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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 15378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15378 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
. R.G. 46639/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46639/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv.to GUALTIERI MARIA TERESA, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
ON STEFANIA, con elezione di domicilio in indirizzo telematico, presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.06.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 07.11.2024 ha chiesto al Parte_1
Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , in Roma il 05.10.2008 precisando che dalla CP_1 detta unione era nato il figlio (n. il 25.10.2010). Per_1
Il ricorrente, in particolare, rappresentava: che con sentenza parziale n. 5644 pubblicata il 18.03.2016 sullo status veniva dichiarata la separazione tra i coniugi e con sentenza definitiva n. 23315/2018 pubblicata il 4.12.2018 veniva rigettata la
1 richiesta della moglie di ottenere l'assegno di mantenimento, disposto l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa coniugale, ed ampie modalità di visita per il padre, statuito che il padre avrebbe versato l'assegno di € 550,00 mensile oltre il
65% delle spese straordinarie;
che attualmente viveva in tempistiche Per_1 equivalenti la vita familiare sia con il padre che con la madre, condividendo, in particolare, con il padre i corsi agonistici di nuoto che svolgeva da lunedì a sabato tutti i pomeriggi;
che nella casa dove viveva il padre il ragazzo, in seguito all'esecuzione di lavori di spostamento degli spazi interni, aveva a disposizione spazi autonomi in cui veniva rispettata la sua privacy;
di essere dipendente presso la con contratto a tempo indeterminato;
che il suo Controparte_2 reddito netto annuo era pari a € 59.440,00 netti, uguali per gli anni di imposta
2021, 2022 e 2023 (somme derivanti da un importo lordo di € 99.100,00 decurtato di imposte, addizionale regionale e acconto addizionale comunale); di avere come unica proprietà la casa familiare sita in Roma, Via Macrobio n. 13, assegnata alla
Carta in sede di separazione;
che sulla casa familiare gravava un mutuo le cui rate pari ad € 1.466,00 al mese erano corrisposte da che la resistente era Pt_1 dipendente della United Airlaines con uno stipendio netto mensile non minore di €
3.000,00 e vantava la proprietà esclusiva di un immobile a Roma in zona Cassia per il quale percepiva un reddito di locazione;
che la negli anni successivi CP_1 alla separazione aveva posto in locazione “informale” una stanza con bagno ed uso cucina della casa familiare assegnatale in sede di separazione.
Il ricorrente, dunque, chiedeva :che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio;
che fossero disposti i tempi di permanenza paritaria del figlio con ciascuno dei genitori e l'obbligo di ciascun genitore a provvedere alla cura, istruzione ed educazione del figlio in forma diretta e nei rispettivi periodi di permanenza con attribuzione del 50% ad ognuno delle spese straordinarie per
; che fosse stabilito, in via subordinata, in € 300,00 mensili il Per_1 contributo al mantenimento del figlio parificando tra i genitori l'obbligo di esborso per le spese straordinarie statuendo in tutti i casi che il figlio avrà facoltà di frequentare ciascuno dei genitori come e quando desidera.
Si costituiva , la quale deduceva: che non rispondeva al vero che il CP_1 figlio trascorresse il proprio tempo in maniera paritetica con entrambi i genitori, atteso che il minore, fin dalla separazione, aveva sempre vissuto con la madre;
che entrambi i genitori avevano un buon rapporto con il figlio quindicenne;
che al momento della separazione, risalente al 2015, il reddito del era di oltre € Pt_1
120.000,00 comprensivo dei premi corrisposti dalla società Controparte_2
presso la quale parte ricorrente svolgeva attività lavorativa con la qualifica di
[...] dirigente;
che dopo la separazione gli emolumenti avevano subito una drastica riduzione, ciò perché i vari benefit ed i premi di produzione sono stati conferiti al
2 Fondo , come risultava dalla busta paga unitamente ad altro Fondo Parte_2 denominato CTR M. GR;
che altresì il svolgeva con impegno serale, Pt_1 attività di istruttore di nuoto presso il Circolo Sportivo Thaon di Revel, gestiva una barca a vela di 12 metri lineari (intestata all'attuale compagna ed Controparte_3
a suo carissimo amico) con la quale trasportava, per divago, e di Persona_2 certo a pagamento, soggetti amanti del mare e svolgeva l'attività di docente in materia di Funzioni a Presidio dei Rischi Aziendali come risultava dal suo profilo Linkedin;
che il mutuo ventennale acceso da per la casa familiare nell'anno 2006 Pt_1 sarebbe scaduto nel 2026; di avere un reddito mensile di circa € 2.500,00; di aver ospitato per 3 settimane, dal 7.1 al 31.1.2024, nell'ambito del Progetto Global
Teaching Lab organizzato dall'Istituto scolastico del figlio, il “Liceo Talete” una studentessa americana che nulla aveva corrisposto a titolo locatizio;
di percepire la somma di € 750,00 mensili lordi (pari ad € 550,00 netti) per la locazione dell'immobile di sua proprietà sito in Roma Via Tomba di Nerone n. 14; che il costantemente l'aveva ingiuriata dalla separazione alla data odierna. Pt_1
Pertanto, parte resistente chiedeva: che fosse disposto secondo giustizia in ordine alla domanda di divorzio;
che fosse stabilito che il minore restasse affidato ad Per_1 entrambi i genitori con collocazione presso la madre nella casa coniugale di Via
Macrobio n. 13 fermo rimanendo il diritto del padre di averlo con sé quando vuole compatibilmente con gli impegni del minore ma in ogni caso un pomeriggio a settimana, il mercoledì, rimanendo a cena ed a dormire presso l'abitazione paterna nonché a weekend alternati dal venerdì sera alla domenica sera;
che fosse statuito che il padre versasse alla madre la somma mensile di € 800,00 a titolo di mantenimento del figlio entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT ferma la partecipazione alle spese straordinarie del figlio previamente concordate nella misura del 35% a carico della madre ed il 65% a carico del padre;
che fosse condannato al pagamento in favore della resistente della Parte_1 somma di € 20.000,00 per aver ingiuriato continuativamente la moglie dall'epoca della separazione ad oggi.
All'udienza del 18.06.2025 il Giudice, sentite personalmente le parti, ritenuta la causa matura per la decisione ha invitato le parti a precisare le conclusioni e, considerato che le parti insistevano nelle conclusioni rassegnate in atti, la decisione veniva riservata al Collegio.
.§§§
Cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente nel giudizio di separazione personale conclusosi con sentenza del
Tribunale Civile di Roma n. 5644/2016 depositata in data 18.03.2016 e passata in
3 giudicato;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Affidamento e collocamento di e diritto di visita paterno Per_1
Quanto all'affidamento, le parti concordano sull'affidamento condiviso.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura. Detto regime di affidamento può essere derogato solo ove ricorrano gravi ragioni idonee a manifestare un sostanziale disinteresse da parte dell'altro genitore o addirittura il compimento da parte di quest'ultimo di atti contrari all'interesse del figlio, ragioni che non sussistono nel caso di specie in cui, peraltro, entrambe le parti chiedono disporsi l'affido condivo.
Questo Collegio ritiene di dover accogliere le richieste delle parti, disponendo l'affidamento condiviso del minore , in ossequio del principio della bi- Per_1 genitorialità recepito dal nostro ordinamento e tenuto conto dello stato di fatto ormai consolidatosi nel tempo.
Quanto al collocamento di il padre ha avanzato la richiesta di Per_1 collocamento paritetico mentre la madre ha insistito sul collocamento presso di sé.
Dalle dichiarazioni del padre rese all'udienza del 18.06.2025, è emerso che attualmente sta frequentando il padre conformemente a quanto previsto in Per_1 sede di separazione dal venerdì alla domenica, a settimane alterne ed il mercoledì con pernotto e che le abitazioni dei genitori sono piuttosto vicine. All'udienza il ricorrente ha inoltre rappresentato quanto segue “Mio figlio ha finito il secondo anno di scuole superiori e frequenta tutti i pomeriggi la piscina, adesso va da solo in piscina perché ha la macchinetta. Io vorrei che la frequentazione fosse incrementata, per ora con mio figlio ci mettiamo d'accordo di volta in volta, ma non è libero di venire da me quanto vuole, per frequentarlo di più, anche se fin da adesso mio figlio si può mettere
d'accordo con me anche in base ai suoi impegni.” Nella medesima sede la resistente ha dichiarato che “la frequentazione del padre con il figlio procede regolarmente anche in base alle esigenze scolastiche, sportive e ludiche del figlio stesso”.
Allo stato, non sono state rappresentate, né tantomeno provate, dal padre esigenze che imporrebbero una frequentazione alternata e paritetica dei genitori da parte di
, ma è stato soltanto evidenziato dal padre il suo desiderio che la Per_1 frequentazione del figlio fosse ampliata. In merito al ciò occorre evidenziare che la madre nella comparsa aveva rilevato che entrambi i genitori mantengono buoni rapporti con il figlio.
4 Pertanto, quanto al collocamento si ritiene che debba restare collocato
Per_1 presso la madre nella casa familiare, senza che sia alterata la situazione abitativa di fatto del ragazzo, quanto al diritto di visita va disciplinato in modo tale da tutelare al tempo stesso le esigenze di stabilità di ed il diritto alla bigenitorialità
Per_1 prevedendo che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore quando vorrà, previo accordo con la madre, e nel rispetto delle esigenze scolastiche, ludiche e sportive di e, comunque, in difetto di accordo, per due giorni a settimana
Per_1 ed a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica, durante le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni, durante le vacanze scolastiche estive per 20 giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa del papà; quanto ai giorni di frequentazione infrasettimanale qualora lo desiderasse
Per_1 potrà trascorrere fino a 3 giorni infrasettimanali con il padre, nonché decidere di pernottare con lo stesso.
Assegnazione della casa coniugale
In tema di assegnazione della casa coniugale occorre rilevare che, secondo costante orientamento della Suprema Corte, detta assegnazione può essere disposta solo quando vi siano figli minori o maggiorenni ma non autonomi economicamente (v. sul punto, tra le altre, Sez. 1, Sentenza n. 23591 del 22/11/2010
La casa familiare in Roma, Via Macrobio n. 13 viene perciò assegnata a CP_1
quale genitore collocatario del figlio minore .
[...] Per_1
Mantenimento ordinario e straordinario di Per_1
Quanto ai provvedimenti di carattere economico, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., laddove è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È, inoltre, necessario considerare, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
In tal senso, si osserva che il lavora come dirigente presso la Pt_1 [...]
con contratto a tempo indeterminato;
egli ha percepito un Controparte_2 reddito imponibile di € 99.295,00 nel 2020; di € 99.517,00 nel 2021; di €
99.022,00 nel 2022 e di € 99.143,00 nel 2023, convive con la propria compagna che percepisce un reddito annuo di circa € 34.000,00 (cfr. Controparte_3 dichiarazione sostitutiva del in atti) e con le sue quattro figlie ed è Pt_1 proprietario per intero della casa coniugale. Il al 31.12.2023 aveva Pt_1 accantonato, inoltre, € 46.942,00 in un fondo di previdenza integrativa ed €
5 190.362.,17 nel fondo IO GR, nel quale ha successivamente versato nel
2024, per mezzo del proprio datore di lavoro, € 7.972,00. Ha dichiarato, contrariamente da quanto sostenuto da controparte, di non percepire ulteriori redditi, ma dall'estratto del conto corrente , aperto ad ottobre 2024, si CP_4 rilevano tra fine ottobre e il 31 dicembre 2024 diversi bonifici provenienti da sé stesso o da familiari ( e o dalla compagna per un Persona_3 Persona_4 ammontare complessivo di € 8.790,00. Il inoltre, è gravato da due rate Pt_1 per due mutui contratti per l'acquisto della casa familiare con scadenza 2026 e
2036.
Quanto alla , che lavora come funzionaria per la United Airlines, ha goduto CP_1 di un reddito imponibile pari ad € 33.322,00 nel 2021; ad € 54.901,00 nel 2022 e ad € 55.203,00 nel 2023, percependo, infatti, mensilmente circa € 2.500,00 a titolo di stipendio ed € 750,00 lordi a titolo di canone di locazione per un immobile di sua esclusiva proprietà. Ha inoltre un fondo pensione con saldo, a maggio 2025, pari ad € 9.188,00 e non sopporta spese abitative, vivendo nella casa coniugale di esclusiva proprietà del Pt_1
Codesto Collegio, osserva: che il reddito del risulta essere di circa il Pt_1 doppio rispetto a quello della Carta;
che egli presumibilmente ha degli ulteriori introiti come suggeriscono i bonifici, dinnanzi citati, confluiti nel conto corrente di cui è stato prodotto un unico estratto conto;
che si presume altresì CP_4 che suddivida le spese del ménage familiare con la convivente e che è gravato, almeno fino al 2026 per un mutuo e fino al 2036 per un altro, delle rate di mutui contratti per la casa familiare;
che la Carta vanta comunque, un reddito mensile superiore ad € 3.000,00 e non sostiene spese abitative.
Ciò considerato, si ritiene equo porre a carico del anche attese le Pt_1 accresciute esigenze di che all'epoca della separazione aveva 8 anni, Per_1 un contributo mensile alle spese ordinarie del figlio pari ad € 750,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Quanto alle spese straordinarie queste dovranno gravare per il 60% sul e per il 40% sulla Carta. Pt_1
Secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma del
17.12.2014 in tema di spese straordinarie, l'assegno di mantenimento deve ritenersi comprensivo delle seguenti voci di spesa: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione in cui vivono le figlie, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante per l'autovettura eventualmente in uso ai figli, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, etc.).
6 Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli sono cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum, ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. In tale ambito vanno poi distinte le spese che devono considerarsi “obbligatorie” perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo), oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
Sempre in base al sovra citato Protocollo, le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori possono suddividersi nelle seguenti categorie: 1) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
2) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); 3) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione, sono quelle per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le spese straordinarie, ad eccezione di quelle “obbligatorie”, dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle.
Risarcimento danni
Parte resistente chiede che le siano risarciti i danni per le offese e le espressioni ingiuriose che le sono state rivolte dal marito dalla separazione ad oggi.
Orbene, l'istanza risarcitoria, che attiene peraltro a periodi successivi alla separazione, è inammissibile, atteso che nei giudizi di separazione e divorzio è
7 esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
di conseguenza, è esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione o divorzio - soggetta al rito speciale - con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno - soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
Spese processuali
Attesa la natura della controversia e la parziale soccombenza delle parti le spese del presente giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
in Roma il 05.10.2008;
[...] CP_1
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto n. 01792, parte II, serie A01);
3. affida il figlio minore ad entrambi i genitori che eserciteranno la Per_1 responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale
– dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé;
4. statuisce che sia collocato presso la madre presso la casa familiare sita Per_1 in Roma Via Macrobio n. 13 che viene assegnata a;
CP_1
5. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore quando vorrà, previo accordo con la madre, e nel rispetto delle esigenze scolastiche, ludiche e sportive di e, comunque in difetto di accordo, per due giorni a Per_1 settimana ed a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica, durante le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal
31 dicembre al 6 gennaio, durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni, durante le vacanze scolastiche estive per 20 giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa del papà; quanto ai giorni di frequentazione infrasettimanale qualora lo desiderasse potrà trascorrere fino a 3 giorni infrasettimanali Per_1 con il padre nonché decidere di pernottare con lo stesso.
8 6. Stabilisce che dovrà corrispondere entro il giorno 5 di Parte_1 ciascun mese a a titolo di contributo mensile alle spese CP_1 ordinarie del figlio un importo pari ad € 750,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
7. Dispone, quanto alle spese straordinarie che queste dovranno gravare per il
60% sul e per il 40% sulla Carta. Pt_1
8. Dispone che ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
9. dichiara inammissibile l'istanza di risarcimento articolata da;
CP_1
10. dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 21.10.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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