Decreto presidenziale 27 settembre 2018
Ordinanza cautelare 8 novembre 2018
Sentenza 3 febbraio 2020
Decreto presidenziale 22 giugno 2020
Rigetto
Sentenza 7 aprile 2022
Decreto presidenziale 17 gennaio 2023
Accoglimento
Sentenza 24 aprile 2023
Ordinanza collegiale 15 gennaio 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Parere interlocutorio 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 05/03/2025, n. 1876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1876 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01876/2025REG.PROV.COLL.
N. 00394/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 394 del 2024, proposto da
-OMISSIS- in Liquidazione, già Studio -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Mari ed Anna Maria Desidera', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Alessandra Mari in Roma, via degli Scialoja 18;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fienga, Marco Trevisan e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Sergio Fienga in Roma, Piazzale delle Belle Arti 8;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, non costituiti in giudizio;
per l''ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. II n. -OMISSIS- resa tra le parti il 24/04/2023;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.;
Vista la memoria del 17.2.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 il Cons. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti gli avvocati Marco Trevisan;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il GSE, avviato il 2 gennaio 2018 un procedimento di controllo concernente 191 richieste di verifica e certificazione (di seguito RVC), ammesse all’incentivazione degli interventi di efficienza energetica (TEE o cosiddetti certificati bianchi), presentate dallo Studio -OMISSIS- per conto di diverse ditte, riguardanti cinque tipologie di progetti di risparmio energetico per un totale di 8.524 interventi di efficienza energetica, realizzati anni addietro, con nota del 17 maggio 2018, esaminata la documentazione ricevuta, emanava una determinazione conclusiva per 179 RVC, contestando la sussistenza di plurimi profili di criticità e disponendo la decadenza dal beneficio al conseguimento dei TEE connessi, nonché il recupero di quanto già erogato; con successivo provvedimento del 7 giugno 2018 quantificava gli importi da restituire in euro 4.329.459 e con un ulteriore provvedimento del 22 giugno 2018 caducava anche le restanti 12 RVC, per le quali, con altro provvedimento del 10 luglio 2018, chiedeva la restituzione di euro 235.942,48.
Il ricorso proposto in primo grado veniva respinto e la sentenza confermata in appello con decisione n. 2583/2022.
Con sentenza n. -OMISSIS- resa tra le parti il 24/04/2023, è stata accolto il ricorso per revocazione avverso la richiamata decisione di appello e, previo annullamento in parte qua della stessa, è stato accolto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed annullati gli atti ivi impugnati.
Con il ricorso per ottemperanza in epigrafe la parte ricorrente ha lamentato che il GSE S.p.A., in violazione del giudicato nascente dalla succitata sentenza n. -OMISSIS- ha nuovamente disposto la decadenza dal diritto ai Titoli di Efficienza Energetica di 179 RVC, il recupero di quanto erogato, la decadenza dal diritto ai Titoli di Efficienza Energetica di 12 RVC, il recupero di quanto erogato, ha richiesto la restituzione di n. 24.744 TEE, percepiti nel periodo 2012-2018, “per un importo complessivo pari ad Euro 4.329.459,81” e la restituzione di n. 1.089 TEE, percepiti nel periodo 2014-2018, “per un importo complessivo pari ad Euro 235.942,48”.
Di tali atti ha chiesto la declaratoria di nullità o, in subordine, l’annullamento, formulando altresì domanda risarcitoria.
GSE si è costituito in giudizio e con memoria ha ampiamente replicato al ricorso.
Nel corso del giudizio si sono succeduti numerosi rinvii della trattazione, su esplicita concorde richiesta di entrambe le parti, motivata dall’aver le parti avviato e portato avanti un dialogo transattivo aprendo all’uopo un apposito tavolo tecnico per il vaglio della copiosa documentazione depositata da Esco.
Con provvedimento adottato e depositato in data 13.1.2025, il Gestore ha riprovveduto sui titoli di efficienza energetica percepiti dalla ricorrente, sicché con ordinanza collegiale n.327/25, su richiesta della ricorrente e al fine di garantirne il contraddittorio ed il diritto alla difesa l’udienza camerale del 14.1.25 è stata rinviata all’udienza odierna.
Nelle more, in data 17.2.2025 la-OMISSIS-, con atto sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore e notificato al GSE, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, ritenendo satisfattivi i provvedimenti successivamente intervenuti (con specifico riferimento al richiamato provvedimento del 13.1.2025), con compensazione delle spese.
Non rimane al Collegio che prendere atto di quanto sopra.
Poiché la rinuncia è determinata dalla sopravvenienza in corso di giudizio di un provvedimento satisfattorio adottato in esecuzione del giudicato, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, da atto della rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Stella Boscarino | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.