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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/04/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3733 /2013
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Carolina La
Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3733 /2013 R.G. introitata all'udienza del 25/11/2024,
con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, P.I. rappresentata e difesa dall'Avv. MONFORTE P.IVA_1
GIOVANNI, giusta procura in atti;
-attrice opponente-
CONTRO
Controparte_1
c.f., in persona del
[...]
legale rappresentante pro tempore, P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
STROSCIO SALVATORE, come da procura in atti;
– convenuta opposta –
OGGETTO: opposizione a d.i. 656/2013 Tribunale di Messina
CONCLUSIONI: Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
L' con atto di citazione del 19 Giugno 2013 Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 656/13 emesso dal Tribunale Civile di
Messina relativo a presunte prestazioni erogate neghi anni 2010 e 2011, in quanto la dr.ssa e lo stesso ingiungente si sarebbero resi gravemente inadempienti nei CP_1 CP_1 confronti dell' per avere posto in essere comportamenti Parte_1
ed atti diretti ad ottenere un rimborso delle prestazioni rese in regime di accreditamento maggiore di quelle realmente eseguite o non eseguite completamente, fatti formanti oggetto di accertamento di procedimenti penali e contabili specificamente indicati nell'atto di opposizione. Veniva inoltre pagina1 di 5 eccepita la carenza di titolo in relazione alle prestazioni espletate nell' annualità 2011 atteso che alcun contratto di assegnazione del budget era stato sottoscritto per tale annualità.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26.01.2014 si costituiva l'
[...]
Controparte_1
., concludendo per il rigetto delle domande formulate
[...] dall' , costituita parte civile nel parallelo processo penale e nel giudizio amministrativo. CP_2
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del d.i. opposto e susseguitesi le fasi processuali,
la cuasa veniva assunta in decisione all'udienza del 25.11.2024 con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
°°°°°°°°°°°°°°°
Com' è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce una fase di cognizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, per effetto della quale la posizione formale delle parti risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostanziale: l'opponente, sebbene ricopra la posizione formale di attore in quanto introduce con la propria opposizione il giudizio a cognizione piena, assume nella sostanza la veste di convenuto;
viceversa, l'opposto, seppur resistendo nella posizione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di attore
Va inoltre ivi ribadito il consolidato principio secondo cui "La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto" (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023,
Rv. 668145; conf. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30309 del 14/10/2022, Rv. 665971; Cass. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 5827 del 27/02/2023, Rv. 667208; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 del
11/03/201, (Rv. 617411; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009, Rv. 606941; Cass. Sez.
3, Sentenza n. 5573 del 23/06/1997, Rv. 505362).
Secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe, invero, su chi fa valere un diritto in giudizio (nel caso di opposizione sull'opposto) il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (ex multis Cassazione civile sez. II, 04/10/2024,
n.26048).
Premesso quanto sopra e passando ad esaminare il caso concreto, dall'esame delle risultanze processuali è emerso quanto segue.
Con ordinanza del Giudice delle Indagini preliminari di Messina del 9 Dicembre 2009
(allegata in atti) veniva disposta nei confronti della dr.ssa l'interdizione dal Controparte_1
pagina2 di 5 pubblico servizio di medico odontoiatra in regime di convenzione con il Servizio Sanitario
Nazionale ed all'esercizio della professione.
Con ordinanza notificata il 14 febbraio 2011 e contestuale ordinanza di sequestro preventivo, il Giudice delle indagini Preliminari (P.P. 3192/09 G.I.P. e P.P. 1619/19 R.G.N.R. – prodotte in atti), dopo avere premesso che le prove raccolte si reputavano evidenti così da rendere superflua l'udienza preliminare, disponeva il giudizio immediato sia nei confronti della dr.ssa he dello CP_1 Controparte_1 Controparte_3
Le ipotesi di reato, riscontrabili dagli atti prodotti ( n.178) configurano plurime ipotesi di truffa aggravata ex art. 640 comma primo e secondo n.1 c.p. poiché nell'esercizio dell'attività convenzionale, essendo lo accreditato con il mediante artifici e raggiri Controparte_1 CP_4
Contr consistiti nella trasmissione all' di di prescrizioni mediche, era stata attestata Pt_1 falsamente l'avvenuta esecuzione di prestazioni specialistiche su un centinaio di pazienti e il reato previsto e punito dagli artt.56, 81 cpv, 110 e 640 c.p., plurimi reati ex art.48, 61 nn.2) e 9) e 81
c.cp., 46 e per avere l'agente, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con ( che all'udienza del 17 Giugno 2013 patteggiava la pena), Parte_2
compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a conseguire un ingiusto profitto.
Emerge, altresì, dagli atti che la Procura Regionale della Corte dei Conti ha citato in giudizio la dr.ssa e lo ingiungente per ottenere la condanna al CP_1 Controparte_1 pagamento di € 184.207,37 per il danno erariale arrecato.
A causa dei comportamenti penalmente e contabilmente sanzionati del Laboratorio opposto e del legale rappresentante: - in data 15 febbraio 2011, con deliberazione del Direttore Generale
n. 536, è stata disposta la sospensione dell'attività professionale in convenzione;
- in data 17 febbraio 2011, con decreto del Direttore Generale dell' n.1603, è stata disposta CP_5
la sospensione immediata del provvedimento autorizzativo;
- in data 23 marzo 2011 è stata disposta l'interdizione all'esercizio dell'attività di laboratorio odontoiatrico;
- in data 3 maggio
2011 l'Assessorato Regionale della Salute, con decreto n.801, ha sospeso l'attività di accreditamento.
Va da sé come nel caso di specie a fronte delle superiori risultanze processuali emergenti dagli atti prodotti dalla opponente e in applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali sopra richiamati, incombeva sulla parte opposta l'onere non solo di provare la sussistenza di un titolo legittimante la pretesa economica azionata ma altresì, dimostrare che le prestazioni per le quali si pretendeva il pagamento (di cui alle fatture generiche allegate al ricorso per d.i.) non coincidessero con quelle per le quali era stata attestata falsamente l'effettuazione e formanti pagina3 di 5 oggetto degli accertamenti di natura contabile e penale conclusisi con le sentenze prodotte (da cui si evince che l'assoluzione, per la maggior parte dei capi di imputazione, è conseguente alla prescrizione delle fattispecie di reato mentre la statuizione di condanna della Corte dei Conti al pagamento di Euro 184.207,37 risulta confermata interamente anche in appello).
Non può quindi condividersi, l'assunto di parte opposta ribadito nella comparsa
Cont conclusionale secondo cui sarebbe dovuta essere l' opponente a provare la non dovutezza
Contr delle somme per cui è causa, attesa la posizione di convenuta sostanziale dell' stessa.
Con riferimento all'anno 2011 risulta inoltre pacifico che nessun contratto di assegnazione del Budget è stato sottoscritto tra l' e la società opposta, nonostante le richieste CP_5
inoltrate dalla dr.ssa (prodotte dall'opponente), a causa della sopracitata sospensione CP_1 dell'attività resa in regime di convenzione disposta dall' con deliberazione del CP_5
D.G. n.536 del 15 febbraio 2011 e con provvedimento del D.G. medesimo prot. n.1603 del 17
febbraio 2011 e a causa della sospensione del rapporto di accreditamento della struttura ambulatoriale disposto dall'Assessorato Regionale alla Sanità con decreto n.801 del 3 maggio
2011.
La Suprema Corte ha chiarito che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione,
il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa. (Cass. civ., Sez.un., 30/10/2001, n.13533, Cass. Civ.
26593/2008).
Nel caso di specie, pacifica l'assenza di contratto, la società opposta non ha provato la sussistenza di altro titolo legittimante la pretesa in reazione alle somme inerenti l'annualità 2011.
Dal mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente su parte opposta in relazione alle pretese azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo, consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Rimane assorbita la domanda volta ad ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto di Budget per l'annualità 2010.
Quanto alla domanda ex art. 2041 c.c., la stessa deve essere dichiarata inammissibile in quanto non proposta tempestivamente con la comparsa di risposta né con memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.. ( cfr. Cassazione civile sez. un., 15/10/2024, n.26727).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda (71.823,86 euro), della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta,
pagina4 di 5 applicando i parametri approvati con il D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del
02.04.2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
In accoglimento dell'opposizione proposta dall' , Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 656/2013 del Tribunale di Messina, oggetto di causa.
Dichiara l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. in quanto tardivamente proposta.
Condanna la parte opposta alla refusione delle spese processuali in favore della parte opponente che liquida in euro 350,00 per spese in Euro 7052,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.
Così deciso in Messina il 13/04/2025
Il Giudice
(Carolina La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Carolina La
Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3733 /2013 R.G. introitata all'udienza del 25/11/2024,
con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, P.I. rappresentata e difesa dall'Avv. MONFORTE P.IVA_1
GIOVANNI, giusta procura in atti;
-attrice opponente-
CONTRO
Controparte_1
c.f., in persona del
[...]
legale rappresentante pro tempore, P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
STROSCIO SALVATORE, come da procura in atti;
– convenuta opposta –
OGGETTO: opposizione a d.i. 656/2013 Tribunale di Messina
CONCLUSIONI: Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
L' con atto di citazione del 19 Giugno 2013 Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 656/13 emesso dal Tribunale Civile di
Messina relativo a presunte prestazioni erogate neghi anni 2010 e 2011, in quanto la dr.ssa e lo stesso ingiungente si sarebbero resi gravemente inadempienti nei CP_1 CP_1 confronti dell' per avere posto in essere comportamenti Parte_1
ed atti diretti ad ottenere un rimborso delle prestazioni rese in regime di accreditamento maggiore di quelle realmente eseguite o non eseguite completamente, fatti formanti oggetto di accertamento di procedimenti penali e contabili specificamente indicati nell'atto di opposizione. Veniva inoltre pagina1 di 5 eccepita la carenza di titolo in relazione alle prestazioni espletate nell' annualità 2011 atteso che alcun contratto di assegnazione del budget era stato sottoscritto per tale annualità.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26.01.2014 si costituiva l'
[...]
Controparte_1
., concludendo per il rigetto delle domande formulate
[...] dall' , costituita parte civile nel parallelo processo penale e nel giudizio amministrativo. CP_2
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del d.i. opposto e susseguitesi le fasi processuali,
la cuasa veniva assunta in decisione all'udienza del 25.11.2024 con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
°°°°°°°°°°°°°°°
Com' è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce una fase di cognizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, per effetto della quale la posizione formale delle parti risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostanziale: l'opponente, sebbene ricopra la posizione formale di attore in quanto introduce con la propria opposizione il giudizio a cognizione piena, assume nella sostanza la veste di convenuto;
viceversa, l'opposto, seppur resistendo nella posizione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di attore
Va inoltre ivi ribadito il consolidato principio secondo cui "La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto" (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023,
Rv. 668145; conf. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30309 del 14/10/2022, Rv. 665971; Cass. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 5827 del 27/02/2023, Rv. 667208; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 del
11/03/201, (Rv. 617411; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009, Rv. 606941; Cass. Sez.
3, Sentenza n. 5573 del 23/06/1997, Rv. 505362).
Secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe, invero, su chi fa valere un diritto in giudizio (nel caso di opposizione sull'opposto) il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (ex multis Cassazione civile sez. II, 04/10/2024,
n.26048).
Premesso quanto sopra e passando ad esaminare il caso concreto, dall'esame delle risultanze processuali è emerso quanto segue.
Con ordinanza del Giudice delle Indagini preliminari di Messina del 9 Dicembre 2009
(allegata in atti) veniva disposta nei confronti della dr.ssa l'interdizione dal Controparte_1
pagina2 di 5 pubblico servizio di medico odontoiatra in regime di convenzione con il Servizio Sanitario
Nazionale ed all'esercizio della professione.
Con ordinanza notificata il 14 febbraio 2011 e contestuale ordinanza di sequestro preventivo, il Giudice delle indagini Preliminari (P.P. 3192/09 G.I.P. e P.P. 1619/19 R.G.N.R. – prodotte in atti), dopo avere premesso che le prove raccolte si reputavano evidenti così da rendere superflua l'udienza preliminare, disponeva il giudizio immediato sia nei confronti della dr.ssa he dello CP_1 Controparte_1 Controparte_3
Le ipotesi di reato, riscontrabili dagli atti prodotti ( n.178) configurano plurime ipotesi di truffa aggravata ex art. 640 comma primo e secondo n.1 c.p. poiché nell'esercizio dell'attività convenzionale, essendo lo accreditato con il mediante artifici e raggiri Controparte_1 CP_4
Contr consistiti nella trasmissione all' di di prescrizioni mediche, era stata attestata Pt_1 falsamente l'avvenuta esecuzione di prestazioni specialistiche su un centinaio di pazienti e il reato previsto e punito dagli artt.56, 81 cpv, 110 e 640 c.p., plurimi reati ex art.48, 61 nn.2) e 9) e 81
c.cp., 46 e per avere l'agente, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con ( che all'udienza del 17 Giugno 2013 patteggiava la pena), Parte_2
compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a conseguire un ingiusto profitto.
Emerge, altresì, dagli atti che la Procura Regionale della Corte dei Conti ha citato in giudizio la dr.ssa e lo ingiungente per ottenere la condanna al CP_1 Controparte_1 pagamento di € 184.207,37 per il danno erariale arrecato.
A causa dei comportamenti penalmente e contabilmente sanzionati del Laboratorio opposto e del legale rappresentante: - in data 15 febbraio 2011, con deliberazione del Direttore Generale
n. 536, è stata disposta la sospensione dell'attività professionale in convenzione;
- in data 17 febbraio 2011, con decreto del Direttore Generale dell' n.1603, è stata disposta CP_5
la sospensione immediata del provvedimento autorizzativo;
- in data 23 marzo 2011 è stata disposta l'interdizione all'esercizio dell'attività di laboratorio odontoiatrico;
- in data 3 maggio
2011 l'Assessorato Regionale della Salute, con decreto n.801, ha sospeso l'attività di accreditamento.
Va da sé come nel caso di specie a fronte delle superiori risultanze processuali emergenti dagli atti prodotti dalla opponente e in applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali sopra richiamati, incombeva sulla parte opposta l'onere non solo di provare la sussistenza di un titolo legittimante la pretesa economica azionata ma altresì, dimostrare che le prestazioni per le quali si pretendeva il pagamento (di cui alle fatture generiche allegate al ricorso per d.i.) non coincidessero con quelle per le quali era stata attestata falsamente l'effettuazione e formanti pagina3 di 5 oggetto degli accertamenti di natura contabile e penale conclusisi con le sentenze prodotte (da cui si evince che l'assoluzione, per la maggior parte dei capi di imputazione, è conseguente alla prescrizione delle fattispecie di reato mentre la statuizione di condanna della Corte dei Conti al pagamento di Euro 184.207,37 risulta confermata interamente anche in appello).
Non può quindi condividersi, l'assunto di parte opposta ribadito nella comparsa
Cont conclusionale secondo cui sarebbe dovuta essere l' opponente a provare la non dovutezza
Contr delle somme per cui è causa, attesa la posizione di convenuta sostanziale dell' stessa.
Con riferimento all'anno 2011 risulta inoltre pacifico che nessun contratto di assegnazione del Budget è stato sottoscritto tra l' e la società opposta, nonostante le richieste CP_5
inoltrate dalla dr.ssa (prodotte dall'opponente), a causa della sopracitata sospensione CP_1 dell'attività resa in regime di convenzione disposta dall' con deliberazione del CP_5
D.G. n.536 del 15 febbraio 2011 e con provvedimento del D.G. medesimo prot. n.1603 del 17
febbraio 2011 e a causa della sospensione del rapporto di accreditamento della struttura ambulatoriale disposto dall'Assessorato Regionale alla Sanità con decreto n.801 del 3 maggio
2011.
La Suprema Corte ha chiarito che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione,
il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa. (Cass. civ., Sez.un., 30/10/2001, n.13533, Cass. Civ.
26593/2008).
Nel caso di specie, pacifica l'assenza di contratto, la società opposta non ha provato la sussistenza di altro titolo legittimante la pretesa in reazione alle somme inerenti l'annualità 2011.
Dal mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente su parte opposta in relazione alle pretese azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo, consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Rimane assorbita la domanda volta ad ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto di Budget per l'annualità 2010.
Quanto alla domanda ex art. 2041 c.c., la stessa deve essere dichiarata inammissibile in quanto non proposta tempestivamente con la comparsa di risposta né con memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.. ( cfr. Cassazione civile sez. un., 15/10/2024, n.26727).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda (71.823,86 euro), della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta,
pagina4 di 5 applicando i parametri approvati con il D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del
02.04.2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
In accoglimento dell'opposizione proposta dall' , Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 656/2013 del Tribunale di Messina, oggetto di causa.
Dichiara l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. in quanto tardivamente proposta.
Condanna la parte opposta alla refusione delle spese processuali in favore della parte opponente che liquida in euro 350,00 per spese in Euro 7052,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.
Così deciso in Messina il 13/04/2025
Il Giudice
(Carolina La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
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