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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/04/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1219/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 1219 del Ruolo generale dell'anno
2024, promossa da
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, ed Parte_1
, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_2
Andrea Mozzati, Cecilia Cavanna ed Enrico Mordiglia in forza di procura munita di apostilla
- Appellante -
CONTRO
in persona del Controparte_1
Prefetto pro tempore e Capitaneria di Porto di in persona del CP_1
pagina 1 di 7 Comandante pro tempore, entrambe rappresentate e difese per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
- Appellate –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1241 pubblicata in data 21.06.2024 dal Tribunale di Ancona
Sulle CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione, in accoglimento del presente appello e dunque in totale riforma della Sentenza impugnata n. 1241/2024 emessa dal Tribunale di Ancona, previa eventuale rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni sollevate in ricorso e/o delle altre questioni di illegittimità costituzionale che la Ecc.ma Corte dovesse ritenere non manifestamente infondate: 1) revocare e/o annullare l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Ancona, prot. 42549 del 13/04/2023, fascic. 2343/2023, notificata il 18 Aprile 2023; il provvedimento di fermo amministrativo e affidamento in custodia della m/n “GEO BARENTS” (numero IMO 9252503), disposto dalla Capitaneria di Porto di CP_1 per giorni venti, ai sensi degli artt. 1 c. 2 sexies del D. L. 21.10.2020 n. 130 e dell'art. 214 del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285, con verbale emesso in data 23/02/2023 e notificato in pari data al Comandante della nave Ekroll Asbjorn
nel porto di Augusta;
nonché ogni altro atto preordinato, Parte_2 consequenziale o comunque connesso, ivi compreso il Verbale di Accertamento e Contestazione, prot. n. inf.Cpan.Registro ufficiale.u.0009327. 23-02-2023 del 23/02/2023 notificato in pari data, e il provvedimento della Prefettura di CP_1 dell'11/05/2023 prot. n. 53323, recante decisione di rigetto dell'istanza di e/o annullamento del fermo amministrativo;
2) in denegato ed estremo subordine, di rideterminare la sanzione e di applicare il minimo edittale previsto dall'art. 1 comma 2-sexies D.L. 130/2020;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre 15% rimborso spese forfettarie IVA e CPA.”
Per le appellate:
“Voglia l'adita Corte di Appello di Ancona:
- Rigettare l'appello, siccome del tutto infondato, sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese”
pagina 2 di 7 FATTI DI CAUSA
La società armatrice ed il comandante della motonave Geo Barents hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione notificata in data
18.04.2023, con cui il Prefetto di li ha ritenuti responsabili per l'illecito CP_1 amministrativo previsto dall'art. 1 comma 2 sexies del D.L. 130/2020 come convertito dalla L. 173/2020 e poi modificato dal D.L. 1/2023, “in quanto si rifiutavano di fornire, sia al Centro Nazionale di Coordinamento Soccorso
Marittimo (in breve ) che alla Capitaneria di Porto di i dati del C.F._1 CP_1
Voyage Data Recorder (VDR)” ed ha pertanto comminato nei loro confronti la sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo pari ad euro 5.000,00 e la sanzione accessoria del fermo amministrativo della nave per un periodo di venti giorni (già scontato al momento della notifica dell'ordinanza).
Gli opponenti hanno eccepito il difetto di qualsiasi potere di accertamento e di sanzione in capo alle autorità italiane, discutendosi del soccorso prestato ai migranti in acque internazionali da parte di una nave battente bandiera norvegese;
hanno altresì ribadito la correttezza dell'operato del comandante e la sua buona fede, lamentando in ogni caso l'ingiustizia del provvedimento per violazione del principio di tipicità e degli altri principi che regolano l'agire amministrativo.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, la e la Capitaneria di Porto CP_1 hanno ribadito di aver agito legittimamente nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge e dalle convenzioni internazionali.
Con sentenza in data 20.06.2024 il Tribunale di Ancona ha rigettato l'opposizione, confermando la legittimità dell'ordinanza.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello la società armatrice ed il comandante della nave, ribadendo tutti i motivi d'opposizione già proposti dinanzi al primo giudice.
Costituendosi nella presente fase, la e la Capitaneria di Porto hanno CP_1 chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
pagina 3 di 7 La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 19.03.2025, con l'assegnazione alle parti dei termini ivi indicati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, la società armatrice ed il comandante della motonave Geo ribadiscono l'eccezione secondo cui la Capitaneria di Pt_1
Porto di e la non avrebbero avuto alcun potere di CP_1 CP_1 accertamento e di sanzione sui comportamenti tenuti nelle acque internazionali, dove la nave (battente bandiera norvegese) ha soccorso quarantotto migranti nell'ambito dell'attività svolta per conto di Medici
Senza Frontiere Olanda.
Tale eccezione dev'essere disattesa, tenuto conto che la condotta ascritta al comandante della nave (ovvero il rifiuto di consegnare i dati del Voyage
Data Recorder) si è protratta dalla prima richiesta avanzata in data
13.02.2023 dal Centro di Coordinamento dei Soccorsi, quando la nave si trovava in acque internazionali, sino a quando la Geo è giunta al Pt_1 porto di e la locale Capitaneria di Porto ha ribadito la medesima CP_1 richiesta.
E' stato del resto chiarito che l'attività di soccorso in mare non si esaurisce nel momento in cui i naufraghi vengano accolti a bordo della nave, ma prosegue sino a quando non vengano sbarcati in un luogo sicuro (leggasi ad esempio la nota Cass. Pen. Sez. III, sentenza n. 6626 del 16.01.2020).
2. Con il secondo ed il quarto motivo d'appello, che risulta opportuno trattare congiuntamente, la sentenza viene censurata nel capo in cui il primo giudice ha ricondotto il comportamento ascritto al comandante della Geo Pt_1 nella fattispecie prevista dall'art. 1 comma 2 sexies lettera e) del D.L.
130/2020; gli appellanti contestano che possa essere sanzionato il rifiuto di consegnare i dati del Voyage Data Recorder, trattandosi di un sistema destinato soltanto ad agevolare l'accertamento degli eventuali sinistri pagina 4 di 7 marittimi, e ribadiscono che l'agire amministrativo deve rispettare il principio di tipicità.
Tali censure debbono essere condivise.
Come espressamente sancito dall'art. 1 della L.689/1981 ed ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, gli illeciti amministrativi sono caratterizzati dai principi di tipicità e tassatività e possono pertanto essere ravvisati solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge
(leggasi ad esempio Cass. Sez. II, ordinanza n.28344 del 10.10.2023).
Nel caso di specie, gli odierni appellanti sono stati sanzionati per non aver fornito, ai sensi dell'art. 1 comma 2 sexies lettera e) del D.L. 130/2020, “le informazioni richieste ai fini dell'acquisizione di elementi relativi alla ricostruzione dettagliata dell'operazione di soccorso posta in essere”: risulta peraltro non contestato che, sin dal primo contatto intercorso con il Centro di Coordinamento, il comandante della Geo ha riferito le circostanze Pt_1 del soccorso in mare avvenuto in data 13.02.2023 ed ha poi ottemperato all'ordine di recarsi presso il porto di per consentire lo sbarco dei CP_1 migranti.
La sanzione oggetto del presente giudizio è stata tuttavia comminata in quanto egli si è rifiutato di trasmettere i dati registrati dal Voyage Data
Recorder.
Secondo quanto evidenziato nell'ordinanza-ingiunzione notificata dal
Prefetto di tali dati sarebbero stati necessari per “istruire il CP_1 procedimento amministrativo volto a valutare l'autorizzazione all'ingresso nelle acque territoriali e l'assegnazione del porto sicuro”, verificando “le informazioni fornite dal comandante e l'esatta posizione della nave e l'intera operazione di salvataggio”, anche al fine di comprendere se si fossero determinate situazioni di pericolo o vi fosse stato ritardo nell'arrivo al porto assegnato.
Nel presente giudizio, poi, le amministrazioni appellate hanno ricondotto tale richiesta nell'ambito dei poteri istruttori previsti dall'art. 13 della L.
689/81, in quanto volta a verificare se l'intervento di soccorso “rientri pagina 5 di 7 nell'ipotesi consentita del co. II bis, piuttosto che in quella vietata del co. II dell'art. 1 del DL 130/2020”.
Il potere dell'amministrazione di “assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica”, tuttavia, non può essere inteso in senso talmente ampio da giustificare qualsiasi richiesta: tenuto conto del principio di tassatività sopra evidenziato, tale potere deve piuttosto essere interpretato in senso restrittivo (leggasi ad esempio Cass.
Sez. II, ordinanza n.10369 del 20.04.2021, che ha ritenuto precluse anche le ispezioni nei luoghi destinati al lavoro, al commercio, allo studio ed allo svago, nonché Cass. Sez. I, sentenza n.6361 del 24.03.2005, che ha ritenuto illegittima un'ispezione nella sede di un'associazione privata).
Tale conclusione risulta a maggior ragione condivisibile ove si tenga presente che gli atti istruttori possono aver luogo senza alcun contraddittorio con l'interessato (salva la peculiare ipotesi di analisi dei campioni ai sensi dell'art. 15 della medesima legge) e che costituiranno poi
“fonti di prova della pretesa sanzionatoria dell'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato” anche nel giudizio di opposizione all'ordinanza
(cfr. Cass. Sez. I, sentenza n.791 del 29.01.1999).
Nell'ambito di un'interpretazione costituzionalmente orientata, fondata sui principi che ai sensi dell'art. 97 della Costituzione debbono guidare l'agire amministrativo, non sussistono quindi ragioni per ritenere che l'art. 1 comma 2 bis lettera e) D.L. 130/2020 consenta alla Capitaneria di Porto di ottenere dalla nave che ha proceduto ad un'operazione di salvataggio anche i dati estratti dal V.D.R., la cui acquisizione è prevista dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, dalla Direttiva
UE 2002/59/CE del 27 giugno 2002 e dal D. Lgs. N. 196 del 19.08.2005 nella sola ipotesi di sinistro marittimo;
a maggior ragione, non può essere sanzionato il comportamento del comandante della nave il quale, dopo aver fornito adeguate informazioni in merito all'operazione di salvataggio portata pagina 6 di 7 a buon fine (cfr. allegato n. 11 all'atto di opposizione), non ha trasmesso anche i dati contenuti nel citato sistema.
In accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza di primo grado, dev'essere quindi accolta l'opposizione proposta dagli odierni appellanti, restando assorbiti gli ulteriori motivi d'appello.
3. La peculiarità e la novità della questione esaminata giustificano da ultimo l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
e da avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Ancona n. 1241 del 20.06.2024, così dispone:
In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata,
ACCOGLIE l'opposizione proposta dagli odierni appellanti e per l'effetto l'ordinanza-ingiunzione prot. 42549 emessa dal Prefetto della provincia Pt_3 di in data 13.04.2023. CP_1
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 1219 del Ruolo generale dell'anno
2024, promossa da
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, ed Parte_1
, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_2
Andrea Mozzati, Cecilia Cavanna ed Enrico Mordiglia in forza di procura munita di apostilla
- Appellante -
CONTRO
in persona del Controparte_1
Prefetto pro tempore e Capitaneria di Porto di in persona del CP_1
pagina 1 di 7 Comandante pro tempore, entrambe rappresentate e difese per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
- Appellate –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1241 pubblicata in data 21.06.2024 dal Tribunale di Ancona
Sulle CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione, in accoglimento del presente appello e dunque in totale riforma della Sentenza impugnata n. 1241/2024 emessa dal Tribunale di Ancona, previa eventuale rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni sollevate in ricorso e/o delle altre questioni di illegittimità costituzionale che la Ecc.ma Corte dovesse ritenere non manifestamente infondate: 1) revocare e/o annullare l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Ancona, prot. 42549 del 13/04/2023, fascic. 2343/2023, notificata il 18 Aprile 2023; il provvedimento di fermo amministrativo e affidamento in custodia della m/n “GEO BARENTS” (numero IMO 9252503), disposto dalla Capitaneria di Porto di CP_1 per giorni venti, ai sensi degli artt. 1 c. 2 sexies del D. L. 21.10.2020 n. 130 e dell'art. 214 del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285, con verbale emesso in data 23/02/2023 e notificato in pari data al Comandante della nave Ekroll Asbjorn
nel porto di Augusta;
nonché ogni altro atto preordinato, Parte_2 consequenziale o comunque connesso, ivi compreso il Verbale di Accertamento e Contestazione, prot. n. inf.Cpan.Registro ufficiale.u.0009327. 23-02-2023 del 23/02/2023 notificato in pari data, e il provvedimento della Prefettura di CP_1 dell'11/05/2023 prot. n. 53323, recante decisione di rigetto dell'istanza di e/o annullamento del fermo amministrativo;
2) in denegato ed estremo subordine, di rideterminare la sanzione e di applicare il minimo edittale previsto dall'art. 1 comma 2-sexies D.L. 130/2020;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre 15% rimborso spese forfettarie IVA e CPA.”
Per le appellate:
“Voglia l'adita Corte di Appello di Ancona:
- Rigettare l'appello, siccome del tutto infondato, sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese”
pagina 2 di 7 FATTI DI CAUSA
La società armatrice ed il comandante della motonave Geo Barents hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione notificata in data
18.04.2023, con cui il Prefetto di li ha ritenuti responsabili per l'illecito CP_1 amministrativo previsto dall'art. 1 comma 2 sexies del D.L. 130/2020 come convertito dalla L. 173/2020 e poi modificato dal D.L. 1/2023, “in quanto si rifiutavano di fornire, sia al Centro Nazionale di Coordinamento Soccorso
Marittimo (in breve ) che alla Capitaneria di Porto di i dati del C.F._1 CP_1
Voyage Data Recorder (VDR)” ed ha pertanto comminato nei loro confronti la sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo pari ad euro 5.000,00 e la sanzione accessoria del fermo amministrativo della nave per un periodo di venti giorni (già scontato al momento della notifica dell'ordinanza).
Gli opponenti hanno eccepito il difetto di qualsiasi potere di accertamento e di sanzione in capo alle autorità italiane, discutendosi del soccorso prestato ai migranti in acque internazionali da parte di una nave battente bandiera norvegese;
hanno altresì ribadito la correttezza dell'operato del comandante e la sua buona fede, lamentando in ogni caso l'ingiustizia del provvedimento per violazione del principio di tipicità e degli altri principi che regolano l'agire amministrativo.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, la e la Capitaneria di Porto CP_1 hanno ribadito di aver agito legittimamente nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge e dalle convenzioni internazionali.
Con sentenza in data 20.06.2024 il Tribunale di Ancona ha rigettato l'opposizione, confermando la legittimità dell'ordinanza.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello la società armatrice ed il comandante della nave, ribadendo tutti i motivi d'opposizione già proposti dinanzi al primo giudice.
Costituendosi nella presente fase, la e la Capitaneria di Porto hanno CP_1 chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
pagina 3 di 7 La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 19.03.2025, con l'assegnazione alle parti dei termini ivi indicati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, la società armatrice ed il comandante della motonave Geo ribadiscono l'eccezione secondo cui la Capitaneria di Pt_1
Porto di e la non avrebbero avuto alcun potere di CP_1 CP_1 accertamento e di sanzione sui comportamenti tenuti nelle acque internazionali, dove la nave (battente bandiera norvegese) ha soccorso quarantotto migranti nell'ambito dell'attività svolta per conto di Medici
Senza Frontiere Olanda.
Tale eccezione dev'essere disattesa, tenuto conto che la condotta ascritta al comandante della nave (ovvero il rifiuto di consegnare i dati del Voyage
Data Recorder) si è protratta dalla prima richiesta avanzata in data
13.02.2023 dal Centro di Coordinamento dei Soccorsi, quando la nave si trovava in acque internazionali, sino a quando la Geo è giunta al Pt_1 porto di e la locale Capitaneria di Porto ha ribadito la medesima CP_1 richiesta.
E' stato del resto chiarito che l'attività di soccorso in mare non si esaurisce nel momento in cui i naufraghi vengano accolti a bordo della nave, ma prosegue sino a quando non vengano sbarcati in un luogo sicuro (leggasi ad esempio la nota Cass. Pen. Sez. III, sentenza n. 6626 del 16.01.2020).
2. Con il secondo ed il quarto motivo d'appello, che risulta opportuno trattare congiuntamente, la sentenza viene censurata nel capo in cui il primo giudice ha ricondotto il comportamento ascritto al comandante della Geo Pt_1 nella fattispecie prevista dall'art. 1 comma 2 sexies lettera e) del D.L.
130/2020; gli appellanti contestano che possa essere sanzionato il rifiuto di consegnare i dati del Voyage Data Recorder, trattandosi di un sistema destinato soltanto ad agevolare l'accertamento degli eventuali sinistri pagina 4 di 7 marittimi, e ribadiscono che l'agire amministrativo deve rispettare il principio di tipicità.
Tali censure debbono essere condivise.
Come espressamente sancito dall'art. 1 della L.689/1981 ed ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, gli illeciti amministrativi sono caratterizzati dai principi di tipicità e tassatività e possono pertanto essere ravvisati solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge
(leggasi ad esempio Cass. Sez. II, ordinanza n.28344 del 10.10.2023).
Nel caso di specie, gli odierni appellanti sono stati sanzionati per non aver fornito, ai sensi dell'art. 1 comma 2 sexies lettera e) del D.L. 130/2020, “le informazioni richieste ai fini dell'acquisizione di elementi relativi alla ricostruzione dettagliata dell'operazione di soccorso posta in essere”: risulta peraltro non contestato che, sin dal primo contatto intercorso con il Centro di Coordinamento, il comandante della Geo ha riferito le circostanze Pt_1 del soccorso in mare avvenuto in data 13.02.2023 ed ha poi ottemperato all'ordine di recarsi presso il porto di per consentire lo sbarco dei CP_1 migranti.
La sanzione oggetto del presente giudizio è stata tuttavia comminata in quanto egli si è rifiutato di trasmettere i dati registrati dal Voyage Data
Recorder.
Secondo quanto evidenziato nell'ordinanza-ingiunzione notificata dal
Prefetto di tali dati sarebbero stati necessari per “istruire il CP_1 procedimento amministrativo volto a valutare l'autorizzazione all'ingresso nelle acque territoriali e l'assegnazione del porto sicuro”, verificando “le informazioni fornite dal comandante e l'esatta posizione della nave e l'intera operazione di salvataggio”, anche al fine di comprendere se si fossero determinate situazioni di pericolo o vi fosse stato ritardo nell'arrivo al porto assegnato.
Nel presente giudizio, poi, le amministrazioni appellate hanno ricondotto tale richiesta nell'ambito dei poteri istruttori previsti dall'art. 13 della L.
689/81, in quanto volta a verificare se l'intervento di soccorso “rientri pagina 5 di 7 nell'ipotesi consentita del co. II bis, piuttosto che in quella vietata del co. II dell'art. 1 del DL 130/2020”.
Il potere dell'amministrazione di “assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica”, tuttavia, non può essere inteso in senso talmente ampio da giustificare qualsiasi richiesta: tenuto conto del principio di tassatività sopra evidenziato, tale potere deve piuttosto essere interpretato in senso restrittivo (leggasi ad esempio Cass.
Sez. II, ordinanza n.10369 del 20.04.2021, che ha ritenuto precluse anche le ispezioni nei luoghi destinati al lavoro, al commercio, allo studio ed allo svago, nonché Cass. Sez. I, sentenza n.6361 del 24.03.2005, che ha ritenuto illegittima un'ispezione nella sede di un'associazione privata).
Tale conclusione risulta a maggior ragione condivisibile ove si tenga presente che gli atti istruttori possono aver luogo senza alcun contraddittorio con l'interessato (salva la peculiare ipotesi di analisi dei campioni ai sensi dell'art. 15 della medesima legge) e che costituiranno poi
“fonti di prova della pretesa sanzionatoria dell'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato” anche nel giudizio di opposizione all'ordinanza
(cfr. Cass. Sez. I, sentenza n.791 del 29.01.1999).
Nell'ambito di un'interpretazione costituzionalmente orientata, fondata sui principi che ai sensi dell'art. 97 della Costituzione debbono guidare l'agire amministrativo, non sussistono quindi ragioni per ritenere che l'art. 1 comma 2 bis lettera e) D.L. 130/2020 consenta alla Capitaneria di Porto di ottenere dalla nave che ha proceduto ad un'operazione di salvataggio anche i dati estratti dal V.D.R., la cui acquisizione è prevista dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, dalla Direttiva
UE 2002/59/CE del 27 giugno 2002 e dal D. Lgs. N. 196 del 19.08.2005 nella sola ipotesi di sinistro marittimo;
a maggior ragione, non può essere sanzionato il comportamento del comandante della nave il quale, dopo aver fornito adeguate informazioni in merito all'operazione di salvataggio portata pagina 6 di 7 a buon fine (cfr. allegato n. 11 all'atto di opposizione), non ha trasmesso anche i dati contenuti nel citato sistema.
In accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza di primo grado, dev'essere quindi accolta l'opposizione proposta dagli odierni appellanti, restando assorbiti gli ulteriori motivi d'appello.
3. La peculiarità e la novità della questione esaminata giustificano da ultimo l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
e da avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Ancona n. 1241 del 20.06.2024, così dispone:
In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata,
ACCOGLIE l'opposizione proposta dagli odierni appellanti e per l'effetto l'ordinanza-ingiunzione prot. 42549 emessa dal Prefetto della provincia Pt_3 di in data 13.04.2023. CP_1
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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