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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 07/11/2024, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
N° 236/23 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore
In esito alla camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del termine per note di trattazione scritta del 22 ottobre 2024, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 236/23 R.G.L. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. e residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in S. Teresa Riva (Me), via L. Bucalo 32, elettivamente domiciliato in Messina, via
Ducezio 12, presso lo studio dell'avv. prof. Carlo Mazzù del foro di Messina, c.f.
, fax 090-6411556, pec che lo C.F._2 Email_1 rappresenta e difende-Appellante
CONTRO
, in persona del Sindaco, Piazza Unione Europea, c.f. e p. iva Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Messina, via XXIV Maggio 40, presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. Massimo Leggio, c.f. che lo rappresenta e C.F._3 difende, fax 090/9033429 pec t–Appellato Email_2
OGGETTO: differenze retributive- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Messina n° 406 pubblicata in data 3 marzo 2023
CONCLUSIONI
Alligo: 1) istanza cautelare (rinunciata); 2) in via principale, riformare la sentenza appellata;
3) per l'effetto, accertamento del diritto dell'appellante al pagamento da parte del delle somme pari ad 29.103,10 (o, in subordine, anche Controparte_1 per le sole voci di diritto di rogito pari ad Euro 7311,76) oltre accessori di legge, interessi e rivalutazione, accogloiendo le domande svolte in primo grado e di seguito, trascritte: a) rigettare l'opposizione a D.I. 1265/2015 trib. lavoro di
Messina, con conferma dello stesso in tutto o in parte nella misura ritenuta dovuta, oltre interessi e rivalutazione dal sorgere del diritto;
b) rigettare la domanda ricon- venzionale;
c) condannare il al pagamento delle spese del pri- Controparte_1 mo grado del monitorio;
4) in subordine, ridurre il condannatorio al netto e non al N° 236/23 r.g.l.
lordo e senza interessi e rivalutazione, previa compensazione con quanto dovuto al dott. a titolo di diritti di rogito, pari ad Euro 7.311,76 oltre interessi e ri- Pt_1 valutazione, o alla misura minore ritenuta dovuta;
5) in via ulteriormente subordi- nata, stabilire le modalità di restituzione, nel rispetto di quanto stabilito dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 8/2023; 6) in estremo subordine, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui non ha compensato le spese di primo grado
(in tutto o in parte) e, comunque riformare il condannatorio con riconoscimento delle sole voci tariffarie effettivamente dovute e secondo il corretto scaglione (fino ad Euro 52.000,00). Vittoria di spese e compensi del presente grado.
1) omissis sull'istanza cautelare. 2) Dichiarare il proposto appello CP_1 inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. 3) Nel merito, rigettare l'appello. 4)
Confermare la sentenza impugnata. 5) Confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto. 6) Confermare il rigetto delle domande formulate dall'appellante. 7)
Confermare la condanna dell'appellante alla restituzione in favore del CP_1 della complessiva somma di € 62.437,60, oltre interessi e rivalutazione
[...] monetaria dalla domanda al soddisfo, in accoglimento della domanda riconvenzio- nale. 8) Confermare la condanna dell'appellantalla rifusione delle spese processuali per il primo grado, liquidate in € 13.395,00, oltre generali, i.v.a. e c.p.a., e al rimborso del contributo unificato relativo al primo grado. Con vittoria di spese e compensi per il presente grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 4 novembre 2015 al Giudice del lavoro di Messina, Parte_1 chiedeva e otteneva decreto ingiuntivo per l'importo di 29.103,58 euro a titolo di differenze retributive nei confronti del per il quale aveva Controparte_1 svolto le funzioni di segretario comunale da giugno 2009 a ottobre 2013.
Il Comune ha proposto opposizione chiedendo anche, in via riconvenzionale, la condanna dell a restituire 62.437,60 indebitamente ricevuti. Pt_1
Resistendo l , con sentenza n° 406 depositata il 3 marzo 2023 il tribunale Pt_1 ha revocato il decreto ingiuntivo e ha accolto la riconvenzionale condannando l'op- posto a restituire al Comune 62.437,60 euro oltre interessi e rivalutazione dalla do- manda al soddisfo e a rimborsargli le spese di lite, liquidate in 13.395,00 euro. ha proposto appello con ricorso depositato in data 13 aprile 2023, Parte_1 contestualmente invocando la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Nella resistenza del all'udienza del 5 marzo 2023 l'appellante Controparte_1 rinunciava all'inibitoria e le parti discutevano oralmente la controversia. La deci- sione, previa declaratoria di inammissibilità delle note "preverbale" depositate senza autorizzazione dall il 4 marzo 2023, è stata fissata, ai sensi dell'art. Pt_1
127ter c.p.c.. mediante sostituzione dell'udienza 22 ottobre 2024 con l'assegnazione N° 236/23 r.g.l.
di termine per note di trattazione scritta entro la medesima data. Depositate tempe- stivamente le note, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Il decreto ingiuntivo aveva per oggetto crediti in parte relative alla retribuzione di posizione (di seguito RP) ai sensi dell'art. 41 legge 312/1980 e degli artt. 37 e 41
CCNL di categoria, e in parte imputati ai diritti di rogito. Il Comune ha invocato l'art. 4 comma 26 legge 183/2011 (di seguito "comma 26"), da applicare anche alle retribuzioni maturate anteriormente data la valenza interpretativa della norma, in ragione della quale, oltre a non essere dovute le somme oggetto di monizione, an- davano recuperate siccome indebite le maggiori somme erogate a partire dall'inizio del rapporto.
Risulta che il aveva adeguato la retribuzione dell con determina CP_1 Pt_1 dirigenziale 24/2011, con decorrenza dall'assunzione, ritenendo di dovere adeguare la RP a quella massima dei dirigenti apicali comunali (clausola di galleggiamento), sulla quale andava riconosciuta una RP maggiorata del 50%, importo lordo
90.000,00 euro annui, in base al CCNL segretari comunali quadriennio 2006/09, biennio economico 2006/07.
L'area coordinamento economico finanziaria del con nota prot. CP_1
T1.22290 del 21 novembre 2011, aveva tuttavia chiesto all'area risorse interne di rimodulare il trattamento perché calcolato in eccesso, dato che la maggiorazione del 50% andava semmai calcolata partendo dalla RP ordinaria e la clausola di gal- leggiamento andava poi applicata sull'importo così determinato.
Il criterio comunicato con la predetta nota veniva recepito dal siccome CP_1 basato su pareri interpretativi dell'Aran e resa cogente dal comma 26, atti da consi- derare dotati di efficacia retroattiva. Il Comune ricalcolava dunque il trattamento dell per l'intera durata del rapporto (giugno 2009 – 16 ottobre 2013) e con- Pt_1 cludeva che questi aveva percepito somme maggiori di quelle dovutegli per
62.437,60 euro, tenuto conto dell'effetto retroattivo da attribuire ai pareri Aran e del comma 26.
ha di contro insistito nella tesi che il fosse debitore delle somme Pt_1 CP_1 oggetto del decreto opposto, contestando l'efficacia retroattiva.
2- Il tribunale ha esaminato l'art. 41 commi 3-4-5 CCNL 16 maggio 2001, osser- vando che il comma 3 conteneva la tabella dei valori annui complessivi della RP, il comma 4 autorizzava la corresponsione di maggiorazioni se compatibili con le ri- sorse e la capacità di spesa dell'ente e il comma 5 fissava il limite minimo della RP nell'importo spettante per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente. Dato atto delle difficoltà applicative di tali commi, e delle notevoli differenze che scaturivano dall'adesione all'uno o all'altro criterio di calcolo, il tribunale ha rilevato che il legi- slatore è intervenuto per dare una soluzione interpretativa proprio con il comma 26 N° 236/23 r.g.l.
disponendo che l'allineamento stipendiale di cui all'art. 41 comma 5 si applicasse sulla retribuzione di posizione complessivamente intesa, comprensiva della mag- giorazione di cui all'art. 41 comma 4.
Richiamando Cass. sez. lav. ord. 14675/2022 (nel solco di altri più risalenti pre- cedenti e soprattutto di Cass. sez. lav. 4619/2019), il Giudice a quo ha ritenuto in- nanzitutto che, anche prima dell'intervento interpretativo del comma 26, l'art. 41 andasse interpretato nel senso restrittivo, data la natura perequativa e non retributiva del riallineamento e considerando che il comma 4 si riferiva testualmente al solo comma 3 e non anche al comma 5. In ogni caso, ha rilevato che, nella parte che qui rileva, il comma 26 non può che essere considerato come norma interpretativa e quindi già in re ipsa interpretativa.
Il tribunale ha dunque concluso che da un lato non spettano al lavoratore le mag- giori somme invocate in monitorio e dall'altro è fondata la pretesa di ripetizione azionata dal CP_1
Nell'ultima pagina della motivazione, il primo Giudice esclude esser dovuti i di- ritti di rogito e di segreteria perché carenti dei requisiti di certezza, liquidità ed esi- gibilità, osservando che l nel giudizio di opposizione non ha formulato un'ap- Pt_1 posita domanda al riguardo né ha integrato la prova.
3- Assume valore pregiudiziale il quinto motivo di appello in quanto contenente una critica all'impianto complessivo della decisione. Al contrario di quanto soste- nuto dal non si tratta di motivo inammissibile perché nulla vieta che l'ap- CP_1 pellante censuri le basi fondanti della decisione impugnata cercando di travolgerla per intero piuttosto che per singole parti.
L'appellante critica il tribunale perché si sarebbe adeguato in modo acritico ai precedenti della Cassazione ancorché "non a sezioni unite e pertanto non… vinco- lanti". Nel nostro ordinamento non esiste un principio di stare decisis e men che meno una distinzione di efficacia fra pronunce a sezioni semplici e a sezioni unite
(fermo ovviamente il tendenziale maggior prestigio delle seconde). Il tribunale ha motivato attraverso la trascrizione integrale di parti di motivazione delle sentenze che condivideva, dando adito al lettore di immaginare un mero adeguamento acri- tico. Questa Corte non è tuttavia chiamata a sindacare il metodo di redazione delle sentenze sottopostele, ma la loro fondatezza. I principi applicati dal tribunale sono ampiamente consolidati in giurisprudenza di legittimità, come in fondo, a malin- cuore, ammette lo stesso appellante.
Superato questo infortunio concettuale, va però dato atto che a partire da pag. 14,
l'appellante formula delle censure concrete all'impianto interpretativo consolidato.
In primo luogo sostiene che il comma 26 non ha efficacia retroattiva perché prevede un divieto di corrispondere somme ex art. 41 comma 5 "a decorrere dalla data di N° 236/23 r.g.l.
entrata in vigore della presente legge" e tale precisazione avrebbe senso solo consi- derando la norma non retroattiva.
La tesi, pur suggestiva, parte dall'erronea parificazione del concetto di "norma" con quello di "articolo di legge" o addirittura, nel caso di specie, di "comma di articolo". Ben può succedere, e ciò accade manifestamente nel caso di specie, che uno stesso comma contenga più norme, regolando da un lato l'interpretazione della disciplina per il passato e introducendo per il futuro una regola di comportamento.
Nemmeno può dirsi che le due previsioni siano logicamente incompatibili perché, sulla base della stessa premessa (l'interpretazione restrittiva dell'art. 41), trae due conseguenze entrambe coerenti con quest'ultima.
Sostiene ancora l che non vi fosse alcun contrasto di interpretazione da Pt_1 sanare perché "unica interpretazione fattane tanto dalle P.A. quanto dai giudici di merito e contabili era quella favorevole alla tesi esposta dai segretari comunali".
Già il fatto che sia stato instaurato un vasto contenzioso in tutta Italia dimostra che la P.A. non interpretava affatto unanimemente la normativa. A ciò si aggiunga che l'ARAN aveva già interpretato nel senso poi recepito dalla giurisprudenza applicata dalla Cassazione, e poco importa se, trattandosi di pareri unilaterali, questi non avessero la forza del contratto collettivo, anche perché, se così fosse stato, difficil- mente la questione avrebbe dato causa a un così alto numero di controversie: quel che conta è che l'interpretazione non fosse pacifica.
Alligo segnala diverse sentenze di merito e un arresto della magistratura contabile
(C. Conti Umbria 54/2012), del quale cita un lungo passaggio motivazionale in cui si dà tuttavia per scontata la portata innovativa e non interpretativa del comma 26,
e in cui non si trova alcuno specifico argomento che superi il ragionamento operato dalla Corte di Cassazione e condiviso dal primo giudice. In ogni caso, egli non prova affatto che l'orientamento espresso in questa sentenza, e nelle altre citate, fosse l'unico.
Sempre nel quinto motivo l lamenta che il tribunale avrebbe ammesso la Pt_1 compensazione fra il suo credito e quello del non caratterizzato da cer- CP_1 tezza e liquidità. Premesso che la compensazione giudiziale può esser dichiarata anche in presenza di un credito di pronta e facile liquidazione (vedi infra con rife- rimento al quarto motivo), il tribunale non ha disposto alcuna compensazione, ma ha negato il credito dell e affermato quello del Anche se avesse Pt_1 CP_1 diversamente stabilito, bene argomenta l'Ente che nel caso di specie non si sarebbe di fronte ad una compensazione propria, ma impropria, cioè ad un mero calcolo dare/avere relativo alle poste dipendenti dal medesimo rapporto obbligatorio.
Il motivo di appello è dunque infondato.
4- Con il primo motivo di appello l lamenta che il tribunale ha autorizzato Pt_1 la ripetizione del lordo e non del netto erogato. Richiama numerosi precedenti di N° 236/23 r.g.l.
legittimità e merito in cui si ribadisce che in caso di indebito retributivo il datore ha diritto di ripetere quanto il dipendente ha percepito in eccesso e non gli importi mai entrati nel suo patrimonio, quali le ritenute.
Aggiunge il lavoratore di avere dovuto pagare al fisco somme maggiori per Irpef
a causa dell'erogazione delle somme che sono state ripetute, lamentandone l'ormai consumata prescrizione e la relativa consolidata e ingiustificata perdita.
L'appellante fa presente di avere sollevato la questione già davanti al primo giu- dice, il quale non l'ha però affrontata.
Il Comune ammette che, con l'entrata in vigore dell'art. 150 D.L. 34/2020, conv. legge 77/2020, l'indebito sulle retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte va re- stituito al netto, ma evidenzia che le poste in questione riguardavano anni anteriori e, quando la richiesta di restituzione fu formulata, andava applicata la disciplina anteriore, contenuta nella vecchia formulazione dell'art. 10 comma 1 lett. d-bis
T.U.I.R. 917/1986, in base alla quale le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettata a tassazione in anni precedenti, sono comprensive degli oneri imposi- tivi, che il contribuente potrà poi dedurre nei periodi d'imposta successivi o dei quali potrà chiedere il rimborso all'amministrazione finanziaria.
L'appellato conclude che la restituzione sarebbe stata correttamente disposta al lordo, anche se, dato che la sentenza impugnata risale al 2023 e quindi ricade nella nuova disciplina, sarà proprio onere limitare la richiesta di restituzione al solo netto, esercitando il credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
Il in tal modo pretende un atto di fede sull'applicazione spontanea della CP_1 normativa sopravvenuta in presenza di un titolo che lo autorizza di contro a chiedere il pagamento al lordo. L'oggetto della controversia è tuttavia la legittimità del titolo così come formato dalla sentenza impugnata e questa Corte è tenuta ad applicare la legge vigente, restando fuori dal thema decidendum la volontà, allo stato solo di- chiarata, di non portarlo interamente ad esecuzione. Diverso sarebbe stato l'esito ove il Comune avesse dichiarato di rinunciare all'importo imputato alle ritenute, ma questo conclude invece la propria memoria di costituzione chiedendo al punto 7) di confermare la condanna alla restituzione di 62.437,60 euro.
Il motivo di appello è dunque fondato.
5- Il secondo motivo di appello riguarda gli accessori sulla somma da restituire, essendo stato disposto che vi sia compresa la rivalutazione nonostante il CP_1 non abbia svolto alcuna domanda ai sensi dell'art. 1224 c.c.
L'Ente ribatte che la domanda ex art. 1224 c.c. sarebbe in re ipsa e il danno an- drebbe presunto quantomeno per tutti i periodi in cui il saggio medio di rendimento dei titoli di Stato con scadenza fino a un anno sia inferiore a quello degli interessi legali. Lo stesso appellato riconosce tuttavia trattarsi di debito di valore e il ricorso in opposizione a d.i, non conteneva alcun riferimento al maggior danno, ma solo N° 236/23 r.g.l.
una generica e apodittica richiesta di condanna a "interessi come per legge e riva- lutazione monetaria dal dovuto al soddisfo". A ciò si aggiunga che si verte in tema di retribuzioni di pubblico dipendente, notoriamente sottratte alla disciplina dell'art. 439 c.p.c. in tema di cumulo di interessi e rivalutazione. Sotto questo aspetto il motivo è dunque fondato.
Più in generale, lamenta che il tribunale non abbia tenuto conto della sua Pt_1 evidente buona fede, ma in sentenza si fissa la decorrenza dalla domanda, proprio come previsto dall'art. 2033 c.c. per il caso di buona fede dell'accipiens.
La sentenza impugnata va dunque riformata con la condanna al pagamento della sorte capitale maggiorata dei soli interessi a decorrere dalla domanda.
6- Con il terzo motivo l'appellante richiama C. Cost. 8/2023 che, pur riconoscendo la legittimità dell'art. 2033 c.c. anche riguardo all'indebito retributivo, lo contem- pera con il principio di buona fede rilevando che l'esigibilità è subordinata a moda- lità compatibili con il legittimo affidamento dell'accipiens e con le sue condizioni patrimoniali. Lamenta che, essendo la pronuncia del Giudice delle leggi sopravve- nuta in corso di lite, si rendeva necessario convocare le parti per verificare le con- dizioni alle quali il Comune avrebbe potuto procedere al recupero, anche rateale, tentando una conciliazione.
Lo stesso appellante ammette tuttavia che non esiste alcuna norma che preveda una causa di nullità per il mancato espletamento di un tentativo di conciliazione, né può dirsi che la sentenza sia intervenuta a sorpresa in violazione dell'art. 101 c.p.c. visto che l aveva sollevato la questione in giudizio. L'Ente fa del resto notare Pt_1 che l'appellante mai in primo grado ha ventilato la possibilità di un accordo transat- tivo, insistendo sempre sull'integrale accoglimento delle proprie pretese e il rigetto di quelle avversarie.
L'appellante non deduce oltretutto di trovarsi in condizioni patrimoniali tali da rendere particolarmente difficile l'adempimento e pertanto nessun ostacolo concreto può nascere dall'applicazione del principio enucleato da C. Cost. 8/23, peraltro pa- lesemente rivolto a situazioni-limite di soggetti in stato di indigenza o comunque in ristrettezze economiche.
La sentenza impugnata non va dunque riformata in parte qua, restando indiffe- rente l'impegno dell'appellato, pur commendevole, a procedere al recupero di quanto dovuto nel pieno rispetto dei principi di buona fede.
7- Il quarto motivo riguarda la prova del quantum. Alligo sostiene che il CP_1 agendo in riconvenzionale, doveva produrre buste paga o altri elementi a sostegno della tesi di avere erogato 62.437,60 in più. L'argomentazione avrebbe senso se l avesse contestato specificamente tale importo, perché in caso contrario, a Pt_1 prescindere che la prova sia stata o meno fornita dal creditore, la mancata contesta- zione rende superfluo l'accertamento giudiziale. N° 236/23 r.g.l.
Il tribunale sul punto ha dato atto che il aveva formulato un'allegazione CP_1 puntuale che non era oggetto di "specifiche e circostanziate contestazioni da parte dell'opposto" il quale si limitava a definirli apoditticamente presunti. L'appellante critica tale passaggio motivazionale ("niente di più falso", testualmente), e a pag.
12 dell'atto di appello cita i punti in cui avrebbe formulato la contestazione.
Va premesso che l'entità della retribuzione percepita dall e l'imputazione Pt_1 delle singole voci è fatto comune alle parti, essendo pacifico che egli riceveva re- golarmente il prospetto paga e il CUD, sul quale, come visto supra, egli stesso ha dichiarato essere stati calcolati i suoi oneri fiscali.
Il Comune aveva prodotto come all. 5 al ricorso in opposizione (all. 3A alla me- moria di costituzione in appello, pag. 30) il seguente conteggio dettagliato:
a) anno 2009 (a decorrere da giugno) euro 112.722,28 percepiti, 90.201,18 dovuti, credito del Comune 22.521,10;
b) anno 2010, euro 176.970,44 percepiti, 140.803,09 dovuti, credito del Comune
36.167,35;
c) anno 2011 euro 172.524,76percepiti, 146.983,79 dovuti, credito del Comune
25.540,07;
d) anno 2012 euro 140.367,28 percepiti, 146.983,79 dovuti, debito del Comune
6.616,51;
e) anno 2013 (fino a ottobre) euro 106.943,17 percepiti, 122.118,48 dovuti, debito del Comune 15.175,31.
Le critiche citate a pag. 12 dell'appello non sono specifiche controdeduzioni a tali calcoli, ma argomentazioni di principio sulla non liquidità del credito e sull'unila- teralità del prospetto redatto dalla controparte. La non liquidità viene superata dall'accertamento giudiziale, che può per l'appunto nascere anche dalla mancata contestazione specifica. L'unilateralità è poi caratteristica di ogni allegazione di parte, che proprio per questo deve passare dal vaglio del contraddittorio.
Non si possono inoltre confondere le contestazioni di cui ai primi due motivi di appello (che incidono, sebbene parzialmente, sull'an) con quelle sul quantum cal- colato dal il quale correttamente fa notare come (vedi infra sul sesto mo- CP_1 tivo) lo stesso ammetta di condividere i conteggi quando li pone quale base Pt_1 delle proprie pretese in tema di diritto di rogito.
Il motivo è dunque infondato
7- Con il sesto motivo (pag. 17 atto d'appello, sub lett. f) l'appellante lamenta che il tribunale avrebbe dovuto quantomeno riconoscere i diritti di rogito. Sostiene che il Comune avrebbe riconosciuto implicitamente il debito perché, affermando nei propri conteggi che egli era creditore di 6.616,51 euro per il 2012 e 15.175,31 per il 2013, e considerando che l'art. 41 legge 31/1980 prevede che i diritti di rogito N° 236/23 r.g.l.
sono dovuti nella misura di un terzo della retribuzione, sarebbe giocoforza ricono- scergli [(6.616,51+15.175,31) /3] quantomeno 7.311,76 euro. Lamenta che il tribu- nale ha esaminato i conteggi solo in malam partem rispetto al problema dell'importo della RP, mentre, una volta che li abbia ritenuti condivisibili, deve tenerne conto anche in bonam partem. Conclude pertanto che non vi era necessità di prove ulte- riori né di specifiche domande da parte sua.
Va premesso che non si applica alla fattispecie ratione temporis l'art. 10, comma
2bis D.L. 90/2014 che limita l'attribuzione di una quota dei diritti di rogito ai soli segretari comunali che non abbiano qualifica dirigenziale o che prestino servizio in enti locali privi di personale con qualifica dirigenziale.
Per il periodo anteriore, cui si riferiscono le pretese dell , vigeva l'art. 37 Pt_1
CCNL comma 3 CCNL 16 maggio 2001, in combinato disposto con l'art. 41 legge
312/1980, con conseguente diritto al 75% di quanto spettante all'ente per diritti di segreteria, entro il limite di un terzo dello stipendio complessivo in godimento.
Il conteggio eseguito dall'appellante, basato sulla distinta fornita dallo stesso ente e già richiamata nell'esame del quarto motivo d'appello, costituisce atto confessorio del quantum sul quale applicare il citato art. 37, né sussistono, a parte il richiamo anacronistico al D.L. 90/2014, contestazioni ulteriori in diritto. Il motivo è dunque fondato.
8- Il settimo motivo, rubricato come sesto a pag. 19 dell'atto d'appello, riguarda infine l'importo liquidato a titolo di spese di lite, e cioè 13.395,00 per la fase di opposizione e altri 1.000,00 per il monitorio. Premesso che il non ha de- CP_1 positato nota spese, lamenta la mancata indicazione delle fasi che andavano ricono- sciute, dello scaglione applicato e del valore (fra minimo e massimo) ritenuto con- gruo, osservando che nel caso di specie, trattandosi di controversia meramente do- cumentale e applicandosi il quinto scaglione (>52.000,00), l'importo individuato sarebbe abnorme, e ciò anche per il monitorio, in cui non vi è luogo ad alcun rim- borso trattandosi di procedimento inaudita altera parte.
Aggiunge che, dovendosi semmai condannare alla restituzione del netto e non del lordo, il decisum scenderebbe al di sotto dei 52.000,00 euro e pertanto andrebbe applicato il quarto scaglione tariffario.
In ogni caso, prosegue l , la presenza di un contrasto giurisprudenziale, e di Pt_1 un comportamento pregresso dell'amministrazione che aveva ingenerato un affida- mento, giustificava la compensazione almeno parziale delle spese.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, la compensazione integrale potrebbe essere comunque disposta perché si è di fronte ad una reciproca soccombenza. Le argomentazioni dell giustificano ulteriormente tale decisione, valevole ov- Pt_1 viamente per ambo i gradi.
Le questioni relative al quantum liquidato restano dunque assorbite. N° 236/23 r.g.l.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 13 aprile 2023 da Parte_1 contro il avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Messina Controparte_1
n° 406 pubblicata in data 3 marzo 2023, in parziali accoglimento dell'appello e ri- forma della sentenza impugnata, che nel resto conferma:
1- riduce l'importo di 62.437,60 di cui al punto 3) del dispositivo rideterminandolo al netto degli oneri fiscali, disponendo altresì che ne vengano detratti 7.311,76 euro a titolo di diritti di rogito e che la somma così risultante sia gravata dei soli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2- compensa integralmente le spese del doppio grado.
Messina 5 novembre 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore
In esito alla camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del termine per note di trattazione scritta del 22 ottobre 2024, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 236/23 R.G.L. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. e residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in S. Teresa Riva (Me), via L. Bucalo 32, elettivamente domiciliato in Messina, via
Ducezio 12, presso lo studio dell'avv. prof. Carlo Mazzù del foro di Messina, c.f.
, fax 090-6411556, pec che lo C.F._2 Email_1 rappresenta e difende-Appellante
CONTRO
, in persona del Sindaco, Piazza Unione Europea, c.f. e p. iva Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Messina, via XXIV Maggio 40, presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. Massimo Leggio, c.f. che lo rappresenta e C.F._3 difende, fax 090/9033429 pec t–Appellato Email_2
OGGETTO: differenze retributive- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Messina n° 406 pubblicata in data 3 marzo 2023
CONCLUSIONI
Alligo: 1) istanza cautelare (rinunciata); 2) in via principale, riformare la sentenza appellata;
3) per l'effetto, accertamento del diritto dell'appellante al pagamento da parte del delle somme pari ad 29.103,10 (o, in subordine, anche Controparte_1 per le sole voci di diritto di rogito pari ad Euro 7311,76) oltre accessori di legge, interessi e rivalutazione, accogloiendo le domande svolte in primo grado e di seguito, trascritte: a) rigettare l'opposizione a D.I. 1265/2015 trib. lavoro di
Messina, con conferma dello stesso in tutto o in parte nella misura ritenuta dovuta, oltre interessi e rivalutazione dal sorgere del diritto;
b) rigettare la domanda ricon- venzionale;
c) condannare il al pagamento delle spese del pri- Controparte_1 mo grado del monitorio;
4) in subordine, ridurre il condannatorio al netto e non al N° 236/23 r.g.l.
lordo e senza interessi e rivalutazione, previa compensazione con quanto dovuto al dott. a titolo di diritti di rogito, pari ad Euro 7.311,76 oltre interessi e ri- Pt_1 valutazione, o alla misura minore ritenuta dovuta;
5) in via ulteriormente subordi- nata, stabilire le modalità di restituzione, nel rispetto di quanto stabilito dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 8/2023; 6) in estremo subordine, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui non ha compensato le spese di primo grado
(in tutto o in parte) e, comunque riformare il condannatorio con riconoscimento delle sole voci tariffarie effettivamente dovute e secondo il corretto scaglione (fino ad Euro 52.000,00). Vittoria di spese e compensi del presente grado.
1) omissis sull'istanza cautelare. 2) Dichiarare il proposto appello CP_1 inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. 3) Nel merito, rigettare l'appello. 4)
Confermare la sentenza impugnata. 5) Confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto. 6) Confermare il rigetto delle domande formulate dall'appellante. 7)
Confermare la condanna dell'appellante alla restituzione in favore del CP_1 della complessiva somma di € 62.437,60, oltre interessi e rivalutazione
[...] monetaria dalla domanda al soddisfo, in accoglimento della domanda riconvenzio- nale. 8) Confermare la condanna dell'appellantalla rifusione delle spese processuali per il primo grado, liquidate in € 13.395,00, oltre generali, i.v.a. e c.p.a., e al rimborso del contributo unificato relativo al primo grado. Con vittoria di spese e compensi per il presente grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 4 novembre 2015 al Giudice del lavoro di Messina, Parte_1 chiedeva e otteneva decreto ingiuntivo per l'importo di 29.103,58 euro a titolo di differenze retributive nei confronti del per il quale aveva Controparte_1 svolto le funzioni di segretario comunale da giugno 2009 a ottobre 2013.
Il Comune ha proposto opposizione chiedendo anche, in via riconvenzionale, la condanna dell a restituire 62.437,60 indebitamente ricevuti. Pt_1
Resistendo l , con sentenza n° 406 depositata il 3 marzo 2023 il tribunale Pt_1 ha revocato il decreto ingiuntivo e ha accolto la riconvenzionale condannando l'op- posto a restituire al Comune 62.437,60 euro oltre interessi e rivalutazione dalla do- manda al soddisfo e a rimborsargli le spese di lite, liquidate in 13.395,00 euro. ha proposto appello con ricorso depositato in data 13 aprile 2023, Parte_1 contestualmente invocando la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Nella resistenza del all'udienza del 5 marzo 2023 l'appellante Controparte_1 rinunciava all'inibitoria e le parti discutevano oralmente la controversia. La deci- sione, previa declaratoria di inammissibilità delle note "preverbale" depositate senza autorizzazione dall il 4 marzo 2023, è stata fissata, ai sensi dell'art. Pt_1
127ter c.p.c.. mediante sostituzione dell'udienza 22 ottobre 2024 con l'assegnazione N° 236/23 r.g.l.
di termine per note di trattazione scritta entro la medesima data. Depositate tempe- stivamente le note, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Il decreto ingiuntivo aveva per oggetto crediti in parte relative alla retribuzione di posizione (di seguito RP) ai sensi dell'art. 41 legge 312/1980 e degli artt. 37 e 41
CCNL di categoria, e in parte imputati ai diritti di rogito. Il Comune ha invocato l'art. 4 comma 26 legge 183/2011 (di seguito "comma 26"), da applicare anche alle retribuzioni maturate anteriormente data la valenza interpretativa della norma, in ragione della quale, oltre a non essere dovute le somme oggetto di monizione, an- davano recuperate siccome indebite le maggiori somme erogate a partire dall'inizio del rapporto.
Risulta che il aveva adeguato la retribuzione dell con determina CP_1 Pt_1 dirigenziale 24/2011, con decorrenza dall'assunzione, ritenendo di dovere adeguare la RP a quella massima dei dirigenti apicali comunali (clausola di galleggiamento), sulla quale andava riconosciuta una RP maggiorata del 50%, importo lordo
90.000,00 euro annui, in base al CCNL segretari comunali quadriennio 2006/09, biennio economico 2006/07.
L'area coordinamento economico finanziaria del con nota prot. CP_1
T1.22290 del 21 novembre 2011, aveva tuttavia chiesto all'area risorse interne di rimodulare il trattamento perché calcolato in eccesso, dato che la maggiorazione del 50% andava semmai calcolata partendo dalla RP ordinaria e la clausola di gal- leggiamento andava poi applicata sull'importo così determinato.
Il criterio comunicato con la predetta nota veniva recepito dal siccome CP_1 basato su pareri interpretativi dell'Aran e resa cogente dal comma 26, atti da consi- derare dotati di efficacia retroattiva. Il Comune ricalcolava dunque il trattamento dell per l'intera durata del rapporto (giugno 2009 – 16 ottobre 2013) e con- Pt_1 cludeva che questi aveva percepito somme maggiori di quelle dovutegli per
62.437,60 euro, tenuto conto dell'effetto retroattivo da attribuire ai pareri Aran e del comma 26.
ha di contro insistito nella tesi che il fosse debitore delle somme Pt_1 CP_1 oggetto del decreto opposto, contestando l'efficacia retroattiva.
2- Il tribunale ha esaminato l'art. 41 commi 3-4-5 CCNL 16 maggio 2001, osser- vando che il comma 3 conteneva la tabella dei valori annui complessivi della RP, il comma 4 autorizzava la corresponsione di maggiorazioni se compatibili con le ri- sorse e la capacità di spesa dell'ente e il comma 5 fissava il limite minimo della RP nell'importo spettante per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente. Dato atto delle difficoltà applicative di tali commi, e delle notevoli differenze che scaturivano dall'adesione all'uno o all'altro criterio di calcolo, il tribunale ha rilevato che il legi- slatore è intervenuto per dare una soluzione interpretativa proprio con il comma 26 N° 236/23 r.g.l.
disponendo che l'allineamento stipendiale di cui all'art. 41 comma 5 si applicasse sulla retribuzione di posizione complessivamente intesa, comprensiva della mag- giorazione di cui all'art. 41 comma 4.
Richiamando Cass. sez. lav. ord. 14675/2022 (nel solco di altri più risalenti pre- cedenti e soprattutto di Cass. sez. lav. 4619/2019), il Giudice a quo ha ritenuto in- nanzitutto che, anche prima dell'intervento interpretativo del comma 26, l'art. 41 andasse interpretato nel senso restrittivo, data la natura perequativa e non retributiva del riallineamento e considerando che il comma 4 si riferiva testualmente al solo comma 3 e non anche al comma 5. In ogni caso, ha rilevato che, nella parte che qui rileva, il comma 26 non può che essere considerato come norma interpretativa e quindi già in re ipsa interpretativa.
Il tribunale ha dunque concluso che da un lato non spettano al lavoratore le mag- giori somme invocate in monitorio e dall'altro è fondata la pretesa di ripetizione azionata dal CP_1
Nell'ultima pagina della motivazione, il primo Giudice esclude esser dovuti i di- ritti di rogito e di segreteria perché carenti dei requisiti di certezza, liquidità ed esi- gibilità, osservando che l nel giudizio di opposizione non ha formulato un'ap- Pt_1 posita domanda al riguardo né ha integrato la prova.
3- Assume valore pregiudiziale il quinto motivo di appello in quanto contenente una critica all'impianto complessivo della decisione. Al contrario di quanto soste- nuto dal non si tratta di motivo inammissibile perché nulla vieta che l'ap- CP_1 pellante censuri le basi fondanti della decisione impugnata cercando di travolgerla per intero piuttosto che per singole parti.
L'appellante critica il tribunale perché si sarebbe adeguato in modo acritico ai precedenti della Cassazione ancorché "non a sezioni unite e pertanto non… vinco- lanti". Nel nostro ordinamento non esiste un principio di stare decisis e men che meno una distinzione di efficacia fra pronunce a sezioni semplici e a sezioni unite
(fermo ovviamente il tendenziale maggior prestigio delle seconde). Il tribunale ha motivato attraverso la trascrizione integrale di parti di motivazione delle sentenze che condivideva, dando adito al lettore di immaginare un mero adeguamento acri- tico. Questa Corte non è tuttavia chiamata a sindacare il metodo di redazione delle sentenze sottopostele, ma la loro fondatezza. I principi applicati dal tribunale sono ampiamente consolidati in giurisprudenza di legittimità, come in fondo, a malin- cuore, ammette lo stesso appellante.
Superato questo infortunio concettuale, va però dato atto che a partire da pag. 14,
l'appellante formula delle censure concrete all'impianto interpretativo consolidato.
In primo luogo sostiene che il comma 26 non ha efficacia retroattiva perché prevede un divieto di corrispondere somme ex art. 41 comma 5 "a decorrere dalla data di N° 236/23 r.g.l.
entrata in vigore della presente legge" e tale precisazione avrebbe senso solo consi- derando la norma non retroattiva.
La tesi, pur suggestiva, parte dall'erronea parificazione del concetto di "norma" con quello di "articolo di legge" o addirittura, nel caso di specie, di "comma di articolo". Ben può succedere, e ciò accade manifestamente nel caso di specie, che uno stesso comma contenga più norme, regolando da un lato l'interpretazione della disciplina per il passato e introducendo per il futuro una regola di comportamento.
Nemmeno può dirsi che le due previsioni siano logicamente incompatibili perché, sulla base della stessa premessa (l'interpretazione restrittiva dell'art. 41), trae due conseguenze entrambe coerenti con quest'ultima.
Sostiene ancora l che non vi fosse alcun contrasto di interpretazione da Pt_1 sanare perché "unica interpretazione fattane tanto dalle P.A. quanto dai giudici di merito e contabili era quella favorevole alla tesi esposta dai segretari comunali".
Già il fatto che sia stato instaurato un vasto contenzioso in tutta Italia dimostra che la P.A. non interpretava affatto unanimemente la normativa. A ciò si aggiunga che l'ARAN aveva già interpretato nel senso poi recepito dalla giurisprudenza applicata dalla Cassazione, e poco importa se, trattandosi di pareri unilaterali, questi non avessero la forza del contratto collettivo, anche perché, se così fosse stato, difficil- mente la questione avrebbe dato causa a un così alto numero di controversie: quel che conta è che l'interpretazione non fosse pacifica.
Alligo segnala diverse sentenze di merito e un arresto della magistratura contabile
(C. Conti Umbria 54/2012), del quale cita un lungo passaggio motivazionale in cui si dà tuttavia per scontata la portata innovativa e non interpretativa del comma 26,
e in cui non si trova alcuno specifico argomento che superi il ragionamento operato dalla Corte di Cassazione e condiviso dal primo giudice. In ogni caso, egli non prova affatto che l'orientamento espresso in questa sentenza, e nelle altre citate, fosse l'unico.
Sempre nel quinto motivo l lamenta che il tribunale avrebbe ammesso la Pt_1 compensazione fra il suo credito e quello del non caratterizzato da cer- CP_1 tezza e liquidità. Premesso che la compensazione giudiziale può esser dichiarata anche in presenza di un credito di pronta e facile liquidazione (vedi infra con rife- rimento al quarto motivo), il tribunale non ha disposto alcuna compensazione, ma ha negato il credito dell e affermato quello del Anche se avesse Pt_1 CP_1 diversamente stabilito, bene argomenta l'Ente che nel caso di specie non si sarebbe di fronte ad una compensazione propria, ma impropria, cioè ad un mero calcolo dare/avere relativo alle poste dipendenti dal medesimo rapporto obbligatorio.
Il motivo di appello è dunque infondato.
4- Con il primo motivo di appello l lamenta che il tribunale ha autorizzato Pt_1 la ripetizione del lordo e non del netto erogato. Richiama numerosi precedenti di N° 236/23 r.g.l.
legittimità e merito in cui si ribadisce che in caso di indebito retributivo il datore ha diritto di ripetere quanto il dipendente ha percepito in eccesso e non gli importi mai entrati nel suo patrimonio, quali le ritenute.
Aggiunge il lavoratore di avere dovuto pagare al fisco somme maggiori per Irpef
a causa dell'erogazione delle somme che sono state ripetute, lamentandone l'ormai consumata prescrizione e la relativa consolidata e ingiustificata perdita.
L'appellante fa presente di avere sollevato la questione già davanti al primo giu- dice, il quale non l'ha però affrontata.
Il Comune ammette che, con l'entrata in vigore dell'art. 150 D.L. 34/2020, conv. legge 77/2020, l'indebito sulle retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte va re- stituito al netto, ma evidenzia che le poste in questione riguardavano anni anteriori e, quando la richiesta di restituzione fu formulata, andava applicata la disciplina anteriore, contenuta nella vecchia formulazione dell'art. 10 comma 1 lett. d-bis
T.U.I.R. 917/1986, in base alla quale le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettata a tassazione in anni precedenti, sono comprensive degli oneri imposi- tivi, che il contribuente potrà poi dedurre nei periodi d'imposta successivi o dei quali potrà chiedere il rimborso all'amministrazione finanziaria.
L'appellato conclude che la restituzione sarebbe stata correttamente disposta al lordo, anche se, dato che la sentenza impugnata risale al 2023 e quindi ricade nella nuova disciplina, sarà proprio onere limitare la richiesta di restituzione al solo netto, esercitando il credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
Il in tal modo pretende un atto di fede sull'applicazione spontanea della CP_1 normativa sopravvenuta in presenza di un titolo che lo autorizza di contro a chiedere il pagamento al lordo. L'oggetto della controversia è tuttavia la legittimità del titolo così come formato dalla sentenza impugnata e questa Corte è tenuta ad applicare la legge vigente, restando fuori dal thema decidendum la volontà, allo stato solo di- chiarata, di non portarlo interamente ad esecuzione. Diverso sarebbe stato l'esito ove il Comune avesse dichiarato di rinunciare all'importo imputato alle ritenute, ma questo conclude invece la propria memoria di costituzione chiedendo al punto 7) di confermare la condanna alla restituzione di 62.437,60 euro.
Il motivo di appello è dunque fondato.
5- Il secondo motivo di appello riguarda gli accessori sulla somma da restituire, essendo stato disposto che vi sia compresa la rivalutazione nonostante il CP_1 non abbia svolto alcuna domanda ai sensi dell'art. 1224 c.c.
L'Ente ribatte che la domanda ex art. 1224 c.c. sarebbe in re ipsa e il danno an- drebbe presunto quantomeno per tutti i periodi in cui il saggio medio di rendimento dei titoli di Stato con scadenza fino a un anno sia inferiore a quello degli interessi legali. Lo stesso appellato riconosce tuttavia trattarsi di debito di valore e il ricorso in opposizione a d.i, non conteneva alcun riferimento al maggior danno, ma solo N° 236/23 r.g.l.
una generica e apodittica richiesta di condanna a "interessi come per legge e riva- lutazione monetaria dal dovuto al soddisfo". A ciò si aggiunga che si verte in tema di retribuzioni di pubblico dipendente, notoriamente sottratte alla disciplina dell'art. 439 c.p.c. in tema di cumulo di interessi e rivalutazione. Sotto questo aspetto il motivo è dunque fondato.
Più in generale, lamenta che il tribunale non abbia tenuto conto della sua Pt_1 evidente buona fede, ma in sentenza si fissa la decorrenza dalla domanda, proprio come previsto dall'art. 2033 c.c. per il caso di buona fede dell'accipiens.
La sentenza impugnata va dunque riformata con la condanna al pagamento della sorte capitale maggiorata dei soli interessi a decorrere dalla domanda.
6- Con il terzo motivo l'appellante richiama C. Cost. 8/2023 che, pur riconoscendo la legittimità dell'art. 2033 c.c. anche riguardo all'indebito retributivo, lo contem- pera con il principio di buona fede rilevando che l'esigibilità è subordinata a moda- lità compatibili con il legittimo affidamento dell'accipiens e con le sue condizioni patrimoniali. Lamenta che, essendo la pronuncia del Giudice delle leggi sopravve- nuta in corso di lite, si rendeva necessario convocare le parti per verificare le con- dizioni alle quali il Comune avrebbe potuto procedere al recupero, anche rateale, tentando una conciliazione.
Lo stesso appellante ammette tuttavia che non esiste alcuna norma che preveda una causa di nullità per il mancato espletamento di un tentativo di conciliazione, né può dirsi che la sentenza sia intervenuta a sorpresa in violazione dell'art. 101 c.p.c. visto che l aveva sollevato la questione in giudizio. L'Ente fa del resto notare Pt_1 che l'appellante mai in primo grado ha ventilato la possibilità di un accordo transat- tivo, insistendo sempre sull'integrale accoglimento delle proprie pretese e il rigetto di quelle avversarie.
L'appellante non deduce oltretutto di trovarsi in condizioni patrimoniali tali da rendere particolarmente difficile l'adempimento e pertanto nessun ostacolo concreto può nascere dall'applicazione del principio enucleato da C. Cost. 8/23, peraltro pa- lesemente rivolto a situazioni-limite di soggetti in stato di indigenza o comunque in ristrettezze economiche.
La sentenza impugnata non va dunque riformata in parte qua, restando indiffe- rente l'impegno dell'appellato, pur commendevole, a procedere al recupero di quanto dovuto nel pieno rispetto dei principi di buona fede.
7- Il quarto motivo riguarda la prova del quantum. Alligo sostiene che il CP_1 agendo in riconvenzionale, doveva produrre buste paga o altri elementi a sostegno della tesi di avere erogato 62.437,60 in più. L'argomentazione avrebbe senso se l avesse contestato specificamente tale importo, perché in caso contrario, a Pt_1 prescindere che la prova sia stata o meno fornita dal creditore, la mancata contesta- zione rende superfluo l'accertamento giudiziale. N° 236/23 r.g.l.
Il tribunale sul punto ha dato atto che il aveva formulato un'allegazione CP_1 puntuale che non era oggetto di "specifiche e circostanziate contestazioni da parte dell'opposto" il quale si limitava a definirli apoditticamente presunti. L'appellante critica tale passaggio motivazionale ("niente di più falso", testualmente), e a pag.
12 dell'atto di appello cita i punti in cui avrebbe formulato la contestazione.
Va premesso che l'entità della retribuzione percepita dall e l'imputazione Pt_1 delle singole voci è fatto comune alle parti, essendo pacifico che egli riceveva re- golarmente il prospetto paga e il CUD, sul quale, come visto supra, egli stesso ha dichiarato essere stati calcolati i suoi oneri fiscali.
Il Comune aveva prodotto come all. 5 al ricorso in opposizione (all. 3A alla me- moria di costituzione in appello, pag. 30) il seguente conteggio dettagliato:
a) anno 2009 (a decorrere da giugno) euro 112.722,28 percepiti, 90.201,18 dovuti, credito del Comune 22.521,10;
b) anno 2010, euro 176.970,44 percepiti, 140.803,09 dovuti, credito del Comune
36.167,35;
c) anno 2011 euro 172.524,76percepiti, 146.983,79 dovuti, credito del Comune
25.540,07;
d) anno 2012 euro 140.367,28 percepiti, 146.983,79 dovuti, debito del Comune
6.616,51;
e) anno 2013 (fino a ottobre) euro 106.943,17 percepiti, 122.118,48 dovuti, debito del Comune 15.175,31.
Le critiche citate a pag. 12 dell'appello non sono specifiche controdeduzioni a tali calcoli, ma argomentazioni di principio sulla non liquidità del credito e sull'unila- teralità del prospetto redatto dalla controparte. La non liquidità viene superata dall'accertamento giudiziale, che può per l'appunto nascere anche dalla mancata contestazione specifica. L'unilateralità è poi caratteristica di ogni allegazione di parte, che proprio per questo deve passare dal vaglio del contraddittorio.
Non si possono inoltre confondere le contestazioni di cui ai primi due motivi di appello (che incidono, sebbene parzialmente, sull'an) con quelle sul quantum cal- colato dal il quale correttamente fa notare come (vedi infra sul sesto mo- CP_1 tivo) lo stesso ammetta di condividere i conteggi quando li pone quale base Pt_1 delle proprie pretese in tema di diritto di rogito.
Il motivo è dunque infondato
7- Con il sesto motivo (pag. 17 atto d'appello, sub lett. f) l'appellante lamenta che il tribunale avrebbe dovuto quantomeno riconoscere i diritti di rogito. Sostiene che il Comune avrebbe riconosciuto implicitamente il debito perché, affermando nei propri conteggi che egli era creditore di 6.616,51 euro per il 2012 e 15.175,31 per il 2013, e considerando che l'art. 41 legge 31/1980 prevede che i diritti di rogito N° 236/23 r.g.l.
sono dovuti nella misura di un terzo della retribuzione, sarebbe giocoforza ricono- scergli [(6.616,51+15.175,31) /3] quantomeno 7.311,76 euro. Lamenta che il tribu- nale ha esaminato i conteggi solo in malam partem rispetto al problema dell'importo della RP, mentre, una volta che li abbia ritenuti condivisibili, deve tenerne conto anche in bonam partem. Conclude pertanto che non vi era necessità di prove ulte- riori né di specifiche domande da parte sua.
Va premesso che non si applica alla fattispecie ratione temporis l'art. 10, comma
2bis D.L. 90/2014 che limita l'attribuzione di una quota dei diritti di rogito ai soli segretari comunali che non abbiano qualifica dirigenziale o che prestino servizio in enti locali privi di personale con qualifica dirigenziale.
Per il periodo anteriore, cui si riferiscono le pretese dell , vigeva l'art. 37 Pt_1
CCNL comma 3 CCNL 16 maggio 2001, in combinato disposto con l'art. 41 legge
312/1980, con conseguente diritto al 75% di quanto spettante all'ente per diritti di segreteria, entro il limite di un terzo dello stipendio complessivo in godimento.
Il conteggio eseguito dall'appellante, basato sulla distinta fornita dallo stesso ente e già richiamata nell'esame del quarto motivo d'appello, costituisce atto confessorio del quantum sul quale applicare il citato art. 37, né sussistono, a parte il richiamo anacronistico al D.L. 90/2014, contestazioni ulteriori in diritto. Il motivo è dunque fondato.
8- Il settimo motivo, rubricato come sesto a pag. 19 dell'atto d'appello, riguarda infine l'importo liquidato a titolo di spese di lite, e cioè 13.395,00 per la fase di opposizione e altri 1.000,00 per il monitorio. Premesso che il non ha de- CP_1 positato nota spese, lamenta la mancata indicazione delle fasi che andavano ricono- sciute, dello scaglione applicato e del valore (fra minimo e massimo) ritenuto con- gruo, osservando che nel caso di specie, trattandosi di controversia meramente do- cumentale e applicandosi il quinto scaglione (>52.000,00), l'importo individuato sarebbe abnorme, e ciò anche per il monitorio, in cui non vi è luogo ad alcun rim- borso trattandosi di procedimento inaudita altera parte.
Aggiunge che, dovendosi semmai condannare alla restituzione del netto e non del lordo, il decisum scenderebbe al di sotto dei 52.000,00 euro e pertanto andrebbe applicato il quarto scaglione tariffario.
In ogni caso, prosegue l , la presenza di un contrasto giurisprudenziale, e di Pt_1 un comportamento pregresso dell'amministrazione che aveva ingenerato un affida- mento, giustificava la compensazione almeno parziale delle spese.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, la compensazione integrale potrebbe essere comunque disposta perché si è di fronte ad una reciproca soccombenza. Le argomentazioni dell giustificano ulteriormente tale decisione, valevole ov- Pt_1 viamente per ambo i gradi.
Le questioni relative al quantum liquidato restano dunque assorbite. N° 236/23 r.g.l.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 13 aprile 2023 da Parte_1 contro il avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Messina Controparte_1
n° 406 pubblicata in data 3 marzo 2023, in parziali accoglimento dell'appello e ri- forma della sentenza impugnata, che nel resto conferma:
1- riduce l'importo di 62.437,60 di cui al punto 3) del dispositivo rideterminandolo al netto degli oneri fiscali, disponendo altresì che ne vengano detratti 7.311,76 euro a titolo di diritti di rogito e che la somma così risultante sia gravata dei soli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2- compensa integralmente le spese del doppio grado.
Messina 5 novembre 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)