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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione e divorzio iscritta al R.G. 5390/24 V.G. proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Cristina Carletti
SPARAPANI LUIGI C.F. C.F._2
avv. Andrea Salviati con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 5.2.2025 depositate il 10/20.1.25; rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio separativo alle seguenti condizioni: “A) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio personale mantenimento;
b) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
c) le figlie vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con collocazione prevalente presso la madre;
le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente. Le minori e continueranno a Per_1 Per_2 vivere presso la casa di C.so Trieste n.123– condotta in locazione– fino alla fine del corrente anno scolastico, al termine del quale la madre si trasferirà con le figlie in Legnano (MI) in Via Padova n.
6, presso l'appartamento di proprietà comune dei coniugi ove le minori hanno precedentemente vissuto per oltre dieci anni ed ove saranno collocate e che verrà pertanto assegnato alla IG.ra
Fino ad allora gli esponenti si impegnano a coabitare per il tempo strettamente Parte_1 necessario, nel massimo rispetto reciproco, presso l'abitazione di Roma tenendo presente che il IG. AN da metà maggio dovrà trascorrere un periodo di tempo presso l'abitazione della madre in Monte Romano ma si organizzerà per consentire alle figlie di svolgere le loro attività extrascolastiche;
d) i coniugi, con lo spirito di massimizzare il ricavato, in futuro procederanno alla vendita della casa di Legnano in Via Padova n. 6, di loro comune proprietà ed il ricavato sarà tra loro diviso in parti uguali;
e) il padre, che continuerà a vivere a Roma, vedrà le figlie a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio, compatibilmente con le esigenze di vita delle minori e quelle del proprio lavoro. Durante le visite, il padre dovrà organizzarsi in maniera tale da tenere con sé le minori in idonei Airbnb o soluzioni alternative;
f) 2 le festività Natalizie saranno regolamentate come segue: ad anni alterni le figlie staranno con uno dei genitori dal 23 al 29 dicembre e con l'altro dal 30 dicembre al 6 gennaio. Quelle Pasquali, intese come periodo di assenza scolastica, ad anni alterni, salvo diverso accordo. Le figlie trascorreranno le festività calendarizzate ed ogni ponte scolastico previsto dagli Istituti di
Istruzione frequentati dalle minori ad anni alterni con i genitori. Le figlie trascorreranno il loro compleanno con i genitori ad anni alterni;
g) le minori, come di consueto dalla loro nascita, trascorreranno il periodo estivo, a cavallo tra i mesi di luglio e agosto, presso la casa dei nonni materni in Puglia, ove il padre potrà prenderle e portarle con sé in vacanza per 15 giorni anche non consecutivi nel mese di luglio o agosto- (periodo da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno)- per poi riportarle presso la casa dei nonni materni;
h) nel supremo interesse delle figlie minori, ulteriori o diverse modalità di frequentazione potranno essere concordate tra i genitori. In caso di soggiorno delle minori fuori Roma o all'estero i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi il luogo ove le stesse saranno condotte nonché il relativo recapito telefonico;
i) il IG. AN corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento delle figlie, l'assegno mensile complessivo di €.600,00 (seicento/00), e così €.300,00 per ciascuna figlia che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo dall'anno successivo a quello di omologa sino a quando le stesse non saranno economicamente autosufficienti;
j) le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% secondo le linee guida previste dal protocollo del Tribunale di Roma. Il suddetto assegno di mantenimento e le ulteriori corresponsioni saranno dallo stesso versati fino a quando le figlie non saranno in grado di provvedere a loro stesse economicamente anche dopo il raggiungimento della maggiore età; k) a definizione transattiva e di ogni pregresso rapporto economico di dare/avere tra i ricorrenti il marito verserà alla moglie, all'esito dell'omologa della separazione, la somma di € 2.000,00 (duemila/00) a mezzo bonifico bancario. Tale versamento rientra nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi all'atto della separazione ed è funzionale e indispensabile ai fini della crisi coniugale e alla definizione di ogni rapporto intercorso tra le Parti. A seguito del pagamento effettivo di tale somma i coniugi dichiarano reciprocamente che non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo o ragione legato ai versamenti sino ad oggi eseguiti per le rate di mutuo e alla gestione economica della loro famiglia, fermo restando quanto indicato alle lettere i) e j). l) Entrambi prestano fin d'ora il reciproco consenso per il rinnovo / rilascio del passaporto alle figlie” e i procuratori hanno concluso in conformità;
visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che il giudizio deve proseguire per l'ulteriore domanda di divorzio, con remissione all'esito del giudizio delle spese di lite;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi nata a [...]_1
l'11.11.1976 e AN GI, nato a [...]il [...] , alle condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di UN (BR) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, atto n.87, parte 2, serie A); 3
3) restituisce la causa al ruolo istruttorio giusto provvedimento del G.D. del 5.2.2025;
4) spese all'esito.
Così deciso in Roma il 6.2.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi