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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/11/2024, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n.° 2363/23 - Pag. 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Vincenzo Di Pede Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2363/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] Parte_1 C.F._1 (CS) in data 23/09/1962, rappresentata e difesa dall'avv. LAGHI ROBERTO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
, C.F. , parte nata a [...] CP_1 C.F._2 in data 23/02/1966, rappresentata e difesa dall'avv. GIACOBBE LUIGI, giusta in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE - NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa e le posizioni delle parti Con ricorso depositato in data 17/11/2023 parte ricorrente ha introdotto Parte_1 il presente procedimento contenzioso nei confronti della moglie . CP_1
Le parti hanno contratto matrimonio in Terranova da RI (CS) in data 13/09/1987.
Dalla loro unione sono nate due figlie, e entrambe Persona_1 Persona_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, prodotta documentazione, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il giudice delegato alla trattazione, con ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c. del 2 aprile 2024, dopo aver rilevato che non vi era necessità di adottare provvedimenti temporanei ed urgenti, ha rigettato le prove articolate dalle parti e ha rinviato per la discussione orale della causa.
All'udienza del giorno 9/07/2024, le parti hanno concluso come in atti (“Ciascun difensore si riporta a tutte le proprie domande, difese, deduzioni e conclusioni formulate nei rispetti atti di parte e nei verbali di causa e ne chiede l'accoglimento, con vittoria di compensi e di spese. I difensori chiedono poi che la causa venga assegnata a sentenza con i termini di legge.”).
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale. R.G. n.° 2363/23 - Pag. 2 di 4
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi - computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio - dalla data del 21.10.2020 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione di questo Tribunale n. 728/2023, pubblicata il 22/05/2023 (v. documentazione allegata).
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
L'assegno IV
, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, ha formulato CP_1 domanda di riconoscimento in suo favore di un assegno IV dell'importo di € 300,00, mensili, deducendo la disparità dei redditi tra i due coniugi;
in particolare, la resistente ha allegato che il coniuge è titolare di due pensioni di invalidità erogate dalla Svizzera, rispettivamente di € 574,08 e
€ 755,82, per un totale di € 1329,90, e continua a svolgere attività lavorativa presso l'Officina meccanica del sig. , con la qualifica di aiuto meccanico, godendo, quindi, di un elevato CP_3 tenore di vita, anche grazie ai ricavi percepiti dalla commercializzazione in tutta Italia di camper, dalla comproprietà, con la medesima resistente, di numerosi beni mobili registrati, quali autovetture e motocicli, e, infine, al ricavato di una vendita effettuata all'insaputa della stessa di un terreno, sito in Spezzano Albanese (CS), acquistato in costanza di matrimonio e ricadente, quindi, nella comunione legale. Con riguardo alla propria posizione economica, invece, ha dedotto di avere una capacità reddituale costante negli anni, avendo percepito, dal 2018 al 2022 - ultima dichiarazione fiscale -, un reddito che oscilla tra € 2.547,30 (2018) ad € 3.288,31 (anno 2022), giusta documentazione allegata.
Non sono state depositate dalle parti le memorie ex art. 473 bis .17 c.p.c.
La domanda è infondata e va rigettata. L'art. 5, comma 6 della L. 898/1970 stabilisce: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. L'assegno IV, come delineato dall'art. 10, l. 6 marzo 1987, n. 74, intervenuto ad innovare l'art. 5, l. 1 dicembre 1970, n. 898, è, quindi, una misura di solidarietà post-coniugale che ha natura composita: non solo assistenziale ma a carattere prevalentemente perequativo/compensativo. Ciò sta a significare che, ai fini del riconoscimento dell'assegno, non è sufficiente che si accerti in concreto la sussistenza di un divario reddituale e patrimoniale tra i coniugi, ma è necessario accertare (e quindi giudizialmente dimostrare) che tale squilibrio è conseguenza diretta delle scelte di vita operate concordemente dai coniugi nell'arco della vita matrimoniale.
In altri termini, la condizione di mera carenza economica non è sufficiente se non discende da scelte fatte in conseguenza del matrimonio e all'interno di esso. R.G. n.° 2363/23 - Pag. 3 di 4
Analoga considerazione vale nel caso in cui, pur esistendo uno squilibrio economico, manchi del tutto il contributo del coniuge “debole” alla formazione del patrimonio dell'altro o del patrimonio comune.
L'assegno potrà essere negato anche nel caso in cui, accertato uno squilibrio reddituale, sia possibile affermare che il coniuge richiedente possa superare autonomamente tale squilibrio. Premessa, dunque, la natura composita dell'assegno IV, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 32918/2021, investite della questione della necessarietà o meno della cessazione del diritto all'assegno IV per effetto della convivenza stabile dell'ex coniuge con un terzo, hanno poi escluso ogni automatismo tra instaurazione di un nuovo progetto di vita intrapreso con il terzo dall'ex coniuge e perdita dell'assegno IV, affermando i seguenti principi di diritto: a) "L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa"; b) "in tema di assegno IV in favore dell'ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa;
a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. L'assegno, su accordo delle parti, può anche essere temporaneo".
Successivamente, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 14256/22, ha ulteriormente chiarito che "in tema di assegno IV, l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza "more uxorio" fa venir meno il diritto all'assegno, salvo che per la sua componente compensativa, la cui sussistenza deve, tuttavia, essere specificamente dedotta dalla parte che faccia valere il proprio diritto all'assegno".
Orbene, tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che, nel caso in esame, non sussistono i presupposti per il riconoscimento in capo alla resistente del diritto all'assegno IV per le seguenti ragioni. Dall'audizione delle parti all'udienza di comparizione del 27 marzo 2024, è emerso, infatti, che ha instaurato una nuova relazione sentimentale con un altro uomo da circa due CP_1 anni, con il quale ormai convive da un anno, unitamente al figlio del nuovo compagno. È indiscutibile, dunque, l'esistenza di una nuova convivenza "more uxorio" intrapresa dalla resistente, per aver la stessa ammesso di aver iniziato circa due anni fa una nuova relazione sentimentale e di aver poi iniziato anche la coabitazione, da circa un anno.
Orbene, a fronte di ciò, in aderenza all'arresto giurisprudenziale del 2021 sopra delineato, la resistente avrebbe dovuto allegare e poi provare l'esistenza di circostanze idonee a giustificare il riconoscimento dell'assegno di divorzio in funzione esclusivamente compensativa, ma tanto non ha fatto. Ed infatti, come già sopra osservato, a sostegno della domanda formulata, si CP_1 è limitata ad allegare l'esistenza di un divario reddituale tra i coniugi, nulla deducendo in ordine alla componente compensativa.
Le richieste istruttorie (interrogatorio formale del ricorrente e prova per testi sui seguenti capitoli: “Vero o no che il sig. presta attività lavorativa presso l'Officina meccanica del Parte_1 sig. con la qualifica di aiuto meccanico”; “Vero o no che il sig. CP_3 Parte_1 commercializza ovvero compra/vende a favore di terzi camper in tutta Italia”.) conseguentemente sono state rigettate con ordinanza del 2/4/24, condivisa dal Collegio. R.G. n.° 2363/23 - Pag. 4 di 4
In definitiva, non ha assolto agli oneri di allegazione e di prova su di lei CP_1 incombenti, con conseguente rigetto della domanda.
Il regime delle spese Le spese del giudizio vanno compensate per la metà, in ragione dell'adesione della resistente alla domanda di divorzio, mentre la restante metà va posta a carico di ed in CP_1 favore del ricorrente, tenuto conto della soccombenza della resistente in ordine alla domanda di assegno IV. Le stesse si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55;
b) del valore indeterminabile della causa;
c) del numero ridotto delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
e) dell'estrema semplicità della fase istruttoria caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale;
f) delle diminuzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Prima Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Terranova da RI
(CS) in data 13/09/1987 tra e , come sopra Parte_1 CP_1 generalizzati (atto n.° 19, parte 2, serie A, reg atti matrimonio anno 1987);
B. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Terranova da RI in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C. RIGETTA la domanda diretta al riconoscimento dell'assegno IV formulata dalla resistente;
D. Previa compensazione delle spese nella misura del 50%, condanna la resistente CP_1 alla refusione, in favore di della restante metà delle spese, nella
[...] Parte_1 misura - già dimezzata - di € 1.300,00 per compenso, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 21/11/24.
Il Presidente dott. Vincenzo Di Pede
Il giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Vincenzo Di Pede Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2363/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] Parte_1 C.F._1 (CS) in data 23/09/1962, rappresentata e difesa dall'avv. LAGHI ROBERTO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
, C.F. , parte nata a [...] CP_1 C.F._2 in data 23/02/1966, rappresentata e difesa dall'avv. GIACOBBE LUIGI, giusta in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE - NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa e le posizioni delle parti Con ricorso depositato in data 17/11/2023 parte ricorrente ha introdotto Parte_1 il presente procedimento contenzioso nei confronti della moglie . CP_1
Le parti hanno contratto matrimonio in Terranova da RI (CS) in data 13/09/1987.
Dalla loro unione sono nate due figlie, e entrambe Persona_1 Persona_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, prodotta documentazione, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il giudice delegato alla trattazione, con ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c. del 2 aprile 2024, dopo aver rilevato che non vi era necessità di adottare provvedimenti temporanei ed urgenti, ha rigettato le prove articolate dalle parti e ha rinviato per la discussione orale della causa.
All'udienza del giorno 9/07/2024, le parti hanno concluso come in atti (“Ciascun difensore si riporta a tutte le proprie domande, difese, deduzioni e conclusioni formulate nei rispetti atti di parte e nei verbali di causa e ne chiede l'accoglimento, con vittoria di compensi e di spese. I difensori chiedono poi che la causa venga assegnata a sentenza con i termini di legge.”).
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale. R.G. n.° 2363/23 - Pag. 2 di 4
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi - computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio - dalla data del 21.10.2020 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione di questo Tribunale n. 728/2023, pubblicata il 22/05/2023 (v. documentazione allegata).
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
L'assegno IV
, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, ha formulato CP_1 domanda di riconoscimento in suo favore di un assegno IV dell'importo di € 300,00, mensili, deducendo la disparità dei redditi tra i due coniugi;
in particolare, la resistente ha allegato che il coniuge è titolare di due pensioni di invalidità erogate dalla Svizzera, rispettivamente di € 574,08 e
€ 755,82, per un totale di € 1329,90, e continua a svolgere attività lavorativa presso l'Officina meccanica del sig. , con la qualifica di aiuto meccanico, godendo, quindi, di un elevato CP_3 tenore di vita, anche grazie ai ricavi percepiti dalla commercializzazione in tutta Italia di camper, dalla comproprietà, con la medesima resistente, di numerosi beni mobili registrati, quali autovetture e motocicli, e, infine, al ricavato di una vendita effettuata all'insaputa della stessa di un terreno, sito in Spezzano Albanese (CS), acquistato in costanza di matrimonio e ricadente, quindi, nella comunione legale. Con riguardo alla propria posizione economica, invece, ha dedotto di avere una capacità reddituale costante negli anni, avendo percepito, dal 2018 al 2022 - ultima dichiarazione fiscale -, un reddito che oscilla tra € 2.547,30 (2018) ad € 3.288,31 (anno 2022), giusta documentazione allegata.
Non sono state depositate dalle parti le memorie ex art. 473 bis .17 c.p.c.
La domanda è infondata e va rigettata. L'art. 5, comma 6 della L. 898/1970 stabilisce: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. L'assegno IV, come delineato dall'art. 10, l. 6 marzo 1987, n. 74, intervenuto ad innovare l'art. 5, l. 1 dicembre 1970, n. 898, è, quindi, una misura di solidarietà post-coniugale che ha natura composita: non solo assistenziale ma a carattere prevalentemente perequativo/compensativo. Ciò sta a significare che, ai fini del riconoscimento dell'assegno, non è sufficiente che si accerti in concreto la sussistenza di un divario reddituale e patrimoniale tra i coniugi, ma è necessario accertare (e quindi giudizialmente dimostrare) che tale squilibrio è conseguenza diretta delle scelte di vita operate concordemente dai coniugi nell'arco della vita matrimoniale.
In altri termini, la condizione di mera carenza economica non è sufficiente se non discende da scelte fatte in conseguenza del matrimonio e all'interno di esso. R.G. n.° 2363/23 - Pag. 3 di 4
Analoga considerazione vale nel caso in cui, pur esistendo uno squilibrio economico, manchi del tutto il contributo del coniuge “debole” alla formazione del patrimonio dell'altro o del patrimonio comune.
L'assegno potrà essere negato anche nel caso in cui, accertato uno squilibrio reddituale, sia possibile affermare che il coniuge richiedente possa superare autonomamente tale squilibrio. Premessa, dunque, la natura composita dell'assegno IV, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 32918/2021, investite della questione della necessarietà o meno della cessazione del diritto all'assegno IV per effetto della convivenza stabile dell'ex coniuge con un terzo, hanno poi escluso ogni automatismo tra instaurazione di un nuovo progetto di vita intrapreso con il terzo dall'ex coniuge e perdita dell'assegno IV, affermando i seguenti principi di diritto: a) "L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa"; b) "in tema di assegno IV in favore dell'ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa;
a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. L'assegno, su accordo delle parti, può anche essere temporaneo".
Successivamente, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 14256/22, ha ulteriormente chiarito che "in tema di assegno IV, l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza "more uxorio" fa venir meno il diritto all'assegno, salvo che per la sua componente compensativa, la cui sussistenza deve, tuttavia, essere specificamente dedotta dalla parte che faccia valere il proprio diritto all'assegno".
Orbene, tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che, nel caso in esame, non sussistono i presupposti per il riconoscimento in capo alla resistente del diritto all'assegno IV per le seguenti ragioni. Dall'audizione delle parti all'udienza di comparizione del 27 marzo 2024, è emerso, infatti, che ha instaurato una nuova relazione sentimentale con un altro uomo da circa due CP_1 anni, con il quale ormai convive da un anno, unitamente al figlio del nuovo compagno. È indiscutibile, dunque, l'esistenza di una nuova convivenza "more uxorio" intrapresa dalla resistente, per aver la stessa ammesso di aver iniziato circa due anni fa una nuova relazione sentimentale e di aver poi iniziato anche la coabitazione, da circa un anno.
Orbene, a fronte di ciò, in aderenza all'arresto giurisprudenziale del 2021 sopra delineato, la resistente avrebbe dovuto allegare e poi provare l'esistenza di circostanze idonee a giustificare il riconoscimento dell'assegno di divorzio in funzione esclusivamente compensativa, ma tanto non ha fatto. Ed infatti, come già sopra osservato, a sostegno della domanda formulata, si CP_1 è limitata ad allegare l'esistenza di un divario reddituale tra i coniugi, nulla deducendo in ordine alla componente compensativa.
Le richieste istruttorie (interrogatorio formale del ricorrente e prova per testi sui seguenti capitoli: “Vero o no che il sig. presta attività lavorativa presso l'Officina meccanica del Parte_1 sig. con la qualifica di aiuto meccanico”; “Vero o no che il sig. CP_3 Parte_1 commercializza ovvero compra/vende a favore di terzi camper in tutta Italia”.) conseguentemente sono state rigettate con ordinanza del 2/4/24, condivisa dal Collegio. R.G. n.° 2363/23 - Pag. 4 di 4
In definitiva, non ha assolto agli oneri di allegazione e di prova su di lei CP_1 incombenti, con conseguente rigetto della domanda.
Il regime delle spese Le spese del giudizio vanno compensate per la metà, in ragione dell'adesione della resistente alla domanda di divorzio, mentre la restante metà va posta a carico di ed in CP_1 favore del ricorrente, tenuto conto della soccombenza della resistente in ordine alla domanda di assegno IV. Le stesse si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55;
b) del valore indeterminabile della causa;
c) del numero ridotto delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
e) dell'estrema semplicità della fase istruttoria caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale;
f) delle diminuzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Prima Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Terranova da RI
(CS) in data 13/09/1987 tra e , come sopra Parte_1 CP_1 generalizzati (atto n.° 19, parte 2, serie A, reg atti matrimonio anno 1987);
B. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Terranova da RI in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C. RIGETTA la domanda diretta al riconoscimento dell'assegno IV formulata dalla resistente;
D. Previa compensazione delle spese nella misura del 50%, condanna la resistente CP_1 alla refusione, in favore di della restante metà delle spese, nella
[...] Parte_1 misura - già dimezzata - di € 1.300,00 per compenso, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 21/11/24.
Il Presidente dott. Vincenzo Di Pede
Il giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni