Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 14/03/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 639/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 639/2024 promossa da:
, nata a [...] - REPUBBLICA DOMINICANA il Controparte_1
09/01/1982, con il patrocinio dell'avv.to COLANTUONI DEBORA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
,nato a [...] - REPUBBLICA Controparte_2
DOMINICANA il 23/07/1994;
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di decisione
pagina 1 di 3
Con ricorso depositato il 15/04/2024 ha chiesto la Controparte_1 pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto in Terni il 24.10.2018 con
[...]
, esponendo che dall'unione non sono nati figli. La ricorrente ha esposto Controparte_2 che in data 21.07.2021 il Tribunale di Terni con sentenza n. 697/2021 ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi, decisione passata in giudicato, e che dal momento della separazione non è più ripresa alcune forma di convivenza, ha altresì rappresentato di vivere con due figli nati da precedenti unioni, di aver percepito il reddito di cittadinanza;
di aver vissuto con il marito solo per un brevissimo periodo in quanto dal luglio 2019 l'odierno resistente avrebbe abbandonato la casa familiare trasferendosi altrove. Tanto premesso essendo venuta meno ogni forma di comunione morale e materiale dei coniugi, la ricorrente ha concluso chiedendo la “dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Terni in data 24.10.2018 contratto tra le parti per fatto addebitabile esclusivamente a quest'ultimo”, con vittoria delle spese.
All'udienza di comparazione personale delle parti, disposta dopo la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo, il resistente non è comparso è comparsa la sola ricorrente dichiarando di essere priva di redditi e di proprietà immobiliari, di risiedere in Terni in immobile in locazione con canone di € 300,00 mensili con i due figli nati da precedenti unioni, di essere disoccupata percependo redditi saltuari di € 280 euro mensili ed € 390 quale assegno unico per i figli;
la decisione è stata rimessa al
Collegio su richiesta del difensore della ricorrente.
Deve essere dichiarata la contumacia del resistente ritualmente citato e non comparso.
La domanda di scioglimento del matrimonio (e non di cessazione degli effetti civili del matrimonio trattandosi di matrimonio civile) deve essere accolta. Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e della definizione del procedimento di separazione;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza. Nulla sulla domanda di addebito non prevista per lo scioglimento del matrimonio, pronuncia prevista per la sola separazione.
Le spese di giudizio in considerazione della materia trattata devono essere compensate.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1
in TERNI - TR il 24/10/2018; Controparte_2
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di TERNI -
TR (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018, atto n. 114, parte I,);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Terni, in data 12/03/2025.
. PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti
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