Articolo 1 della Legge 7 ottobre 1957, n. 974
Articolo 2
Versione
13 novembre 1957
Art. 1.
Alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144 , successivamente modificata con legge 4 gennaio 1951, n. 32 , sono apportate le seguenti modificazioni:
la vacazione di cui all'art. 31 e' fissata in lire 430 all'ora per il geometra e in lire 250 all'ora per gli aiutanti di concetto;
la vacazione di cui all'art. 32 e' fissata in lire 800 all'ora per il geometra e in lire 500 all'ora per gli aiutanti di concetto.
Le aliquote di maggiorazione di cui al primo comma, dell'art. 33, sono fissate in lire 430 per il geometra e in lire 250 per gli aiutanti; quelle del secondo comma dello stesso articolo, in lire 500 per il geometra e lire 325 per gli aiutanti.
Entrata in vigore il 13 novembre 1957