TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/06/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. DR AN nel procedimento iscritto al n. 9837/2022 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 24 Giugno 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9837/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- con l'Avv. Massimo Cupello;
Parte_1
- attrice;
e
- in persona del Sindaco pro tempore con Controparte_1
l'Avv. Michele Colombo;
- convenuto;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha agito in giudizio ex art. 2051 cc. nei confronti del CP_1 CP_1
al fine di ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivante da una
[...]
caduta, a suo dire determinata da un'insidia presente su un marciapiede.
Si costituiva il prospettando l'assenza del nesso causale tra la cosa e CP_1
l'evento; chiedeva quindi il rigetto della domanda avversaria.
La domanda non può trovare accoglimento.
Già a livello di mera prospettazione astratta degli accadimenti appare infatti difettare, ad avviso del Giudicante, il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo dovendosi quest'ultimo ritenere imputabile non tanto al manufatto in sé quanto piuttosto ad una grave disattenzione della vittima. Ciò poiché, dalle fotografie prodotte da parte attrice sub doc. 11, risulta come l'anomalia del fondo del marciapiede fosse ben visibile ed una condotta più attenta della vittima avrebbe pertanto assai verosimilmente consentito di evitare l'incidente; la fessurazione presente sulla pavimentazione, oltre che assai ben evidente (anche in ragione dell'ora diurna in cui si sarebbe verificato il sinistro), è inoltre agevolmente aggirabile riguardando soltanto una parte del marciapiede e non impedendo il passaggio sicuro di un pedone che si mantenga sul lato destro del marciapiede medesimo.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della constatata non irreprensibilità dell'ente pubblico convenuto con riferimento al dovere di manutenzione della sede stradale;
per le stesse ragioni le spese di CTU vanno poste a carico di entrambe le parti in uguale misura.
P.Q.M.
1) Respinge la domanda.
2) Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
3) Pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Monza, 24 Giugno 2025.
Il Giudice
DR AN
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. DR AN nel procedimento iscritto al n. 9837/2022 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 24 Giugno 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9837/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- con l'Avv. Massimo Cupello;
Parte_1
- attrice;
e
- in persona del Sindaco pro tempore con Controparte_1
l'Avv. Michele Colombo;
- convenuto;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha agito in giudizio ex art. 2051 cc. nei confronti del CP_1 CP_1
al fine di ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivante da una
[...]
caduta, a suo dire determinata da un'insidia presente su un marciapiede.
Si costituiva il prospettando l'assenza del nesso causale tra la cosa e CP_1
l'evento; chiedeva quindi il rigetto della domanda avversaria.
La domanda non può trovare accoglimento.
Già a livello di mera prospettazione astratta degli accadimenti appare infatti difettare, ad avviso del Giudicante, il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo dovendosi quest'ultimo ritenere imputabile non tanto al manufatto in sé quanto piuttosto ad una grave disattenzione della vittima. Ciò poiché, dalle fotografie prodotte da parte attrice sub doc. 11, risulta come l'anomalia del fondo del marciapiede fosse ben visibile ed una condotta più attenta della vittima avrebbe pertanto assai verosimilmente consentito di evitare l'incidente; la fessurazione presente sulla pavimentazione, oltre che assai ben evidente (anche in ragione dell'ora diurna in cui si sarebbe verificato il sinistro), è inoltre agevolmente aggirabile riguardando soltanto una parte del marciapiede e non impedendo il passaggio sicuro di un pedone che si mantenga sul lato destro del marciapiede medesimo.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della constatata non irreprensibilità dell'ente pubblico convenuto con riferimento al dovere di manutenzione della sede stradale;
per le stesse ragioni le spese di CTU vanno poste a carico di entrambe le parti in uguale misura.
P.Q.M.
1) Respinge la domanda.
2) Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
3) Pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Monza, 24 Giugno 2025.
Il Giudice
DR AN