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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 2940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2940 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere all'esito dell'udienza del 25.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2827 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Parte_1
CA NE, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Latina 33
APPELLANTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in CP_1 virtù di procura generale, dall'avvocato Clotilde Mazza ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'istituto
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5085/2023 pubblicata in data 17/5/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, respingeva la domanda presentata da al fine di fare valere il proprio preteso Parte_1 diritto al ricalcolo della quota B del trattamento pensionistico di anzianità in suo godimento a decorrere dal 1/2/2019.
Avverso tale sentenza proponeva appello fondato su più motivi. Parte_1
CP_ L' si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento gravame.
Nel corso del giudizio veniva disposta ed effettuata ctu contabile.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
CP_
aveva convenuto in giudizio l' in qualità di successore a titolo Parte_1 universale dell' al fine di fare accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento CP_2 di accoglimento della sua domanda di pensione, nella parte in cui era stata determinata la parte relativa alla quota B della stessa pensione sulla base della media “ridotta” entro un limite massimo, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del dpr n. 1470/1971, anziché sulla base della media effettiva delle retribuzioni prevista dall'art. 4, comma 8 del d.lgs. n. 182/1997 (utilizzando come base di calcolo un importo pari ad € 499,60) ed utilizzando un numero di contributi giornalieri inferiore rispetto a quelli risultanti dall'estratto contributivo in atti, numero che sosteneva essere pari ad € 2.243 salvo quello diverso ritenuto di giustizia.
CP_
Chiedeva la conseguente condanna dell' al pagamento, a decorrere dal 1/2/2019, delle maggiori somme dovute oltre accessori di legge sulla base della determinazione della quota B della pensione in un importo mensile lordo complessivo pari a € 1.149,20 (in quello diverso ritenuto di giustizia).
Il Tribunale respingeva la domanda.
Rilevato come non risultasse contestato il numero dei contributi versati dal ricorrente rimanendo invece controverso esclusivamente il criterio di calcolo della cosiddetta quota B della pensione in suo godimento e, conseguentemente, il suo ammontare, negava, con rilievo assorbente, in applicazione del principio della ragione più liquida, il suo diritto a vedersi determinata la quota B della pensione sulla base dei criteri di calcolo di cui all'art. 4, comma 8, del d.lgs. 182/1997.
Richiamava a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua il limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182/1997 non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs.
L'appellante contesta la gravata sentenza per:
I) Violazione e / o falsa applicazione dell'art. 12 del decreto del presidente della repubblica n. 1420 del 31 dicembre 1971; dell'articolo 12 del decreto legislativo 503/1992; degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 182 del 30 aprile 1997. Contesta diffusamente l'erroneità dell'interpretazione dell'art. 4, comma 8, d.lgs. 182/1997 elaborata dalla SC e del principio di diritto applicato dal giudice di prime cure prospettando, in caso contrario, questione di legittimità costituzionale di tale norma per violazione dell'art. 76 Cost.
II) Omessa motivazione sul secondo vizio del provvedimento di liquidazione lamentato dal pensionato relativo al computo di solo una parte dei contributi giornalieri del periodo di competenza della quota b della pensione cosi' come risultanti dall'estratto contributivo in atti.
Rivendica, in subordine, nell'ipotesi di ritenuta applicabilità dei principi di legittimità applicati dal giudice di prime cure, il proprio diritto a vedersi liquidare la pensione, con Parte_ decorrenza dal 1/1/2012 utilizzando come base di calcolo la indicata dall' ma CP_1 anche tutti i contributi giornalieri del periodo di competenza della stessa Quota B della pensione così come indicati in ricorso e come riscontrato dall'estratto contributivo prodotto in atti, lamentando l'omessa statuizione da parte del giudice di prime cure in ordine a tale parte della domanda.
Il primo motivo è infondato.
Intende il Collegio ribadire i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua in tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della "quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l' (cfr. Cass. n. 36056 del 09/12/2022 e Cass. n. 24245 del 09/08/2023). CP_1
Si tratta di un principio di diritto ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che anche da ultimo ha precisato che “A tale orientamento va data necessaria continuità, al fine di comporre i diversi interessi in gioco, tutti di rilievo costituzionale, quali, da una parte, garantire trattamenti pensionistici idonei ad assicurare un adeguato tenore di vita nel periodo di quiescenza del pensionato e dall'altro mantenere l'equilibrio economico-finanziario dell' ” (Cass. n. 8788/2023). Controparte_3
Manifestamente infondata deve poi reputarsi la questione di legittimità costituzionale prospettata in subordine da parte appellante.
E' sufficiente osservare a tale proposito che la questione qui proposta è stata già disattesa dai giudici di legittimità che hanno affermato che “ad avviso della parte privata, la questione dovrebbe risolversi considerando il contenuto dell'art. 2, comma 22, della l. n. 335 del 1995, là dove indica al legislatore delegato la finalità della commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti;
da qui si fa derivare l'obbligo, disatteso dall'art. 4 D.lgs. n. 182/1987, del legislatore delegato di equiparare il massimale pensionabile a quello contributivo;
l'assunto non è accoglibile, posto che, come si è sopra precisato, non risponde al vero che la legge delega si sia occupata di ritoccare la disciplina non risponde al vero che la legge delega si sia occupata di ritoccare la disciplina del massimale retributivo pensionabile in oggetto equiparandolo al massimale imponibile;
l'art. 2, comma 22, l. n. 335/1995, infatti, nell'ottica di rigore e di stabilizzazione della spesa pensionistica, che ha contraddistinto quella riforma, si è limitato ad indicare al legislatore delegato la necessità di ridefinire le aliquote contributive, tenendo conto delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti ed alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurative, in applicazione dei commi da 6 a 10 dell'art. 1 legge cit.; peraltro, l'art. 2, comma 22 lett. d), legge n. 335/1995 indica la via di una armonizzazione che salvaguardi comunque le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati, quale è il complesso normativo previdenziale relativo ai lavoratori dello spettacolo;
dunque, nessuna violazione della legge delega, con consequenziale violazione dell'art. 76 Cost., si manifesta nei contenuti del decreto legislativo n. 182/1997 e nel mantenimento del massimale indicato nell'art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420/1971” (ex plurimis Cass 24555/2023, Cass. n. 27495/2023, 27503/2023).
In precedenza la SC, sempre nel disattendere le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai pensionati ex per confutare il principio di diritto dettato nella pronuncia CP_2 rescindente, aveva già affermato che “Sostiene parte controricorrente che l'interpretazione adottata da questa Corte dell'art.4, co.8 d. lgs. n.182/97 sarebbe in contrasto con la legge delega (art.2, co.22, lett. a) n.335/95), laddove prevede, come criterio direttivo, la
“commisurazione delle prestazioni” pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti”. L'interpretazione adottata verrebbe invece a commisurare la retribuzione massima giornaliera a 315.000 lire a fronte dell'onere contributivo sostenuto sulla retribuzione massima giornaliera pari a 1.000.000 lire. Ora, nelle citate sentenze si è richiamata C. Cost. n.202/08 che, proprio riguardo al divario tra la retribuzione sottoposta a contribuzione piena (lire 1.000.000) e la retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione (lire 315.000), ne ha escluso il contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza e di adeguatezza e di proporzionalità della tutela previdenziale, «purché una certa proporzionalità venga assicurata e, soprattutto, non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all'art. 38 della Costituzione» (punto 2 del Considerato in diritto). Si è poi ricordato che la Carta fondamentale non richiede una «necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate», in quanto l'adempimento dell'obbligo contributivo trascende l'interesse del singolo soggetto protetto e non obbedisce a una logica meramente corrispettiva (C. Cost. n.173/86, punto 10 del Considerato in diritto). Dunque, la
“commisurazione” delle prestazioni agli oneri contributivi, di cui all'art.2, co.22 lett. a) l. n.335/95, una volta letta non nella rigorosa accezione di “necessaria corrispondenza” cui si riferisce parte controricorrente, è rispettata dall'interpretazione qui accolta. Si deve aggiungere che, come ricordato ancora da C. Cost. n.202/08, la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile si colloca in «un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, quanto all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l di talché non è possibile lamentare CP_1 il semplice dato della diversità esistente tra retribuzione soggetta a prelievo contributivo e retribuzione pensionabile senza tenere presente l'intero sistema previdenziale in cui detta previsione si inserisce» (punto 3 del Considerato in diritto). La questione sollevata risulta pertanto manifestamente infondata” (Cass. ord. n. 8774/2023).
Risulta invece meritevole di accoglimento, nei termini che seguono, l'ulteriore motivo con cui l'appellante lamenta, in via subordinata, la mancata statuizione in ordine al profilo CP_ di contestazione relativo all'erroneità del numero dei contributi conteggiati dall' ai fini della determinazione della quota B della pensione in suo godimento, numero che l'appellante afferma essere minore rispetto a quelli realmente versati alla stregua di quanto risulta dall'estratto contributivo in atti.
Si osserva che con il ricorso introduttivo di primo grado l'appellante, nel rivendicare il suo diritto al ricalcolo della pensione sulla base dei diversi parametri della quota B indicati in ricorso, aveva anche lamentato il mancato conteggio di una parte della contribuzione versata e/o accreditata chiedendo, nelle conclusioni rassegnate in calce a tale atto, che fosse accertato e dichiarato che “il numero di contributi giornalieri di competenza della Quota B della pensione con decorrenza 1.1.2012 è pari a 2243, salvo il diverso numero ritenuto di giustizia” chiedendo la rideterminazione della base di calcolo “utilizzando “tutti” i contributi giornalieri del periodo di competenza pari a 2243; salvo diverso numero ritenuto di giustizia” con rivendicazioni ribadita anche in sede di impugnazione.
Su detta domanda il Tribunale non ha in realtà statuito, limitandosi ad affermare che sulla base della documentazione prodotta in atti fosse pacifico il numero dei contributi versati senza avvedersi che detto numero era invece contestato e oggetto di una specifica richiesta di accertamento da parte del pensionato, atteso che il ricorso metteva comunque in discussione la quota di contributi indicata nel documento di liquidazione del 28/5/2020 prodotto agli atti unitamente all'estratto contributivo.
Le rivendicazioni avanzate dall'appellante in via subordinata nell'atto introduttivo del giudizio dovranno pertanto essere esaminata nel merito.
A tale proposito è stato dato incarico al CTU di accertare, fermo restando il limite retributivo giornaliero massimo fissato dall'art. 12, comma 7 d.p.r. 1420/1971 e successive modifiche, la correttezza della determinazione della quota B della pensione in godimento.
Quest'ultimo, dopo avere ricostruito la posizione previdenziale dell'odierno appellante, sulla base dell'estratto contributivo versato in atti, in termini di giorni, di tipo di contribuzione e relativa retribuzione, ha accertato che la differente quantificazione della quota B della pensione dell'appellante “nasce essenzialmente da un diverso criterio di collocazione dei giorni di disoccupazione relativi agli anni 2007, 2008, 2009 e 2010”. Rilevava in particolare come “Dall'estratto conto previdenziale in regime generale depositato in atti si può notare come i periodi di disoccupazione siano stati collocati annualmente e non mensilmente. L' in assenza di un dato mensile certo da porre CP_1 all'interno di ciascun mese sino alla capienza di 26 giorni, tecnicamente opera attraverso il seguente sistema: divide i giorni della disoccupazione per 12 mensilità, il dato emergente viene collocato all'interno di ciascun mese nel limite di 26 giorni. Tale metodologia, nel caso del sig. , genera pertanto un automatico scarto di quei giorni di disoccupazione Pt_1 che non trovano capacità all'interno di un determinato mese. Il criterio adottato dal sig.
va invece a disporre i giorni di disoccupazione all'interno di ciascun anno nel limite Pt_1 dei 312 giorni annuali. In siffatta circostanza gli scarti risultano essere inferiori rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del criterio cosiddetto “mensile” utilizzato dall' CP_3 appellato”.
Il ctu riconduce quindi le differenze retributive ad un diverso calcolo dei giorni di CP_ disoccupazione, calcolati dall' sulla base di un dato medio mensile (scartando i giorni che, uniti a quelli lavorati nel mese, risultavano superiori a quello di 26 delle giornate lavorative) e dal , invece, sulla base del reale dato annuo dei giorni di disoccupazione, Pt_1 redigendo un duplice conteggio degli importi dovuti all'appellante sulla base dei differenti criteri adottati dalle parti, rappresentando che “da verifiche espletate, non risulterebbero disposizioni normative a supporto di una tesi piuttosto che dell'altra”.
Trattasi di prospettazione, quella relativa ai differenti criteri di determinazione della quota B della pensione oggetto di controversia, che non risulta essere di per sé oggetto di specifica contestazione tra le parti.
CP_ L' in particolare con le note critiche depositate il 07/07/2025 (note critiche che risultano comunque tempestivamente depositate entro il termine di 20 giorni assegnato alle parti a decorrere dall'invio della bozza, avvenuto quest'ultimo il 01/07/2025 e del cui deposito nel fascicolo di causa il CTU ha dato atto nella stesura finale della propria relazione con piena realizzazione in ordine al suo contenuto del contraddittorio tra le parti), si era limitato a contestare il calcolo dei giorni di contribuzione utili rilevando di avere, nel caso di denunce contributive il cui giorno finale o iniziale risulta coincidente, provveduto a sottrarre il giorno in questione dal computo dei contributi.
Rileva a tale ultimo proposito il CTU nell'affermare l'infondatezza di tali osservazioni critiche, che “il criterio utilizzato dall' appare per certi versi estremamente CP_3 penalizzante (per il lavoratore) con riferimento ad un basso numero di giornate lavorate che coprono un lasso temporale più ampio.
A titolo meramente esemplificativo, l' rileva nel periodo 01/07/1996- 31/07/1996 CP_1
(giornate lavorabili del periodo: 26) n. 2 distinti giorni lavorati, uno per la società Show Biz Visual Communication srl e l'altro per la società Harold spa, scartandone però 1 pur essendoci agevole capienza visti i 26 giorni teorici lavorabili del mese di luglio 1996.
Altro esempio è quello riferibile al periodo 01/02/2000- 28/02/2000, dove parte appellata rileva n. 2 giorni lavorati per Flying srl, n. 4 giorni lavorati per Cineteam srl e n. 2 giorni lavorati per a fronte pertanto di n. 8 giornate lavorate Parte_3 complessivamente nel febbraio 2000, l' ne scarta 4 pur essendoci capienza nei giorni CP_1 lavorabili del mese. Il metodo osservato dall' sarebbe coerente se, ad esempio, il sig. CP_3
avesse lavorato, in una medesima giornata, contemporaneamente per due datori di Pt_1 lavoro differenti (ipotesi peraltro remota)”.
Tanto premesso ritiene il Collegio di porre a fondamento della propria decisione il metodo di calcolo utilizzato dall'appellante in quanto maggiormente conforme alla situazione contributiva risultante dall'estratto prodotto in atti e alle giornate lavorative effettivamente espletate senza che possano invece ritenersi utilizzabili, in assenza di deduzioni od elementi atti a confortare la correttezza di tale criterio di calcolo, le diverse modalità di CP_ quantificazione dei ratei pensionistici adottate dall'
Nè può condividersi, così come condivisibilmente affermato dal CTU, quanto dedotto CP_ dall' nelle osservazioni critiche del 07/07/2025, risultando di per sé generico il rilievo della mera coincidenza del giorno iniziale o finale delle varie denunce contributive rilievo CP_ effettuato dall' senza fornire elementi idonei a far ritenere che vi sia stata, all'interno del periodo oggetto di denuncia, la coincidenza di più prestazioni imponibili nella stessa giornata tali da determinare una duplicazione dei contributi versati o comunque il superamento del limite legislativo massimo applicabile di £. 315.000/€ 162,68.
Sulla base di tali presupposti, e considerando corretto il metodo di calcolo adottato dal dall'appellante ed individuando i giorni di contribuzione utili in complessivi 2.233 (2.150 effettivi e 83 convenzionali), il CTU ha quantificato l'importo della quota B di pensione dovuta all'appellante, in € 690,33, importo maggiore di quello di € 626,33 riconosciutogli CP_ dall'
La Corte ritiene tali conclusioni, prese all'esito di indagini effettuate con dovizia di mezzi tecnici, condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi di ordine-logico giuridico (si richiamano integralmente tutte le argomentazioni svolte dal c.t.u. nella relazione a sua firma).
Dovrà pertanto essere riconosciuto il diritto dell'appellante alla determinazione della quota B della pensione in suo godimento nel maggiore importo precedentemente indicato CP_ con conseguente condanna dell' al pagamento in suo favore delle maggiori somme dovute a tale titolo oltre interessi di legge.
Tale diritto dovrà essere però limitato, in parziale accoglimento della eccezione sollevata CP_ a tale proposito dall' nel ricorso di primo grado e reiterata anche nella presente fase di appello, ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 639/1970, ritenuta l'applicabilità al relativo termine triennale (applicabile, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. d), n. 1) del d.l. 98/2011 conv. in l. 111/2011 anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte) della cosiddetta “decadenza mobile”, alle differenze sui ratei maturati successivamente al 15/02/2019, e cioè al triennio della domanda giudiziale, avvenuta quest'ultima con ricorso depositato in data 15/02/2022.
Si osserva a tale proposito che, le differenze sul ratei pensionistici rivendicati dall'appellante sulla base del maggior numero dei contributi versati, si riferiscono necessariamente, in quanto riferibili alle annualità dal 1993 al 2011 (le sole rilevanti ai fini della quantificazione della quota B della pensione in godimento dell'appellante), alla decorrenza della pensione originaria dal 01/01/2012, conclusione che trova conferma nelle stesse conclusioni avanzate dal odierno appellante con riferimento alla rivendicazione subordinata e cioè dal 01/01/2012.
Devono ribadirsi a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, a cui la Corte intende aderire, alla cui stregua in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (Cass. n. 17430 del 17/06/2021. In ordine all'essere tale decadenza evitata non già dalla domanda amministrativa ma solamente dalla proposizione dell'azione giudiziaria, essendo questo l'atto previsto dalla legge il cui compimento va effettuato nel previsto termine iniziale, cfr. Cass. n. 22820 del 12/08/2021).
Tali i motivi della presente decisione.
Il complessivo esito del presente giudizio e la parziale novità delle questioni che ne sono oggetto giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi gradi di lite mentre le spese di CTU del presente grado di giudizio dovranno essere poste a carico dell'ente appellato trattandosi di mezzo istruttorio reso necessario dalle infondate CP_ contestazioni contabili dell' in ordine ai contributi versati.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello, in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata, dichiara il diritto dell'appellante al ricalcolo, a decorrere dal 15/2/2019 della quota B della pensione in suo godimento per un importo CP_ mensile di € 690,33 (anziché € 626,33) con conseguente condanna dell' a corrispondere le maggiori somme dovute a tale titolo oltre interessi di legge.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi e pone le spese di CP_ ctu, separatamente liquidate, a carico dell'
Roma, 25.9.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere all'esito dell'udienza del 25.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2827 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Parte_1
CA NE, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Latina 33
APPELLANTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in CP_1 virtù di procura generale, dall'avvocato Clotilde Mazza ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'istituto
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5085/2023 pubblicata in data 17/5/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, respingeva la domanda presentata da al fine di fare valere il proprio preteso Parte_1 diritto al ricalcolo della quota B del trattamento pensionistico di anzianità in suo godimento a decorrere dal 1/2/2019.
Avverso tale sentenza proponeva appello fondato su più motivi. Parte_1
CP_ L' si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento gravame.
Nel corso del giudizio veniva disposta ed effettuata ctu contabile.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
CP_
aveva convenuto in giudizio l' in qualità di successore a titolo Parte_1 universale dell' al fine di fare accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento CP_2 di accoglimento della sua domanda di pensione, nella parte in cui era stata determinata la parte relativa alla quota B della stessa pensione sulla base della media “ridotta” entro un limite massimo, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del dpr n. 1470/1971, anziché sulla base della media effettiva delle retribuzioni prevista dall'art. 4, comma 8 del d.lgs. n. 182/1997 (utilizzando come base di calcolo un importo pari ad € 499,60) ed utilizzando un numero di contributi giornalieri inferiore rispetto a quelli risultanti dall'estratto contributivo in atti, numero che sosteneva essere pari ad € 2.243 salvo quello diverso ritenuto di giustizia.
CP_
Chiedeva la conseguente condanna dell' al pagamento, a decorrere dal 1/2/2019, delle maggiori somme dovute oltre accessori di legge sulla base della determinazione della quota B della pensione in un importo mensile lordo complessivo pari a € 1.149,20 (in quello diverso ritenuto di giustizia).
Il Tribunale respingeva la domanda.
Rilevato come non risultasse contestato il numero dei contributi versati dal ricorrente rimanendo invece controverso esclusivamente il criterio di calcolo della cosiddetta quota B della pensione in suo godimento e, conseguentemente, il suo ammontare, negava, con rilievo assorbente, in applicazione del principio della ragione più liquida, il suo diritto a vedersi determinata la quota B della pensione sulla base dei criteri di calcolo di cui all'art. 4, comma 8, del d.lgs. 182/1997.
Richiamava a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua il limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182/1997 non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs.
L'appellante contesta la gravata sentenza per:
I) Violazione e / o falsa applicazione dell'art. 12 del decreto del presidente della repubblica n. 1420 del 31 dicembre 1971; dell'articolo 12 del decreto legislativo 503/1992; degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 182 del 30 aprile 1997. Contesta diffusamente l'erroneità dell'interpretazione dell'art. 4, comma 8, d.lgs. 182/1997 elaborata dalla SC e del principio di diritto applicato dal giudice di prime cure prospettando, in caso contrario, questione di legittimità costituzionale di tale norma per violazione dell'art. 76 Cost.
II) Omessa motivazione sul secondo vizio del provvedimento di liquidazione lamentato dal pensionato relativo al computo di solo una parte dei contributi giornalieri del periodo di competenza della quota b della pensione cosi' come risultanti dall'estratto contributivo in atti.
Rivendica, in subordine, nell'ipotesi di ritenuta applicabilità dei principi di legittimità applicati dal giudice di prime cure, il proprio diritto a vedersi liquidare la pensione, con Parte_ decorrenza dal 1/1/2012 utilizzando come base di calcolo la indicata dall' ma CP_1 anche tutti i contributi giornalieri del periodo di competenza della stessa Quota B della pensione così come indicati in ricorso e come riscontrato dall'estratto contributivo prodotto in atti, lamentando l'omessa statuizione da parte del giudice di prime cure in ordine a tale parte della domanda.
Il primo motivo è infondato.
Intende il Collegio ribadire i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua in tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della "quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l' (cfr. Cass. n. 36056 del 09/12/2022 e Cass. n. 24245 del 09/08/2023). CP_1
Si tratta di un principio di diritto ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che anche da ultimo ha precisato che “A tale orientamento va data necessaria continuità, al fine di comporre i diversi interessi in gioco, tutti di rilievo costituzionale, quali, da una parte, garantire trattamenti pensionistici idonei ad assicurare un adeguato tenore di vita nel periodo di quiescenza del pensionato e dall'altro mantenere l'equilibrio economico-finanziario dell' ” (Cass. n. 8788/2023). Controparte_3
Manifestamente infondata deve poi reputarsi la questione di legittimità costituzionale prospettata in subordine da parte appellante.
E' sufficiente osservare a tale proposito che la questione qui proposta è stata già disattesa dai giudici di legittimità che hanno affermato che “ad avviso della parte privata, la questione dovrebbe risolversi considerando il contenuto dell'art. 2, comma 22, della l. n. 335 del 1995, là dove indica al legislatore delegato la finalità della commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti;
da qui si fa derivare l'obbligo, disatteso dall'art. 4 D.lgs. n. 182/1987, del legislatore delegato di equiparare il massimale pensionabile a quello contributivo;
l'assunto non è accoglibile, posto che, come si è sopra precisato, non risponde al vero che la legge delega si sia occupata di ritoccare la disciplina non risponde al vero che la legge delega si sia occupata di ritoccare la disciplina del massimale retributivo pensionabile in oggetto equiparandolo al massimale imponibile;
l'art. 2, comma 22, l. n. 335/1995, infatti, nell'ottica di rigore e di stabilizzazione della spesa pensionistica, che ha contraddistinto quella riforma, si è limitato ad indicare al legislatore delegato la necessità di ridefinire le aliquote contributive, tenendo conto delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti ed alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurative, in applicazione dei commi da 6 a 10 dell'art. 1 legge cit.; peraltro, l'art. 2, comma 22 lett. d), legge n. 335/1995 indica la via di una armonizzazione che salvaguardi comunque le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati, quale è il complesso normativo previdenziale relativo ai lavoratori dello spettacolo;
dunque, nessuna violazione della legge delega, con consequenziale violazione dell'art. 76 Cost., si manifesta nei contenuti del decreto legislativo n. 182/1997 e nel mantenimento del massimale indicato nell'art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420/1971” (ex plurimis Cass 24555/2023, Cass. n. 27495/2023, 27503/2023).
In precedenza la SC, sempre nel disattendere le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai pensionati ex per confutare il principio di diritto dettato nella pronuncia CP_2 rescindente, aveva già affermato che “Sostiene parte controricorrente che l'interpretazione adottata da questa Corte dell'art.4, co.8 d. lgs. n.182/97 sarebbe in contrasto con la legge delega (art.2, co.22, lett. a) n.335/95), laddove prevede, come criterio direttivo, la
“commisurazione delle prestazioni” pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti”. L'interpretazione adottata verrebbe invece a commisurare la retribuzione massima giornaliera a 315.000 lire a fronte dell'onere contributivo sostenuto sulla retribuzione massima giornaliera pari a 1.000.000 lire. Ora, nelle citate sentenze si è richiamata C. Cost. n.202/08 che, proprio riguardo al divario tra la retribuzione sottoposta a contribuzione piena (lire 1.000.000) e la retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione (lire 315.000), ne ha escluso il contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza e di adeguatezza e di proporzionalità della tutela previdenziale, «purché una certa proporzionalità venga assicurata e, soprattutto, non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all'art. 38 della Costituzione» (punto 2 del Considerato in diritto). Si è poi ricordato che la Carta fondamentale non richiede una «necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate», in quanto l'adempimento dell'obbligo contributivo trascende l'interesse del singolo soggetto protetto e non obbedisce a una logica meramente corrispettiva (C. Cost. n.173/86, punto 10 del Considerato in diritto). Dunque, la
“commisurazione” delle prestazioni agli oneri contributivi, di cui all'art.2, co.22 lett. a) l. n.335/95, una volta letta non nella rigorosa accezione di “necessaria corrispondenza” cui si riferisce parte controricorrente, è rispettata dall'interpretazione qui accolta. Si deve aggiungere che, come ricordato ancora da C. Cost. n.202/08, la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile si colloca in «un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, quanto all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l di talché non è possibile lamentare CP_1 il semplice dato della diversità esistente tra retribuzione soggetta a prelievo contributivo e retribuzione pensionabile senza tenere presente l'intero sistema previdenziale in cui detta previsione si inserisce» (punto 3 del Considerato in diritto). La questione sollevata risulta pertanto manifestamente infondata” (Cass. ord. n. 8774/2023).
Risulta invece meritevole di accoglimento, nei termini che seguono, l'ulteriore motivo con cui l'appellante lamenta, in via subordinata, la mancata statuizione in ordine al profilo CP_ di contestazione relativo all'erroneità del numero dei contributi conteggiati dall' ai fini della determinazione della quota B della pensione in suo godimento, numero che l'appellante afferma essere minore rispetto a quelli realmente versati alla stregua di quanto risulta dall'estratto contributivo in atti.
Si osserva che con il ricorso introduttivo di primo grado l'appellante, nel rivendicare il suo diritto al ricalcolo della pensione sulla base dei diversi parametri della quota B indicati in ricorso, aveva anche lamentato il mancato conteggio di una parte della contribuzione versata e/o accreditata chiedendo, nelle conclusioni rassegnate in calce a tale atto, che fosse accertato e dichiarato che “il numero di contributi giornalieri di competenza della Quota B della pensione con decorrenza 1.1.2012 è pari a 2243, salvo il diverso numero ritenuto di giustizia” chiedendo la rideterminazione della base di calcolo “utilizzando “tutti” i contributi giornalieri del periodo di competenza pari a 2243; salvo diverso numero ritenuto di giustizia” con rivendicazioni ribadita anche in sede di impugnazione.
Su detta domanda il Tribunale non ha in realtà statuito, limitandosi ad affermare che sulla base della documentazione prodotta in atti fosse pacifico il numero dei contributi versati senza avvedersi che detto numero era invece contestato e oggetto di una specifica richiesta di accertamento da parte del pensionato, atteso che il ricorso metteva comunque in discussione la quota di contributi indicata nel documento di liquidazione del 28/5/2020 prodotto agli atti unitamente all'estratto contributivo.
Le rivendicazioni avanzate dall'appellante in via subordinata nell'atto introduttivo del giudizio dovranno pertanto essere esaminata nel merito.
A tale proposito è stato dato incarico al CTU di accertare, fermo restando il limite retributivo giornaliero massimo fissato dall'art. 12, comma 7 d.p.r. 1420/1971 e successive modifiche, la correttezza della determinazione della quota B della pensione in godimento.
Quest'ultimo, dopo avere ricostruito la posizione previdenziale dell'odierno appellante, sulla base dell'estratto contributivo versato in atti, in termini di giorni, di tipo di contribuzione e relativa retribuzione, ha accertato che la differente quantificazione della quota B della pensione dell'appellante “nasce essenzialmente da un diverso criterio di collocazione dei giorni di disoccupazione relativi agli anni 2007, 2008, 2009 e 2010”. Rilevava in particolare come “Dall'estratto conto previdenziale in regime generale depositato in atti si può notare come i periodi di disoccupazione siano stati collocati annualmente e non mensilmente. L' in assenza di un dato mensile certo da porre CP_1 all'interno di ciascun mese sino alla capienza di 26 giorni, tecnicamente opera attraverso il seguente sistema: divide i giorni della disoccupazione per 12 mensilità, il dato emergente viene collocato all'interno di ciascun mese nel limite di 26 giorni. Tale metodologia, nel caso del sig. , genera pertanto un automatico scarto di quei giorni di disoccupazione Pt_1 che non trovano capacità all'interno di un determinato mese. Il criterio adottato dal sig.
va invece a disporre i giorni di disoccupazione all'interno di ciascun anno nel limite Pt_1 dei 312 giorni annuali. In siffatta circostanza gli scarti risultano essere inferiori rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del criterio cosiddetto “mensile” utilizzato dall' CP_3 appellato”.
Il ctu riconduce quindi le differenze retributive ad un diverso calcolo dei giorni di CP_ disoccupazione, calcolati dall' sulla base di un dato medio mensile (scartando i giorni che, uniti a quelli lavorati nel mese, risultavano superiori a quello di 26 delle giornate lavorative) e dal , invece, sulla base del reale dato annuo dei giorni di disoccupazione, Pt_1 redigendo un duplice conteggio degli importi dovuti all'appellante sulla base dei differenti criteri adottati dalle parti, rappresentando che “da verifiche espletate, non risulterebbero disposizioni normative a supporto di una tesi piuttosto che dell'altra”.
Trattasi di prospettazione, quella relativa ai differenti criteri di determinazione della quota B della pensione oggetto di controversia, che non risulta essere di per sé oggetto di specifica contestazione tra le parti.
CP_ L' in particolare con le note critiche depositate il 07/07/2025 (note critiche che risultano comunque tempestivamente depositate entro il termine di 20 giorni assegnato alle parti a decorrere dall'invio della bozza, avvenuto quest'ultimo il 01/07/2025 e del cui deposito nel fascicolo di causa il CTU ha dato atto nella stesura finale della propria relazione con piena realizzazione in ordine al suo contenuto del contraddittorio tra le parti), si era limitato a contestare il calcolo dei giorni di contribuzione utili rilevando di avere, nel caso di denunce contributive il cui giorno finale o iniziale risulta coincidente, provveduto a sottrarre il giorno in questione dal computo dei contributi.
Rileva a tale ultimo proposito il CTU nell'affermare l'infondatezza di tali osservazioni critiche, che “il criterio utilizzato dall' appare per certi versi estremamente CP_3 penalizzante (per il lavoratore) con riferimento ad un basso numero di giornate lavorate che coprono un lasso temporale più ampio.
A titolo meramente esemplificativo, l' rileva nel periodo 01/07/1996- 31/07/1996 CP_1
(giornate lavorabili del periodo: 26) n. 2 distinti giorni lavorati, uno per la società Show Biz Visual Communication srl e l'altro per la società Harold spa, scartandone però 1 pur essendoci agevole capienza visti i 26 giorni teorici lavorabili del mese di luglio 1996.
Altro esempio è quello riferibile al periodo 01/02/2000- 28/02/2000, dove parte appellata rileva n. 2 giorni lavorati per Flying srl, n. 4 giorni lavorati per Cineteam srl e n. 2 giorni lavorati per a fronte pertanto di n. 8 giornate lavorate Parte_3 complessivamente nel febbraio 2000, l' ne scarta 4 pur essendoci capienza nei giorni CP_1 lavorabili del mese. Il metodo osservato dall' sarebbe coerente se, ad esempio, il sig. CP_3
avesse lavorato, in una medesima giornata, contemporaneamente per due datori di Pt_1 lavoro differenti (ipotesi peraltro remota)”.
Tanto premesso ritiene il Collegio di porre a fondamento della propria decisione il metodo di calcolo utilizzato dall'appellante in quanto maggiormente conforme alla situazione contributiva risultante dall'estratto prodotto in atti e alle giornate lavorative effettivamente espletate senza che possano invece ritenersi utilizzabili, in assenza di deduzioni od elementi atti a confortare la correttezza di tale criterio di calcolo, le diverse modalità di CP_ quantificazione dei ratei pensionistici adottate dall'
Nè può condividersi, così come condivisibilmente affermato dal CTU, quanto dedotto CP_ dall' nelle osservazioni critiche del 07/07/2025, risultando di per sé generico il rilievo della mera coincidenza del giorno iniziale o finale delle varie denunce contributive rilievo CP_ effettuato dall' senza fornire elementi idonei a far ritenere che vi sia stata, all'interno del periodo oggetto di denuncia, la coincidenza di più prestazioni imponibili nella stessa giornata tali da determinare una duplicazione dei contributi versati o comunque il superamento del limite legislativo massimo applicabile di £. 315.000/€ 162,68.
Sulla base di tali presupposti, e considerando corretto il metodo di calcolo adottato dal dall'appellante ed individuando i giorni di contribuzione utili in complessivi 2.233 (2.150 effettivi e 83 convenzionali), il CTU ha quantificato l'importo della quota B di pensione dovuta all'appellante, in € 690,33, importo maggiore di quello di € 626,33 riconosciutogli CP_ dall'
La Corte ritiene tali conclusioni, prese all'esito di indagini effettuate con dovizia di mezzi tecnici, condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi di ordine-logico giuridico (si richiamano integralmente tutte le argomentazioni svolte dal c.t.u. nella relazione a sua firma).
Dovrà pertanto essere riconosciuto il diritto dell'appellante alla determinazione della quota B della pensione in suo godimento nel maggiore importo precedentemente indicato CP_ con conseguente condanna dell' al pagamento in suo favore delle maggiori somme dovute a tale titolo oltre interessi di legge.
Tale diritto dovrà essere però limitato, in parziale accoglimento della eccezione sollevata CP_ a tale proposito dall' nel ricorso di primo grado e reiterata anche nella presente fase di appello, ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 639/1970, ritenuta l'applicabilità al relativo termine triennale (applicabile, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. d), n. 1) del d.l. 98/2011 conv. in l. 111/2011 anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte) della cosiddetta “decadenza mobile”, alle differenze sui ratei maturati successivamente al 15/02/2019, e cioè al triennio della domanda giudiziale, avvenuta quest'ultima con ricorso depositato in data 15/02/2022.
Si osserva a tale proposito che, le differenze sul ratei pensionistici rivendicati dall'appellante sulla base del maggior numero dei contributi versati, si riferiscono necessariamente, in quanto riferibili alle annualità dal 1993 al 2011 (le sole rilevanti ai fini della quantificazione della quota B della pensione in godimento dell'appellante), alla decorrenza della pensione originaria dal 01/01/2012, conclusione che trova conferma nelle stesse conclusioni avanzate dal odierno appellante con riferimento alla rivendicazione subordinata e cioè dal 01/01/2012.
Devono ribadirsi a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, a cui la Corte intende aderire, alla cui stregua in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (Cass. n. 17430 del 17/06/2021. In ordine all'essere tale decadenza evitata non già dalla domanda amministrativa ma solamente dalla proposizione dell'azione giudiziaria, essendo questo l'atto previsto dalla legge il cui compimento va effettuato nel previsto termine iniziale, cfr. Cass. n. 22820 del 12/08/2021).
Tali i motivi della presente decisione.
Il complessivo esito del presente giudizio e la parziale novità delle questioni che ne sono oggetto giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi gradi di lite mentre le spese di CTU del presente grado di giudizio dovranno essere poste a carico dell'ente appellato trattandosi di mezzo istruttorio reso necessario dalle infondate CP_ contestazioni contabili dell' in ordine ai contributi versati.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello, in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata, dichiara il diritto dell'appellante al ricalcolo, a decorrere dal 15/2/2019 della quota B della pensione in suo godimento per un importo CP_ mensile di € 690,33 (anziché € 626,33) con conseguente condanna dell' a corrispondere le maggiori somme dovute a tale titolo oltre interessi di legge.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi e pone le spese di CP_ ctu, separatamente liquidate, a carico dell'
Roma, 25.9.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario