Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/04/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- Dott. RE Palma Presidente rel.
- Dott.ssa Germana Maffei Giudice
- Dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. del R.G.V.G. 6107/2024, trattenuta in decisione all'udienza del
03/04/2025, sulla domanda congiunta promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPINA INCUTTI;
Parte_1
E
, rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO GUIDO;
Parte_2
Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi chiedono dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Paterno
Calabro (CS) in data 16/07/2013, dal quale sono nati i figli (06/06/2017) e RE Per_1
(11/09/2019).
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
Risulta dagli atti che con sentenza n.2022/2020 del Tribunale di Cosenza del 17/11/2020, è stata dichiarata la separazione dei coniugi.
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Riguardo alle questioni accessorie, devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni di segno contrario, avuto particolare riguardo agli interessi dei minori, le condizioni concordate delle parti, concernenti l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre, la
mantenimento dei minori, il paritetico riparto delle spese straordinarie.
Si prende altresì atto degli ulteriori accordi patrimoniali intervenuti tra le parti, compreso quello relativo al trasferimento immobiliare nei termini di cui al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle condizioni dalle stesse concordate;
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 09/04/2025
Il Presidente est.
dott. RE Palma