Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 3003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3003 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Prima sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. Raffaele Sdino -Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti -Giudice-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino -Giudice rel./est.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12731 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Bruno Granito
RICORRENTE
E
, nato a [...] il 1°.10.1992 CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza in TS del 13.2.2025 il procuratore di parte ricorrente ha concluso riportandosi ai propri atti ed ha chiesto decidersi il giudizio rinunciando ai termini;
il Pubblico Ministero ha chiesto accogliersi la domanda con parere del
13.2.2025. Il Gi riservava la causa in decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.6.2023, la sign. – premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con il sign. in data 9.12.2020 in LA Ameno – ha CP_1 proposto domanda congiunta di separazione e divorzio ai sensi dell'art. 473 bis n. 49 cpc, ed ha dedotto:
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(…) b. La casa coniugale veniva fissata in Casamicciola Terme (NA) alla via Firenze n.23, presso l'abitazione di proprietà della famiglia della sig.ra .c. Dalla breve Pt_1 unione coniugale non nascevano figli.d. I frequenti litigi e le continue incomprensioni hanno deteriorato significativamente il rapporto coniugale, la cui prosecuzione è divenuta intollerabile, tanto che, dopo pochi mesi dal matrimonio, il resistente si è allontanato dalla casa coniugale, senza farvi più ritorno. e. Pertanto, essendo venuta meno ogni comunione morale e materiale dei coniugi, la sig.ra è addivenuta Pt_1 alla determinazione di separarsi e di chiedere, contestualmente, anche lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio. f. La ricorrente è diplomata in grafica pubblicitaria e attualmente presta Servizio Civile sull'isola d'Ischia per la durata di un anno, a decorrere dal 25.05.2023, percependo un assegno mensile pari a € 444,30, come da allegato contratto. Va, altresì, aggiunto che la stessa non è proprietaria di beni immobili né di beni mobili registrati. g. In ordine all'attività lavorativa del sig. CP_1 non si hanno notizie, atteso che le parti hanno interrotto qualsiasi forma di
[...] conversazione dal momento in cui lo stesso si è allontanato dalla residenza familiare. h.
Attesa l'assenza di figli e l'interruzione di qualsivoglia rapporto, le parti non hanno, dunque, intrapreso un percorso di mediazione familiare. Chiede: 1) in via principale, dichiarare la separazione personale dei predetti coniugi, essendo venuta meno ogni comunione morale e materiale tra gli stessi;
2) decorsi i termini previsti ex lege dalla sentenza parziale di separazione personale dei coniugi ed adottato ogni consequenziale provvedimento, dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 cpc.
Il resistente non si è costituito in giudizio – sebbene le sia stato regolarmente notificato il ricorso ed il decreto - e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata decisa con sentenza n. 5838/2024 con la quale il Tribunale ha dichiarato la separazione dei coniugi ed è stata rimessa sul ruolo del Gi per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis n. 49 cpc.
All'udienza del 5.12.2024, il Gi ha richiesto l'attestazione del PIG della suddetta pronuncia che è stato depositato all'udienza del 13.2.2025 alla quale la causa è stata riservata in decisione – acquisita la attestazione del passaggio in giudicato – senza termini.
Nel merito, la domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione giudiziale pronunciata con sentenza n. 5838/2023 passata in giudicato. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei 12 mesi anteriori alla comparizione delle parti innanzi al Presidente di questo Tribunale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non sono state pronunciate domande accessorie.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e della contumacia del resistente, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite tra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando in via definitiva:
a) dichiara la cessazione del matrimonio celebrato in LA Ameno il 9.12.2020 da e;
Parte_1 CP_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LA Ameno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. F) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 - (atto n. 16, parte II, serie C, anno 2020). c) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14.2.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa I.Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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