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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/08/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1919/2022
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
1919/2022 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. MARZOCCA MARCO, avv. MARZOCCA Parte_1
RUGGIERO; ricorrente
E
, avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 25.03.2022, la parte ricorrente esponeva:
• di aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. per il riconoscimento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988;
• che il CTU nominato non riconosceva il suddetto requisito sanitario;
• di aver tempestivamente contestato le conclusioni del CTU nominato depositando apposita dichiarazione di dissenso;
• di essere in possesso dei requisiti sanitari per le prestazioni richieste fin dalla domanda amministrativa.
Tanto premesso chiedeva l'accertamento ai sensi dell'art. 445bis, comma 6
c.p.c. della sussistenza del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988 fin dalla domanda amministrativa.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
1 A seguito di decesso della parte ricorrente il giudizio veniva proseguito dagli eredi.
Acquisita la documentazione, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) La domanda è parzialmente fondata.
A tal proposito si consideri che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445bis, comma 5, c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà CP_1 provvedere alla verifica del possesso in capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
A tal proposito la costituzione degli eredi consente la prosecuzione del giudizio che rimane, però, di accertamento del solo requisito sanitario in capo al de cuius non dovendo essere disposto alcun provvedimento in favore degli eredi relativo alla sola fase amministrativa successiva.
3) L'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della l. 508/1988 spetta ai “cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilita' totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”.
I requisiti sanitari da accertare risultano, dunque, due: 1) la totale inabilità corrispondente ad un'invalidità pari al 100%; 2) l'impossibilità di deambulare o incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
L'art. 2, comma 3 della l. 118/1971 prevede che “Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennita' di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'”.
2 Nel caso di specie, il CTU nominato in questa fase di merito, il dott. Per_1
ha ritenuto che la parte ricorrente, a causa delle plurime patologie
[...] sofferte, si trova in una situazione di inabilità totale, che la rendono del tutto incapace di compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza (cfr. CTU in atti). Tanto basta ad integrare il requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento.
Tale requisito viene accertato a partire dal 31.03.2023 “epoca della caduta con trauma cranico minore e con peggioramento del quadro clinico”.
Le conclusioni del CTU in merito alla sussistenza ed alla decorrenza del requisito appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento. In particolare il CTU ha precisato che “la paziente nel 2020 è stata visitata da un collega Neurologo, non in struttura pubblica, che descrive un quadro clinico della ricorrente. Da sottolineare che la paziente non ha mai eseguito un ricovero, per tali patologie neurologiche, né tantomeno completato con un Eco TSA o un TSH, le indagini strumentali per porre diagnosi di Decadimento cognitivo. Chiaro che la diagnosi
è “ TA “ al momento della visita, infatti alla successiva visita
Geriatrica, il collega, supportato anche da una Tac cerebrale , ha espresso una diagnosi, motivandone le condizioni della paziente, infatti parla nella sua obiettività di GI , collaborante, in buon compenso emodinamico,
Deambulazione autonoma con andatura precauzionale. Cambi posturali autonomi”. [...] Cosi' come l'esame obiettivo somministrato nel corso della
ATP, descriveva di una perizianda con segni di limitazioni articolari polidistrettuali con standing, deambulazione e cambi posturali possibili in autonomia, motilità e mobilita dei vari distretti globalmente conservate o ridotte a gradi non severi. All'esame neuropsichico non si rilevavano segni di decadimento cognitivo grave”.
Le conclusioni veniva contestate dalla parte ricorrente che si limitava a riproporre quanto già oggetto di contestazione iniziale. Sul punto si consideri che il CTU ha già chiarito come “dalla data della visita Geriatrica, nel 2020, al ricovero presso l'Ospedale di Barletta nel 2023, non vi è documentazione attestante le condizioni di salute della paziente, in Melius o Peius, nè
3 tantomeno la prescrizione di presidi sanitari, Carrozzina, Girello a quattro ruote, ausili utili al miglioramento della qualità della deambulazione e della vita di relazione”.
Le conclusioni del CTU appaiono, pertanto, condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento.
Si consideri che “il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile (v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)” (cfr. Cass.
12429/2019).
Pertanto, la domanda deve essere parzialmente accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente per percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988 dal 31.03.2023 fino al decesso avvenuto in data 24.05.2023.
4) In merito alle spese non può ravvisarsi alcuna soccombenza dell' in CP_1 quanto alla data della domanda amministrativa e della visita della
Commissione il requisito sanitario non era presente, ma veniva accertato solo successivamente. A tal proposito l'esito del giudizio è determinato in senso favorevole alla parte ricorrente solo ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. senza alcuna soccombenza della parte resistente.
Sussistono, dunque, ragioni eccezionali tali da determinare l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
In virtù della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese delle CTU devono essere sostenute definitivamente dall' . CP_1
P.Q.M.
4 Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario relativo alla l'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988 dal 31.03.2023 fino al decesso avvenuto in data
24.05.2023;
2. compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
3. pone le spese di CTU di entrambe le fasi definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 04/08/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
5
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
1919/2022 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. MARZOCCA MARCO, avv. MARZOCCA Parte_1
RUGGIERO; ricorrente
E
, avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 25.03.2022, la parte ricorrente esponeva:
• di aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. per il riconoscimento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988;
• che il CTU nominato non riconosceva il suddetto requisito sanitario;
• di aver tempestivamente contestato le conclusioni del CTU nominato depositando apposita dichiarazione di dissenso;
• di essere in possesso dei requisiti sanitari per le prestazioni richieste fin dalla domanda amministrativa.
Tanto premesso chiedeva l'accertamento ai sensi dell'art. 445bis, comma 6
c.p.c. della sussistenza del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988 fin dalla domanda amministrativa.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
1 A seguito di decesso della parte ricorrente il giudizio veniva proseguito dagli eredi.
Acquisita la documentazione, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) La domanda è parzialmente fondata.
A tal proposito si consideri che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445bis, comma 5, c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà CP_1 provvedere alla verifica del possesso in capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
A tal proposito la costituzione degli eredi consente la prosecuzione del giudizio che rimane, però, di accertamento del solo requisito sanitario in capo al de cuius non dovendo essere disposto alcun provvedimento in favore degli eredi relativo alla sola fase amministrativa successiva.
3) L'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della l. 508/1988 spetta ai “cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilita' totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”.
I requisiti sanitari da accertare risultano, dunque, due: 1) la totale inabilità corrispondente ad un'invalidità pari al 100%; 2) l'impossibilità di deambulare o incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
L'art. 2, comma 3 della l. 118/1971 prevede che “Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennita' di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'”.
2 Nel caso di specie, il CTU nominato in questa fase di merito, il dott. Per_1
ha ritenuto che la parte ricorrente, a causa delle plurime patologie
[...] sofferte, si trova in una situazione di inabilità totale, che la rendono del tutto incapace di compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza (cfr. CTU in atti). Tanto basta ad integrare il requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento.
Tale requisito viene accertato a partire dal 31.03.2023 “epoca della caduta con trauma cranico minore e con peggioramento del quadro clinico”.
Le conclusioni del CTU in merito alla sussistenza ed alla decorrenza del requisito appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento. In particolare il CTU ha precisato che “la paziente nel 2020 è stata visitata da un collega Neurologo, non in struttura pubblica, che descrive un quadro clinico della ricorrente. Da sottolineare che la paziente non ha mai eseguito un ricovero, per tali patologie neurologiche, né tantomeno completato con un Eco TSA o un TSH, le indagini strumentali per porre diagnosi di Decadimento cognitivo. Chiaro che la diagnosi
è “ TA “ al momento della visita, infatti alla successiva visita
Geriatrica, il collega, supportato anche da una Tac cerebrale , ha espresso una diagnosi, motivandone le condizioni della paziente, infatti parla nella sua obiettività di GI , collaborante, in buon compenso emodinamico,
Deambulazione autonoma con andatura precauzionale. Cambi posturali autonomi”. [...] Cosi' come l'esame obiettivo somministrato nel corso della
ATP, descriveva di una perizianda con segni di limitazioni articolari polidistrettuali con standing, deambulazione e cambi posturali possibili in autonomia, motilità e mobilita dei vari distretti globalmente conservate o ridotte a gradi non severi. All'esame neuropsichico non si rilevavano segni di decadimento cognitivo grave”.
Le conclusioni veniva contestate dalla parte ricorrente che si limitava a riproporre quanto già oggetto di contestazione iniziale. Sul punto si consideri che il CTU ha già chiarito come “dalla data della visita Geriatrica, nel 2020, al ricovero presso l'Ospedale di Barletta nel 2023, non vi è documentazione attestante le condizioni di salute della paziente, in Melius o Peius, nè
3 tantomeno la prescrizione di presidi sanitari, Carrozzina, Girello a quattro ruote, ausili utili al miglioramento della qualità della deambulazione e della vita di relazione”.
Le conclusioni del CTU appaiono, pertanto, condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento.
Si consideri che “il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile (v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)” (cfr. Cass.
12429/2019).
Pertanto, la domanda deve essere parzialmente accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente per percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988 dal 31.03.2023 fino al decesso avvenuto in data 24.05.2023.
4) In merito alle spese non può ravvisarsi alcuna soccombenza dell' in CP_1 quanto alla data della domanda amministrativa e della visita della
Commissione il requisito sanitario non era presente, ma veniva accertato solo successivamente. A tal proposito l'esito del giudizio è determinato in senso favorevole alla parte ricorrente solo ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. senza alcuna soccombenza della parte resistente.
Sussistono, dunque, ragioni eccezionali tali da determinare l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
In virtù della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese delle CTU devono essere sostenute definitivamente dall' . CP_1
P.Q.M.
4 Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario relativo alla l'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988 dal 31.03.2023 fino al decesso avvenuto in data
24.05.2023;
2. compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
3. pone le spese di CTU di entrambe le fasi definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 04/08/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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