Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/05/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza del 6 maggio 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 5096/2019
TRA
, rappresentato e difeso, dall'Avv. Giuseppa Arena, giusta procura in Parte_1
atti;
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, CP_1 dall'Avv. Maria Colletti, giusta procura in atti;
Resistente
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore,
Convenuta contumace
Oggetto: Opposizione avverso cartella di pagamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 18 ottobre 2019, proponeva Parte_1
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 295/2019 – 00080652 79 000, notificata a mezzo pec in data 9 settembre 2019, per un importo complessivo di € 5.414,57 di cui Euro
5.160,12 come contributi assicurativi Euro 91,04 per i diritti relativi all'anno CP_1
2015 della iscrizione alla Camera di Commercio, ed Euro 163,41 per oneri e diritti a favore della Controparte_3
Esponeva di essere proprietario ed armatore della motobarca da pesca, immatricolata al n.
10ME01531, iscritta all'ufficio marittimo di Torre Faro, avente stazza lorda inferiore a 5 tonnellate, e apparato motore di potenza inferiore ai 25 cavalli asse, munita di licenza di pesca rilasciata in data 10 luglio 1997; l'Ispettorato Nazionale del Lavoro in data 26 marzo
2018, ha provveduto a notificargli notizia dell'inizio di un accertamento d'ufficio,
1
in data 17 settembre
2018 veniva completata l'attività di accertamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro con l'emissione di un verbale (n. 2018002933/DDL), con cui l'Ente ha proceduto all'addebito CP_ dei contributi ( e ritenuti dovuti per la prestazione di lavoro dipendente, a tempo CP_1
pieno e indeterminato del Sig. , nel periodo intercorso tra Settembre del Parte_2
2013 e l'Aprile del 2018 ed ammontanti a complessivi Euro 31.467,07.
Contestava la presunzione cui erano pervenuti gli Ispettori a seguito dell'esame dei dati rilevati dal ruolino di equipaggio, in merito alla sussistenza di un rapporto di lavoro con in quanto, secondo gli Ispettori, ivi andrebbe annotato il contratto di Parte_2
arruolamento, anche se stipulato verbalmente, mentre giusta lettura combinata delle disposizioni previste agli art. 357 del regolamento per l'esecuzione del Codice della
Navigazione e all'art. 1287 del Codice della Navigazione, non è fatto obbligo, per le imbarcazioni di stazza inferiore alle 10 tonnellate, come nel caso di specie, di annotarlo.
Precisava, altresì, che tra e vi erano accordi verbali di Parte_2 Parte_1
arruolamento - ex art. 330 Codice della Navigazione, non registrati ne sottoponibili a registrazione, in considerazione del regime derogatorio previsto per le imbarcazioni di stazza inferiore alle 5 tonnellate - per singole battute di pesca e con retribuzione convenzionalmente stabilita "alla parte" in ragione del pescato, come previsto dall'art. 325 comma 2, lett. C. del Codice della Navigazione e pertanto non vi erano gli elementi propri di un rapporto di lavoro subordinato.
Precisava che tra egli ricorrente e tra di loro cognati, il rapporto non Parte_2
era caratterizzato dal vincolo di soggezione del secondo al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del primo e che l'imbarcazione era stata dotata di un'apposita strumentazione centralizzata, tale da permettergli di poter andare per mare da solo.
Rilevava che partecipava all'attività di pesca in modo libero ed Parte_2
autonomo, occasionale e saltuario, rientrando propriamente nella tipologia del lavoro CP_ accessorio, con oggetto una prestazione di lavoro occasionale comunicata all' a seguito dell'acquisto dei voucher nel periodo compreso tra il 09/08/2014 e il 08/09/2014.
Tanto premesso, chiedeva preliminarmente di sospendere l'immediata esecutività della cartella di pagamento n. 259/2019 0008065279/000 e, nel merito, di ritenere e dichiarare che egli non era tenuto a pagare la somma ex adverso richiesta, annullando per l'effetto la cartella opposta. Con vittoria di spese e compensi di lite.
2 2. L' costituendosi in giudizio con memoria del 5.11.2020, preliminarmente, CP_1 eccepiva la tardività dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 cpc e dell'art. art 29 D.Lgs. n.
46/99.
Nel merito, ribadiva la legittimità della pretesa contributiva determinata dal disposto della
L. 341/08/1995, del D.L 23/06/1995 n. 244 art. 29 e dell'art. 24 d. legisl. n.46 del 1999 e richiamava le motivazioni contenute nella relazione contabile amministrativa del
19/02/2020 a firma del Dirigente della sede di Messina. CP_1
Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per la fase successiva alla notifica della cartella in poi, posto che unico responsabile è l'Ente esattore, nel caso di specie
Controparte_3
Si opponeva alla richiesta della sospensione dell'esecuzione della cartella esattoriale opposta per mancanza dei presupposti di legge.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi.
3. All'udienza del 20.10.2020 l'odierno decidente, ritenuta l'insussistenza di gravi motivi, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività del ruolo sotteso alla cartella di pagamento opposta.
4. Con provvedimento del 23.05.2023 il giudizio veniva interrotto, rilevata la quiescenza del procuratore costituito per parte resistente a decorrere dall'1.5.2023.
5. Con ricorso in riassunzione depositato in data 1.6.2023, il giudizio veniva tempestivamente riassunto dal ricorrente, il quale richiamava le medesime domande del ricorso introduttivo, mentre la parte resistente, costituitasi a mezzo nuovo procuratore in data 5.9.2023, a modifica parziale della memoria di costituzione originaria, rinunciava all'eccezione di carenza di legittimazione passiva alla luce della sentenza della Suprema
Corte S.U. n. 7514/2022. Parte ricorrente eccepiva la tardività della rinuncia.
6. La causa veniva istruita documentalmente.
7. L'udienza del 6.5.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.,
e in esito al deposito delle stesse, la causa viene decisa.
8. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che non si è costituta in giudizio CP_5 nonostante l'avvenuta notifica del ricorso.
9. Ordine logico di trattazione impone di esaminare, preliminarmente, l'eccezione di tardività dell'opposizione formulata da parte resistente.
L'eccezione va disattesa in quanto infondata.
Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del D.L. 46 del 1999, in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, trattandosi di strumento finalizzato ad “ottenere una verifica giudiziale della fondatezza, nel merito, della pretesa contributiva” come affermato dalla Cassazione
3 nella nota sentenza n. 17978/2008, l'opposizione va proposta entro 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Nel caso di specie, la notifica è stata effettuata in data 09.09.2019 ed il ricorso è stato depositato, tempestivamente, in data 18.10.2019.
10. Occorre pronunciarsi, altresì, sull'eccezione formulata dalla parte ricorrente in ordine alla tardività della rinuncia della resistente alla iniziale eccezione di carenza di legittimazione passiva.
L'eccezione va rigettata.
Come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione “La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi può intervenire in sede di comparsa conclusionale o di memoria di replica, nonostante la natura semplicemente illustrativa di tali atti. Da un lato, invero, è noto il principio secondo cui gli scritti conclusivi di parte, comparsa conclusionale e memoria di replica, sono volti ad illustrare quanto già discusso, senza poter contenere nova.
Dall'altro lato, tuttavia, è altrettanto ammessa la restrizione del thema decidendum, in forza della rinuncia a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, che resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in séguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica (per la conclusionale, cfr. Cass. 26 giugno 2015, n. 13203, in motivazione;
Cass. 15 aprile 2014, n. 8737; Cass. 17 dicembre 2013, n. 28146, in motivazione;
Cass. 25 agosto 1997, n. 7977; e già Cass. n. 2434/1971; Cass. n. 334/1965).
Anche dopo la precisazione delle conclusioni, a preclusioni ormai maturate, se è vietato estendere il thema decidendum attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso, va però consentito di restringerlo, mediante rinuncia a una delle domande, ad uno o più capi di essa, od alle eccezioni. Per il principio dispositivo, infatti, va sempre ammesso che la parte rinunci alla sua domanda o a parti di essa, come si ricava dallo stesso art. 306 c.p.c. (cfr., di recente, Cass. 17 marzo 2023, n. 7883, sui concetti di rinuncia agli atti, all'azione, al diritto o alla domanda). Si opera, invero, in tal modo una restrizione del thema decidendum, che è sempre permessa. Nel completo rispetto del contraddittorio, peraltro, proprio per il fatto che si tratta di un caso eccezionale di modifica delle proprie richieste, sia pure in senso restrittivo, il giudice potrà provvedere, se ritenga rilevante la modifica ai fini delle difese, alla rimessione della causa sul ruolo al fine di estendere la discussione alla situazione creatasi a domanda o capi di domanda rinunciati”. (Cassazione Sezioni Unite 7 febbraio 2024 n. 3453).
La rinuncia, pertanto, non può considerarsi tardiva anche in considerazione del fatto che è derivata da un mutamento interpretativo giurisprudenziale intervenuto in corso di giudizio
4 che ha riconosciuto la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore in quanto l'azione ha ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, come nel caso di specie (Cass. Civ. – Sez.
Un. – Sentenza 8 marzo 2022 n. 7514).
11. Nel merito, parte ricorrente propone opposizione avverso la cartella di pagamento n.
295/2019 – 00080652 79 000, notificata a mezzo pec in data 9 settembre 2019, per un importo complessivo di € 5.414,57 per contributi assicurativi.
Ai fini della decisione si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. un precedente di questo
Tribunale, condiviso da questo decidente (Trib. Messina, sez. lav., 24 gennaio 2024, nel procedimento n. 3862/2017 R.G.).
Occorre premettere che il ruolino di equipaggio costituisce piena prova della sussistenza dell'accertato rapporto di lavoro subordinato.
Costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui
“nel giudizio relativo all'accertamento dell'obbligo del proprietario di un natante di pagare all'ente previdenziale i contributi assicurativi in relazione ai marittimi imbarcati, le iscrizioni contenute nel ruolo di equipaggio hanno efficacia probatoria di prova legale, ex art. 178 c.n., non infirmabile con il disconoscimento della sottoscrizione apposta dal marittimo sul ruolo di imbarco e con la prospettazione di dubbi di falsità materiale, essendo necessaria, per l'impugnazione dell'atto, ex art. 2700 cod. civ., la proposizione della querela di falso”; in particolare “le annotazioni del ruolo di equipaggio possono rivestire efficacia probatoria ex art. 178 c.n., così come il contenuto del contratto di arruolamento, stipulato per atto pubblico ai sensi dell'art. 328 c.n., può fare piena prova ex art. 2700 cod. civ., con la conseguenza che il Giudice non può omettere la valutazione delle risultanze e del contenuto di tali documenti al fine di stabilire l'esistenza di rapporti subordinati e la fondatezza delle relative pretese contributive” (Cass. civ. sez. lav.,
3.9.2007, n.18480; conformi Cass. civ. n. 2321/2002 e n. 3241/2001).
Si evidenzia altresì che l'art. 330 cod. nav. dispone che “il contratto di arruolamento per le navi minori di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate può essere fatto verbalmente”.
Tale disposizione risulta applicabile alla fattispecie in esame, trattandosi di motobarca di stazza lorda inferiore alle 5 tonnellate, per la quale non era richiesta la stipulazione in forma scritta dei contratti di arruolamento.
Ne deriva che la redazione del ruolino di equipaggio, l'iscrizione al registro delle imprese da pesca ed alla CCIAA di Messina, il fatto che il ricorrente è armatore e proprietario della motobarca da pesca immatricolata al n. 10ME1531 della Capitaneria di Porto di Messina –
5 Ufficio Marittimo di Torre Faro, autorizzata ad esercitare la pesca locale giusta licenza del
10 luglio 1997; l'iscrizione al registro delle imprese della pesca a far data dal 22 febbraio
2014; la titolarità di licenza di pesca rilasciata il 4 aprile 2014 con validità per otto Nume_1 anni;
la circostanza che la motobarca è stata armata dal 13.6.2006 all'11.12.13, dal 3.7.14 al 10.11.14 ed infine riarmata dl 10.7.15; che sulla motobarca è stato imbarcato (in qualità di comandante) , dal 13.06.06 al l'11.12.13 e dal 3.7.14 al 10.11.14 e dal Parte_2
10.7.15 al 24.4.18, e che al medesimo venivano somministrati voucher solo dal 9.8.14 all'8.9.14, come si evince dai ruolini di equipaggio 123831, 131893 e 131960 tutti trasmessi per la decontazione della cui efficacia probatoria non è dato dubitare, costituiscono tutti indici della sussistenza del contestato rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 2013 al 2018, come accertato da parte resistente.
La chiesta prova testimoniale, peraltro genericamente formulata, non sarebbe in grado di sovvertire tali evidenze istruttorie, che univocamente confermano l'esistenza di un'attività imprenditoriale e la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente con il personale imbarcato nel periodo esaminato dall'Istituto previdenziale. La richiesta di un ulteriore approfondimento istruttorio, per le superiori ragioni, non può trovare accoglimento.
È pacifico che nessuna denuncia contributiva sia stata mai effettuata dal ricorrente, né al momento dell'imbarco né successivamente, tant'è che lo stesso non era nemmeno titolare di matricola contributiva durante il periodo contestato: non può dunque dubitarsi della condotta evasiva del ricorrente. La mera iscrizione del personale imbarcato nel ruolino rileva per le finalità previste dal codice della navigazione, ma non rileva di per sé ai fini contributivi, non essendo stata mai effettuata presso l' la denuncia contributiva del CP_4
personale imbarcato e non essendo state mai denunciate le relative retribuzioni e versati i relativi contributi.
L'opposizione va pertanto rigettata.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell' resistente, CP_6
come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la qualità delle parti e la semplicità delle questioni esaminate.
Nulla va disposto sulle spese nei confronti di rimasta contumace. CP_5
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
6 - condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che Parte_1 CP_1 liquida in complessivi € 2.695,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 7 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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