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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/04/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 01/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 11023/2023 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. SCARNECCHIA VELIA e ANDREA DI BITONTO contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. LONGO DOMENICO
Fatto e diritto
La ricorrente con ricorso depositato in data 9.12.2023 ha esposto di aver lavorato nell'anno 2018 come bracciante agricolo per n. 151 giornate, alle dipendenze dell'azienda agricola “CO AN".
La ricorrente ha precisato che:
- i lavori sono stati svolti sui terreni siti in agro di ON, alla contrada RI
e in contrada Monterozzi in agro di Segezia (Fg) in contrada Ponte Albaneto;
- si è occupata della raccolta della coltivazione del RC, (lavorazione del terreno, zappatura, piantatura, concimazione, irrigazione, sfollatura, e raccolta), della raccolta e del taglio dei IOni, dei FI e delle AP;
- lavorava, dal lunedì al sabato, dalle 7.00 alle 13.00 con un'ora di pausa;
- percepiva una paga giornaliera di € 45,00 corrisposta da CO AN, ogni finesettimana, in contanti;
-osservava le direttive impartite da CO AN il quale, presente sui campi, controllava e verificava l'esattezza della prestazione;
Tanto premesso la ricorrente ha censurato l'operato dell' laddove ha ritenuto CP_1
insussistente il suddetto rapporti di lavoro, provvedendo alla cancellazione del suo nominativo dagli elenchi OTD di competenza dell'anno 2018l.
Quindi, ha chiesto all'adito Tribunale di: accertare e dichiarare il suo diritto ad essere iscritti negli elenchi OTD del Comune di residenza per l'anno e per 151 giornate e,
CP_ per l'effetto, di condannare l' alla reiscrizione negli elenchi;
vinte le spese di lite.
L' , regolarmente costituitosi, ha contestato la fondatezza del ricorso, stante la CP_1
legittimità del proprio operato (come risultante dai verbali ispettivi depositati) e ne ha chiesto il rigetto integrale.
All'odierna udienza, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e deve essere respinta.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a ti-tolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e
Cass. 26.7.2017, n. 18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora
l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1
esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione
e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
CP_ Si osserva, infatti, che l' ha depositato il verbale ispettivo n. n.
20220078680/DDL del 23.03.2023 inerente la ditta CO AN, in relazione al periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2022
Dagli accertamenti ispettivi effettuati, è emerso quanto segue.
L'azienda agricola CO AN è risultata formalmente costituita il
29/05/1986 e, da tale data, ha denunciato all'Agenzia delle Entrate l'inizio dell'attività di “Coltivazione di ortaggi in piena area”, acquisendo la partita iva n. P.IVA_1
Dal 04/04/1997, la ditta si è iscritta al registro imprese della C.C.I.A.A. di
FO, nella sezione “speciale”, con la qualifica di , dichiarando Controparte_2
l'inizio dell'attività principale agricola di Coltivazione di ortaggi in piena area, a decorrere dal 29/05/1986.
CP_ Con due denunce aziendali trasmesse all' nel periodo oggetto di accertamento (in data 13/02/2019 e 02/03/2020), la ditta ha dichiarato di condurre in coltivazione, esclusivamente a “IO”, complessivi Ha 6,03 di fondi agricoli, ubicati in agro di ON e posseduti tutti a titolo di affitto “stagionale”.
Per lo svolgimento della propria attività agricola, su tali fondi, la ditta ha indicato, su entrambe le ridette denunce, un fabbisogno annuo di manodopera TIle pari a 300 giornate complessive, mentre si è rilevato che la quantità di manodopera agricola denunciata all' dalla azienda CO AN, nel periodo CP_1 oggetto dell'accertamento, è stata esageratamente più elevata (ben oltre 20 volte quella preventivata), e precisamente pari a:
Anno N. Lav.(OTD) N. gg. denunciate Retribuz. Complessiva denunciata
2018 72 7.113 € 489.510,00
2019 71 6.686 € 460.033,00
2020 72 7.085 € 499.244,00
2021 83 8.108 € 681.654,00
2022 80 5.525 € 445.184,00
Alla data 23/03/2023, la ditta CO AN non aveva ancora inviato le previste denunce contributive (UNIEMENS/AGRI - AG) relative al 4°trimestre
2022, sebbene, avesse registrato sul L.U.L. di ottobre, novembre e dicembre, ulteriori complessive n.
2.663 giornate di manodopera, in favore di complessivi n. 73 lavoratori
(OTD).
Riguardo alla contribuzione la ditta è risultata totalmente morosa nei confronti dell' , accumulando, per i periodi già scaduti, dal 1° trimestre 2018 al 3° trimestre CP_1
2022, un debito contributivo complessivo pari a € 511.464,95.
Quanto alle attività svolte in sede di accertamento, gli ispettori hanno precisato di aver escusso CO AN in data 17/11/2022 nonché di aver effettuato, in pari data, dei sopralluoghi sui fondi, in presenza del CO, il quale mostrava n. 7 distinti appezzamenti, in territorio di ON, nei pressi del cimitero (in contrade RI
e Monterozzi), fornendo, per ciascuno di essi, le informazioni relative alla titolarità dei fondi e all'attività svolta dalla sua azienda, attuale e passata.
Gli ispettori hanno precisato che durante i sopralluoghi non veniva rilevata alcuna presenza di TI al lavoro.
Un ulteriore sopralluogo su tutti i fondi in conduzione dalla ditta è stato effettuato nella mattinata del 23/11/2022. Nel corso dello stesso, gli ispettori hanno rilevato la presenza di n. 3 TI al lavoro, in attività di raccolta olive, presso i terreni adiacenti l'immobile di famiglia del titolare (già sede legale e operativa aziendale, in c.da RI, ad ON), che si identificavano (due uomini stranieri ed il figlio del Titolare, ), risultati regolarmente assunti con acquisizione di Per_1
libera dichiarazione.
Il sopralluogo è poi proseguito, guidati dal titolare CO AN su altri fondi, che lo stesso dichiarava verbalmente di aver condotto in coltivazione in passato,
e che non aveva potuto mostrare agli ispettori in occasione del precedente sopralluogo del 17/11/2022.
Fatta eccezione per il luogo in cui era in corso la raccolta delle olive, su tutti i fondi visionati non veniva riscontrata alcuna presenza di TI al lavoro.
Un ultimo sopralluogo è stato effettuato nella mattinata del 26/01/2023, su tutti i fondi in conduzione, per verificare lo stato delle coltivazioni ed accertare l'eventuale attività svolta dalla ditta. Anche in tale occasione, su nessun fondo si riscontravano TI al lavoro.
In data 17/11/2022 ed in presenza del suo consulente, il CO dichiarava una serie di notizie e informazioni, rispetto alle quali gli ispettori hanno rilevato una serie di incongruenze.
Ad esempio, in merito alla consistenza aziendale ed alle coltivazioni praticate, il sig. CO ha testualmente dichiarato: … “Attualmente con la mia azienda agricola coltivo circa 20 ettari di terreni agricoli, sparsi nella provincia di FO, posseduti tutti a titolo di affitto regolarmente registrati. Tali terreni sono ubicati in agro di
ON, CaAPlle, FO o Stornarella. Attualmente tali fondi sono tutti coltivati a vari prodotti, tra cui e . Pt_2 Pt_3 Parte_4 Parte_5
A tal proposito gli ispettori hanno evidenziato che al momento dell'avvio della verifica, l'azienda CO AN aveva in coltivazione solamente circa 10 ettari complessivi di fondi agricoli (e precisamente, solo due distinti carciofeti, uno di circa 7 ettari e l'altro di circa 3 ettari, entrambi situati in agro di ON) mentre gli ulteriori
10 ettari di fondi condotti e le riferite “presunte” coltivazioni di FI, CI di AP
e attualmente in atto nei territori di CaAPlle, Stornarella e FO, per Parte_5
quanto si dirà infra, si sono rivelati totalmente inesistenti.
Per quanto concerne la manodopera utilizzata per svolgere la propria attività aziendale, il CO ha riferito “Attualmente con la mia ditta ho in forza, già ingaggiati, circa 40 TI” … “Normalmente, in ciascun anno, assumo circa 30 o al massimo 40 TI, per metà uomini e metà donne, ma non so dire assolutamente quante giornate all'anno denuncio;
posso dire che l'anno scorso, 2021, per l'intera retribuzione di tutti i TI che ho assunto da gennaio a dicembre
2021, ho speso un totale di complessivi € 70.000 o al massimo € 80.000” … “li retribuisco con € 40 nette al giorno, sia agli uomini che alle donne, per circa 6 ore di lavoro al giorno”.
A tal proposito, gli ispettori hanno evidenziato una serie di incongruenze: a novembre 2022, ad esempio, cioè al momento della verifica, mentre il CO ha asserito di avere in forza circa 40 TI, dall'esame della documentazione aziendale, ne risultavano assunti quasi il doppio, ovvero ben 74 TI.
Inoltre, considerato che il CO ha riferito che corrispondeva € 40 nette al giorno, sostenendo per la manodopera una spesa complessiva di € 70.000/80.000, gli ispettori hanno rilevato che nel 2021 avrebbe dovuto denunciare (stando ai dati riferiti dal CO stesso) n. 1.750/2.000 giornate di manodopera, laddove le giornate denunciate in tale anno sono state ben 8.108 (cioè oltre il 400% in più).
Con riferimento sempre ai propri dipendenti il CO ha aggiunto: “La squadra che utilizzo può variare in numero, tra i 5 e le 10 persone al giorno. Al momento non so dire le generalità di nessuno dei TI agricoli che ho in forza attualmente;
questi sono sia di ON che di altri paesi limitrofi, ma di nessuno di questi so dire il nome”.
Contrariamente a quanto riferito dal CO, gli ispettori, sempre previo esame della documentazione aziendale, hanno appurato che in tantissime giornate risultano contemporaneamente denunciati almeno 50/60 TI.
Ed ancora, ulteriore anomalia in ordine alla denuncia della manodopera impiegata è stata evidenziata dagli ispettori in riferimento alla giornata del 17.11.2022, laddove sebbene in occasione del sopralluogo non è stata riscontrata la presenza di alcun lavoratore sui terreni, sul L.U.L., risultano denunciati (in quella stessa giornata), ben n. 27 soggetti presenti al lavoro.
Il CO ha altresì riferito “con me tranne mio figlio , non Per_1
lavorano ne hanno mai lavorato con la mia ditta altri miei parenti. Solo fino a 3, 4 o 5 anni fa lavorava con me anche mia OR , ma di sicuro ribadisco che, in Per_2
ciascun anno, da almeno 10 anni, non hanno lavorato per la mia azienda agricola altri miei parenti oltre a mio figlio e a mia OR”.
Tuttavia gli ispettori hanno appurato che in favore della OR Parte_6
(che non avrebbe lavorato negli ultimi 4 o 5 anni, sempre a detta del
[...] CO) risultano denunciate giornate di lavoro negli anni 2018, 2019 e 2020; parimenti risultano denunce di lavoro in favore della moglie per Persona_3
tutti gli anni dal 2015 al 2022, sebbene il CO abbia escluso che avesse mai lavorato per la sua azienda.
Dalla documentazione esaminata (denunce aziendali , contratti d'affitto dei CP_1
terre-ni, denunce AGEA del titolare e dei concedenti, fatture e altra documentazione contabile, ecc.), agli atti del fascicolo ispettivo, considerate le molteplici informazioni acquisite (dal titolare, dai concedenti i fondi, dai venditori e acquirenti di produzioni agricole e dai soggetti assunti in qualità di TI), nonché per quanto verificato nel corso dei diversi sopralluoghi effettuati sui fondi (sia di quelli formalmente dichiarati, sia di quelli mai denunciati in coltiva-zione), gli ispettori hanno accertato la “reale” consistenza aziendale della ditta CO AN e le attività agricole da questa
“concretamente” praticate, nel periodo oggetto di accertamento.
Di seguito, si riepilogano, analiticamente, per ciascun anno, le risultanze delle suddette verifiche.
ANNO 2018
Per quanto accertato, nel 2018, la ditta ha avuto titolo ed effettiva disponibilità ed ha potuto, quindi, operare diretta attività di coltivazione, esclusivamente sui seguenti fondi agri-coli:
1) da gennaio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione dei IO, del fondo, esteso circa Ha 6,00, situato in agro di ON, alla c.da
RI, di proprietà dei AN e . Il fondo è Persona_4 Persona_5
risultato formalmente detenuto dalla ditta CO, in virtù di due distinti contratti d'affitto, il primo per la durata dal 12/07/2017 al 30/09/2018 e il secondo per la durata dal 22/10/2018 al 30/09/2019.
2. da luglio a novembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di ortaggi, del fondo, esteso circa Ha 3,70, situato in agro di ON, alla c.da RI, di proprietà dei coniugi e Il fondo è risultato Controparte_3 Controparte_4 formalmente detenuto dalla ditta CO, in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal 30/06/2018 al 01/12/2018.
Non sono, di contro risultati veritieri altri due contratti di fitto registrati dal
CO AN, presso l'Agenzia delle Entrate di FO, in quanto espressamente disconosciuti dai legittimi proprietari.
In particolare si intende far riferimento: - al contratto di affitto “in deroga” di un fondo situato in agro di CaAPlle, alla
C.da Spartivento esteso complessivamente circa Ha 4,08, di proprietà di
[...]
che sarebbe stato concesso in uso alla ditta CO per la durata Parte_7 complessiva di sette mesi (dal 01/07/2018 al 31/01/2019), al prezzo pattuito di € 1.500;
- al contratto di affitto “in deroga” del fondo situato in agro di ON, esteso complessivamente circa Ha 14,70, di proprietà di , che sarebbe stato Parte_8
concesso in uso alla ditta CO per la durata complessiva di otto mesi (dal
01/07/2018 al 28/02/2019), al prezzo pattuito di € 3.000.
Ebbene, i riscontri effettuati dai verbalizzanti hanno evidenziato che, nessuno di questi due fondi agricoli è stato, in realtà, posseduto e/o condotto dall'azienda agricola di CO AN. Entrambi i proprietari, infatti, hanno totalmente disconosciuto i citati contratti d'affitto e hanno espressamente dichiarato di non aver mai concesso, ad alcun titolo, i fondi in questione al sig. CO, nei periodi indicati sugli stessi.
All'uopo gli ispettori hanno evidenziato, altresì, che le firme dei proprietari risultate apposte in calce ai suddetti contratti di affitto sono risultate “palesemente” difformi da quelle originali.
Per quanto concerne le produzioni agricole acquistate “alla pianta” relative all'anno 2018, gli ispettori hanno rilevato che la ditta CO non ha acquistato alcuna produzione di tale specie.
Dall'esame dei registri iva gli ispettori hanno appurato che nell'anno 2018, la ditta ha acquistato soltanto limitate quantità di gasolio agricolo (nel mese di giugno) e di prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici (nel mese di ottobre). Non risultano acquistate piantine o semi di alcun genere, né produzioni agricole “alla pianta” di alcun genere.
Risulta, poi, solo la vendita di IO (in quantità non rilevabile), esclusivamente nel periodo da gennaio a maggio.
Sulla scorta di quanto innanzi, gli ispettori hanno ritenuto che per l'anno in esame (2018)
l'effettiva consistenza aziendale della ditta CO AN, ha riguardato esclusivamente i fondi di circa Ha 6,00, da condurre a IO per tutto il periodo da gennaio a dicembre ed i fondi di circa Ha 3,70, da condurre ad ortaggi per il periodo da giugno a novembre entrambi in agro di ON.
Le normali operazioni colturali previste per tale tipologia di coltivazione, che la ditta avrebbe effettuato, sono quelle di estirpazione delle infestanti, raccolta e trasporto dei IO (effettuate nel periodo da gennaio a maggio, durante la campagna di produzione 2017-2018) e quelle di rottura della carciofaia, di preparazione del terreno, di preparazione e messa a dimora degli ovuli, di irrigazione, concimazione e trattamenti fitosanitari e di estirpazione delle erbe infestanti (effettuate da giugno a dicembre, durante la campagna di produzione 2018-2019).
Stante la totale assenza di fatture di acquisto di sementi e/o piantine e, soprattutto, di fatture di vendita di ortaggi di qualsiasi genere, è, invece, da escludere ogni ipotetica attività di coltivazione operata, nel periodo tra luglio e novembre (cioè nell'arco temporale in cui la ditta CO ne avrebbe mantenuto il possesso) sul fondo di circa Ha 3,70 in agro di Ordo-na, alla c.da RI, di proprietà dei coniugi . Controparte_5
Considerata la reale attività accertata, gli ispettori hanno evidenziato l'assoluta sproporzione delle n.
7.113 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da gennaio a dicembre 2018, rispetto all'effettiva attività espletata.
Sul punto, invero, gli ispettori hanno riferito che in considerazione di tutte le fasi colturali necessarie, sarebbe stato sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n.
500 giornate complessive (pari a circa 80 giornate per ettaro, come stimato, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative comprese nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di Francesco Ribaudo -
Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle etta-ro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2019
Per quanto accertato, nel corso dell'anno 2019, la ditta ha avuto formale titolo ed effettiva disponibilità dei seguenti fondi agricoli:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 6,00, situati in agro di ON, alla c.da RI (dei AN
e ), proseguendo la coltivazione già in atto dei Persona_4 Persona_5
IO, relativa alla campagna di produzione 2018-2019.
Si rammenta che i fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta CO, in virtù del contratto d'affitto, per la durata dal 22/10/2018 al 30/09/2019.
2. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di IO, dei fondi, estesi circa Ha 3,70, situato in agro di ON, alla c.da RI, di proprietà dei coniugi e Controparte_3 Controparte_4 I fondi, gli stessi già posseduti fino a fine dicembre 2018, sono risultati formalmente detenuti dalla ditta CO, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 27/06/2019 al 30/09/2020.
3. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di IO, dei fondi, estesi circa Ha 7,00, situati in agro di ON, alla c.da RI, di proprietà dei AN e . Persona_4 Persona_5
I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta CO, in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal 10/07/2019 al 30/09/2020.
Nel corso del 2019, sono risultate acquistate dalla ditta CO le seguenti produzioni agricole “alla pianta”:
• una partita di ovuli di RC, di circa Ha 1,00, insistente sul fondo situato in agro di ON, alla c.da MA, acquistata nel mese di agosto dall'azienda agricola soc. coop. RR di ON (vedi ft. di acquisto del 21/08/2019);
• una partita di OR, di circa Ha 1,00, insistente sul fondo situato in agro di
Ceri-gnola, alla c.da Lupara, acquistata nel mese di ottobre dall'azienda Agricola
Nuova Vita SR di AP (vedi ft. di acquisto del 07/10/2019);
• una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di ON, alla c.da Monterozzi, acquistata nel mese di dicembre dall'azienda agricola
OL IO di ON (vedi ft. di acquisto del 02/12/2019).
Dall'esame della documentazione contabile, emerge che la ditta CO nell'anno in esame, oltre alle citate produzioni “alla pianta”, ha acquistato solo gasolio agricolo e prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici.
Risultano, poi, venduti i seguenti prodotti agricoli: • IO (circa 215.400 pezzi, tra maggio e giugno e 8.000 pezzi a dicembre); • AP e OL (circa 33 q.li, tra settembre e ottobre); • CI e OL (circa 8 q.li a settembre e 12 q.li a dicembre); • OR (circa 66 q.li), ad ottobre;
• FI (circa 7 q.li a dicembre).
Sulla scorta dei dati di cui innanzi gli ispettori hanno concluso nel senso che nell'anno 2019 l'effettiva consistenza aziendale della ditta CO AN ha riguardato:
➢ circa Ha 6,00 di carciofeto condotto, da gennaio a settembre, sui fondi in agro di ON (dei AN e ), impiegato fino a giugno Persona_4 Persona_5
per portare a compimento la campagna IOcola 2018-2019 e poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la successiva campagna IOcola 2019-2020; ➢ circa Ha 10,70 di carciofeto condotto, da luglio a dicembre, sui fondi in agro di NA (dei coniugi e dei AN ) e attinente alla Controparte_5 Per_4
campagna IOcola 2019-2020.
Alle suindicate coltivazioni condotte, vanno sommate le produzioni acquistate
“alla pianta”, cioè:
➢ circa Ha 1,00 di ovuli di RC, del fondo di ON, espiantati tra agosto e settembre;
➢ circa Ha 1,00 di OR, del fondo di Cerignola, raccolti ad ottobre;
➢ circa Ha 1,20 di olive da olio, del fondo di ON, raccolte a dicembre.
Considerata la reale attività accertata, gli ispettori hanno evidenziato la sproporzione tra le giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da febbraio a dicembre 2019 ( pari a n6.686 giornate), rispetto all'attività espletata.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sarebbe più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 650/660 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di
Agricoltura di Francesco Ribau-do - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro- culturali della regione Puglia).
ANNO 2020
Per quanto accertato, nel corso dell'anno 2020, la ditta ha avuto titolo ed effettiva disponibilità ed ha potuto, quindi, operare diretta attività di coltivazione, esclusivamente sui seguenti fondi agricoli:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 10,70, situati in agro di ON, alla c.da RI (dei coniugi e dei AN ), proseguendo la coltivazione già in atto dei Controparte_5 Per_4
IO, relativa alla campagna produttiva 2019-2020. Tali fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta CO, in virtù dei sopra citati contratti d'affitto, con termine durata fino al 30/09/2020.
2. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di IO, relativamente alla campagna IOcola 2020-2021, dei fondi, estesi circa Ha 6,00, situato in agro di ON, alla c.da RI, di proprietà di proprietà di
[...]
. I fondi, sono risultati formalmente detenuti dalla ditta CO, in virtù di Per_4 un contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2020 al 30/09/2021. 3. da ottobre a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione stagionale di verdure invernali, dei fondi, estesi circa Ha 3,70, situati in agro di ON, alla c.da
Cavalle-rizza, di proprietà dei coniugi e Controparte_3 Controparte_4
(già precedente-mente condotti a IO fino al 30/09/2020). I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta CO, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 01/10/2020 al 31/12/2020.
La reale disponibilità di fondi agricoli, accertata per l'anno 2020, è esclusivamente quella sopra indicata, sebbene, in tale anno, è risultato registrato dal
CO AN, presso l'Agenzia delle Entrate di FO, un ulteriore contratto di affitto di fondi agricoli, che è, invece, risultato totalmente simulato ed espressamente disconosciuto dal legittimo proprietario.
Il riferimento è al contratto di affitto “in deroga” relativo ai fondi situati in agro di ON, alla c.da RI, estesi complessivamente circa Ha 7,00, di proprietà dei AN e (trattasi gli stessi fondi, già Persona_4 Persona_5
formalmente detenuti e coltivati a IO fino al 30/09/2020), che sarebbero stati concessi in uso alla ditta CO, per una durata complessiva di tre mesi, dal
01/10/2020 al 31/12/2020, per la coltivazione di IO e fragole, al prezzo pattuito di
€ 2.600. In realtà, il fondo in questione non è mai stato nella disponibilità e non è stato affatto condotto dall'azienda agricola di CO AN, nel periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020. I proprietari, infatti, hanno espressamente dichiarato di non aver affatto concesso il fondo in questione al sig. CO, anche nel periodo citato, disconoscendo “in toto” il predetto contratto d'affitto.
Gli ispettori, sul punto, hanno evidenziato la palese difformità delle firme in contratto, a nome dei proprietari, rispetto a quelle originali.
Per l'anno 2020 sono risultate acquistate dalla ditta CO le seguenti produzioni agricole “alla pianta”:
• una partita di AP, di circa Ha 3,00, insistente sul fondo situato in agro di
ON, alla c.da RI, acquistata nel mese di ottobre dall'azienda agricola
CO NO (vedi ft. di acquisto del 09/10/2020). Tale partita risulta rivenduta da CO, alcuni giorni dopo l'acquisto, sempre “alla pianta”;
• una partita di IO, di circa Ha 3,00, insistente sul fondo situato in agro di
ON, alla c.da RI, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola
CO NO (vedi ft. di acquisto del 10/11/2020); • una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di ON, alla c.da Monterozzi, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola
OL IO di ON (vedi ft. di acquisto del 24/11/2020);
• una partita di AP, di circa Ha 2,00, insistente sul fondo situato in agro di
CaAPlle, alla c.da SC (in catasto al fg. 8, p.lla 188), acquistata nel mese di dicembre dall'azienda agricola GI DO (vedi ft. di acquisto del
17/12/2020).
L'esame della documentazione contabile rileva, l' acquisto di gasolio agricolo e prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici;
la vendita dei seguenti prodotti agricoli: • IO (poco più di n. 809.000 pezzi), tra febbraio e giugno;
• piantine di RC (n.
38.500), a settembre;
• AP “alla pianta”, a novembre (trattasi della stessa produzione di Ha 3,00, che la ditta CO aveva acquistato “alla pianta” nel precedente mese di ottobre); • Verdure varie (circa 27,5 q.li, a dicembre).
Quanto all'effettiva attività svolta in relazione alla consistenza aziendale gli ispettori hanno ritenuto che la stessa concerne:
➢ circa Ha 10,70 di carciofeto, condotto da gennaio a settembre, sui fondi in agro di ON (dei coniugi e dei AN ), utilizzati fino a Controparte_5 Per_4
giugno per por-tare a compimento la campagna IOcola 2019-2020 e poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la nuova campagna IOcola 2020-2021;
➢ circa Ha 6,00 di carciofeto, condotto da luglio a dicembre, sui fondi in agro di
NA (dei AN Natale) e attinente alla campagna IOcola 2020-2021;
➢ circa Ha 3,70 di verdure invernali, condotte da ottobre a dicembre sui fondi in agro di ON (dei coniugi ). Controparte_5
Alle coltivazioni condotte, vanno aggiunte le produzioni acquistate “alla pianta”, cioè:
➢ circa Ha 3,00 di IO, sul fondo di ON (la cui produzione è stata, però, raccolta solo nei primi mesi del successivo anno 2021);
➢ circa Ha 1,20 di olive da olio, sul fondo di ON, raccolte tra novembre e dicembre;
➢ circa Ha 2,00 di AP, sul fondo in agro di CaAPlle, raccolte a dicembre.
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, la coltivazione di circa Ha 3,00 di AP, acquistata “alla pianta” ad ottobre (sul fondo di ON, di CO NO) perché interamente rivenduta, sempre “alla pianta”, dopo alcuni giorni dall'acquisto, all'azienda agricola OS AR.
Anche per tale anno gli ispettori hanno evidenziato la sproporzione tra le n.
7.085 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da gennaio a dicembre 2020, e quelle che codesta ditta ha potuto effettivamente utilizza-re.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sarebbe stato più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 780/790 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal
Prontuario di Agricoltura di Francesco Ribaudo - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2021
La ditta nel corso dell'anno 2021 ha avuto la disponibilità dei seguenti terreni:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 6,00, situati in agro di ON, alla c.da RI (di
[...]
), proseguendo la coltivazione già in atto dei IO, relativa alla campagna Per_4
produttiva 2020-2021, in virtù del sopra citato contratto d'affitto, per la durata dal
01/07/2020 al 30/09/2021.
2. da aprile a dicembre, ha avuto la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 2,90, situati in agro di ON, alla c.da Monterozzi, di proprietà di proprietà di Parte_9
. I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta CO, in virtù di un
[...] contratto d'affitto, per la durata dal 24/04/2021 al 30/09/2026. Si evidenzia, tuttavia, che l'effettivo utilizzo di questo fondo, da parte della ditta CO, è cominciato solo verso la fine di ottobre, quando è stata impiantata sullo stesso una coltivazione di AP.
3. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di IO, dei fondi, estesi circa Ha 3,70, situati in agro di ON, alla c.da RI, di proprietà dei coniugi e (lo stesso condotto Controparte_3 Controparte_4
anche negli anni precedenti). I fondi sono risultati formalmente detenuti, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2021 al 31/10/2022.
4. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di IO, dei fondi, estesi circa Ha 6,35, situati in agro di ON, alla c.da RI, di proprietà dei AN e . I fondi in virtù di un nuovo Persona_4 Persona_5 contratto d'affitto, per la durata dal 19/07/2021 al 30/09/2022. Per il periodo da gennaio a giugno, la ditta CO ha continuato a mantenere la disponibilità di:
- Una partita di IO, di circa Ha 3,00, in agro di ON, acquistata “alla pianta” a novembre 2020 dall'azienda agricola CO NO.
- una partita di AP, di circa Ha 2,00, insistente sul fondo situato in agro di
ON, alla c.da Spartivento, acquistata nel mese di gennaio dall'azienda agricola (vedi ft. di acquisto del 21/01/2021); Controparte_6
- una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di ON, alla c.da Monterozzi, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola OL IO di ON (vedi ft. di acquisto del
30/11/2021).
Dall'esame della documentazione contabile è emerso che nel corso dell'anno
2021 la ditta ha acquistato solo gasolio agricolo, prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici e 1 kg di semi di rapa, a fine ottobre (con tutta probabilità, utilizzati per impiantare la coltivazione delle AP sul fondo di ). Parte_9
Risultano, poi, le vendite di: • IO (poco più di n. 716.500 pezzi), tra febbraio e giugno;
• bulbi di RC (n. 50.000), a settembre;
• circa Ha 1,50 di AP
“alla pianta”, a dicembre (cioè metà coltivazione, sui circa Ha 2,90 del fondo di
). Parte_9
L'effettiva consistenza aziendale del 2021, dunque, a detta degli ispettori è consistita:
➢ circa Ha 6,00 di carciofeto, condotto da gennaio a settembre, sui fondi in agro di ON (di ), utilizzati fino a giugno per portare a compimento la Persona_4
campagna IOcola 2020-2021 e poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la nuova campagna IOcola 2021-2022;
➢ circa Ha 10,00 di carciofeto, condotto da luglio a dicembre, sui fondi in agro di ON (dei coniugi e dei AN ) e attinente alla Controparte_5 Per_4
campagna IO-cola 2021-2022;
➢ circa Ha 2,90 di AP, condotte da ottobre a dicembre sui fondi in agro di
ON (di ). La raccolta delle AP, su tali fondi, non è stata affatto Parte_9 effettuata dalla ditta CO, che ha venduto l'intera produzione “alla pianta” a
OS AR (seppur in due distinti momenti e cioè, circa Ha 1,50 a dicembre 2021 e circa Ha 1,50 a gennaio 2022). Alle coltivazioni condotte, vanno aggiunte le produzioni acquistate “alla pianta”, cioè:
➢ circa Ha 3,00 di IO, sui fondi di ON (acquistati ad ottobre 2020), raccolti tra gennaio e giugno;
➢ circa Ha 1,20 di olive da olio, sul fondo di ON, raccolte tra novembre e dicembre;
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, la coltivazione di circa Ha 2,00 di AP, acquistata “alla pianta” a gennaio (sul fondo di
ON, di ) poiché, di sicuro, le AP in questione non sono state Controparte_6
affatto vendute nel 2021. Per quanto accertato e riferito dallo stesso proprietario, la produzione venduta, riguardava un prodotto assolutamente non commerciabile, essendo le piante già in avanzato stato di infiorescenza ed è stata utilizzata da CO esclusivamente per poterne ricavare sementi (tant'è che il prezzo di vendita dell'intera coltivazione di Ha 2,00 è stato di appena € 200).
Considerata la reale attività accertata, ancora una volta, gli ispettori hanno evidenziato la sproporzione delle n.
8.108 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da gennaio a dicembre 2021, rispetto a quelle che codesta ditta ha potuto effettivamente utilizza-re.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sempre a detta degli ispettori, sarebbe stato più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 740/750 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di Francesco Ribaudo - Edizioni
Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2022
La ditta CO ha avuto la disponibilità, nell'anno 2022, dei seguenti fondi agricoli da condurre:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 6,35, situati in agro di ON, alla c.da RI (dei AN
), proseguendo la coltivazione già in atto dei IO, relativa alla campagna Per_4
produttiva 2021-2022, in virtù del sopra citato contratto d'affitto, per la durata dal
19/07/2021 al 30/09/2022.
2. da gennaio ad ottobre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 3,70, situati in agro di ON, alla c.da RI (dei coniugi ), proseguendo la coltivazione già in atto dei IO, relativa alla Controparte_5
campagna produttiva 2021-2022. Si rammenta che i fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta CO, in virtù del sopra citato contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2021 al 31/10/2022.
3. da gennaio a dicembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 2,90, situati in agro di ON, alla c.da Monterozzi (di Parte_9
), dove ha proseguito, fino al 10 gennaio, la preesistente coltivazione delle AP
[...]
(già avviata ad ottobre 2021 e venduta “alla pianta” il 10/01/2022) e diversi mesi più tardi, da settembre a dicembre, ha coltivato IO. Fondi detenuti, in virtù del citato contratto d'affitto, dal 24/04/2021 al 30/09/2026.
4. da giugno a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di FI, dei fondi, estesi circa Ha 3,15, situati in agro di FO, in loc. Borgo Segezia alla c.da
Ponte Albaneto, di proprietà di . I fondi sono risultati formalmente Parte_10 detenuti dalla ditta CO, in virtù di un contratto d'affitto stagionale, per la durata dal 20/06/2022 al 31/12/2022.
5. da agosto a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di IO, dei fondi, estesi circa Ha 2,00, situati in agro di ON, alla c.da RI, di proprietà di . I fondi detenuti dalla ditta CO, in virtù di un Persona_4 nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 20/08/2022 al 30/09/2023.
6. da agosto a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di IO, dei fondi, estesi circa Ha 5,00, situati in agro di ON, alla c.da RI, di proprietà di I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta Persona_6
CO, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 20/08/2022 al
30/09/2023.
L'esame della documentazione rileva inoltre, per l'anno 2022 i seguenti acquisti
“alla pianta”:
• una partita di zucca, di circa Ha 1,00, insistente sui fondi in agro di Cerignola, alla c.da Lupara, acquistata a giugno dall'azienda agricola LC Domenico di
AP (vedi ft. di acquisto del 30/06/2022);
• una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di ON, alla c.da Monterozzi, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola
OL IO di ON (vedi ft. di acquisto del 09/11/2022).
Risultano, inoltre, l'acquisto di gasolio agricolo, di prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici e di 2,5 kg di semi di rapa, a metà settembre (che, tuttavia, non sono risultati affatto piantati, non avendo, da settembre a dicembre, disponibilità di ulteriori fondi agricoli da coltivare, oltre a quelli già sopra evidenziati).
La ditta, poi, ha venduto:
• circa Ha 1,50 di AP “alla pianta”, a inizio gennaio (cioè la rimanente metà, dei totali circa Ha 2,90, della produzione ancora in atto sul fondo di ); Parte_9
• IO (poco più di n. 102.500 pezzi), tra fine marzo e fine maggio.
L'effettiva attività svolta in relazione alla consistenza aziendale, dunque, è la seguente:
➢ circa Ha 10,00 di carciofeto, condotto da gennaio a settembre, sui fondi in agro di ON (di e dei coniugi ), utilizzati fino a Persona_4 Controparte_5
giugno per portare a compimento la campagna IOcola 2021-2022 e poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la nuova campagna IOcola 2022-2023;
➢ circa Ha 10,00 di carciofeto, condotto da agosto a dicembre, sui fondi in agro di ON (dei AN e e di ) e attinente Persona_4 Per_6 Parte_9
alla campagna IOcola 2022-2023.
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, la presunta coltivazione di circa Ha 3,15 di FI che, a detta del titolare, sarebbe stata con-dotta, da luglio ad ottobre, sui fondi in agro di FO (di Pt_10
), stante la totale assenza di documentazione comprovante sia l'acquisto
[...]
delle piantine che, soprattutto, la vendita dei presunti FI raccolti.
Gli ispettori, hanno inoltre evidenziato, che sebbene il termine della durata dell'affitto, apposto sul contratto, fosse il 31/12/2022, in realtà, già dalla fine ottobre il fondo era tornato nel pieno possesso del proprietario, che dal mese di novembre lo stava direttamente coltivando a grano.
Alle coltivazioni condotte, va aggiunta la produzione acquistata “alla pianta”, pari a circa Ha 1,20 di olive da olio, sul fondo di ON di OL IO, raccolte tra novembre e dicembre.
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale,
l'attività di raccolta delle zucche, acquistate “alla pianta” a giugno, sui fondi di
Cerignola di circa Ha 1,00 (di LC Domenico) poiché, non sono risultato affatto vendute zucche nel 2022 e, perciò, nemmeno raccolte (circostanza confermata, implicitamente, da tutti i TI escussi, nessuno dei quali ha dichiarato di aver raccolto tale prodotto agricolo nel 2022). Considerata la reale attività accertata, gli ispettori hanno evidenziato che le n.
5.525 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da febbraio a settembre 2022 e le ulteriori n.
2.663 giornate registrate sul L.U.L. da ottobre a dicembre, appaiono assolutamente spropositate, rispetto a quelle che codesta ditta ha potuto effettivamente utilizzare.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sarebbe più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 780/790 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di
Agricoltura di Francesco Ribaudo - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro- culturali della regione Puglia).
Tanto chiarito gli ispettori hanno dato atto delle attività ispettive eseguite in passato nei confronti dell'azienda agricola CO AN.
Hanno in particolare evidenziato che in occasione di un accertamento ispettivo effettuato dalla D.T.L. di FO sui fondi dove stava operando la ditta CO, venivano trovati intenti al lavoro solo pochissimi TI (massimo n. 6 soggetti), a fronte dei tantissimi soggetti che la ditta, invece, poi ha denunciato.
A luglio 2019, ad esempio, erano stati trovati intenti al lavoro, in attività di estrazione bulbi di RC sul fondo in ON alla c.da MA (cioè quello della soc. RR, acquistato da CO “alla pianta”) solo n. 5 lavoratori, sebbene in tale stesso mese codesta ditta aveva denunciato ben n. 44 di soggetti.
La stessa cosa dicasi per l'ispezione avvenuta nel mese di marzo 2014, quando sono stati trovati intenti al lavoro, in attività di zappettatura erba nei carciofeti, solo n.
2 lavoratori, per quella di marzo 2012 in cui è stato trovato solo n. 1 lavoratore impegnato nella raccolta dei IO e per quella di luglio 2012, dove sono stati trovati al lavoro, per l'estrazione dei bulbi di RC, solo n. 6 lavoratori.
Un altro riscontro significativo, ai fini della verifica della congruità delle giornate de-nunciate rispetto al reale fabbisogno aziendale, desumibile dall'analisi della contabilità aziendale, si ottiene confrontando i ricavi conseguiti dalle vendite dei prodotti con i costi effettivamente sostenuti dalla ditta CO per compiere la propria attività d'impresa, cioè le spese sostenute per l'affitto dei terreni, per l'acquisto dei prodotti “alla pianta”, delle piantine, dell'energia, dei prodotti fitosanitari, per l'uso dei mezzi agricoli, per l'irrigazione e altro e, in particolar modo, quelli per la retribuzione della manodopera utilizzata (oltre che per gli annessi oneri fiscali e contributivi dovuti).
Nella tabella seguente, i verbalizzanti hanno riassunto i dati economici tratti dalla contabilità aziendale (fatture, registri IVA e denunce IVA), relativamente agli anni dal 2018 al 2022, dai quali si rileva, inequivocabilmente, l'enorme sproporzione tra i ricavi conseguiti e gli esorbitanti costi globalmente sostenuti (soprattutto quelli,
“ipotetici”, a titolo di retribuzione della manodopera denunciata all' ) che, come si CP_1
può facilmente comprendere, porterebbe, in ciascun anno, la ditta CO a pesantissime e incomprensibili perdite di esercizio.
Anno Volume d'affari ricavi costi acquisti costi OTD* Disavanzo perdita
2018 € 14.943 € 2.042 € 285.320 € 272.419
2019 € 19.129 € 27.450 € 267.440 € 275.761
2020 € 62.736 € 26.285 € 283.400 € 246.949
2021 € 72.533 € 34.425 € 324.320 € 286.212
2022 € 10.295 € 34.930 € 327.520 € 352.155
Gli ispettori hanno evidenziato che le somme indicate a titolo di retribuzione della manodopera sono state determinate considerando l'importo di € 40 nette giornaliere, che il titolare stesso ha dichiarato di aver effettivamente corrisposto a ciascuno dei presunti TI denunciati.
Se gli ispettori avessero considerato la retribuzione giornaliera “formalmente” dovuta, cioè quella denunciata sul L.U.L. e sulle denunce contributive AG (ben più alta rispetto a quella che il titolare avrebbe corrisposto), la perdita d'esercizio sarebbe stata addirittura più elevata, quasi raddoppiata.
A tali ingenti perdite, andrebbero sommati gli ulteriori costi sostenuti per il pagamento dei canoni di affitto dei terreni (che non sono già stati registrati), oltreché le altrettanto consistenti somme dovute a titolo di contributi previdenziali e di imposte fiscali, mai pagate.
Come si può ben notare, in ciascun anno lo squilibrio economico rilevato è notevole ed assolutamente ingiustificato e, qualora i costi “vivi” riscontrati fossero reali, attesterebbero, senza alcuna ombra di dubbio, una assoluta antieconomicità dell'impresa, protratta nel tempo (passività che, per gli ultimi cinque anni di attività, sarebbe pari a circa € 1.500.000). Gli ispettori quindi hanno evidenziato che qualora il CO AN avesse effettivamente occupato tutta la manodopera denunciata e avesse realmente retribuito tutti i lavoratori denunciati, avrebbe “teoricamente” dovuto sostenere ogni anno ingenti esborsi di risorse finanziarie e farsi carico di perdite così enormi, tali da indurre un qualsivoglia ragionevole imprenditore a desistere dal proseguire un'attività così totalmente fallimentare.
Sul punto gli ispettori hanno evidenziato che conferma della correttezza della propria tesi si trae proprio dalle dichiarazioni rese da CO AN che, in merito alla redditività della sua azienda agricola, si è dimostrato del tutto inconsapevole delle presunte ingenti perdite di esercizio subite ogni anno (specie, in conseguenza delle presunte retribuzioni corrisposte), tant'è che, a tal proposito, nella dichiarazione rilasciata il 17/11/2022, aveva affermato testualmente:
… “posso dire che l'anno scorso, 2021, per l'intera retribuzione di tutti i TI che ho assunto da gennaio a dicembre 2021, ho speso un totale di complessivi € 70.000 o al massimo € 80.000. Pago i miei TI sempre e soltanto in contanti” … “li retribuisco con € 40 nette al giorno, sia agli uomini che alle donne, per circa 6 ore di lavoro al giorno”.
Gli ispettori hanno rilevato che se realmente il CO avesse retribuito, con €
40 netti, ognuna delle n.
8.108 giornate di lavoro denunciate nel 2021, certamente, avrebbe avuto consapevolezza della enorme liquidità di cui avrebbe dovuto disporre, considerato che l'effettivo esborso di denaro “in contanti” che avrebbe dovuto sostenere in tale anno sarebbe stato di oltre € 324.000 (e non già di € 70.000/80.000).
Sempre sul punto, i verbalizzanti hanno rilevato che il CO ignorava evidentemente anche le “presunte” perdite annuali di esercizio manifestate “sulla carta” dalla sua azienda (come si evince dalla sopra indicata tabella), avendo dichiarato di aver sempre chiuso l'esercizio finanziario, di ciascun anno, in sostanziale attivo o, tutt'al più, in pareggio, escludendo, ogni ipotesi di passività aziendale (passività che
“sulla carta” è fortemente determinata dall'esorbitante costo della “presunta” manodopera).
Gli ispettori, inoltre, al fine di individuare e riconoscere i “reali” TI da quelli “fittizi”, hanno dato atto di aver provveduto a convocare la quasi totalità dei soggetti assunti e denunciati, nel periodo oggetto di accertamento, al fine di acquisire, da ognuno, circostanziate informazioni in merito alla modalità di esecuzione della propria prestazione lavorativa. In particolare gli ispettori hanno escusso 100 soggetti.
Le informazioni acquisite (in merito ai periodi di lavoro, ai luoghi di lavoro e alle attività eseguite, alle modalità di svolgimento di tali attività e ai tempi di lavoro, all'entità della retribuzione percepita e alle modalità di riscossione della stessa, alle modalità di raggiungi-mento del posto di lavoro, alle relazioni con altri compagni di lavoro e soprattutto ai rapporti con il datore di lavoro, ecc.) sono state, quindi, incrociate e confrontate tra loro e, benché tutti i soggetti escussi fossero ampiamente a conoscenza dell'oggetto della convocazione e, quindi, sicuramente ben informati sui fatti da riferire, moltissime e talvolta addirittura assurde sono state le incongruenze evidenziate e le nette contraddizioni rispetto alle vicende aziendali accertate, tali da fornire ai verbalizzanti la concreta prova della “falsità” dei loro rapporti di la-voro.
In conclusione, sulla scorta di quanto innanzi, i verbalizzanti hanno disconosciuto numerose giornate di lavoro denunciate dalla ditta CO Angeli, comprese quelle relative all' odierna ricorrente.
Orbene, a fronte di tale (particolarmente accurata) indagine ispettiva, fondata su riscontri oggetti (sopralluoghi, esame della documentazione, escussione dei lavoratori), le allegazioni e le prove offerte dall'odierna parte ricorrente non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte della lavoratrice a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata.
Quanto alla prova documentale (comunicazione di assunzione, buste-paga, comunicazione Uni-Lav e AG), nella specie la stessa non appare idonea, di per sé,
a dimostrare l'effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro agricolo.
Ed invero, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconosCInto o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo- datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-TI. In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convinCInto circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020; 1234/2021 Corte di Appello di Bari).
Queste considerazioni valgono soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui al tratto di penna dell'imprenditore non corrisponde il pagamento dei contributi previdenziali.
Lo stesso dicasi per la prova testimoniale articolata dalla ricorrente, rispetto alla quale è possibile effettuare già ex ante una valutazione di inidoneità della stessa a sovvertire gli esiti degli accertamenti ispettivi.
Ciò in quanto l'esame delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dalla ricorrente, sono obiettivamente in contrasto rispetto alla prospettazione offerta in questa sede.
Ed invero in sede ispettiva la ricorrente ha testualmente dichiarato: “ in ciascuno deli anni dal 2016 al 2018 con CO AN sono sempre stata ingaggiata da maggio a dicembre e ho lavorato sempre per circa 150 giornate;
ricordo che tutti gli anni all'inizio del mio rapporto, sempre a maggio, estirpavo erba tra le piante di RC e osso dire con certezza che in nessuno dei tre anni di lavoro con questa ditta
CO ho mai fatto la raccolta dei IO;
a giugno dopo che la ditta aveva effettuato la mietitura del grano, faceva la semina delle AP, mentre noi TI, pulivamo l'erba tra i filari;
poi verso luglio e agosto abbiamo fatto la piantagione dei broccoletti e dei FI, tra settembre e dicembre del taglio e della raccolta dei FI, dei broccoletti e delle AP. I terreni dove ho lavorato sono sempre gli stessi
[…] in aro di ON;
non ho mai lavorato su terreni che si trovano in zone diverse.
[…].”
Orbene non vi è chi non veda l'evidente contrasto tra quanto riferito dalla ricorrente agli ispettori e quanto asserito in questa sede, rispetto ad aspetti rilevanti, quali il tipo di attività svolta, il prodotto agricolo trattato ed il luogo di svolgimento della prestazione di lavoro.
È invero emblematico, nella misura in cui indebolisce la prospettazione attorea, che la ricorrente in sede ispettiva abbia drasticamente escluso di essersi occupata della raccolta del RC, laddove in questa sede evidentemente dimenticandosi delle sue precedenti dichiarazioni abbia asserito di essersi occupata “della coltivazione del RC (lavorazione del terreno, zappatura, piantatura, concimazione, irrigazione, sfollatura, e raccolta)”.
Parimenti emblematica è la circostanza che la ricorrente in questa sede abbia dedotto di aver lavorato anche in agro di Segezia, laddove in sede ispettiva ha perentoriamente riferito di aver lavorato solo in agro di ON.
Orbene, tali incongruenze minano la prospettazione attorea, anche e soprattutto in considerazione della circostanza che parte ricorrente, non ha inteso prendere posizione sul punto;
nonostante la produzione in giudizio delle dichiarazioni da parte CP_ dell' la ricorrente nulla ha dedotto sul punto così come non ha nemmeno tentato di dare una plausibile giustificazione avverso le contraddizioni innanzi evidenziate.
Quanto alla prova per testi, poi, è opportuno precisare che si è ritenuto opportuno non ammetterla sia in quanto volta sostanzialmente a provare lo svolgimento di una prestazione di lavoro (raccolta del RC), il cui espletamento è stato categoricamente negato dalla stesa ricorrente in sede ispettiva;
sia in quanto la ricorrente ha indicato due testi, presunti colleghi di lavoro e Tes_1 Tes_2
che tuttavia, la ricorrente, per sua stessa ammissione, non conosce. La
[...]
ricorrente infatti in sede ispettiva ha riferito di non conoscere nessun collega di sesso maschile e di conoscere soltanto le due TI di sesso femminile che lavoravano con lei, ovvero la moglie e la OR del CO (“oltre a me venivano a lavoro la moglie del titolare e la OR del titolare ”). Per_7 Parte_6
L'eventuale espletamento della prova orale, non avrebbe in ogni caso consentito di superare le contraddizioni tra quanto riferito dalla ricorrente in questa sede e quanto dedotto in fase ispettiva.
Per questa ragione, in questa specifica ipotesi, in cui il disconosCInto dei rapporti di lavoro è fondato anche sulle dichiarazioni rese in sede ispettiva dal ricorrente e dal soggetto che li ha denunciati come TI, la prova testimoniale, così come in concreto articolata (e a prescindere da eventuali profili di genericità, irrilevanza o dal carattere valutativo delle circostanze capitolate) non può considerarsi un idoneo ed adeguato elemento di contrasto probatorio, tanto più se si ha riguardo al silenzio serbato in giudizio dai ricorrenti rispetto alle richiamate incongruenze/lacune/contraddizioni che caratterizzano le loro stesse dichiarazioni.
In altri termini, a fronte della produzione in giudizio di queste ultime da parte dell' , la parte ricorrente non ha inteso offrirne una lettura alternativa, tale da CP_1 rendere necessario/opportuno disporre un supplemento di indagine attraverso l'espletamento della prova testimoniale.
La ricorrente nulla infatti ha dedotto circa le evidenti incongruenze tra quanto asserito in ricorso e quanto riferito in sede ispettiva.
In proposito appare opportuno richiamare i principi affermati da Cass. n. 20019/2018
(in motivazione): “… è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convinCInto, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr., e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del
24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003). Inoltre, il giudice del gravame ha evidentemente ritenuto superflua l'ammissione della prova testimoniale come è dato evincere dal richiamo contenuto nella sentenza gravata ai principi affermati da questa Corte secondo cui ".... l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro "non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne
l'attendibilità. (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) ...".
In definitiva, alla luce di quanto premesso, la domanda attorea, aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi OTD, appare infondata.
In definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettato, restando assorbite le questioni preliminari.
Le spese di lite gravano sulla ricorrente in ossequioso alla regola della soccombenza.
La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), del valore della controversia, delle fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di FO-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11023/2023 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 1.863,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie 15%.
FO, 1.4.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 01/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 11023/2023 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. SCARNECCHIA VELIA e ANDREA DI BITONTO contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. LONGO DOMENICO
Fatto e diritto
La ricorrente con ricorso depositato in data 9.12.2023 ha esposto di aver lavorato nell'anno 2018 come bracciante agricolo per n. 151 giornate, alle dipendenze dell'azienda agricola “CO AN".
La ricorrente ha precisato che:
- i lavori sono stati svolti sui terreni siti in agro di ON, alla contrada RI
e in contrada Monterozzi in agro di Segezia (Fg) in contrada Ponte Albaneto;
- si è occupata della raccolta della coltivazione del RC, (lavorazione del terreno, zappatura, piantatura, concimazione, irrigazione, sfollatura, e raccolta), della raccolta e del taglio dei IOni, dei FI e delle AP;
- lavorava, dal lunedì al sabato, dalle 7.00 alle 13.00 con un'ora di pausa;
- percepiva una paga giornaliera di € 45,00 corrisposta da CO AN, ogni finesettimana, in contanti;
-osservava le direttive impartite da CO AN il quale, presente sui campi, controllava e verificava l'esattezza della prestazione;
Tanto premesso la ricorrente ha censurato l'operato dell' laddove ha ritenuto CP_1
insussistente il suddetto rapporti di lavoro, provvedendo alla cancellazione del suo nominativo dagli elenchi OTD di competenza dell'anno 2018l.
Quindi, ha chiesto all'adito Tribunale di: accertare e dichiarare il suo diritto ad essere iscritti negli elenchi OTD del Comune di residenza per l'anno e per 151 giornate e,
CP_ per l'effetto, di condannare l' alla reiscrizione negli elenchi;
vinte le spese di lite.
L' , regolarmente costituitosi, ha contestato la fondatezza del ricorso, stante la CP_1
legittimità del proprio operato (come risultante dai verbali ispettivi depositati) e ne ha chiesto il rigetto integrale.
All'odierna udienza, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e deve essere respinta.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a ti-tolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e
Cass. 26.7.2017, n. 18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora
l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1
esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione
e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
CP_ Si osserva, infatti, che l' ha depositato il verbale ispettivo n. n.
20220078680/DDL del 23.03.2023 inerente la ditta CO AN, in relazione al periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2022
Dagli accertamenti ispettivi effettuati, è emerso quanto segue.
L'azienda agricola CO AN è risultata formalmente costituita il
29/05/1986 e, da tale data, ha denunciato all'Agenzia delle Entrate l'inizio dell'attività di “Coltivazione di ortaggi in piena area”, acquisendo la partita iva n. P.IVA_1
Dal 04/04/1997, la ditta si è iscritta al registro imprese della C.C.I.A.A. di
FO, nella sezione “speciale”, con la qualifica di , dichiarando Controparte_2
l'inizio dell'attività principale agricola di Coltivazione di ortaggi in piena area, a decorrere dal 29/05/1986.
CP_ Con due denunce aziendali trasmesse all' nel periodo oggetto di accertamento (in data 13/02/2019 e 02/03/2020), la ditta ha dichiarato di condurre in coltivazione, esclusivamente a “IO”, complessivi Ha 6,03 di fondi agricoli, ubicati in agro di ON e posseduti tutti a titolo di affitto “stagionale”.
Per lo svolgimento della propria attività agricola, su tali fondi, la ditta ha indicato, su entrambe le ridette denunce, un fabbisogno annuo di manodopera TIle pari a 300 giornate complessive, mentre si è rilevato che la quantità di manodopera agricola denunciata all' dalla azienda CO AN, nel periodo CP_1 oggetto dell'accertamento, è stata esageratamente più elevata (ben oltre 20 volte quella preventivata), e precisamente pari a:
Anno N. Lav.(OTD) N. gg. denunciate Retribuz. Complessiva denunciata
2018 72 7.113 € 489.510,00
2019 71 6.686 € 460.033,00
2020 72 7.085 € 499.244,00
2021 83 8.108 € 681.654,00
2022 80 5.525 € 445.184,00
Alla data 23/03/2023, la ditta CO AN non aveva ancora inviato le previste denunce contributive (UNIEMENS/AGRI - AG) relative al 4°trimestre
2022, sebbene, avesse registrato sul L.U.L. di ottobre, novembre e dicembre, ulteriori complessive n.
2.663 giornate di manodopera, in favore di complessivi n. 73 lavoratori
(OTD).
Riguardo alla contribuzione la ditta è risultata totalmente morosa nei confronti dell' , accumulando, per i periodi già scaduti, dal 1° trimestre 2018 al 3° trimestre CP_1
2022, un debito contributivo complessivo pari a € 511.464,95.
Quanto alle attività svolte in sede di accertamento, gli ispettori hanno precisato di aver escusso CO AN in data 17/11/2022 nonché di aver effettuato, in pari data, dei sopralluoghi sui fondi, in presenza del CO, il quale mostrava n. 7 distinti appezzamenti, in territorio di ON, nei pressi del cimitero (in contrade RI
e Monterozzi), fornendo, per ciascuno di essi, le informazioni relative alla titolarità dei fondi e all'attività svolta dalla sua azienda, attuale e passata.
Gli ispettori hanno precisato che durante i sopralluoghi non veniva rilevata alcuna presenza di TI al lavoro.
Un ulteriore sopralluogo su tutti i fondi in conduzione dalla ditta è stato effettuato nella mattinata del 23/11/2022. Nel corso dello stesso, gli ispettori hanno rilevato la presenza di n. 3 TI al lavoro, in attività di raccolta olive, presso i terreni adiacenti l'immobile di famiglia del titolare (già sede legale e operativa aziendale, in c.da RI, ad ON), che si identificavano (due uomini stranieri ed il figlio del Titolare, ), risultati regolarmente assunti con acquisizione di Per_1
libera dichiarazione.
Il sopralluogo è poi proseguito, guidati dal titolare CO AN su altri fondi, che lo stesso dichiarava verbalmente di aver condotto in coltivazione in passato,
e che non aveva potuto mostrare agli ispettori in occasione del precedente sopralluogo del 17/11/2022.
Fatta eccezione per il luogo in cui era in corso la raccolta delle olive, su tutti i fondi visionati non veniva riscontrata alcuna presenza di TI al lavoro.
Un ultimo sopralluogo è stato effettuato nella mattinata del 26/01/2023, su tutti i fondi in conduzione, per verificare lo stato delle coltivazioni ed accertare l'eventuale attività svolta dalla ditta. Anche in tale occasione, su nessun fondo si riscontravano TI al lavoro.
In data 17/11/2022 ed in presenza del suo consulente, il CO dichiarava una serie di notizie e informazioni, rispetto alle quali gli ispettori hanno rilevato una serie di incongruenze.
Ad esempio, in merito alla consistenza aziendale ed alle coltivazioni praticate, il sig. CO ha testualmente dichiarato: … “Attualmente con la mia azienda agricola coltivo circa 20 ettari di terreni agricoli, sparsi nella provincia di FO, posseduti tutti a titolo di affitto regolarmente registrati. Tali terreni sono ubicati in agro di
ON, CaAPlle, FO o Stornarella. Attualmente tali fondi sono tutti coltivati a vari prodotti, tra cui e . Pt_2 Pt_3 Parte_4 Parte_5
A tal proposito gli ispettori hanno evidenziato che al momento dell'avvio della verifica, l'azienda CO AN aveva in coltivazione solamente circa 10 ettari complessivi di fondi agricoli (e precisamente, solo due distinti carciofeti, uno di circa 7 ettari e l'altro di circa 3 ettari, entrambi situati in agro di ON) mentre gli ulteriori
10 ettari di fondi condotti e le riferite “presunte” coltivazioni di FI, CI di AP
e attualmente in atto nei territori di CaAPlle, Stornarella e FO, per Parte_5
quanto si dirà infra, si sono rivelati totalmente inesistenti.
Per quanto concerne la manodopera utilizzata per svolgere la propria attività aziendale, il CO ha riferito “Attualmente con la mia ditta ho in forza, già ingaggiati, circa 40 TI” … “Normalmente, in ciascun anno, assumo circa 30 o al massimo 40 TI, per metà uomini e metà donne, ma non so dire assolutamente quante giornate all'anno denuncio;
posso dire che l'anno scorso, 2021, per l'intera retribuzione di tutti i TI che ho assunto da gennaio a dicembre
2021, ho speso un totale di complessivi € 70.000 o al massimo € 80.000” … “li retribuisco con € 40 nette al giorno, sia agli uomini che alle donne, per circa 6 ore di lavoro al giorno”.
A tal proposito, gli ispettori hanno evidenziato una serie di incongruenze: a novembre 2022, ad esempio, cioè al momento della verifica, mentre il CO ha asserito di avere in forza circa 40 TI, dall'esame della documentazione aziendale, ne risultavano assunti quasi il doppio, ovvero ben 74 TI.
Inoltre, considerato che il CO ha riferito che corrispondeva € 40 nette al giorno, sostenendo per la manodopera una spesa complessiva di € 70.000/80.000, gli ispettori hanno rilevato che nel 2021 avrebbe dovuto denunciare (stando ai dati riferiti dal CO stesso) n. 1.750/2.000 giornate di manodopera, laddove le giornate denunciate in tale anno sono state ben 8.108 (cioè oltre il 400% in più).
Con riferimento sempre ai propri dipendenti il CO ha aggiunto: “La squadra che utilizzo può variare in numero, tra i 5 e le 10 persone al giorno. Al momento non so dire le generalità di nessuno dei TI agricoli che ho in forza attualmente;
questi sono sia di ON che di altri paesi limitrofi, ma di nessuno di questi so dire il nome”.
Contrariamente a quanto riferito dal CO, gli ispettori, sempre previo esame della documentazione aziendale, hanno appurato che in tantissime giornate risultano contemporaneamente denunciati almeno 50/60 TI.
Ed ancora, ulteriore anomalia in ordine alla denuncia della manodopera impiegata è stata evidenziata dagli ispettori in riferimento alla giornata del 17.11.2022, laddove sebbene in occasione del sopralluogo non è stata riscontrata la presenza di alcun lavoratore sui terreni, sul L.U.L., risultano denunciati (in quella stessa giornata), ben n. 27 soggetti presenti al lavoro.
Il CO ha altresì riferito “con me tranne mio figlio , non Per_1
lavorano ne hanno mai lavorato con la mia ditta altri miei parenti. Solo fino a 3, 4 o 5 anni fa lavorava con me anche mia OR , ma di sicuro ribadisco che, in Per_2
ciascun anno, da almeno 10 anni, non hanno lavorato per la mia azienda agricola altri miei parenti oltre a mio figlio e a mia OR”.
Tuttavia gli ispettori hanno appurato che in favore della OR Parte_6
(che non avrebbe lavorato negli ultimi 4 o 5 anni, sempre a detta del
[...] CO) risultano denunciate giornate di lavoro negli anni 2018, 2019 e 2020; parimenti risultano denunce di lavoro in favore della moglie per Persona_3
tutti gli anni dal 2015 al 2022, sebbene il CO abbia escluso che avesse mai lavorato per la sua azienda.
Dalla documentazione esaminata (denunce aziendali , contratti d'affitto dei CP_1
terre-ni, denunce AGEA del titolare e dei concedenti, fatture e altra documentazione contabile, ecc.), agli atti del fascicolo ispettivo, considerate le molteplici informazioni acquisite (dal titolare, dai concedenti i fondi, dai venditori e acquirenti di produzioni agricole e dai soggetti assunti in qualità di TI), nonché per quanto verificato nel corso dei diversi sopralluoghi effettuati sui fondi (sia di quelli formalmente dichiarati, sia di quelli mai denunciati in coltiva-zione), gli ispettori hanno accertato la “reale” consistenza aziendale della ditta CO AN e le attività agricole da questa
“concretamente” praticate, nel periodo oggetto di accertamento.
Di seguito, si riepilogano, analiticamente, per ciascun anno, le risultanze delle suddette verifiche.
ANNO 2018
Per quanto accertato, nel 2018, la ditta ha avuto titolo ed effettiva disponibilità ed ha potuto, quindi, operare diretta attività di coltivazione, esclusivamente sui seguenti fondi agri-coli:
1) da gennaio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione dei IO, del fondo, esteso circa Ha 6,00, situato in agro di ON, alla c.da
RI, di proprietà dei AN e . Il fondo è Persona_4 Persona_5
risultato formalmente detenuto dalla ditta CO, in virtù di due distinti contratti d'affitto, il primo per la durata dal 12/07/2017 al 30/09/2018 e il secondo per la durata dal 22/10/2018 al 30/09/2019.
2. da luglio a novembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di ortaggi, del fondo, esteso circa Ha 3,70, situato in agro di ON, alla c.da RI, di proprietà dei coniugi e Il fondo è risultato Controparte_3 Controparte_4 formalmente detenuto dalla ditta CO, in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal 30/06/2018 al 01/12/2018.
Non sono, di contro risultati veritieri altri due contratti di fitto registrati dal
CO AN, presso l'Agenzia delle Entrate di FO, in quanto espressamente disconosciuti dai legittimi proprietari.
In particolare si intende far riferimento: - al contratto di affitto “in deroga” di un fondo situato in agro di CaAPlle, alla
C.da Spartivento esteso complessivamente circa Ha 4,08, di proprietà di
[...]
che sarebbe stato concesso in uso alla ditta CO per la durata Parte_7 complessiva di sette mesi (dal 01/07/2018 al 31/01/2019), al prezzo pattuito di € 1.500;
- al contratto di affitto “in deroga” del fondo situato in agro di ON, esteso complessivamente circa Ha 14,70, di proprietà di , che sarebbe stato Parte_8
concesso in uso alla ditta CO per la durata complessiva di otto mesi (dal
01/07/2018 al 28/02/2019), al prezzo pattuito di € 3.000.
Ebbene, i riscontri effettuati dai verbalizzanti hanno evidenziato che, nessuno di questi due fondi agricoli è stato, in realtà, posseduto e/o condotto dall'azienda agricola di CO AN. Entrambi i proprietari, infatti, hanno totalmente disconosciuto i citati contratti d'affitto e hanno espressamente dichiarato di non aver mai concesso, ad alcun titolo, i fondi in questione al sig. CO, nei periodi indicati sugli stessi.
All'uopo gli ispettori hanno evidenziato, altresì, che le firme dei proprietari risultate apposte in calce ai suddetti contratti di affitto sono risultate “palesemente” difformi da quelle originali.
Per quanto concerne le produzioni agricole acquistate “alla pianta” relative all'anno 2018, gli ispettori hanno rilevato che la ditta CO non ha acquistato alcuna produzione di tale specie.
Dall'esame dei registri iva gli ispettori hanno appurato che nell'anno 2018, la ditta ha acquistato soltanto limitate quantità di gasolio agricolo (nel mese di giugno) e di prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici (nel mese di ottobre). Non risultano acquistate piantine o semi di alcun genere, né produzioni agricole “alla pianta” di alcun genere.
Risulta, poi, solo la vendita di IO (in quantità non rilevabile), esclusivamente nel periodo da gennaio a maggio.
Sulla scorta di quanto innanzi, gli ispettori hanno ritenuto che per l'anno in esame (2018)
l'effettiva consistenza aziendale della ditta CO AN, ha riguardato esclusivamente i fondi di circa Ha 6,00, da condurre a IO per tutto il periodo da gennaio a dicembre ed i fondi di circa Ha 3,70, da condurre ad ortaggi per il periodo da giugno a novembre entrambi in agro di ON.
Le normali operazioni colturali previste per tale tipologia di coltivazione, che la ditta avrebbe effettuato, sono quelle di estirpazione delle infestanti, raccolta e trasporto dei IO (effettuate nel periodo da gennaio a maggio, durante la campagna di produzione 2017-2018) e quelle di rottura della carciofaia, di preparazione del terreno, di preparazione e messa a dimora degli ovuli, di irrigazione, concimazione e trattamenti fitosanitari e di estirpazione delle erbe infestanti (effettuate da giugno a dicembre, durante la campagna di produzione 2018-2019).
Stante la totale assenza di fatture di acquisto di sementi e/o piantine e, soprattutto, di fatture di vendita di ortaggi di qualsiasi genere, è, invece, da escludere ogni ipotetica attività di coltivazione operata, nel periodo tra luglio e novembre (cioè nell'arco temporale in cui la ditta CO ne avrebbe mantenuto il possesso) sul fondo di circa Ha 3,70 in agro di Ordo-na, alla c.da RI, di proprietà dei coniugi . Controparte_5
Considerata la reale attività accertata, gli ispettori hanno evidenziato l'assoluta sproporzione delle n.
7.113 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da gennaio a dicembre 2018, rispetto all'effettiva attività espletata.
Sul punto, invero, gli ispettori hanno riferito che in considerazione di tutte le fasi colturali necessarie, sarebbe stato sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n.
500 giornate complessive (pari a circa 80 giornate per ettaro, come stimato, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative comprese nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di Francesco Ribaudo -
Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle etta-ro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2019
Per quanto accertato, nel corso dell'anno 2019, la ditta ha avuto formale titolo ed effettiva disponibilità dei seguenti fondi agricoli:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 6,00, situati in agro di ON, alla c.da RI (dei AN
e ), proseguendo la coltivazione già in atto dei Persona_4 Persona_5
IO, relativa alla campagna di produzione 2018-2019.
Si rammenta che i fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta CO, in virtù del contratto d'affitto, per la durata dal 22/10/2018 al 30/09/2019.
2. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di IO, dei fondi, estesi circa Ha 3,70, situato in agro di ON, alla c.da RI, di proprietà dei coniugi e Controparte_3 Controparte_4 I fondi, gli stessi già posseduti fino a fine dicembre 2018, sono risultati formalmente detenuti dalla ditta CO, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 27/06/2019 al 30/09/2020.
3. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di IO, dei fondi, estesi circa Ha 7,00, situati in agro di ON, alla c.da RI, di proprietà dei AN e . Persona_4 Persona_5
I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta CO, in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal 10/07/2019 al 30/09/2020.
Nel corso del 2019, sono risultate acquistate dalla ditta CO le seguenti produzioni agricole “alla pianta”:
• una partita di ovuli di RC, di circa Ha 1,00, insistente sul fondo situato in agro di ON, alla c.da MA, acquistata nel mese di agosto dall'azienda agricola soc. coop. RR di ON (vedi ft. di acquisto del 21/08/2019);
• una partita di OR, di circa Ha 1,00, insistente sul fondo situato in agro di
Ceri-gnola, alla c.da Lupara, acquistata nel mese di ottobre dall'azienda Agricola
Nuova Vita SR di AP (vedi ft. di acquisto del 07/10/2019);
• una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di ON, alla c.da Monterozzi, acquistata nel mese di dicembre dall'azienda agricola
OL IO di ON (vedi ft. di acquisto del 02/12/2019).
Dall'esame della documentazione contabile, emerge che la ditta CO nell'anno in esame, oltre alle citate produzioni “alla pianta”, ha acquistato solo gasolio agricolo e prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici.
Risultano, poi, venduti i seguenti prodotti agricoli: • IO (circa 215.400 pezzi, tra maggio e giugno e 8.000 pezzi a dicembre); • AP e OL (circa 33 q.li, tra settembre e ottobre); • CI e OL (circa 8 q.li a settembre e 12 q.li a dicembre); • OR (circa 66 q.li), ad ottobre;
• FI (circa 7 q.li a dicembre).
Sulla scorta dei dati di cui innanzi gli ispettori hanno concluso nel senso che nell'anno 2019 l'effettiva consistenza aziendale della ditta CO AN ha riguardato:
➢ circa Ha 6,00 di carciofeto condotto, da gennaio a settembre, sui fondi in agro di ON (dei AN e ), impiegato fino a giugno Persona_4 Persona_5
per portare a compimento la campagna IOcola 2018-2019 e poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la successiva campagna IOcola 2019-2020; ➢ circa Ha 10,70 di carciofeto condotto, da luglio a dicembre, sui fondi in agro di NA (dei coniugi e dei AN ) e attinente alla Controparte_5 Per_4
campagna IOcola 2019-2020.
Alle suindicate coltivazioni condotte, vanno sommate le produzioni acquistate
“alla pianta”, cioè:
➢ circa Ha 1,00 di ovuli di RC, del fondo di ON, espiantati tra agosto e settembre;
➢ circa Ha 1,00 di OR, del fondo di Cerignola, raccolti ad ottobre;
➢ circa Ha 1,20 di olive da olio, del fondo di ON, raccolte a dicembre.
Considerata la reale attività accertata, gli ispettori hanno evidenziato la sproporzione tra le giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da febbraio a dicembre 2019 ( pari a n6.686 giornate), rispetto all'attività espletata.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sarebbe più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 650/660 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di
Agricoltura di Francesco Ribau-do - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro- culturali della regione Puglia).
ANNO 2020
Per quanto accertato, nel corso dell'anno 2020, la ditta ha avuto titolo ed effettiva disponibilità ed ha potuto, quindi, operare diretta attività di coltivazione, esclusivamente sui seguenti fondi agricoli:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 10,70, situati in agro di ON, alla c.da RI (dei coniugi e dei AN ), proseguendo la coltivazione già in atto dei Controparte_5 Per_4
IO, relativa alla campagna produttiva 2019-2020. Tali fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta CO, in virtù dei sopra citati contratti d'affitto, con termine durata fino al 30/09/2020.
2. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di IO, relativamente alla campagna IOcola 2020-2021, dei fondi, estesi circa Ha 6,00, situato in agro di ON, alla c.da RI, di proprietà di proprietà di
[...]
. I fondi, sono risultati formalmente detenuti dalla ditta CO, in virtù di Per_4 un contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2020 al 30/09/2021. 3. da ottobre a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione stagionale di verdure invernali, dei fondi, estesi circa Ha 3,70, situati in agro di ON, alla c.da
Cavalle-rizza, di proprietà dei coniugi e Controparte_3 Controparte_4
(già precedente-mente condotti a IO fino al 30/09/2020). I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta CO, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 01/10/2020 al 31/12/2020.
La reale disponibilità di fondi agricoli, accertata per l'anno 2020, è esclusivamente quella sopra indicata, sebbene, in tale anno, è risultato registrato dal
CO AN, presso l'Agenzia delle Entrate di FO, un ulteriore contratto di affitto di fondi agricoli, che è, invece, risultato totalmente simulato ed espressamente disconosciuto dal legittimo proprietario.
Il riferimento è al contratto di affitto “in deroga” relativo ai fondi situati in agro di ON, alla c.da RI, estesi complessivamente circa Ha 7,00, di proprietà dei AN e (trattasi gli stessi fondi, già Persona_4 Persona_5
formalmente detenuti e coltivati a IO fino al 30/09/2020), che sarebbero stati concessi in uso alla ditta CO, per una durata complessiva di tre mesi, dal
01/10/2020 al 31/12/2020, per la coltivazione di IO e fragole, al prezzo pattuito di
€ 2.600. In realtà, il fondo in questione non è mai stato nella disponibilità e non è stato affatto condotto dall'azienda agricola di CO AN, nel periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020. I proprietari, infatti, hanno espressamente dichiarato di non aver affatto concesso il fondo in questione al sig. CO, anche nel periodo citato, disconoscendo “in toto” il predetto contratto d'affitto.
Gli ispettori, sul punto, hanno evidenziato la palese difformità delle firme in contratto, a nome dei proprietari, rispetto a quelle originali.
Per l'anno 2020 sono risultate acquistate dalla ditta CO le seguenti produzioni agricole “alla pianta”:
• una partita di AP, di circa Ha 3,00, insistente sul fondo situato in agro di
ON, alla c.da RI, acquistata nel mese di ottobre dall'azienda agricola
CO NO (vedi ft. di acquisto del 09/10/2020). Tale partita risulta rivenduta da CO, alcuni giorni dopo l'acquisto, sempre “alla pianta”;
• una partita di IO, di circa Ha 3,00, insistente sul fondo situato in agro di
ON, alla c.da RI, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola
CO NO (vedi ft. di acquisto del 10/11/2020); • una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di ON, alla c.da Monterozzi, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola
OL IO di ON (vedi ft. di acquisto del 24/11/2020);
• una partita di AP, di circa Ha 2,00, insistente sul fondo situato in agro di
CaAPlle, alla c.da SC (in catasto al fg. 8, p.lla 188), acquistata nel mese di dicembre dall'azienda agricola GI DO (vedi ft. di acquisto del
17/12/2020).
L'esame della documentazione contabile rileva, l' acquisto di gasolio agricolo e prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici;
la vendita dei seguenti prodotti agricoli: • IO (poco più di n. 809.000 pezzi), tra febbraio e giugno;
• piantine di RC (n.
38.500), a settembre;
• AP “alla pianta”, a novembre (trattasi della stessa produzione di Ha 3,00, che la ditta CO aveva acquistato “alla pianta” nel precedente mese di ottobre); • Verdure varie (circa 27,5 q.li, a dicembre).
Quanto all'effettiva attività svolta in relazione alla consistenza aziendale gli ispettori hanno ritenuto che la stessa concerne:
➢ circa Ha 10,70 di carciofeto, condotto da gennaio a settembre, sui fondi in agro di ON (dei coniugi e dei AN ), utilizzati fino a Controparte_5 Per_4
giugno per por-tare a compimento la campagna IOcola 2019-2020 e poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la nuova campagna IOcola 2020-2021;
➢ circa Ha 6,00 di carciofeto, condotto da luglio a dicembre, sui fondi in agro di
NA (dei AN Natale) e attinente alla campagna IOcola 2020-2021;
➢ circa Ha 3,70 di verdure invernali, condotte da ottobre a dicembre sui fondi in agro di ON (dei coniugi ). Controparte_5
Alle coltivazioni condotte, vanno aggiunte le produzioni acquistate “alla pianta”, cioè:
➢ circa Ha 3,00 di IO, sul fondo di ON (la cui produzione è stata, però, raccolta solo nei primi mesi del successivo anno 2021);
➢ circa Ha 1,20 di olive da olio, sul fondo di ON, raccolte tra novembre e dicembre;
➢ circa Ha 2,00 di AP, sul fondo in agro di CaAPlle, raccolte a dicembre.
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, la coltivazione di circa Ha 3,00 di AP, acquistata “alla pianta” ad ottobre (sul fondo di ON, di CO NO) perché interamente rivenduta, sempre “alla pianta”, dopo alcuni giorni dall'acquisto, all'azienda agricola OS AR.
Anche per tale anno gli ispettori hanno evidenziato la sproporzione tra le n.
7.085 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da gennaio a dicembre 2020, e quelle che codesta ditta ha potuto effettivamente utilizza-re.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sarebbe stato più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 780/790 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal
Prontuario di Agricoltura di Francesco Ribaudo - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2021
La ditta nel corso dell'anno 2021 ha avuto la disponibilità dei seguenti terreni:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 6,00, situati in agro di ON, alla c.da RI (di
[...]
), proseguendo la coltivazione già in atto dei IO, relativa alla campagna Per_4
produttiva 2020-2021, in virtù del sopra citato contratto d'affitto, per la durata dal
01/07/2020 al 30/09/2021.
2. da aprile a dicembre, ha avuto la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 2,90, situati in agro di ON, alla c.da Monterozzi, di proprietà di proprietà di Parte_9
. I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta CO, in virtù di un
[...] contratto d'affitto, per la durata dal 24/04/2021 al 30/09/2026. Si evidenzia, tuttavia, che l'effettivo utilizzo di questo fondo, da parte della ditta CO, è cominciato solo verso la fine di ottobre, quando è stata impiantata sullo stesso una coltivazione di AP.
3. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di IO, dei fondi, estesi circa Ha 3,70, situati in agro di ON, alla c.da RI, di proprietà dei coniugi e (lo stesso condotto Controparte_3 Controparte_4
anche negli anni precedenti). I fondi sono risultati formalmente detenuti, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2021 al 31/10/2022.
4. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di IO, dei fondi, estesi circa Ha 6,35, situati in agro di ON, alla c.da RI, di proprietà dei AN e . I fondi in virtù di un nuovo Persona_4 Persona_5 contratto d'affitto, per la durata dal 19/07/2021 al 30/09/2022. Per il periodo da gennaio a giugno, la ditta CO ha continuato a mantenere la disponibilità di:
- Una partita di IO, di circa Ha 3,00, in agro di ON, acquistata “alla pianta” a novembre 2020 dall'azienda agricola CO NO.
- una partita di AP, di circa Ha 2,00, insistente sul fondo situato in agro di
ON, alla c.da Spartivento, acquistata nel mese di gennaio dall'azienda agricola (vedi ft. di acquisto del 21/01/2021); Controparte_6
- una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di ON, alla c.da Monterozzi, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola OL IO di ON (vedi ft. di acquisto del
30/11/2021).
Dall'esame della documentazione contabile è emerso che nel corso dell'anno
2021 la ditta ha acquistato solo gasolio agricolo, prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici e 1 kg di semi di rapa, a fine ottobre (con tutta probabilità, utilizzati per impiantare la coltivazione delle AP sul fondo di ). Parte_9
Risultano, poi, le vendite di: • IO (poco più di n. 716.500 pezzi), tra febbraio e giugno;
• bulbi di RC (n. 50.000), a settembre;
• circa Ha 1,50 di AP
“alla pianta”, a dicembre (cioè metà coltivazione, sui circa Ha 2,90 del fondo di
). Parte_9
L'effettiva consistenza aziendale del 2021, dunque, a detta degli ispettori è consistita:
➢ circa Ha 6,00 di carciofeto, condotto da gennaio a settembre, sui fondi in agro di ON (di ), utilizzati fino a giugno per portare a compimento la Persona_4
campagna IOcola 2020-2021 e poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la nuova campagna IOcola 2021-2022;
➢ circa Ha 10,00 di carciofeto, condotto da luglio a dicembre, sui fondi in agro di ON (dei coniugi e dei AN ) e attinente alla Controparte_5 Per_4
campagna IO-cola 2021-2022;
➢ circa Ha 2,90 di AP, condotte da ottobre a dicembre sui fondi in agro di
ON (di ). La raccolta delle AP, su tali fondi, non è stata affatto Parte_9 effettuata dalla ditta CO, che ha venduto l'intera produzione “alla pianta” a
OS AR (seppur in due distinti momenti e cioè, circa Ha 1,50 a dicembre 2021 e circa Ha 1,50 a gennaio 2022). Alle coltivazioni condotte, vanno aggiunte le produzioni acquistate “alla pianta”, cioè:
➢ circa Ha 3,00 di IO, sui fondi di ON (acquistati ad ottobre 2020), raccolti tra gennaio e giugno;
➢ circa Ha 1,20 di olive da olio, sul fondo di ON, raccolte tra novembre e dicembre;
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, la coltivazione di circa Ha 2,00 di AP, acquistata “alla pianta” a gennaio (sul fondo di
ON, di ) poiché, di sicuro, le AP in questione non sono state Controparte_6
affatto vendute nel 2021. Per quanto accertato e riferito dallo stesso proprietario, la produzione venduta, riguardava un prodotto assolutamente non commerciabile, essendo le piante già in avanzato stato di infiorescenza ed è stata utilizzata da CO esclusivamente per poterne ricavare sementi (tant'è che il prezzo di vendita dell'intera coltivazione di Ha 2,00 è stato di appena € 200).
Considerata la reale attività accertata, ancora una volta, gli ispettori hanno evidenziato la sproporzione delle n.
8.108 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da gennaio a dicembre 2021, rispetto a quelle che codesta ditta ha potuto effettivamente utilizza-re.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sempre a detta degli ispettori, sarebbe stato più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 740/750 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di Francesco Ribaudo - Edizioni
Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2022
La ditta CO ha avuto la disponibilità, nell'anno 2022, dei seguenti fondi agricoli da condurre:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 6,35, situati in agro di ON, alla c.da RI (dei AN
), proseguendo la coltivazione già in atto dei IO, relativa alla campagna Per_4
produttiva 2021-2022, in virtù del sopra citato contratto d'affitto, per la durata dal
19/07/2021 al 30/09/2022.
2. da gennaio ad ottobre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 3,70, situati in agro di ON, alla c.da RI (dei coniugi ), proseguendo la coltivazione già in atto dei IO, relativa alla Controparte_5
campagna produttiva 2021-2022. Si rammenta che i fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta CO, in virtù del sopra citato contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2021 al 31/10/2022.
3. da gennaio a dicembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 2,90, situati in agro di ON, alla c.da Monterozzi (di Parte_9
), dove ha proseguito, fino al 10 gennaio, la preesistente coltivazione delle AP
[...]
(già avviata ad ottobre 2021 e venduta “alla pianta” il 10/01/2022) e diversi mesi più tardi, da settembre a dicembre, ha coltivato IO. Fondi detenuti, in virtù del citato contratto d'affitto, dal 24/04/2021 al 30/09/2026.
4. da giugno a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di FI, dei fondi, estesi circa Ha 3,15, situati in agro di FO, in loc. Borgo Segezia alla c.da
Ponte Albaneto, di proprietà di . I fondi sono risultati formalmente Parte_10 detenuti dalla ditta CO, in virtù di un contratto d'affitto stagionale, per la durata dal 20/06/2022 al 31/12/2022.
5. da agosto a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di IO, dei fondi, estesi circa Ha 2,00, situati in agro di ON, alla c.da RI, di proprietà di . I fondi detenuti dalla ditta CO, in virtù di un Persona_4 nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 20/08/2022 al 30/09/2023.
6. da agosto a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di IO, dei fondi, estesi circa Ha 5,00, situati in agro di ON, alla c.da RI, di proprietà di I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta Persona_6
CO, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 20/08/2022 al
30/09/2023.
L'esame della documentazione rileva inoltre, per l'anno 2022 i seguenti acquisti
“alla pianta”:
• una partita di zucca, di circa Ha 1,00, insistente sui fondi in agro di Cerignola, alla c.da Lupara, acquistata a giugno dall'azienda agricola LC Domenico di
AP (vedi ft. di acquisto del 30/06/2022);
• una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di ON, alla c.da Monterozzi, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola
OL IO di ON (vedi ft. di acquisto del 09/11/2022).
Risultano, inoltre, l'acquisto di gasolio agricolo, di prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici e di 2,5 kg di semi di rapa, a metà settembre (che, tuttavia, non sono risultati affatto piantati, non avendo, da settembre a dicembre, disponibilità di ulteriori fondi agricoli da coltivare, oltre a quelli già sopra evidenziati).
La ditta, poi, ha venduto:
• circa Ha 1,50 di AP “alla pianta”, a inizio gennaio (cioè la rimanente metà, dei totali circa Ha 2,90, della produzione ancora in atto sul fondo di ); Parte_9
• IO (poco più di n. 102.500 pezzi), tra fine marzo e fine maggio.
L'effettiva attività svolta in relazione alla consistenza aziendale, dunque, è la seguente:
➢ circa Ha 10,00 di carciofeto, condotto da gennaio a settembre, sui fondi in agro di ON (di e dei coniugi ), utilizzati fino a Persona_4 Controparte_5
giugno per portare a compimento la campagna IOcola 2021-2022 e poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la nuova campagna IOcola 2022-2023;
➢ circa Ha 10,00 di carciofeto, condotto da agosto a dicembre, sui fondi in agro di ON (dei AN e e di ) e attinente Persona_4 Per_6 Parte_9
alla campagna IOcola 2022-2023.
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, la presunta coltivazione di circa Ha 3,15 di FI che, a detta del titolare, sarebbe stata con-dotta, da luglio ad ottobre, sui fondi in agro di FO (di Pt_10
), stante la totale assenza di documentazione comprovante sia l'acquisto
[...]
delle piantine che, soprattutto, la vendita dei presunti FI raccolti.
Gli ispettori, hanno inoltre evidenziato, che sebbene il termine della durata dell'affitto, apposto sul contratto, fosse il 31/12/2022, in realtà, già dalla fine ottobre il fondo era tornato nel pieno possesso del proprietario, che dal mese di novembre lo stava direttamente coltivando a grano.
Alle coltivazioni condotte, va aggiunta la produzione acquistata “alla pianta”, pari a circa Ha 1,20 di olive da olio, sul fondo di ON di OL IO, raccolte tra novembre e dicembre.
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale,
l'attività di raccolta delle zucche, acquistate “alla pianta” a giugno, sui fondi di
Cerignola di circa Ha 1,00 (di LC Domenico) poiché, non sono risultato affatto vendute zucche nel 2022 e, perciò, nemmeno raccolte (circostanza confermata, implicitamente, da tutti i TI escussi, nessuno dei quali ha dichiarato di aver raccolto tale prodotto agricolo nel 2022). Considerata la reale attività accertata, gli ispettori hanno evidenziato che le n.
5.525 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da febbraio a settembre 2022 e le ulteriori n.
2.663 giornate registrate sul L.U.L. da ottobre a dicembre, appaiono assolutamente spropositate, rispetto a quelle che codesta ditta ha potuto effettivamente utilizzare.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sarebbe più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 780/790 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di
Agricoltura di Francesco Ribaudo - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro- culturali della regione Puglia).
Tanto chiarito gli ispettori hanno dato atto delle attività ispettive eseguite in passato nei confronti dell'azienda agricola CO AN.
Hanno in particolare evidenziato che in occasione di un accertamento ispettivo effettuato dalla D.T.L. di FO sui fondi dove stava operando la ditta CO, venivano trovati intenti al lavoro solo pochissimi TI (massimo n. 6 soggetti), a fronte dei tantissimi soggetti che la ditta, invece, poi ha denunciato.
A luglio 2019, ad esempio, erano stati trovati intenti al lavoro, in attività di estrazione bulbi di RC sul fondo in ON alla c.da MA (cioè quello della soc. RR, acquistato da CO “alla pianta”) solo n. 5 lavoratori, sebbene in tale stesso mese codesta ditta aveva denunciato ben n. 44 di soggetti.
La stessa cosa dicasi per l'ispezione avvenuta nel mese di marzo 2014, quando sono stati trovati intenti al lavoro, in attività di zappettatura erba nei carciofeti, solo n.
2 lavoratori, per quella di marzo 2012 in cui è stato trovato solo n. 1 lavoratore impegnato nella raccolta dei IO e per quella di luglio 2012, dove sono stati trovati al lavoro, per l'estrazione dei bulbi di RC, solo n. 6 lavoratori.
Un altro riscontro significativo, ai fini della verifica della congruità delle giornate de-nunciate rispetto al reale fabbisogno aziendale, desumibile dall'analisi della contabilità aziendale, si ottiene confrontando i ricavi conseguiti dalle vendite dei prodotti con i costi effettivamente sostenuti dalla ditta CO per compiere la propria attività d'impresa, cioè le spese sostenute per l'affitto dei terreni, per l'acquisto dei prodotti “alla pianta”, delle piantine, dell'energia, dei prodotti fitosanitari, per l'uso dei mezzi agricoli, per l'irrigazione e altro e, in particolar modo, quelli per la retribuzione della manodopera utilizzata (oltre che per gli annessi oneri fiscali e contributivi dovuti).
Nella tabella seguente, i verbalizzanti hanno riassunto i dati economici tratti dalla contabilità aziendale (fatture, registri IVA e denunce IVA), relativamente agli anni dal 2018 al 2022, dai quali si rileva, inequivocabilmente, l'enorme sproporzione tra i ricavi conseguiti e gli esorbitanti costi globalmente sostenuti (soprattutto quelli,
“ipotetici”, a titolo di retribuzione della manodopera denunciata all' ) che, come si CP_1
può facilmente comprendere, porterebbe, in ciascun anno, la ditta CO a pesantissime e incomprensibili perdite di esercizio.
Anno Volume d'affari ricavi costi acquisti costi OTD* Disavanzo perdita
2018 € 14.943 € 2.042 € 285.320 € 272.419
2019 € 19.129 € 27.450 € 267.440 € 275.761
2020 € 62.736 € 26.285 € 283.400 € 246.949
2021 € 72.533 € 34.425 € 324.320 € 286.212
2022 € 10.295 € 34.930 € 327.520 € 352.155
Gli ispettori hanno evidenziato che le somme indicate a titolo di retribuzione della manodopera sono state determinate considerando l'importo di € 40 nette giornaliere, che il titolare stesso ha dichiarato di aver effettivamente corrisposto a ciascuno dei presunti TI denunciati.
Se gli ispettori avessero considerato la retribuzione giornaliera “formalmente” dovuta, cioè quella denunciata sul L.U.L. e sulle denunce contributive AG (ben più alta rispetto a quella che il titolare avrebbe corrisposto), la perdita d'esercizio sarebbe stata addirittura più elevata, quasi raddoppiata.
A tali ingenti perdite, andrebbero sommati gli ulteriori costi sostenuti per il pagamento dei canoni di affitto dei terreni (che non sono già stati registrati), oltreché le altrettanto consistenti somme dovute a titolo di contributi previdenziali e di imposte fiscali, mai pagate.
Come si può ben notare, in ciascun anno lo squilibrio economico rilevato è notevole ed assolutamente ingiustificato e, qualora i costi “vivi” riscontrati fossero reali, attesterebbero, senza alcuna ombra di dubbio, una assoluta antieconomicità dell'impresa, protratta nel tempo (passività che, per gli ultimi cinque anni di attività, sarebbe pari a circa € 1.500.000). Gli ispettori quindi hanno evidenziato che qualora il CO AN avesse effettivamente occupato tutta la manodopera denunciata e avesse realmente retribuito tutti i lavoratori denunciati, avrebbe “teoricamente” dovuto sostenere ogni anno ingenti esborsi di risorse finanziarie e farsi carico di perdite così enormi, tali da indurre un qualsivoglia ragionevole imprenditore a desistere dal proseguire un'attività così totalmente fallimentare.
Sul punto gli ispettori hanno evidenziato che conferma della correttezza della propria tesi si trae proprio dalle dichiarazioni rese da CO AN che, in merito alla redditività della sua azienda agricola, si è dimostrato del tutto inconsapevole delle presunte ingenti perdite di esercizio subite ogni anno (specie, in conseguenza delle presunte retribuzioni corrisposte), tant'è che, a tal proposito, nella dichiarazione rilasciata il 17/11/2022, aveva affermato testualmente:
… “posso dire che l'anno scorso, 2021, per l'intera retribuzione di tutti i TI che ho assunto da gennaio a dicembre 2021, ho speso un totale di complessivi € 70.000 o al massimo € 80.000. Pago i miei TI sempre e soltanto in contanti” … “li retribuisco con € 40 nette al giorno, sia agli uomini che alle donne, per circa 6 ore di lavoro al giorno”.
Gli ispettori hanno rilevato che se realmente il CO avesse retribuito, con €
40 netti, ognuna delle n.
8.108 giornate di lavoro denunciate nel 2021, certamente, avrebbe avuto consapevolezza della enorme liquidità di cui avrebbe dovuto disporre, considerato che l'effettivo esborso di denaro “in contanti” che avrebbe dovuto sostenere in tale anno sarebbe stato di oltre € 324.000 (e non già di € 70.000/80.000).
Sempre sul punto, i verbalizzanti hanno rilevato che il CO ignorava evidentemente anche le “presunte” perdite annuali di esercizio manifestate “sulla carta” dalla sua azienda (come si evince dalla sopra indicata tabella), avendo dichiarato di aver sempre chiuso l'esercizio finanziario, di ciascun anno, in sostanziale attivo o, tutt'al più, in pareggio, escludendo, ogni ipotesi di passività aziendale (passività che
“sulla carta” è fortemente determinata dall'esorbitante costo della “presunta” manodopera).
Gli ispettori, inoltre, al fine di individuare e riconoscere i “reali” TI da quelli “fittizi”, hanno dato atto di aver provveduto a convocare la quasi totalità dei soggetti assunti e denunciati, nel periodo oggetto di accertamento, al fine di acquisire, da ognuno, circostanziate informazioni in merito alla modalità di esecuzione della propria prestazione lavorativa. In particolare gli ispettori hanno escusso 100 soggetti.
Le informazioni acquisite (in merito ai periodi di lavoro, ai luoghi di lavoro e alle attività eseguite, alle modalità di svolgimento di tali attività e ai tempi di lavoro, all'entità della retribuzione percepita e alle modalità di riscossione della stessa, alle modalità di raggiungi-mento del posto di lavoro, alle relazioni con altri compagni di lavoro e soprattutto ai rapporti con il datore di lavoro, ecc.) sono state, quindi, incrociate e confrontate tra loro e, benché tutti i soggetti escussi fossero ampiamente a conoscenza dell'oggetto della convocazione e, quindi, sicuramente ben informati sui fatti da riferire, moltissime e talvolta addirittura assurde sono state le incongruenze evidenziate e le nette contraddizioni rispetto alle vicende aziendali accertate, tali da fornire ai verbalizzanti la concreta prova della “falsità” dei loro rapporti di la-voro.
In conclusione, sulla scorta di quanto innanzi, i verbalizzanti hanno disconosciuto numerose giornate di lavoro denunciate dalla ditta CO Angeli, comprese quelle relative all' odierna ricorrente.
Orbene, a fronte di tale (particolarmente accurata) indagine ispettiva, fondata su riscontri oggetti (sopralluoghi, esame della documentazione, escussione dei lavoratori), le allegazioni e le prove offerte dall'odierna parte ricorrente non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte della lavoratrice a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata.
Quanto alla prova documentale (comunicazione di assunzione, buste-paga, comunicazione Uni-Lav e AG), nella specie la stessa non appare idonea, di per sé,
a dimostrare l'effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro agricolo.
Ed invero, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconosCInto o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo- datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-TI. In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convinCInto circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020; 1234/2021 Corte di Appello di Bari).
Queste considerazioni valgono soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui al tratto di penna dell'imprenditore non corrisponde il pagamento dei contributi previdenziali.
Lo stesso dicasi per la prova testimoniale articolata dalla ricorrente, rispetto alla quale è possibile effettuare già ex ante una valutazione di inidoneità della stessa a sovvertire gli esiti degli accertamenti ispettivi.
Ciò in quanto l'esame delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dalla ricorrente, sono obiettivamente in contrasto rispetto alla prospettazione offerta in questa sede.
Ed invero in sede ispettiva la ricorrente ha testualmente dichiarato: “ in ciascuno deli anni dal 2016 al 2018 con CO AN sono sempre stata ingaggiata da maggio a dicembre e ho lavorato sempre per circa 150 giornate;
ricordo che tutti gli anni all'inizio del mio rapporto, sempre a maggio, estirpavo erba tra le piante di RC e osso dire con certezza che in nessuno dei tre anni di lavoro con questa ditta
CO ho mai fatto la raccolta dei IO;
a giugno dopo che la ditta aveva effettuato la mietitura del grano, faceva la semina delle AP, mentre noi TI, pulivamo l'erba tra i filari;
poi verso luglio e agosto abbiamo fatto la piantagione dei broccoletti e dei FI, tra settembre e dicembre del taglio e della raccolta dei FI, dei broccoletti e delle AP. I terreni dove ho lavorato sono sempre gli stessi
[…] in aro di ON;
non ho mai lavorato su terreni che si trovano in zone diverse.
[…].”
Orbene non vi è chi non veda l'evidente contrasto tra quanto riferito dalla ricorrente agli ispettori e quanto asserito in questa sede, rispetto ad aspetti rilevanti, quali il tipo di attività svolta, il prodotto agricolo trattato ed il luogo di svolgimento della prestazione di lavoro.
È invero emblematico, nella misura in cui indebolisce la prospettazione attorea, che la ricorrente in sede ispettiva abbia drasticamente escluso di essersi occupata della raccolta del RC, laddove in questa sede evidentemente dimenticandosi delle sue precedenti dichiarazioni abbia asserito di essersi occupata “della coltivazione del RC (lavorazione del terreno, zappatura, piantatura, concimazione, irrigazione, sfollatura, e raccolta)”.
Parimenti emblematica è la circostanza che la ricorrente in questa sede abbia dedotto di aver lavorato anche in agro di Segezia, laddove in sede ispettiva ha perentoriamente riferito di aver lavorato solo in agro di ON.
Orbene, tali incongruenze minano la prospettazione attorea, anche e soprattutto in considerazione della circostanza che parte ricorrente, non ha inteso prendere posizione sul punto;
nonostante la produzione in giudizio delle dichiarazioni da parte CP_ dell' la ricorrente nulla ha dedotto sul punto così come non ha nemmeno tentato di dare una plausibile giustificazione avverso le contraddizioni innanzi evidenziate.
Quanto alla prova per testi, poi, è opportuno precisare che si è ritenuto opportuno non ammetterla sia in quanto volta sostanzialmente a provare lo svolgimento di una prestazione di lavoro (raccolta del RC), il cui espletamento è stato categoricamente negato dalla stesa ricorrente in sede ispettiva;
sia in quanto la ricorrente ha indicato due testi, presunti colleghi di lavoro e Tes_1 Tes_2
che tuttavia, la ricorrente, per sua stessa ammissione, non conosce. La
[...]
ricorrente infatti in sede ispettiva ha riferito di non conoscere nessun collega di sesso maschile e di conoscere soltanto le due TI di sesso femminile che lavoravano con lei, ovvero la moglie e la OR del CO (“oltre a me venivano a lavoro la moglie del titolare e la OR del titolare ”). Per_7 Parte_6
L'eventuale espletamento della prova orale, non avrebbe in ogni caso consentito di superare le contraddizioni tra quanto riferito dalla ricorrente in questa sede e quanto dedotto in fase ispettiva.
Per questa ragione, in questa specifica ipotesi, in cui il disconosCInto dei rapporti di lavoro è fondato anche sulle dichiarazioni rese in sede ispettiva dal ricorrente e dal soggetto che li ha denunciati come TI, la prova testimoniale, così come in concreto articolata (e a prescindere da eventuali profili di genericità, irrilevanza o dal carattere valutativo delle circostanze capitolate) non può considerarsi un idoneo ed adeguato elemento di contrasto probatorio, tanto più se si ha riguardo al silenzio serbato in giudizio dai ricorrenti rispetto alle richiamate incongruenze/lacune/contraddizioni che caratterizzano le loro stesse dichiarazioni.
In altri termini, a fronte della produzione in giudizio di queste ultime da parte dell' , la parte ricorrente non ha inteso offrirne una lettura alternativa, tale da CP_1 rendere necessario/opportuno disporre un supplemento di indagine attraverso l'espletamento della prova testimoniale.
La ricorrente nulla infatti ha dedotto circa le evidenti incongruenze tra quanto asserito in ricorso e quanto riferito in sede ispettiva.
In proposito appare opportuno richiamare i principi affermati da Cass. n. 20019/2018
(in motivazione): “… è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convinCInto, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr., e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del
24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003). Inoltre, il giudice del gravame ha evidentemente ritenuto superflua l'ammissione della prova testimoniale come è dato evincere dal richiamo contenuto nella sentenza gravata ai principi affermati da questa Corte secondo cui ".... l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro "non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne
l'attendibilità. (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) ...".
In definitiva, alla luce di quanto premesso, la domanda attorea, aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi OTD, appare infondata.
In definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettato, restando assorbite le questioni preliminari.
Le spese di lite gravano sulla ricorrente in ossequioso alla regola della soccombenza.
La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), del valore della controversia, delle fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di FO-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11023/2023 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 1.863,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie 15%.
FO, 1.4.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti