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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 10/04/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 1528/2024
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “cessazione
effetti civili del
matrimonio”.
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1528/2024 promossa congiuntamente dai coniugi
nata a [...] il 13.02,1988 e residente in [...], Parte_1
alla via Settimo n. 189, domiciliata in Verbania, al Corso Mameli n. 47
dall'Avv. Gabriele Pipicelli che la rappresenta e difende per delega in atti.
e nato a [...] il giorno 11.11.1981, residente a [...]Parte_2
Torinese (TO) in Via Parco Regio n. 54, C.F. , ed C.F._1
elettivamente domiciliato in Settimo Torinese (TO) alla Via Italia n. 64, presso lo studio dell'Avv. Noemi Roccasalva che lo rappresenta e difende per delega in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“•dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i ricorrenti contratto in
data 22.09.2007;
•ordinare al Comune di Torino di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di
matrimonio;
•omologare le seguenti condizioni:
1) I figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, ma il figlio
già coabitante con il padre a far data da marzo 2023, manterrà tale Per_1
collocazione presso il Sig. di e nell'abitazione di quest'ultimo avrà residenza Pt_2
abituale, mentre la figlia rimarrà collocata presso la madre con residenza Per_2
abituale presso la stessa:
2) I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse
che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, nonché
le attività complementari di tipo didattico, ricreativo, culturale e sportivo, tenendo conto
dei loro bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei
genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione
quando avrà i figli con sé. Soprattutto con riferimento allo stato di salute dei minori i
coniugi si impegnano a darsi comunicazioni reciproca e tempestiva di eventuali cattive
condizioni dei medesimi (malattia e/o infortunio):
Pag. 2 di 11 3) i genitori si occuperanno di provvedere a tutte le esigenze dei figli contribuendo al
loro mantenimento, ciascuno in via esclusiva per il figlio collocato presso di sé. Per le
spese straordinarie, invece, esemplificativamente quelle mediche e scolastiche,
opportunamente documentate dal coniuge che le ha sostenute, verranno ripartite tra i
coniugi nella misura del 50% ciascuno;
tutte le altre spese, ovvero sportive, ricreative e
ludiche, concordate e documentate, verranno ripartite tra i coniugi nella misura del
50% ciascuno. Con riferimento a tutte le predette spese i coniugi dichiarano di attenersi
al contenuto del protocollo di intesa tra magistrati ed avvocati emesso dal Tribunale di
Ivrea in data 24.06.2016;
4) I coniugi potranno vedere e tenere con sé il figlio collocato presso l'altro genitore
liberamente, previo accordo tra di loro ed in caso di mancanza di accordo nel modo
seguente:
- due fine settimana alternati al mese dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina
con accompagnamento a scuola:
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre,
ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, prevedendo che i figli trascorrano ad anni alterni la
Vigilia con il padre ed il Natale con la madre dalla mattina alla sera e in ogni caso entro
le ore 22.30;
- metà periodo delle vacanze scolastiche pasquali, prevedendo che i figli trascorrano con
ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e del lunedìdell'Angelo dalla
mattina fino alle ore 21.30;
- i "ponti scolastici" infra-annuali alternandosi tra i genitori:
- un periodo pari ad almeno due settimane anche non consecutive durante le vacanze
scolastiche estive, concordando il relativo periodo entro il 31 maggio di ogni anno;
Pag. 3 di 11 -qualora i genitori non trovassero un accordo per festeggiare insieme il giorno del
compleanno dei figli, la ricorrenza verrà trascorsa dai minori con ciascun genitore ad
anni alterni;
5) Concordemente i coniugi dispongono e statuiscono che a far data dall'iscrizione a
ruolo del presente ricorso l'Assegno Unico Familiare per la prole verrà integralmente ed
esclusivamente richiesto quanto al figlio dal solo Sig. e quanto alla Per_1 Pt_2
figlia dalla sola Sig.ra e, pertanto, dagli stessi interamente ed Per_3 Pt_1
esclusivamente incassato, ed al riguardo entrambi si impegnano ed obbligano sin d'ora a
produrre e sottoscrivere ogni modulistica che sia all'uopo necessaria al fine di poter
fruire della predetta prestazione a sostegno della genitorialità;
6) Le parti concordano che a far data dal mese di marzo 2024 il contributo al
mantenimento di entrambi i figli posto a carico del Sig. e pari a € 380.00 Pt_2
mensili si intenda revocato;
7) La Sig.ra si obbliga a consegnare al marito, all'atto delta sottoscrizione del Pt_1
presente ricorso, tutti i documenti e gli effetti personali del figlio Per_1
8) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla moglie, all'atto della sottoscrizione del Pt_2
presente ricorso, a titolo di contributo al mantenimento per i due figli arretrato, la
somma di € 2.600.00 in complessive 9 rate, di cui 8 pari a € 300,00 ciascuna ed una
nona finale pari a € 200,00;
9) Le parti si rilasciano vicendevolmente l'assenso al rinnovo e/o al rilascio dei
passaporti individuali intestati ai figli, ovvero della carta di identità valida per
l'espatrio, per cui il Sig. e la Sig.ra si impegnano ed obbligano a Pt_2 Pt_1
redigere insieme e concordemente sottoscrivere la relativa modulistica, appunto
necessaria per l'emissione dei predetti documenti validi per l'espatrio della prole. Le
Pag. 4 di 11 parti, tuttavia, concordano e precisano che ogni eventuale spostamento all'estero del
genitore con la prole, anche se solo in giornata e/o di poche ore, dovrà essere sempre
preventivamente comunicato all'altro genitore, e con lo stesso concordato, con un
anticipo di sette giorni rispetto al predetto espatrio;
10) Le parti dichiarano di non avere alcuna reciproca pretesa di natura contributiva ed
economica, avendo adeguati redditi propri;
11) I coniugi, con l'esecuzione degli accordi di cui ai punti che precedono, danno atto di
avere già regolato ogni reciproca pretesa economica e patrimoniale e che, pertanto, non
hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra, salvo che per i crediti derivanti
dall'azione civile svolta nei procedimenti penali in cui la sig.ra Parte_1
per sé e per i figli minori, si è costituita parte civile nei confronti di Controparte_1
rispetto ai quali non v'è alcuna rinuncia.
12) Le parti si obbligano ad abbandonare il pendente giudizio di separazione coniugale
davanti al Tribunale di Ivrea, iscritto al n. R.G. 514/2020, una volta emessa la sentenza
di divorzio.
13) Le spese e gli onorari di lite del presente giudizio sono interamente compensati tra le
parti, con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale di cui alla Legge
Professionale Forense.”
C.F. Il P.M. con provvedimento del 06.08.24 ha così concluso: “ PM conclude per
l'accoglimento del ricorso congiunto”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 03.07.2024,
e premettevano che: Parte_1 Parte_2
Pag. 5 di 11 - avevano contratto matrimonio concordatario in Torino, in data 22 settembre
2007 (atto n. 616 Parte II Serie A anno 2007, Comune di Torino, Uff. 5);
- dal matrimonio sono nati 2 figli: (il 13.12.2008) e (il Per_1 Per_2
20.12.2011);
- i coniugi nel procedimento per la separazione giudiziale comparvero dinnanzi al presidente del Tribunale di Ivrea il 09.07.2020, furono autorizzati a vivere separati con riserva dei provvedimenti urgenti;
- tra le parti non vi era stata riconciliazione e, chiedono dunque il divorzio.
All'udienza del giorno 06.02.25, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con provvedimento del 06.08.24 ha così concluso: “V° Il PM conclude per
l'accoglimento del ricorso congiunto”.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può
proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett.
b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Pag. 6 di 11 Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento per la separazione giudiziale comparvero dinnanzi al presidente del Tribunale di Ivrea il 09.07.2020, furono autorizzati a vivere separati con riserva dei provvedimenti urgenti;
con sentenza parziale del 25.05.22, n. 648/2022, pubbl. il 06/06/2022 passata in giudicato il
09.01.23 (come da certificazione del 12.01.23) fu pronunciata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio;
il procedimento, infine si estingueva per inattività delle parti;
da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti come riscontrata sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per l'affidamento ed il mantenimento dei figli ancora minorenni, e dando atto di essere autosufficienti economicamente e di nulla avere a che pretendere reciprocamente sotto il profilo del rispettivo mantenimento economico. Tale accordo, in quanto conforme alla legge ed all'interesse della prole (cui, in ossequio al principio cd. di
“bigenitorialità” viene garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali),
può essere recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le medesime come richiesto.
Pag. 7 di 11
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M.:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Torino il 22.09.2007 tra e , Parte_1 Parte_2
trascritto il 11.10.2007 nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo
Comune al n. 616, parte II, serie A, anno 2007;
- ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000.
2) dispone l'affidamento congiunto dei figli minorenni ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e domicilio prevalente del figlio già coabitante Per_1
con il padre presso quest'ultimo, e residenza anagrafica e domicilio prevalente della figlia presso la madre;
Per_2
3) dispone che i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione,
all'educazione ed alla salute, nonché le attività complementari di tipo didattico,
ricreativo, culturale e sportivo, tenendo conto dei loro bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé. Prendendo atto che le parti hanno dichiarato e concordato che con riferimento allo stato di salute dei minori si
Pag. 8 di 11 impegnano a darsi comunicazioni reciproca e tempestiva di eventuali cattive condizioni dei medesimi (malattia e/o infortunio);
4) dispone che i genitori si occuperanno di provvedere a tutte le esigenze dei figli contribuendo al loro mantenimento, ciascuno in via esclusiva per il figlio collocato presso di sé. Per le spese straordinarie, invece, esemplificativamente quelle mediche e scolastiche, opportunamente documentate dal coniuge che le ha sostenute, verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
tutte le altre spese, ovvero sportive, ricreative e ludiche, concordate e documentate,
verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, prendendo atto che le parti hanno dichiarato che con riferimento a tutte le predette spese si atterranno al contenuto del protocollo di intesa tra magistrati ed avvocati emesso dal Tribunale di Ivrea in data 24.06.2016;
5) dispone che i genitori potranno vedere e tenere con sé il figlio collocato presso l'altro genitore liberamente, previo accordo tra di loro ed in caso di mancanza di accordo nel modo seguente:
- due fine settimana alternati al mese dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì
mattina con accompagnamento a scuola:
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, il periodo dal 24 dicembre al 30
dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, prevedendo che i figli trascorrano ad anni alterni la Vigilia con il padre ed il Natale con la madre dalla mattina alla sera e in ogni caso entro le ore 22.30;
- metà periodo delle vacanze scolastiche pasquali, prevedendo che i figli trascorrano con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e del lunedì
dell'Angelo dalla mattina fino alle ore 21.30;
Pag. 9 di 11 - i "ponti scolastici" infra-annuali alternandosi tra i genitori:
- un periodo pari ad almeno due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive, concordando il relativo periodo entro il 31 maggio di ogni anno;
-qualora i genitori non trovassero un accordo per festeggiare insieme il giorno del compleanno dei figli, la ricorrenza verrà trascorsa dai minori con ciascun genitore ad anni alterni;
6) Dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che l'assegno unico familiare per la prole verrà integralmente ed esclusivamente richiesto quanto al figlio dal solo padre e quanto alla figlia dalla sola madre e, pertanto, Per_1 Per_3
dagli stessi interamente ed esclusivamente incassato, obbligandosi a produrre e sottoscrivere ogni modulistica che sia all'uopo necessaria al fine di poter fruire della predetta prestazione a sostegno della genitorialità;
7) Dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che a far data dal mese di marzo 2024 il contributo al mantenimento di entrambi i figli posto a carico del padre e pari a € 380.00 mensili si intende revocato;
che la madre si obbliga a consegnare al marito, tutti i documenti e gli effetti personali del figlio Per_1
che il padre si obbliga a corrispondere alla madre, all'atto della sottoscrizione del presente ricorso, a titolo di contributo al mantenimento per i due figli arretrato, la somma di € 2.600.00 in complessive 9 rate, di cui 8 pari a € 300,00 ciascuna ed una nona finale pari a € 200,00; che si rilasciano vicendevolmente l'assenso al rinnovo e/o al rilascio dei passaporti individuali intestati ai figli, ovvero della carta di identità valida per l'espatrio, per cui si impegnano ed obbligano a redigere insieme e concordemente sottoscrivere la relativa modulistica, necessaria per l'emissione dei predetti documenti validi per l'espatrio della prole. Tuttavia,
Pag. 10 di 11 hanno concordato e precisano che ogni eventuale spostamento all'estero del genitore con la prole, anche se solo in giornata e/o di poche ore, dovrà essere sempre preventivamente comunicato all'altro genitore, e con lo stesso concordato, con un anticipo di sette giorni rispetto al predetto espatrio;
che non hanno alcuna reciproca pretesa di natura contributiva ed economica, avendo adeguati redditi propri;
che con l'esecuzione degli accordi di cui ai punti che precedono, hanno già regolato ogni reciproca pretesa economica e patrimoniale e che, pertanto, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra, salvo che per i crediti derivanti dall'azione civile svolta nei procedimenti penali in cui la per sé e per i figli minori, si è costituita parte civile nei Parte_1
confronti di rispetto ai quali non v'è alcuna rinuncia;
Controparte_1
8) Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 2 aprile 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei
minori (art. 52 codice privacy)
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 1528/2024
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “cessazione
effetti civili del
matrimonio”.
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1528/2024 promossa congiuntamente dai coniugi
nata a [...] il 13.02,1988 e residente in [...], Parte_1
alla via Settimo n. 189, domiciliata in Verbania, al Corso Mameli n. 47
dall'Avv. Gabriele Pipicelli che la rappresenta e difende per delega in atti.
e nato a [...] il giorno 11.11.1981, residente a [...]Parte_2
Torinese (TO) in Via Parco Regio n. 54, C.F. , ed C.F._1
elettivamente domiciliato in Settimo Torinese (TO) alla Via Italia n. 64, presso lo studio dell'Avv. Noemi Roccasalva che lo rappresenta e difende per delega in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“•dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i ricorrenti contratto in
data 22.09.2007;
•ordinare al Comune di Torino di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di
matrimonio;
•omologare le seguenti condizioni:
1) I figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, ma il figlio
già coabitante con il padre a far data da marzo 2023, manterrà tale Per_1
collocazione presso il Sig. di e nell'abitazione di quest'ultimo avrà residenza Pt_2
abituale, mentre la figlia rimarrà collocata presso la madre con residenza Per_2
abituale presso la stessa:
2) I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse
che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, nonché
le attività complementari di tipo didattico, ricreativo, culturale e sportivo, tenendo conto
dei loro bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei
genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione
quando avrà i figli con sé. Soprattutto con riferimento allo stato di salute dei minori i
coniugi si impegnano a darsi comunicazioni reciproca e tempestiva di eventuali cattive
condizioni dei medesimi (malattia e/o infortunio):
Pag. 2 di 11 3) i genitori si occuperanno di provvedere a tutte le esigenze dei figli contribuendo al
loro mantenimento, ciascuno in via esclusiva per il figlio collocato presso di sé. Per le
spese straordinarie, invece, esemplificativamente quelle mediche e scolastiche,
opportunamente documentate dal coniuge che le ha sostenute, verranno ripartite tra i
coniugi nella misura del 50% ciascuno;
tutte le altre spese, ovvero sportive, ricreative e
ludiche, concordate e documentate, verranno ripartite tra i coniugi nella misura del
50% ciascuno. Con riferimento a tutte le predette spese i coniugi dichiarano di attenersi
al contenuto del protocollo di intesa tra magistrati ed avvocati emesso dal Tribunale di
Ivrea in data 24.06.2016;
4) I coniugi potranno vedere e tenere con sé il figlio collocato presso l'altro genitore
liberamente, previo accordo tra di loro ed in caso di mancanza di accordo nel modo
seguente:
- due fine settimana alternati al mese dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina
con accompagnamento a scuola:
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre,
ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, prevedendo che i figli trascorrano ad anni alterni la
Vigilia con il padre ed il Natale con la madre dalla mattina alla sera e in ogni caso entro
le ore 22.30;
- metà periodo delle vacanze scolastiche pasquali, prevedendo che i figli trascorrano con
ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e del lunedìdell'Angelo dalla
mattina fino alle ore 21.30;
- i "ponti scolastici" infra-annuali alternandosi tra i genitori:
- un periodo pari ad almeno due settimane anche non consecutive durante le vacanze
scolastiche estive, concordando il relativo periodo entro il 31 maggio di ogni anno;
Pag. 3 di 11 -qualora i genitori non trovassero un accordo per festeggiare insieme il giorno del
compleanno dei figli, la ricorrenza verrà trascorsa dai minori con ciascun genitore ad
anni alterni;
5) Concordemente i coniugi dispongono e statuiscono che a far data dall'iscrizione a
ruolo del presente ricorso l'Assegno Unico Familiare per la prole verrà integralmente ed
esclusivamente richiesto quanto al figlio dal solo Sig. e quanto alla Per_1 Pt_2
figlia dalla sola Sig.ra e, pertanto, dagli stessi interamente ed Per_3 Pt_1
esclusivamente incassato, ed al riguardo entrambi si impegnano ed obbligano sin d'ora a
produrre e sottoscrivere ogni modulistica che sia all'uopo necessaria al fine di poter
fruire della predetta prestazione a sostegno della genitorialità;
6) Le parti concordano che a far data dal mese di marzo 2024 il contributo al
mantenimento di entrambi i figli posto a carico del Sig. e pari a € 380.00 Pt_2
mensili si intenda revocato;
7) La Sig.ra si obbliga a consegnare al marito, all'atto delta sottoscrizione del Pt_1
presente ricorso, tutti i documenti e gli effetti personali del figlio Per_1
8) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla moglie, all'atto della sottoscrizione del Pt_2
presente ricorso, a titolo di contributo al mantenimento per i due figli arretrato, la
somma di € 2.600.00 in complessive 9 rate, di cui 8 pari a € 300,00 ciascuna ed una
nona finale pari a € 200,00;
9) Le parti si rilasciano vicendevolmente l'assenso al rinnovo e/o al rilascio dei
passaporti individuali intestati ai figli, ovvero della carta di identità valida per
l'espatrio, per cui il Sig. e la Sig.ra si impegnano ed obbligano a Pt_2 Pt_1
redigere insieme e concordemente sottoscrivere la relativa modulistica, appunto
necessaria per l'emissione dei predetti documenti validi per l'espatrio della prole. Le
Pag. 4 di 11 parti, tuttavia, concordano e precisano che ogni eventuale spostamento all'estero del
genitore con la prole, anche se solo in giornata e/o di poche ore, dovrà essere sempre
preventivamente comunicato all'altro genitore, e con lo stesso concordato, con un
anticipo di sette giorni rispetto al predetto espatrio;
10) Le parti dichiarano di non avere alcuna reciproca pretesa di natura contributiva ed
economica, avendo adeguati redditi propri;
11) I coniugi, con l'esecuzione degli accordi di cui ai punti che precedono, danno atto di
avere già regolato ogni reciproca pretesa economica e patrimoniale e che, pertanto, non
hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra, salvo che per i crediti derivanti
dall'azione civile svolta nei procedimenti penali in cui la sig.ra Parte_1
per sé e per i figli minori, si è costituita parte civile nei confronti di Controparte_1
rispetto ai quali non v'è alcuna rinuncia.
12) Le parti si obbligano ad abbandonare il pendente giudizio di separazione coniugale
davanti al Tribunale di Ivrea, iscritto al n. R.G. 514/2020, una volta emessa la sentenza
di divorzio.
13) Le spese e gli onorari di lite del presente giudizio sono interamente compensati tra le
parti, con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale di cui alla Legge
Professionale Forense.”
C.F. Il P.M. con provvedimento del 06.08.24 ha così concluso: “ PM conclude per
l'accoglimento del ricorso congiunto”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 03.07.2024,
e premettevano che: Parte_1 Parte_2
Pag. 5 di 11 - avevano contratto matrimonio concordatario in Torino, in data 22 settembre
2007 (atto n. 616 Parte II Serie A anno 2007, Comune di Torino, Uff. 5);
- dal matrimonio sono nati 2 figli: (il 13.12.2008) e (il Per_1 Per_2
20.12.2011);
- i coniugi nel procedimento per la separazione giudiziale comparvero dinnanzi al presidente del Tribunale di Ivrea il 09.07.2020, furono autorizzati a vivere separati con riserva dei provvedimenti urgenti;
- tra le parti non vi era stata riconciliazione e, chiedono dunque il divorzio.
All'udienza del giorno 06.02.25, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con provvedimento del 06.08.24 ha così concluso: “V° Il PM conclude per
l'accoglimento del ricorso congiunto”.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può
proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett.
b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Pag. 6 di 11 Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento per la separazione giudiziale comparvero dinnanzi al presidente del Tribunale di Ivrea il 09.07.2020, furono autorizzati a vivere separati con riserva dei provvedimenti urgenti;
con sentenza parziale del 25.05.22, n. 648/2022, pubbl. il 06/06/2022 passata in giudicato il
09.01.23 (come da certificazione del 12.01.23) fu pronunciata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio;
il procedimento, infine si estingueva per inattività delle parti;
da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti come riscontrata sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per l'affidamento ed il mantenimento dei figli ancora minorenni, e dando atto di essere autosufficienti economicamente e di nulla avere a che pretendere reciprocamente sotto il profilo del rispettivo mantenimento economico. Tale accordo, in quanto conforme alla legge ed all'interesse della prole (cui, in ossequio al principio cd. di
“bigenitorialità” viene garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali),
può essere recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le medesime come richiesto.
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P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M.:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Torino il 22.09.2007 tra e , Parte_1 Parte_2
trascritto il 11.10.2007 nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo
Comune al n. 616, parte II, serie A, anno 2007;
- ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000.
2) dispone l'affidamento congiunto dei figli minorenni ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e domicilio prevalente del figlio già coabitante Per_1
con il padre presso quest'ultimo, e residenza anagrafica e domicilio prevalente della figlia presso la madre;
Per_2
3) dispone che i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione,
all'educazione ed alla salute, nonché le attività complementari di tipo didattico,
ricreativo, culturale e sportivo, tenendo conto dei loro bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé. Prendendo atto che le parti hanno dichiarato e concordato che con riferimento allo stato di salute dei minori si
Pag. 8 di 11 impegnano a darsi comunicazioni reciproca e tempestiva di eventuali cattive condizioni dei medesimi (malattia e/o infortunio);
4) dispone che i genitori si occuperanno di provvedere a tutte le esigenze dei figli contribuendo al loro mantenimento, ciascuno in via esclusiva per il figlio collocato presso di sé. Per le spese straordinarie, invece, esemplificativamente quelle mediche e scolastiche, opportunamente documentate dal coniuge che le ha sostenute, verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
tutte le altre spese, ovvero sportive, ricreative e ludiche, concordate e documentate,
verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, prendendo atto che le parti hanno dichiarato che con riferimento a tutte le predette spese si atterranno al contenuto del protocollo di intesa tra magistrati ed avvocati emesso dal Tribunale di Ivrea in data 24.06.2016;
5) dispone che i genitori potranno vedere e tenere con sé il figlio collocato presso l'altro genitore liberamente, previo accordo tra di loro ed in caso di mancanza di accordo nel modo seguente:
- due fine settimana alternati al mese dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì
mattina con accompagnamento a scuola:
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, il periodo dal 24 dicembre al 30
dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, prevedendo che i figli trascorrano ad anni alterni la Vigilia con il padre ed il Natale con la madre dalla mattina alla sera e in ogni caso entro le ore 22.30;
- metà periodo delle vacanze scolastiche pasquali, prevedendo che i figli trascorrano con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e del lunedì
dell'Angelo dalla mattina fino alle ore 21.30;
Pag. 9 di 11 - i "ponti scolastici" infra-annuali alternandosi tra i genitori:
- un periodo pari ad almeno due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive, concordando il relativo periodo entro il 31 maggio di ogni anno;
-qualora i genitori non trovassero un accordo per festeggiare insieme il giorno del compleanno dei figli, la ricorrenza verrà trascorsa dai minori con ciascun genitore ad anni alterni;
6) Dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che l'assegno unico familiare per la prole verrà integralmente ed esclusivamente richiesto quanto al figlio dal solo padre e quanto alla figlia dalla sola madre e, pertanto, Per_1 Per_3
dagli stessi interamente ed esclusivamente incassato, obbligandosi a produrre e sottoscrivere ogni modulistica che sia all'uopo necessaria al fine di poter fruire della predetta prestazione a sostegno della genitorialità;
7) Dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che a far data dal mese di marzo 2024 il contributo al mantenimento di entrambi i figli posto a carico del padre e pari a € 380.00 mensili si intende revocato;
che la madre si obbliga a consegnare al marito, tutti i documenti e gli effetti personali del figlio Per_1
che il padre si obbliga a corrispondere alla madre, all'atto della sottoscrizione del presente ricorso, a titolo di contributo al mantenimento per i due figli arretrato, la somma di € 2.600.00 in complessive 9 rate, di cui 8 pari a € 300,00 ciascuna ed una nona finale pari a € 200,00; che si rilasciano vicendevolmente l'assenso al rinnovo e/o al rilascio dei passaporti individuali intestati ai figli, ovvero della carta di identità valida per l'espatrio, per cui si impegnano ed obbligano a redigere insieme e concordemente sottoscrivere la relativa modulistica, necessaria per l'emissione dei predetti documenti validi per l'espatrio della prole. Tuttavia,
Pag. 10 di 11 hanno concordato e precisano che ogni eventuale spostamento all'estero del genitore con la prole, anche se solo in giornata e/o di poche ore, dovrà essere sempre preventivamente comunicato all'altro genitore, e con lo stesso concordato, con un anticipo di sette giorni rispetto al predetto espatrio;
che non hanno alcuna reciproca pretesa di natura contributiva ed economica, avendo adeguati redditi propri;
che con l'esecuzione degli accordi di cui ai punti che precedono, hanno già regolato ogni reciproca pretesa economica e patrimoniale e che, pertanto, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra, salvo che per i crediti derivanti dall'azione civile svolta nei procedimenti penali in cui la per sé e per i figli minori, si è costituita parte civile nei Parte_1
confronti di rispetto ai quali non v'è alcuna rinuncia;
Controparte_1
8) Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 2 aprile 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei
minori (art. 52 codice privacy)
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