione l'appello e per l'effetto ridetermina in euro 1.000,00 il risarcimento del danno dovuto da per effetto delle Parte_1
7 condotte accertate dal Tribunale di Cosenza sez. penale con sentenza n. 653/2022, passata in giudicato, oltre interessi per come stabilito nella sentenza impugnata;
2) rigetta nel resto il gravame;
3) compensa per metà le spese di entrambi i gradi di giudizio, condannando
[...] alla rifusione, a favore di , della restante metà, che liquida Pt_1 CP_1 in:
- euro 173,00 (su euro 346,00) per onorari per il giudizio di primo grado;
- euro 331,00 (su euro 662,00) per onorari per il giudizio d'appello il tutto oltre spese generali 15% e accessori di legge, da corrispondersi in favore dell'erario in ragione dell'ammissione della parte vittoriosa al patrocinio a spese dello
Stato;
4) manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Cosenza, 06/10/2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni
8
VERBALE DI UDIENZA CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 350 bis e 281 sexies cpc
All'udienza del 06/10/2025 , innanzi al giudice dott.ssa Giusi Ianni, sono comparsi:
Per l'avv. BOVE ANTONIO Parte_1
Per l'avv. SCARPELLI DAVILA CP_1
I difensori discutono la causa riportandosi agli atti di causa e alle note autorizzate e chiedono accogliersi le conclusioni ivi rassegnate. L'avv. Bove richiama la sentenza n. 21858/2025 della
Suprema Corte a sostegno dell'affermata tesi del danno da reato come danno-conseguenza, da provarsi ad opera della parte attrice indipendentemente dal giudicato penale. Riserva la presentazione di istanza di liquidazione del compenso in ragione dell'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato. L'avv. Scarpelli si riporta agli scritti difensivi anche in ordine alle deduzioni formulate in data odierna dal difensore di parte appellante. Riserva a sua volta la presentazione di istanza di liquidazione del compenso, essendo anche l'appellata ammessa al patrocinio a spese dello
Stato.
Il giudice, dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Il giudice Giusi Ianni
All'esito della camera di consiglio, alle ore 13:40, il giudice, assenti le parti, decide la causa come a contestuale sentenza di cui dà lettura e che allega al presente verbale al fine di costituirne parte integrante.
Il giudice Giusi Ianni
1
TRIBUNALE DI COSENZA
- SEZIONE SECONDA CIVILE –
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – seconda sezione civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Giusi Ianni, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato, all'esito di discussione ex art. 350 bis cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 158 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025 e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Cosenza, corso Luigi Fera n. 72, presso lo studio dell'avv. Antonio Bove, da cui è rappresentato e difeso in forza di mandato da intendersi apposto in calce all'atto introduttivo del giudizio di appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
AV Scarpelli giusta delega da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Rende
(CS) alla Via Don Minzoni 97/c
- APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1153/2024 del Giudice di Pace di
Cosenza, depositata in data 8.12.2024 e notificata il 20.12.2024 ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione.
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 6.10.2025 i difensori delle parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
2 Per l'appellante (conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e richiamate nelle note conclusive e all'udienza di discussione): “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cosenza, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1153/2024 emessa dal Giudice di
Pace di Cosenza Dott. Francesco Antonio Tocci nell'ambito del giudizio n.
5536/2023 R.G., depositata in cancelleria in data 8 dicembre 2024, notificata in data
20 dicembre 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano “ rigettare la domanda proposta da perché CP_1 inammissibile ed infondata;
chiedendo, in via subordinata, di volere determinare equamente la misura del risarcimento, quantificandolo in non oltre € 500,00. Con vittoria delle spese e competenze di lite”; e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Giudice di Pace di Cosenza per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio”.
Per l'appellata (conclusioni rassegnate nelle note conclusive e richiamate all'udienza di discussione): “Voglia il Tribunale di Cosenza, per i motivi dedotti nel presente atto, rigettare l'appello cosi come proposto dall'appellante, infondato in fatto e in diritto, e conseguentemente confermare l'impugnata sentenza n. 1153/2024, resa dal Giudice di Pace di Cosenza, Giudice Dott. Francesco Antonio Tocci, nel proc. n. 5536/2023 R.G, con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio”.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1153/2024 del Giudice di Pace di Cosenza che, in accoglimento della domanda proposta in primo grado da aveva CP_1 condannato l'odierno appellante al pagamento della somma di euro 2.000,00, oltre interessi legali dalla data di messa in mora al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti ai reati accertati con sentenza n. 653/2022 del Tribunale di
Cosenza, sez. penale, passata in giudicato e con cui l'imputato era stato condannato, oltre che alla pena ritenuta di giustizia, al risarcimento del danno in favore della
, persona offesa costituita parte civile. Il censurava, in particolare, la CP_1 Pt_1 motivazione della sentenza impugnata, sia in punto di sussistenza del danno lamentato dalla , sia in punto di sua quantificazione. CP_1
3 Si costituiva l'appellata, chiedendo dichiararsi inammissibile il gravame per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. non contenendo l'atto introduttivo “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze”. Nel merito, la deduceva, comunque, CP_1
l'infondatezza dell'avversa impugnazione, essendo stato il danno provato sulla base degli esiti della prova testimoniale svoltasi in primo grado e correttamente quantificato dal giudice di prime cure secondo equità.
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, la causa, in data odierna era decisa all'esito di discussione ex art. 350 bis cpc, sulle conclusioni riportate in epigrafe.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Sull'ammissibilità del gravame.
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame. Ai sensi, infatti, dell'art. 342 cpc “l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata giudizio di primo grado”.
Essendo, tuttavia, l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi, anche all'esito della riforma di cui al d.lgs. 149/2022, esso deve considerarsi non soggetto a particolare rigore di forme, essendo sufficiente che dall'esposizione sia ricavabile il capo della decisione impugnato e siano illustrate, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione. Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di impugnazione, sono chiaramente individuabili i capi della sentenza impugnati e le ragioni di fatto e di diritto a base dell'impugnazione, sicché l'appello va esaminato nel merito.
2. Sul giudizio di primo grado.
Il giudizio di primo grado era introdotto da al fine di ottenere il CP_1 risarcimento dei danni sofferti a causa dei reati commessi in suo danno da
[...]
(p. e p. dagli artt. 81 e 659 cp, perché con più azioni esecutive del medesimo Per_1 disegno criminoso, tutti i giorni sia nelle ore diurne che notturne, mediante rumori consistenti nel battere con un oggetto di ferro sulle pareti del proprio appartamento e nello spostamento di mobili o oggetti di varia natura , provocava emissioni rumorose
4 oltrepassanti la normale tollerabilità, cosi disturbando il riposo dei condomini abitanti nello stesso stabile); reati accertati in sede penale con sentenza passata in giudicato, che condannava, altresì, l'imputato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. L'attrice, in particolare, quantificava la propria pretesa risarcitoria in euro 5.000,00 (ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia), lamentando un danno morale soggettivo “implicante il patema d'animo e la sofferenza contingente, che consegue all'ingiusta lesione del diritto alla quiete privata e alla tranquillità pubblica”.
Nel corso del giudizio dinanzi al Giudice di Pace aveva luogo l'escussione dei testi e All'esito, il giudice di prime cure, ritenendo le Testimone_1 Tes_2 condotte illecite accertate sulla base del giudicato penale, riconosceva in favore dell'attrice il risarcimento del danno morale patito per effetto delle condotte predette, determinato in via equitativa nella misura di euro 2.000,00 (duemila), oltre interessi dalla data di messa in mora fino al soddisfo.
2. Sul gravame interposto da Parte_1
Avverso la predetta decisione ha interposto gravame, lamentando la Parte_1 non corretta valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, sia per quanto riguarda la portata attribuita al giudicato penale (non esonerante il giudice civile dall'accertamento del danno e della sua derivazione causale dalle condotte accertate dal giudice penale), sia per quanto riguarda la stessa valutazione del danno e la sua quantificazione.
L'appello è limitatamente fondato e può trovare accoglimento nei termini che seguono.
E', invero, insindacabile in sede civile il fatto storico del reiterato disturbo alla quiete della per effetto di condotte ascrivibili al Ciò, infatti, è stato accertato in CP_1 Pt_1 sede penale con sentenza passata in giudicato e impone di applicare nel presente processo il disposto dell'art. 651 cpp (ai sensi del quale la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quanto pronunciata all'esito di giudizio abbreviato in mancanza di opposizione della parte civile, ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale).
5 E', tuttavia, orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, quello per cui la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'"an" - in concreto - ed al "quantum" del danno da risarcire (Cass.
8477/2020; Cass. 4318/2019; Cass. 24030/2009).
E' onere, pertanto, dell'attore, anche a fronte del giudicato penale contenente condanna generica al risarcimento del danno, allegare e provare il danno derivato dal reato.
Nel caso di specie, la , in primo grado, chiedeva la rifusione di un danno di CP_1 natura esclusivamente morale, consistente nel patema d'animo e nella sofferenza conseguenti alle condotte del convenute, che avevano arrecato lesione al suo diritto alla quiete e al riposo.
Il giudice di prime cure ha in effetti errato, in diritto, a non effettuare una specifica valutazione della sussistenza del danno, ritenendo quest'ultimo insito nell'accertamento delle condotte illecite avvenuto in sede penale.
Ritiene, tuttavia, il Tribunale che vi fossero i presupposti per l'accoglimento della domanda in punto di an debeatur. Se è vero, infatti, che anche per il danno morale non possa ammettersi un pregiudizio "in re ipsa", ben possibile appare l'allegazione e la prova di esso attraverso presunzioni semplici (cfr. Cass. 8421/11; Cass.
11269/2018). Nel caso di specie, le stesse condotte accertate in sede penale
(sostanziatesi, come detto, in emissioni rumorose oltrepassanti la normale tollerabilità, in orario notturno e diurno) rendono presumibile il danno morale invocato dalla , per le conseguenze del continuo disturbo al riposo e alla quiete CP_1 posto in essere dal (in maniera non sindacabile da parte del giudice civile). Ciò, Pt_1 quindi, anche a volersi prescindere dalle dichiarazioni dei testi escussi nel giudizio di primo grado, di cui l'appellante ha contestato l'attendibilità.
La sentenza, tuttavia, appare immotivata ed errata in punto di quantificazione del danno.
6 Non vertendosi, infatti, in giudizio in cui il giudice di pace era legittimato a giudicare secondo equità, la quantificazione del danno morale, per quanto per sua natura equitativa, andava fatta attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui (Cass. 28588/2024; Cass. 20871/2024).
Considerandosi, pertanto, la reiterazione continua delle condotte di disturbo nell'arco di oltre 2 anni;
l'obiettiva idoneità delle condotte accertate ad arrecare disturbo alle persone;
il fatto che le condotte accertate avevano luogo sia di giorno che di notte;
ma anche la concreta gravità del reato di cui di discorre, integrante contravvenzione, il danno morale può essere rideterminato, all'attualità, nella misura di euro 1.000,00, oltre interessi per come ritenuto dal giudice di prime cure (in mancanza di specifica impugnazione del criterio adoperato).
4. Sulle spese del doppio grado di giudizio.
L'accoglimento parziale del gravame impone, d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass.
9064/2018; Cass. 27606/2019; Cass.33412/2014).
Tenuto conto di quanto sopra e del contenuto della presente decisione, le spese dei due gradi di giudizio sono compensate nella misura di metà, mentre l'appellante va condannato al pagamento della restante metà in favore dell'appellata, con liquidazione fatta sulla base del “decisum”, che porta a fare applicazione dello scaglione di valore fino ad euro 1.100,00, con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi, congrui rispetto alle caratteristiche del giudizio, sia per quanto riguarda il giudizio svoltosi dinanzi al Giudice di Pace, sia per quanto riguarda il giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. Viene disposto il pagamento in favore dell'erario, risultando la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 1153/2024 del Parte_1
Giudice di Pace di Cosenza, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
1) accoglie nei limiti di cui in motivazione l'appello e per l'effetto ridetermina in euro 1.000,00 il risarcimento del danno dovuto da per effetto delle Parte_1
7 condotte accertate dal Tribunale di Cosenza sez. penale con sentenza n. 653/2022, passata in giudicato, oltre interessi per come stabilito nella sentenza impugnata;
2) rigetta nel resto il gravame;
3) compensa per metà le spese di entrambi i gradi di giudizio, condannando
[...] alla rifusione, a favore di , della restante metà, che liquida Pt_1 CP_1 in:
- euro 173,00 (su euro 346,00) per onorari per il giudizio di primo grado;
- euro 331,00 (su euro 662,00) per onorari per il giudizio d'appello il tutto oltre spese generali 15% e accessori di legge, da corrispondersi in favore dell'erario in ragione dell'ammissione della parte vittoriosa al patrocinio a spese dello
Stato;
4) manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Cosenza, 06/10/2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni
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