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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 05/06/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1759/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gianluca
Morabito, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1759 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2021 e rimessa in decisione all'udienza del 28.11.2024, vertente
TRA
(C.F. ) E (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Rieti, Piazza G. Marconi n. 3, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Magnanelli, che li rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione
ATTORI
E
(C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._3
Rieti, via Salaria per Roma n. 6, presso lo studio dell'avv. Luca Pizzoli, che la rappresenta e difende in virtù di delega a margine della comparsa di risposta con domanda riconvenzionale
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti costituite concludevano come da verbale all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024 e la causa veniva, all'esito, trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
pagina 1 di 18 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio davanti a questo Tribunale esponendo: di Controparte_1 essere proprietari per ½ ciascuno delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Rieti, Via Donatello n. 8, costruito dalla fallita Parte_3 sul suolo riportato al N.C.T. del Comune di Rieti, alla partita 10885, foglio 65, particella 538, e precisamente: a) appartamento al primo piano, distinto con il numero interno 6, composto da tre camere, una cucina, due bagni, ingresso e due balconi, confinante con appartamento interno 7, scala e distacchi, salvo altri;
b) vano garage n. 6, posto al piano seminterrato confinante con rampa garage, Par corridoio garage, residua proprietà . GE. il tutto riportato nel N.C.E.U. CP_2 del Comune di Rieti, alla partita 10235, foglio 90, mappale 538 sub 6 – Cat. A/3,
Classe 5 – R.C. 2981 – Vani catastali 5,5; attualmente foglio 65 stante la variazione territoriale per allineamento mappe tra catasto terreni e catasto fabbricati, come da visura in atti;
che detti immobili erano stati acquistati con decreto di trasferimento emesso dal Dott. del Tribunale di Roma, quale giudice Persona_1 delegato del fallimento n. 38165 della in data 13/05/1982, reg.to Parte_3
a Roma il 21/05/1982 n. 14879; che il vano garage n. 6, posto al piano seminterrato, di proprietà di essi attori, era stato occupato senza alcun titolo legittimante dalle GG.re e che in data Controparte_1 Parte_5
12/05/2017 era stato esperito tra le stesse parti la procedura di mediazione assistita, con esito negativo, dinanzi allo sportello conciliativo della Camera di
Commercio di Rieti;
che successivamente la SI.ra era deceduta, Parte_5 lasciando quale unica erede la SI.ra . Controparte_1
Tanto premesso, gli attori chiedevano accertarsi la proprietà, in capo ad essi, del vano garage n. 6 illecitamente occupato dalla convenuta e per l'effetto ordinarsi, ai sensi dell'art. 948 c.c., il suo immediato rilascio.
costituitasi in giudizio, contestava integralmente la Controparte_1 domanda avversaria deducendo, tra l'altro: che il vano garage oggetto della domanda avversaria - e, all'attualità, identificato col particellare 538 sub 6 del Fg. 90 NCEU
Comune di Rieti – era, in realtà, il vano garage da sempre pertinenziale all'appartamento di proprietà esclusiva, all'attualità, di essa convenuta e, prima, dei pagina 2 di 18 suoi danti causa;
di essere piena ed esclusiva proprietaria del compendio immobiliare (appartamento e garage di pertinenza) compreso nello stabile sito in
Rieti, via Donatello n.8, formalmente e solo formalmente identificato, al NCEU del
Comune di Rieti, con il particellare 538 sub 2 del Fg. 65/RI (ex Fg.90); che tale piena ed esclusiva proprietà discendeva, in capo ad essa convenuta, quanto alla quota di ¼, nella sua qualità di erede legittima del padre, SI. (nato Persona_2 in Rieti il 27.5.1927, deceduto in Rieti il 12.10.2012, giusta denuncia di successione n.675 vol.9990 del 7.5.2013 (ALL.2 1), e, quanto alla residua quota dei ¾, nella sua qualità di erede legittima della madre, (nata in [...] – RI – Parte_5
l'1.1.1926 e deceduta in Rieti il 31.7.2021, giusta denuncia di successione n.542614 del 3.12.2021 (ALL.32); che i coniugi e , a loro Persona_2 Parte_5 volta, avevano acquistato, congiuntamente e pariteticamente, in regime di comunione dei beni, la piena proprietà di detto compendio immobiliare
(appartamento e garage di pertinenza) dai precedenti proprietari, e cioè i coniugi
(C.F. e (C.F. Persona_3 C.F._4 CP_3
), con rogito per Notaio di Rieti 18.3.2002 Rep. 43694 – C.F._5 Per_4
Racc. 13966 ( ALL.4); che la proprietà immobiliare trasferita ai propri genitori e danti causa, come risultante dall'atto stesso (vedasi art.4 del rogito Per_4
18.3.2002), era esattamente quella che era stata acquisita, dagli allora venditori, dalla società costruttrice, all'epoca ancora in bonis, in forza della Parte_3 scrittura privata 25.6.1976, dichiarata autentica con sentenza del Tribunale di Rieti
n.128 del 7.11.1979, Rep.295, registrata a Rieti l'11.12.1979 al n.1026 e trascritta a
Rieti il 23.11.1979 al n. 6011 di formalità; che la sentenza in parola, tanto nel dispositivo, quanto nella parte motiva, era chiarissima nell'identificare non solo l'appartamento, ma anche l'unità immobiliare pertinenziale (garage) oggetto del disposto trasferimento: ai coniugi e veniva, infatti, Persona_3 CP_3 trasferito, come pertinenza dell'appartamento identificato con l'interno 2, il garage
(box per macchine) sito al piano seminterrato della palazzina, contrassegnato con il n. 20 e con detto numero (20) meglio ed esattamente individuato nella planimetria allegata alla scrittura stessa dalle parti controfirmata e costituente parte integrante dello stesso atto di vendita consacrato nella scrittura;
che la sentenza 128/1979 del
Tribunale di Rieti alle pagg.
4-5 della parte motiva, dopo aver chiarito che la pagina 3 di 18 scrittura privata 25.6.1976 costituiva, sotto ogni profilo, un contratto definitivo di vendita, divenuto efficace per effetto della realizzazione delle unità immobiliari che ne erano oggetto, espressamente accertava e statuiva che “E' pacifico tra le parti che gli attori già sono stati immessi in possesso delle porzioni immobiliari acquistate. In tale scrittura privata, infatti, la venditrice società attribuì all'acquirente attore la proprietà dell'appartamento e del box per macchine determinandoli oggettivamente giusta la planimetria allegata, pure controfirmata dalle parti … omissis … Tale atto, datato e sottoscritto da entrambi i contraenti, è stato riconosciuto siccome autentico da entrambe le pareti sia sul contenuto che nelle sottoscrizioni”; che nel dispositivo, conseguentemente, si statuiva: “dichiara autentica la scrittura privata contente atto di compravendita tra e , compratori, e la Persona_3 CP_3 Parte_3 redatta in data 25.6.1976 ed autentiche le firme di e e del Persona_3 Parte_6 legale rappresentante della e pertanto dichiara la stessa valida ed Parte_7 operativa nel suo contenuto negoziale in conseguenza del riconoscimento da parte della convenuta, scrittura che qui si intende per integralmente riportata;
Ordina alla
Conservatoria dei RR.II. di Rieti di trascrivere la scrittura stessa ed agli Uffici Catastali di operare la voltura relativa in favore di e ed a carico Persona_3 Parte_6 della convenuta. Esonera i detti uffici da ogni responsabilità al riguardo”; che nel passaggio immediatamente successivo del dispositivo, statuendo in ordine all'accollo del mutuo frazionato in capo agli acquirenti coniugi, la sentenza stessa confermava e ribadiva quale fosse “l'immobile oggetto di tale compravendita, consistente nell'appartamento sito al piano rialzato (intermedio) con esposizione Sud-Ovest del fabbricato posto in Rieti, in via Donatello n.8, e nel box macchina posto al piano seminterrato contrassegnato con il numero 20”; che la scrittura 25.6.1976 identificava in modo chiaro ed inequivoco le unità immobiliari oggetto di trasferimento, in particolare dettagliando che il “box per macchine sito al piano seminterrato della stessa palazzina” era quello “contrassegnato con il n.20” e che per la “migliore designazione di dette porzioni di fabbricato, le parti fanno riferimento alla planimetria che, contrassegnata in rosso e controfirmate, si allegano al presente contratto di cui formano parte interante”: che nella planimetria allegata il vano garage sito al piano interrato e contrassegnato on il n.20 era quello di forma irregolare all'attualità identificato, nella planimetria catastale, con la part.538 sub 6 (ed pagina 4 di 18 interessato dalle specifiche migliorie disposte e decise dagli allora acquirenti); che i coniugi coerentemente con il loro titolo d'acquisto - peraltro, Controparte_4 trascritto già in data 23.11.1979, e dunque preventivamente rispetto al titolo di acquisto dei coniugi odierni attori e (cui la proprietà Parte_1 Parte_2 immobiliare all'interno della palazzina era stata trasferita con decreto di trasferimento del tribunale Fallimentare di Roma del 13.5.1982, trascritto presso la
Conservatoria dei RR.II. di Rieti in data 8.6.1982) - sin dalla data di ultimazione del fabbricato - come accertato nella stessa sentenza n.128/1979 del Tribunale di Rieti
– avevano conseguito, con la proprietà, il possesso, pieno ed esclusivo del detto vano garage, e la proprietà, ed il possesso, pieno ed esclusivo, di detto vano garage, avevano trasferito ai coniugi e (propri danti causa Persona_2 Parte_5 iure hereditario) con l'atto di vendita per Notaio 18.3.2002; che il vano Per_4 garage oggetto della domanda degli odierni attori era, dunque, indiscutibilmente, unità immobiliare di proprietà piena ed esclusiva di essa comparente, in quanto oggetto di proprietà piena ed esclusiva dei danti causa della stessa (i genitori,
e , e, prima di essi, dei loro danti causa, coniugi Persona_2 Parte_5
e , acquirenti, dall'originario soggetto proprietario Persona_3 CP_3 costruttore – la – con l'atto di acquisto trascritto già in data Parte_3
23.11.1979); che era correlativamente vero - e perfettamente noto e conosciuto dagli attori – che già all'epoca dell'acquisto fattone col decreto di trasferimento del
Tribunale Fallimentare di Roma 13.5.1982, ad essi venne trasferito, essi erano stati immessi nel possesso esclusivo, del vano garage che era, formalmente, e solo formalmente, compreso nella rappresentazione planimetrica del particellare 538 sub
2 del Fg.65/RI NCEU Comune di Rieti;
che, infatti, da sempre, e cioè sin dall'epoca dell'acquisto compiutone con il detto decreto di trasferimento, i coniugi
[...]
e avevano pacificamente utilizzato e disposto, in modo pieno Pt_1 Parte_2 ed esclusivo, del detto vano garage, che, per un mero errore di redazione, e di
“graficizzazione”, nella scheda di accatastamento (scheda 16.11.1978 a firma dell'Ing. - ALL.7), risultava identificato con il particellare 538 Persona_5 sub 2 del Fg.65/RI (già FG 90) NCEU Comune di Rieti, formalmente intestato, anche all'attualità, ad essa comparente;
che il vano garage di proprietà e nel possesso di essa convenuta – e, prima di essa dei suoi danti causa – era, infatti, quello, di forma pagina 5 di 18 planimetrica irregolare e della superficie catastale/planimetrica di 22 mq, all'attualità censito ed identificato con il sub 6 del particellare 538, catastalmente intestato agli attori;
che il vano garage di proprietà e nel possesso degli odierni attori era quello, di forma planimetrica regolare e della superficie catastale/planimetrica di
29 mq., all'attualità censito ed identificato, ancora, con il sub 2 del particellare 538, catastalmente intestato ad essa convenuta;
che detto ultimo vano garage (quello graficizzato ed identificato, catastalmente, con il particellare 538 sub 2) non era mai stato oggetto di pretese di sorta da parte di essa convenuta – né, prima di essa, da parte dei suoi genitori e danti causa (coniugi e ), Persona_2 Parte_5
e, prima ancora, da parte dei loro danti causa (coniugi e Persona_3 CP_3
, primi acquirenti dalla originario, unico e comune costruttore
[...] Parte_3
e venditore delle unità immobiliari costituenti il fabbricato di Rieti, via Donatello;
che quello (graficizzato nella planimetria catastale identificativa, formalmente del particellare 538 sub 2) fosse il vano garage di proprietà degli attori, era confermato dallo stesso titolo di acquisto di essi attori (vedasi nota di trascrizione del decreto di trasferimento del Tribunale Fallimentare di Roma 13.5.1982 – ALL.
8 - dalla quale risultava che il garage trasferito ai coniugi era quello identificato CP_5 planimetricamente con il n.6 e, così, non era certo il vano garage identificato con il n. 20 delle planimetrie redatte dalla società costruttrice;
che al Parte_3 riguardo militava, oltre alla già ricordata planimetria allegata alla scrittura privata di acquisto 25.6.2976 autenticata con la sentenza 128/1979 Tribunale di Rieti, anche la variante al progetto depositata dalla ed approvata dal Comune di Rieti Pt_3
e dall'Ufficiale Sanitario, recante la data del 22.6.1978 (ALL.9), nella quale erano riportati tutti i vani garage del piano seminterrato, con la relativa numerazione e dalla quale era evidente quale fosse il garage (n.20) dei coniugi Controparte_4
(all'attualità, della comparente ). Controparte_1
La convenuta rassegnava, all'esito, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'adito
Tribunale, ogni contraria domanda, eccezione e difesa disattesa e/o respinta, in accoglimento delle eccezioni difese, deduzioni e domande di cui al presente atto, nell'ordine processuale delle stesse: 1) rigettare la domanda degli attori così come formalizzata, e l'azione dagli stessi esercitata, in quanto, in via progressivamente gradata, ed in forza delle ragioni e delle eccezioni tutte svolte nel presente atto,
pagina 6 di 18 inammissibile, improcedibile, destituita di fondamento in fatto e diritto, non provata;
2)in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il vano garage di proprietà, all'attualità, della concludente - in forza dei titoli derivativi e consequenziali tutti dettagliati nella premessa del presente atto, e, in ogni caso e comunque, per maturata usucapione nella ricorrenza dei relativi requisiti di legge – è il vano identificato, anche nella scheda planimetrica, con il subalterno 29 della part.538 (Fg.65/RI NCEU
Comune di Rieti) nella dichiarazione di variazione catastale redatta dal geom. in data 25.32016 ed acquisita agli atti dell'AdE - Direzione Controparte_6
Provinciale di Rieti - Territorio- Servizi Catastali in data 31.3.2016, e, correlativamente, che il vano garage di proprietà, anche all'attualità, degli attori – in forza del titolo di acquisto dagli stessi dedotto ad allegato e precisato nella premessa del presente atto –
è il è il vano identificato, anche nella scheda planimetrica, con il subalterno 34 della part.538 (Fg.65/RI NCEU Comune di Rieti) nella dichiarazione di variazione catastale redatta dal geom. in data 6.4.2021 ed acquisita agli atti dell'AdE- Controparte_6
Direzione Provinciale di Rieti - Territorio- Servizi Catastali in data 7.4.2021; 4) per
l'effetto ordinare e disporre la trascrizione del capo di sentenza recante l'accertamento
e la declaratoria di cui al capo di conclusioni che precede, ed ordinare e disporre ogni conseguente rettifica ed aggiornamento dei dati e delle risultanze catastali, a cure e spese degli attori, e, per l'ulteriore effetto, ordinare agli attori stessi di cessare da ogni ulteriore turbativa e/o molestia nella piena e libera disponibilità, giuridica e materiale, da parte della convenuta concludente, del vano garage accertato e dichiarato di sua piena ed esclusiva proprietà; 5)condannare, secondo soccombenza, gli attori, con il vincolo della solidarietà, alla refusione, in favore della concludente delle spese di lite, maggiorate degli accessori tutti di legge (rimborso forfettario, cap ed iva)”; 6)ritenuto e dichiarato che gli attori hanno agito in giudizio in mala fede ovvero con colpa grave, condannare gli stessi al risarcimento dei danni da liquidarsi, anche d'ufficio, ed equitativamente, ex art.96 cpc, nella emananda sentenza”.
Erano assegnati i termini ex art. 183, VI co., nn. 1, 2 e 3 c.p.c. e all'udienza del 10.11.2022 il Tribunale disponeva procedersi a CTU formulando il seguente quesito: “Individui il CTU, sulla base degli atti ed esaminati tutti i documenti ritualmente prodotti dalle parti, i garage pertinenziali degli appartamenti rispettivamente acquistati dalle parti con gli atti di provenienza depositati,
pagina 7 di 18 originariamente accatastati al NCEU del Comune di Rieti al Foglio 90 Part. 538 sub 2 e
6, anche tenuto conto di eventuali errori di accatastamento”.
Respinte, infine, le ulteriori richieste istruttorie delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28.11.2024, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
Va premesso che l'oggetto della domanda principale è pacificamente costituito dall'accertamento della spettanza del diritto di proprietà su un “vano garage” ubicato all'interno del fabbricato sito in Rieti, Via Donatello n. 8, “…costruito dalla fallita sul suolo riportato al N.C.T. del Comune di Rieti alla partita Parte_3
10885, foglio 65, particella 538, e precisamente: b) vano garage n. 6, posto al piano Par seminterrato confinante con rampa garage, corridoio garage, residua proprietà . GE.
il tutto riportato nel N.C.E.U. del Comune di Rieti, alla partita 10235, foglio CP_2
90, mappale 538 sub 6”.
Così perimetrato il campo d'indagine, la domanda principale è infondata e come tale deve essere respinta, per le ragioni che seguono.
Occorre, invero, preliminarmente provvedere alla qualificazione giuridica della domanda, di cui sopra dovendosi, al riguardo, riscontrare nell'azione proposta una domanda di rivendica di cui all'art. 948 c.c.: i sigg.ri e infatti, Pt_1 Pt_2 assumendo di essere proprietari del suddetto immobile e che lo stesso sia stato
“illecitamente occupato” dalla convenuta, hanno chiesto espressamente la condanna della sig.ra al rilascio del cespite, così azionando la tipica azione di Persona_2 rivendica volta a far conseguire il bene indebitamente posseduto da altri.
In tale prospettiva, per giurisprudenza costante si rende necessario rispettare l'esigenza della cosiddetta probatio diabolica che caratterizza le regole in tema di onere della prova dell'azione di rivendica ed in virtù della quale “Nel giudizio di rivendicazione l'attore deve provare di essere diventato proprietario della cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti causa per il tempo necessario per l'usucapione.” (Cassazione civile sez. II, 4 marzo 1997, n. 1925 in
Giust. civ. Mass. 1997, 344).
Al riguardo occorre, altresì, rammentare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di azione di rivendicazione, ove il convenuto spieghi una pagina 8 di 18 domanda riconvenzionale invocando un possesso "ad usucapionem" iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in rivendica (o del suo dante causa), l'onere probatorio gravante su quest'ultimo si riduce alla prova del suo titolo d'acquisto, nonché della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto, attenendo il "thema disputandum" all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto del bene medesimo da parte dell'attore (Cass. civ., Sez. II, n.
8215/16).
Tornando al caso che ci occupa, gli attori hanno prodotto quale titolo copia del decreto di trasferimento emesso dal dott. del Tribunale di Persona_1
Roma, quale giudice delegato del Fallimento n. 38265 della in data Parte_3
13.05.1982, registrato a Roma il 21.05.1982 al n. 14879.
Nel caso che ci occupa, tuttavia, il possesso ad usucapionem posto dalla convenuta a fondamento della proposta domanda riconvenzionale sarebbe iniziato non successivamente, ma precedentemente all'acquisto da parte dei sigg.ri e Pt_1
deduce, infatti, la sig.ra di essere esclusiva proprietaria Pt_2 Persona_2 dell'appartamento ubicato all'interno dello stabile sito in Rieti, via Donatello n. 8, formalmente identificato al NCEU del Comune di Rieti con la particella 538 sub 2 del
Fg. 65/RI (ex Fg.90) e del relativo garage di pertinenza, da individuarsi in “…quello di forma planimetrica irregolare e della superficie catastale/planimetrica di 22 mq, all'attualità censito ed identificato con il sub 6 del particellare 538, catastalmente intestato agli attori”, che tale esclusiva proprietà discende, in capo ad essa convenuta, quanto alla quota di ¼, nella sua qualità di erede legittima del padre,
SI. (nato in [...] il [...], deceduto in Rieti il 12.10.2012, Persona_2 giusta denuncia di successione n.675 vol.9990 del 7.5.2013 (ALL.2 1), e, quanto alla residua quota dei ¾, nella sua qualità di erede legittima della madre, Parte_5
(nata in [...] – RI – l'1.1.1926 e deceduta in Rieti il 31.7.2021, come da
[...] denuncia di successione n.542614 del 3.12.2021 (ALL.32), che i coniugi Persona_2
e , a loro volta, acquistarono in regime di comunione dei beni
[...] Parte_5 la piena proprietà di detto compendio immobiliare (appartamento e garage di pertinenza) dai precedenti proprietari (C.F. Persona_3 C.F._4
e (C.F. ), come da rogito per Notaio di CP_3 C.F._5 Per_4
pagina 9 di 18 Rieti 18.3.2002 Rep. 43694 – Racc. 13966 ( ALL.4) e che la proprietà immobiliare trasferita ai propri genitori e danti causa, come risultante dall'atto stesso (vedasi art.4 del rogito 18.3.2002), è esattamente quella acquisita, dagli allora Per_4 venditori, dalla società costruttrice, all'epoca ancora in bonis, in Parte_3 forza della scrittura privata 25.6.1976, dichiarata autentica con sentenza del tribunale di Rieti n.128 del 7.11.1979, Rep. 295, registrata a Rieti l'11.12.1979 al n.1026 e trascritta a Rieti il 23.11.1979 al n. 6011 di formalità.
Deduce, altresì, la sig.ra che i danti causa dei propri genitori Persona_2 coniugi ebbero a trascrivere il loro titolo d'acquisto già in data Controparte_4
23.11.1979, e dunque, precedentemente alla trascrizione del titolo di acquisto da parte degli odierni attori, cui la proprietà immobiliare all'interno della palazzina venne trasferita con il ricordato decreto del Tribunale Fallimentare di Roma del
13.5.1982, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Rieti in data 8.6.1982 e, soprattutto, che sin dalla data di ultimazione del fabbricato - come accertato nella stessa sentenza n. 128/1979 del Tribunale di Rieti (v. all. 6 al fascicolo di parte convenuta) – gli stessi conseguirono, “…con la proprietà, il possesso, pieno ed esclusivo del detto vano garage, e la proprietà, ed il possesso, pieno ed esclusivo, di detto vano garage, avevano trasferito ai coniugi e Persona_2 Parte_5
(propri danti causa iure hereditario) con l'atto di vendita per Notaio Per_4
18.3.2002”.
Ne discende che, sostenendosi l'iniziale esercizio del possesso sul vano garage di che trattasi da parte dei danti causa della – con ogni conseguenza Persona_2 anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1146 c.c. - in epoca precedente all'emissione, in data 21.05.1982, del decreto di trasferimento da parte del Tribunale Fallimentare, non v'è dubbio che a carico degli attori gravasse l'onere di fornire la sopra citata probatio diabolica.
Tuttavia, i sigg.ri e non si sono in alcun modo offerti di provare Pt_1 Pt_2
l'esistenza di un titolo di acquisto originario, nel senso poc'anzi precisato.
Ma vi è di più.
A ben vedere, infatti, gli attori non deducono neppure di essere stati spossessati del vano garage asseritamente di loro proprietà.
pagina 10 di 18 Al riguardo è, anzi, pacifico tra le parti che il vano garage oggetto della domanda principale – e, cioè, “…quello di forma planimetrica irregolare e della superficie catastale/planimetrica di 22 mq, all'attualità censito ed identificato con il sub 6 del particellare 538, catastalmente intestato agli attori” – ha costituito oggetto di possesso da parte della convenuta e, prima di essa, dei suoi danti causa sin dall'originario acquisto compiuto dai coniugi il 25.06.1976 dalla Controparte_4 originaria titolare e che, allo stesso tempo, il vano garage “…di Parte_3 forma planimetrica regolare e della superficie catastale/planimetrica di 29 mq., all'attualità censito ed identificato, ancora, con il sub 2 del particellare 538, catastalmente intestato ad essa convenuta di proprietà…” è rimasto nel possesso dei sigg.ri e sin dal momento dell'acquisto di cui al decreto di trasferimento Pt_1 Pt_2 del Tribunale Fallimentare di Roma in data 13.05.1982.
In sostanza, gli attori pacificamente non hanno mai esercitato il possesso sul vano garage la cui proprietà oggi rivendicano, avendo avuto – viceversa – da sempre nella loro disponibilità esclusivamente il vano garage catastalmente intestato a parte convenuta.
Viene, pertanto, a mancare un presupposto fondamentale dell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. e, cioè, quello dello spossessamento del bene del quale si rivendica il diritto di proprietà, al cui recupero è, per l'appunto, finalizzata l'azione di cui qui si discute.
La domanda principale risulta, pertanto, giuridicamente infondata – sotto il dedotto profilo – e comunque sfornita di prova, in assenza della probatio diabolica richiesta dalla giurisprudenza in precedenza e costituita dalla dimostrazione dell'esistenza di un titolo originario che la stessa situazione di fatto di cui sopra, pacifica tra le parti, esclude in radice, per le esplicate ragioni: la stessa dovrà essere, pertanto, respinta.
Fondata e meritevole di accoglimento risulta, viceversa, la domanda riconvenzionale, con cui la chiede di accertare l'intervenuto acquisto in Persona_2 capo a sé – in forza della scrittura privata del 25.06.1976 e, comunque, per maturata usucapione ultraventennale – del diritto di proprietà sul vano garage di cui alla scrittura privata del 25.06.1976 (all. 5 al fascicolo di parte convenuta).
pagina 11 di 18 Quanto al titolo traslativo, significativi elementi a sostegno della piena corrispondenza tra la situazione di fatto e la situazione di diritto si rinvengono dall'esame della scrittura privata del 25.6.1976 di acquisto da parte dei coniugi
(danti causa dei genitori della convenuta) ove si legge, tra l'altro, che il Persona_6
“box per macchine sito al piano seminterrato della stessa palazzina” è quello
“contrassegnato con il n.20” e che per la “migliore designazione di dette porzioni di fabbricato, le parti fanno riferimento alla planimetria che, contrassegnata in rosso e controfirmate, si allegano al presente contratto di cui formano parte interante”: planimetria ove viene indicato quale “…vano garage sito al piano interrato e contrassegnato con il n. 20…” quello di forma irregolare attualmente identificato, nella planimetria catastale, con la part. 538 sub 6, occupato dalla convenuta e
(infondatamente) rivendicato dagli attori.
Il convincimento risulta ulteriormente avvalorato dagli esiti della CTU – le cui conclusioni, siccome logiche, coerenti ed esenti da profili di censura nei singoli passaggi, vengono fatte proprie dal giudicante – espletata dall'ing. Persona_7 ove si legge, tra l'altro (v. pagg. 15-16): che “il Decreto di Trasferimento
[...] emesso in data 13/05/1982 dal Tribunale di Roma a favore degli odierni Attori
[...]
e assumeva come riferimento identificativo l'originaria Pt_1 Parte_2 planimetria intitolata “ LOTTO 26 – Piano Garage – Scala 1:200” nella quale il vano garage identificato con il numero 6 veniva effettivamente riferito a quello attualmente occupato dalla Parte Convenuta”; che “Tuttavia…l'originaria planimetria intitolata
“LOTTO 26 – Piano Garage – Scala 1:200” veniva successivamente variata nella planimetria attraverso la quale il vano garage attualmente occupato dalla Parte
Convenuta assumeva il nuovo numero 20 e quello attualmente occupato dagli Attori il nuovo numero 1”; che in base a “…quanto riportato nella Scrittura Privata datata
25.06.1976 stipulata tra i Danti Causa dell'odierna Parte Convenuta coniugi
e e l'Impresa esecutrice del fabbricato Persona_3 CP_3
SO.GE.SCA. – Società Generale Scavi a r.l….il vano garage oggetto di causa, identificato attraverso la testuale descrizione “….Box per macchine sito al Piano
Seminterrato della stessa palazzina contrassegnato con il n. 20…”, veniva effettivamente venduto ai coniugi danti causa della odierna Controparte_4
Convenuta SI.ra ”; che “…appare dunque evidente l'errata Controparte_1
pagina 12 di 18 rappresentazione grafica relativa alle planimetrie di accatastamento redatte in data
16/11/1978 dall'Ing. a guisa della planimetria originale del Persona_5
Lotto n.26 attraverso le quali il Tecnico attribuiva presso l'Agenzia del Territorio il vano garage n.6 alla Parte Attrice ed oggi occupato dalla Parte Convenuta ed il vano Garage
n.2 alla Parte Convenuta ed oggi occupato dalla Parte Attrice dal momento che alla data del 16/11/1978 risultava già vigente la planimetria di variante del Piano
Seminterrato, di riferimento alla scrittura privata del 25.06.1976, nella quale il vano garage oggetto della odierna causa civile veniva attribuito ai danti causa della odierna
Parte Convenuta ”. Controparte_1
L'ing. conclude rilevando “Alla luce di ciò, quindi, l'errata Persona_7 attribuzione dell'unità immobiliare oggetto di causa indicata nel Decreto di
Trasferimento a favore degli odierni Attori e , emesso in Parte_1 Parte_2 data 13.05.1982 dal Tribunale di Roma in ambito della procedura fallimentare n.
38165 della Società , poiché avvenuta sulla scorta della originaria Parte_3 planimetria di riferimento del Piano seminterrato ( di riferimento al successivo accatastamento della medesima unità immobiliare del 16.11.1978) successivamente variata, nel corso della realizzazione del fabbricato, da quella allegata alla scrittura privata datata 25.06.1976 in precedenza trattata”.
Evidentemente, quindi, il riferimento catastale al vano garage oggetto della domanda principale, contenuto nel decreto di trasferimento del 1982, costituisce il frutto di un errore, in quanto effettuata sulla base della planimetria originaria che era stata, tuttavia, modificata nel corso della realizzazione del fabbricato mediante redazione di una nuova planimetria poi allegata alla scrittura privata del 25.06.1976
(v. pagg. 15 ss. della CTU).
Detto accertamento risulta, del resto, del tutto coerente con la situazione di fatto degli immobili, da sempre pacifica e incontestata al punto che mai
(precedentemente alla proposizione della presente azione) gli attori ebbero a contestare il loro diritto di proprietà sul vano garage dagli stessi attualmente occupato, così come la convenuta mai ebbe a contestare il diritto di proprietà sul vano garage dalla stessa attualmente occupato.
Venendo, appunto, alla probatio diabolica circa l'esistenza del titolo originario, come si è già chiarito in precedenza, risulta pacifico tra le parti e, in ogni caso, non è
pagina 13 di 18 mai stato contestato ex adverso l'esercizio continuo ed ininterrotto del possesso sul vano garage oggetto di domanda, a far tempo dalla suddetta scrittura, inizialmente da parte degli originari acquirenti e quindi ad opera Persona_3 CP_3 dei loro aventi causa – in virtù dell'atto pubblico di vendita per Notaio Per_4
18.3.2002 (v. all. 4 al fascicolo di parte convenuta) - e Persona_2 [...]
(genitori della convenuta), infine da parte della erede di questi ultimi Parte_5
(v. all.ti 2 e 3 al fascicolo di parte convenuta), con ogni Controparte_1 conseguenza anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1146 c.c., il cui II co. dispone che il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti (avuto riguardo al passaggio tra gli originari acquirenti e i danti causa della sig.ra e il cui I co. prevede che il possesso continua Persona_2 nell'eredo con effetto dall'apertura della successione (con riferimento al passaggio tra i genitori di quest'ultima e la stessa convenuta).
La corretta attribuzione del diritto di proprietà sul vano garage attualmente occupato dalla convenuta risulta, in sostanza, quella di cui alla più volte citata scrittura privata del 25.06.1976 – dichiarata autentica, valida ed efficace con la sentenza del Tribunale di Rieti n. 128/79 - ove si legge (lo si ripete) che il “box per macchine sito al piano seminterrato della stessa palazzina” è quello “contrassegnato con il n.20” e che per la “migliore designazione di dette porzioni di fabbricato, le parti fanno riferimento alla planimetria che, contrassegnata in rosso e controfirmate, si allegano al presente contratto di cui formano parte interante”: planimetria ove veniva indicato quale “…vano garage sito al piano interrato e contrassegnato con il n. 20…” quello di forma irregolare attualmente identificato, nella planimetria catastale, con la part.538 sub 6”.
In conclusione, alla luce delle sopra richiamate emergenze istruttorie, dovrà accertarsi e dichiararsi che il vano garage di proprietà, all'attualità, della sig.ra
– in virtù del titolo costituito dalla scrittura privata del 25.06.1976 Controparte_1 versata in atti e, in ogni caso, per intervenuta usucapione ultraventennale ex art. 1158 c.c. - è il vano denominato nella succitata scrittura come “….Box per macchine sito al Piano Seminterrato…contrassegnato con il n. 20…”, attualmente identificato al
NCEU del Comune di Rieti al Foglio 90, particella 538, sub 6.
pagina 14 di 18 Dovrà, altresì, ordinarsi all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Rieti – Ufficio Provinciale - Territorio la trascrizione della presente decisione, con esonero da responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2651 c.c., nonché di consentire le variazioni dei dati e delle risultanze catastali necessarie ad adeguare la situazione catastale dell'immobile all'accertamento compiuto nella presente sede;
procedura che, come è noto, può essere oggi svolta on line direttamente tramite il sito dell'Agenzia, in assenza di costi.
Non può, viceversa, trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di accertamento del diritto di proprietà degli attori “…sul vano garage identificato, anche nella scheda planimetrica, con il subalterno 34 della part.538 (Fg.65/RI NCEU
Comune di Rieti) nella dichiarazione di variazione catastale redatta dal geom. in data 6.4.2021 ed acquisita agli atti dell'Agenzia delle Entrate - Controparte_6
Direzione Provinciale di Rieti - Territorio- Servizi Catastali in data 7.4.2021”, pure avanzata da parte convenuta, trattandosi di domanda in ordine alla quale quest'ultima risulta carente d'interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c..
L'interesse ad agire rappresenta, come noto, una condizione dell'azione sussistente quando il processo costituisce l'unico strumento per ottenere un risultato utile e giuridicamente apprezzabile o per evitare un danno ingiusto (v., per tutte, Cass. civ., SS.UU., n. 15355/10), la cui assenza è rilevabile, anche d'ufficio ed al fine di evitare un'inutile attività processuale, in ogni stato e grado del giudizio, venendo in considerazione un requisito per la trattazione del merito della domanda.
Ebbene, la domanda della convenuta è finalizzata ad ottenere la declaratoria di accertamento di un diritto di proprietà in capo agli attori e Parte_1 [...]
e, quindi, sostanzialmente ad accrescere la sfera giuridica di soggetti terzi;
Pt_2 accertamento dal quale, tuttavia, la non ricaverebbe alcun risultato Persona_2 utile, dal momento che la sua posizione soggettiva risulta già tutelata dalla pronuncia di accertamento poc'anzi emessa, avente ad oggetto l'acquisto del diritto di proprietà sul vano garage individuato nella più volte scrittura privata del
25.06.1976.
La domanda in questione dovrà essere, pertanto, necessariamente respinta. pagina 15 di 18 Non può, del pari, trovare – allo stato – accoglimento la domanda di parte convenuta, volta a sentire “…ordinarsi agli attori la cessazione di ogni ulteriore turbativa e/o molestia nella piena e libera disponibilità, giuridica e materiale, da parte della convenuta concludente, del vano garage accertato e dichiarato di sua piena ed esclusiva proprietà” e da qualificarsi in termini di azione negatoria ex art. 949, II co.,
c.c.: allo stato non risultano, infatti, ascritte agli attori specifiche condotte di turbativa e/o molestia al godimento del vano garage per cui è causa da parte della convenuta.
La domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. pure proposta dalla deve essere, infine, respinta per le ragioni di seguito esposte. Persona_2
Al riguardo, infatti, occorre evidenziare che, come da costante e condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione, “l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, primo comma c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio” (Cass. Civ. Sez. I, 1722/1982).
Ne consegue che “… il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente
l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario” (Cass., Sez. I, 4 novembre 2005, n. 21393).
Presupposti perché sia integrata tale ipotesi di responsabilità extracontrattuale sono, allora, il carattere temerario della lite instaurata, che deriva dalla chiara consapevolezza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute ovvero dal difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza ed è escluso dalla mera opinabilità del diritto fatto valere, la totale soccombenza di pagina 16 di 18 chi l'ha azionata e l'esistenza di un pregiudizio concreto per la controparte, laddove nel caso di specie non risulta espressamente dedotta la sussistenza di nessuno dei suddetti presupposti (il secondo, tra l'altro, oggettivamente non ricorre).
Le spese di lite – da calcolarsi sulla base dello scaglione concordemente indicato come “indeterminato” da entrambe le parti - seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, devono essere poste definitivamente a carico degli attori, in parti uguali tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G.
n. 1759/2021 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• respinge le domande proposte da ed nei confronti Parte_1 Parte_2 di Controparte_1
• accerta e dichiara che il vano garage di proprietà, all'attualità, della sig.ra
– in virtù del titolo costituito dalla scrittura privata del Controparte_1
25.06.1976 versata in atti e, in ogni caso, per intervenuta usucapione ultraventennale ex art. 1158 c.c. - è il vano denominato in detta scrittura come “…Box per macchine sito al Piano Seminterrato…contrassegnato con il n.
20…”, attualmente identificato al NCEU del Comune di Rieti al Foglio 90, particella 538, sub 6;
• ordina all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Rieti – Ufficio
Provinciale – Territorio la trascrizione della presente decisione, con esonero da responsabilità, nonché di consentire le variazioni dei dati e delle risultanze catastali necessarie ad adeguare la situazione catastale dell'immobile all'accertamento compiuto nella presente sede;
• respinge tutte le altre domande riconvenzionali proposte da parte convenuta;
• condanna ed in solido tra loro, al rimborso delle Parte_1 Parte_2 spese di lite in favore della che liquida in complessivi €7.616,00 a Persona_2
pagina 17 di 18 titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n.
55/14 ed oltre ad iva e cpa come per legge;
• pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico degli attori, in parti uguali tra loro.
Rieti, 05.06.2025
IL GIUDICE
Dr. Gianluca Morabito
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gianluca
Morabito, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1759 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2021 e rimessa in decisione all'udienza del 28.11.2024, vertente
TRA
(C.F. ) E (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Rieti, Piazza G. Marconi n. 3, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Magnanelli, che li rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione
ATTORI
E
(C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._3
Rieti, via Salaria per Roma n. 6, presso lo studio dell'avv. Luca Pizzoli, che la rappresenta e difende in virtù di delega a margine della comparsa di risposta con domanda riconvenzionale
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti costituite concludevano come da verbale all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024 e la causa veniva, all'esito, trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
pagina 1 di 18 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio davanti a questo Tribunale esponendo: di Controparte_1 essere proprietari per ½ ciascuno delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Rieti, Via Donatello n. 8, costruito dalla fallita Parte_3 sul suolo riportato al N.C.T. del Comune di Rieti, alla partita 10885, foglio 65, particella 538, e precisamente: a) appartamento al primo piano, distinto con il numero interno 6, composto da tre camere, una cucina, due bagni, ingresso e due balconi, confinante con appartamento interno 7, scala e distacchi, salvo altri;
b) vano garage n. 6, posto al piano seminterrato confinante con rampa garage, Par corridoio garage, residua proprietà . GE. il tutto riportato nel N.C.E.U. CP_2 del Comune di Rieti, alla partita 10235, foglio 90, mappale 538 sub 6 – Cat. A/3,
Classe 5 – R.C. 2981 – Vani catastali 5,5; attualmente foglio 65 stante la variazione territoriale per allineamento mappe tra catasto terreni e catasto fabbricati, come da visura in atti;
che detti immobili erano stati acquistati con decreto di trasferimento emesso dal Dott. del Tribunale di Roma, quale giudice Persona_1 delegato del fallimento n. 38165 della in data 13/05/1982, reg.to Parte_3
a Roma il 21/05/1982 n. 14879; che il vano garage n. 6, posto al piano seminterrato, di proprietà di essi attori, era stato occupato senza alcun titolo legittimante dalle GG.re e che in data Controparte_1 Parte_5
12/05/2017 era stato esperito tra le stesse parti la procedura di mediazione assistita, con esito negativo, dinanzi allo sportello conciliativo della Camera di
Commercio di Rieti;
che successivamente la SI.ra era deceduta, Parte_5 lasciando quale unica erede la SI.ra . Controparte_1
Tanto premesso, gli attori chiedevano accertarsi la proprietà, in capo ad essi, del vano garage n. 6 illecitamente occupato dalla convenuta e per l'effetto ordinarsi, ai sensi dell'art. 948 c.c., il suo immediato rilascio.
costituitasi in giudizio, contestava integralmente la Controparte_1 domanda avversaria deducendo, tra l'altro: che il vano garage oggetto della domanda avversaria - e, all'attualità, identificato col particellare 538 sub 6 del Fg. 90 NCEU
Comune di Rieti – era, in realtà, il vano garage da sempre pertinenziale all'appartamento di proprietà esclusiva, all'attualità, di essa convenuta e, prima, dei pagina 2 di 18 suoi danti causa;
di essere piena ed esclusiva proprietaria del compendio immobiliare (appartamento e garage di pertinenza) compreso nello stabile sito in
Rieti, via Donatello n.8, formalmente e solo formalmente identificato, al NCEU del
Comune di Rieti, con il particellare 538 sub 2 del Fg. 65/RI (ex Fg.90); che tale piena ed esclusiva proprietà discendeva, in capo ad essa convenuta, quanto alla quota di ¼, nella sua qualità di erede legittima del padre, SI. (nato Persona_2 in Rieti il 27.5.1927, deceduto in Rieti il 12.10.2012, giusta denuncia di successione n.675 vol.9990 del 7.5.2013 (ALL.2 1), e, quanto alla residua quota dei ¾, nella sua qualità di erede legittima della madre, (nata in [...] – RI – Parte_5
l'1.1.1926 e deceduta in Rieti il 31.7.2021, giusta denuncia di successione n.542614 del 3.12.2021 (ALL.32); che i coniugi e , a loro Persona_2 Parte_5 volta, avevano acquistato, congiuntamente e pariteticamente, in regime di comunione dei beni, la piena proprietà di detto compendio immobiliare
(appartamento e garage di pertinenza) dai precedenti proprietari, e cioè i coniugi
(C.F. e (C.F. Persona_3 C.F._4 CP_3
), con rogito per Notaio di Rieti 18.3.2002 Rep. 43694 – C.F._5 Per_4
Racc. 13966 ( ALL.4); che la proprietà immobiliare trasferita ai propri genitori e danti causa, come risultante dall'atto stesso (vedasi art.4 del rogito Per_4
18.3.2002), era esattamente quella che era stata acquisita, dagli allora venditori, dalla società costruttrice, all'epoca ancora in bonis, in forza della Parte_3 scrittura privata 25.6.1976, dichiarata autentica con sentenza del Tribunale di Rieti
n.128 del 7.11.1979, Rep.295, registrata a Rieti l'11.12.1979 al n.1026 e trascritta a
Rieti il 23.11.1979 al n. 6011 di formalità; che la sentenza in parola, tanto nel dispositivo, quanto nella parte motiva, era chiarissima nell'identificare non solo l'appartamento, ma anche l'unità immobiliare pertinenziale (garage) oggetto del disposto trasferimento: ai coniugi e veniva, infatti, Persona_3 CP_3 trasferito, come pertinenza dell'appartamento identificato con l'interno 2, il garage
(box per macchine) sito al piano seminterrato della palazzina, contrassegnato con il n. 20 e con detto numero (20) meglio ed esattamente individuato nella planimetria allegata alla scrittura stessa dalle parti controfirmata e costituente parte integrante dello stesso atto di vendita consacrato nella scrittura;
che la sentenza 128/1979 del
Tribunale di Rieti alle pagg.
4-5 della parte motiva, dopo aver chiarito che la pagina 3 di 18 scrittura privata 25.6.1976 costituiva, sotto ogni profilo, un contratto definitivo di vendita, divenuto efficace per effetto della realizzazione delle unità immobiliari che ne erano oggetto, espressamente accertava e statuiva che “E' pacifico tra le parti che gli attori già sono stati immessi in possesso delle porzioni immobiliari acquistate. In tale scrittura privata, infatti, la venditrice società attribuì all'acquirente attore la proprietà dell'appartamento e del box per macchine determinandoli oggettivamente giusta la planimetria allegata, pure controfirmata dalle parti … omissis … Tale atto, datato e sottoscritto da entrambi i contraenti, è stato riconosciuto siccome autentico da entrambe le pareti sia sul contenuto che nelle sottoscrizioni”; che nel dispositivo, conseguentemente, si statuiva: “dichiara autentica la scrittura privata contente atto di compravendita tra e , compratori, e la Persona_3 CP_3 Parte_3 redatta in data 25.6.1976 ed autentiche le firme di e e del Persona_3 Parte_6 legale rappresentante della e pertanto dichiara la stessa valida ed Parte_7 operativa nel suo contenuto negoziale in conseguenza del riconoscimento da parte della convenuta, scrittura che qui si intende per integralmente riportata;
Ordina alla
Conservatoria dei RR.II. di Rieti di trascrivere la scrittura stessa ed agli Uffici Catastali di operare la voltura relativa in favore di e ed a carico Persona_3 Parte_6 della convenuta. Esonera i detti uffici da ogni responsabilità al riguardo”; che nel passaggio immediatamente successivo del dispositivo, statuendo in ordine all'accollo del mutuo frazionato in capo agli acquirenti coniugi, la sentenza stessa confermava e ribadiva quale fosse “l'immobile oggetto di tale compravendita, consistente nell'appartamento sito al piano rialzato (intermedio) con esposizione Sud-Ovest del fabbricato posto in Rieti, in via Donatello n.8, e nel box macchina posto al piano seminterrato contrassegnato con il numero 20”; che la scrittura 25.6.1976 identificava in modo chiaro ed inequivoco le unità immobiliari oggetto di trasferimento, in particolare dettagliando che il “box per macchine sito al piano seminterrato della stessa palazzina” era quello “contrassegnato con il n.20” e che per la “migliore designazione di dette porzioni di fabbricato, le parti fanno riferimento alla planimetria che, contrassegnata in rosso e controfirmate, si allegano al presente contratto di cui formano parte interante”: che nella planimetria allegata il vano garage sito al piano interrato e contrassegnato on il n.20 era quello di forma irregolare all'attualità identificato, nella planimetria catastale, con la part.538 sub 6 (ed pagina 4 di 18 interessato dalle specifiche migliorie disposte e decise dagli allora acquirenti); che i coniugi coerentemente con il loro titolo d'acquisto - peraltro, Controparte_4 trascritto già in data 23.11.1979, e dunque preventivamente rispetto al titolo di acquisto dei coniugi odierni attori e (cui la proprietà Parte_1 Parte_2 immobiliare all'interno della palazzina era stata trasferita con decreto di trasferimento del tribunale Fallimentare di Roma del 13.5.1982, trascritto presso la
Conservatoria dei RR.II. di Rieti in data 8.6.1982) - sin dalla data di ultimazione del fabbricato - come accertato nella stessa sentenza n.128/1979 del Tribunale di Rieti
– avevano conseguito, con la proprietà, il possesso, pieno ed esclusivo del detto vano garage, e la proprietà, ed il possesso, pieno ed esclusivo, di detto vano garage, avevano trasferito ai coniugi e (propri danti causa Persona_2 Parte_5 iure hereditario) con l'atto di vendita per Notaio 18.3.2002; che il vano Per_4 garage oggetto della domanda degli odierni attori era, dunque, indiscutibilmente, unità immobiliare di proprietà piena ed esclusiva di essa comparente, in quanto oggetto di proprietà piena ed esclusiva dei danti causa della stessa (i genitori,
e , e, prima di essi, dei loro danti causa, coniugi Persona_2 Parte_5
e , acquirenti, dall'originario soggetto proprietario Persona_3 CP_3 costruttore – la – con l'atto di acquisto trascritto già in data Parte_3
23.11.1979); che era correlativamente vero - e perfettamente noto e conosciuto dagli attori – che già all'epoca dell'acquisto fattone col decreto di trasferimento del
Tribunale Fallimentare di Roma 13.5.1982, ad essi venne trasferito, essi erano stati immessi nel possesso esclusivo, del vano garage che era, formalmente, e solo formalmente, compreso nella rappresentazione planimetrica del particellare 538 sub
2 del Fg.65/RI NCEU Comune di Rieti;
che, infatti, da sempre, e cioè sin dall'epoca dell'acquisto compiutone con il detto decreto di trasferimento, i coniugi
[...]
e avevano pacificamente utilizzato e disposto, in modo pieno Pt_1 Parte_2 ed esclusivo, del detto vano garage, che, per un mero errore di redazione, e di
“graficizzazione”, nella scheda di accatastamento (scheda 16.11.1978 a firma dell'Ing. - ALL.7), risultava identificato con il particellare 538 Persona_5 sub 2 del Fg.65/RI (già FG 90) NCEU Comune di Rieti, formalmente intestato, anche all'attualità, ad essa comparente;
che il vano garage di proprietà e nel possesso di essa convenuta – e, prima di essa dei suoi danti causa – era, infatti, quello, di forma pagina 5 di 18 planimetrica irregolare e della superficie catastale/planimetrica di 22 mq, all'attualità censito ed identificato con il sub 6 del particellare 538, catastalmente intestato agli attori;
che il vano garage di proprietà e nel possesso degli odierni attori era quello, di forma planimetrica regolare e della superficie catastale/planimetrica di
29 mq., all'attualità censito ed identificato, ancora, con il sub 2 del particellare 538, catastalmente intestato ad essa convenuta;
che detto ultimo vano garage (quello graficizzato ed identificato, catastalmente, con il particellare 538 sub 2) non era mai stato oggetto di pretese di sorta da parte di essa convenuta – né, prima di essa, da parte dei suoi genitori e danti causa (coniugi e ), Persona_2 Parte_5
e, prima ancora, da parte dei loro danti causa (coniugi e Persona_3 CP_3
, primi acquirenti dalla originario, unico e comune costruttore
[...] Parte_3
e venditore delle unità immobiliari costituenti il fabbricato di Rieti, via Donatello;
che quello (graficizzato nella planimetria catastale identificativa, formalmente del particellare 538 sub 2) fosse il vano garage di proprietà degli attori, era confermato dallo stesso titolo di acquisto di essi attori (vedasi nota di trascrizione del decreto di trasferimento del Tribunale Fallimentare di Roma 13.5.1982 – ALL.
8 - dalla quale risultava che il garage trasferito ai coniugi era quello identificato CP_5 planimetricamente con il n.6 e, così, non era certo il vano garage identificato con il n. 20 delle planimetrie redatte dalla società costruttrice;
che al Parte_3 riguardo militava, oltre alla già ricordata planimetria allegata alla scrittura privata di acquisto 25.6.2976 autenticata con la sentenza 128/1979 Tribunale di Rieti, anche la variante al progetto depositata dalla ed approvata dal Comune di Rieti Pt_3
e dall'Ufficiale Sanitario, recante la data del 22.6.1978 (ALL.9), nella quale erano riportati tutti i vani garage del piano seminterrato, con la relativa numerazione e dalla quale era evidente quale fosse il garage (n.20) dei coniugi Controparte_4
(all'attualità, della comparente ). Controparte_1
La convenuta rassegnava, all'esito, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'adito
Tribunale, ogni contraria domanda, eccezione e difesa disattesa e/o respinta, in accoglimento delle eccezioni difese, deduzioni e domande di cui al presente atto, nell'ordine processuale delle stesse: 1) rigettare la domanda degli attori così come formalizzata, e l'azione dagli stessi esercitata, in quanto, in via progressivamente gradata, ed in forza delle ragioni e delle eccezioni tutte svolte nel presente atto,
pagina 6 di 18 inammissibile, improcedibile, destituita di fondamento in fatto e diritto, non provata;
2)in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il vano garage di proprietà, all'attualità, della concludente - in forza dei titoli derivativi e consequenziali tutti dettagliati nella premessa del presente atto, e, in ogni caso e comunque, per maturata usucapione nella ricorrenza dei relativi requisiti di legge – è il vano identificato, anche nella scheda planimetrica, con il subalterno 29 della part.538 (Fg.65/RI NCEU
Comune di Rieti) nella dichiarazione di variazione catastale redatta dal geom. in data 25.32016 ed acquisita agli atti dell'AdE - Direzione Controparte_6
Provinciale di Rieti - Territorio- Servizi Catastali in data 31.3.2016, e, correlativamente, che il vano garage di proprietà, anche all'attualità, degli attori – in forza del titolo di acquisto dagli stessi dedotto ad allegato e precisato nella premessa del presente atto –
è il è il vano identificato, anche nella scheda planimetrica, con il subalterno 34 della part.538 (Fg.65/RI NCEU Comune di Rieti) nella dichiarazione di variazione catastale redatta dal geom. in data 6.4.2021 ed acquisita agli atti dell'AdE- Controparte_6
Direzione Provinciale di Rieti - Territorio- Servizi Catastali in data 7.4.2021; 4) per
l'effetto ordinare e disporre la trascrizione del capo di sentenza recante l'accertamento
e la declaratoria di cui al capo di conclusioni che precede, ed ordinare e disporre ogni conseguente rettifica ed aggiornamento dei dati e delle risultanze catastali, a cure e spese degli attori, e, per l'ulteriore effetto, ordinare agli attori stessi di cessare da ogni ulteriore turbativa e/o molestia nella piena e libera disponibilità, giuridica e materiale, da parte della convenuta concludente, del vano garage accertato e dichiarato di sua piena ed esclusiva proprietà; 5)condannare, secondo soccombenza, gli attori, con il vincolo della solidarietà, alla refusione, in favore della concludente delle spese di lite, maggiorate degli accessori tutti di legge (rimborso forfettario, cap ed iva)”; 6)ritenuto e dichiarato che gli attori hanno agito in giudizio in mala fede ovvero con colpa grave, condannare gli stessi al risarcimento dei danni da liquidarsi, anche d'ufficio, ed equitativamente, ex art.96 cpc, nella emananda sentenza”.
Erano assegnati i termini ex art. 183, VI co., nn. 1, 2 e 3 c.p.c. e all'udienza del 10.11.2022 il Tribunale disponeva procedersi a CTU formulando il seguente quesito: “Individui il CTU, sulla base degli atti ed esaminati tutti i documenti ritualmente prodotti dalle parti, i garage pertinenziali degli appartamenti rispettivamente acquistati dalle parti con gli atti di provenienza depositati,
pagina 7 di 18 originariamente accatastati al NCEU del Comune di Rieti al Foglio 90 Part. 538 sub 2 e
6, anche tenuto conto di eventuali errori di accatastamento”.
Respinte, infine, le ulteriori richieste istruttorie delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28.11.2024, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
Va premesso che l'oggetto della domanda principale è pacificamente costituito dall'accertamento della spettanza del diritto di proprietà su un “vano garage” ubicato all'interno del fabbricato sito in Rieti, Via Donatello n. 8, “…costruito dalla fallita sul suolo riportato al N.C.T. del Comune di Rieti alla partita Parte_3
10885, foglio 65, particella 538, e precisamente: b) vano garage n. 6, posto al piano Par seminterrato confinante con rampa garage, corridoio garage, residua proprietà . GE.
il tutto riportato nel N.C.E.U. del Comune di Rieti, alla partita 10235, foglio CP_2
90, mappale 538 sub 6”.
Così perimetrato il campo d'indagine, la domanda principale è infondata e come tale deve essere respinta, per le ragioni che seguono.
Occorre, invero, preliminarmente provvedere alla qualificazione giuridica della domanda, di cui sopra dovendosi, al riguardo, riscontrare nell'azione proposta una domanda di rivendica di cui all'art. 948 c.c.: i sigg.ri e infatti, Pt_1 Pt_2 assumendo di essere proprietari del suddetto immobile e che lo stesso sia stato
“illecitamente occupato” dalla convenuta, hanno chiesto espressamente la condanna della sig.ra al rilascio del cespite, così azionando la tipica azione di Persona_2 rivendica volta a far conseguire il bene indebitamente posseduto da altri.
In tale prospettiva, per giurisprudenza costante si rende necessario rispettare l'esigenza della cosiddetta probatio diabolica che caratterizza le regole in tema di onere della prova dell'azione di rivendica ed in virtù della quale “Nel giudizio di rivendicazione l'attore deve provare di essere diventato proprietario della cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti causa per il tempo necessario per l'usucapione.” (Cassazione civile sez. II, 4 marzo 1997, n. 1925 in
Giust. civ. Mass. 1997, 344).
Al riguardo occorre, altresì, rammentare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di azione di rivendicazione, ove il convenuto spieghi una pagina 8 di 18 domanda riconvenzionale invocando un possesso "ad usucapionem" iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in rivendica (o del suo dante causa), l'onere probatorio gravante su quest'ultimo si riduce alla prova del suo titolo d'acquisto, nonché della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto, attenendo il "thema disputandum" all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto del bene medesimo da parte dell'attore (Cass. civ., Sez. II, n.
8215/16).
Tornando al caso che ci occupa, gli attori hanno prodotto quale titolo copia del decreto di trasferimento emesso dal dott. del Tribunale di Persona_1
Roma, quale giudice delegato del Fallimento n. 38265 della in data Parte_3
13.05.1982, registrato a Roma il 21.05.1982 al n. 14879.
Nel caso che ci occupa, tuttavia, il possesso ad usucapionem posto dalla convenuta a fondamento della proposta domanda riconvenzionale sarebbe iniziato non successivamente, ma precedentemente all'acquisto da parte dei sigg.ri e Pt_1
deduce, infatti, la sig.ra di essere esclusiva proprietaria Pt_2 Persona_2 dell'appartamento ubicato all'interno dello stabile sito in Rieti, via Donatello n. 8, formalmente identificato al NCEU del Comune di Rieti con la particella 538 sub 2 del
Fg. 65/RI (ex Fg.90) e del relativo garage di pertinenza, da individuarsi in “…quello di forma planimetrica irregolare e della superficie catastale/planimetrica di 22 mq, all'attualità censito ed identificato con il sub 6 del particellare 538, catastalmente intestato agli attori”, che tale esclusiva proprietà discende, in capo ad essa convenuta, quanto alla quota di ¼, nella sua qualità di erede legittima del padre,
SI. (nato in [...] il [...], deceduto in Rieti il 12.10.2012, Persona_2 giusta denuncia di successione n.675 vol.9990 del 7.5.2013 (ALL.2 1), e, quanto alla residua quota dei ¾, nella sua qualità di erede legittima della madre, Parte_5
(nata in [...] – RI – l'1.1.1926 e deceduta in Rieti il 31.7.2021, come da
[...] denuncia di successione n.542614 del 3.12.2021 (ALL.32), che i coniugi Persona_2
e , a loro volta, acquistarono in regime di comunione dei beni
[...] Parte_5 la piena proprietà di detto compendio immobiliare (appartamento e garage di pertinenza) dai precedenti proprietari (C.F. Persona_3 C.F._4
e (C.F. ), come da rogito per Notaio di CP_3 C.F._5 Per_4
pagina 9 di 18 Rieti 18.3.2002 Rep. 43694 – Racc. 13966 ( ALL.4) e che la proprietà immobiliare trasferita ai propri genitori e danti causa, come risultante dall'atto stesso (vedasi art.4 del rogito 18.3.2002), è esattamente quella acquisita, dagli allora Per_4 venditori, dalla società costruttrice, all'epoca ancora in bonis, in Parte_3 forza della scrittura privata 25.6.1976, dichiarata autentica con sentenza del tribunale di Rieti n.128 del 7.11.1979, Rep. 295, registrata a Rieti l'11.12.1979 al n.1026 e trascritta a Rieti il 23.11.1979 al n. 6011 di formalità.
Deduce, altresì, la sig.ra che i danti causa dei propri genitori Persona_2 coniugi ebbero a trascrivere il loro titolo d'acquisto già in data Controparte_4
23.11.1979, e dunque, precedentemente alla trascrizione del titolo di acquisto da parte degli odierni attori, cui la proprietà immobiliare all'interno della palazzina venne trasferita con il ricordato decreto del Tribunale Fallimentare di Roma del
13.5.1982, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Rieti in data 8.6.1982 e, soprattutto, che sin dalla data di ultimazione del fabbricato - come accertato nella stessa sentenza n. 128/1979 del Tribunale di Rieti (v. all. 6 al fascicolo di parte convenuta) – gli stessi conseguirono, “…con la proprietà, il possesso, pieno ed esclusivo del detto vano garage, e la proprietà, ed il possesso, pieno ed esclusivo, di detto vano garage, avevano trasferito ai coniugi e Persona_2 Parte_5
(propri danti causa iure hereditario) con l'atto di vendita per Notaio Per_4
18.3.2002”.
Ne discende che, sostenendosi l'iniziale esercizio del possesso sul vano garage di che trattasi da parte dei danti causa della – con ogni conseguenza Persona_2 anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1146 c.c. - in epoca precedente all'emissione, in data 21.05.1982, del decreto di trasferimento da parte del Tribunale Fallimentare, non v'è dubbio che a carico degli attori gravasse l'onere di fornire la sopra citata probatio diabolica.
Tuttavia, i sigg.ri e non si sono in alcun modo offerti di provare Pt_1 Pt_2
l'esistenza di un titolo di acquisto originario, nel senso poc'anzi precisato.
Ma vi è di più.
A ben vedere, infatti, gli attori non deducono neppure di essere stati spossessati del vano garage asseritamente di loro proprietà.
pagina 10 di 18 Al riguardo è, anzi, pacifico tra le parti che il vano garage oggetto della domanda principale – e, cioè, “…quello di forma planimetrica irregolare e della superficie catastale/planimetrica di 22 mq, all'attualità censito ed identificato con il sub 6 del particellare 538, catastalmente intestato agli attori” – ha costituito oggetto di possesso da parte della convenuta e, prima di essa, dei suoi danti causa sin dall'originario acquisto compiuto dai coniugi il 25.06.1976 dalla Controparte_4 originaria titolare e che, allo stesso tempo, il vano garage “…di Parte_3 forma planimetrica regolare e della superficie catastale/planimetrica di 29 mq., all'attualità censito ed identificato, ancora, con il sub 2 del particellare 538, catastalmente intestato ad essa convenuta di proprietà…” è rimasto nel possesso dei sigg.ri e sin dal momento dell'acquisto di cui al decreto di trasferimento Pt_1 Pt_2 del Tribunale Fallimentare di Roma in data 13.05.1982.
In sostanza, gli attori pacificamente non hanno mai esercitato il possesso sul vano garage la cui proprietà oggi rivendicano, avendo avuto – viceversa – da sempre nella loro disponibilità esclusivamente il vano garage catastalmente intestato a parte convenuta.
Viene, pertanto, a mancare un presupposto fondamentale dell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. e, cioè, quello dello spossessamento del bene del quale si rivendica il diritto di proprietà, al cui recupero è, per l'appunto, finalizzata l'azione di cui qui si discute.
La domanda principale risulta, pertanto, giuridicamente infondata – sotto il dedotto profilo – e comunque sfornita di prova, in assenza della probatio diabolica richiesta dalla giurisprudenza in precedenza e costituita dalla dimostrazione dell'esistenza di un titolo originario che la stessa situazione di fatto di cui sopra, pacifica tra le parti, esclude in radice, per le esplicate ragioni: la stessa dovrà essere, pertanto, respinta.
Fondata e meritevole di accoglimento risulta, viceversa, la domanda riconvenzionale, con cui la chiede di accertare l'intervenuto acquisto in Persona_2 capo a sé – in forza della scrittura privata del 25.06.1976 e, comunque, per maturata usucapione ultraventennale – del diritto di proprietà sul vano garage di cui alla scrittura privata del 25.06.1976 (all. 5 al fascicolo di parte convenuta).
pagina 11 di 18 Quanto al titolo traslativo, significativi elementi a sostegno della piena corrispondenza tra la situazione di fatto e la situazione di diritto si rinvengono dall'esame della scrittura privata del 25.6.1976 di acquisto da parte dei coniugi
(danti causa dei genitori della convenuta) ove si legge, tra l'altro, che il Persona_6
“box per macchine sito al piano seminterrato della stessa palazzina” è quello
“contrassegnato con il n.20” e che per la “migliore designazione di dette porzioni di fabbricato, le parti fanno riferimento alla planimetria che, contrassegnata in rosso e controfirmate, si allegano al presente contratto di cui formano parte interante”: planimetria ove viene indicato quale “…vano garage sito al piano interrato e contrassegnato con il n. 20…” quello di forma irregolare attualmente identificato, nella planimetria catastale, con la part. 538 sub 6, occupato dalla convenuta e
(infondatamente) rivendicato dagli attori.
Il convincimento risulta ulteriormente avvalorato dagli esiti della CTU – le cui conclusioni, siccome logiche, coerenti ed esenti da profili di censura nei singoli passaggi, vengono fatte proprie dal giudicante – espletata dall'ing. Persona_7 ove si legge, tra l'altro (v. pagg. 15-16): che “il Decreto di Trasferimento
[...] emesso in data 13/05/1982 dal Tribunale di Roma a favore degli odierni Attori
[...]
e assumeva come riferimento identificativo l'originaria Pt_1 Parte_2 planimetria intitolata “ LOTTO 26 – Piano Garage – Scala 1:200” nella quale il vano garage identificato con il numero 6 veniva effettivamente riferito a quello attualmente occupato dalla Parte Convenuta”; che “Tuttavia…l'originaria planimetria intitolata
“LOTTO 26 – Piano Garage – Scala 1:200” veniva successivamente variata nella planimetria attraverso la quale il vano garage attualmente occupato dalla Parte
Convenuta assumeva il nuovo numero 20 e quello attualmente occupato dagli Attori il nuovo numero 1”; che in base a “…quanto riportato nella Scrittura Privata datata
25.06.1976 stipulata tra i Danti Causa dell'odierna Parte Convenuta coniugi
e e l'Impresa esecutrice del fabbricato Persona_3 CP_3
SO.GE.SCA. – Società Generale Scavi a r.l….il vano garage oggetto di causa, identificato attraverso la testuale descrizione “….Box per macchine sito al Piano
Seminterrato della stessa palazzina contrassegnato con il n. 20…”, veniva effettivamente venduto ai coniugi danti causa della odierna Controparte_4
Convenuta SI.ra ”; che “…appare dunque evidente l'errata Controparte_1
pagina 12 di 18 rappresentazione grafica relativa alle planimetrie di accatastamento redatte in data
16/11/1978 dall'Ing. a guisa della planimetria originale del Persona_5
Lotto n.26 attraverso le quali il Tecnico attribuiva presso l'Agenzia del Territorio il vano garage n.6 alla Parte Attrice ed oggi occupato dalla Parte Convenuta ed il vano Garage
n.2 alla Parte Convenuta ed oggi occupato dalla Parte Attrice dal momento che alla data del 16/11/1978 risultava già vigente la planimetria di variante del Piano
Seminterrato, di riferimento alla scrittura privata del 25.06.1976, nella quale il vano garage oggetto della odierna causa civile veniva attribuito ai danti causa della odierna
Parte Convenuta ”. Controparte_1
L'ing. conclude rilevando “Alla luce di ciò, quindi, l'errata Persona_7 attribuzione dell'unità immobiliare oggetto di causa indicata nel Decreto di
Trasferimento a favore degli odierni Attori e , emesso in Parte_1 Parte_2 data 13.05.1982 dal Tribunale di Roma in ambito della procedura fallimentare n.
38165 della Società , poiché avvenuta sulla scorta della originaria Parte_3 planimetria di riferimento del Piano seminterrato ( di riferimento al successivo accatastamento della medesima unità immobiliare del 16.11.1978) successivamente variata, nel corso della realizzazione del fabbricato, da quella allegata alla scrittura privata datata 25.06.1976 in precedenza trattata”.
Evidentemente, quindi, il riferimento catastale al vano garage oggetto della domanda principale, contenuto nel decreto di trasferimento del 1982, costituisce il frutto di un errore, in quanto effettuata sulla base della planimetria originaria che era stata, tuttavia, modificata nel corso della realizzazione del fabbricato mediante redazione di una nuova planimetria poi allegata alla scrittura privata del 25.06.1976
(v. pagg. 15 ss. della CTU).
Detto accertamento risulta, del resto, del tutto coerente con la situazione di fatto degli immobili, da sempre pacifica e incontestata al punto che mai
(precedentemente alla proposizione della presente azione) gli attori ebbero a contestare il loro diritto di proprietà sul vano garage dagli stessi attualmente occupato, così come la convenuta mai ebbe a contestare il diritto di proprietà sul vano garage dalla stessa attualmente occupato.
Venendo, appunto, alla probatio diabolica circa l'esistenza del titolo originario, come si è già chiarito in precedenza, risulta pacifico tra le parti e, in ogni caso, non è
pagina 13 di 18 mai stato contestato ex adverso l'esercizio continuo ed ininterrotto del possesso sul vano garage oggetto di domanda, a far tempo dalla suddetta scrittura, inizialmente da parte degli originari acquirenti e quindi ad opera Persona_3 CP_3 dei loro aventi causa – in virtù dell'atto pubblico di vendita per Notaio Per_4
18.3.2002 (v. all. 4 al fascicolo di parte convenuta) - e Persona_2 [...]
(genitori della convenuta), infine da parte della erede di questi ultimi Parte_5
(v. all.ti 2 e 3 al fascicolo di parte convenuta), con ogni Controparte_1 conseguenza anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1146 c.c., il cui II co. dispone che il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti (avuto riguardo al passaggio tra gli originari acquirenti e i danti causa della sig.ra e il cui I co. prevede che il possesso continua Persona_2 nell'eredo con effetto dall'apertura della successione (con riferimento al passaggio tra i genitori di quest'ultima e la stessa convenuta).
La corretta attribuzione del diritto di proprietà sul vano garage attualmente occupato dalla convenuta risulta, in sostanza, quella di cui alla più volte citata scrittura privata del 25.06.1976 – dichiarata autentica, valida ed efficace con la sentenza del Tribunale di Rieti n. 128/79 - ove si legge (lo si ripete) che il “box per macchine sito al piano seminterrato della stessa palazzina” è quello “contrassegnato con il n.20” e che per la “migliore designazione di dette porzioni di fabbricato, le parti fanno riferimento alla planimetria che, contrassegnata in rosso e controfirmate, si allegano al presente contratto di cui formano parte interante”: planimetria ove veniva indicato quale “…vano garage sito al piano interrato e contrassegnato con il n. 20…” quello di forma irregolare attualmente identificato, nella planimetria catastale, con la part.538 sub 6”.
In conclusione, alla luce delle sopra richiamate emergenze istruttorie, dovrà accertarsi e dichiararsi che il vano garage di proprietà, all'attualità, della sig.ra
– in virtù del titolo costituito dalla scrittura privata del 25.06.1976 Controparte_1 versata in atti e, in ogni caso, per intervenuta usucapione ultraventennale ex art. 1158 c.c. - è il vano denominato nella succitata scrittura come “….Box per macchine sito al Piano Seminterrato…contrassegnato con il n. 20…”, attualmente identificato al
NCEU del Comune di Rieti al Foglio 90, particella 538, sub 6.
pagina 14 di 18 Dovrà, altresì, ordinarsi all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Rieti – Ufficio Provinciale - Territorio la trascrizione della presente decisione, con esonero da responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2651 c.c., nonché di consentire le variazioni dei dati e delle risultanze catastali necessarie ad adeguare la situazione catastale dell'immobile all'accertamento compiuto nella presente sede;
procedura che, come è noto, può essere oggi svolta on line direttamente tramite il sito dell'Agenzia, in assenza di costi.
Non può, viceversa, trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di accertamento del diritto di proprietà degli attori “…sul vano garage identificato, anche nella scheda planimetrica, con il subalterno 34 della part.538 (Fg.65/RI NCEU
Comune di Rieti) nella dichiarazione di variazione catastale redatta dal geom. in data 6.4.2021 ed acquisita agli atti dell'Agenzia delle Entrate - Controparte_6
Direzione Provinciale di Rieti - Territorio- Servizi Catastali in data 7.4.2021”, pure avanzata da parte convenuta, trattandosi di domanda in ordine alla quale quest'ultima risulta carente d'interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c..
L'interesse ad agire rappresenta, come noto, una condizione dell'azione sussistente quando il processo costituisce l'unico strumento per ottenere un risultato utile e giuridicamente apprezzabile o per evitare un danno ingiusto (v., per tutte, Cass. civ., SS.UU., n. 15355/10), la cui assenza è rilevabile, anche d'ufficio ed al fine di evitare un'inutile attività processuale, in ogni stato e grado del giudizio, venendo in considerazione un requisito per la trattazione del merito della domanda.
Ebbene, la domanda della convenuta è finalizzata ad ottenere la declaratoria di accertamento di un diritto di proprietà in capo agli attori e Parte_1 [...]
e, quindi, sostanzialmente ad accrescere la sfera giuridica di soggetti terzi;
Pt_2 accertamento dal quale, tuttavia, la non ricaverebbe alcun risultato Persona_2 utile, dal momento che la sua posizione soggettiva risulta già tutelata dalla pronuncia di accertamento poc'anzi emessa, avente ad oggetto l'acquisto del diritto di proprietà sul vano garage individuato nella più volte scrittura privata del
25.06.1976.
La domanda in questione dovrà essere, pertanto, necessariamente respinta. pagina 15 di 18 Non può, del pari, trovare – allo stato – accoglimento la domanda di parte convenuta, volta a sentire “…ordinarsi agli attori la cessazione di ogni ulteriore turbativa e/o molestia nella piena e libera disponibilità, giuridica e materiale, da parte della convenuta concludente, del vano garage accertato e dichiarato di sua piena ed esclusiva proprietà” e da qualificarsi in termini di azione negatoria ex art. 949, II co.,
c.c.: allo stato non risultano, infatti, ascritte agli attori specifiche condotte di turbativa e/o molestia al godimento del vano garage per cui è causa da parte della convenuta.
La domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. pure proposta dalla deve essere, infine, respinta per le ragioni di seguito esposte. Persona_2
Al riguardo, infatti, occorre evidenziare che, come da costante e condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione, “l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, primo comma c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio” (Cass. Civ. Sez. I, 1722/1982).
Ne consegue che “… il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente
l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario” (Cass., Sez. I, 4 novembre 2005, n. 21393).
Presupposti perché sia integrata tale ipotesi di responsabilità extracontrattuale sono, allora, il carattere temerario della lite instaurata, che deriva dalla chiara consapevolezza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute ovvero dal difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza ed è escluso dalla mera opinabilità del diritto fatto valere, la totale soccombenza di pagina 16 di 18 chi l'ha azionata e l'esistenza di un pregiudizio concreto per la controparte, laddove nel caso di specie non risulta espressamente dedotta la sussistenza di nessuno dei suddetti presupposti (il secondo, tra l'altro, oggettivamente non ricorre).
Le spese di lite – da calcolarsi sulla base dello scaglione concordemente indicato come “indeterminato” da entrambe le parti - seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, devono essere poste definitivamente a carico degli attori, in parti uguali tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G.
n. 1759/2021 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• respinge le domande proposte da ed nei confronti Parte_1 Parte_2 di Controparte_1
• accerta e dichiara che il vano garage di proprietà, all'attualità, della sig.ra
– in virtù del titolo costituito dalla scrittura privata del Controparte_1
25.06.1976 versata in atti e, in ogni caso, per intervenuta usucapione ultraventennale ex art. 1158 c.c. - è il vano denominato in detta scrittura come “…Box per macchine sito al Piano Seminterrato…contrassegnato con il n.
20…”, attualmente identificato al NCEU del Comune di Rieti al Foglio 90, particella 538, sub 6;
• ordina all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Rieti – Ufficio
Provinciale – Territorio la trascrizione della presente decisione, con esonero da responsabilità, nonché di consentire le variazioni dei dati e delle risultanze catastali necessarie ad adeguare la situazione catastale dell'immobile all'accertamento compiuto nella presente sede;
• respinge tutte le altre domande riconvenzionali proposte da parte convenuta;
• condanna ed in solido tra loro, al rimborso delle Parte_1 Parte_2 spese di lite in favore della che liquida in complessivi €7.616,00 a Persona_2
pagina 17 di 18 titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n.
55/14 ed oltre ad iva e cpa come per legge;
• pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico degli attori, in parti uguali tra loro.
Rieti, 05.06.2025
IL GIUDICE
Dr. Gianluca Morabito
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