TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 18/03/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 895/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Francesca MARRAPODI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 895/2021 promossa da:
(C.F. , in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_1 Giudiziario pro tempore, con il patrocinio dell'avv. N. BOTTERO, come da procura in atti;
nei confronti di
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. M. BRANZOLI, come da procura in atti;
avverso il decreto ingiuntivo n. 273/2021 emesso dal Tribunale di Biella, nella persona della Dott.ssa F. MARRAPODI,
e avverso il decreto ingiuntivo n. 326/2021 emesso dal Tribunale di Biella, nella persona della Dott.ssa M. D.
GARAMBONE, in data 06.07.2021, depositato in data 13.07.2021; Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A seguito della precisazione delle conclusioni, parte attrice in opposizione depositava nota scritta, con cui dichiarava di rinunciare agli atti;
tale rinuncia veniva accettata da parte convenuta opposta.
Atteso che l'art. 306 c.p.c. non prevede preclusioni temporali e che i legali delle parti risultano muniti dei poteri speciali, rispettivamente, di rinuncia agli atti e di corrispondente accettazione della stessa, si dichiara il giudizio r.g. 895/2021, a cui è stato riunito il procedimento r.g. 1038/2021, estinto, con compensazione delle spese di lite in ragione dell'accordo dedotto ex art. 306 u.c. c.p.c.
Considerato che la rinuncia all'opposizione determina la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto, si dichiara la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 273/2021 emesso dal Tribunale di Biella, nella persona della Dott.ssa F. MARRAPODI, e del decreto ingiuntivo n.
326/2021 emesso dal Tribunale di Biella, nella persona della Dott.ssa M. D. GARAMBONE;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, rigettata e assorbita qualsivoglia questione o richiesta:
DICHIARA estinto il giudizio r.g. 895/2021, a cui è stato riunito il procedimento r.g. 1038/2021; DICHIARA il decreto ingiuntivo n. 273/2021 emesso dal Tribunale di Biella, nella persona della
Dott.ssa F. MARRAPODI, e il decreto ingiuntivo n. 326/2021 emesso dal Tribunale di Biella, nella persona della Dott.ssa M. D. GARAMBONE, definitivamente esecutivi;
con compensazione delle spese di lite.
Biella, 13.03.2025
IL GIUDICE Dott.ssa F. MARRAPODI
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Francesca MARRAPODI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 895/2021 promossa da:
(C.F. , in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_1 Giudiziario pro tempore, con il patrocinio dell'avv. N. BOTTERO, come da procura in atti;
nei confronti di
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. M. BRANZOLI, come da procura in atti;
avverso il decreto ingiuntivo n. 273/2021 emesso dal Tribunale di Biella, nella persona della Dott.ssa F. MARRAPODI,
e avverso il decreto ingiuntivo n. 326/2021 emesso dal Tribunale di Biella, nella persona della Dott.ssa M. D.
GARAMBONE, in data 06.07.2021, depositato in data 13.07.2021; Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A seguito della precisazione delle conclusioni, parte attrice in opposizione depositava nota scritta, con cui dichiarava di rinunciare agli atti;
tale rinuncia veniva accettata da parte convenuta opposta.
Atteso che l'art. 306 c.p.c. non prevede preclusioni temporali e che i legali delle parti risultano muniti dei poteri speciali, rispettivamente, di rinuncia agli atti e di corrispondente accettazione della stessa, si dichiara il giudizio r.g. 895/2021, a cui è stato riunito il procedimento r.g. 1038/2021, estinto, con compensazione delle spese di lite in ragione dell'accordo dedotto ex art. 306 u.c. c.p.c.
Considerato che la rinuncia all'opposizione determina la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto, si dichiara la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 273/2021 emesso dal Tribunale di Biella, nella persona della Dott.ssa F. MARRAPODI, e del decreto ingiuntivo n.
326/2021 emesso dal Tribunale di Biella, nella persona della Dott.ssa M. D. GARAMBONE;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, rigettata e assorbita qualsivoglia questione o richiesta:
DICHIARA estinto il giudizio r.g. 895/2021, a cui è stato riunito il procedimento r.g. 1038/2021; DICHIARA il decreto ingiuntivo n. 273/2021 emesso dal Tribunale di Biella, nella persona della
Dott.ssa F. MARRAPODI, e il decreto ingiuntivo n. 326/2021 emesso dal Tribunale di Biella, nella persona della Dott.ssa M. D. GARAMBONE, definitivamente esecutivi;
con compensazione delle spese di lite.
Biella, 13.03.2025
IL GIUDICE Dott.ssa F. MARRAPODI
1