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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/04/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 816/2022 R. G. A. C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale,
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia G. NIGRI -Giudice rel
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
ha pronunciato il seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3655/2019 R.G. introitata all'udienza del 29/05/2024, con concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, vertente
tra
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Ignazio Abrignani ( ) ed elettivamente domiciliata in TO, Via Minniti n. 83, CodiceFiscale_2
presso lo studio legale dell'Avv. Giuseppe Barbaro, come da mandato in calce all'atto di citazione;
attrice
e
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_1 C.F._3
Pietro Di Serio (C.F.: ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dello stesso C.F._4
sito in TO alla Via Regina Elena n° 15, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
CONCLUSIONI : COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 29.05.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato , in qualità di erede legittima del padre, sig. Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il giorno 24/01/2016, conveniva in giudizio la germana Per_1
e domandava pronunciarsi la falsità totale e/o parziale del testamento olografo datato 01 Controparte_1
settembre 2015 pubblicato il 03.02.2016 per Notaio rep. 27238, raccolta 13295, con il Persona_2
quale il de cuius aveva disposto un legato per euro 75.000,00 in favore della sorella . Controparte_1
In particolare, allegava perizia di parte nella quale si evidenziava, in primis, la parziale inintelligibilità' del testamento, con precipuo riferimento alle parole “ledere” ed “eventuale”; la presenza di difformità delle energie pressorie impiegate nella redazione del testo, che rendeva improbabile l'attribuzione del medesimo ad una stessa mano scrivente, nonché la utilizzazione di diversi inchiostri nella redazione del “nome e cognome” , circostanza da cui poteva fondatamente dedursi che la firma era stata redatta in due momenti diversi e da soggetti diversi. La relazione della consulenza di parte si concludeva in tali termini: “ l'esame delle firme autografe, ed in particolare della firma coeva, raffrontate alla firma verificanda, mostra notevoli difformita' sia per quanto attiene alle energie impiegate, sia per come viene legato, slegato e ruotato il tratto, sia nelle dinamiche gestuali, che appaiono assolutamente difformi e talvolta nuove in rispetto alle firme certamente autografe” sicchè poteva affermarsi che il sig. non aveva redatto il testamento Persona_1 de quo.
L'attrice chiedeva quindi dichiararsi l'inesistenza del predetto testamento olografo o in subordine, accertare e dichiarare la nullità assoluta e/o annullabilità dello stesso , ai sensi e per gli effetti degli artt. 602 e 606 cod. civ., con vittoria di spese ed onorari.
Con comparsa di costituzione e risposta del 09.10.2019 si costituiva in giudizio , impugnando Controparte_1
l'assunto attoreo ed eccependo preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per l'omesso esperimento del procedimento di mediazione come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010. Nel merito evidenziava l'autografia del testamento nonchè la piena ed incondizionata acquiescenza dell'attrice allo scritto testamentario paterno, giusta denunzia di successione presentata dalla medesima presso la locale Agenzia delle Entrate in data 21 marzo 2016 volume 9990 numero 1028.
Pertanto, domandava in via preliminare, disporre l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi della Legge n° 98 del 09 agosto 2013 quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
rigettare la domanda attorea per come formulata stante la palese violazione dell'art. 164 c.p.c.. Nel merito chiedeva rigettarsi la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, con condanna di parte convenuta al risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto dalla Sig.ra Controparte_1 determinato nella somma ritenuta di giustizia per la frase fortemente offensiva utilizzata dall'attrice nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, con vittoria di spese e competenze di lite. Esperito il tentativo di mediazione, il procedimento si concludeva con esito negativo come da verbale del
22.10.2020, per la “mancata adesione”.
Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., la causa veniva istruita mediante produzioni documentali e CTU grafologica, ammessa con ordinanza del 18.03.2022.
Dopo alcuni rinvii richiesti per tentare di definire bonariamente la controversia, che non hanno avuto positivo riscontro, all'udienza del 29.05.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione al Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e memorie di replica.
********
Preliminarmente, va dato atto della procedibilità della domanda giudiziale stante il rituale esperimento della mediazione obbligatoria, in conformità con quanto previsto dall'art. 5, co. 1 bis, del d. lgs. n. 28/2010, come da verbale del 21-22/10/2022 dal quale risulta l'esito negativo della mediazione.
Passando ad esaminare il merito della controversia, occorre rilevare che dalle vicende rappresentate dalle parti, dalle precisazioni fornite negli atti introduttivi e nelle memorie istruttorie, nonché dal petitum sostanziale, si desume chiaramente che l'azione esperita dalla attrice è volta a contestare l'autenticità dell'atto pubblicato come testamento olografo di . Persona_1
Parte attrice, quindi, ha promosso una domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, che soggiace ad una precisa ripartizione dell'onere della prova, in conformità ai principi di diritto espressi dalla Suprema Corte (Cass., Sez. Un., n. 12307/2015), come riaffermati e condivisi dalla maggioritaria giurisprudenza di merito (ex multis Corte App. Milano, sez. II, n. 693/2023; Corte App. Firenze, sez. III, n.
1956/2022; Corte App. Reggio Calabria, n. 707/2021; Trib. Avellino, sez. I, n. 619/2021; Trib. Rovigo, n.
30/2021; Trib. Arezzo n. 232/2020; Trib. Pescara, n. 1564/2019; Trib. Salerno, sez. II, n. 562/2018) e dalle successive pronunce di legittimità, secondo cui "la parte che contesti l'autenticità del negozio testamentario
è tenuta a proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura ed a fornire la relativa prova, mentre quella contro cui l'azione di impugnativa è esercitata non ha l'onere di dichiarare di volersi avvalere del detto testamento, non essendo applicabile il procedimento di verificazione delle scritture private di cui all'art. 216, comma 2, c.p.c." (cfr. ex multis Cass. n. 24749/2019; Cass. n. 6918/2019; Cass. n.
18363/2018; Cass. n. 31457/2018; Cass. n. 24814/2018; Cass. n. 21556/2018; Cass. n. 711/2018; Cass. n.
109/2017; Cass. n. 22197/2017; Cass. n. 1995/2016).
Nel caso di specie, parte attrice non ha assolto all'onere della prova su di lei gravante ed anzi, sono stati acquisiti plurimi elementi di segno contrario alla sua prospettazione, che attestano la piena autenticità del negozio testamentario. In punto di diritto, va premesso che per aversi un valido testamento olografo è necessario che il testatore abbia redatto per intero di proprio pugno le sue ultime volontà, apponendovi la data e la sottoscrizione, senza il sussidio di mezzi meccanici o l'intervento della mano di altra persona (art. 602 c.c.).
La necessità dell'autografia di ogni elemento del negozio testamentario e non solamente della sottoscrizione tende, da un lato, ad assicurare la personalità delle disposizioni manifestate dal de cuius e, dall'altro, a garantire la corrispondenza delle stesse dichiarazioni alle sue ultime volontà.
La prescrizione formale costituisce, al contempo, un requisito di esistenza e di validità del negozio testamentario: per essere esistente è sufficiente che esso sia redatto dal testatore su un qualsiasi supporto materiale, purché idoneo a "trattenere lo scritto in maniera che essa risulti intelligibile" (Cass. n. 920/1963;
Cass. n. 394/1965); per dirsi il testamento valido è necessaria l'autografia, il che implica che sia scritto da un soggetto capace di intendere e di volere (anche se in una "parentesi di lucidità", v. Cass. n. 28758/2017) e che sappia leggere e scrivere.
Inoltre ai sensi dell'art. 606, comma 1 c.c., il testamento olografo è nullo quando manca l'autografia "o" la sottoscrizione: tale alternativa è prevista dalla legge, non a caso, al fine di evitare che, dopo aver reso le ultime volontà, il testatore possa avere avuto un ripensamento e si sia determinato a non sottoscrivere quanto redatto (Cass. n. 13487/2005; Cass. n. 18616/2017); la nullità per difetto di autografia del testamento, invece, è configurabile allorché l'intervento del terzo ne elimini il carattere di stretta personalità, interferendo sulla volontà del de cuius di disporre delle proprie sostanze, come avviene quando nel corpo della disposizione di ultima volontà anche una sola parola sia di mano altrui e risulti scritta dal terzo durante la confezione del testamento, ancorché su incarico o col consenso del testatore (cfr. Cass. n. 11733/2002;
Cass. n. 26406/2008, Cass. n. 26258/2008, Cass. n. 1239/2012; Cass. n. 20703/2013).
Il Collegio, applicando i canoni ermeneutici indicati, è chiamato a verificare se il documento a nome apparente di datato 01.05.2015, pubblicato in data 03.02.2016 per notaio Persona_1 Persona_2
, rep. 27238, racc. 13295, sia un valido testamento olografo con cui il sig. avrebbe
[...] Persona_1 disposto un legato per euro 75.000,00 in favore della IA . Controparte_1
Sulla base degli elementi raccolti e delle risultanze della consulenza grafologica espletata dalla Dott.ssa
[...]
, sull'autografia del documento in verifica, il Collegio ritiene che la scheda testamentaria sia Per_3
riconducibile alla mano del testatore e, quindi, alla sua volontà.
Rilevata la completezza delle risposte ai quesiti affidato con ordinanza del 18/03/2022, deve osservarsi che la Dott.ssa è giunta a conclusioni coerenti con le premesse sistematiche, attraverso un corretto Persona_3
e completo approccio metodologico di analisi comparativa, che il Collegio fa proprio e condivide.
L'esame del documento in verifica, compiuto necessariamente sull'originale (Cass. n. 1903/2009), comincia dall'esame del supporto in cui è stata incorporata la disposizione di ultima volontà del de cuius “foglio a righe uso bollo, è composta da tredici righi manoscritti comprese la data e la firma (escluso la coppia di lettere“Tr” all'inizio”).
L'esame strumentale effettuato, mediante l'ausilio di microscopio digitale, luce ultravioletta, infrarosso , per trasparenza e in radenza , esclude la presenza di alterazioni chimiche e fisiche del documento, tracce di grafite, solchi ciechi e sovrascritture. I raffronti interni portano a ritenere che il testo sia stato scritto dalla stessa mano. Il testamento olografo è stato comparato con ben undici documenti provenienti da pubblici uffici e da cartelle cliniche che coprono un arco temporale di 29 anni a seguito del quale ne è stata affermata l'autografia.
Il c.t.u. ha inoltre efficacemente confutato le osservazioni critiche formulate dal consulente tecnico di parte attrice ribadendo che: “Tutta la questione sollevata dal CTP e legata alla presenza di diversi inchiostri, quale elemento determinante alla soluzione del caso perde senso di fronte ai contenuti ed all'esito della consulenza, in quanto non è la presenza di più inchiostri a determinare l'eterografia o l'autografia, ma la non corrispondenza o la corrispondenza grafo dinamica.”. Sul tema della intelligibilità della scheda testamentaria Per_ ha ribadito che non trattandosi di una scrittura adolescenziale ma di una scrittura senile involuta (il sig. al momento della stesura aveva 84 anni) e sofferente che pertanto presenta turbe grafiche, destrutturazione ect…la lettura sicuramente non è spedita, ma possibile, come peraltro accade in molti testamenti di persone anziane con patologie.
In conclusione, il CTU in esito agli approfonditi e particolareggiati esami svolti sia sul testamento in verifica che sulle scritture comparative, rilevate significative concordanze grafodinamiche, ha accertato che “il
Testamento in Verifica datato 1.09.2015, pubblicato il 3.2.2016 dal notaio Dott.ssa , a Persona_2
firma è autografo, ossia scritto datato e firmato dal sig. con parere di altissima Persona_1 Persona_1
probabilità.”
Alla luce di tali inequivoche risultanze la domanda di inesistenza e/o nullità del testamento olografo deve essere rigettata, rimanendo così assorbite le ulteriori domande attoree, che presupponevano la falsità del testamento olografo.
Deve altresì essere rigettata la domanda di risarcimento danni formulata dalla convenuta per le motivazioni di cui all'ordinanza del 18.03.2022, non reputandosi le frasi riportate in atto di citazione da parte attrice “ dettate da intento gratuitamente dispregiativo o offensivo ed essendo congruenti con le tesi difensive dell'attrice.”.
Deve inoltre rigettarsi la richiesta di condanna formulata ex art. 96 c.p.c. dalla convenuta in considerazione del fatto che l'iniziativa giudiziaria dell'attrice non appare riconducibile a colpa grave o dolo essendo stata peraltro supportata da una consulenza di parte. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00), alla natura e alla complessità (media) della controversia.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto emesso in corso di causa, devono porsi, definitivamente e nei rapporti interni tra le parti, a carico della attrice, secondo il principio della soccombenza, ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente (v.
Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass. 23133/2015, Cass. 25179/2013 e Cass. 28094/09).
P.Q.M.
il Tribunale di TO , in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda promossa da parte attrice e, per l'effetto, dichiara la validità del testamento olografo datato 01.09.2015 di ., pubblicato il 3.2.2016 per notaio , Persona_1 Persona_2
rep. 27238, racc. 13295;
- rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dalla convenuta;
- condanna a corrispondere a le spese di lite del presente giudizio, che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in Euro 3.250,00 oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore del difensore della convenuta dichiaratosi antistatario;
3)pone le spese della c.t.u., nella misura già liquidata con decreto emesso in corso di causa, definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in TO, 14.04.2025
Il Presidente Il Giudice Rel.
Martino Casavola Patrizia Nigri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale,
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia G. NIGRI -Giudice rel
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
ha pronunciato il seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3655/2019 R.G. introitata all'udienza del 29/05/2024, con concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, vertente
tra
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Ignazio Abrignani ( ) ed elettivamente domiciliata in TO, Via Minniti n. 83, CodiceFiscale_2
presso lo studio legale dell'Avv. Giuseppe Barbaro, come da mandato in calce all'atto di citazione;
attrice
e
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_1 C.F._3
Pietro Di Serio (C.F.: ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dello stesso C.F._4
sito in TO alla Via Regina Elena n° 15, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
CONCLUSIONI : COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 29.05.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato , in qualità di erede legittima del padre, sig. Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il giorno 24/01/2016, conveniva in giudizio la germana Per_1
e domandava pronunciarsi la falsità totale e/o parziale del testamento olografo datato 01 Controparte_1
settembre 2015 pubblicato il 03.02.2016 per Notaio rep. 27238, raccolta 13295, con il Persona_2
quale il de cuius aveva disposto un legato per euro 75.000,00 in favore della sorella . Controparte_1
In particolare, allegava perizia di parte nella quale si evidenziava, in primis, la parziale inintelligibilità' del testamento, con precipuo riferimento alle parole “ledere” ed “eventuale”; la presenza di difformità delle energie pressorie impiegate nella redazione del testo, che rendeva improbabile l'attribuzione del medesimo ad una stessa mano scrivente, nonché la utilizzazione di diversi inchiostri nella redazione del “nome e cognome” , circostanza da cui poteva fondatamente dedursi che la firma era stata redatta in due momenti diversi e da soggetti diversi. La relazione della consulenza di parte si concludeva in tali termini: “ l'esame delle firme autografe, ed in particolare della firma coeva, raffrontate alla firma verificanda, mostra notevoli difformita' sia per quanto attiene alle energie impiegate, sia per come viene legato, slegato e ruotato il tratto, sia nelle dinamiche gestuali, che appaiono assolutamente difformi e talvolta nuove in rispetto alle firme certamente autografe” sicchè poteva affermarsi che il sig. non aveva redatto il testamento Persona_1 de quo.
L'attrice chiedeva quindi dichiararsi l'inesistenza del predetto testamento olografo o in subordine, accertare e dichiarare la nullità assoluta e/o annullabilità dello stesso , ai sensi e per gli effetti degli artt. 602 e 606 cod. civ., con vittoria di spese ed onorari.
Con comparsa di costituzione e risposta del 09.10.2019 si costituiva in giudizio , impugnando Controparte_1
l'assunto attoreo ed eccependo preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per l'omesso esperimento del procedimento di mediazione come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010. Nel merito evidenziava l'autografia del testamento nonchè la piena ed incondizionata acquiescenza dell'attrice allo scritto testamentario paterno, giusta denunzia di successione presentata dalla medesima presso la locale Agenzia delle Entrate in data 21 marzo 2016 volume 9990 numero 1028.
Pertanto, domandava in via preliminare, disporre l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi della Legge n° 98 del 09 agosto 2013 quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
rigettare la domanda attorea per come formulata stante la palese violazione dell'art. 164 c.p.c.. Nel merito chiedeva rigettarsi la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, con condanna di parte convenuta al risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto dalla Sig.ra Controparte_1 determinato nella somma ritenuta di giustizia per la frase fortemente offensiva utilizzata dall'attrice nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, con vittoria di spese e competenze di lite. Esperito il tentativo di mediazione, il procedimento si concludeva con esito negativo come da verbale del
22.10.2020, per la “mancata adesione”.
Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., la causa veniva istruita mediante produzioni documentali e CTU grafologica, ammessa con ordinanza del 18.03.2022.
Dopo alcuni rinvii richiesti per tentare di definire bonariamente la controversia, che non hanno avuto positivo riscontro, all'udienza del 29.05.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione al Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e memorie di replica.
********
Preliminarmente, va dato atto della procedibilità della domanda giudiziale stante il rituale esperimento della mediazione obbligatoria, in conformità con quanto previsto dall'art. 5, co. 1 bis, del d. lgs. n. 28/2010, come da verbale del 21-22/10/2022 dal quale risulta l'esito negativo della mediazione.
Passando ad esaminare il merito della controversia, occorre rilevare che dalle vicende rappresentate dalle parti, dalle precisazioni fornite negli atti introduttivi e nelle memorie istruttorie, nonché dal petitum sostanziale, si desume chiaramente che l'azione esperita dalla attrice è volta a contestare l'autenticità dell'atto pubblicato come testamento olografo di . Persona_1
Parte attrice, quindi, ha promosso una domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, che soggiace ad una precisa ripartizione dell'onere della prova, in conformità ai principi di diritto espressi dalla Suprema Corte (Cass., Sez. Un., n. 12307/2015), come riaffermati e condivisi dalla maggioritaria giurisprudenza di merito (ex multis Corte App. Milano, sez. II, n. 693/2023; Corte App. Firenze, sez. III, n.
1956/2022; Corte App. Reggio Calabria, n. 707/2021; Trib. Avellino, sez. I, n. 619/2021; Trib. Rovigo, n.
30/2021; Trib. Arezzo n. 232/2020; Trib. Pescara, n. 1564/2019; Trib. Salerno, sez. II, n. 562/2018) e dalle successive pronunce di legittimità, secondo cui "la parte che contesti l'autenticità del negozio testamentario
è tenuta a proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura ed a fornire la relativa prova, mentre quella contro cui l'azione di impugnativa è esercitata non ha l'onere di dichiarare di volersi avvalere del detto testamento, non essendo applicabile il procedimento di verificazione delle scritture private di cui all'art. 216, comma 2, c.p.c." (cfr. ex multis Cass. n. 24749/2019; Cass. n. 6918/2019; Cass. n.
18363/2018; Cass. n. 31457/2018; Cass. n. 24814/2018; Cass. n. 21556/2018; Cass. n. 711/2018; Cass. n.
109/2017; Cass. n. 22197/2017; Cass. n. 1995/2016).
Nel caso di specie, parte attrice non ha assolto all'onere della prova su di lei gravante ed anzi, sono stati acquisiti plurimi elementi di segno contrario alla sua prospettazione, che attestano la piena autenticità del negozio testamentario. In punto di diritto, va premesso che per aversi un valido testamento olografo è necessario che il testatore abbia redatto per intero di proprio pugno le sue ultime volontà, apponendovi la data e la sottoscrizione, senza il sussidio di mezzi meccanici o l'intervento della mano di altra persona (art. 602 c.c.).
La necessità dell'autografia di ogni elemento del negozio testamentario e non solamente della sottoscrizione tende, da un lato, ad assicurare la personalità delle disposizioni manifestate dal de cuius e, dall'altro, a garantire la corrispondenza delle stesse dichiarazioni alle sue ultime volontà.
La prescrizione formale costituisce, al contempo, un requisito di esistenza e di validità del negozio testamentario: per essere esistente è sufficiente che esso sia redatto dal testatore su un qualsiasi supporto materiale, purché idoneo a "trattenere lo scritto in maniera che essa risulti intelligibile" (Cass. n. 920/1963;
Cass. n. 394/1965); per dirsi il testamento valido è necessaria l'autografia, il che implica che sia scritto da un soggetto capace di intendere e di volere (anche se in una "parentesi di lucidità", v. Cass. n. 28758/2017) e che sappia leggere e scrivere.
Inoltre ai sensi dell'art. 606, comma 1 c.c., il testamento olografo è nullo quando manca l'autografia "o" la sottoscrizione: tale alternativa è prevista dalla legge, non a caso, al fine di evitare che, dopo aver reso le ultime volontà, il testatore possa avere avuto un ripensamento e si sia determinato a non sottoscrivere quanto redatto (Cass. n. 13487/2005; Cass. n. 18616/2017); la nullità per difetto di autografia del testamento, invece, è configurabile allorché l'intervento del terzo ne elimini il carattere di stretta personalità, interferendo sulla volontà del de cuius di disporre delle proprie sostanze, come avviene quando nel corpo della disposizione di ultima volontà anche una sola parola sia di mano altrui e risulti scritta dal terzo durante la confezione del testamento, ancorché su incarico o col consenso del testatore (cfr. Cass. n. 11733/2002;
Cass. n. 26406/2008, Cass. n. 26258/2008, Cass. n. 1239/2012; Cass. n. 20703/2013).
Il Collegio, applicando i canoni ermeneutici indicati, è chiamato a verificare se il documento a nome apparente di datato 01.05.2015, pubblicato in data 03.02.2016 per notaio Persona_1 Persona_2
, rep. 27238, racc. 13295, sia un valido testamento olografo con cui il sig. avrebbe
[...] Persona_1 disposto un legato per euro 75.000,00 in favore della IA . Controparte_1
Sulla base degli elementi raccolti e delle risultanze della consulenza grafologica espletata dalla Dott.ssa
[...]
, sull'autografia del documento in verifica, il Collegio ritiene che la scheda testamentaria sia Per_3
riconducibile alla mano del testatore e, quindi, alla sua volontà.
Rilevata la completezza delle risposte ai quesiti affidato con ordinanza del 18/03/2022, deve osservarsi che la Dott.ssa è giunta a conclusioni coerenti con le premesse sistematiche, attraverso un corretto Persona_3
e completo approccio metodologico di analisi comparativa, che il Collegio fa proprio e condivide.
L'esame del documento in verifica, compiuto necessariamente sull'originale (Cass. n. 1903/2009), comincia dall'esame del supporto in cui è stata incorporata la disposizione di ultima volontà del de cuius “foglio a righe uso bollo, è composta da tredici righi manoscritti comprese la data e la firma (escluso la coppia di lettere“Tr” all'inizio”).
L'esame strumentale effettuato, mediante l'ausilio di microscopio digitale, luce ultravioletta, infrarosso , per trasparenza e in radenza , esclude la presenza di alterazioni chimiche e fisiche del documento, tracce di grafite, solchi ciechi e sovrascritture. I raffronti interni portano a ritenere che il testo sia stato scritto dalla stessa mano. Il testamento olografo è stato comparato con ben undici documenti provenienti da pubblici uffici e da cartelle cliniche che coprono un arco temporale di 29 anni a seguito del quale ne è stata affermata l'autografia.
Il c.t.u. ha inoltre efficacemente confutato le osservazioni critiche formulate dal consulente tecnico di parte attrice ribadendo che: “Tutta la questione sollevata dal CTP e legata alla presenza di diversi inchiostri, quale elemento determinante alla soluzione del caso perde senso di fronte ai contenuti ed all'esito della consulenza, in quanto non è la presenza di più inchiostri a determinare l'eterografia o l'autografia, ma la non corrispondenza o la corrispondenza grafo dinamica.”. Sul tema della intelligibilità della scheda testamentaria Per_ ha ribadito che non trattandosi di una scrittura adolescenziale ma di una scrittura senile involuta (il sig. al momento della stesura aveva 84 anni) e sofferente che pertanto presenta turbe grafiche, destrutturazione ect…la lettura sicuramente non è spedita, ma possibile, come peraltro accade in molti testamenti di persone anziane con patologie.
In conclusione, il CTU in esito agli approfonditi e particolareggiati esami svolti sia sul testamento in verifica che sulle scritture comparative, rilevate significative concordanze grafodinamiche, ha accertato che “il
Testamento in Verifica datato 1.09.2015, pubblicato il 3.2.2016 dal notaio Dott.ssa , a Persona_2
firma è autografo, ossia scritto datato e firmato dal sig. con parere di altissima Persona_1 Persona_1
probabilità.”
Alla luce di tali inequivoche risultanze la domanda di inesistenza e/o nullità del testamento olografo deve essere rigettata, rimanendo così assorbite le ulteriori domande attoree, che presupponevano la falsità del testamento olografo.
Deve altresì essere rigettata la domanda di risarcimento danni formulata dalla convenuta per le motivazioni di cui all'ordinanza del 18.03.2022, non reputandosi le frasi riportate in atto di citazione da parte attrice “ dettate da intento gratuitamente dispregiativo o offensivo ed essendo congruenti con le tesi difensive dell'attrice.”.
Deve inoltre rigettarsi la richiesta di condanna formulata ex art. 96 c.p.c. dalla convenuta in considerazione del fatto che l'iniziativa giudiziaria dell'attrice non appare riconducibile a colpa grave o dolo essendo stata peraltro supportata da una consulenza di parte. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00), alla natura e alla complessità (media) della controversia.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto emesso in corso di causa, devono porsi, definitivamente e nei rapporti interni tra le parti, a carico della attrice, secondo il principio della soccombenza, ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente (v.
Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass. 23133/2015, Cass. 25179/2013 e Cass. 28094/09).
P.Q.M.
il Tribunale di TO , in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda promossa da parte attrice e, per l'effetto, dichiara la validità del testamento olografo datato 01.09.2015 di ., pubblicato il 3.2.2016 per notaio , Persona_1 Persona_2
rep. 27238, racc. 13295;
- rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dalla convenuta;
- condanna a corrispondere a le spese di lite del presente giudizio, che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in Euro 3.250,00 oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore del difensore della convenuta dichiaratosi antistatario;
3)pone le spese della c.t.u., nella misura già liquidata con decreto emesso in corso di causa, definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in TO, 14.04.2025
Il Presidente Il Giudice Rel.
Martino Casavola Patrizia Nigri