Articolo 665 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 664 bisArticolo 666
Versione
9 ottobre 2010
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Versione
7 luglio 2017
Art. 665. Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi 1. Gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno di servizio e gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto e senza aver superato il 34° anno di eta', ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali del ruolo ((forestale)) e del ruolo ((tecnico)) .
2. Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito.
3. Al termine dei prescritti corsi formativi, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei parigrado in ruolo.
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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