Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/04/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunziato ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 536 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2017 promosso da
, , nella Parte_1 Parte_2 Parte_3
qualità di eredi di deceduta in Pagani (SA) il Persona_1
28/07/2015, rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Mandara attori contro
, quale titolare della omonima ditta Controparte_1
individuale, rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Parrocchia
convenuto
Avente ad
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza di discussione del 26/02/2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 27/01/2017 a quale Controparte_1
titolare della omonima ditta individuale gli eredi di lo Persona_1
convenivano in giudizio per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti dalla dante causa. In particolare, esponevano:
infortunava sulle scale del predetto esercizio commerciale;
-che in tali circostanze di tempo e di luogo la dante causa scendeva regolarmente le scale del negozio quando, a causa del pavimento bagnato e sdrucciolevole nonché dell'assenza del corrimano, cadeva e si infortunava riportando lesioni personali;
-che tale situazione di pericolo non era stata in alcun modo segnalata o circoscritta né era altrimenti visibile;
-che, a causa di ciò, veniva trasportata al presidio di Persona_1
Nocera Inferiore dove si riscontrava " frattura tibia prossimale, nonché sospetta frattura della rotula gamba destra nonché ferite lacero contuse con prognosi iniziale di giorni trenta";
-che la de cuius riportava lesioni così di seguito analiticamente descritte: danno biologico 18-20% pari a € 49.190,00- 59.191,00; ITT giorni 30 pari a €
1.328,40; ITP giorni 90 pari a € 1.992,60; danno morale e spese mediche per un importo totale di € 52.511,00 - 62.512,00;
-che, con raccomandata a/r veniva richiesto il risarcimento dei danni alla
, ma quest'ultimo non provvedeva Controparte_3
a risarcire il danno causato tanto da costringere gli eredi di Per_1
ad intraprendere la via giudiziale ed a chiedere la condanna di
[...]
controparte al pagamento del suddetto importo ed alla rifusione delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione depositata il 15/05/2017 il titolare del negozio contestava la domanda attorea da ritenersi infondata. Controparte_2
In particolare, il convenuto eccepiva la sussistenza del caso fortuito tale da escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. e l'assenza di propri profili colposi integranti la responsabilità ex art. 2043 c.c.. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda e la rifusione delle spese di lite. All'esito dell'istruttoria, durante la quale veniva escusso un testimone, la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies cpc all'udienza a trattazione scritta del 26/02/2025.
Discussa la causa, il giudice la decideva.
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
Ed invero, in tema di responsabilità per danni derivati da cose in custodia, la giurisprudenza di legittimità, con costante orientamento, ha affermato che “è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato”
(Cass. Sez. 6 - 3, ordinanza n. 11526, 11/05/2017).
Solo una volta che l'attore abbia rigorosamente assolto a tale onere probatorio, potrà riconoscersi la peculiare responsabilità del custode, che potrà essere superata solo mediante la prova, da parte sua, del caso fortuito.
Orbene, a fronte di una descrizione generica del sinistro nell'atto di citazione
(ad esempio non è dato sapere ove erano ubicate precisamente le scale del negozio) ed in assenza di rilievi fotografici l'unico testimone di parte attorea sorella della de cuius, ha riferito di non sapere se il gradino Testimone_1
“impegnato” dalla germana fosse bagnato e scivoloso.
Ne consegue che la lamentata caduta deve ritenersi imputabile al caso fortuito, consistente nella colpa della danneggiata la quale, in condizioni di buona visibilita', adottando un comportamento ordinariamente cauto, avrebbe potuto evitare la caduta stessa ancor piu' se si considera che la teste escussa, anch'essa sulle scale, non e' caduta ne' ha dichiarato che stava per cadere. La fattispecie concreta, quindi, non puo' essere considerata un'insidia imprevedibile, tale da giustificare una responsabilita' ex art. 2051 c.c.
Peraltro, ad abundantiam, è inverosimile che vengano pulite le scale in un esercizio commerciale durante l'orario di servizio, in presenza di clienti e senza avvisarli.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi, a maggior ragione, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno ex art 2043 c.c., proposta in via subordinata, atteso che anche in tal caso, ai fini dell'integrazione della fattispecie della responsabilità extracontrattuale derivante dalla violazione del divieto di neminem laedere, è necessario l'accertamento della sussistenza della cd. insidia, ossia una situazione di pericolo che, dal punto di vista oggettivo, per natura ed entità dell'anomalia, costituisca un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi la non prevedibilità ed inevitabilità (Cass.
1214/84; Cass. Civ. 5670/97).
La giurisprudenza oscillante in casi analoghi e la dubbiezza dell'esito della lite inducono comunque a compensare le spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda.
2) Compensa le spese.
Così deciso in Nocera Inferiore il 14/04/2025
Il giudice dott. Andrea Loffredo