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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/06/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 5654/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.47 cod. proc. civ., per la separazione dei coniugi promosso con ricorso depositato in data 29/11/2024 da
(CF: ) Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'avv. TELESI ALESSIA
- ricorrente -
nei confronti di
(CF: Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'avv. MIOTTO ROBERTO
- resistente -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Avente per oggetto: Separazione giudiziale.
***
Causa rimessa alla decisione del Collegio con ordinanza del 3.6.2025 sulle seguenti
Conclusioni delle parti: pronunciarsi sentenza sullo status
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/11/2024 il ricorrente ha esposto:
a) che in data 20.7.2005 ha contratto matrimonio con;
Controparte_1
1 b) che dalla loro unione sono nati i figli (il 24.12.2006), (l'11.10.2009) e (il Per_1 Per_2 Per_3
4.3.2014);
c) che i rapporti tra i coniugi si sono deteriorati ed è divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ha chiesto quindi pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
La resistente si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di separazione.
Dopo la celebrazione della prima udienza e l'emissione dei provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c., le parti con note del 3.6.2025 hanno concluso concordemente sullo status.
Il Giudice relatore, preso atto delle conclusioni del P.M., ha trattenuto la causa in decisione sulla questione dello status.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta di pronuncia parziale è meritevole di accoglimento.
Il ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis e l'impossibilità di una convivenza tra i coniugi.
A tale domanda la resistente ha aderito.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per addivenire a una pronuncia di separazione personale giudiziale dei coniugi.
L'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
In considerazione del fatto che le parti hanno svolto una serie di domande contrastanti in ordine a questioni economiche ed affidamenti, non risultando la causa istruita sul punto, si rende necessario disporre con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per l'ulteriore corso del procedimento.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 5654/2024:
− dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a Oderzo (TV), il 09/04/1971) e Parte_1
(n. a Sao Domingo (Brasile), il 25/07/1980), che hanno contratto Controparte_1 matrimonio il 20/07/2005, atto trascritto al n. 4, parte I, Serie -, anno 2005 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Ponte di Piave (TV);
− ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ponte di Piave (TV) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
− dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
− Spese al definitivo.
2 Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 03/06/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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