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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 07/08/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2010/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Emanuele Mosci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2010/2024 promossa da:
– – – – Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 rappresentata e difesa dall'Avv. ATTILIO ANDREONI (domicilio telematico) PARTE ATTRICE contro rappresentata e difesa dall'Avv. GIANLUCA MONTANARI (domicilio Controparte_1 telematico)
(contumace) Controparte_2 PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Solo danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 11/7/2025. In fatto ed in diritto
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 hanno chiesto di accertare la responsabilità concorrente del e Parte_5 Controparte_2 di per la causazione di fenomeni di dilavamento ed invasione di acqua e fango avvenuti Controparte_1 ai danni dei loro terreni con conseguente condanna, della seconda, a coltivare i terreni detenuti nel rispetto della turnazione delle colture e, di entrambi, alla esecuzione delle opere di regimazione delle acque come stabilito nella perizia eseguita nel procedimento ex art. 696 bis cpc (n. 2960/2019 R.G. - Tribunale di Pesaro) nonché al risarcimento del danno subito per la inondazione dell'invaso artificiale situato nei terreni di proprietà degli attori (quantificato in €25.752,00), per la sopportazione del costo delle opere di riprofilatura dei fossi di scolo sul terreno di (quantificate in €999,00) e di Parte_3 ripristino dell'edificio di proprietà a seguito delle infiltrazioni (quantificato in €17.205,00) oltre al rimborso delle spese di C.T.U., dei C.T.P. e legali relative al procedimento per ATP.
Si è ritualmente costituita mentre il è rimasto contumace. Controparte_1 Controparte_2 si è opposta all'accoglimento della domanda e, preliminarmente, nel rito, ha eccepito la Controparte_1 inopponibilità delle risultanze della perizia eseguita nel procedimento ex art. 696 bis cpc poiché il decreto di fissazione della udienza era stato notificato oltre il termine indicato dal giudice della pagina 1 di 5 istruzione preventiva.
Alla udienza di comparizione delle parti del 22/1/2025 è stata disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento per A.T.P. RG 2960/2019 ed è stato concesso il termine di gg. 30 al fine di proporre osservazioni sulla CTU svolta in sede di ATP e successivamente con ordinanza del 31/3/2025 l'ausiliario già nominato in sede di ATP è stato onerato di provvedere alla convocazione delle parti al fine di rispondere in contraddittorio alle osservazioni mosse da parte resistente.
All'esito del deposito dell'elaborato peritale la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente nel rito, deve ritenersi che il contraddittorio nel procedimento di istruzione preventiva sia stato costituito legittimamente poiché il termine concesso dal giudice per la notifica del ricorso introduttivo non è rafforzato da una previsione di nullità con riguardo al perfezionamento della notifica nei confronti del resistente, diversamente da quanto previsto, ad esempio, dagli artt. 164 e art 415 cpc.
Ben avrebbe potuto la resistente costituirsi entro la data della udienza di comparizione delle parti e chiedere termine per integrare le proprie difese,
In ogni caso, nel presente giudizio, la medesima è stata messa in condizioni di interloquire sulla valenza dei dati recepiti dal CTU.
***
Nel merito, i ricorrenti sono proprietari di terreni e fabbricati siti, nel Comune di , nel CP_2 versante nord-ovest del rilievo denominato “Monte Barile” identificati, quanto ai terreni, dai mappali n.175, 199, 236, 237, 241 del foglio n.13 del Comune di e, quanto ai fabbricati, dalle pp. CP_2 175 e 179 del medesimo Comune.
A monte delle loro proprietà vi sono i terreni della famiglia (mappali n.266, 268, Controparte_3 273, 308, 309, 310 del foglio n.13 del Comune di ), quelli della famiglia (mapp. CP_2 Per_1 n.72 del Foglio n.13 del Comune di ) e, infine, il terreno di (distinto al CP_2 Controparte_1
Foglio 13, Mapp. 208) e la strada comunale denominata Strada Marotta.
I ricorrenti, hanno lamentato che negli ultimi quindici anni le loro proprietà erano state, in più occasioni, invase dalle acque piovane provenienti dai fondi superiori e dalla strada comunale, con danni ai terreni, all'abitazione ed all'invaso artificiale presente sulle particelle n. 236 e n. 241.
In particolare, hanno imputato a ed al la causa dei danni Controparte_1 Controparte_2 conseguenti alle piogge del 16-17 aprile 2017 ed anche del 9- 10 luglio 2019.
***
La domanda, deve essere, pertanto qualificata come proposta ai sensi dell'art. 1172 c.c. con riguardo alla individuazione delle opere atte ad ovviare al pericolo ed ai sensi dell'art. 2051 e 2043 c.c. con riguardo alla domanda di risarcimento del danno.
Con riguardo, dunque, alla responsabilità del è emerso che nel tratto della Controparte_2 Strada Marotta, in corrispondenza delle particelle catastali n.199 e n.175 le acque piovane sono convogliate per circa 8m nella tubazione interrata con argine laterale in terra, poi in una cunetta stradale costituita da elementi in cemento armato prefabbricato trapezoidali e, infine, da un tubo interrato in cemento prefabbricato avente diametro di 400mm per un tratto di 9m (in corrispondenza del passo carrabile) con sovrastante canaletta cemento armato prefabbricata con griglia metallica.
All'uscita della tubazione interrata la sezione utile di deflusso è ridotta dalla presenza del tubo dell'allaccio dell'acquedotto.
pagina 2 di 5 Uno degli edifici dei ricorrenti è situato a circa 14m dalla Strada Marotta e, con i locali seminterrati (aventi ingresso sul retro) posti a quote inferiori rispetto il livello di scorrimento della strada comunale.
Tra i terreni citati s'interpongono i terreni identificati dai mappali 266, 268, 273 adibiti in parte a prato giardino e in parte a uliveto e incolto, mentre nelle particelle 308, 309, 310 insistono un edificio residenziale e un manufatto di pertinenza realizzati nel 2010, nei mappali 273 e 266 era presente un piccolo invaso artificiale che è stato colmato tra il 2006 e il 2010.
Il terreno corrispondente alla Strada Marotta è di proprietà comunale ed identificato catastalmente come strada.
Nel terreno identificato dal mappale n.72 (durante i due sopralluoghi del 19.6 e del 31.7.2020) è stato possibile individuare un collettore artificiale con andamento parallelo al confine tra il mappale n.72 e le particelle n.273, 309, 310.
Il fosso presenta una pendenza dell'ordine del 4,6%, verso NO, per un tratto di circa 43m (a monte del confine tra il mappale 72 e i mappali n.309, 310) e poi confluisce nella cunetta stradale di Strada Marotta.
Il CTU ha verificato, sulla base delle riprese satellitari, che dal luglio 2017 le pp. 208 (proprietà
e 72 (proprietà sigg. , ) continuano ad Controparte_1 Parte_6 CP_4 Parte_7 essere coltivate con un'unica varietà di seminativo, con un'unica soluzione e metodologia di lavorazione agricola.
Sono visibili fossi e qualche solco e scoline e temporanei di regimazione delle acque meteoriche nella parte medio bassa del pendio mentre è scomparsa ogni traccia del fosso permanente tra i mappali n.72 e n.208.
Sin dalla fine del 2010 -ha osservato il CTU sulla base delle foto acquisite- è visibile un ruscellamento diffuso e non controllato delle acque meteoriche anche direttamente nella strada comunale e non sono visibili opere di regimazione permanenti delle acque meteoriche nel terreno coltivato.
Non è visibile alcun fosso di guardia a monte della scarpata stradale e del confine e non vi è alcuna capezzagna della controripa stradale.
Inoltre, le opere di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche stradali presenti lungo Strada Marotta ed il fosso permanente di valle a confine tra il map. 72 e i mapp. 308, 310, 273 non è sufficientemente dimensionato.
Il tubo interrato nella cunetta stradale ancorchè sia sufficiente al deflusso delle acque meteoriche stradali in base alla superficie di Strada Marotta non soddisfa però la portata da smaltire proveniente dai campi coltivati.
***
Dato atto di quanto sopra si deve assumere come, ai sensi dell'art. 913 c.c. che il fondo inferiore sia soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo. Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso.
L'opera costituita dal fosso insistente sul map. 208 di proprietà della resistente (e 72) ed il terreno confinante con terzi deve ritenersi, in considerazione della sua presenza immemore, una caratteristica naturale del fondo così che la sua riduzione costituisce una opera dell'uomo vietata ai sensi dell'art. 913 c.c..
Inoltre, il CTU ha evidenziato il mancato rispetto delle pratiche agricole come introdotte dalla Politica Agricola Comunitaria con l'obbligo di condizionalità dei terreni coltivati a seminativi (Regolamento pagina 3 di 5 CE 1782/2003 e Regolamento UE 1307/2013) ossia quella di eseguire nei terreni interventi di regimazione permanente e temporanea delle acque superficiali nei terreni in pendio (solchi acquai, fosse livellari, collettori).
Con riguardo, invece, alle colture messe in atto da soggetti diversi dalla proprietaria (si vedano i contratti di affitto agricolo dei terreni allegati dalla resistente) deve ritenersi come la attività posta in essere dai medesimi abbia modificato lo stato dei terreni di proprietà di la quale Controparte_1 risponde in ragione della attitudine dei terreni ad arrecare danno (cfr. art. 2051 c.c.).
Deve ritenersi, d'altro canto, come la strada comunale a valle dei terreni della resistente debba essere, in ragione della sua collocazione, idonea a raccogliere il naturale ruscellamento delle acque provenienti da monte mentre la esecuzione di opere di sistemazione agraria dei fondi di che hanno Controparte_1 reso necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, imporrebbe una indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio (i.e. il CP_2
) ma non ne esclude la responsabilità con riguardo ai terreni dei ricorrenti posti a valle della
[...] Strada comunale.
***
Il CTU ha confermato la inutilizzabilità del lago sito nella proprietà dei ricorrenti a fini irrigui a seguito del suo riempimento con i fanghi dilavati dalle proprietà a monte.
Inoltre, i deflussi incontrollati di acqua, fango e detriti hanno provocato un'eccessiva imbibizione del suolo ed estesi depositi di limo, argilla e detriti sia nel giardino sia nelle immediate vicinanze dell'edificio residenziale con infiltrazioni nei locali seminterrati e accumulo di fango e detriti nella zona dell'ingresso (5-10cm di spessore) e sul retro dell'abitazione (nell'anno 2017).
Deve essere, pertanto, ravvisata la responsabilità solidale dei resistenti in relazione ai danni lamentati dai ricorrenti.
Non osta, infatti, l'eventuale concorso di soggetti estranei al giudizio (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 27/03/2007).
***
Il costo delle opere necessarie al fine della eliminazione dei danni subiti dalla proprietà dei ricorrenti si ritiene equo liquidarlo, quanto a quello per il ripristino della funzionalità dell'invaso irriguo in
€23.200,00 e quello per la esecuzione di opere al fine della eliminazione della eccessiva umidità e delle infiltrazioni a livello delle fondazioni e dei locali seminterrati di proprietà dei ricorrenti in €15.500,00.
***
I resistenti, inoltre, devono essere condannati, alla esecuzione delle opere come indicate in CTU da pag. 54 e nella Risposta alle osservazioni dei CCTP.
Dette opere debbono essere collocate sui terreni di proprietà delle parti in causa.
***
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna in via solidale il al pagamento a favore di Controparte_5
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 della somma di €38.700,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data della domanda (ATP) pagina 4 di 5 sino alla presente sentenza e dei soli interessi nella misura legale dalla presente sentenza al saldo.
Ordina al ed a la esecuzione delle opere come indicate in Controparte_2 Controparte_1 parte motiva.
Condanna altresì la parte resistente in via solidale, a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite comprensive della fase di ATP, che si liquidano in €865,00+€3.000,00 per spese (comprensive di spese di CTP) oltre contributo unificato relativo al ricorso per ATP, €8.500,00 per compensi, di cui €2.500,00 per la fase di studio della controversia, €2.000,00 per la fase introduttiva dei giudizi, €2.000,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed €2.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori di legge da distrarsi a favore dell'Avv. Attilio Andreoni dichiaratosi antistatario.
Spese di CTU della fase di ATP e del presente giudizio definitivamente poste a carico di parte resistente in via solidale.
Pesaro, 7 agosto 2025
Il Giudice
Emanuele Mosci
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Emanuele Mosci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2010/2024 promossa da:
– – – – Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 rappresentata e difesa dall'Avv. ATTILIO ANDREONI (domicilio telematico) PARTE ATTRICE contro rappresentata e difesa dall'Avv. GIANLUCA MONTANARI (domicilio Controparte_1 telematico)
(contumace) Controparte_2 PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Solo danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 11/7/2025. In fatto ed in diritto
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 hanno chiesto di accertare la responsabilità concorrente del e Parte_5 Controparte_2 di per la causazione di fenomeni di dilavamento ed invasione di acqua e fango avvenuti Controparte_1 ai danni dei loro terreni con conseguente condanna, della seconda, a coltivare i terreni detenuti nel rispetto della turnazione delle colture e, di entrambi, alla esecuzione delle opere di regimazione delle acque come stabilito nella perizia eseguita nel procedimento ex art. 696 bis cpc (n. 2960/2019 R.G. - Tribunale di Pesaro) nonché al risarcimento del danno subito per la inondazione dell'invaso artificiale situato nei terreni di proprietà degli attori (quantificato in €25.752,00), per la sopportazione del costo delle opere di riprofilatura dei fossi di scolo sul terreno di (quantificate in €999,00) e di Parte_3 ripristino dell'edificio di proprietà a seguito delle infiltrazioni (quantificato in €17.205,00) oltre al rimborso delle spese di C.T.U., dei C.T.P. e legali relative al procedimento per ATP.
Si è ritualmente costituita mentre il è rimasto contumace. Controparte_1 Controparte_2 si è opposta all'accoglimento della domanda e, preliminarmente, nel rito, ha eccepito la Controparte_1 inopponibilità delle risultanze della perizia eseguita nel procedimento ex art. 696 bis cpc poiché il decreto di fissazione della udienza era stato notificato oltre il termine indicato dal giudice della pagina 1 di 5 istruzione preventiva.
Alla udienza di comparizione delle parti del 22/1/2025 è stata disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento per A.T.P. RG 2960/2019 ed è stato concesso il termine di gg. 30 al fine di proporre osservazioni sulla CTU svolta in sede di ATP e successivamente con ordinanza del 31/3/2025 l'ausiliario già nominato in sede di ATP è stato onerato di provvedere alla convocazione delle parti al fine di rispondere in contraddittorio alle osservazioni mosse da parte resistente.
All'esito del deposito dell'elaborato peritale la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente nel rito, deve ritenersi che il contraddittorio nel procedimento di istruzione preventiva sia stato costituito legittimamente poiché il termine concesso dal giudice per la notifica del ricorso introduttivo non è rafforzato da una previsione di nullità con riguardo al perfezionamento della notifica nei confronti del resistente, diversamente da quanto previsto, ad esempio, dagli artt. 164 e art 415 cpc.
Ben avrebbe potuto la resistente costituirsi entro la data della udienza di comparizione delle parti e chiedere termine per integrare le proprie difese,
In ogni caso, nel presente giudizio, la medesima è stata messa in condizioni di interloquire sulla valenza dei dati recepiti dal CTU.
***
Nel merito, i ricorrenti sono proprietari di terreni e fabbricati siti, nel Comune di , nel CP_2 versante nord-ovest del rilievo denominato “Monte Barile” identificati, quanto ai terreni, dai mappali n.175, 199, 236, 237, 241 del foglio n.13 del Comune di e, quanto ai fabbricati, dalle pp. CP_2 175 e 179 del medesimo Comune.
A monte delle loro proprietà vi sono i terreni della famiglia (mappali n.266, 268, Controparte_3 273, 308, 309, 310 del foglio n.13 del Comune di ), quelli della famiglia (mapp. CP_2 Per_1 n.72 del Foglio n.13 del Comune di ) e, infine, il terreno di (distinto al CP_2 Controparte_1
Foglio 13, Mapp. 208) e la strada comunale denominata Strada Marotta.
I ricorrenti, hanno lamentato che negli ultimi quindici anni le loro proprietà erano state, in più occasioni, invase dalle acque piovane provenienti dai fondi superiori e dalla strada comunale, con danni ai terreni, all'abitazione ed all'invaso artificiale presente sulle particelle n. 236 e n. 241.
In particolare, hanno imputato a ed al la causa dei danni Controparte_1 Controparte_2 conseguenti alle piogge del 16-17 aprile 2017 ed anche del 9- 10 luglio 2019.
***
La domanda, deve essere, pertanto qualificata come proposta ai sensi dell'art. 1172 c.c. con riguardo alla individuazione delle opere atte ad ovviare al pericolo ed ai sensi dell'art. 2051 e 2043 c.c. con riguardo alla domanda di risarcimento del danno.
Con riguardo, dunque, alla responsabilità del è emerso che nel tratto della Controparte_2 Strada Marotta, in corrispondenza delle particelle catastali n.199 e n.175 le acque piovane sono convogliate per circa 8m nella tubazione interrata con argine laterale in terra, poi in una cunetta stradale costituita da elementi in cemento armato prefabbricato trapezoidali e, infine, da un tubo interrato in cemento prefabbricato avente diametro di 400mm per un tratto di 9m (in corrispondenza del passo carrabile) con sovrastante canaletta cemento armato prefabbricata con griglia metallica.
All'uscita della tubazione interrata la sezione utile di deflusso è ridotta dalla presenza del tubo dell'allaccio dell'acquedotto.
pagina 2 di 5 Uno degli edifici dei ricorrenti è situato a circa 14m dalla Strada Marotta e, con i locali seminterrati (aventi ingresso sul retro) posti a quote inferiori rispetto il livello di scorrimento della strada comunale.
Tra i terreni citati s'interpongono i terreni identificati dai mappali 266, 268, 273 adibiti in parte a prato giardino e in parte a uliveto e incolto, mentre nelle particelle 308, 309, 310 insistono un edificio residenziale e un manufatto di pertinenza realizzati nel 2010, nei mappali 273 e 266 era presente un piccolo invaso artificiale che è stato colmato tra il 2006 e il 2010.
Il terreno corrispondente alla Strada Marotta è di proprietà comunale ed identificato catastalmente come strada.
Nel terreno identificato dal mappale n.72 (durante i due sopralluoghi del 19.6 e del 31.7.2020) è stato possibile individuare un collettore artificiale con andamento parallelo al confine tra il mappale n.72 e le particelle n.273, 309, 310.
Il fosso presenta una pendenza dell'ordine del 4,6%, verso NO, per un tratto di circa 43m (a monte del confine tra il mappale 72 e i mappali n.309, 310) e poi confluisce nella cunetta stradale di Strada Marotta.
Il CTU ha verificato, sulla base delle riprese satellitari, che dal luglio 2017 le pp. 208 (proprietà
e 72 (proprietà sigg. , ) continuano ad Controparte_1 Parte_6 CP_4 Parte_7 essere coltivate con un'unica varietà di seminativo, con un'unica soluzione e metodologia di lavorazione agricola.
Sono visibili fossi e qualche solco e scoline e temporanei di regimazione delle acque meteoriche nella parte medio bassa del pendio mentre è scomparsa ogni traccia del fosso permanente tra i mappali n.72 e n.208.
Sin dalla fine del 2010 -ha osservato il CTU sulla base delle foto acquisite- è visibile un ruscellamento diffuso e non controllato delle acque meteoriche anche direttamente nella strada comunale e non sono visibili opere di regimazione permanenti delle acque meteoriche nel terreno coltivato.
Non è visibile alcun fosso di guardia a monte della scarpata stradale e del confine e non vi è alcuna capezzagna della controripa stradale.
Inoltre, le opere di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche stradali presenti lungo Strada Marotta ed il fosso permanente di valle a confine tra il map. 72 e i mapp. 308, 310, 273 non è sufficientemente dimensionato.
Il tubo interrato nella cunetta stradale ancorchè sia sufficiente al deflusso delle acque meteoriche stradali in base alla superficie di Strada Marotta non soddisfa però la portata da smaltire proveniente dai campi coltivati.
***
Dato atto di quanto sopra si deve assumere come, ai sensi dell'art. 913 c.c. che il fondo inferiore sia soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo. Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso.
L'opera costituita dal fosso insistente sul map. 208 di proprietà della resistente (e 72) ed il terreno confinante con terzi deve ritenersi, in considerazione della sua presenza immemore, una caratteristica naturale del fondo così che la sua riduzione costituisce una opera dell'uomo vietata ai sensi dell'art. 913 c.c..
Inoltre, il CTU ha evidenziato il mancato rispetto delle pratiche agricole come introdotte dalla Politica Agricola Comunitaria con l'obbligo di condizionalità dei terreni coltivati a seminativi (Regolamento pagina 3 di 5 CE 1782/2003 e Regolamento UE 1307/2013) ossia quella di eseguire nei terreni interventi di regimazione permanente e temporanea delle acque superficiali nei terreni in pendio (solchi acquai, fosse livellari, collettori).
Con riguardo, invece, alle colture messe in atto da soggetti diversi dalla proprietaria (si vedano i contratti di affitto agricolo dei terreni allegati dalla resistente) deve ritenersi come la attività posta in essere dai medesimi abbia modificato lo stato dei terreni di proprietà di la quale Controparte_1 risponde in ragione della attitudine dei terreni ad arrecare danno (cfr. art. 2051 c.c.).
Deve ritenersi, d'altro canto, come la strada comunale a valle dei terreni della resistente debba essere, in ragione della sua collocazione, idonea a raccogliere il naturale ruscellamento delle acque provenienti da monte mentre la esecuzione di opere di sistemazione agraria dei fondi di che hanno Controparte_1 reso necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, imporrebbe una indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio (i.e. il CP_2
) ma non ne esclude la responsabilità con riguardo ai terreni dei ricorrenti posti a valle della
[...] Strada comunale.
***
Il CTU ha confermato la inutilizzabilità del lago sito nella proprietà dei ricorrenti a fini irrigui a seguito del suo riempimento con i fanghi dilavati dalle proprietà a monte.
Inoltre, i deflussi incontrollati di acqua, fango e detriti hanno provocato un'eccessiva imbibizione del suolo ed estesi depositi di limo, argilla e detriti sia nel giardino sia nelle immediate vicinanze dell'edificio residenziale con infiltrazioni nei locali seminterrati e accumulo di fango e detriti nella zona dell'ingresso (5-10cm di spessore) e sul retro dell'abitazione (nell'anno 2017).
Deve essere, pertanto, ravvisata la responsabilità solidale dei resistenti in relazione ai danni lamentati dai ricorrenti.
Non osta, infatti, l'eventuale concorso di soggetti estranei al giudizio (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 27/03/2007).
***
Il costo delle opere necessarie al fine della eliminazione dei danni subiti dalla proprietà dei ricorrenti si ritiene equo liquidarlo, quanto a quello per il ripristino della funzionalità dell'invaso irriguo in
€23.200,00 e quello per la esecuzione di opere al fine della eliminazione della eccessiva umidità e delle infiltrazioni a livello delle fondazioni e dei locali seminterrati di proprietà dei ricorrenti in €15.500,00.
***
I resistenti, inoltre, devono essere condannati, alla esecuzione delle opere come indicate in CTU da pag. 54 e nella Risposta alle osservazioni dei CCTP.
Dette opere debbono essere collocate sui terreni di proprietà delle parti in causa.
***
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna in via solidale il al pagamento a favore di Controparte_5
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 della somma di €38.700,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data della domanda (ATP) pagina 4 di 5 sino alla presente sentenza e dei soli interessi nella misura legale dalla presente sentenza al saldo.
Ordina al ed a la esecuzione delle opere come indicate in Controparte_2 Controparte_1 parte motiva.
Condanna altresì la parte resistente in via solidale, a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite comprensive della fase di ATP, che si liquidano in €865,00+€3.000,00 per spese (comprensive di spese di CTP) oltre contributo unificato relativo al ricorso per ATP, €8.500,00 per compensi, di cui €2.500,00 per la fase di studio della controversia, €2.000,00 per la fase introduttiva dei giudizi, €2.000,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed €2.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori di legge da distrarsi a favore dell'Avv. Attilio Andreoni dichiaratosi antistatario.
Spese di CTU della fase di ATP e del presente giudizio definitivamente poste a carico di parte resistente in via solidale.
Pesaro, 7 agosto 2025
Il Giudice
Emanuele Mosci
pagina 5 di 5