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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/05/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
r.g. 5404/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza dell'08.05.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5404/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: contratto a termine” e vertente
TRA
( ) - avv. Parte_1 C.F._1
SAVASTANO GIOVANNI ( ); avv. RONCACÈ C.F._2
TERESA (C.F. ); C.F._3
RICORRENTE
E
( - avv. DI PALMA EMILIA Controparte_1 P.IVA_1
( ); C.F._4
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 11.11.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva al giudice del lavoro adito, accertata la violazione della disciplina normativa sulla contrattazione a tempo determinato, di dichiarare la conversione del contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data, in via principale, dall'01.07.2023 e conseguentemente condannare la controparte al pagamento, in suo favore, dell'indennità risarcitoria nella misura massima di legge. Esponeva, in particolare, di aver sottoscritto con la controparte un iniziale contratto a termine dal 04.07.2022 al 31.07.2022, successivamente prorogato per 6 volte fino al 30.06.24, superando, per ciò solo, il limite di cui all'art. 21 d.lgs. 81/15 dall'01.07.2023. Rimarcava, in subordine, finanche la violazione, da parte della datrice, dell'indicazione delle causali dopo i 12 mesi ex art. 19 d.lgs. cit.. Insisteva, pertanto, per il riconoscimento dell'indennità risarcitoria ex art. 28, parametrata a €
1.832,96 mensili quale retribuzione globale di fatto.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 25.04.2025, eccependo la non debenza dell'indennità risarcitoria in quanto la ricorrente si era dimessa anticipatamente all'ultima scadenza in data 10.06.2024; la legittimità delle proroghe, tenuto conto dell'entrata in vigore del d.l. 48/23, con decorrenza di un nuovo termine di 12 mesi a-causale; la decadenza dalla impugnazione;
la richiesta di riunione con il procedimento n. r.g.
5889/24 di opposizione a decreto ingiuntivo azionato dalla medesima lavoratrice e affidato alla cognizione di altro giudice;
la compensazione di ogni diritto di credito della lavoratrice con quanto risarcibile per l'attività di concorrenza sleale da quest'ultima perpetrata.
Il ricorso è fondato e va accolto, seppure parzialmente e nei limiti di cui alla presente motivazione.
Quanto alla richiesta di riunione, l'istanza va respinta in quanto la presente causa è di pronta definizione, non essendo necessaria ulteriore istruttoria, tenuto anche conto che l'istanza risarcitoria avanzata in compensazione dalla resistente è stata azionata anche nell'altro giudizio.
Quanto alle altre eccezioni in rito, va rilevato che la decadenza dedotta in memoria dalla resistente rispetto al diritto attoreo a impugnare l'illegittimità dell'apposizione del termine di durata al contratto di lavoro si
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presenta destituita di fondamento. Invero, non essendoci stata, pacificamente e incontestabilmente, una soluzione di continuità dell'apporto lavorativo spiegato dalla parte attrice, il dies a quo del termine decadenziale non può che individuarsi con la data di scadenza dell'ultima proroga, effetto impedito con la missiva inoltrata a mezzo Pec in data
23.10.2024. Del resto, la giurisprudenza citata dalla datrice (Cass. n.
15226/23) fa riferimento a una successione di diversi contratti a termine e non, come nel caso che qui occupa, a un unico continuativo rapporto di lavoro.
Venendo al merito, l'asserzione attorea secondo cui la datrice avrebbe violato la disciplina di cui all'art. 21 del d.lgs. 81/15 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014,
n. 183) è fondata e meritevole di accoglimento.
Invero, ai sensi del suddetto articolo “Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga”.
Nel caso che qui occupa, è incontestato che la datrice abbia, invece, proceduto a disporre ben sei proroghe rispetto all'iniziale contratto (cfr. certificato del Centro per l'Impiego, da cui risulta che vi è stata una prima proroga dall'01 agosto 2022 al 30 settembre 2022; una seconda proroga dall'01 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022; una terza proroga dall'01 gennaio 2023 al 31 marzo 2023; una quarta proroga dall'01 aprile 2023 al
30 giugno 2023; una quinta proroga dall'01 luglio 2023 al 31 dicembre 2023
e infine una sesta proroga dall'01 gennaio 2024 al 30 giugno 2024).
Appare documentata, pertanto, la violazione della disciplina normativa da parte della datrice, con conseguente trasformazione del contratto di lavoro in uno a tempo indeterminato a decorrere dalla data di decorrenza della quinta proroga ovvero a decorrere da luglio 2023, con assorbimento dell'altro motivo di ricorso in merito alla violazione dell'obbligo di
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indicazione delle causali sulle proroghe e della relativa
contro
-eccezione spiegata in memoria dalla datrice.
Venendo, ora, alla richiesta attorea di condanna della datrice al pagamento dell'indennità risarcitoria, la tesi della parte resistente si presenta fondata e meritevole di accoglimento.
Condivisa giurisprudenza di legittimità ha stabilito che in tema di contratti di lavoro a tempo determinato, nell'ipotesi di cessazione del rapporto prima della scadenza del termine nullo va escluso il riconoscimento, in favore del lavoratore che abbia conseguito la declaratoria di conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato, dell'indennità ex art. 32 della legge n. 183 del 2010, poiché quest'ultima spetta solo per il periodo cosiddetto "intermedio", ossia quello compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (cfr. Cass. n.
16052/19, ove la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che, dichiarata la conversione del rapporto a termine in uno a tempo indeterminato, aveva riconosciuto l'indennità in questione). Invero, secondo il giudice di Cassazione, che ha a sua volta recepito l'autorevole parere della Corte costituzionale, il danno forfettizzato dall'indennità in esame copre soltanto il periodo cosiddetto intermedio, quello, cioè, che corre dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto. A partire dalla sentenza con cui il giudice, rilevato il vizio della pattuizione del termine, converte il contratto di lavoro che prevedeva una scadenza in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, è da ritenere che il datore di lavoro sia indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva. Il riconoscimento del danno forfettizzato, proprio perché destinato
- secondo la sua ratio - a compensare il danno costituito dal periodo c.d. intermedio, ossia quello successivo alla scadenza del termine e fino alla sentenza che ne accerta la nullità e ricostituisce il rapporto di lavoro, presuppone sia l'esistenza di un periodo intermedio da risarcire, sia l'esistenza di una sentenza che, oltre a dichiarare la conversione ad initio del rapporto a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
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disponga la riammissione in servizio del lavoratore, considerato che il danno è configurabile, oltre che per l'imputabilità della mancata prestazione al datore di lavoro, ove esista un periodo in cui il rapporto di lavoro - de iure ricostituito per effetto della sentenza dichiarativa della nullità del termine - avrebbe potuto proseguire. La ratio del ristoro del periodo cd. intermedio è rinvenibile anche nella disciplina di cui all'art. 28 del d.lgs. 81/15, atteso che, al comma 2, espressamente si precisa che “la predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.
Tornando al caso che qui occupa, alla lavoratrice non spetta alcuna indennità onnicomprensiva per il periodo cd. intermedio intercorrente dalla scadenza del contratto a termine fino alla pronuncia giudiziaria di conversione, atteso che la stessa si è determinata alle dimissioni volontarie già in data 10.06.2024 ovvero prima della naturale scadenza dell'ultima proroga fissata per il giorno 30.06.2024. Non vi è, quindi, un danno da risarcire proprio perché la cessazione del rapporto di lavoro non è stata generata da un comportamento colposo della datrice, ma dalla libera volontà della stessa parte ricorrente.
Il rigetto dell'istanza risarcitoria comporta, come naturale conseguenza, l'assorbimento della eccezione riconvenzionale spiegata dalla datrice, che non deve essere scrutinata in questa sede.
Il rigetto della domanda risarcitoria comporta la compensazione della metà delle spese processuali, le quali, per la restante parte, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, respinta ogni altra domanda attorea, dichiara la trasformazione del contratto di lavoro costituito dalle parti da tempo determinato in tempo indeterminato a decorrere da luglio 2023;
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2) condanna la parte resistente al pagamento della metà delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate per l'intero in €
2.500,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, iva e cpa, da distrarsi ai procuratori attorei per dichiarato anticipo.
Nocera Inferiore, 08.05.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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