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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/04/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
RG 433-1/2024 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile-
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 433-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
C.F. ), residenti a [...], in Corso Mortara n.42, cap Parte_2 C.F._2
10149, con l'ausilio del gestore della crisi Avv. Margherita Pistone, nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “Sportello Orientamento Sociale Torino”
- RICORRENTI IN PROPRIO-
***
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato da e in data 2 Agosto 2024, in proprio, Parte_1 Parte_2
quali debitori;
letta la relazione redatta ex art. 269 CCII dall'Avv. Margherita Pistone, nominata gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “Sportello
Orientamento Sociale Torino” (doc. 4); vista la documentazione integrativa depositata dall'OCC in data 30.08.2024 e 2.09.2024; letta la nota autorizzata depositata dall'OCC in data 31.01.2025; sentito l'OCC all'udienza del 28.02.2025 e vista la memoria integrativa depositata in data
11.03.2025; sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che i debitori hanno la residenza a Torino, Corso Mortara n.42, cap 10149 (doc. 3); rilevato che si tratta di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta da parte di coniugi conviventi, giusto disposto dell'art. 66 CCII;
ritenuto che
ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:
- i debitori non risultano assoggettabili a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.
Deve osservarsi al riguardo che sono persone fisiche, attualmente pensionati (docc. “C.U.
2023_Cadindo; C.U. 2023_Franchelli; ; Cedolino pensione Franchelli Persona_1
Giugno”).
è altresì titolare dell'impresa individuale 4L (C.F. Parte_1 con sede legale a AN SE (FG), Viale Castellana n.193 (doc. “camerale P.IVA_1
candido), da qualificarsi quale impresa minore atteso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett d) CCII (doc. “memoria integrativa” 11.03.2025). L'attività svolta
(rappresentante di commercio, come risulta dalla visura camerale, appare compatibile con le indicazioni sull'attivo fornite dall'OCC, che ha dichiarato che “l'attivo patrimoniale è costituito da un PC Desk Top marca Olidata Serie n.19581980 da lui acquistato nel 2013
e da un telefono cellulare Samsung modello M31 utilizzato per la sua attività che è stato acquistato dal figlio nel 2018 e concesso in uso al padre. Il sig. Controparte_1
svolge la sua attività da remoto, non avendo la possibilità di utilizzare l'auto di Pt_1
proprietà della moglie , una KIA targata ED651JC immatricolata nel Parte_2
2013 sottoposta a fermo amministrativo dell'AeR. L'impresa non possiede immobili né altri beni strumentali”. Anche i ricavi dalle dichiarazioni dei redditi risultano inferiori ad € 200.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della domanda di liquidazione controllata
(dichiarazioni dei redditi doc.5 allegati alla domanda di liquidazione controllata), come rilevato dall'OCC che ha evidenziato i dati seguenti: “Dichiarazione Redditi 2021: i ricavi lordi dell'impresa individuale ammontavano ad € 12.723,00 e quelli netti ad € 8.223,00;
Dichiarazione Redditi 2022 . i ricavi lordi ammontavano a zero euro;
Certificazione Unica
(rectius Unico) 2023: i ricavi lordi ammontavano a zero euro”. Quanto ai debiti, non risultano
2 superiori a 500.000 euro (€ 31.406,99 nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossioni alla data del 14.6.2024 come indicato dall'OCC – cfr. elenco creditori doc.2 domanda di liquidazione controllata- ed euro 386.514,12 euro derivanti dai contratti di fideiussione stipulati dai coniugi a favore della LA s.r.l (pagg.
7-9 relazione OCC). Occorre ulteriormente precisare che i debitori, essendo soci a responsabilità limitata della LA
s.r.l., attualmente in liquidazione, non sono assoggettabili alla disciplina dettata dall'art. 256
CCII.
- i ricorrenti risultano essere in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 co 1 lett. c) d.lgs cit. Al riguardo, si osserva che dalla relazione dell'OCC emerge che:
• l'attivo di è costituito: dal suo reddito mensile da Parte_1
pensione pari a circa 1.500,00 euro;
dalla quota di partecipazione della società LA srl in liquidazione, nella misura del 50 % e di cui, stante l'indicazione nella visura camerale che Contr l'ultimo bilancio depositato risale al 2014 e l'omissione da parte dell' nella indicazione del valore della quota nell'ambito della valutazione dell'attivo, deve presumersi che la quota sia di non rilevante valore (salvo successive verifiche che il liquidatore effettuerà, essendo peraltro la srl in liquidazione -cfr. visura camerale in atti); dalla quota pari al 50% di un box auto sito nel comune di AN SE (FG) Via Leone XIII n.79 (censito al catasto terreni foglio
31 part. 8426 Sub. 10 doc. 13, “visura catastale candido”); dal conto corrente Banco Posta
n. 1038435994, che presenta un saldo al 31.12.2023 di euro 126,04 e giacenza media euro
819,12 (doc. 6 – estratto conto candido); dal reddito derivante dall'attività di impresa svolta dal debitore, di cui non si fa menzione nella relazione dell'OCC, pari ad una media di euro
11.193,25 netti, calcolati su tre annualità: per l'anno 2021 paiono esser stati dichiarati redditi di impresa (doc. candido unico 2022, pag.17); per l'anno 2022 sono stati dichiarati redditi di impresa pari a euro 5.728,00 netti (doc. dichiarazione redditi candido 2023, pag. 17); per l'anno 2023 sono stati dichiarati redditi di impresa pari a 39.045,00 netti (doc. candido dante unico 2024, pag. 18);
• l'attivo di è costituito dal suo reddito mensile da pensione pari a Parte_2 circa 600,00 euro (doc. “cedolino pensione franchelli giugno 2024); dalla quota di partecipazione della società LA srl in liquidazione, nella misura del 50% e di cui, parimenti non si fa menzione nella relazione dell'OCC (doc. “camerale eurolab” pag. 5) e che per le medesime ragioni di cui sopra si può supporre non rilevante il valore;
dall'autovettura Kia Carens targata ED651JC ed immatricolata nell'anno 2013 (doc. “visura targa pra 1”), oggetto di fermo amministrativo dell'agenzia delle Entrate (doc. 7 “agenzia entrante ); dal conto corrente WebanK n.33255 con saldo al 31.12.2023 pari a Parte_2
3 2.891,94 (doc. 6 “estratto conto franchelli 2023); della quota di proprietà pari ad un quarto dell'immobile sito a AN SE (FG), via Lucera n.55 (censito al catasto fabbricati al foglio
31, Particella 8452, Subalterno 6). Inoltre, dalla documentazione allegata alla domanda la debitrice risulta proprietaria anche della quota di proprietà pari ad un mezzo dell'immobile sito a AN SE (FG) Via Lucera n.55, (censito al catasto fabbricati al foglio 31, Particella
8452, Subalterno 4) e della quota di proprietà pari ad un quarto dell'immobile sito a AN
SE (FG), via Lucera n.53 (censito al catasto fabbricati al foglio 31, Particella 8452,
Subalterno 8) (doc. 14, “visura catastale ), delle quali non si fa menzione nella Parte_2 relazione dell'OCC;
• l'ammontare dei debiti già scaduti è pari a complessivi 494.328,99 euro, dei quali
69.717,19 euro per , 38.097,68 euro per e 386.514,12 Parte_1 Parte_2
euro in solido derivanti dai contratti di fideiussione stipulati dai coniugi a favore della LA
s.r.l (pagg.
7-9 relazione OCC, nelle quali non è indicato l'ammontare complessivo dei debiti bensì le singole poste);
- tenuto conto che non constano, sulla base di quanto sopra esposto, beni di pronta liquidabilità, anche in considerazione della necessità per le quote di immobili ricorrere a giudizi divisionali, il raffronto tra reddito mensile (da cui devono detrarsi le somme indicate come necessarie alla contribuzione familiare pari ad euro 1.815,00) ed ammontare del passivo dimostrano che i ricorrenti non sono più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dal gestore della crisi Avv. Margherita
Pistone, con i contenuti di cui all'art. 269, c. 1, CCII, quantomeno in ordine ai requisiti essenziali per la valutazione dei requisiti della domanda;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII;
ritenuto altresì che spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile e che dalla liquidazione, allo stato, deve ritenersi esclusa la sola somma necessaria al mantenimento come sottoindicata;
ritenuto infine che la somma necessaria al mantenimento dei debitori deve essere determinata, allo stato, come segue:
- il nucleo familiare convivente risulta, sulla base delle risultanze dello stato di famiglia, composto dai soli ricorrenti (doc.3);
- le somme necessarie al mantenimento del nucleo devono stabilirsi, dunque tenendo conto di un nucleo familiare composto da coppia senza figli con età maggiore ai 65 anni. La somma
4 di cui i ricorrenti hanno chiesto di essere autorizzati al trattenimento (euro 1.815,00), appare congrua tenuto conto che la spesa mediana ISTAT 2023 per una famiglia di analoga composizione è pari ad euro 2.308,40.
- la somma complessiva che potrà essere trattenuta mensilmente è dunque pari ad euro
1.815,00 e dovrà essere oggetto di apposita istanza modificativa in ipotesi di variazione delle circostanze;
- la contribuzione pro quota alle spese di mantenimento, tenuto conto dei rispettivi redditi, può ripartirsi, secondo un criterio di contribuzione in proporzione ai guadagni, tra i componenti nella misura del 70% a carico di e del 30% a carico di Parte_1 [...]
Parte_2
pertanto, può essere esclusa dalla liquidazione di la somma di euro Parte_1
1.270,50 mensili e la somma di euro 544,50 dalla liquidazione di Soccorsa Parte_2
mentre ogni altra somma percepita dai debitori dovrà essere messa a disposizione del liquidatore. In specie, tenuto conto dell'attività di impresa svolta da Parte_1
dovranno essere messi a disposizione della procedura anche i ricavi da essa derivanti.
Come si è detto, tale somma, dovrà essere oggetto di apposita istanza di variazione, che verrà esaminata e decisa dal GD, in ipotesi di mutamento delle circostanze di fatto, delle quali occorrerà fornire adeguata prova;
ritenuto necessario, poiché il versamento delle somme eccedenti rispetto a quelle determinate dal Tribunale come necessarie al mantenimento, è circostanza che rileva poi in un eventuale procedimento di esdebitazione, che il debitore provveda trimestralmente a inviare al liquidatore prova delle somme percepite in concreto (tramite estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) ed annualmente tramite C.U.; rilevato che il liquidatore dovrà tempestivamente segnalare al Tribunale la mancata prova di quanto sopra e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti;
rilevato altresì che l'attività di impresa dovrà essere svolta sotto la vigilanza attenta del nominando liquidatore, il quale dovrà verificarne i dati contabili, i ricavi nonché i costi;
rilevato altresì che oggetto del procedimento di liquidazione è l'intero patrimonio salvo quanto espressamente escluso con la presente sentenza, così che il debitore dovrà mettere a disposizione del Liquidatore tutti i suoi beni, tra cui le giacenze di conto corrente, la differenza tra quanto mensilmente percepito e la somma indicata sopra come necessaria al mantenimento ed ogni altro bene, riservando, come si è detto, al liquidatore la
5 valutazione circa l'antieconomicità dell'acquisizione all'attivo di taluni (da sottoporre in ogni caso al GD) e l'eventuale esercizio di azioni;
rilevato che la durata della procedura è connessa a quanto indicato dall'art. 282 CCII;
tenuto conto nella nomina del Liquidatore dei criteri indicati dall'art. 270 co 2 lett. b) CCII
e, tenuto conto delle integrazioni resesi necessarie, in particolare quelle richieste con ordinanza 15.1.2025, nonché di quanto sopra indicato in ordine al contenuto della relazione dell'OCC;
ritenuto che
il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Tribunale, unitamente a quello del Liquidatore, dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275, comma 3, CCII), previa presentazione di un'istanza che non dovrà costituire oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo;
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione controllata dei beni di Parte_1
(C.F. ) e C.F. ), C.F._1 Parte_2 C.F._2
residenti a [...], Corso Mortara n.42, cap 10149; nomina la dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice Delegato per la procedura;
nomina liquidatore l'avv. Domenico Monteleone, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII, con avvertimento che trova applicazione l'art. 10 co 3 CCII e dunque, in caso di mancata indicazione di indirizzo pec o delle sue variazioni o di mancata consegna del messaggio per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
ordina
6 la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone che i debitori possano trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti e depositando apposita istanza, che verrà esaminata e decisa dal GD, in ipotesi di mutamento delle circostanze fattuali sulla base delle quali tale somma è stata stabilita dal Tribunale;
invita
i debitori a inviare al liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto
(tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro, c.d. C.U.; dispone che il liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio del C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
dispone
l'inserimento, ad opera del liquidatore, della sentenza nel sito Internet del Tribunale (con omissione dei dati dei terzi estranei nonché dei dati sensibili e sensibilissimi) e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;
ordina qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;
dispone
a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(Carlotta Pittaluga) (Enrico Astuni)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile-
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 433-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
C.F. ), residenti a [...], in Corso Mortara n.42, cap Parte_2 C.F._2
10149, con l'ausilio del gestore della crisi Avv. Margherita Pistone, nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “Sportello Orientamento Sociale Torino”
- RICORRENTI IN PROPRIO-
***
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato da e in data 2 Agosto 2024, in proprio, Parte_1 Parte_2
quali debitori;
letta la relazione redatta ex art. 269 CCII dall'Avv. Margherita Pistone, nominata gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “Sportello
Orientamento Sociale Torino” (doc. 4); vista la documentazione integrativa depositata dall'OCC in data 30.08.2024 e 2.09.2024; letta la nota autorizzata depositata dall'OCC in data 31.01.2025; sentito l'OCC all'udienza del 28.02.2025 e vista la memoria integrativa depositata in data
11.03.2025; sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che i debitori hanno la residenza a Torino, Corso Mortara n.42, cap 10149 (doc. 3); rilevato che si tratta di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta da parte di coniugi conviventi, giusto disposto dell'art. 66 CCII;
ritenuto che
ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:
- i debitori non risultano assoggettabili a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.
Deve osservarsi al riguardo che sono persone fisiche, attualmente pensionati (docc. “C.U.
2023_Cadindo; C.U. 2023_Franchelli; ; Cedolino pensione Franchelli Persona_1
Giugno”).
è altresì titolare dell'impresa individuale 4L (C.F. Parte_1 con sede legale a AN SE (FG), Viale Castellana n.193 (doc. “camerale P.IVA_1
candido), da qualificarsi quale impresa minore atteso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett d) CCII (doc. “memoria integrativa” 11.03.2025). L'attività svolta
(rappresentante di commercio, come risulta dalla visura camerale, appare compatibile con le indicazioni sull'attivo fornite dall'OCC, che ha dichiarato che “l'attivo patrimoniale è costituito da un PC Desk Top marca Olidata Serie n.19581980 da lui acquistato nel 2013
e da un telefono cellulare Samsung modello M31 utilizzato per la sua attività che è stato acquistato dal figlio nel 2018 e concesso in uso al padre. Il sig. Controparte_1
svolge la sua attività da remoto, non avendo la possibilità di utilizzare l'auto di Pt_1
proprietà della moglie , una KIA targata ED651JC immatricolata nel Parte_2
2013 sottoposta a fermo amministrativo dell'AeR. L'impresa non possiede immobili né altri beni strumentali”. Anche i ricavi dalle dichiarazioni dei redditi risultano inferiori ad € 200.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della domanda di liquidazione controllata
(dichiarazioni dei redditi doc.5 allegati alla domanda di liquidazione controllata), come rilevato dall'OCC che ha evidenziato i dati seguenti: “Dichiarazione Redditi 2021: i ricavi lordi dell'impresa individuale ammontavano ad € 12.723,00 e quelli netti ad € 8.223,00;
Dichiarazione Redditi 2022 . i ricavi lordi ammontavano a zero euro;
Certificazione Unica
(rectius Unico) 2023: i ricavi lordi ammontavano a zero euro”. Quanto ai debiti, non risultano
2 superiori a 500.000 euro (€ 31.406,99 nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossioni alla data del 14.6.2024 come indicato dall'OCC – cfr. elenco creditori doc.2 domanda di liquidazione controllata- ed euro 386.514,12 euro derivanti dai contratti di fideiussione stipulati dai coniugi a favore della LA s.r.l (pagg.
7-9 relazione OCC). Occorre ulteriormente precisare che i debitori, essendo soci a responsabilità limitata della LA
s.r.l., attualmente in liquidazione, non sono assoggettabili alla disciplina dettata dall'art. 256
CCII.
- i ricorrenti risultano essere in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 co 1 lett. c) d.lgs cit. Al riguardo, si osserva che dalla relazione dell'OCC emerge che:
• l'attivo di è costituito: dal suo reddito mensile da Parte_1
pensione pari a circa 1.500,00 euro;
dalla quota di partecipazione della società LA srl in liquidazione, nella misura del 50 % e di cui, stante l'indicazione nella visura camerale che Contr l'ultimo bilancio depositato risale al 2014 e l'omissione da parte dell' nella indicazione del valore della quota nell'ambito della valutazione dell'attivo, deve presumersi che la quota sia di non rilevante valore (salvo successive verifiche che il liquidatore effettuerà, essendo peraltro la srl in liquidazione -cfr. visura camerale in atti); dalla quota pari al 50% di un box auto sito nel comune di AN SE (FG) Via Leone XIII n.79 (censito al catasto terreni foglio
31 part. 8426 Sub. 10 doc. 13, “visura catastale candido”); dal conto corrente Banco Posta
n. 1038435994, che presenta un saldo al 31.12.2023 di euro 126,04 e giacenza media euro
819,12 (doc. 6 – estratto conto candido); dal reddito derivante dall'attività di impresa svolta dal debitore, di cui non si fa menzione nella relazione dell'OCC, pari ad una media di euro
11.193,25 netti, calcolati su tre annualità: per l'anno 2021 paiono esser stati dichiarati redditi di impresa (doc. candido unico 2022, pag.17); per l'anno 2022 sono stati dichiarati redditi di impresa pari a euro 5.728,00 netti (doc. dichiarazione redditi candido 2023, pag. 17); per l'anno 2023 sono stati dichiarati redditi di impresa pari a 39.045,00 netti (doc. candido dante unico 2024, pag. 18);
• l'attivo di è costituito dal suo reddito mensile da pensione pari a Parte_2 circa 600,00 euro (doc. “cedolino pensione franchelli giugno 2024); dalla quota di partecipazione della società LA srl in liquidazione, nella misura del 50% e di cui, parimenti non si fa menzione nella relazione dell'OCC (doc. “camerale eurolab” pag. 5) e che per le medesime ragioni di cui sopra si può supporre non rilevante il valore;
dall'autovettura Kia Carens targata ED651JC ed immatricolata nell'anno 2013 (doc. “visura targa pra 1”), oggetto di fermo amministrativo dell'agenzia delle Entrate (doc. 7 “agenzia entrante ); dal conto corrente WebanK n.33255 con saldo al 31.12.2023 pari a Parte_2
3 2.891,94 (doc. 6 “estratto conto franchelli 2023); della quota di proprietà pari ad un quarto dell'immobile sito a AN SE (FG), via Lucera n.55 (censito al catasto fabbricati al foglio
31, Particella 8452, Subalterno 6). Inoltre, dalla documentazione allegata alla domanda la debitrice risulta proprietaria anche della quota di proprietà pari ad un mezzo dell'immobile sito a AN SE (FG) Via Lucera n.55, (censito al catasto fabbricati al foglio 31, Particella
8452, Subalterno 4) e della quota di proprietà pari ad un quarto dell'immobile sito a AN
SE (FG), via Lucera n.53 (censito al catasto fabbricati al foglio 31, Particella 8452,
Subalterno 8) (doc. 14, “visura catastale ), delle quali non si fa menzione nella Parte_2 relazione dell'OCC;
• l'ammontare dei debiti già scaduti è pari a complessivi 494.328,99 euro, dei quali
69.717,19 euro per , 38.097,68 euro per e 386.514,12 Parte_1 Parte_2
euro in solido derivanti dai contratti di fideiussione stipulati dai coniugi a favore della LA
s.r.l (pagg.
7-9 relazione OCC, nelle quali non è indicato l'ammontare complessivo dei debiti bensì le singole poste);
- tenuto conto che non constano, sulla base di quanto sopra esposto, beni di pronta liquidabilità, anche in considerazione della necessità per le quote di immobili ricorrere a giudizi divisionali, il raffronto tra reddito mensile (da cui devono detrarsi le somme indicate come necessarie alla contribuzione familiare pari ad euro 1.815,00) ed ammontare del passivo dimostrano che i ricorrenti non sono più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dal gestore della crisi Avv. Margherita
Pistone, con i contenuti di cui all'art. 269, c. 1, CCII, quantomeno in ordine ai requisiti essenziali per la valutazione dei requisiti della domanda;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII;
ritenuto altresì che spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile e che dalla liquidazione, allo stato, deve ritenersi esclusa la sola somma necessaria al mantenimento come sottoindicata;
ritenuto infine che la somma necessaria al mantenimento dei debitori deve essere determinata, allo stato, come segue:
- il nucleo familiare convivente risulta, sulla base delle risultanze dello stato di famiglia, composto dai soli ricorrenti (doc.3);
- le somme necessarie al mantenimento del nucleo devono stabilirsi, dunque tenendo conto di un nucleo familiare composto da coppia senza figli con età maggiore ai 65 anni. La somma
4 di cui i ricorrenti hanno chiesto di essere autorizzati al trattenimento (euro 1.815,00), appare congrua tenuto conto che la spesa mediana ISTAT 2023 per una famiglia di analoga composizione è pari ad euro 2.308,40.
- la somma complessiva che potrà essere trattenuta mensilmente è dunque pari ad euro
1.815,00 e dovrà essere oggetto di apposita istanza modificativa in ipotesi di variazione delle circostanze;
- la contribuzione pro quota alle spese di mantenimento, tenuto conto dei rispettivi redditi, può ripartirsi, secondo un criterio di contribuzione in proporzione ai guadagni, tra i componenti nella misura del 70% a carico di e del 30% a carico di Parte_1 [...]
Parte_2
pertanto, può essere esclusa dalla liquidazione di la somma di euro Parte_1
1.270,50 mensili e la somma di euro 544,50 dalla liquidazione di Soccorsa Parte_2
mentre ogni altra somma percepita dai debitori dovrà essere messa a disposizione del liquidatore. In specie, tenuto conto dell'attività di impresa svolta da Parte_1
dovranno essere messi a disposizione della procedura anche i ricavi da essa derivanti.
Come si è detto, tale somma, dovrà essere oggetto di apposita istanza di variazione, che verrà esaminata e decisa dal GD, in ipotesi di mutamento delle circostanze di fatto, delle quali occorrerà fornire adeguata prova;
ritenuto necessario, poiché il versamento delle somme eccedenti rispetto a quelle determinate dal Tribunale come necessarie al mantenimento, è circostanza che rileva poi in un eventuale procedimento di esdebitazione, che il debitore provveda trimestralmente a inviare al liquidatore prova delle somme percepite in concreto (tramite estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) ed annualmente tramite C.U.; rilevato che il liquidatore dovrà tempestivamente segnalare al Tribunale la mancata prova di quanto sopra e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti;
rilevato altresì che l'attività di impresa dovrà essere svolta sotto la vigilanza attenta del nominando liquidatore, il quale dovrà verificarne i dati contabili, i ricavi nonché i costi;
rilevato altresì che oggetto del procedimento di liquidazione è l'intero patrimonio salvo quanto espressamente escluso con la presente sentenza, così che il debitore dovrà mettere a disposizione del Liquidatore tutti i suoi beni, tra cui le giacenze di conto corrente, la differenza tra quanto mensilmente percepito e la somma indicata sopra come necessaria al mantenimento ed ogni altro bene, riservando, come si è detto, al liquidatore la
5 valutazione circa l'antieconomicità dell'acquisizione all'attivo di taluni (da sottoporre in ogni caso al GD) e l'eventuale esercizio di azioni;
rilevato che la durata della procedura è connessa a quanto indicato dall'art. 282 CCII;
tenuto conto nella nomina del Liquidatore dei criteri indicati dall'art. 270 co 2 lett. b) CCII
e, tenuto conto delle integrazioni resesi necessarie, in particolare quelle richieste con ordinanza 15.1.2025, nonché di quanto sopra indicato in ordine al contenuto della relazione dell'OCC;
ritenuto che
il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Tribunale, unitamente a quello del Liquidatore, dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275, comma 3, CCII), previa presentazione di un'istanza che non dovrà costituire oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo;
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione controllata dei beni di Parte_1
(C.F. ) e C.F. ), C.F._1 Parte_2 C.F._2
residenti a [...], Corso Mortara n.42, cap 10149; nomina la dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice Delegato per la procedura;
nomina liquidatore l'avv. Domenico Monteleone, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII, con avvertimento che trova applicazione l'art. 10 co 3 CCII e dunque, in caso di mancata indicazione di indirizzo pec o delle sue variazioni o di mancata consegna del messaggio per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
ordina
6 la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone che i debitori possano trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti e depositando apposita istanza, che verrà esaminata e decisa dal GD, in ipotesi di mutamento delle circostanze fattuali sulla base delle quali tale somma è stata stabilita dal Tribunale;
invita
i debitori a inviare al liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto
(tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro, c.d. C.U.; dispone che il liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio del C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
dispone
l'inserimento, ad opera del liquidatore, della sentenza nel sito Internet del Tribunale (con omissione dei dati dei terzi estranei nonché dei dati sensibili e sensibilissimi) e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;
ordina qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;
dispone
a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(Carlotta Pittaluga) (Enrico Astuni)
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