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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/11/2024, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 424/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 424/2016 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. BILARDI CATERINA C.F._2
ATTORI
contro
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
) e (C.F. , C.F._4 Controparte_3 C.F._5
rappresentate e difese dall'avv. PRIOLO FILOMENA
CARMELA MORENA (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._6
MORABITO ALESSANDRO e dall'avv. PELLICANÒ FILOMENA
CONVENUTE
e
C.F. ) CP_4 C.F._7
(C.F. ) Controparte_5 C.F._8
(C.F. ) Parte_3 C.F._9
(C.F. ) Parte_4 C.F._10
pagina 1 di 16 (C.F. ) Parte_5 C.F._11
(C.F. Parte_6 C.F._12
C.F. ) Parte_7 C.F._13
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_6
tempore, (C.F. ) P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_8
(C.F. ) P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, (CF. Controparte_7
) P.IVA_3
CONVENUTI CONTUMACI
e in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. Controparte_8
, in qualità di procuratrice speciale di in persona del legale P.IVA_4 CP_9
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MAZZITELLI GIOVANNI
INTERVENUTA
OGGETTO
Usucapione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 08.11.2023, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, CP_4 Parte_7 Pt_6
AR NA,
[...] Parte_5 Controparte_5 Controparte_3 Pt_3
e allegando:
[...] Controparte_2 Parte_4 CP_1
− di possedere ininterrottamente da oltre vent'anni, in modo esclusivo, pubblico, pacifico e senza opposizione da parte di alcuno, l'immobile sito in Reggio Calabria, identificato pagina 2 di 16 nel Catasto Fabbricati di tale Comune al foglio di mappa 8, particella 566, subalterno
11, formalmente intestato ai convenuti e, per la quota di 1/30, ad essa attrice Pt_2
[...]
− di aver vissuto nell'immobile in questione sin dal giorno del loro matrimonio, celebrato in Reggio Calabria il 25.03.1995, e di aver iniziato ad occuparlo già un anno prima al fine di effettuare i lavori necessari al completamento dello stesso che si trovava ancora allo stato rustico,
− che l'immobile oggetto di causa, inizialmente adibito a magazzino, intorno all'anno
1992/1993, era stato trasformato in abitazione e, nell'anno 1994, era stato interamente rifinito a spese di essi attori, i quali avevano effettuato lavori di posa in opera di intonaco, tinteggiatura e pavimentazione, avevano realizzato i servizi igienici,
l'impianto elettrico, idraulico e di riscaldamento, avevano installato gli infissi, le porte esterne ed interne e avevano, inoltre, provveduto ad arredarlo completamente con mobili acquistati su misura,
− di godere dell'immobile de quo in via esclusiva, esercitandovi il dominio sia diretto che utile, curandolo e mantenendolo a proprie spese con segni visibili e dimostrandosi pubblicamente e pacificamente quali veri ed esclusivi proprietari dello stesso, senza aver mai ricevuto alcuna contestazione da parte degli odierni convenuti o di terzi.
Gli attori hanno dedotto di essere divenuti proprietari esclusivi, per intervenuta usucapione ordinaria, dell'immobile sito in Reggio Calabria, identificato nel Catasto Fabbricati di tale
Comune al foglio di mappa 8, particella 566, subalterno 11 e hanno dunque concluso chiedendo al Tribunale di: «dichiarare le due parti attrici, i coniugi Sig. , nato a [...]
Feroleto Della Chiesa (RC), il 12/10/1963, (C.F. , e la sig.ra C.F._1 Pt_2
, nata a [...], l'[...] (C.F. , proprietari per
[...] C.F._2 intervenuta usucapione dell'immobile adibito ad uso abitazione, sito nel Comune di Reggio
Calabria, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 8, particella 566, sub 11, cat.
A/2 cl. n. 2, di sette vani, in virtù del possesso pubblico, pacifico, esclusivo e continuativo per oltre vent'anni, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa in caso di opposizione».
Con comparsa di risposta depositata in data 12.07.2016, si sono costituiti in giudizio CP_1
e , eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità
[...] Controparte_2 Controparte_3
pagina 3 di 16 della domanda attorea per l'omesso esperimento della mediazione obbligatoria;
nel merito, hanno invece eccepito:
− che l'immobile oggetto di causa era stato concesso in comodato d'uso agli odierni attori dai legittimi proprietari, parenti di senza che fosse concluso alcun Parte_2
contratto scritto,
− che ciò era avvenuto in occasione del matrimonio degli attori per intento del padre dell'attrice, il quale, avendo la disponibilità dell'immobile, come se ne Parte_5
fosse proprietario esclusivo, aveva effettuato questa concessione alla figlia Pt_2
e al genero con il consenso espresso della moglie
[...] Parte_1 CP_1
e delle altre figlie, nonché con il consenso tacito dei fratelli e
[...] CP_10 Pt_3
comproprietari dell'appartamento,
[...]
− che, infatti, con accordo verbale di divisione, i germani e CP_10 Pt_3 Pt_5
effettivi proprietari dell'interno palazzo di cui fa parte l'appartamento oggetto di
[...] causa, avevano attribuito ad la proprietà dell'immobile in questione, Parte_5
− che, però, tale divisione si era stata successivamente concretizzata con appositi atti notarili, in quanto nelle more erano deceduti e e anche a causa Pt_5 CP_11 di altre gravi difficoltà economiche legate all'impresa IA di NA TE e c.
s.n.c., gestita da tutti e tre i germani, sottoposta ad innumerevoli azioni esecutive,
− che l'utilizzazione dell'immobile da parte degli attori, sebbene protrattasi per un lungo periodo di tempo, non costituiva elemento idoneo all'acquisito della proprietà per intervenuta usucapione, tenuto conto degli stretti rapporti di parentela esistenti tra i proprietari del bene e l'attrice, tali per cui il godimento prolungato dell'immobile doveva essere ascritto alla mera tolleranza dei proprietari,
− che alla tolleranza da parte dei proprietari era riconducibile anche la disponibilità e il godimento dell'immobile da parte di il quale lo utilizzava in quanto Parte_1
coniuge di Parte_2
− che, peraltro, sino alla data della sua morte, avvenuta nel giugno 2011, Parte_5
aveva continuato a provvedere al pagamento di tutte le tasse e le spese connesse all'immobile di cui si discute.
Le convenute hanno quindi concluso chiedendo al Tribunale: «1) in via preliminare, di accertare e dichiarare l'interruzione della causa non avendo gli odierni attori esperito, prima
pagina 4 di 16 dell'instaurazione del giudizio, l'obbligatoria procedura di mediazione;
2) nel merito, rigettare le domande spiegate dagli attori perché infondate in fatto e diritto non potendo gli attori vantare il diritto possessorio sul bene oggetto di causa;
3) condannare le parti attrici al pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che effettua la dichiarazione di rito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.».
Con comparsa di risposta depositata in data 19.07.2016, si è costituita in giudizio AR
NA, eccependo:
− che l'immobile oggetto di causa era stato consegnato agli attori da parte del padre di in comodato d'uso, giacché nell'anno 1995 si sarebbero Parte_2 Parte_5
sposati,
− che i lavori di ristrutturazione dell'appartamento in questione erano stati interamente commissionati e pagati da il quale aveva anche provveduto al Parte_5
pagamento di tutte le spese di gestione (acqua, luce, gas) e di tutte le tasse (ICI E TARSU) gravanti sull'immobile fino alla data della sua morte, avvenuta nell'anno 2011,
− che, successivamente, tali spese erano state sopportate dalla moglie madre CP_1
di Parte_2
− che, in data 15.06.2012, l'attrice aveva accettato con beneficio di inventario l'eredità devoluta dal padre e tra i beni della massa ereditaria vi era anche Parte_5
l'appartamento per cui è causa,
− che, per il periodo antecedente alla morte di si doveva escludere la Parte_5
sussistenza di un possesso utile ad usucapionem, mancando la prova di un atto materiale di apprensione della res, in quanto la relazione che si era instaurata fra gli attori e il bene dipendeva dalla permissio di e degli altri comproprietari ed era basata su CP_12
ragioni di solidarietà familiare,
− che, per il periodo successivo alla morte di l'utilizzo del bene comune Parte_5
da parte di uno solo dei comproprietari non configurava un possesso utile ad usucapionem, atteso che l'utile gestione della res da parte di in mancanza Parte_2
di prova contraria, doveva presumersi effettuata in nome e per conto anche di tutti gli altri comproprietari.
pagina 5 di 16 La convenuta ha dunque concluso chiedendo al Tribunale di «1) rigettare le richieste formulate da parte attrice relativamente alla proprietà dell'immobile in questione;
2) con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, ex art. 93 c.p.c.».
Nessuno si è costituito nell'interesse dei convenuti CP_4 Parte_7 Pt_6
e
[...] Parte_5 Controparte_5 Parte_3 Parte_4
All'udienza del 06.10.2016, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti non costituiti.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata poi istruita mediante l'escussione dei testimoni indicati dalle parti.
Successivamente, all'udienza del 24.06.2021, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa
è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 05.02.2022, il Tribunale, «rilevato che dal certificato ipotecario speciale prodotto in giudizio da parte attrice in data 15.09.2016 è emerso che sull'immobile oggetto di causa sono state iscritte tre ipoteche (“ipoteca volontaria iscritta, il 21.3.2006, a favore di Banca
Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e contro cl. 1939, Parte_5 CP_1 Pt_3
, cl. 1976 e
[...] CP_4 Parte_7 Parte_4 Parte_5 Pt_6
(reg. gen. n. 6374 e reg. part. n. 871); ipoteca legale iscritta, il 6.8.2007, a favore di
[...]
e contro (reg. gen. n. 17693 e reg. part. n. 5123); ipoteca giudiziale CP_13 Parte_3
iscritta, il 2.7.2012, a favore di e
contro
Controparte_7 Parte_7 Pt_5
cl. 1976, , , , e
[...] Parte_6 Parte_3 Parte_4 CP_4 CP_1
(reg. gen. n. 11737 e reg. part. n. 893”) e rilevato che Banca Monte dei Paschi di Siena
[...]
s.p.a. ha trascritto, in data 9.5.2016, contro , AR NA, , Controparte_3 Parte_2
, e atto di CP_1 Parte_3 CP_4 Parte_7 Parte_6 pignoramento (anche) dell'immobile oggetto di causa (reg. gen. n. 7231 e reg. part. n. 5825); rilevato inoltre che Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha trascritto, in data 9.5.2016, contro
, AR NA, , Controparte_3 Parte_2 CP_1 Parte_3 [...]
e atto di pignoramento (anche) dell'immobile oggetto CP_4 Parte_7 Parte_6 di causa (reg. gen. n. 7231 e reg. part. n. 5825); rilevato che “nel giudizio avente ad oggetto l'usucapione di beni immobili è litisconsorte necessario il creditore garantito da ipoteca iscritta pagina 6 di 16 anteriormente alla trascrizione della domanda, in quanto titolare di un diritto reale - risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes - di cui l'usucapione produce l'estinzione” (Cass. Civ., sez. III, 29325/2019)», ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio, ordinando a parte attrice l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., CP_13
e
[...] Controparte_7
Con comparsa depositata in data 01.06.2022, è intervenuta in giudizio Controparte_8
in qualità di procuratrice speciale di rappresentando: CP_9
− che era divenuta titolare di un portafoglio di crediti pecuniari Controparte_8
acquistati da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in forza di contratto di cessione di crediti individuabili “in blocco” concluso in data 20.12.2017,
− che tra i crediti ceduti era compreso quello garantito da iscrizione ipotecaria gravante sull'immobile oggetto di causa,
− che, in relazione ai suddetti crediti, aveva conferito l'incarico di Controparte_8
“soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento con le funzioni e le attribuzioni di cui alla legge sulle cartolarizzazioni” a
(già e aveva all'uopo rilasciato, in data 01.03.2018, CP_9 Controparte_14
procura speciale per compiere, in nome e per conto di essa mandante, atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari utili e opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti ceduti e dei diritti ad essi collegati, ivi comprese azioni legali esecutive e/o concorsuali nei confronti dei debitori o di qualsiasi obbligato per essi.
Parte intervenuta ha poi contestato la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva dedotta da parte attrice e ha dunque concluso chiedendo il rigetto della domanda avanzata da e perché infondata in fatto e in diritto e, Parte_1 Parte_2
comunque, non provata.
All'udienza del 08.11.2023, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 7 di 16 1. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di Monte dei Paschi di Siena s.p.a.,
(subentrata a e le quali, Controparte_6 CP_13 Controparte_7
sebbene ritualmente citate, non si sono costituite in giudizio.
2. L'eccezione preliminare, sollevata dalle convenute e CP_1 Controparte_2
di improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento della Controparte_3
procedura di mediazione obbligatoria è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Sulla scorta dell'indirizzo di questo Tribunale, ampiamente articolato nel “Vademecum per i giudizi di usucapione” adottato in data 20.03.21014, al quale integralmente si rimanda per una più completa disamina della questione, l'instaurazione dei giudizi in materia di usucapione non deve, infatti, essere preceduta dall'esperimento della procedura stragiudiziale della mediazione
(cfr. “Vademecum per i giudizi di usucapione” adottato dal Tribunale di Reggio Calabria in data
20.3.2014).
3.Venendo ora al merito, e hanno agito in giudizio al fine Parte_1 Parte_2 di essere dichiarati proprietari esclusivi, per intervenuta usucapione ordinaria, dell'immobile sito in Reggio Calabria, identificato nel Catasto Fabbricati di tale Comune al foglio di mappa 8, particella 566, subalterno 11, formalmente intestato ai convenuti e, per la quota di 1/30, all'attrice
Parte_2
Com'è noto, l'acquisto della proprietà per usucapione ordinaria di beni immobili ai sensi dell'art. 1158 c.c. presuppone un comportamento umano – c.d. corpus possessionis – continuo, non interrotto, pacifico e pubblico, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla res, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge – cioè 20 anni –, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa, esclusiva e piena signoria sulla cosa, a cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del titolare formale del bene, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore (ex multis, Cass. Civ. 20670/2010, Cass. Civ. 8158/2012, Cass. Civ. 10894/2013); il corpus possessionis deve, inoltre, essere accompagnato, per tutto il periodo di tempo richiesto dalla legge, dall'animo di tenere la cosa come propria – c.d. animus rem sibi habendi –, cioè dalla volontà di escludere gli altri dalle facoltà di godimento e di disposizione del bene.
pagina 8 di 16 In applicazione del principio generale in materia di riparto dell'onere della prova fissato dall'art. 2697 c.c., colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c.
Ciò premesso in termini generali, nel caso in esame è pacifico – convergendo sul punto la prospettazione delle parti – che gli attori abbiano utilizzato l'immobile oggetto di causa come abitazione sin dall'anno del loro matrimonio, celebrato nel 1995.
Le deduzioni delle parti divergono, però, in ordine alla qualificazione della relazione instaurata dagli attori con la res: e hanno allegato di aver Parte_2 Parte_1 goduto dell'immobile uti domini, sicché al possesso del bene protrattosi per oltre venti sarebbe conseguito l'acquisto della proprietà dell'immobile a titolo originario per intervenuta usucapione;
i convenuti, invece, hanno dedotto che si trattava di una mera detenzione, atteso che il godimento del bene da parte degli attori era basato sulla permissio degli effettivi proprietari.
La disamina della questione deve tener conto del fatto che, nell'anno 1995, allorché gli attori hanno adibito a propria abitazione l'immobile oggetto di causa, era ancora in vita Pt_5
padre dell'attrice, originario proprietario del bene insieme ai fratelli e
[...] CP_10 Pt_3
[...]
Ne consegue che l'asserito possesso ad usucapionem fatto valere dagli attori avrebbe avuto inizio – secondo quanto prospettato dai medesimi – quando non era ancora Parte_2
divenuta comproprietaria del bene per successione ereditaria.
Gli attori, nel 1995, hanno dunque instaurato una relazione con la res – di proprietà del padre e degli zii paterni di – in qualità di terzi che non vantavano alcun diritto reale Parte_2 sull'immobile.
Ebbene, ritiene questo Giudice che il potere di fatto esercitato sulla cosa dagli attori sia iniziato a titolo di mera detenzione, così come prospettato dalle parti convenute.
Ciò è ragionevolmente presumibile in considerazione:
− dello stretto rapporto di parentela esistente tra l'attrice e i proprietari Parte_2
del bene,
pagina 9 di 16 − della circostanza che l'unità immobiliare, originariamente adibita a magazzino, è stata trasformata dai proprietari, negli anni 1992/1993, in abitazione (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione) e, poco dopo, in occasione del matrimonio degli attori, è stata adibita a residenza di questi ultimi,
− del fatto che le ulteriori unità immobiliari di cui si compone il fabbricato sono nella disponibilità di parenti di tra cui la madre, (cfr. Parte_2 CP_1 dichiarazioni rese dal teste il quale, riferendosi all'attore Testimone_1 Parte_1
ha affermato che «nell'appartamento sovrastante abita la suocera che è
[...]
rimasta vedova del marito. Nello stabile negli altri piani abitano altri familiari»).
Tali circostanze, unitariamente considerate, inducono a ritenere che i comproprietari abbiano permesso e tollerato l'utilizzazione dell'immobile da parte di e del marito Parte_2
per spirito di solidarietà familiare. Parte_1
Ebbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora gli atti di tolleranza – come nella fattispecie in esame – si fondino su rapporti di parentela, l'attività svolta sul bene può essere di non modesta entità ed avere carattere durevole, giacché un'attività con tale caratteristiche può rappresentare elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza in tema di rapporti di amicizia e di buon vicinato, di per sé labili e mutevoli, ma non anche con riferimento ai rapporti di paramela;
questi ultimi, infatti, proprio in ragione del legame affettivo, per sua natura stretto e durevole, giustificano atti di tolleranza che interessano un lungo arco temporale e che incidono significativamente sull'esercizio del diritto di proprietà da parte dell'effettivo titolare (ex multis, Cass. Civ. 18360/2004, Cass. Civ. 9661/2006, Cass. Civ.
4327/2008).
In questo contesto, era quindi onere degli attori provare l'interversione della detenzione nel possesso, secondo quanto previsto dall'art. 1141, comma 2, c.c.
Infatti, colui che abbia iniziato il godimento del bene a titolo di detenzione non può acquistarne il possesso finché il titolo non venga mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta nei confronti del possessore;
quest'ultimo mutamento richiede, in particolare, il compimento di uno o più atti estrinseci, dai quali sia possibile desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta, attraverso la negazione dell'altrui possesso e l'affermazione del proprio. (Cass. Civ. 21252/2007).
pagina 10 di 16 Applicando tali principi al caso in esame, si deve rilevare che l'espletata istruttoria non ha consentito di accertare che sia intervenuto un atto di interversione della detenzione nel possesso.
I documenti prodotti in giudizio da parte attrice, infatti, dimostrano esclusivamente che e hanno provveduto all'intestazione e al pagamento delle Parte_1 Parte_2 utenze domestiche, nonché all'acquisito di complementi destinati all'arredo dell'appartamento per cui è causa.
Tali condotte non risultano certamente idonee a dimostrare la sussistenza, in capo agli attori, di un possesso esercitato uti domini, trattandosi di attività strettamente connesse alla mera utilizzazione della res e che ben possono essere espletate anche dal mero detentore dell'immobile.
Priva di rilievo è anche la circostanza allegata dagli attori, secondo cui gli stessi, ad ottobre del
2006, avrebbero richiesto un finanziamento di euro 30.000,00, a nome di al Parte_1 fine di apportare delle migliorie all'appartamento de quo.
A prescindere da ogni considerazione circa l'idoneità di tale condotta a costituire atto di interversione della detenzione nel possesso, si deve evidenziare che, comunque, non vi è prova dell'effettivo utilizzo di tale somma per il fine indicato dagli attori.
Al riguardo, non è infatti sufficiente la testimonianza resa dal teste – il quale, Testimone_1
riferendosi a ha dichiarato: «qualche anno addietro ha ristrutturato Parte_1
l'immobile, in particolare un bagno. Ricordo che mi aveva parlato di un prestito acceso a questo fine» –, trattandosi di dichiarazioni, oltre che generiche, de relato actoris (si veda Cass. Civ.
569/2015, secondo cui «in tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa»).
Per quanto riguarda la prova testimoniale espletata nel corso del giudizio, si deve invece evidenziare che, sebbene sia emerso che nel 1994, ha provveduto a rifinire Parte_1
l'appartamento di cui si discute a proprie spese, non vi è dubbio che detta attività sia comunque pagina 11 di 16 compatibile con la mera detenzione dell'immobile basata sulla tolleranza dei parenti della moglie non costituendo espressione univoca dell'animus rem sibi habendi. Parte_2
Tutto ciò considerato, si deve concludere che gli attori, sui quali gravava il relativo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c., non hanno fornito dimostrazione della sussistenza del possesso ad usucapionem asseritamente esercitato sull'immobile oggetto di causa.
Deve, inoltre, aggiungersi che a seguito della morte del padre Parte_2 Pt_5
avvenuta in data 22.06.2011 – dunque prima che fosse decorso il ventennio utile ex art.
[...]
1158 c.c. –, ha acquistato la proprietà dell'immobile oggetto di causa per la quota di 1/30.
Ebbene, con riferimento al periodo successivo alla morte del padre dell'attrice, la questione si inquadra nella più ampia tematica del possesso acquisitivo fatto valere in danno di comproprietari pro indiviso, sicché la domanda avanzata da è soggetta al peculiare rigoroso Parte_2
onere probatorio ben delineato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Qualora la domanda di usucapione sia rivolta da uno dei comproprietari pro indiviso nei confronti degli altri, al fine di integrare il presupposto del possesso utile ex art. 1158 c.c. non è sufficiente la prova della piena disponibilità della res e dell'esercizio sulla stessa di un potere con modalità corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà – prova che sarebbe invece sufficiente nel giudizio azionato contro colui che risulta essere il proprietario esclusivo del bene –
, essendo invece indispensabile che venga data dimostrazione di un comportamento manifesto
(cioè perfettamente percepibile dagli altri comproprietari) concretamente inconciliabile con la possibilità di godimento dell'immobile da parte degli altri comunisti, tale da evidenziare una inequivoca volontà del singolo comproprietario di possedere uti dominus e non più uti condominus.
La Corte di Cassazione ha infatti affermato che «il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, ai fini dell'usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene. [La Suprema Corte ha confermato la sentenza
pagina 12 di 16 d'appello denegativa dell'acquisto per usucapione, da parte di un comproprietario, della quota degli altri comproprietari, con riguardo al compossesso di un terreno agricolo, oggetto di coltivazione esclusiva da parte prima del dante causa e poi degli eredi di un compossessore e di contemporanea non frequentazione dei luoghi da parte dell'altro comproprietario, in assenza di comportamenti apertamente contrastanti e incompatibili con il possesso altrui e volti ad evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus]» (Cass.
Civ. 19478/2006).
Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che «in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio e a titolo di comproprietà, è tenuto a estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti domininus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune» (Cass. Civ. 21575/2020).
Ne consegue che il comportamento “escludente” richiesto dalla giurisprudenza di legittimità non può dirsi integrato dal semplice fatto che gli altri comproprietari si siano astenuti dall'uso del bene comune, occorrendo invece che colui che invoca l'usucapione abbia goduto dell'immobile in modo del tutto inconciliabile e apertamente contrastante con la possibilità di godimento e utilizzo della res da parte degli altri comunisti.
Il possesso acquisitivo in danno del comproprietario presuppone dunque la rigorosa prova non solo del possesso esercitato sull'immobile ma anche delle specifiche e concrete attività attraverso le quali colui che ha agito in giudizio per far accertare l'usucapione abbia escluso dal possesso gli altri comunisti, neutralizzando la presunzione di tolleranza tra comproprietari in ordine al rapporto di fatto con la cosa oggetto di comunione (Cass. Civ. 21853/2014).
Si tratta quindi di una prova specifica e rigorosa, giustificata dalla particolare natura dell'azione in correlazione all'assetto di interessi che caratterizzano i rapporti tra i comproprietari.
In questi casi, peraltro, il termine utile per usucapire inizia a decorrere solo in presenza di atti
(o comportamenti) del comproprietario dai quali derivi l'impossibilità assoluta per gli altri pagina 13 di 16 comunisti di mantenere un rapporto materiale con il bene e che denotino inequivocabilmente l'intenzione del comproprietario di possedere la res in maniera esclusiva.
Ne consegue che, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale posto in essere dal comproprietario, il termine non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti alla comunione non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà del comproprietario di possedere in via esclusiva (Cass. Civ. 11903/2015).
Si deve infine ricordare che, poiché l'onere della prova in ordine all'esistenza dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c. grava su colui che invoca l'usucapione, in caso di incertezza o insufficienza delle risultanze probatorie, la domanda non potrà che essere rigettata.
Ciò premesso in termini generali, applicando tali principi al caso in esame, non può dunque ritenersi decisivo l'eventuale godimento esclusivo da parte dell'odierna attrice, per oltre vent'anni, dell'immobile oggetto di causa.
Come si è detto, in questi casi non è sufficiente il mero godimento esclusivo dell'immobile da parte di uno dei comproprietari protrattosi per più di vent'anni; ciò che rileva ai fini dell'accoglimento della domanda di usucapione è che l'istante abbia posto in essere, per almeno vent'anni, condotte manifestamente oppositive e chiaramente escludenti la possibilità per gli altri comproprietari di fare uso del bene comune.
L'attrice, a ben vedere, non ha nemmeno allegato di aver posto in essere specifiche condotte
“escludenti” idonee a dimostrare inequivocabilmente la sua intenzione di esercitare sull'immobile una relazione materiale qualificabile in termini di ius excludendi alios.
Per quanto concerne le condotte in cui si sarebbe estrinsecato il potere di fatto esercitato sull'appartamento di cui si discute, parte attrice, nell'atto di citazione, si è infatti limitata ad allegare di aver iniziato ad occupare il bene un anno prima del matrimonio, celebrato in data
25.03.1995, al fine di effettuare i lavori necessari al completamento dello stesso che si trovava ancora allo stato rustico.
Ha poi rappresentato di aver rifinito l'appartamento a proprie spese, effettuando lavori di posa in opera di intonaco, tinteggiatura e pavimentazione, realizzazione di servizi igienici, impianto elettrico, idrico e di riscaldamento, installazione di infissi, porte esterne ed interne e di aver, altresì, provveduto ad arredarlo completamente con beni mobili acquistati su misura.
pagina 14 di 16 Tali condotte certamente non sono idonee a qualificare il potere asseritamente esercitato dall'attrice sulla res in termini di ius excludendi alios, trattandosi di attività strettamente connesse all'utilizzazione e alla gestione del bene che ben possono essere state poste in essere dal comproprietario per un migliore sfruttamento della cosa comune o comunque per evitare che la stessa perisca, e dunque nell'interesse di tutti i comunisti.
Non si tratta infatti di condotte oggettivamente incompatibili con il godimento altrui della res, potendo le stesse essere considerate meri atti di gestione del bene comune o comunque conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte degli altri comproprietari.
Deve, peraltro, evidenziarsi che, a seguito della morte di avvenuta in data Parte_5
22.06.2011, l'odierna attrice ha accettato con beneficio d'inventario l'eredità del padre, nella quale era ricompresa anche la quota di comproprietà dell'immobile oggetto di causa, senza eccepire alcunché e senza manifestare agli altri comproprietari la diversa volontà di possedere l'immobile uti dominus e non uti condominus.
Tutto ciò considerato, si deve concludere che gli attori non hanno fornito adeguata prova del perfezionamento della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c.
La domanda avanzata da e deve pertanto essere rigettata. Parte_1 Parte_2
4. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., e Parte_1
devono essere condannati a rimborsare le spese di lite delle convenute costituite e Parte_2
della società intervenuta, che verranno liquidate direttamente nel dispositivo in applicazione del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, sulla base del valore della controversia (euro 86.764,00, calcolato ai sensi dell'art. 15 c.p.c.) e con applicazione dei valori medi relativi alla fase di studio, alla fase introduttiva, alla fase di trattazione e alla fase decisionale, ridotti della metà in considerazione della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la contumacia di Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Controparte_6
e
[...] Controparte_7
2. rigetta la domanda avanzata da e Parte_1 Parte_2
pagina 15 di 16 3. condanna e a rimborsare le spese di lite delle Parte_1 Parte_2
convenute , e che si liquidano in euro Controparte_3 Controparte_2 CP_1
7.051,50 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2
D.M. 55/2014, IVA – se dovuta – e C.P.A., disponendone la distrazione in favore del difensore delle convenute, avv. Filomena Priolo, ex art. 93 c.p.c.,
4. condanna e a rimborsare le spese di lite della Parte_1 Parte_2
convenuta AR NA, che si liquidano in euro 7.051,50 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA – se dovuta – e
C.P.A., disponendone la distrazione in favore dei difensori della convenuta, avv.
Alessandro Morabito e avv. Filomena Pellicanò, ex art. 93 c.p.c.,
5. condanna e a rimborsare le spese di lite della parte Parte_1 Parte_2
intervenuta, che si liquidano in euro 7.051,50 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA – se dovuta – e C.P.A.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 01/11/2024
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 424/2016 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. BILARDI CATERINA C.F._2
ATTORI
contro
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
) e (C.F. , C.F._4 Controparte_3 C.F._5
rappresentate e difese dall'avv. PRIOLO FILOMENA
CARMELA MORENA (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._6
MORABITO ALESSANDRO e dall'avv. PELLICANÒ FILOMENA
CONVENUTE
e
C.F. ) CP_4 C.F._7
(C.F. ) Controparte_5 C.F._8
(C.F. ) Parte_3 C.F._9
(C.F. ) Parte_4 C.F._10
pagina 1 di 16 (C.F. ) Parte_5 C.F._11
(C.F. Parte_6 C.F._12
C.F. ) Parte_7 C.F._13
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_6
tempore, (C.F. ) P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_8
(C.F. ) P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, (CF. Controparte_7
) P.IVA_3
CONVENUTI CONTUMACI
e in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. Controparte_8
, in qualità di procuratrice speciale di in persona del legale P.IVA_4 CP_9
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MAZZITELLI GIOVANNI
INTERVENUTA
OGGETTO
Usucapione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 08.11.2023, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, CP_4 Parte_7 Pt_6
AR NA,
[...] Parte_5 Controparte_5 Controparte_3 Pt_3
e allegando:
[...] Controparte_2 Parte_4 CP_1
− di possedere ininterrottamente da oltre vent'anni, in modo esclusivo, pubblico, pacifico e senza opposizione da parte di alcuno, l'immobile sito in Reggio Calabria, identificato pagina 2 di 16 nel Catasto Fabbricati di tale Comune al foglio di mappa 8, particella 566, subalterno
11, formalmente intestato ai convenuti e, per la quota di 1/30, ad essa attrice Pt_2
[...]
− di aver vissuto nell'immobile in questione sin dal giorno del loro matrimonio, celebrato in Reggio Calabria il 25.03.1995, e di aver iniziato ad occuparlo già un anno prima al fine di effettuare i lavori necessari al completamento dello stesso che si trovava ancora allo stato rustico,
− che l'immobile oggetto di causa, inizialmente adibito a magazzino, intorno all'anno
1992/1993, era stato trasformato in abitazione e, nell'anno 1994, era stato interamente rifinito a spese di essi attori, i quali avevano effettuato lavori di posa in opera di intonaco, tinteggiatura e pavimentazione, avevano realizzato i servizi igienici,
l'impianto elettrico, idraulico e di riscaldamento, avevano installato gli infissi, le porte esterne ed interne e avevano, inoltre, provveduto ad arredarlo completamente con mobili acquistati su misura,
− di godere dell'immobile de quo in via esclusiva, esercitandovi il dominio sia diretto che utile, curandolo e mantenendolo a proprie spese con segni visibili e dimostrandosi pubblicamente e pacificamente quali veri ed esclusivi proprietari dello stesso, senza aver mai ricevuto alcuna contestazione da parte degli odierni convenuti o di terzi.
Gli attori hanno dedotto di essere divenuti proprietari esclusivi, per intervenuta usucapione ordinaria, dell'immobile sito in Reggio Calabria, identificato nel Catasto Fabbricati di tale
Comune al foglio di mappa 8, particella 566, subalterno 11 e hanno dunque concluso chiedendo al Tribunale di: «dichiarare le due parti attrici, i coniugi Sig. , nato a [...]
Feroleto Della Chiesa (RC), il 12/10/1963, (C.F. , e la sig.ra C.F._1 Pt_2
, nata a [...], l'[...] (C.F. , proprietari per
[...] C.F._2 intervenuta usucapione dell'immobile adibito ad uso abitazione, sito nel Comune di Reggio
Calabria, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 8, particella 566, sub 11, cat.
A/2 cl. n. 2, di sette vani, in virtù del possesso pubblico, pacifico, esclusivo e continuativo per oltre vent'anni, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa in caso di opposizione».
Con comparsa di risposta depositata in data 12.07.2016, si sono costituiti in giudizio CP_1
e , eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità
[...] Controparte_2 Controparte_3
pagina 3 di 16 della domanda attorea per l'omesso esperimento della mediazione obbligatoria;
nel merito, hanno invece eccepito:
− che l'immobile oggetto di causa era stato concesso in comodato d'uso agli odierni attori dai legittimi proprietari, parenti di senza che fosse concluso alcun Parte_2
contratto scritto,
− che ciò era avvenuto in occasione del matrimonio degli attori per intento del padre dell'attrice, il quale, avendo la disponibilità dell'immobile, come se ne Parte_5
fosse proprietario esclusivo, aveva effettuato questa concessione alla figlia Pt_2
e al genero con il consenso espresso della moglie
[...] Parte_1 CP_1
e delle altre figlie, nonché con il consenso tacito dei fratelli e
[...] CP_10 Pt_3
comproprietari dell'appartamento,
[...]
− che, infatti, con accordo verbale di divisione, i germani e CP_10 Pt_3 Pt_5
effettivi proprietari dell'interno palazzo di cui fa parte l'appartamento oggetto di
[...] causa, avevano attribuito ad la proprietà dell'immobile in questione, Parte_5
− che, però, tale divisione si era stata successivamente concretizzata con appositi atti notarili, in quanto nelle more erano deceduti e e anche a causa Pt_5 CP_11 di altre gravi difficoltà economiche legate all'impresa IA di NA TE e c.
s.n.c., gestita da tutti e tre i germani, sottoposta ad innumerevoli azioni esecutive,
− che l'utilizzazione dell'immobile da parte degli attori, sebbene protrattasi per un lungo periodo di tempo, non costituiva elemento idoneo all'acquisito della proprietà per intervenuta usucapione, tenuto conto degli stretti rapporti di parentela esistenti tra i proprietari del bene e l'attrice, tali per cui il godimento prolungato dell'immobile doveva essere ascritto alla mera tolleranza dei proprietari,
− che alla tolleranza da parte dei proprietari era riconducibile anche la disponibilità e il godimento dell'immobile da parte di il quale lo utilizzava in quanto Parte_1
coniuge di Parte_2
− che, peraltro, sino alla data della sua morte, avvenuta nel giugno 2011, Parte_5
aveva continuato a provvedere al pagamento di tutte le tasse e le spese connesse all'immobile di cui si discute.
Le convenute hanno quindi concluso chiedendo al Tribunale: «1) in via preliminare, di accertare e dichiarare l'interruzione della causa non avendo gli odierni attori esperito, prima
pagina 4 di 16 dell'instaurazione del giudizio, l'obbligatoria procedura di mediazione;
2) nel merito, rigettare le domande spiegate dagli attori perché infondate in fatto e diritto non potendo gli attori vantare il diritto possessorio sul bene oggetto di causa;
3) condannare le parti attrici al pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che effettua la dichiarazione di rito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.».
Con comparsa di risposta depositata in data 19.07.2016, si è costituita in giudizio AR
NA, eccependo:
− che l'immobile oggetto di causa era stato consegnato agli attori da parte del padre di in comodato d'uso, giacché nell'anno 1995 si sarebbero Parte_2 Parte_5
sposati,
− che i lavori di ristrutturazione dell'appartamento in questione erano stati interamente commissionati e pagati da il quale aveva anche provveduto al Parte_5
pagamento di tutte le spese di gestione (acqua, luce, gas) e di tutte le tasse (ICI E TARSU) gravanti sull'immobile fino alla data della sua morte, avvenuta nell'anno 2011,
− che, successivamente, tali spese erano state sopportate dalla moglie madre CP_1
di Parte_2
− che, in data 15.06.2012, l'attrice aveva accettato con beneficio di inventario l'eredità devoluta dal padre e tra i beni della massa ereditaria vi era anche Parte_5
l'appartamento per cui è causa,
− che, per il periodo antecedente alla morte di si doveva escludere la Parte_5
sussistenza di un possesso utile ad usucapionem, mancando la prova di un atto materiale di apprensione della res, in quanto la relazione che si era instaurata fra gli attori e il bene dipendeva dalla permissio di e degli altri comproprietari ed era basata su CP_12
ragioni di solidarietà familiare,
− che, per il periodo successivo alla morte di l'utilizzo del bene comune Parte_5
da parte di uno solo dei comproprietari non configurava un possesso utile ad usucapionem, atteso che l'utile gestione della res da parte di in mancanza Parte_2
di prova contraria, doveva presumersi effettuata in nome e per conto anche di tutti gli altri comproprietari.
pagina 5 di 16 La convenuta ha dunque concluso chiedendo al Tribunale di «1) rigettare le richieste formulate da parte attrice relativamente alla proprietà dell'immobile in questione;
2) con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, ex art. 93 c.p.c.».
Nessuno si è costituito nell'interesse dei convenuti CP_4 Parte_7 Pt_6
e
[...] Parte_5 Controparte_5 Parte_3 Parte_4
All'udienza del 06.10.2016, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti non costituiti.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata poi istruita mediante l'escussione dei testimoni indicati dalle parti.
Successivamente, all'udienza del 24.06.2021, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa
è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 05.02.2022, il Tribunale, «rilevato che dal certificato ipotecario speciale prodotto in giudizio da parte attrice in data 15.09.2016 è emerso che sull'immobile oggetto di causa sono state iscritte tre ipoteche (“ipoteca volontaria iscritta, il 21.3.2006, a favore di Banca
Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e contro cl. 1939, Parte_5 CP_1 Pt_3
, cl. 1976 e
[...] CP_4 Parte_7 Parte_4 Parte_5 Pt_6
(reg. gen. n. 6374 e reg. part. n. 871); ipoteca legale iscritta, il 6.8.2007, a favore di
[...]
e contro (reg. gen. n. 17693 e reg. part. n. 5123); ipoteca giudiziale CP_13 Parte_3
iscritta, il 2.7.2012, a favore di e
contro
Controparte_7 Parte_7 Pt_5
cl. 1976, , , , e
[...] Parte_6 Parte_3 Parte_4 CP_4 CP_1
(reg. gen. n. 11737 e reg. part. n. 893”) e rilevato che Banca Monte dei Paschi di Siena
[...]
s.p.a. ha trascritto, in data 9.5.2016, contro , AR NA, , Controparte_3 Parte_2
, e atto di CP_1 Parte_3 CP_4 Parte_7 Parte_6 pignoramento (anche) dell'immobile oggetto di causa (reg. gen. n. 7231 e reg. part. n. 5825); rilevato inoltre che Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha trascritto, in data 9.5.2016, contro
, AR NA, , Controparte_3 Parte_2 CP_1 Parte_3 [...]
e atto di pignoramento (anche) dell'immobile oggetto CP_4 Parte_7 Parte_6 di causa (reg. gen. n. 7231 e reg. part. n. 5825); rilevato che “nel giudizio avente ad oggetto l'usucapione di beni immobili è litisconsorte necessario il creditore garantito da ipoteca iscritta pagina 6 di 16 anteriormente alla trascrizione della domanda, in quanto titolare di un diritto reale - risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes - di cui l'usucapione produce l'estinzione” (Cass. Civ., sez. III, 29325/2019)», ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio, ordinando a parte attrice l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., CP_13
e
[...] Controparte_7
Con comparsa depositata in data 01.06.2022, è intervenuta in giudizio Controparte_8
in qualità di procuratrice speciale di rappresentando: CP_9
− che era divenuta titolare di un portafoglio di crediti pecuniari Controparte_8
acquistati da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in forza di contratto di cessione di crediti individuabili “in blocco” concluso in data 20.12.2017,
− che tra i crediti ceduti era compreso quello garantito da iscrizione ipotecaria gravante sull'immobile oggetto di causa,
− che, in relazione ai suddetti crediti, aveva conferito l'incarico di Controparte_8
“soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento con le funzioni e le attribuzioni di cui alla legge sulle cartolarizzazioni” a
(già e aveva all'uopo rilasciato, in data 01.03.2018, CP_9 Controparte_14
procura speciale per compiere, in nome e per conto di essa mandante, atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari utili e opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti ceduti e dei diritti ad essi collegati, ivi comprese azioni legali esecutive e/o concorsuali nei confronti dei debitori o di qualsiasi obbligato per essi.
Parte intervenuta ha poi contestato la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva dedotta da parte attrice e ha dunque concluso chiedendo il rigetto della domanda avanzata da e perché infondata in fatto e in diritto e, Parte_1 Parte_2
comunque, non provata.
All'udienza del 08.11.2023, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 7 di 16 1. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di Monte dei Paschi di Siena s.p.a.,
(subentrata a e le quali, Controparte_6 CP_13 Controparte_7
sebbene ritualmente citate, non si sono costituite in giudizio.
2. L'eccezione preliminare, sollevata dalle convenute e CP_1 Controparte_2
di improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento della Controparte_3
procedura di mediazione obbligatoria è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Sulla scorta dell'indirizzo di questo Tribunale, ampiamente articolato nel “Vademecum per i giudizi di usucapione” adottato in data 20.03.21014, al quale integralmente si rimanda per una più completa disamina della questione, l'instaurazione dei giudizi in materia di usucapione non deve, infatti, essere preceduta dall'esperimento della procedura stragiudiziale della mediazione
(cfr. “Vademecum per i giudizi di usucapione” adottato dal Tribunale di Reggio Calabria in data
20.3.2014).
3.Venendo ora al merito, e hanno agito in giudizio al fine Parte_1 Parte_2 di essere dichiarati proprietari esclusivi, per intervenuta usucapione ordinaria, dell'immobile sito in Reggio Calabria, identificato nel Catasto Fabbricati di tale Comune al foglio di mappa 8, particella 566, subalterno 11, formalmente intestato ai convenuti e, per la quota di 1/30, all'attrice
Parte_2
Com'è noto, l'acquisto della proprietà per usucapione ordinaria di beni immobili ai sensi dell'art. 1158 c.c. presuppone un comportamento umano – c.d. corpus possessionis – continuo, non interrotto, pacifico e pubblico, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla res, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge – cioè 20 anni –, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa, esclusiva e piena signoria sulla cosa, a cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del titolare formale del bene, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore (ex multis, Cass. Civ. 20670/2010, Cass. Civ. 8158/2012, Cass. Civ. 10894/2013); il corpus possessionis deve, inoltre, essere accompagnato, per tutto il periodo di tempo richiesto dalla legge, dall'animo di tenere la cosa come propria – c.d. animus rem sibi habendi –, cioè dalla volontà di escludere gli altri dalle facoltà di godimento e di disposizione del bene.
pagina 8 di 16 In applicazione del principio generale in materia di riparto dell'onere della prova fissato dall'art. 2697 c.c., colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c.
Ciò premesso in termini generali, nel caso in esame è pacifico – convergendo sul punto la prospettazione delle parti – che gli attori abbiano utilizzato l'immobile oggetto di causa come abitazione sin dall'anno del loro matrimonio, celebrato nel 1995.
Le deduzioni delle parti divergono, però, in ordine alla qualificazione della relazione instaurata dagli attori con la res: e hanno allegato di aver Parte_2 Parte_1 goduto dell'immobile uti domini, sicché al possesso del bene protrattosi per oltre venti sarebbe conseguito l'acquisto della proprietà dell'immobile a titolo originario per intervenuta usucapione;
i convenuti, invece, hanno dedotto che si trattava di una mera detenzione, atteso che il godimento del bene da parte degli attori era basato sulla permissio degli effettivi proprietari.
La disamina della questione deve tener conto del fatto che, nell'anno 1995, allorché gli attori hanno adibito a propria abitazione l'immobile oggetto di causa, era ancora in vita Pt_5
padre dell'attrice, originario proprietario del bene insieme ai fratelli e
[...] CP_10 Pt_3
[...]
Ne consegue che l'asserito possesso ad usucapionem fatto valere dagli attori avrebbe avuto inizio – secondo quanto prospettato dai medesimi – quando non era ancora Parte_2
divenuta comproprietaria del bene per successione ereditaria.
Gli attori, nel 1995, hanno dunque instaurato una relazione con la res – di proprietà del padre e degli zii paterni di – in qualità di terzi che non vantavano alcun diritto reale Parte_2 sull'immobile.
Ebbene, ritiene questo Giudice che il potere di fatto esercitato sulla cosa dagli attori sia iniziato a titolo di mera detenzione, così come prospettato dalle parti convenute.
Ciò è ragionevolmente presumibile in considerazione:
− dello stretto rapporto di parentela esistente tra l'attrice e i proprietari Parte_2
del bene,
pagina 9 di 16 − della circostanza che l'unità immobiliare, originariamente adibita a magazzino, è stata trasformata dai proprietari, negli anni 1992/1993, in abitazione (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione) e, poco dopo, in occasione del matrimonio degli attori, è stata adibita a residenza di questi ultimi,
− del fatto che le ulteriori unità immobiliari di cui si compone il fabbricato sono nella disponibilità di parenti di tra cui la madre, (cfr. Parte_2 CP_1 dichiarazioni rese dal teste il quale, riferendosi all'attore Testimone_1 Parte_1
ha affermato che «nell'appartamento sovrastante abita la suocera che è
[...]
rimasta vedova del marito. Nello stabile negli altri piani abitano altri familiari»).
Tali circostanze, unitariamente considerate, inducono a ritenere che i comproprietari abbiano permesso e tollerato l'utilizzazione dell'immobile da parte di e del marito Parte_2
per spirito di solidarietà familiare. Parte_1
Ebbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora gli atti di tolleranza – come nella fattispecie in esame – si fondino su rapporti di parentela, l'attività svolta sul bene può essere di non modesta entità ed avere carattere durevole, giacché un'attività con tale caratteristiche può rappresentare elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza in tema di rapporti di amicizia e di buon vicinato, di per sé labili e mutevoli, ma non anche con riferimento ai rapporti di paramela;
questi ultimi, infatti, proprio in ragione del legame affettivo, per sua natura stretto e durevole, giustificano atti di tolleranza che interessano un lungo arco temporale e che incidono significativamente sull'esercizio del diritto di proprietà da parte dell'effettivo titolare (ex multis, Cass. Civ. 18360/2004, Cass. Civ. 9661/2006, Cass. Civ.
4327/2008).
In questo contesto, era quindi onere degli attori provare l'interversione della detenzione nel possesso, secondo quanto previsto dall'art. 1141, comma 2, c.c.
Infatti, colui che abbia iniziato il godimento del bene a titolo di detenzione non può acquistarne il possesso finché il titolo non venga mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta nei confronti del possessore;
quest'ultimo mutamento richiede, in particolare, il compimento di uno o più atti estrinseci, dai quali sia possibile desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta, attraverso la negazione dell'altrui possesso e l'affermazione del proprio. (Cass. Civ. 21252/2007).
pagina 10 di 16 Applicando tali principi al caso in esame, si deve rilevare che l'espletata istruttoria non ha consentito di accertare che sia intervenuto un atto di interversione della detenzione nel possesso.
I documenti prodotti in giudizio da parte attrice, infatti, dimostrano esclusivamente che e hanno provveduto all'intestazione e al pagamento delle Parte_1 Parte_2 utenze domestiche, nonché all'acquisito di complementi destinati all'arredo dell'appartamento per cui è causa.
Tali condotte non risultano certamente idonee a dimostrare la sussistenza, in capo agli attori, di un possesso esercitato uti domini, trattandosi di attività strettamente connesse alla mera utilizzazione della res e che ben possono essere espletate anche dal mero detentore dell'immobile.
Priva di rilievo è anche la circostanza allegata dagli attori, secondo cui gli stessi, ad ottobre del
2006, avrebbero richiesto un finanziamento di euro 30.000,00, a nome di al Parte_1 fine di apportare delle migliorie all'appartamento de quo.
A prescindere da ogni considerazione circa l'idoneità di tale condotta a costituire atto di interversione della detenzione nel possesso, si deve evidenziare che, comunque, non vi è prova dell'effettivo utilizzo di tale somma per il fine indicato dagli attori.
Al riguardo, non è infatti sufficiente la testimonianza resa dal teste – il quale, Testimone_1
riferendosi a ha dichiarato: «qualche anno addietro ha ristrutturato Parte_1
l'immobile, in particolare un bagno. Ricordo che mi aveva parlato di un prestito acceso a questo fine» –, trattandosi di dichiarazioni, oltre che generiche, de relato actoris (si veda Cass. Civ.
569/2015, secondo cui «in tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa»).
Per quanto riguarda la prova testimoniale espletata nel corso del giudizio, si deve invece evidenziare che, sebbene sia emerso che nel 1994, ha provveduto a rifinire Parte_1
l'appartamento di cui si discute a proprie spese, non vi è dubbio che detta attività sia comunque pagina 11 di 16 compatibile con la mera detenzione dell'immobile basata sulla tolleranza dei parenti della moglie non costituendo espressione univoca dell'animus rem sibi habendi. Parte_2
Tutto ciò considerato, si deve concludere che gli attori, sui quali gravava il relativo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c., non hanno fornito dimostrazione della sussistenza del possesso ad usucapionem asseritamente esercitato sull'immobile oggetto di causa.
Deve, inoltre, aggiungersi che a seguito della morte del padre Parte_2 Pt_5
avvenuta in data 22.06.2011 – dunque prima che fosse decorso il ventennio utile ex art.
[...]
1158 c.c. –, ha acquistato la proprietà dell'immobile oggetto di causa per la quota di 1/30.
Ebbene, con riferimento al periodo successivo alla morte del padre dell'attrice, la questione si inquadra nella più ampia tematica del possesso acquisitivo fatto valere in danno di comproprietari pro indiviso, sicché la domanda avanzata da è soggetta al peculiare rigoroso Parte_2
onere probatorio ben delineato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Qualora la domanda di usucapione sia rivolta da uno dei comproprietari pro indiviso nei confronti degli altri, al fine di integrare il presupposto del possesso utile ex art. 1158 c.c. non è sufficiente la prova della piena disponibilità della res e dell'esercizio sulla stessa di un potere con modalità corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà – prova che sarebbe invece sufficiente nel giudizio azionato contro colui che risulta essere il proprietario esclusivo del bene –
, essendo invece indispensabile che venga data dimostrazione di un comportamento manifesto
(cioè perfettamente percepibile dagli altri comproprietari) concretamente inconciliabile con la possibilità di godimento dell'immobile da parte degli altri comunisti, tale da evidenziare una inequivoca volontà del singolo comproprietario di possedere uti dominus e non più uti condominus.
La Corte di Cassazione ha infatti affermato che «il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, ai fini dell'usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene. [La Suprema Corte ha confermato la sentenza
pagina 12 di 16 d'appello denegativa dell'acquisto per usucapione, da parte di un comproprietario, della quota degli altri comproprietari, con riguardo al compossesso di un terreno agricolo, oggetto di coltivazione esclusiva da parte prima del dante causa e poi degli eredi di un compossessore e di contemporanea non frequentazione dei luoghi da parte dell'altro comproprietario, in assenza di comportamenti apertamente contrastanti e incompatibili con il possesso altrui e volti ad evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus]» (Cass.
Civ. 19478/2006).
Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che «in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio e a titolo di comproprietà, è tenuto a estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti domininus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune» (Cass. Civ. 21575/2020).
Ne consegue che il comportamento “escludente” richiesto dalla giurisprudenza di legittimità non può dirsi integrato dal semplice fatto che gli altri comproprietari si siano astenuti dall'uso del bene comune, occorrendo invece che colui che invoca l'usucapione abbia goduto dell'immobile in modo del tutto inconciliabile e apertamente contrastante con la possibilità di godimento e utilizzo della res da parte degli altri comunisti.
Il possesso acquisitivo in danno del comproprietario presuppone dunque la rigorosa prova non solo del possesso esercitato sull'immobile ma anche delle specifiche e concrete attività attraverso le quali colui che ha agito in giudizio per far accertare l'usucapione abbia escluso dal possesso gli altri comunisti, neutralizzando la presunzione di tolleranza tra comproprietari in ordine al rapporto di fatto con la cosa oggetto di comunione (Cass. Civ. 21853/2014).
Si tratta quindi di una prova specifica e rigorosa, giustificata dalla particolare natura dell'azione in correlazione all'assetto di interessi che caratterizzano i rapporti tra i comproprietari.
In questi casi, peraltro, il termine utile per usucapire inizia a decorrere solo in presenza di atti
(o comportamenti) del comproprietario dai quali derivi l'impossibilità assoluta per gli altri pagina 13 di 16 comunisti di mantenere un rapporto materiale con il bene e che denotino inequivocabilmente l'intenzione del comproprietario di possedere la res in maniera esclusiva.
Ne consegue che, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale posto in essere dal comproprietario, il termine non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti alla comunione non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà del comproprietario di possedere in via esclusiva (Cass. Civ. 11903/2015).
Si deve infine ricordare che, poiché l'onere della prova in ordine all'esistenza dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c. grava su colui che invoca l'usucapione, in caso di incertezza o insufficienza delle risultanze probatorie, la domanda non potrà che essere rigettata.
Ciò premesso in termini generali, applicando tali principi al caso in esame, non può dunque ritenersi decisivo l'eventuale godimento esclusivo da parte dell'odierna attrice, per oltre vent'anni, dell'immobile oggetto di causa.
Come si è detto, in questi casi non è sufficiente il mero godimento esclusivo dell'immobile da parte di uno dei comproprietari protrattosi per più di vent'anni; ciò che rileva ai fini dell'accoglimento della domanda di usucapione è che l'istante abbia posto in essere, per almeno vent'anni, condotte manifestamente oppositive e chiaramente escludenti la possibilità per gli altri comproprietari di fare uso del bene comune.
L'attrice, a ben vedere, non ha nemmeno allegato di aver posto in essere specifiche condotte
“escludenti” idonee a dimostrare inequivocabilmente la sua intenzione di esercitare sull'immobile una relazione materiale qualificabile in termini di ius excludendi alios.
Per quanto concerne le condotte in cui si sarebbe estrinsecato il potere di fatto esercitato sull'appartamento di cui si discute, parte attrice, nell'atto di citazione, si è infatti limitata ad allegare di aver iniziato ad occupare il bene un anno prima del matrimonio, celebrato in data
25.03.1995, al fine di effettuare i lavori necessari al completamento dello stesso che si trovava ancora allo stato rustico.
Ha poi rappresentato di aver rifinito l'appartamento a proprie spese, effettuando lavori di posa in opera di intonaco, tinteggiatura e pavimentazione, realizzazione di servizi igienici, impianto elettrico, idrico e di riscaldamento, installazione di infissi, porte esterne ed interne e di aver, altresì, provveduto ad arredarlo completamente con beni mobili acquistati su misura.
pagina 14 di 16 Tali condotte certamente non sono idonee a qualificare il potere asseritamente esercitato dall'attrice sulla res in termini di ius excludendi alios, trattandosi di attività strettamente connesse all'utilizzazione e alla gestione del bene che ben possono essere state poste in essere dal comproprietario per un migliore sfruttamento della cosa comune o comunque per evitare che la stessa perisca, e dunque nell'interesse di tutti i comunisti.
Non si tratta infatti di condotte oggettivamente incompatibili con il godimento altrui della res, potendo le stesse essere considerate meri atti di gestione del bene comune o comunque conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte degli altri comproprietari.
Deve, peraltro, evidenziarsi che, a seguito della morte di avvenuta in data Parte_5
22.06.2011, l'odierna attrice ha accettato con beneficio d'inventario l'eredità del padre, nella quale era ricompresa anche la quota di comproprietà dell'immobile oggetto di causa, senza eccepire alcunché e senza manifestare agli altri comproprietari la diversa volontà di possedere l'immobile uti dominus e non uti condominus.
Tutto ciò considerato, si deve concludere che gli attori non hanno fornito adeguata prova del perfezionamento della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c.
La domanda avanzata da e deve pertanto essere rigettata. Parte_1 Parte_2
4. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., e Parte_1
devono essere condannati a rimborsare le spese di lite delle convenute costituite e Parte_2
della società intervenuta, che verranno liquidate direttamente nel dispositivo in applicazione del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, sulla base del valore della controversia (euro 86.764,00, calcolato ai sensi dell'art. 15 c.p.c.) e con applicazione dei valori medi relativi alla fase di studio, alla fase introduttiva, alla fase di trattazione e alla fase decisionale, ridotti della metà in considerazione della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la contumacia di Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Controparte_6
e
[...] Controparte_7
2. rigetta la domanda avanzata da e Parte_1 Parte_2
pagina 15 di 16 3. condanna e a rimborsare le spese di lite delle Parte_1 Parte_2
convenute , e che si liquidano in euro Controparte_3 Controparte_2 CP_1
7.051,50 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2
D.M. 55/2014, IVA – se dovuta – e C.P.A., disponendone la distrazione in favore del difensore delle convenute, avv. Filomena Priolo, ex art. 93 c.p.c.,
4. condanna e a rimborsare le spese di lite della Parte_1 Parte_2
convenuta AR NA, che si liquidano in euro 7.051,50 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA – se dovuta – e
C.P.A., disponendone la distrazione in favore dei difensori della convenuta, avv.
Alessandro Morabito e avv. Filomena Pellicanò, ex art. 93 c.p.c.,
5. condanna e a rimborsare le spese di lite della parte Parte_1 Parte_2
intervenuta, che si liquidano in euro 7.051,50 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA – se dovuta – e C.P.A.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 01/11/2024
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
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