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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18/07/2025, n. 6343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6343 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06343/2025REG.PROV.COLL.
N. 02136/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2136 del 2025, proposto da
S.A.Co.S.E.M. s.r.l. in proprio e quale mandataria del costituendo RTI, con la Gd’O s.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , in relazione alla procedura CIG 99407148B2, rappresentati e difesi dall'avvocato Federico Liccardo, con domicilio digitale di pec come in atti;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ernesto Stajano e Enrico Campagnano, con domicilio digitale di pec come;
L.M.P. s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Longobardi, con domicilio digitale di pec come in atti;
Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Torre del Greco e Trecase, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato - Sezione V, n. 01836/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Torre del Greco e di L.M.P. s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2025 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Liccardo, Longobardi e Campagnano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Centrale unica di committenza tra i Comuni di Torre del Greco e Trecase ha indetto una procedura aperta, da aggiudicare mediane il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dell’appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e ai lavori degli interventi per la mitigazione del rischio erosione costiera e per il recupero ambientale del litorale del Comune di Torre del Greco.
Alla gara ha partecipato la L.M.P. s.r.l. che non in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per la progettazione, si avvaleva della facoltà concessa dall’art. 59 del D.lgs. /2016, n. 50, indicando quale progettista un RTP composto dal mandatario, ing. Antonino Fiodo, e dai mandanti arch. Luigi Mollo, dott. Antonio Malafronte ed arch. Ludovica Fiodo.
Successivamente all’aggiudicazione la L.M.P. comunicava, però, alla stazione appaltante la sostituzione del ing. Antonio Fiodo nelle more deceduto con l’ing. Manfredo D’Onofrio.
Il RTI tra la S.A.CO.S.E.M. s.r.l., mandataria, e la GD'O s.r.l. mandante, classificatosi al secondo posto, ha impugnato l’aggiudicazione con ricorso al T.A.R. Campania – Napoli, il quale lo ha accolto, ritenendo non consentita la sostituzione del progettista indicato in sede di gara laddove ne fosse seguita una modifica dell’offerta e, sulla base di tale presupposto, ha giudicato illegittima l’aggiudicazione nella parte in cui la commissione esaminatrice, non aveva svolto una adeguata istruttoria volta ad appurare se l’offerta avesse o non avesse subito modifiche.
Avverso la sentenza ha proposto appello la L.M.P.
La S.A.CO.S.E.M. e il RTI dalla medesima capeggiato hanno, a loro volta, proposto appello incidentale.
Con sentenza 4/3/2024, n. 1836 la Quinta sezione di questo Consiglio di Stato ha respinto entrambi i gravami.
Con ricorso per revocazione la S.A.CO.S.E.M. e il RTI di cui la stessa fa parte hanno impugnato la citata sentenza d’appello.
Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio il Comune di Torre del Greco e la L.M.P.
Alla pubblica udienza del 17/7/2025 la causa è passata in decisione.
Col primo motivo di ricorso si deduce che il giudice d’appello, per errore di fatto, avrebbe mal inteso la doglianza prospettata col primo motivo di appello incidentale.
Si lamenta, infatti, che, con tale censura, si fosse sostenuto che il giudice di primo grado non avrebbe dovuto rimettere alla stazione appaltante di valutare se dalla sostituzione del progettista fosse discesa una modifica dell’offerta, poiché, tenuto conto della lex specialis di gara che prevedeva un punteggio per i servizi di progettazione prestati, la modifica sarebbe stata in re ipsa .
Sul punto la revocanda sentenza avrebbe, invece, ritenuto che, col primo motivo dell’appello incidentale, fosse stata richiesta la riforma della pronuncia di primo grado << nella parte in cui il Tar ha respinto le censure volte “a far valere, in radice, che il progettista non avrebbe potuto essere sostituito con un soggetto esterno alla compagine” >>.
L’argomentazione addotta dal giudice di secondo grado per respingere il suddetto motivo, non risulterebbe, dunque, congruente con quanto con esso dedotto, atteso che, diversamente da quanto egli afferma, non era stata sostenuta l’insostituibilità, in radice, del progettista indicato in sede di gara, bensì che tale sostituzione, nel caso concreto, non fosse consentita, comportando una modifica dell’offerta, con la conseguenza che la L.M.P avrebbe dovuto essere immediatamente esclusa dalla gara, senza necessità di alcuna ulteriore verifica da parte della stazione appaltante.
La doglianza così sinteticamente riassunta è inammissibile.
In punto di diritto occorre premettere che l'errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395 n. 4, c.p.c., deve rispondere a tre requisiti:
1) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato;
2) attenere a un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
3) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, 14/5/2015 n. 2431).
L'errore deve, inoltre, apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (Cons. Stato, Sez. IV, 13/12/2013, n. 6006).
Pertanto, l'errore di fatto revocatorio è configurabile nell'attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale - senza coinvolgere la successiva attività d'interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni ai fini della formazione del convincimento, così che rientrano nella nozione dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., i casi in cui il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo (Cons. Stato, Sez. III, 24/5/2012, n. 3053) - esso, invece, non ricorre nell'ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, tutte ipotesi, queste, che danno luogo, semmai, ad un ipotetico errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione, la quale altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado del giudizio, non contemplato dall'ordinamento (Cons. Stato, Sez. V, 22/10/2024, n. 8456; 15/3/2024, n. 2542; 20/2/2018, n. 1078; 11/12/2015 n. 5657; Sez. IV, 20/9/2024, n. 7696; 5/1/2017, n. 13; 26/8/2015 n. 3993; 28/10/2013, n. 5187; Sez. III, 8/10/2012, n. 5212; Sez. VI, 10/1/2022, n. 161; 2/2/2012, n. 587; Cass. Civ., Sez. I, 23/1/2012, n. 836; Sez. II, 31/3/2011, n. 7488).
Alla luce dei consolidati principi poc’anzi illustrati, deve escludersi che l’impugnata sentenza sia frutto di errore revocatorio.
E invero, l’errore denunciato dalla parte ricorrente, ove anche sussistente, si risolverebbe in un inesatto o incompleto apprezzamento del contenuto della censura dedotta, ovvero in un’anomalia del procedimento logico di interpretazione della stessa e, quindi, in un’ipotesi che, semmai, darebbe luogo a un ipotetico errore di giudizio, non censurabile, giusta quanto più sopra osservato, mediante revocazione.
A ben vedere, il dedotto motivo di revocazione si sostanzia in un’inammissibile critica alla motivazione espressa dal giudice d’appello, che mira a introdurre, artatamente, una sorta di inesistente terzo grado di giudizio.
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.
Spese e onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti resistenti, liquidandole forfettariamente in € 6.000/00 (seimila), per ciascuna, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore
Valerio Perotti, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Maggio | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO