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Sentenza 20 aprile 2025
Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 20/04/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento, avente ad oggetto separazione consensuale, iscritto al n. 153\2025
V.G. pendente tra nata a [...] il [...], cittadina italiana, residente a [...]
Massa (MS) via Belvedere n. 43, C.F. , rappresentata e difesa, C.F._1
come da procura in atti, dall'Avv. Monica Uccelli ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio a Carrara (MS) in Via Aronte n. 1;
e
, nato a [...] il [...], cittadino italiano, residente a [...]
Massa (MS) via Belvedere n. 43, C.F. , rappresentato e difeso, C.F._2
come da procura in atti, dall'avv. Manuela Aiazzi, ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio a Massa (MS) in Via Dante Alighieri n. 6;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
pagina 1 di 6 ***
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 15.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i sig.ri e hanno dedotto che: i) hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio concordatario il 28/12/2013 a AN (LU) trascritto nei
Registri dello stato civile del Comune di AN (LU) Atto N. 57 Parte II - Serie A - anno 2013 - e hanno scelto il regime della separazione dei beni;
ii) dal loro matrimonio sono nati i figli: nata a [...] il [...], C.F. Persona_1
cittadina italiana, minore di età, e nato C.F._3 Parte_2
a Massa (MS) il 15/02/2022, C.F. , cittadino italiano, minore di C.F._4
età; iii) l'attuale residenza, che ha costituito la casa coniugale e familiare dei ricorrenti, sita a Massa (MS) via Belvedere n. 43, è di proprietà della madre del sig. , CP_1
sig.ra e allo stesso concessa in comodato;
iv) la figlia di anni 6 frequenta Pt_3 Per_1
la Scuola Primaria “Dante Alighieri” sita in Massa, e il figlio frequenta l'asilo Per_2
nido presso l'Istituto “Le Grazie” sempre in Massa;
v) il sig. è CP_1
dipendente della società di Massa, con sede operativa a Mulazzo Controparte_2
(MS), in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato;
vi) la sig.ra dalla Parte_1
nascita dei figli ha svolto attività lavorative a tempo determinato e nel corso del presente anno ha lavorato per alcuni mesi, sino a settembre scorso, presso CP_3
filiale di Camaiore (LU) ed è attualmente disoccupata;
vii) l'unione è andata
[...]
deteriorandosi, essendo venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Sulla scorta di quanto sopra i ricorrenti hanno richiesto che il Tribunale ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c. voglia pronunciare la separazione personale tra i coniugi nonché, in seguito al passaggio in giudicato della stessa, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 15.4.2025 le parti sono comparse personalmente dinanzi al Giudice relatore, ed i rispettivi procuratori hanno chiesto l'omologa della separazione pagina 2 di 6 consensuale alle seguenti condizioni: “1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto e fermo restando l'obbligo di ciascuno di comunicare all'altro la residenza e gli eventuali cambiamenti entro giorni 30 (trenta);
2. disporre l'assegnazione della casa coniugale e familiare, di proprietà della madre del Sig. e a lui concessa in comodato, in favore della CP_1
Sig.ra la quale vi continuerà a risiedere con i figli, con l'impegno del Sig. a Parte_1 CP_1
trasferire la propria residenza entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
3. disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con loro Pt_2 Per_1
residenza anagrafica e collocazione prevalente con la madre presso la casa familiare sita a Massa in
Via Belvedere n. 43, con i seguenti tempi e modalità di frequentazione e di diritto di visita del padre: - fino al 15.02.2025, ovvero giorno in cui il figlio compirà tre anni: il padre starà con i figli dal Pt_2
martedì pomeriggio, quando li preleverà all'uscita delle scuole (o durante le vacanze estive dal campus o dall'abitazione della madre) e li riaccompagnerà a scuola (o al campus o all'abitazione della madre) il mercoledì mattina, oltre a stare con i figli a fine settimana alternati dal sabato mattina fino alla domenica alle ore 21:00 circa;
- a partire dal 16.02.2025, ovvero dal compimento dei tre anni di età del figlio nelle settimane in cui il padre non terrà con sé i figli nel fine settimana: il padre starà Pt_2
con i figli dal martedì pomeriggio, quando li preleverà all'uscita delle scuole (o durante le vacanze estive dal campus o dall'abitazione della madre) sino al mercoledì mattina quando li riaccompagnerà a scuola
(o al campus o all'abitazione della madre), e dal giovedì pomeriggio, quando li preleverà all'uscita delle scuole (o durante le vacanze estive dal campus o dall'abitazione della madre) al venerdì mattina quando li riaccompagnerà a scuola (o al campus o all'abitazione della madre); mentre nelle settimane in cui il padre terrà con sé i figli nel fine settimana: il padre starà con i figli dal martedì pomeriggio, quando li preleverà all'uscita delle scuole (o durante le vacanze estive dal campus o dall'abitazione della madre) sino al mercoledì mattina quando li riaccompagnerà a scuola (o al campus o all'abitazione della madre), e dal venerdì pomeriggio, quando li preleverà all'uscita delle scuole (o durante le vacanze estive dal campus o dall'abitazione della madre) sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola (o al campus o all'abitazione della madre); - nei giorni infrasettimanali di spettanza del padre, sarà sua competenza organizzarsi per la gestione della scuola e delle attività extrascolastiche dei bambini;
- il pagina 3 di 6 padre potrà, previo congruo preavviso e accordo con la Sig.ra e compatibilmente con i rispettivi Pt_1
impegni lavorativi, fare visita e frequentare i bambini anche durante altri giorni della settimana, oltre a quelli su indicati, e partecipare alle attività extra scolastiche compiute dei bambini;
- previo congruo preavviso e accordo e per sopravvenute esigenze, le parti potranno concordare cambiamenti nei giorni stabiliti per la frequentazione dei bambini;
4. disporre che a partire dal 16.02.2025 i figli potranno trascorrere il periodo di vacanza estivo di 15 giorni consecutivi o ripartiti in due o più periodi e un periodo di vacanza invernale di 7 (sette) giorni consecutivi o ripartiti in due periodi di 4 (quattro) e 3
(tre) giorni consecutivi con ciascun genitore;
per i detti periodi di vacanza ciascun genitore avrà l'obbligo di preavviso all'altro genitore da comunicarsi almeno 30 (trenta) giorni prima, e i genitori dovranno comunicarsi rispettivamente località e recapito, anche telefonico, degli eventuali luoghi di soggiorno ove dovessero portare i figli;
5. disporre che i figli trascorrano con ciascun genitore i periodi delle festività secondo il criterio dell'alternanza (ovvero a es.: la Vigilia di Natale con la madre e Natale con il padre;
la Domenica di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre, ad anni alterni), e per le altre festività e per il giorno del compleanno dei figli, eventualmente secondo il criterio dell'alternanza annuale;
ciò sempre salvo diverso accordi tra i genitori e salvo diverse esigenze e volontà dei figli, di cui i genitori potranno tenere conto anche rispetto ai loro impegni lavorativi;
6. disporre che i ricorrenti, nell'interesse preminente dei minori, si impegnano, fino a quando le eventuali nuove relazioni sentimentali non avranno il requisito della "stabilità", e comunque non prima di un anno dalla frequentazione dei nuovi partners e dall'ufficializzazione della relazione, a non coinvolgere i bambini, e comunicando con congruo preavviso all'altro genitore il primo incontro del nuovo partner con i bambini;
7. disporre che entrambi i genitori si impegneranno a mantenere rapporti sereni e armoniosi nell'interesse dei figli e a collaborare tra loro per lo svolgimento delle attività scolastiche ed extrascolastiche dei figli, mediante anche l'ausilio dei nonni o, nel caso di necessità, di una baby sitter, la cui spesa rimarrà a carico del genitore che ha deciso di avvalersene;
8. disporre che il Sig. CP_1
corrisponderà in favore della Sig.ra mediante bonifico bancario entro il giorno 21 di
[...] Parte_1
ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e l'importo mensile di € Per_1 Pt_2
600,00 (seicento/00), da rivalutarsi annualmente come per legge secondo gli indici Istat;
9. disporre pagina 4 di 6 che entrambi i genitori parteciperanno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie da effettuarsi per i figli, con l'obbligo per ciascun genitore a rimborsare, previa rendicontazione, all'altro il
50% delle spese straordinarie sostenute per i figli - ivi compresa la spesa per l'asilo nido frequentato dal figlio - secondo quanto specificato nel Protocollo per la regolamentazione delle modalità di Pt_2
mantenimento dei figli approvato dal Tribunale di Massa e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Massa Carrara in data 19.07.2024, di cui i ricorrenti dichiarano di avere preso visione e lo sottoscrivono (doc. 11); 10. disporre che l'assegno unico universale per i figli sarà percepito interamente dalla Sig.ra quale genitore collocatario, con l'impegno sin da ora del Sig. Parte_1 CP_1
ad effettuare gli adempimenti amministrativi e burocratici occorrenti al fine di consentire l'integrale percezione dell'assegno da parte della Sig.ra 11. disporre che il Sig. corrisponderà Pt_1 CP_1
in favore della Sig.ra per il periodo di un anno decorrente dalla sottoscrizione del presente ricorso e Pt_1
previa voltura delle utenze a nome della Sig.ra che dovrà necessariamente avvenire entro e non Pt_1
oltre giorni 30 decorrenti sempre dalla sottoscrizione del presente ricorso, mediante bonifico bancario entro il giorno 21 di ogni mese, a titolo di contributo per pagamento delle utenze (acqua, luce, gas) della casa familiare, l'importo mensile di € 100,00 (cento/00). Si precisa che in mancanza della voltura di cui sopra il sig. continuerà a pagare direttamente le utenze solo per un anno, con la stessa CP_1
decorrenza di cui sopra;
12. disporre che il Sig. si impegna al pagamento delle restanti CP_1
rate mensili per l'acquisto del telefono cellulare, il cui relativo contratto dell'utenza è a lui intestato e in uso della Sig.ra quest'ultima entro e non oltre giorni 15 dall'estinzione del finanziamento Parte_1
provvederà a sue spese al passaggio a suo nome della detta utenza telefonica;
13. le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra i ricorrenti”.
Alla luce del disposto dell'art. 151 c.c. la domanda di separazione è fondata: entrambi i coniugi hanno confermato fin dal ricorso introduttivo la volontà di addivenire alla separazione ed escluso la possibilità di riconciliazione, ciò di cui questo Tribunale non può che prendere atto.
Gli accordi di cui al ricorso appaiono conformi alla legge, all'ordine pubblico e non contrari all'interesse della prole e pertanto devono essere omologati, nella misura in cui pagina 5 di 6 questi hanno natura obbligatoria e\o comunque tendono a cristallizzare i rapporti in essere.
Dal momento che, nel rassegnare le proprie conclusioni, le parti hanno domandato tanto la pronuncia della separazione, quanto quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando la stessa diverrà procedibile, in accordo al disposto dell'art. 473bis.49 c.p.c.. In tale sede interverranno le statuizioni di legge in punto di spese giudiziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, non definitivamente statuendo:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 CP_1
quali hanno contratto matrimonio concordatario il 28/12/2013 a AN (LU) trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di AN (LU) al n. 57, Parte II,
Serie A, anno 2013, autorizzandoli a vivere separati;
DISPONE in conformità agli accordi raggiunti dalle parti in ordine ai termini della separazione;
DISPONE rimettersi il fascicolo in istruttoria come da separata ordinanza;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 18.4.2025.
Il Presidente Il Giudice est.
dott. Giulio Lino Maria Giuntoli dott. Ilario Ottobrino
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