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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 03/10/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1632/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1632/2021
promossa da
nato a [...] in data [...], (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e/o C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. Lorenzo Caruso (C.F.: e dall'avv. Gianluca Di Barca C.F._2
(C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Lorenzo Caruso C.F._3
sito in Valguarnera AR (EN) in Via Cagliari n. 12.
OPPONENTE
CONTRO
(già ,) con sede in Controparte_1 Controparte_2
OM, viale Regina Margherita n.125, Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro delle RE di OM , che agisce a mezzo del procuratore speciale in persona del P.IVA_1 Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in OM, Viale Regina Margherita n.8, Codice
Fiscale, Numero di iscrizione nel Registro RE di OM e Partita IVA: , rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Ida Sigismondi (C.F.: ), nonché dall'Avv. Dario Matteo C.F._4
pagina 1 di 10 Maugeri, (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di C.F._5 quest'ultimo sito in Catania (CT) via Gorizia n. 49.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 14 gennaio 2025, trattata con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ritualmente depositate, in via telematica, dai rispettivi procuratori, e precisamente:
- gli avv.ti Lorenzo Caruso e Gianluca Di Barca per l'opponente: “Preliminarmente, questa difesa reitera la richiesta di ammissione di CTU così come formulata in atti ed in particolare in seno alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc di parte attrice - opponente, siccome necessaria ed indispensabile ai fini della decisione del presente giudizio. In subordine, questa difesa, nel riportarsi integralmente a tutti gli atti dell'odierno attore – opponente nel cui contenuto si insiste, e nell'opporsi
a tutti gli atti dell'opposta, chiede che la causa venga posta in decisione precisando le conclusioni così come formulate in seno all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo 374/2021 introduttivo del presente giudizio ed in tutti gli atti di parte attrice - opponente, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte e nel cui contenuto punto per punto insiste chiedendone l'integrale accoglimento ed invero chiedendo il rigetto integrale di tutte le eccezioni, domande e conclusioni formulate da parte opposta siccome infondate sia in fatto sia in diritto. Si chiede concedersi i termini 190 cpc”;
- gli avv.ti Ida Sigismondi e Dario Matteo Maugeri per parte opposta “Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito: rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto;
in via del tutto subordinata, accertare e dichiarare il credito di nei confronti Controparte_1 dell'opponente, e per lo effetto condannare l'opponente al pagamento in favore della Controparte_1
in persona del procuratore speciale della somma di €.
[...] Controparte_3
10.324,40, oltre alle spese del procedimento monitorio ed agli interessi legali, ovvero della maggiore o minore somma che risulterà dovuta di giustizia per la somministrazione eseguita in favore dell'opponente. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 10 Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato il 9 dicembre 2021, il sig. , ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 374/2021, emesso Parte_1
dal Tribunale di Enna in data 16 settembre 2021 e notificato il 29 ottobre 2021, all'esito del giudizio monitorio n. 860/2021 R.G., con cui gli veniva ingiunto il pagamento di € 10.324,40, oltre interessi e spese legali (€ 540,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, oltre IVA e CPA), in favore di
[...]
per presunti consumi di energia elettrica forniti presso l'immobile di Controparte_1 proprietà dell'opponente, sito in Enna in Zona Industriale Dittaino in cui lo stesso svolge attività commerciale.
A sostegno dell'opposizione, l'odierno opponente ha eccepito i) l'assenza di prova del credito atteso che l'estratto conto prodotto dalla società opposta non sarebbe idoneo a dimostrare l'esistenza del credito, né la sua entità, né la riferibilità all'opponente; ii) le anomalie nei consumi: l'opponente ha documentato, con comunicazioni inviate alla società tra il 2019 e il 2020, consumi anomali registrati anche nei giorni di chiusura dell'attività (sabato e domenica), ritenendo il contatore malfunzionante;
iii) il riconoscimento da parte della convenuta della necessità di verifiche Controparte_1
tecniche e la presenza di problemi nel sistema di telegestione, come da note del giorno 01.08.2019 e
06.12.2019; iv) l'evento calamitoso del 16.11.2021 nel corso del quale l'attività commerciale dell'opponente è stata colpita da un nubifragio che ha causato danni rilevanti, documentati da fotografie e articoli di stampa, aggravando la situazione economica e rendendo sproporzionata la richiesta di pagamento.
Alla luce delle superiori premesse, parte opponente ha chiesto “in via preliminare, rigettare ogni eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 374/2021 del
21.09.2021, r.g. monitorio n. 860/2021, emesso dal Tribunale di Enna in data 16.09.2021 in persona del Giudice dott. DE NA, notificato all'odierno attore – opponente in data 29.10.2021, opposto con il presente atto, per le ragioni esposte in premessa;
- nel merito, in ogni caso, senza recesso alcuno dalle superiori eccezioni, accogliere tutte le domande, richieste, deduzioni ed eccezioni formulate dagli odierni attori – opponenti con il presente atto e quindi, accogliere la presente opposizione e dichiarare, pertanto, invalido ed inefficace il decreto ingiuntivo 374/2021 del 21.09.2021, r.g. monitorio n. 860/2021, emesso dal Tribunale di Enna in data 16.09.2021 in persona del Giudice dott.
DE NA, notificato all'odierno attore – opponente in data 29.10.2021, opposto con il presente
pagina 3 di 10 atto, revocandone l'efficacia e gli effetti;
- condannare parte convenuta – opposta al pagamento in favore di parte attrice – opponente delle spese, competenze, diritti ed onorari di giudizio”.
In data 10 maggio 2022, si è costituita in giudizio la società Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione e rilevando: i) la legittimità del procedimento monitorio, fondato su estratto autentico del giornale dei crediti in contenzioso, ritenuto prova scritta idonea ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c.; ii) l'esistenza del rapporto di somministrazione di energia elettrica presso l'immobile sito in Zona Industriale Dittaino – Enna, identificato dal POD IT001E04815535, come confermato da comunicazioni dell'opponente stesso;
iii) la regolarità dei consumi fatturati, rilevati tramite contatore elettronico, come attestato dalla verifica tecnica del 25.07.2019, eseguita dal distributore E-Distribuzione S.p.A., che ha escluso malfunzionamenti, come da nota del 17.06.2020; iv)
l'infondatezza delle contestazioni dell'opponente, ritenute generiche e non supportate da prova contraria idonea a superare la presunzione di correttezza delle fatture.
Celebratasi la prima udienza in data 17.05.2022, il Giudice Istruttore, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, comma
VI c.p.c. e rinviato per il prosieguo all'udienza del 31 gennaio 2023, all'esito della quale il Giudice
Istruttore, in considerazione della natura documentale della causa, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26 marzo 2024, in seguito differita per i medesimi incombenti all'udienza del 14 gennaio 2025.
Con ordinanza del 17 marzo 2025, adottata a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza predetta, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze di causa, deve affermarsi l'infondatezza della proposta opposizione, la quale, pertanto deve essere rigettata nei termini di cui alla motivazione che segue.
Parte opponente ha assunto che la pretesa di S.E.N. sarebbe del tutto infondata, in quanto basata su fatture non idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
Ebbene, si rileva che a norma dell'art. 634 cpc, “Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale
pagina 4 di 10 e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture”.
Ne deriva che, avendo l'opposta prodotto, nella fase monitoria, l'estratto autentico notarile del libro giornale, ben poteva essere emesso il decreto ingiuntivo de quo.
Chiarito ciò, va osservato che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il ricorso per ingiunzione, introduce un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, nel quale dunque le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003), con la conseguenza che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza – ovvero persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
A tale principio occorre aggiungere che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'inadempimento della stessa deve provare la fonte negoziale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Civ., S.U., n.13533/01; Cass. Civ. n. 3373/10; Cass.
Civ. n. 15659/11 e Cass. Civ. n. 7530/12).
Ciò posto, devono a questo punto richiamarsi le coordinate ermeneutiche indicate dalla giurisprudenza di legittimità in materia di contratto di fornitura di energia elettrica che, come noto, è inquadrabile nell'ambito dei contratti di somministrazione.
Orbene, grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi sia perfettamente funzionante (cfr. Cass. n. 23699/2016) mentre l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite
(sul punto Cass. 297/2020; 6562/2019).
pagina 5 di 10 La Corte di legittimità ha sancito che le disposizioni regolamentari emanate dall'Autorità per l'Energia hanno efficacia integratrice automatica nel contratto di somministrazione ai sensi degli artt. 1339 c.c., nelle materie oggetto di delega di legge ovvero se intese a fornire disposizioni a favore degli utenti, perché la citata disposizione codicistica, nel menzionare le "clausole" imposte dalla legge, non si riferisce soltanto a quelle oggetto di diretta previsione legislativa, ma anche a quelle individuate da una fonte normativa da essa autorizzata (Cass. 23184/2014; conf.: Cass. 26534/2013).
Nel settore dell'energia elettrica, a seguito della emanazione del D.Lgs. n. 79 del 1999, come succ. mod., della L. 23 agosto 2004, n. 239, l'attività di somministrazione e di distribuzione dell'energia sono state progressivamente distinte e dal 2008 in poi definitivamente separate: il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia ha il compito di distribuire l'energia dalla rete elettrica nazionale al punto di fornitura del singolo utente ed è anche responsabile delle attività di misura (installazione, manutenzione, lettura del contatore, registrazione ed archiviazione delle misure per un periodo minimo di cinque anni), come disposto con riferimento al periodo di causa dall'art. 21 Delib. AEEG n. 348 del
2007.
Ancora, la periodicità di fatturazione e la possibilità di emettere fatture (in stima e a conguaglio) è stata regolata dalla Delib. AEEG del 28 dicembre 1999, n. 200. Gli artt. 9, 10 e 11 della Delib. n. 200 del
1999 stabiliscono le regole da seguire in caso di errore nella misura per malfunzionamento del contatore, prevedendo una procedura per la ricostruzione dei consumi in contraddittorio con l'utente, il quale, a mente dell'art. 11 comma 3 ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione scritta della ricostruzione per presentare controdeduzioni scritte ed eventuali documenti diretti a confutare la ricostruzione effettuata dal Distributore.
Ed invero, dovendosi fare riferimento alle disposizioni applicabili in materia, come riassunte dalla giurisprudenza a cui si ritiene di aderire (e richiamare), va detto che la Delib. n. 200 del 1999 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, all'art. 9, prevede che nel caso di accertata erronea registrazione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura, l'esercente possa procedere alla ricostruzione dei consumi e alla determinazione del relativo conguaglio a carico del cliente.
Deve ritenersi che all'ipotesi di malfunzionamento vada equiparata quella di manomissione del contatore che dia luogo ad un cattivo funzionamento del medesimo.
pagina 6 di 10 Una tale interpretazione, del resto, è oggi esplicitamente avallata dal Testo Integrato Misura Elettrica
(cd. TIME), approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas a decorrere dal 1 gennaio 2017, che all'art. 16.1 prevede testualmente: "Nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature di misura, di errata installazione delle stesse ovvero di prelievi irregolari, in relazione a tutti i punti di misura si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione 200/99".
Ciò posto, l'art. 10 della Delib. n. 200 del 1999 dispone: "1 La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui
l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo. 2 Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo".
Le modalità di tale operazione sono disciplinate dall'art. 11, che al punto 1 stabilisce: "Per il periodo di ricostruzione individuato ai sensi del precedente articolo 10, i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo, installato in parallelo al gruppo di misura principale per iniziativa dell'esercente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente".
Dalla lettura degli articoli 9, 10 e 11 si evince chiaramente che il malfunzionamento viene ascritto ad una "rottura" o ad un "guasto" del gruppo di misura che determina un errore in eccesso o in difetto nella registrazione dei consumi superiore a quello previsto dalla normativa tecnica vigente.
Orbene nel caso di specie, l'opposta, ai fini della prova della titolarità del credito, ha depositato nel presente giudizio: • l'estratto autentico del giornale dei crediti in contenzioso (doc. 6 allegato alla pagina 7 di 10 comparsa del 12.05.2022); • n. 11 fatture regolarmente emesse e riferite all'utenza identificata dal POD
IT001E04815535 (doc. 3 comparsa del 12.05.2022); • la comunicazione dell'opponente del 19.03.2020 che conferma la titolarità dell'utenza (doc. 1); • la nota del 17.06.2020 in cui si attesta che la verifica tecnica del 25.07.2019, eseguita dal distributore E-Distribuzione S.p.A., ha escluso malfunzionamenti
(doc. 2).
Con riferimento alla verifica tecnica del 25.07.2019, sebbene la stessa non risulti materialmente depositata agli atti, la sua esistenza e il suo contenuto sono stati richiamati in modo circostanziato dalla parte opposta, senza che l'opponente abbia specificamente contestato né la circostanza della verifica né le sue conclusioni.
Considerato che ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita “Il principio di non contestazione solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, salvo che dalle prove acquisite emerga una diversa ricostruzione” ( Cassazione civile, sez. III, sent. n.
16028/2023 ) e che “Il contenuto di un documento non prodotto, ma richiamato e non contestato, può essere considerato fatto pacifico e utilizzato dal giudice ai fini della decisione” (Cassazione civile, sez.
II, sent. n. 20867/2019), questo Giudicante ritiene pertanto che la verifica tecnica del 25.07.2019, pur non essendo stata materialmente depositata agli atti, può essere considerata come fatto pacifico, e il suo contenuto — ovvero la conferma del corretto funzionamento del contatore — può essere utilmente valorizzato ai fini della decisione.
Tale elemento rafforza la presunzione di veridicità delle letture e la fondatezza del credito azionato, in assenza di prova contraria da parte dell'opponente.
Orbene, a fronte della prova fornita dall'opposta in ordine alla sussistenza e regolarità del credito azionato in sede monitoria, parte opponente, quale convenuto in senso sostanziale, non ha, invece, assolto l'onere, sancito dall'art. 2697 c.c., di allegare e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione, azionata dal creditore opposto.
Invero, nel caso a mani, il si è limitato a eccepire il malfunzionamento del Parte_1
contatore, l'erroneità dei consumi, la non debenza delle somme fatturate, tuttavia, non ha fornito alcuna prova documentale o tecnica a sostegno di tali eccezioni.
pagina 8 di 10 In particolare, non ha prodotto perizie o relazioni tecniche che attestino il malfunzionamento del contatore;
non ha depositato documentazione contabile alternativa;
non ha contestato specificamente le singole fatture, né ha indicato specifici errori di calcolo o di lettura.
Le fotografie e gli articoli di stampa allegati (doc. 2) si riferiscono a eventi atmosferici e non sono idonei a dimostrare l'estinzione o la modifica dell'obbligazione di pagamento.
Sul punto la giurisprudenza è chiara nel ritenere che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opponente ha l'onere di allegare e provare i fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione, non potendo limitarsi a contestazioni generiche” (Cass. Civ., sez. III, sent. n. 19154/2018) e ancora “La contestazione del credito deve essere specifica e supportata da elementi probatori idonei, altrimenti il credito si presume fondato” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 24075/2019).
Alla luce pertanto delle superiori contestazioni, in assenza di prova contraria, il credito azionato da deve ritenersi fondato, e l'opposizione deve essere rigettata con Controparte_1
conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
• SULLE SPESE PROCESSUALI
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come segue, secondo il Decreto 10 marzo 2014, n. 55 pubblicato in GU n.77 del 2-4-2014 nella misura aggiornata sulla base del DM n.
147 del 13.08.2022, applicando i parametri minimi al valore della causa dichiarato dall'opponente in seno all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e dimezzamento della fase decisionale, non avendo parte opposta proceduto al deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica .
P.Q.M.
Il Giudice Unico, Dott. Rosario Vacirca, definendo il giudizio iscritto al n. r.g.a.c. 1632/2021:
1) RIGETTA l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
374/2021, emesso dal Tribunale di Enna in data 16 settembre 2021 e notificato il 29 ottobre 2021, all'esito del giudizio monitorio n. 860/2021 R.G. del Tribunale di Enna, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
pagina 9 di 10 2) CONDANNA alla refusione delle spese processuali in favore della Parte_1
(già ,), in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 2.114,50 (€ 460,00 fase di studio, € 389,00 fase introduttiva, fase € 840,00 fase istruttoria, € 425,50 fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed Iva come per legge e se dovute.
Così deciso in Enna, in data 03 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
ex art. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1632/2021
promossa da
nato a [...] in data [...], (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e/o C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. Lorenzo Caruso (C.F.: e dall'avv. Gianluca Di Barca C.F._2
(C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Lorenzo Caruso C.F._3
sito in Valguarnera AR (EN) in Via Cagliari n. 12.
OPPONENTE
CONTRO
(già ,) con sede in Controparte_1 Controparte_2
OM, viale Regina Margherita n.125, Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro delle RE di OM , che agisce a mezzo del procuratore speciale in persona del P.IVA_1 Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in OM, Viale Regina Margherita n.8, Codice
Fiscale, Numero di iscrizione nel Registro RE di OM e Partita IVA: , rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Ida Sigismondi (C.F.: ), nonché dall'Avv. Dario Matteo C.F._4
pagina 1 di 10 Maugeri, (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di C.F._5 quest'ultimo sito in Catania (CT) via Gorizia n. 49.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 14 gennaio 2025, trattata con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ritualmente depositate, in via telematica, dai rispettivi procuratori, e precisamente:
- gli avv.ti Lorenzo Caruso e Gianluca Di Barca per l'opponente: “Preliminarmente, questa difesa reitera la richiesta di ammissione di CTU così come formulata in atti ed in particolare in seno alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc di parte attrice - opponente, siccome necessaria ed indispensabile ai fini della decisione del presente giudizio. In subordine, questa difesa, nel riportarsi integralmente a tutti gli atti dell'odierno attore – opponente nel cui contenuto si insiste, e nell'opporsi
a tutti gli atti dell'opposta, chiede che la causa venga posta in decisione precisando le conclusioni così come formulate in seno all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo 374/2021 introduttivo del presente giudizio ed in tutti gli atti di parte attrice - opponente, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte e nel cui contenuto punto per punto insiste chiedendone l'integrale accoglimento ed invero chiedendo il rigetto integrale di tutte le eccezioni, domande e conclusioni formulate da parte opposta siccome infondate sia in fatto sia in diritto. Si chiede concedersi i termini 190 cpc”;
- gli avv.ti Ida Sigismondi e Dario Matteo Maugeri per parte opposta “Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito: rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto;
in via del tutto subordinata, accertare e dichiarare il credito di nei confronti Controparte_1 dell'opponente, e per lo effetto condannare l'opponente al pagamento in favore della Controparte_1
in persona del procuratore speciale della somma di €.
[...] Controparte_3
10.324,40, oltre alle spese del procedimento monitorio ed agli interessi legali, ovvero della maggiore o minore somma che risulterà dovuta di giustizia per la somministrazione eseguita in favore dell'opponente. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 10 Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato il 9 dicembre 2021, il sig. , ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 374/2021, emesso Parte_1
dal Tribunale di Enna in data 16 settembre 2021 e notificato il 29 ottobre 2021, all'esito del giudizio monitorio n. 860/2021 R.G., con cui gli veniva ingiunto il pagamento di € 10.324,40, oltre interessi e spese legali (€ 540,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, oltre IVA e CPA), in favore di
[...]
per presunti consumi di energia elettrica forniti presso l'immobile di Controparte_1 proprietà dell'opponente, sito in Enna in Zona Industriale Dittaino in cui lo stesso svolge attività commerciale.
A sostegno dell'opposizione, l'odierno opponente ha eccepito i) l'assenza di prova del credito atteso che l'estratto conto prodotto dalla società opposta non sarebbe idoneo a dimostrare l'esistenza del credito, né la sua entità, né la riferibilità all'opponente; ii) le anomalie nei consumi: l'opponente ha documentato, con comunicazioni inviate alla società tra il 2019 e il 2020, consumi anomali registrati anche nei giorni di chiusura dell'attività (sabato e domenica), ritenendo il contatore malfunzionante;
iii) il riconoscimento da parte della convenuta della necessità di verifiche Controparte_1
tecniche e la presenza di problemi nel sistema di telegestione, come da note del giorno 01.08.2019 e
06.12.2019; iv) l'evento calamitoso del 16.11.2021 nel corso del quale l'attività commerciale dell'opponente è stata colpita da un nubifragio che ha causato danni rilevanti, documentati da fotografie e articoli di stampa, aggravando la situazione economica e rendendo sproporzionata la richiesta di pagamento.
Alla luce delle superiori premesse, parte opponente ha chiesto “in via preliminare, rigettare ogni eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 374/2021 del
21.09.2021, r.g. monitorio n. 860/2021, emesso dal Tribunale di Enna in data 16.09.2021 in persona del Giudice dott. DE NA, notificato all'odierno attore – opponente in data 29.10.2021, opposto con il presente atto, per le ragioni esposte in premessa;
- nel merito, in ogni caso, senza recesso alcuno dalle superiori eccezioni, accogliere tutte le domande, richieste, deduzioni ed eccezioni formulate dagli odierni attori – opponenti con il presente atto e quindi, accogliere la presente opposizione e dichiarare, pertanto, invalido ed inefficace il decreto ingiuntivo 374/2021 del 21.09.2021, r.g. monitorio n. 860/2021, emesso dal Tribunale di Enna in data 16.09.2021 in persona del Giudice dott.
DE NA, notificato all'odierno attore – opponente in data 29.10.2021, opposto con il presente
pagina 3 di 10 atto, revocandone l'efficacia e gli effetti;
- condannare parte convenuta – opposta al pagamento in favore di parte attrice – opponente delle spese, competenze, diritti ed onorari di giudizio”.
In data 10 maggio 2022, si è costituita in giudizio la società Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione e rilevando: i) la legittimità del procedimento monitorio, fondato su estratto autentico del giornale dei crediti in contenzioso, ritenuto prova scritta idonea ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c.; ii) l'esistenza del rapporto di somministrazione di energia elettrica presso l'immobile sito in Zona Industriale Dittaino – Enna, identificato dal POD IT001E04815535, come confermato da comunicazioni dell'opponente stesso;
iii) la regolarità dei consumi fatturati, rilevati tramite contatore elettronico, come attestato dalla verifica tecnica del 25.07.2019, eseguita dal distributore E-Distribuzione S.p.A., che ha escluso malfunzionamenti, come da nota del 17.06.2020; iv)
l'infondatezza delle contestazioni dell'opponente, ritenute generiche e non supportate da prova contraria idonea a superare la presunzione di correttezza delle fatture.
Celebratasi la prima udienza in data 17.05.2022, il Giudice Istruttore, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, comma
VI c.p.c. e rinviato per il prosieguo all'udienza del 31 gennaio 2023, all'esito della quale il Giudice
Istruttore, in considerazione della natura documentale della causa, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26 marzo 2024, in seguito differita per i medesimi incombenti all'udienza del 14 gennaio 2025.
Con ordinanza del 17 marzo 2025, adottata a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza predetta, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze di causa, deve affermarsi l'infondatezza della proposta opposizione, la quale, pertanto deve essere rigettata nei termini di cui alla motivazione che segue.
Parte opponente ha assunto che la pretesa di S.E.N. sarebbe del tutto infondata, in quanto basata su fatture non idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
Ebbene, si rileva che a norma dell'art. 634 cpc, “Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale
pagina 4 di 10 e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture”.
Ne deriva che, avendo l'opposta prodotto, nella fase monitoria, l'estratto autentico notarile del libro giornale, ben poteva essere emesso il decreto ingiuntivo de quo.
Chiarito ciò, va osservato che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il ricorso per ingiunzione, introduce un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, nel quale dunque le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003), con la conseguenza che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza – ovvero persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
A tale principio occorre aggiungere che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'inadempimento della stessa deve provare la fonte negoziale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Civ., S.U., n.13533/01; Cass. Civ. n. 3373/10; Cass.
Civ. n. 15659/11 e Cass. Civ. n. 7530/12).
Ciò posto, devono a questo punto richiamarsi le coordinate ermeneutiche indicate dalla giurisprudenza di legittimità in materia di contratto di fornitura di energia elettrica che, come noto, è inquadrabile nell'ambito dei contratti di somministrazione.
Orbene, grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi sia perfettamente funzionante (cfr. Cass. n. 23699/2016) mentre l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite
(sul punto Cass. 297/2020; 6562/2019).
pagina 5 di 10 La Corte di legittimità ha sancito che le disposizioni regolamentari emanate dall'Autorità per l'Energia hanno efficacia integratrice automatica nel contratto di somministrazione ai sensi degli artt. 1339 c.c., nelle materie oggetto di delega di legge ovvero se intese a fornire disposizioni a favore degli utenti, perché la citata disposizione codicistica, nel menzionare le "clausole" imposte dalla legge, non si riferisce soltanto a quelle oggetto di diretta previsione legislativa, ma anche a quelle individuate da una fonte normativa da essa autorizzata (Cass. 23184/2014; conf.: Cass. 26534/2013).
Nel settore dell'energia elettrica, a seguito della emanazione del D.Lgs. n. 79 del 1999, come succ. mod., della L. 23 agosto 2004, n. 239, l'attività di somministrazione e di distribuzione dell'energia sono state progressivamente distinte e dal 2008 in poi definitivamente separate: il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia ha il compito di distribuire l'energia dalla rete elettrica nazionale al punto di fornitura del singolo utente ed è anche responsabile delle attività di misura (installazione, manutenzione, lettura del contatore, registrazione ed archiviazione delle misure per un periodo minimo di cinque anni), come disposto con riferimento al periodo di causa dall'art. 21 Delib. AEEG n. 348 del
2007.
Ancora, la periodicità di fatturazione e la possibilità di emettere fatture (in stima e a conguaglio) è stata regolata dalla Delib. AEEG del 28 dicembre 1999, n. 200. Gli artt. 9, 10 e 11 della Delib. n. 200 del
1999 stabiliscono le regole da seguire in caso di errore nella misura per malfunzionamento del contatore, prevedendo una procedura per la ricostruzione dei consumi in contraddittorio con l'utente, il quale, a mente dell'art. 11 comma 3 ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione scritta della ricostruzione per presentare controdeduzioni scritte ed eventuali documenti diretti a confutare la ricostruzione effettuata dal Distributore.
Ed invero, dovendosi fare riferimento alle disposizioni applicabili in materia, come riassunte dalla giurisprudenza a cui si ritiene di aderire (e richiamare), va detto che la Delib. n. 200 del 1999 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, all'art. 9, prevede che nel caso di accertata erronea registrazione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura, l'esercente possa procedere alla ricostruzione dei consumi e alla determinazione del relativo conguaglio a carico del cliente.
Deve ritenersi che all'ipotesi di malfunzionamento vada equiparata quella di manomissione del contatore che dia luogo ad un cattivo funzionamento del medesimo.
pagina 6 di 10 Una tale interpretazione, del resto, è oggi esplicitamente avallata dal Testo Integrato Misura Elettrica
(cd. TIME), approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas a decorrere dal 1 gennaio 2017, che all'art. 16.1 prevede testualmente: "Nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature di misura, di errata installazione delle stesse ovvero di prelievi irregolari, in relazione a tutti i punti di misura si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione 200/99".
Ciò posto, l'art. 10 della Delib. n. 200 del 1999 dispone: "1 La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui
l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo. 2 Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo".
Le modalità di tale operazione sono disciplinate dall'art. 11, che al punto 1 stabilisce: "Per il periodo di ricostruzione individuato ai sensi del precedente articolo 10, i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo, installato in parallelo al gruppo di misura principale per iniziativa dell'esercente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente".
Dalla lettura degli articoli 9, 10 e 11 si evince chiaramente che il malfunzionamento viene ascritto ad una "rottura" o ad un "guasto" del gruppo di misura che determina un errore in eccesso o in difetto nella registrazione dei consumi superiore a quello previsto dalla normativa tecnica vigente.
Orbene nel caso di specie, l'opposta, ai fini della prova della titolarità del credito, ha depositato nel presente giudizio: • l'estratto autentico del giornale dei crediti in contenzioso (doc. 6 allegato alla pagina 7 di 10 comparsa del 12.05.2022); • n. 11 fatture regolarmente emesse e riferite all'utenza identificata dal POD
IT001E04815535 (doc. 3 comparsa del 12.05.2022); • la comunicazione dell'opponente del 19.03.2020 che conferma la titolarità dell'utenza (doc. 1); • la nota del 17.06.2020 in cui si attesta che la verifica tecnica del 25.07.2019, eseguita dal distributore E-Distribuzione S.p.A., ha escluso malfunzionamenti
(doc. 2).
Con riferimento alla verifica tecnica del 25.07.2019, sebbene la stessa non risulti materialmente depositata agli atti, la sua esistenza e il suo contenuto sono stati richiamati in modo circostanziato dalla parte opposta, senza che l'opponente abbia specificamente contestato né la circostanza della verifica né le sue conclusioni.
Considerato che ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita “Il principio di non contestazione solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, salvo che dalle prove acquisite emerga una diversa ricostruzione” ( Cassazione civile, sez. III, sent. n.
16028/2023 ) e che “Il contenuto di un documento non prodotto, ma richiamato e non contestato, può essere considerato fatto pacifico e utilizzato dal giudice ai fini della decisione” (Cassazione civile, sez.
II, sent. n. 20867/2019), questo Giudicante ritiene pertanto che la verifica tecnica del 25.07.2019, pur non essendo stata materialmente depositata agli atti, può essere considerata come fatto pacifico, e il suo contenuto — ovvero la conferma del corretto funzionamento del contatore — può essere utilmente valorizzato ai fini della decisione.
Tale elemento rafforza la presunzione di veridicità delle letture e la fondatezza del credito azionato, in assenza di prova contraria da parte dell'opponente.
Orbene, a fronte della prova fornita dall'opposta in ordine alla sussistenza e regolarità del credito azionato in sede monitoria, parte opponente, quale convenuto in senso sostanziale, non ha, invece, assolto l'onere, sancito dall'art. 2697 c.c., di allegare e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione, azionata dal creditore opposto.
Invero, nel caso a mani, il si è limitato a eccepire il malfunzionamento del Parte_1
contatore, l'erroneità dei consumi, la non debenza delle somme fatturate, tuttavia, non ha fornito alcuna prova documentale o tecnica a sostegno di tali eccezioni.
pagina 8 di 10 In particolare, non ha prodotto perizie o relazioni tecniche che attestino il malfunzionamento del contatore;
non ha depositato documentazione contabile alternativa;
non ha contestato specificamente le singole fatture, né ha indicato specifici errori di calcolo o di lettura.
Le fotografie e gli articoli di stampa allegati (doc. 2) si riferiscono a eventi atmosferici e non sono idonei a dimostrare l'estinzione o la modifica dell'obbligazione di pagamento.
Sul punto la giurisprudenza è chiara nel ritenere che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opponente ha l'onere di allegare e provare i fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione, non potendo limitarsi a contestazioni generiche” (Cass. Civ., sez. III, sent. n. 19154/2018) e ancora “La contestazione del credito deve essere specifica e supportata da elementi probatori idonei, altrimenti il credito si presume fondato” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 24075/2019).
Alla luce pertanto delle superiori contestazioni, in assenza di prova contraria, il credito azionato da deve ritenersi fondato, e l'opposizione deve essere rigettata con Controparte_1
conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
• SULLE SPESE PROCESSUALI
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come segue, secondo il Decreto 10 marzo 2014, n. 55 pubblicato in GU n.77 del 2-4-2014 nella misura aggiornata sulla base del DM n.
147 del 13.08.2022, applicando i parametri minimi al valore della causa dichiarato dall'opponente in seno all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e dimezzamento della fase decisionale, non avendo parte opposta proceduto al deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica .
P.Q.M.
Il Giudice Unico, Dott. Rosario Vacirca, definendo il giudizio iscritto al n. r.g.a.c. 1632/2021:
1) RIGETTA l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
374/2021, emesso dal Tribunale di Enna in data 16 settembre 2021 e notificato il 29 ottobre 2021, all'esito del giudizio monitorio n. 860/2021 R.G. del Tribunale di Enna, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
pagina 9 di 10 2) CONDANNA alla refusione delle spese processuali in favore della Parte_1
(già ,), in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 2.114,50 (€ 460,00 fase di studio, € 389,00 fase introduttiva, fase € 840,00 fase istruttoria, € 425,50 fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed Iva come per legge e se dovute.
Così deciso in Enna, in data 03 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
ex art. 15 D.M. 44/2011
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