TAR Roma, sez. III, sentenza 24/12/2025, n. 23713
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Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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Ordinanza collegiale 30 giugno 2023
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Decreto cautelare 18 luglio 2023
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Ordinanza cautelare 5 settembre 2023
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Ordinanza cautelare 26 ottobre 2023
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Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'incostituzionalità delle norme legislative alla base del payback

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140 del 2024 della Corte Costituzionale, la quale ha ritenuto la disciplina del payback ragionevole e proporzionata, escludendo la violazione degli articoli 41 Cost., 23 Cost., 2 Cost. e 117 Cost. in relazione all'art. 1 del protocollo addizionale CEDU. La Corte ha ritenuto che le imprese fossero consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di fissazione di un tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano in caso di sforamento.

  • Rigettato
    Vizi di legittimità propri degli atti impugnati

    Le censure sono infondate. Già dall'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2015, il sistema del payback era noto, comprese le quote di ripiano e la misura del concorso di ciascuna azienda. La quantificazione del tetto di spesa nazionale (4,4%) era nota, e tale misura è stata confermata per le regioni nel 2019. Le imprese dovevano ritenersi edotte dell'alea contrattuale e dei rischi legati alla fornitura in eccesso. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 del meccanismo di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari in materia di evidenza pubblica

    Il payback rimane estraneo alle procedure di affidamento e ai contratti stipulati, operando sul fatturato complessivo delle aziende. Non altera l'esito delle gare né incide sul prezzo finale, ma agisce esternamente sulla sfera patrimoniale. Le imprese erano consapevoli della possibilità di dover contribuire al ripiano della spesa sanitaria. La Corte Costituzionale ha chiarito che il payback non ha ridotto eccessivamente i margini di utile delle imprese.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'incostituzionalità delle norme legislative alla base del payback

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140 del 2024 della Corte Costituzionale, la quale ha ritenuto la disciplina del payback ragionevole e proporzionata, escludendo la violazione degli articoli 41 Cost., 23 Cost., 2 Cost. e 117 Cost. in relazione all'art. 1 del protocollo addizionale CEDU. La Corte ha ritenuto che le imprese fossero consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di fissazione di un tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano in caso di sforamento.

  • Rigettato
    Vizi di legittimità propri degli atti impugnati

    Le censure sono infondate. Già dall'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2015, il sistema del payback era noto, comprese le quote di ripiano e la misura del concorso di ciascuna azienda. La quantificazione del tetto di spesa nazionale (4,4%) era nota, e tale misura è stata confermata per le regioni nel 2019. Le imprese dovevano ritenersi edotte dell'alea contrattuale e dei rischi legati alla fornitura in eccesso. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 del meccanismo di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari in materia di evidenza pubblica

    Il payback rimane estraneo alle procedure di affidamento e ai contratti stipulati, operando sul fatturato complessivo delle aziende. Non altera l'esito delle gare né incide sul prezzo finale, ma agisce esternamente sulla sfera patrimoniale. Le imprese erano consapevoli della possibilità di dover contribuire al ripiano della spesa sanitaria. La Corte Costituzionale ha chiarito che il payback non ha ridotto eccessivamente i margini di utile delle imprese.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'incostituzionalità delle norme legislative alla base del payback

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140 del 2024 della Corte Costituzionale, la quale ha ritenuto la disciplina del payback ragionevole e proporzionata, escludendo la violazione degli articoli 41 Cost., 23 Cost., 2 Cost. e 117 Cost. in relazione all'art. 1 del protocollo addizionale CEDU. La Corte ha ritenuto che le imprese fossero consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di fissazione di un tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano in caso di sforamento.

  • Rigettato
    Vizi di legittimità propri degli atti impugnati

    Le censure sono infondate. Già dall'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2015, il sistema del payback era noto, comprese le quote di ripiano e la misura del concorso di ciascuna azienda. La quantificazione del tetto di spesa nazionale (4,4%) era nota, e tale misura è stata confermata per le regioni nel 2019. Le imprese dovevano ritenersi edotte dell'alea contrattuale e dei rischi legati alla fornitura in eccesso. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 del meccanismo di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari in materia di evidenza pubblica

    Il payback rimane estraneo alle procedure di affidamento e ai contratti stipulati, operando sul fatturato complessivo delle aziende. Non altera l'esito delle gare né incide sul prezzo finale, ma agisce esternamente sulla sfera patrimoniale. Le imprese erano consapevoli della possibilità di dover contribuire al ripiano della spesa sanitaria. La Corte Costituzionale ha chiarito che il payback non ha ridotto eccessivamente i margini di utile delle imprese.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Le regioni e le province autonome, con i provvedimenti impugnati, hanno svolto un'attività meramente attuativa ed esecutiva delle disposizioni legislative e regolamentari statali. Tale attività è priva di discrezionalità e consiste nella verifica della coerenza dei dati contabili e nella compilazione di elenchi di aziende e importi dovuti. Si instaura un rapporto obbligatorio tra regione e impresa, basato su un diritto soggettivo al corretto calcolo dell'importo. La controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Le regioni e le province autonome, con i provvedimenti impugnati, hanno svolto un'attività meramente attuativa ed esecutiva delle disposizioni legislative e regolamentari statali. Tale attività è priva di discrezionalità e consiste nella verifica della coerenza dei dati contabili e nella compilazione di elenchi di aziende e importi dovuti. Si instaura un rapporto obbligatorio tra regione e impresa, basato su un diritto soggettivo al corretto calcolo dell'importo. La controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Le regioni e le province autonome, con i provvedimenti impugnati, hanno svolto un'attività meramente attuativa ed esecutiva delle disposizioni legislative e regolamentari statali. Tale attività è priva di discrezionalità e consiste nella verifica della coerenza dei dati contabili e nella compilazione di elenchi di aziende e importi dovuti. Si instaura un rapporto obbligatorio tra regione e impresa, basato su un diritto soggettivo al corretto calcolo dell'importo. La controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 24/12/2025, n. 23713
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23713
    Data del deposito : 24 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo