Articolo 5 della Legge 28 gennaio 1974, n. 19
Articolo 4Articolo 6
Versione
12 marzo 1974
Art. 5.
Per far fronte all'onere derivante dall'applicazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 5.000 milioni di lire che sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile nella misura di lire 2.500 milioni per l'anno 1974 e di lire 2.500 milioni per l'anno 1975.
Le somme non utilizzate negli esercizi 1974 e 1975 potranno essere impegnate negli esercizi successivi.
Entrata in vigore il 12 marzo 1974