CA
Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/04/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n.169/23 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura di Parte_1 C.F._1
procura speciale alle liti, dagli Avv.ti Maurizio Terenzi (c.f. ), Maria CodiceFiscale_2
Cristina De Longis, Diletta Tombari;
appellante
CONTRO
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle Controparte_1 P.IVA_1
liti, dagli Avv.ti Matteo Orsingher, Fabrizio Sanna, Davide Graziano e Maurizio Boscarato;
appellata avente ad oggetto: fotografie e diritti di utilizzazione economica;
conclusioni: appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in totale riforma della sentenza appellata n. 1094/2022 del Tribunale di Ancona – Sezione Specializzata in materia di impresa,
e previo rigetto dell'altrui appello incidentale in quanto infondato in fatto ed in diritto, in via principale: 1accertare e dichiarare che le fotografie del Sig. godono dell'ampia tutela Pt_1
1 di cui agli artt. 2 e 88 della Legge sul Diritto d'Autore e, per l'effetto, 2) accertare e dichiarare
l'indebito utilizzo, a decorrere dall'anno 2005, da parte della delle fotografie Controparte_1
realizzate dal Sig. per l'effetto, condannare la l pagamento di € Pt_1 CP_1
1.249.899,84 quale equo corrispettivo sino all'anno 2018, oltre a quanto successivamente maturato in corso di causa, per l'utilizzo dell'opera dell'istante a fini promozionali e pubblicitari, oltre comunque e sempre interessi commerciali dalla richiesta al saldo effettivo. In subordine, e per doveroso scrupolo professionale, 1) accertare e dichiarare che le fotografie del Sig. godono in ogni caso della tutela di cui all'art. 87, comma 2, Legge sul Diritto Pt_1
d'Autore e, di conseguenza, condannare la al pagamento del compenso per la CP_1
produzione ed utilizzo delle stesse alla somma ritenuta di equità, oltre comunque e sempre interessi legali dalla richiesta al saldo effettivo … Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso forfettario, dichiarandosi sin d'ora i sottoscritti difensori antistatari”; appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare: in via principale, rigettare integralmente l'appello avversario e confermare la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1094, pubblicata il 30 settembre 2022; in via istruttoria, rigettare le richieste istruttorie avversarie;
in via incidentale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ancona n. 1094, pubblicata il 30 settembre 2022, accertare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato dal sig. nei confronti di in via Parte_1 Controparte_1
incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Ancona n. 1094, pubblicata il 30 settembre 2022, condannare il sig. ai sensi dell'art. 96 commi Parte_1
1 e 3 c.p.c. al pagamento di una somma equitativamente determinata in misura pari a Euro
200.000,00 o al diverso maggiore o minore importo meglio ritenuto, in favore di CP_1
con vittoria di spese di lite e accessori di legge”;
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per
2 integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei tre motivi di impugnazione, cui è affidato il tempestivo appello,
e dei due motivi in cui si risolve l'appello incidentale.
*****
I.Il primo motivo di impugnazione censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che le foto realizzate da possano godere del limitato regime di tutela delineato Parte_1
dalla norma di cui all'art. 87 della legge n.633 del 1941 e che, dunque, sebbene prive dei connotati dell'originalità e della creatività, nondimeno siano espressione di un processo creativo da cui originano di diritti di utilizzazione economica.
Il motivo è fondato.
Occorre muovere dal consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui: “nella disciplina del diritto d'autore di cui alla legge n. 633 del 1941, l'opera fotografica, qualora presenti valore artistico e connotati di creatività, gode della piena tutela accordata agli autori dagli artt. 1 e seg. legge cit., e, quando sia priva dei suddetti requisiti, della più limitata tutela di cui agli art. 87 e seg. legge cit., in tema di diritti connessi a quello d'autore, dovendosi, peraltro, escludere anche tale più limitata tutela nell'ipotesi di fotografie di "scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili", per tali intendendosi non ogni fotografia riproducente un oggetto materiale, bensì solo quelle aventi mera finalità riproduttivo
- documentale e perciò non destinate a funzioni ulteriori, quali, ad esempio, la commercializzazione o promozione di un prodotto;
con riguardo, invece, alle fotografie effettuate nel corso ed in adempimento di un contratto di lavoro subordinato, il diritto esclusivo su di esse, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, compete al datore di lavoro, mentre, nell'ipotesi di contratto di lavoro autonomo, tale diritto compete al committente solo quando le cose fotografate siano in suo possesso, non rilevando, al fine del riconoscimento del diritto del committente, che tali cose, ancorché non in suo possesso, non siano neppure in
3 possesso del fotografo, bensì di un terzo (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 8425 del
21/06/2000)”.
La declinazione al caso di specie di tale principio, che al di là delle esigenze di nomofilachia è pienamente condivisibile laddove compie una interpretazione sistematica della norma di cui all'art. 87 della legge n. 633 del 1941, comporta la necessità di valorizzare la circostanza, peraltro pacifica, che le foto realizzate da sono finalizzate al soddisfacimento di Parte_1
esigenze di divulgazione commerciale.
Tali fotografie, dunque, sottintendono il compimento di un procedimento di realizzazione che, oltre ad essere connotato da una specifica finalità (la promozione pubblicitaria del bene fotografato) che trascende la mera documentazione, ha un proprio referente soggettivo attivo, ossia il fotografo, che ha impiegato le proprie capacità per conseguire al meglio il risultato ambito.
Sussiste, pertanto, il più limitato regime di tutela delineato dalla norma sopra richiamata.
La fondatezza del motivo si rivela di per sé inidonea a condurre all'accoglimento della pretesa creditoria vantata da . Parte_1
Il Tribunale di Ancona, infatti, si è premurato di vagliare la domanda principale anche alla luce dell'assunto della sussistenza dei diritti connessi, giungendo, tuttavia, alla conclusione della titolarità di essi in capo a CP_1 CP_1
II. Con il secondo motivo, reso necessario in ragione di quanto sopra osservato, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Ancona ha compiuto errato scrutinio critico del materiale probatorio, sì da giungere al convincimento, del pari erroneo, secondo cui il fotografo Pt_1
, disattendendo il proprio onere, non avrebbe fornito adeguata dimostrazione
[...]
dell'avvenuta stipulazione di un patto volto a trasferire in suo favore i diritti di utilizzazione economica delle fotografie, diversamente spettanti al committente in quanto proprietario delle cose fotografate.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha compiuto corretto richiamo della norma generale di cui all'art. 110 della legge n. 633 del 1941, secondo cui “la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto”.
4 Ne discende che anche il patto contrario, contemplato dalla norma di cui al terzo comma dell'art. 88 della legge n. 633 del 1941, ossia il negozio con cui il committente (che sia anche possessore delle cose fotografate) ed il fotografo abbiano a collocare la titolarità dei diritti di utilizzazione economica in capo a quest'ultimo, esige la forma scritta ad probationem (in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione n. 1392 del 11/02/1994, Sentenza n. 4273 del
27/04/1998, Sentenza della Corte di Cassazione n. 13937 del 13/12/1999, Sentenza della Corte di Cassazione n. 1748 del 29/01/2016, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 36753 del
25/11/2021).
Tale aspetto è stato correttamente intercettato dal Tribunale di Ancona e, infatti, nella sentenza impugnata, dopo il rinvio a giurisprudenza di legittimità circa l'interpretazione della norma di cui all'art. 110 della legge n. 633 del 1941, si legge quanto segue: “ebbene, parte attrice pretende di fornire la prova della trasmissione dei diritti di utilizzazione economica dalla committente al fotografo mediante produzione in giudizio di fatture, buoni consegna e preventivi”.
L'assunto motivazionale è pienamente condivisibile atteso che i documenti prodotti da Pt_1
, ossia i preventivi, i buoni di consegna e le fatture, non recano la sottoscrizione del
[...]
committente, ciò che preclude di qualificare tali documenti come prove scritte, e, comunque, non veicolano alcuna proposizione negoziale che, vagliata per i consueti canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., risulti volta a derogare alla norma di cui al terzo comma dell'art. 88 della legge n. 633 del 1941.
In particolare, per quanto concerne le trentadue fatture prodotte, che si collocano in un arco temporale che va dal 18.11.1996 al 7.12.2005, ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, vi è che esse non recano la sottoscrizione del committente che, giova sottolinearlo, nega la sussistenza del patto contrario ed eccepisce di non aver mai ricevuto documenti di quel contenuto (oltre a denunciare plurimi aspetti di artificiosa interpolazione, questione affrontata al momento dell'esame del motivo dell'appello incidentale).
La carenza della sottoscrizione del committente preclude che il contenuto delle fatture possa essere ricondotto alla sfera volitiva di e che, dunque, vi sia la prova scritta Controparte_1
del patto contrario.
5 Al riguardo, giova sottolineare che la fattura è un documento di formazione unilaterale e, pur potendo veicolare una certa significanza probatoria di conoscenza presuntiva, limitata peraltro alla sussistenza del contratto da cui origina l'obbligazione cui si correla la fattura, non costituisce prova scritta ma, diversamente e a certe condizioni, è equiparata alla prova scritta solo al limitato fine dell'accesso alla tutela monitoria, giusto il combinato disposto di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c. (in tal senso, tra tante, Sentenza della Corte di Cassazione n. 14891 del
22/10/2002).
Al di là di tali rilievi, peraltro dirimenti, vi è che il contenuto delle fatture non reca alcun riferimento univoco alla comune volontà delle parti di derogare alla norma di cui al terzo comma del richiamato articolo 88, non potendosi desumere un simile proposito negoziale dall'impiego di formule generiche e vaghe come, ad esempio, “uso delle Immagini: pubblicazioni varie edizione 1998”, “uso delle Immagini: catalogo generale edizione 2002. Nei suddetti prezzi sono compresi i diritti di utilizzo per l'uso indicato”, che invece depone nel senso della conferma della titolarità dei diritti connessi in capo al committente, “uso delle Immagini: ne è vietata la pubblicazione in quanto realizzate per lavorazioni successive”, “uso delle
Immagini: pubblicazioni varie non pubblicitarie 2003/2004” e simili.
Il convincimento sopra palesato non è incrinato dall'ordine di acquisto del 17.6.2016 che, oltre a riguardare una relazione negoziale diversa (seppur intercorsa tra le medesime parti) da quelle da cui origina la presente controversia, dimostra unicamente che, in quella limitata occasione, ebbe a specificare che il corrispettivo complessivo includeva anche “i diritti Controparte_1
di utilizzo”, ciò che si può agevolmente comprendere in ragione della presumibile carenza, sempre in quella occasione, del necessario presupposto oggettivo dell'inerenza delle fotografie a beni in possesso del committente (dalle deduzioni difensive emerge, infatti, che CP_1
ebbe a richiedere – anche – un ritratto fotografico).
[...]
Il documento in esame, peraltro, lascia emergere unicamente l'approccio prudenziale del committente che, nel formulare e sottoscrivere l'ordine, si premura di evidenziare che il corrispettivo offerto deve intendersi comprensivo anche dei diritti di utilizzazione economica, ciò che, tuttavia, non preclude che tali diritti già fossero di sua titolarità qualora inerenti a foto dei beni di sua proprietà e per le quali avesse pagato un equo compenso.
6 Per quanto concerne i “buoni di consegna”, recanti le date del 26.9.2001, del 20.11.2001, del
28.11.2001, del 15.1.2002, del 25.1.2002, 30.1.2002, del 12.7.2002, del 31.5.2002 e che dunque nemmeno ineriscono alla totalità delle fotografie, occorre osservare che (ad eccezione del buono del 31.5.2002, non firmato), essi recano la sottoscrizione di tale e di Persona_1
tale (vi è, peraltro, evidente asimmetria tra sottoscrizioni riferite alle medesime Persona_2
persone) apposte al sol fine di attestare l'avvenuto ritiro del materiale fotografico, senza, pertanto, che le sottoscrizioni possano provare l'avvenuta accettazione, da parte di CP_1
di un qualche patto veicolato per il tramite dei “buoni di consegna”.
[...]
Al di là di tali considerazioni, già di per sé dirimenti, va inoltre evidenziano che i “buoni di consegna”, che costituiscono una sorta di quietanza dell'adempimento di una obbligazione di dare ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, non recano alcuna proposizione negoziale volta a derogare alla disposizione di normativa di cui al terzo comma dell'art. 88 della legge n. 633 del 1941.
La circostanza che la descrizione di ogni articolo reca, tra parentesi, la dicitura “formato 10 x 12 tempo di utilizzo due mesi” dimostra unicamente la sussistenza di una prescrizione tecnica che, lungi dal riguardare la disciplina dei diritti di utilizzazione economica, “si riferisce … ai tempi di utilizzo delle lastre originali necessari per elaborarle e trasferirle sul materiale promozionale e negli archivi di come sarebbe del resto dimostrato anche dalla non CP_1
corrispondenza tra tali asserite limitazioni e quelle presenti nelle fatture e nei preventivi depositati in giudizio”, come già correttamente osservato dal Tribunale di Ancona.
In ordine ai diciassette preventivi, che si collocano in un arco temporale che va dal 18.5.1998 al
13.2.2004 ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, va rilevato che essi non recano la sottoscrizione del committente, ciò che, giova ripeterlo, preclude il loro impiego quale prova scritta onde dimostrare l'avvenuta stipulazione di un patto contrario.
Al di là di tale rilievo, già di per sé dirimente, va evidenziato che la maggior parte dei preventivi non contiene alcuna clausola relativa alla disciplina dei diritti di utilizzazione economica mentre i preventivi (privi di sottoscrizione del committente) che in qualche modo affrontano il tema, si limitano a prevedere unicamente che “i diritti di utilizzo delle suddette immagini, per gli usi
7 specificati, sono compresi nei prezzi indicati”, ciò che depone nel senso della titolarità di tali diritti in capo al committente.
Alla luce di quanto osservato, occorre ribadire che , disattendendo il proprio Parte_1
onere probatorio, non ha dimostrato la sussistenza del patto contrario.
III. Con il terzo motivo, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Ancona ha compiuto errata applicazione della norma di cui all'art. 89 della legge n.633 del 1941, sì da non cogliere l'univoca significanza probatoria, spendibile al fine di dimostrare la sussistenza del patto contrario rilevante ai sensi dell'art. 88, ricavabile dalla circostanza che i negativi delle fotografie sono sempre stati trattenuti da . Parte_1
Il motivo è infondato.
La norma di cui all'art. 89 della legge n.633 del 1941 prevede che “la cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti all'articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente”.
La disposizione, dunque, opera in senso inverso rispetto a quanto prospettato dalla difesa appellante poiché disciplina l'ipotesi in cui il fotografo sia già titolare del diritto di utilizzazione economica e, muovendo da tale specifico scenario, si limita a correlare l'alienazione del diritto alla materiale consegna del negativo, effetto che, tuttavia, può essere paralizzato dalla stipulazione di un patto di segno contrario.
Dunque, risulta estraneo all'ambito precettivo della norma il caso, che ricorre nella presente controversia e che risulta compiutamente disciplinato dalle norme di cui all'art. 88, in cui il diritto di utilizzazione economica spetta al committente in quanto possessore delle cose fotografate.
In altri termini, e semplificando, le norme richiamate disciplinano ipotesi distinte e non sovrapponibili sicchè qualora la foto abbia ad oggetto una cosa del committente, quest'ultimo, sebbene obbligato a remunerare il fotografo, è titolare anche dei diritti di utilizzazione economica, salvo il patto contrario, così come disposto dalle norme di cui all'art. 88.
In tale ipotesi, in cui – lo si ripete – il diritto di utilizzazione economica si colloca in capo al committente, la traslazione in favore del fotografo esige il patto contrario, senza, pertanto, che
8 possa esplicare una qualche portata effettuale la circostanza, assolutamente neutra, che il fotografo conservi la disponibilità del negativo.
Diversamente, qualora il diritto di utilizzazione economica spetti originariamente al fotografo, la successiva cessione del negativo comporta la correla alienazione anche dei diritti di utilizzazione economica, salva diversa convenzione.
Si comprende, pertanto, come l'invocazione della norma di cui all'art. 89 della legge n.633 del
1941, che (semplificando ancor di più) “opera contro il fotografo”, sia totalmente dissonante rispetto al contenuto precettivo della disposizione e rispetto alla medesima prospettazione dei fatti resa dall'appellante, ove tampoco si è verificata la cessione del negativo e, ciò che più rileva, il fotografo è gravato della prova della sussistenza di un negozio in virtù del quale abbia acquisito la titolarità dei diritti di utilizzazione economica, diversamente spettanti al committente.
IV. L'infondatezza di tutti i motivi dell'appello principale conduce all'assorbimento del primo motivo dell'impugnazione incidentale, prospettato in via condizionata e volto a censurare la sentenza del Tribunale di Ancona nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata da Controparte_1
V. Il secondo motivo dell'appello incidentale censura la sentenza del Tribunale di Ancona nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni formulata da ai Controparte_1
sensi delle norme di cui all'art. 96 c.p.c.
Con più precisione, la difesa appellata lamenta che la prova della mala fede di Parte_1
si trae dalla circostanza dell'avvenuto confezionamento e deposito di fatture recanti un contenuto artefatto, accompagnato dalla deduzione non veritiera di aver trasmesso tali fatture a e che, comunque, sussiste la colpa grave dell'attore che, a distanza di quasi Controparte_1
quindici anni dall'esaurimento della relazione negoziale, ha agito per il risarcimento di un credito di oltre un milione di euro, pur in carenza di ogni sostegno probatorio a tale pretesa.
In secondo luogo, la difesa appellata evidenzia che l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata non esige la prova del danno patito dalla parte non soccombente, danno che, come previsto dal primo comma dell'art. 96 c.p.c., può essere liquidato anche d'ufficio dal giudice.
9 Il motivo è infondato.
La condotta processuale di lambisce la colpa grave senza, tuttavia, integrarla Parte_1
posto che l'assunto da cui origina la pretesa creditoria, ovvero la sussistenza del limitato regime di tutela delineato dall'art. 87 della legge n. 633 del 1941, è corretto e il mancato accoglimento della domanda principale è dipeso unicamente dalla mancata prova del patto contrario.
Ad avviso del Collegio, non si coglie nemmeno la mala fede poiché , già nel Parte_1
corso del primo grado di giudizio e prima dell'esaurimento della fase istruttoria, ha provveduto al deposito di fatture prive di ogni intervento manipolativo e con l'indicazione degli importi in euro.
Al di là di tali rilievi, va osservato che “la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 21798 del 27/10/2015 e Ordinanza delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 7583 del 20/04/2004)”. non ha compiuto alcuna tempestiva allegazione (ossia nel rispetto dei Controparte_1
termini di preclusione dell'attività assertiva) degli elementi di fatto da poter valorizzare per compiere la liquidazione equitativa del danno.
VI. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire in ragione della soccombenza (o della maggior soccombenza) attesa la carenza di circostanze idonee a giustificare l'accesso ad ipotesi di compensazione totale o parziale.
La difesa appellata ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e tre le fasi.
L'esito dell'appello principale evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 nei confronti di . Parte_1
L'assorbimento del primo motivo dell'appello incidentale preclude il riconoscimento di tali presupposti nei confronti di Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così decide:
10 - rigetta l'appello principale, dichiara assorbito il primo motivo dell'appello incidentale ed infondato il secondo motivo dell'appello incidentale e conferma integralmente la sentenza impugnata.
- condanna all'immediato pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese del presente grado, che si liquidano in euro 24.064,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA.
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 24.4.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n.169/23 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura di Parte_1 C.F._1
procura speciale alle liti, dagli Avv.ti Maurizio Terenzi (c.f. ), Maria CodiceFiscale_2
Cristina De Longis, Diletta Tombari;
appellante
CONTRO
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle Controparte_1 P.IVA_1
liti, dagli Avv.ti Matteo Orsingher, Fabrizio Sanna, Davide Graziano e Maurizio Boscarato;
appellata avente ad oggetto: fotografie e diritti di utilizzazione economica;
conclusioni: appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in totale riforma della sentenza appellata n. 1094/2022 del Tribunale di Ancona – Sezione Specializzata in materia di impresa,
e previo rigetto dell'altrui appello incidentale in quanto infondato in fatto ed in diritto, in via principale: 1accertare e dichiarare che le fotografie del Sig. godono dell'ampia tutela Pt_1
1 di cui agli artt. 2 e 88 della Legge sul Diritto d'Autore e, per l'effetto, 2) accertare e dichiarare
l'indebito utilizzo, a decorrere dall'anno 2005, da parte della delle fotografie Controparte_1
realizzate dal Sig. per l'effetto, condannare la l pagamento di € Pt_1 CP_1
1.249.899,84 quale equo corrispettivo sino all'anno 2018, oltre a quanto successivamente maturato in corso di causa, per l'utilizzo dell'opera dell'istante a fini promozionali e pubblicitari, oltre comunque e sempre interessi commerciali dalla richiesta al saldo effettivo. In subordine, e per doveroso scrupolo professionale, 1) accertare e dichiarare che le fotografie del Sig. godono in ogni caso della tutela di cui all'art. 87, comma 2, Legge sul Diritto Pt_1
d'Autore e, di conseguenza, condannare la al pagamento del compenso per la CP_1
produzione ed utilizzo delle stesse alla somma ritenuta di equità, oltre comunque e sempre interessi legali dalla richiesta al saldo effettivo … Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso forfettario, dichiarandosi sin d'ora i sottoscritti difensori antistatari”; appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare: in via principale, rigettare integralmente l'appello avversario e confermare la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1094, pubblicata il 30 settembre 2022; in via istruttoria, rigettare le richieste istruttorie avversarie;
in via incidentale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ancona n. 1094, pubblicata il 30 settembre 2022, accertare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato dal sig. nei confronti di in via Parte_1 Controparte_1
incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Ancona n. 1094, pubblicata il 30 settembre 2022, condannare il sig. ai sensi dell'art. 96 commi Parte_1
1 e 3 c.p.c. al pagamento di una somma equitativamente determinata in misura pari a Euro
200.000,00 o al diverso maggiore o minore importo meglio ritenuto, in favore di CP_1
con vittoria di spese di lite e accessori di legge”;
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per
2 integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei tre motivi di impugnazione, cui è affidato il tempestivo appello,
e dei due motivi in cui si risolve l'appello incidentale.
*****
I.Il primo motivo di impugnazione censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che le foto realizzate da possano godere del limitato regime di tutela delineato Parte_1
dalla norma di cui all'art. 87 della legge n.633 del 1941 e che, dunque, sebbene prive dei connotati dell'originalità e della creatività, nondimeno siano espressione di un processo creativo da cui originano di diritti di utilizzazione economica.
Il motivo è fondato.
Occorre muovere dal consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui: “nella disciplina del diritto d'autore di cui alla legge n. 633 del 1941, l'opera fotografica, qualora presenti valore artistico e connotati di creatività, gode della piena tutela accordata agli autori dagli artt. 1 e seg. legge cit., e, quando sia priva dei suddetti requisiti, della più limitata tutela di cui agli art. 87 e seg. legge cit., in tema di diritti connessi a quello d'autore, dovendosi, peraltro, escludere anche tale più limitata tutela nell'ipotesi di fotografie di "scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili", per tali intendendosi non ogni fotografia riproducente un oggetto materiale, bensì solo quelle aventi mera finalità riproduttivo
- documentale e perciò non destinate a funzioni ulteriori, quali, ad esempio, la commercializzazione o promozione di un prodotto;
con riguardo, invece, alle fotografie effettuate nel corso ed in adempimento di un contratto di lavoro subordinato, il diritto esclusivo su di esse, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, compete al datore di lavoro, mentre, nell'ipotesi di contratto di lavoro autonomo, tale diritto compete al committente solo quando le cose fotografate siano in suo possesso, non rilevando, al fine del riconoscimento del diritto del committente, che tali cose, ancorché non in suo possesso, non siano neppure in
3 possesso del fotografo, bensì di un terzo (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 8425 del
21/06/2000)”.
La declinazione al caso di specie di tale principio, che al di là delle esigenze di nomofilachia è pienamente condivisibile laddove compie una interpretazione sistematica della norma di cui all'art. 87 della legge n. 633 del 1941, comporta la necessità di valorizzare la circostanza, peraltro pacifica, che le foto realizzate da sono finalizzate al soddisfacimento di Parte_1
esigenze di divulgazione commerciale.
Tali fotografie, dunque, sottintendono il compimento di un procedimento di realizzazione che, oltre ad essere connotato da una specifica finalità (la promozione pubblicitaria del bene fotografato) che trascende la mera documentazione, ha un proprio referente soggettivo attivo, ossia il fotografo, che ha impiegato le proprie capacità per conseguire al meglio il risultato ambito.
Sussiste, pertanto, il più limitato regime di tutela delineato dalla norma sopra richiamata.
La fondatezza del motivo si rivela di per sé inidonea a condurre all'accoglimento della pretesa creditoria vantata da . Parte_1
Il Tribunale di Ancona, infatti, si è premurato di vagliare la domanda principale anche alla luce dell'assunto della sussistenza dei diritti connessi, giungendo, tuttavia, alla conclusione della titolarità di essi in capo a CP_1 CP_1
II. Con il secondo motivo, reso necessario in ragione di quanto sopra osservato, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Ancona ha compiuto errato scrutinio critico del materiale probatorio, sì da giungere al convincimento, del pari erroneo, secondo cui il fotografo Pt_1
, disattendendo il proprio onere, non avrebbe fornito adeguata dimostrazione
[...]
dell'avvenuta stipulazione di un patto volto a trasferire in suo favore i diritti di utilizzazione economica delle fotografie, diversamente spettanti al committente in quanto proprietario delle cose fotografate.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha compiuto corretto richiamo della norma generale di cui all'art. 110 della legge n. 633 del 1941, secondo cui “la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto”.
4 Ne discende che anche il patto contrario, contemplato dalla norma di cui al terzo comma dell'art. 88 della legge n. 633 del 1941, ossia il negozio con cui il committente (che sia anche possessore delle cose fotografate) ed il fotografo abbiano a collocare la titolarità dei diritti di utilizzazione economica in capo a quest'ultimo, esige la forma scritta ad probationem (in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione n. 1392 del 11/02/1994, Sentenza n. 4273 del
27/04/1998, Sentenza della Corte di Cassazione n. 13937 del 13/12/1999, Sentenza della Corte di Cassazione n. 1748 del 29/01/2016, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 36753 del
25/11/2021).
Tale aspetto è stato correttamente intercettato dal Tribunale di Ancona e, infatti, nella sentenza impugnata, dopo il rinvio a giurisprudenza di legittimità circa l'interpretazione della norma di cui all'art. 110 della legge n. 633 del 1941, si legge quanto segue: “ebbene, parte attrice pretende di fornire la prova della trasmissione dei diritti di utilizzazione economica dalla committente al fotografo mediante produzione in giudizio di fatture, buoni consegna e preventivi”.
L'assunto motivazionale è pienamente condivisibile atteso che i documenti prodotti da Pt_1
, ossia i preventivi, i buoni di consegna e le fatture, non recano la sottoscrizione del
[...]
committente, ciò che preclude di qualificare tali documenti come prove scritte, e, comunque, non veicolano alcuna proposizione negoziale che, vagliata per i consueti canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., risulti volta a derogare alla norma di cui al terzo comma dell'art. 88 della legge n. 633 del 1941.
In particolare, per quanto concerne le trentadue fatture prodotte, che si collocano in un arco temporale che va dal 18.11.1996 al 7.12.2005, ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, vi è che esse non recano la sottoscrizione del committente che, giova sottolinearlo, nega la sussistenza del patto contrario ed eccepisce di non aver mai ricevuto documenti di quel contenuto (oltre a denunciare plurimi aspetti di artificiosa interpolazione, questione affrontata al momento dell'esame del motivo dell'appello incidentale).
La carenza della sottoscrizione del committente preclude che il contenuto delle fatture possa essere ricondotto alla sfera volitiva di e che, dunque, vi sia la prova scritta Controparte_1
del patto contrario.
5 Al riguardo, giova sottolineare che la fattura è un documento di formazione unilaterale e, pur potendo veicolare una certa significanza probatoria di conoscenza presuntiva, limitata peraltro alla sussistenza del contratto da cui origina l'obbligazione cui si correla la fattura, non costituisce prova scritta ma, diversamente e a certe condizioni, è equiparata alla prova scritta solo al limitato fine dell'accesso alla tutela monitoria, giusto il combinato disposto di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c. (in tal senso, tra tante, Sentenza della Corte di Cassazione n. 14891 del
22/10/2002).
Al di là di tali rilievi, peraltro dirimenti, vi è che il contenuto delle fatture non reca alcun riferimento univoco alla comune volontà delle parti di derogare alla norma di cui al terzo comma del richiamato articolo 88, non potendosi desumere un simile proposito negoziale dall'impiego di formule generiche e vaghe come, ad esempio, “uso delle Immagini: pubblicazioni varie edizione 1998”, “uso delle Immagini: catalogo generale edizione 2002. Nei suddetti prezzi sono compresi i diritti di utilizzo per l'uso indicato”, che invece depone nel senso della conferma della titolarità dei diritti connessi in capo al committente, “uso delle Immagini: ne è vietata la pubblicazione in quanto realizzate per lavorazioni successive”, “uso delle
Immagini: pubblicazioni varie non pubblicitarie 2003/2004” e simili.
Il convincimento sopra palesato non è incrinato dall'ordine di acquisto del 17.6.2016 che, oltre a riguardare una relazione negoziale diversa (seppur intercorsa tra le medesime parti) da quelle da cui origina la presente controversia, dimostra unicamente che, in quella limitata occasione, ebbe a specificare che il corrispettivo complessivo includeva anche “i diritti Controparte_1
di utilizzo”, ciò che si può agevolmente comprendere in ragione della presumibile carenza, sempre in quella occasione, del necessario presupposto oggettivo dell'inerenza delle fotografie a beni in possesso del committente (dalle deduzioni difensive emerge, infatti, che CP_1
ebbe a richiedere – anche – un ritratto fotografico).
[...]
Il documento in esame, peraltro, lascia emergere unicamente l'approccio prudenziale del committente che, nel formulare e sottoscrivere l'ordine, si premura di evidenziare che il corrispettivo offerto deve intendersi comprensivo anche dei diritti di utilizzazione economica, ciò che, tuttavia, non preclude che tali diritti già fossero di sua titolarità qualora inerenti a foto dei beni di sua proprietà e per le quali avesse pagato un equo compenso.
6 Per quanto concerne i “buoni di consegna”, recanti le date del 26.9.2001, del 20.11.2001, del
28.11.2001, del 15.1.2002, del 25.1.2002, 30.1.2002, del 12.7.2002, del 31.5.2002 e che dunque nemmeno ineriscono alla totalità delle fotografie, occorre osservare che (ad eccezione del buono del 31.5.2002, non firmato), essi recano la sottoscrizione di tale e di Persona_1
tale (vi è, peraltro, evidente asimmetria tra sottoscrizioni riferite alle medesime Persona_2
persone) apposte al sol fine di attestare l'avvenuto ritiro del materiale fotografico, senza, pertanto, che le sottoscrizioni possano provare l'avvenuta accettazione, da parte di CP_1
di un qualche patto veicolato per il tramite dei “buoni di consegna”.
[...]
Al di là di tali considerazioni, già di per sé dirimenti, va inoltre evidenziano che i “buoni di consegna”, che costituiscono una sorta di quietanza dell'adempimento di una obbligazione di dare ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, non recano alcuna proposizione negoziale volta a derogare alla disposizione di normativa di cui al terzo comma dell'art. 88 della legge n. 633 del 1941.
La circostanza che la descrizione di ogni articolo reca, tra parentesi, la dicitura “formato 10 x 12 tempo di utilizzo due mesi” dimostra unicamente la sussistenza di una prescrizione tecnica che, lungi dal riguardare la disciplina dei diritti di utilizzazione economica, “si riferisce … ai tempi di utilizzo delle lastre originali necessari per elaborarle e trasferirle sul materiale promozionale e negli archivi di come sarebbe del resto dimostrato anche dalla non CP_1
corrispondenza tra tali asserite limitazioni e quelle presenti nelle fatture e nei preventivi depositati in giudizio”, come già correttamente osservato dal Tribunale di Ancona.
In ordine ai diciassette preventivi, che si collocano in un arco temporale che va dal 18.5.1998 al
13.2.2004 ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, va rilevato che essi non recano la sottoscrizione del committente, ciò che, giova ripeterlo, preclude il loro impiego quale prova scritta onde dimostrare l'avvenuta stipulazione di un patto contrario.
Al di là di tale rilievo, già di per sé dirimente, va evidenziato che la maggior parte dei preventivi non contiene alcuna clausola relativa alla disciplina dei diritti di utilizzazione economica mentre i preventivi (privi di sottoscrizione del committente) che in qualche modo affrontano il tema, si limitano a prevedere unicamente che “i diritti di utilizzo delle suddette immagini, per gli usi
7 specificati, sono compresi nei prezzi indicati”, ciò che depone nel senso della titolarità di tali diritti in capo al committente.
Alla luce di quanto osservato, occorre ribadire che , disattendendo il proprio Parte_1
onere probatorio, non ha dimostrato la sussistenza del patto contrario.
III. Con il terzo motivo, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Ancona ha compiuto errata applicazione della norma di cui all'art. 89 della legge n.633 del 1941, sì da non cogliere l'univoca significanza probatoria, spendibile al fine di dimostrare la sussistenza del patto contrario rilevante ai sensi dell'art. 88, ricavabile dalla circostanza che i negativi delle fotografie sono sempre stati trattenuti da . Parte_1
Il motivo è infondato.
La norma di cui all'art. 89 della legge n.633 del 1941 prevede che “la cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti all'articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente”.
La disposizione, dunque, opera in senso inverso rispetto a quanto prospettato dalla difesa appellante poiché disciplina l'ipotesi in cui il fotografo sia già titolare del diritto di utilizzazione economica e, muovendo da tale specifico scenario, si limita a correlare l'alienazione del diritto alla materiale consegna del negativo, effetto che, tuttavia, può essere paralizzato dalla stipulazione di un patto di segno contrario.
Dunque, risulta estraneo all'ambito precettivo della norma il caso, che ricorre nella presente controversia e che risulta compiutamente disciplinato dalle norme di cui all'art. 88, in cui il diritto di utilizzazione economica spetta al committente in quanto possessore delle cose fotografate.
In altri termini, e semplificando, le norme richiamate disciplinano ipotesi distinte e non sovrapponibili sicchè qualora la foto abbia ad oggetto una cosa del committente, quest'ultimo, sebbene obbligato a remunerare il fotografo, è titolare anche dei diritti di utilizzazione economica, salvo il patto contrario, così come disposto dalle norme di cui all'art. 88.
In tale ipotesi, in cui – lo si ripete – il diritto di utilizzazione economica si colloca in capo al committente, la traslazione in favore del fotografo esige il patto contrario, senza, pertanto, che
8 possa esplicare una qualche portata effettuale la circostanza, assolutamente neutra, che il fotografo conservi la disponibilità del negativo.
Diversamente, qualora il diritto di utilizzazione economica spetti originariamente al fotografo, la successiva cessione del negativo comporta la correla alienazione anche dei diritti di utilizzazione economica, salva diversa convenzione.
Si comprende, pertanto, come l'invocazione della norma di cui all'art. 89 della legge n.633 del
1941, che (semplificando ancor di più) “opera contro il fotografo”, sia totalmente dissonante rispetto al contenuto precettivo della disposizione e rispetto alla medesima prospettazione dei fatti resa dall'appellante, ove tampoco si è verificata la cessione del negativo e, ciò che più rileva, il fotografo è gravato della prova della sussistenza di un negozio in virtù del quale abbia acquisito la titolarità dei diritti di utilizzazione economica, diversamente spettanti al committente.
IV. L'infondatezza di tutti i motivi dell'appello principale conduce all'assorbimento del primo motivo dell'impugnazione incidentale, prospettato in via condizionata e volto a censurare la sentenza del Tribunale di Ancona nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata da Controparte_1
V. Il secondo motivo dell'appello incidentale censura la sentenza del Tribunale di Ancona nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni formulata da ai Controparte_1
sensi delle norme di cui all'art. 96 c.p.c.
Con più precisione, la difesa appellata lamenta che la prova della mala fede di Parte_1
si trae dalla circostanza dell'avvenuto confezionamento e deposito di fatture recanti un contenuto artefatto, accompagnato dalla deduzione non veritiera di aver trasmesso tali fatture a e che, comunque, sussiste la colpa grave dell'attore che, a distanza di quasi Controparte_1
quindici anni dall'esaurimento della relazione negoziale, ha agito per il risarcimento di un credito di oltre un milione di euro, pur in carenza di ogni sostegno probatorio a tale pretesa.
In secondo luogo, la difesa appellata evidenzia che l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata non esige la prova del danno patito dalla parte non soccombente, danno che, come previsto dal primo comma dell'art. 96 c.p.c., può essere liquidato anche d'ufficio dal giudice.
9 Il motivo è infondato.
La condotta processuale di lambisce la colpa grave senza, tuttavia, integrarla Parte_1
posto che l'assunto da cui origina la pretesa creditoria, ovvero la sussistenza del limitato regime di tutela delineato dall'art. 87 della legge n. 633 del 1941, è corretto e il mancato accoglimento della domanda principale è dipeso unicamente dalla mancata prova del patto contrario.
Ad avviso del Collegio, non si coglie nemmeno la mala fede poiché , già nel Parte_1
corso del primo grado di giudizio e prima dell'esaurimento della fase istruttoria, ha provveduto al deposito di fatture prive di ogni intervento manipolativo e con l'indicazione degli importi in euro.
Al di là di tali rilievi, va osservato che “la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 21798 del 27/10/2015 e Ordinanza delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 7583 del 20/04/2004)”. non ha compiuto alcuna tempestiva allegazione (ossia nel rispetto dei Controparte_1
termini di preclusione dell'attività assertiva) degli elementi di fatto da poter valorizzare per compiere la liquidazione equitativa del danno.
VI. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire in ragione della soccombenza (o della maggior soccombenza) attesa la carenza di circostanze idonee a giustificare l'accesso ad ipotesi di compensazione totale o parziale.
La difesa appellata ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e tre le fasi.
L'esito dell'appello principale evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 nei confronti di . Parte_1
L'assorbimento del primo motivo dell'appello incidentale preclude il riconoscimento di tali presupposti nei confronti di Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così decide:
10 - rigetta l'appello principale, dichiara assorbito il primo motivo dell'appello incidentale ed infondato il secondo motivo dell'appello incidentale e conferma integralmente la sentenza impugnata.
- condanna all'immediato pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese del presente grado, che si liquidano in euro 24.064,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA.
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 24.4.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
11