TRIB
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/07/2025, n. 3318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3318 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5794/2025 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GRANATO LUIGI , elettivamente domiciliato Parte_1 in VIA AURELIO SAFFI, 25 MILANO contro
, con il patrocinio dell'avv. ZAFFARONI MIRKO, Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA FABIO FILZI, 2 MILANO
Oggetto: opposizione a precetto
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in via telematica in data 12-5-
25, ha proposto opposizione avverso il precetto notificato in data 29-4-25, Parte_1 con il quale le ha ingiunto il pagamento del complessivo importo di Controparte_1
€ 4.080,99, oltre oneri di precetto, a titolo di “indennita'” lorda dovuta per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2025..
L'opponente ha contestato il diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata per infondatezza nel merito della pretesa avversaria.
Costituendosi ritualmente in giudizio, il convenuta ha contestato la fondatezza dell'opposizione avversaria, di cui ha chiesto il rigetto, e ha chiesto l'accertamento della debenza delle somme oggetto del precetto opposto.
pagina 1 di 4 Il Giudice, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ha invitato i procuratori delle parti alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione.
L'opposizione e' fondata e merita accoglimento.
1.Con ordinanza, confermata in appello e in Cassazione (ordinanza n. 2153/2025), il
Tribunale di Milano ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento e ordinato la reintegra del Sig.
con il pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate. CP_1
In forza di tale pronuncia e' stato notificato il precetto oggetto del presente giudizio, nel quale si afferma che la convenuta “non ha reintegrato il Sig. né ha provveduto al CP_1 pagamento integrale di quanto dovuto relativamente anche ai mesi di febbraio, marzo, aprile
2025, pari ad euro 3.722,19”.
La societa' opponente deduce di aver disposto la formale reintegra del ricorrente, in data 10-
10-24, e di avergli inviato, in data 11-10-24, la comunicazione della sospensione dell'attivita' lavorativa e della retribuzione , a seguito del giudizio di inidoneita' permanente allo svolgimento delle mansioni di guardia giurata, rilasciato dal medico competente in data 17-1-
23 e stante la mancata titolarita del decreto di nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto d'armi: la comunicazione era stata inviata ad un indirizzo errato, in quanto il lavoratore aveva nel frattempo variato la propria residenza senza comunicarlo al datore di lavoro, e, quindi, la societa' aveva effettuato, a seguito della notificazione di intimazione di pagamento, il pagamento delle mensilita' da ottobre 2024 a gennaio 2025 e aveva inviato nuovamente la precedente comunicazione con lettera raccomandata del 28-2-25, ricevuta il
8-3-25.
L'opposto non contesta la ricezione della lettera raccomandata inviata il 28-2-25 e non contesta la mancanza dei documenti sopra indicati e l'esito della visita del 17-1-23 del medico competente.
L'opposto sostiene, invece, di non essere mai stato reintegrato e sottolinea che “Sia la CTU espletata nel giudizio di Appello presso la Corte D'Appello di Milano che i provvedimenti fino all'ordinanza della Corte di Cassazione hanno stabilito l'obbligo del datore a consentire al signor di espletare mansioni compatibili con le condizioni di salute del lavoratore” e CP_1 aggiunge; “non si comprende per quale ragione l'opposizione viene presentata solo a seguito
pagina 2 di 4 di richiesta di pagamento dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2025 e non anche per le mensilità precedenti (novembre 2024, dicembre 2024 e gennaio 2025”.
2. A prescindere da ogni considerazione circa la possibilita' o meno di ricollocare il lavoratore, il precetto oggetto del presente giudizio si fonda sull'ordinanza n. 19743/2021del Tribunale di
Milano.
Tale sentenza ha disposto espressamente il “pagamento di un indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad euro 1.240,73) del ricorrente dal giorno del licenziamento, sino a quello dell"effettiva reintegrazione”.
La societa' ha provveduto, in data 10-10-24, alla formale reintegrazione del ricorrente, come si ricava dal Modello Unilav prodotto.
Inoltre la reintegrazione del lavoratore e' confermata dalla lettera 11-10-24, con la quale la societa' ha comunicato al lavoratore la sospensione dall'attivita lavorativa e dalla retribuzione: la sospensione del rapporto presuppone evidentemente che il rapporto sia stato ricostituito e la lettera fa riferimento ricollega la sospensione alla impossibilita' di riposizionare in azienda il lavoratore di utilizzare efficacemente la sua prestazione.
Anche l'invito a richiedere una visita medica straordinaria per l'accertamento sanitario di idoneita' alla mansione specifica e il richiamo ella mancanza “del decreto e/o della licenza e/o del libretto di porto d'armi di Guardia Particolare Giurata”, con conseguente applicazione dell'art. 120 del c.c.n.l., evidenziano l'avvenuta reintegrazione del dipendente.
Quanto alla mancata opposizione, da parte della societa' opponente alla richiesta di pagamento delle mensilita' precedenti, da novembre 2024 a gennaio 2025, essa si spiega con la ricezione della comunicazione di sospensione, da parte dell'opposto, solo nel marzo
2025.
Il mancato pagamento delle mensilita' oggetto del precetto opposto deriva pertanto dal provvedimento di sospensione adottato dalla societa' datrice di lavoro.
Poiche' il lavoratore e' stato, sia pure solo formalmente, reintegrato, e' venuto meno il titolo esecutivo costituito dall'ordinanza del Tribunale di Milano e ogni questione relativa al pagamento delle retribuzioni non corrisposte a causa del provvedimento di sospensione esula dall'applicazione della suddetta pronuncia.
Del resto lo stesso opposto da' atto che la legittimita' o meno del provvedimento di sospensione “non ci riguarda in questa sede”.
pagina 3 di 4 Il precetto oggetto di causa risulta, pertanto, privo di idoneo titolo esecutivo ed effettivamente la societa' opponente “ha gia' corrisposto al lavoratore tutto quanto allo stesso dovuto in forza del titolo azionato”.
Il precetto notificato all'opponente risulta di conseguenza illegittimo.
S ritiene sussistano eque ragioni per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara illegittimo il precetto notificato alla societa' opponente in data 29-4-25; compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
fissa termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 10/07/2025 il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5794/2025 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GRANATO LUIGI , elettivamente domiciliato Parte_1 in VIA AURELIO SAFFI, 25 MILANO contro
, con il patrocinio dell'avv. ZAFFARONI MIRKO, Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA FABIO FILZI, 2 MILANO
Oggetto: opposizione a precetto
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in via telematica in data 12-5-
25, ha proposto opposizione avverso il precetto notificato in data 29-4-25, Parte_1 con il quale le ha ingiunto il pagamento del complessivo importo di Controparte_1
€ 4.080,99, oltre oneri di precetto, a titolo di “indennita'” lorda dovuta per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2025..
L'opponente ha contestato il diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata per infondatezza nel merito della pretesa avversaria.
Costituendosi ritualmente in giudizio, il convenuta ha contestato la fondatezza dell'opposizione avversaria, di cui ha chiesto il rigetto, e ha chiesto l'accertamento della debenza delle somme oggetto del precetto opposto.
pagina 1 di 4 Il Giudice, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ha invitato i procuratori delle parti alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione.
L'opposizione e' fondata e merita accoglimento.
1.Con ordinanza, confermata in appello e in Cassazione (ordinanza n. 2153/2025), il
Tribunale di Milano ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento e ordinato la reintegra del Sig.
con il pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate. CP_1
In forza di tale pronuncia e' stato notificato il precetto oggetto del presente giudizio, nel quale si afferma che la convenuta “non ha reintegrato il Sig. né ha provveduto al CP_1 pagamento integrale di quanto dovuto relativamente anche ai mesi di febbraio, marzo, aprile
2025, pari ad euro 3.722,19”.
La societa' opponente deduce di aver disposto la formale reintegra del ricorrente, in data 10-
10-24, e di avergli inviato, in data 11-10-24, la comunicazione della sospensione dell'attivita' lavorativa e della retribuzione , a seguito del giudizio di inidoneita' permanente allo svolgimento delle mansioni di guardia giurata, rilasciato dal medico competente in data 17-1-
23 e stante la mancata titolarita del decreto di nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto d'armi: la comunicazione era stata inviata ad un indirizzo errato, in quanto il lavoratore aveva nel frattempo variato la propria residenza senza comunicarlo al datore di lavoro, e, quindi, la societa' aveva effettuato, a seguito della notificazione di intimazione di pagamento, il pagamento delle mensilita' da ottobre 2024 a gennaio 2025 e aveva inviato nuovamente la precedente comunicazione con lettera raccomandata del 28-2-25, ricevuta il
8-3-25.
L'opposto non contesta la ricezione della lettera raccomandata inviata il 28-2-25 e non contesta la mancanza dei documenti sopra indicati e l'esito della visita del 17-1-23 del medico competente.
L'opposto sostiene, invece, di non essere mai stato reintegrato e sottolinea che “Sia la CTU espletata nel giudizio di Appello presso la Corte D'Appello di Milano che i provvedimenti fino all'ordinanza della Corte di Cassazione hanno stabilito l'obbligo del datore a consentire al signor di espletare mansioni compatibili con le condizioni di salute del lavoratore” e CP_1 aggiunge; “non si comprende per quale ragione l'opposizione viene presentata solo a seguito
pagina 2 di 4 di richiesta di pagamento dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2025 e non anche per le mensilità precedenti (novembre 2024, dicembre 2024 e gennaio 2025”.
2. A prescindere da ogni considerazione circa la possibilita' o meno di ricollocare il lavoratore, il precetto oggetto del presente giudizio si fonda sull'ordinanza n. 19743/2021del Tribunale di
Milano.
Tale sentenza ha disposto espressamente il “pagamento di un indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad euro 1.240,73) del ricorrente dal giorno del licenziamento, sino a quello dell"effettiva reintegrazione”.
La societa' ha provveduto, in data 10-10-24, alla formale reintegrazione del ricorrente, come si ricava dal Modello Unilav prodotto.
Inoltre la reintegrazione del lavoratore e' confermata dalla lettera 11-10-24, con la quale la societa' ha comunicato al lavoratore la sospensione dall'attivita lavorativa e dalla retribuzione: la sospensione del rapporto presuppone evidentemente che il rapporto sia stato ricostituito e la lettera fa riferimento ricollega la sospensione alla impossibilita' di riposizionare in azienda il lavoratore di utilizzare efficacemente la sua prestazione.
Anche l'invito a richiedere una visita medica straordinaria per l'accertamento sanitario di idoneita' alla mansione specifica e il richiamo ella mancanza “del decreto e/o della licenza e/o del libretto di porto d'armi di Guardia Particolare Giurata”, con conseguente applicazione dell'art. 120 del c.c.n.l., evidenziano l'avvenuta reintegrazione del dipendente.
Quanto alla mancata opposizione, da parte della societa' opponente alla richiesta di pagamento delle mensilita' precedenti, da novembre 2024 a gennaio 2025, essa si spiega con la ricezione della comunicazione di sospensione, da parte dell'opposto, solo nel marzo
2025.
Il mancato pagamento delle mensilita' oggetto del precetto opposto deriva pertanto dal provvedimento di sospensione adottato dalla societa' datrice di lavoro.
Poiche' il lavoratore e' stato, sia pure solo formalmente, reintegrato, e' venuto meno il titolo esecutivo costituito dall'ordinanza del Tribunale di Milano e ogni questione relativa al pagamento delle retribuzioni non corrisposte a causa del provvedimento di sospensione esula dall'applicazione della suddetta pronuncia.
Del resto lo stesso opposto da' atto che la legittimita' o meno del provvedimento di sospensione “non ci riguarda in questa sede”.
pagina 3 di 4 Il precetto oggetto di causa risulta, pertanto, privo di idoneo titolo esecutivo ed effettivamente la societa' opponente “ha gia' corrisposto al lavoratore tutto quanto allo stesso dovuto in forza del titolo azionato”.
Il precetto notificato all'opponente risulta di conseguenza illegittimo.
S ritiene sussistano eque ragioni per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara illegittimo il precetto notificato alla societa' opponente in data 29-4-25; compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
fissa termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 10/07/2025 il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
pagina 4 di 4