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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 15369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15369 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XI
nella persona del Presidente di Sezione – Giudice monocratico dott. BARRASSO GIAMPIERO ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 63903 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, rimessa in decisione all'udienza del 10.7.2025, con termini ridotti di gg 40 + 20 per il deposito di comparse conclusionali e repliche, e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, Parte_1 viale Cortina d'Ampezzo 190, presso lo studio dell'avv. Francesco Codini, che la rappresenta e difende come da procura in atti opponente
E in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, elett.te dom.ta in Roma, via di Villa Emiliani 48, presso lo studio dell'avv. Alessandro Montanari, che la rappresenta e difende con l'avv. Riccardo ZI come da procura in atti opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.7.2025 il procuratore dell'opponente concludeva come da atto di opposizione e per l'ammissione dei mezzi istruttori, previa revoca dell'ordinanza del 23.5.2025; parte opposta concludeva come da note ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., insistendo per l'ammissione dei mezzi istruttori e nella richiesta di verificazione ex art. 216 c.p.c. del documento disconosciuto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 4.10.2019 la (in prosieguo soltanto ) Parte_1 Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13706/2019, notificato il 26.7.2019, emesso ad istanza della per la somma di € 745.429,20 oltre Controparte_1
accessori a titolo di corrispettivo per la somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato. Parte opponente con undici motivi di opposizione (il n. 12 riguardava la provvisoria esecuzione) eccepiva l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo;
la nullità dell'ingiunzione e il difetto di procura;
il difetto di legittimazione passiva dell'opponente nonché attiva e ad agire dell'opposta, anche per effetto dell'intervenuta cessione del credito in favore della s.r.l. Articolo 1 e di;
contestava comunque l'esistenza ed entità del credito vantato da controparte, Parte_2
assumendo che l'opposta aveva indebitamente percepito la somma di € 481.279,83 a titolo di spese amministrative precedentemente fatturate;
deduceva, in subordine, che la somma eventualmente dovuta andava ridotta.
L'opponente concludeva, quindi, come da conclusioni dell'atto di citazione in opposizione, chiedendo altresì in via pregiudiziale la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. per la pendenza di procedimento penale a carico della controparte.
Nel costituirsi in data 5.8.2020 la società opposta (in prosieguo soltanto ) contestava la CP_1
fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo impugnato e vittoria di spese da distrarsi.
In subordine l'opposta chiedeva la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della causa civile pendente davanti al Tribunale di Roma R.G. n. 80529/2019. L'opposta avanzava, comunque, richiesta di provvisoria esecuzione e di verificazione dei documenti 2-3 del fascicolo monitorio disconosciuti da controparte.
Con ordinanza del 24.2.2021 il processo veniva sospeso, ex art. 295 c.p.c., per la pendenza del giudizio RG n. 80529/2019 davanti al Tribunale di Roma.
Con ricorso depositato il 19.5.2021 la riassumeva la causa, ma con provvedimento del Parte_1
28.6.2021 la richiesta non veniva accolta, “non essendone stata documentata la sussistenza dei presupposti”.
Con ricorso depositato soltanto in data 31.7.2024 la riassumeva la causa al fine di CP_1
sentirne dichiarare l'estinzione ex art. 297 cpc. Il giudizio veniva quindi assegnato allo scrivente magistrato subentrato nel ruolo del precedente istruttore.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 21-22 ottobre 2024 veniva rigettata l'istanza di estinzione ed era disposta la prosecuzione del processo.
Con successiva ordinanza del 21.11.2024 veniva rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione ed erano assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c., atteso che il giudizio era rimasto sino ad allora quiescente.
Con provvedimento del 21.2.2025 venivano ammessi gli interrogatori formali delle parti, che erano espletati all'udienza del 10.4.2025. All'esito veniva formulata una proposta conciliativa, che tuttavia non sortiva esito positivo come rappresentato dalle parti all'udienza del 22.5.2025.
Con ordinanza del 23.5.2025 veniva dichiarata inammissibile la richiesta dell'opposta ex art. 186 ter c.p.c. e, disattese le ulteriori richieste istruttorie delle parti, la causa veniva rinviata per conclusioni.
All'udienza del 10.7.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini abbreviati di giorni 40 + 20 per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente merita osservare che la soltanto in comparsa conclusionale ha CP_1
rinnovato la richiesta di estinzione per mancata tempestiva riassunzione, già disattesa con l'ordinanza del 21-22 ottobre 2024.
La nuova richiesta è inammissibile in quanto non formulata dalla parte anche all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.7.2025.
In ogni caso si conferma integralmente il contenuto dell'ordinanza del 21-22/10/204 nella quale si è
dato conto delle ragioni per cui non ricorrono i presupposti per l'estinzione del giudizio, malgrado il fatto che il giudizio pregiudiziale (R.G. 80529/2019 davanti al Tribunale di Roma) fosse stato estinto sin dal 22.12.2020 (addirittura prima dell'ordinanza di sospensione del 24.2.2021). Invero la (società opponente nel presente giudizio) non era parte dell'altro Parte_1
giudizio pregiudiziale e pertanto – non avendo essa alcun onere di attivarsi per accertarsi se detto diverso giudizio pregiudicante si fosse concluso – il termine per la riassunzione, per detta società,
non può che decorrere da quando abbia avuto notizia certa della definizione dell'altra causa (cfr.
Cass. 12790/2012).
Inoltre nel caso di specie non è dato affermare che la parte opponente avesse avuto notizia dell'estinzione dell'altro giudizio (RG 80529/19), anche in considerazione del fatto che nell'istanza di riassunzione (poi rigettata con decreto del 28.6.2021) depositata in data 19.5.2021 dalla stessa quest'ultima aveva dedotto soltanto in termini generici ed ipotetici che “il Parte_1
giudizio predetto dovrebbe essersi concluso ma non è dato sapere il tenore del provvedimento
decisorio né se lo stesso sia stato notificato e sia passato in giudicato” (pag. 72).
Pertanto, non può accedersi alla richiesta di estinzione ex artt. 297-307 c.p.c., atteso che non vi è
prova che per la società opponente fosse decorso il termine trimestrale per la riassunzione,
dovendosi piuttosto ritenere che l'opponente abbia avuto formale contezza dell'esito del giudizio pregiudicante soltanto con la notifica dell'istanza di estinzione depositata dalla il CP_1
31.7.2024.
Sempre in via preliminare occorre osservare che sono inammissibili le conclusioni contenute negli scritti conclusionali delle parti nella parte in cui differiscono da quelle rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.7.2025.
In tale udienza entrambe le parti hanno rinnovato la richiesta di ammissione dei mezzi di prova, già
disattesi con le ordinanze del 21.2.2025 (in parte) e del 23.5.2025.
In questa sede si conferma l'inammissibilità di dette istanze, per le ragioni evidenziate nelle suddette ordinanze. Invero gli interrogatori formali (limitatamente ai capitoli non ammessi) e le prove testimoniali appaiono inammissibili in quanto vertenti su circostanze irrilevanti, oggetto di prova documentale, generiche e valutative e in parte estranee all'interrogando. Non è poi ammissibile la ctu chiesta dall'opponente in quanto non necessaria, meramente esplorativa e volta a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte (v.
Cass. 30218/2017).
Quanto all'istanza di verificazione formulata dall'opposta (peraltro senza l'indicazione del relativo mezzo di prova) si argomenterà in prosieguo.
Ciò posto l'opposizione della è infondata e non merita accoglimento. Parte_1
Con il primo motivo di opposizione la deduce l'inesistenza o nullità della notifica del Parte_1
decreto ingiuntivo per irregolarità della pec recapitata il 26.7.2019.
Il motivo è infondato, atteso che la notificazione del decreto ingiuntivo avvenuta con pec del
26.7.2019 risulta regolare.
Invero la relata di notifica è firmata digitalmente (con file p7m) e contiene l'attestazione della conformità della copia informatica del ricorso monitorio e del pedissequo decreto ingiuntivo agli originali dei medesimi atti contenuti nel fascicolo informatico, che recano a margine le firme digitali.
Parimenti la procura alle liti allegata risulta rituale.
Peraltro è appena il caso di sottolineare che la notificazione dell'atto ha comunque raggiunto lo scopo.
Infondato è anche il secondo motivo con il quale l'opponente eccepisce una presunta nullità del decreto ingiuntivo per assoluta incertezza in ordine al legittimato passivo, in quanto il codice fiscale della società riportato nell'ingiunzione non sarebbe corretto.
Osserva il giudicante che l'indicazione nell'ingiunzione di un errato numero di codice fiscale della società ingiunta costituisce una mera irregolarità, dovuta a un errore materiale, ma Pt_1 Pt_1
non incide sulla corretta individuazione del soggetto passivamente legittimato.
Infatti nel ricorso monitorio (pag. 2) era indicato l'esatto numero di P.IVA dell'ingiunta; inoltre da tutta la documentazione allegata al ricorso monitorio e richiamata nel relativo indice si desume che legittimato passivo è la . Pertanto non vi è alcuna incertezza sull'individuazione Parte_1
del soggetto passivo.
Del resto l'opponente neppure ha dedotto l'esistenza di altre società con le quali potesse ingenerarsi confusione e, anzi, si è ampiamente difesa anche nel merito.
Con il terzo motivo l'opponente deduce la nullità della procura con riferimento all'art. 167 L.F.,
avendo la il 23.5.2019 (ovvero prima di presentare il ricorso monitorio in data 26.6.2019) CP_1
formulato domanda di concordato preventivo.
Anche tale censura va rigettata.
E' agevole, infatti, osservare che la società opposta aveva semplicemente presentato domanda di ammissione al concordato preventivo, ma non vi era stata ancora alcuna ammissione né nomina del
Commissario Giudiziale;
di conseguenza non erano venuti meno i poteri di rappresentanza in capo al legale rappresentante della società e non vi era necessità di preventiva autorizzazione del Giudice
delegato.
Del resto in argomento si è espressa la S.C. stabilendo che “la domanda giudiziale proposta da un
imprenditore che abbia presentato istanza di ammissione al concordato preventivo non necessita,
ai fini della sua ammissibilità, della previa autorizzazione del tribunale”, in quanto detta autorizzazione è necessaria per il compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione –
tra i quali non rientra la richiesta monitoria in esame – e la relativa mancanza non spiega alcun effetto sul piano processuale (cfr. Cass. SS.UU. 10080/2020).
Con i motivi 4 e 5 l'opponente deduce un difetto di legittimazione attiva della a seguito CP_1
CP_ di intervenute cessioni di crediti in favore della Articolo 1 e di . Parte_2
Anche tali motivi non meritano accoglimento.
Quanto alla soc. Articolo 1 si osserva che la cessione del credito comunicata il 6.5.2019 (peraltro limitata alla somma di € 20.000,00) era stata già revocata con missiva del 9.5.2019, a firma congiunta della Articolo 1 della , che l'opponente non ha contestato di aver ricevuto (doc. 8 CP_1
dell'opposta). Quanto a la cessione (della quale la aveva ricevuto comunicazione il Parte_2 Parte_1
26.5.2019) aveva formato oggetto di contestazione nel separato giudizio R.G. n. 80529/2019, che era stato ritenuto pregiudiziale e per il quale la presente causa era stata sospesa con ordinanza del
24.2.2021.
Tuttavia successivamente la in data 22.10.2020 aveva ricevuto comunicazione dalla Parte_1
che erano state definite con lo tutte le questioni relative alla cessione dei CP_1 Parte_2
crediti, con rinunzia dello a tutte le cessioni precedentemente notificate per cui la sola Parte_2
legittimata ad esigere i crediti restava la società opposta (doc. 14 allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. dell'opposta).
Ciò, del resto, trova riscontro nel contenuto dell'accordo del 20.10.2020 intervenuto tra lo Parte_2
e l'opposta (docc. 13-15 di cui alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. della ). CP_1
Essendo, dunque, venuto meno il precedente negozio di cessione, non è revocabile in dubbio che la sia legittimata a pretendere il pagamento del credito oggetto di causa. CP_1
Con il sesto motivo di opposizione la invoca un errore nell'indicazione del numero di Parte_1
autorizzazione Ministeriale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di manodopera in capo alla , assumendone una conseguente carenza di legittimazione attiva e ad agire. CP_1
La censura va disattesa.
Nel costituirsi nel presente giudizio l'opposta ha documentato il possesso dell'Autorizzazione
Ministeriale recante il numero 1114-SG del 26.11.2004 – ex art. 4 d.lgs. 276/03 - che è poi quello riportato nell'accordo quadro e nei contratti di somministrazione “inter partes”. L'errato numero di autorizzazione (1118) riportato nel ricorso monitorio appare, pertanto, del tutto irrilevante e superato alla luce della produzione documentale in atti (doc. 2).
Con il settimo motivo di opposizione la invoca la presunta pendenza di un procedimento Parte_1
penale (presso il Tribunale Penale di Napoli) a carico dell'opposta, invocando la sospensione del processo ex art. 295 cpc.
La pretesa non è fondata. Va premesso che la pendenza del procedimento penale risulta allegata in base a mere notizie di stampa o reperite sul web (docc.
8-9 dell'opponente).
Malgrado il tempo trascorso dall'introduzione del giudizio (2019) non risultano successivamente prodotti dall'opponente atti del procedimento penale e tanto meno richieste di rinvio a giudizio.
Ne discende l'inammissibilità della richiesta di sospensione.
I motivi da 8 a 11 possono essere esaminati congiuntamente in quanto attengono tutti al merito della pretesa di pagamento, avendone l'opponente contestato l'an e il quantum.
Per priorità logica va esaminato preventivamente il motivo 11 con il quale l'opponente ha disconosciuto i documenti 2 e 3 allegati al ricorso monitorio, costituiti rispettivamente dalla mail inviata dalla alla e alla srl Articolo 1 in data 29.1.2019 e dal relativo allegato Parte_1 CP_1
piano di rientro recante la sottoscrizione della parte unitamente al timbro della società.
Giova premettere che la non ha disconosciuto la sottoscrizione, né la provenienza della Parte_1
mail o la riferibilità della stessa alla società opponente.
Nell'atto di opposizione la ha dapprima disconosciuto la conformità della copia prodotta Parte_1
all'originale.
Nel costituirsi in giudizio la ha prodotto i documenti in originale (doc. 5). Nella prima CP_1
risposta la – pur non disconoscendo la sottoscrizione né la provenienza dell'atto - ha Parte_1
rinnovato la sua contestazione, assumendo apoditticamente che il documento prodotto non corrisponderebbe “alla mail originale”, essendo stato “prodotto un documento diverso, risalente ad agosto 2020” (v. note autorizzate del 17.9.2020).
Tuttavia le contestazioni sollevate al riguardo non appaiono decisive.
Si osserva, infatti, che la mail di agosto 2020 inoltrata dalla Articolo 1 srl all'avv. Montanari (difensore dell'opposta) riproduce l'inoltro della mail del 29.1.2019 contenente il piano di rientro.
Quanto alle contestazioni in ordine al contenuto di detta mail del 29.1.2019 le stesse appaiono del tutto formali, avendo ad oggetto presunti collegamenti ipertestuali e/o scansioni per immagine, ma non attengono al contenuto sostanziale della comunicazione ovvero alla proposta di un piano di rientro rateizzato del complessivo debito riconosciuto di € 762.636,64 (al 31.1.2019) e alla provenienza e riferibilità della stessa dalla . Parte_1
E' poi il caso di sottolineare che la mancanza di un disconoscimento della sottoscrizione apposta al piano di rientro, rende superflua la richiesta di verificazione ex art. 216 c.p.c. formulata dalla società
opposta.
Si consideri per di più che l'invio della mail è stato ammesso dal legale rappresentante dell'opponente in sede di interrogatorio formale (in risposta al capitolo 9 della prova per interpello).
Né vale sostenere – come fatto dall'opponente nelle sue difese – che si sarebbe trattato non già di un riconoscimento di debito, bensì di una mera proposta transattiva. Invero la missiva dell'opponente non era condizionata ad alcuna accettazione della controparte e, comunque, già con comunicazione del 9.5.2019 la aveva contestato all'opponente il mancato rispetto del piano di rientro CP_1
formulato (v. doc. 9 dell'opposta).
Orbene il riconoscimento di debito comporta notoriamente, ex art. 1988 c.c., l'inversione dell'onere della prova in ordine all'esistenza del rapporto e del credito;
inoltre, per giurisprudenza consolidata,
la dispensa dalla prova si intende anche all'ammontare del credito quando la dichiarazione ricognitiva (come nel caso di specie) si riferisca ad una somma fatta oggetto di richiesta.
Com'è noto la natura ricognitiva del piano di rientro non preclude la contestazione circa l'eventuale nullità di alcune clausole negoziali (Cass. 2855/2022; 19792/2014). Tuttavia nel caso in esame parte opponente non ha eccepito alcuna nullità di singole clausole contrattuali, ma si è limitata a contestare alcune voci riportate nelle fatture, assumendole conteggiate in esubero, senza tuttavia fornire la prova contraria della quale era onerata.
In particolare la nell'opposizione, in ordine al “quantum”, ha contestato apoditticamente Parte_1
il computo delle ore di lavoro prestate dai singoli lavoratori e la tipologia delle stesse (straordinario,
domenicale, supplementare) nonché l'applicazione dei relativi costi, senza tuttavia aver fornito prova della non debenza delle relative somme fatturate. Si consideri, peraltro, che gli importi fatturati non possono limitarsi al solo costo del lavoratore calcolato in base alle tariffe previste nel CCNL (come sostenuto da parte opponente nelle sue difese), ma sono comprensivi di una maggiorazione percentuale (commissione) a titolo di compenso per il servizio svolto dall'agenzia.
Parimenti la contestata voce di “spese amministrative” riportata nelle fatture trova giustificazione nell'art. 13 dell'accordo quadro e dei contratti, in base al quale “tutte le spese” sono a carico del cliente.
In ogni caso – ove anche volesse prescindersi dalla natura ricognitiva della scrittura del 29.1.2019
– si osserva che la pretesa creditoria della può ritenersi provata. CP_1
L'esistenza del rapporto contrattuale fra le parti per la fornitura di somministrazione di lavoratori da ottobre 2018 ad aprile 2019 risulta “per tabulas” (v. accordo quadro, con relativa integrazione,
nonchè contratti di somministrazione in atti, prodotti dalla stessa ) ed è stato Parte_1
espressamente riconosciuto dall'opponente in sede di interrogatorio formale (capitolo 4).
Inoltre le fatture (docc.
4-10 del ricorso monitorio, riportate nei libri contabili sub 1 e 11) non sono state tempestivamente e specificamente contestate dall'opponente prima dell'introduzione del presente giudizio, neppure a seguito della citata missiva della del 9.5.2019 con la quale CP_1
si rappresentava il mancato rispetto del piano di rientro e si invitava al pagamento dell'intero importo dovuto (doc. 9 dell'opposta).
E' risaputo che la mancata contestazione del rapporto giuridico intercorrente fra opposto e opponente, fonte del diritto di credito a tutela del quale si è agito in giudizio, consente di ritenere la fattura "valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore
abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto" (Cass.
n. 13651/2006). Alla luce di quanto precede il comportamento dell'opponente non può non assumere rilievo in ordine all'esistenza del credito vantato dalla società opposta.
Al fine di sentir ridurre l'avversa pretesa di pagamento l'opponente assume, poi, di vantare un controcredito, da opporre in detrazione, per presunti pagamenti effettuati e non dovuti, inerenti alla voce “spese amministrative” riportata erroneamente, a suo dire, in pregresse fatture, alcune delle quali risalenti addirittura al 2015 (v. motivo 10).
Trattasi, in sostanza, di un presunto credito dell'opponente qualificabile come “ripetizione di indebito”.
Tuttavia l'opponente, che ne aveva l'onere, non ha fornito prova di tale credito, non avendo allegato e dimostrato la sussistenza dei presupposti per la ripetizione ovvero di aver sostenuto i pagamenti,
le causali degli stessi nonché la non debenza delle somme versate.
Invero, come sopra ricordato, l'art. 13 dell'accordo quadro e dei contratti prevede che sono a carico del cliente “tutte le spese”.
Né dal canto suo l'opponente (che ne aveva l'onere) ha dato prova di aver versato, a tale titolo,
importi superiori al dovuto per i quali invoca la restituzione.
Invero la , nelle sue difese, neppure sostiene che vi sarebbe un errore nella Parte_1
quantificazione di tali spese, ma assume piuttosto che tale voce riportata in fattura non sarebbe affatto dovuta.
Si consideri per di più che la richiesta di ripetizione di tali somme (quantificate in ben € 481.279,83)
e stata avanzata dalla all'opposta soltanto il 24.7.2019 (doc. 14) ovvero dopo che la Parte_1
aveva già presentato il ricorso monitorio e soltanto 2 giorni prima che il decreto ingiuntivo CP_1
(emesso il 4.7.2019) venisse notificato, malgrado fossero trascorsi diversi anni dai pagamenti effettuati.
La ctu chiesta al riguardo dall'opponente – come detto in precedenza – è inammissibile in quanto meramente esplorativa e volta a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte (v. ex multis Cass. 30218/2017).
Atteso quanto innanzi va confermata l'opposta ingiunzione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio (in mancanza di notula) come in dispositivo in forza del vigente D.M. 55/2014 (e succ. mod.) tenuto conto del valore della causa e con applicazione dei parametri prossimi a quelli medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo impugnato n. Parte_1
13706/2019;
2) condanna la al pagamento, in favore degli avv.ti Alessandro Montanari e Riccardo Parte_1
ZI difensori antistatari della parte opposta, delle spese processuali, che liquida in € 29.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 4 novembre 2025
Il Presidente della Sezione – Giudice monocratico
(dr. Giampiero Barrasso)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XI
nella persona del Presidente di Sezione – Giudice monocratico dott. BARRASSO GIAMPIERO ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 63903 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, rimessa in decisione all'udienza del 10.7.2025, con termini ridotti di gg 40 + 20 per il deposito di comparse conclusionali e repliche, e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, Parte_1 viale Cortina d'Ampezzo 190, presso lo studio dell'avv. Francesco Codini, che la rappresenta e difende come da procura in atti opponente
E in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, elett.te dom.ta in Roma, via di Villa Emiliani 48, presso lo studio dell'avv. Alessandro Montanari, che la rappresenta e difende con l'avv. Riccardo ZI come da procura in atti opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.7.2025 il procuratore dell'opponente concludeva come da atto di opposizione e per l'ammissione dei mezzi istruttori, previa revoca dell'ordinanza del 23.5.2025; parte opposta concludeva come da note ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., insistendo per l'ammissione dei mezzi istruttori e nella richiesta di verificazione ex art. 216 c.p.c. del documento disconosciuto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 4.10.2019 la (in prosieguo soltanto ) Parte_1 Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13706/2019, notificato il 26.7.2019, emesso ad istanza della per la somma di € 745.429,20 oltre Controparte_1
accessori a titolo di corrispettivo per la somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato. Parte opponente con undici motivi di opposizione (il n. 12 riguardava la provvisoria esecuzione) eccepiva l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo;
la nullità dell'ingiunzione e il difetto di procura;
il difetto di legittimazione passiva dell'opponente nonché attiva e ad agire dell'opposta, anche per effetto dell'intervenuta cessione del credito in favore della s.r.l. Articolo 1 e di;
contestava comunque l'esistenza ed entità del credito vantato da controparte, Parte_2
assumendo che l'opposta aveva indebitamente percepito la somma di € 481.279,83 a titolo di spese amministrative precedentemente fatturate;
deduceva, in subordine, che la somma eventualmente dovuta andava ridotta.
L'opponente concludeva, quindi, come da conclusioni dell'atto di citazione in opposizione, chiedendo altresì in via pregiudiziale la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. per la pendenza di procedimento penale a carico della controparte.
Nel costituirsi in data 5.8.2020 la società opposta (in prosieguo soltanto ) contestava la CP_1
fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo impugnato e vittoria di spese da distrarsi.
In subordine l'opposta chiedeva la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della causa civile pendente davanti al Tribunale di Roma R.G. n. 80529/2019. L'opposta avanzava, comunque, richiesta di provvisoria esecuzione e di verificazione dei documenti 2-3 del fascicolo monitorio disconosciuti da controparte.
Con ordinanza del 24.2.2021 il processo veniva sospeso, ex art. 295 c.p.c., per la pendenza del giudizio RG n. 80529/2019 davanti al Tribunale di Roma.
Con ricorso depositato il 19.5.2021 la riassumeva la causa, ma con provvedimento del Parte_1
28.6.2021 la richiesta non veniva accolta, “non essendone stata documentata la sussistenza dei presupposti”.
Con ricorso depositato soltanto in data 31.7.2024 la riassumeva la causa al fine di CP_1
sentirne dichiarare l'estinzione ex art. 297 cpc. Il giudizio veniva quindi assegnato allo scrivente magistrato subentrato nel ruolo del precedente istruttore.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 21-22 ottobre 2024 veniva rigettata l'istanza di estinzione ed era disposta la prosecuzione del processo.
Con successiva ordinanza del 21.11.2024 veniva rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione ed erano assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c., atteso che il giudizio era rimasto sino ad allora quiescente.
Con provvedimento del 21.2.2025 venivano ammessi gli interrogatori formali delle parti, che erano espletati all'udienza del 10.4.2025. All'esito veniva formulata una proposta conciliativa, che tuttavia non sortiva esito positivo come rappresentato dalle parti all'udienza del 22.5.2025.
Con ordinanza del 23.5.2025 veniva dichiarata inammissibile la richiesta dell'opposta ex art. 186 ter c.p.c. e, disattese le ulteriori richieste istruttorie delle parti, la causa veniva rinviata per conclusioni.
All'udienza del 10.7.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini abbreviati di giorni 40 + 20 per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente merita osservare che la soltanto in comparsa conclusionale ha CP_1
rinnovato la richiesta di estinzione per mancata tempestiva riassunzione, già disattesa con l'ordinanza del 21-22 ottobre 2024.
La nuova richiesta è inammissibile in quanto non formulata dalla parte anche all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.7.2025.
In ogni caso si conferma integralmente il contenuto dell'ordinanza del 21-22/10/204 nella quale si è
dato conto delle ragioni per cui non ricorrono i presupposti per l'estinzione del giudizio, malgrado il fatto che il giudizio pregiudiziale (R.G. 80529/2019 davanti al Tribunale di Roma) fosse stato estinto sin dal 22.12.2020 (addirittura prima dell'ordinanza di sospensione del 24.2.2021). Invero la (società opponente nel presente giudizio) non era parte dell'altro Parte_1
giudizio pregiudiziale e pertanto – non avendo essa alcun onere di attivarsi per accertarsi se detto diverso giudizio pregiudicante si fosse concluso – il termine per la riassunzione, per detta società,
non può che decorrere da quando abbia avuto notizia certa della definizione dell'altra causa (cfr.
Cass. 12790/2012).
Inoltre nel caso di specie non è dato affermare che la parte opponente avesse avuto notizia dell'estinzione dell'altro giudizio (RG 80529/19), anche in considerazione del fatto che nell'istanza di riassunzione (poi rigettata con decreto del 28.6.2021) depositata in data 19.5.2021 dalla stessa quest'ultima aveva dedotto soltanto in termini generici ed ipotetici che “il Parte_1
giudizio predetto dovrebbe essersi concluso ma non è dato sapere il tenore del provvedimento
decisorio né se lo stesso sia stato notificato e sia passato in giudicato” (pag. 72).
Pertanto, non può accedersi alla richiesta di estinzione ex artt. 297-307 c.p.c., atteso che non vi è
prova che per la società opponente fosse decorso il termine trimestrale per la riassunzione,
dovendosi piuttosto ritenere che l'opponente abbia avuto formale contezza dell'esito del giudizio pregiudicante soltanto con la notifica dell'istanza di estinzione depositata dalla il CP_1
31.7.2024.
Sempre in via preliminare occorre osservare che sono inammissibili le conclusioni contenute negli scritti conclusionali delle parti nella parte in cui differiscono da quelle rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.7.2025.
In tale udienza entrambe le parti hanno rinnovato la richiesta di ammissione dei mezzi di prova, già
disattesi con le ordinanze del 21.2.2025 (in parte) e del 23.5.2025.
In questa sede si conferma l'inammissibilità di dette istanze, per le ragioni evidenziate nelle suddette ordinanze. Invero gli interrogatori formali (limitatamente ai capitoli non ammessi) e le prove testimoniali appaiono inammissibili in quanto vertenti su circostanze irrilevanti, oggetto di prova documentale, generiche e valutative e in parte estranee all'interrogando. Non è poi ammissibile la ctu chiesta dall'opponente in quanto non necessaria, meramente esplorativa e volta a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte (v.
Cass. 30218/2017).
Quanto all'istanza di verificazione formulata dall'opposta (peraltro senza l'indicazione del relativo mezzo di prova) si argomenterà in prosieguo.
Ciò posto l'opposizione della è infondata e non merita accoglimento. Parte_1
Con il primo motivo di opposizione la deduce l'inesistenza o nullità della notifica del Parte_1
decreto ingiuntivo per irregolarità della pec recapitata il 26.7.2019.
Il motivo è infondato, atteso che la notificazione del decreto ingiuntivo avvenuta con pec del
26.7.2019 risulta regolare.
Invero la relata di notifica è firmata digitalmente (con file p7m) e contiene l'attestazione della conformità della copia informatica del ricorso monitorio e del pedissequo decreto ingiuntivo agli originali dei medesimi atti contenuti nel fascicolo informatico, che recano a margine le firme digitali.
Parimenti la procura alle liti allegata risulta rituale.
Peraltro è appena il caso di sottolineare che la notificazione dell'atto ha comunque raggiunto lo scopo.
Infondato è anche il secondo motivo con il quale l'opponente eccepisce una presunta nullità del decreto ingiuntivo per assoluta incertezza in ordine al legittimato passivo, in quanto il codice fiscale della società riportato nell'ingiunzione non sarebbe corretto.
Osserva il giudicante che l'indicazione nell'ingiunzione di un errato numero di codice fiscale della società ingiunta costituisce una mera irregolarità, dovuta a un errore materiale, ma Pt_1 Pt_1
non incide sulla corretta individuazione del soggetto passivamente legittimato.
Infatti nel ricorso monitorio (pag. 2) era indicato l'esatto numero di P.IVA dell'ingiunta; inoltre da tutta la documentazione allegata al ricorso monitorio e richiamata nel relativo indice si desume che legittimato passivo è la . Pertanto non vi è alcuna incertezza sull'individuazione Parte_1
del soggetto passivo.
Del resto l'opponente neppure ha dedotto l'esistenza di altre società con le quali potesse ingenerarsi confusione e, anzi, si è ampiamente difesa anche nel merito.
Con il terzo motivo l'opponente deduce la nullità della procura con riferimento all'art. 167 L.F.,
avendo la il 23.5.2019 (ovvero prima di presentare il ricorso monitorio in data 26.6.2019) CP_1
formulato domanda di concordato preventivo.
Anche tale censura va rigettata.
E' agevole, infatti, osservare che la società opposta aveva semplicemente presentato domanda di ammissione al concordato preventivo, ma non vi era stata ancora alcuna ammissione né nomina del
Commissario Giudiziale;
di conseguenza non erano venuti meno i poteri di rappresentanza in capo al legale rappresentante della società e non vi era necessità di preventiva autorizzazione del Giudice
delegato.
Del resto in argomento si è espressa la S.C. stabilendo che “la domanda giudiziale proposta da un
imprenditore che abbia presentato istanza di ammissione al concordato preventivo non necessita,
ai fini della sua ammissibilità, della previa autorizzazione del tribunale”, in quanto detta autorizzazione è necessaria per il compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione –
tra i quali non rientra la richiesta monitoria in esame – e la relativa mancanza non spiega alcun effetto sul piano processuale (cfr. Cass. SS.UU. 10080/2020).
Con i motivi 4 e 5 l'opponente deduce un difetto di legittimazione attiva della a seguito CP_1
CP_ di intervenute cessioni di crediti in favore della Articolo 1 e di . Parte_2
Anche tali motivi non meritano accoglimento.
Quanto alla soc. Articolo 1 si osserva che la cessione del credito comunicata il 6.5.2019 (peraltro limitata alla somma di € 20.000,00) era stata già revocata con missiva del 9.5.2019, a firma congiunta della Articolo 1 della , che l'opponente non ha contestato di aver ricevuto (doc. 8 CP_1
dell'opposta). Quanto a la cessione (della quale la aveva ricevuto comunicazione il Parte_2 Parte_1
26.5.2019) aveva formato oggetto di contestazione nel separato giudizio R.G. n. 80529/2019, che era stato ritenuto pregiudiziale e per il quale la presente causa era stata sospesa con ordinanza del
24.2.2021.
Tuttavia successivamente la in data 22.10.2020 aveva ricevuto comunicazione dalla Parte_1
che erano state definite con lo tutte le questioni relative alla cessione dei CP_1 Parte_2
crediti, con rinunzia dello a tutte le cessioni precedentemente notificate per cui la sola Parte_2
legittimata ad esigere i crediti restava la società opposta (doc. 14 allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. dell'opposta).
Ciò, del resto, trova riscontro nel contenuto dell'accordo del 20.10.2020 intervenuto tra lo Parte_2
e l'opposta (docc. 13-15 di cui alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. della ). CP_1
Essendo, dunque, venuto meno il precedente negozio di cessione, non è revocabile in dubbio che la sia legittimata a pretendere il pagamento del credito oggetto di causa. CP_1
Con il sesto motivo di opposizione la invoca un errore nell'indicazione del numero di Parte_1
autorizzazione Ministeriale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di manodopera in capo alla , assumendone una conseguente carenza di legittimazione attiva e ad agire. CP_1
La censura va disattesa.
Nel costituirsi nel presente giudizio l'opposta ha documentato il possesso dell'Autorizzazione
Ministeriale recante il numero 1114-SG del 26.11.2004 – ex art. 4 d.lgs. 276/03 - che è poi quello riportato nell'accordo quadro e nei contratti di somministrazione “inter partes”. L'errato numero di autorizzazione (1118) riportato nel ricorso monitorio appare, pertanto, del tutto irrilevante e superato alla luce della produzione documentale in atti (doc. 2).
Con il settimo motivo di opposizione la invoca la presunta pendenza di un procedimento Parte_1
penale (presso il Tribunale Penale di Napoli) a carico dell'opposta, invocando la sospensione del processo ex art. 295 cpc.
La pretesa non è fondata. Va premesso che la pendenza del procedimento penale risulta allegata in base a mere notizie di stampa o reperite sul web (docc.
8-9 dell'opponente).
Malgrado il tempo trascorso dall'introduzione del giudizio (2019) non risultano successivamente prodotti dall'opponente atti del procedimento penale e tanto meno richieste di rinvio a giudizio.
Ne discende l'inammissibilità della richiesta di sospensione.
I motivi da 8 a 11 possono essere esaminati congiuntamente in quanto attengono tutti al merito della pretesa di pagamento, avendone l'opponente contestato l'an e il quantum.
Per priorità logica va esaminato preventivamente il motivo 11 con il quale l'opponente ha disconosciuto i documenti 2 e 3 allegati al ricorso monitorio, costituiti rispettivamente dalla mail inviata dalla alla e alla srl Articolo 1 in data 29.1.2019 e dal relativo allegato Parte_1 CP_1
piano di rientro recante la sottoscrizione della parte unitamente al timbro della società.
Giova premettere che la non ha disconosciuto la sottoscrizione, né la provenienza della Parte_1
mail o la riferibilità della stessa alla società opponente.
Nell'atto di opposizione la ha dapprima disconosciuto la conformità della copia prodotta Parte_1
all'originale.
Nel costituirsi in giudizio la ha prodotto i documenti in originale (doc. 5). Nella prima CP_1
risposta la – pur non disconoscendo la sottoscrizione né la provenienza dell'atto - ha Parte_1
rinnovato la sua contestazione, assumendo apoditticamente che il documento prodotto non corrisponderebbe “alla mail originale”, essendo stato “prodotto un documento diverso, risalente ad agosto 2020” (v. note autorizzate del 17.9.2020).
Tuttavia le contestazioni sollevate al riguardo non appaiono decisive.
Si osserva, infatti, che la mail di agosto 2020 inoltrata dalla Articolo 1 srl all'avv. Montanari (difensore dell'opposta) riproduce l'inoltro della mail del 29.1.2019 contenente il piano di rientro.
Quanto alle contestazioni in ordine al contenuto di detta mail del 29.1.2019 le stesse appaiono del tutto formali, avendo ad oggetto presunti collegamenti ipertestuali e/o scansioni per immagine, ma non attengono al contenuto sostanziale della comunicazione ovvero alla proposta di un piano di rientro rateizzato del complessivo debito riconosciuto di € 762.636,64 (al 31.1.2019) e alla provenienza e riferibilità della stessa dalla . Parte_1
E' poi il caso di sottolineare che la mancanza di un disconoscimento della sottoscrizione apposta al piano di rientro, rende superflua la richiesta di verificazione ex art. 216 c.p.c. formulata dalla società
opposta.
Si consideri per di più che l'invio della mail è stato ammesso dal legale rappresentante dell'opponente in sede di interrogatorio formale (in risposta al capitolo 9 della prova per interpello).
Né vale sostenere – come fatto dall'opponente nelle sue difese – che si sarebbe trattato non già di un riconoscimento di debito, bensì di una mera proposta transattiva. Invero la missiva dell'opponente non era condizionata ad alcuna accettazione della controparte e, comunque, già con comunicazione del 9.5.2019 la aveva contestato all'opponente il mancato rispetto del piano di rientro CP_1
formulato (v. doc. 9 dell'opposta).
Orbene il riconoscimento di debito comporta notoriamente, ex art. 1988 c.c., l'inversione dell'onere della prova in ordine all'esistenza del rapporto e del credito;
inoltre, per giurisprudenza consolidata,
la dispensa dalla prova si intende anche all'ammontare del credito quando la dichiarazione ricognitiva (come nel caso di specie) si riferisca ad una somma fatta oggetto di richiesta.
Com'è noto la natura ricognitiva del piano di rientro non preclude la contestazione circa l'eventuale nullità di alcune clausole negoziali (Cass. 2855/2022; 19792/2014). Tuttavia nel caso in esame parte opponente non ha eccepito alcuna nullità di singole clausole contrattuali, ma si è limitata a contestare alcune voci riportate nelle fatture, assumendole conteggiate in esubero, senza tuttavia fornire la prova contraria della quale era onerata.
In particolare la nell'opposizione, in ordine al “quantum”, ha contestato apoditticamente Parte_1
il computo delle ore di lavoro prestate dai singoli lavoratori e la tipologia delle stesse (straordinario,
domenicale, supplementare) nonché l'applicazione dei relativi costi, senza tuttavia aver fornito prova della non debenza delle relative somme fatturate. Si consideri, peraltro, che gli importi fatturati non possono limitarsi al solo costo del lavoratore calcolato in base alle tariffe previste nel CCNL (come sostenuto da parte opponente nelle sue difese), ma sono comprensivi di una maggiorazione percentuale (commissione) a titolo di compenso per il servizio svolto dall'agenzia.
Parimenti la contestata voce di “spese amministrative” riportata nelle fatture trova giustificazione nell'art. 13 dell'accordo quadro e dei contratti, in base al quale “tutte le spese” sono a carico del cliente.
In ogni caso – ove anche volesse prescindersi dalla natura ricognitiva della scrittura del 29.1.2019
– si osserva che la pretesa creditoria della può ritenersi provata. CP_1
L'esistenza del rapporto contrattuale fra le parti per la fornitura di somministrazione di lavoratori da ottobre 2018 ad aprile 2019 risulta “per tabulas” (v. accordo quadro, con relativa integrazione,
nonchè contratti di somministrazione in atti, prodotti dalla stessa ) ed è stato Parte_1
espressamente riconosciuto dall'opponente in sede di interrogatorio formale (capitolo 4).
Inoltre le fatture (docc.
4-10 del ricorso monitorio, riportate nei libri contabili sub 1 e 11) non sono state tempestivamente e specificamente contestate dall'opponente prima dell'introduzione del presente giudizio, neppure a seguito della citata missiva della del 9.5.2019 con la quale CP_1
si rappresentava il mancato rispetto del piano di rientro e si invitava al pagamento dell'intero importo dovuto (doc. 9 dell'opposta).
E' risaputo che la mancata contestazione del rapporto giuridico intercorrente fra opposto e opponente, fonte del diritto di credito a tutela del quale si è agito in giudizio, consente di ritenere la fattura "valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore
abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto" (Cass.
n. 13651/2006). Alla luce di quanto precede il comportamento dell'opponente non può non assumere rilievo in ordine all'esistenza del credito vantato dalla società opposta.
Al fine di sentir ridurre l'avversa pretesa di pagamento l'opponente assume, poi, di vantare un controcredito, da opporre in detrazione, per presunti pagamenti effettuati e non dovuti, inerenti alla voce “spese amministrative” riportata erroneamente, a suo dire, in pregresse fatture, alcune delle quali risalenti addirittura al 2015 (v. motivo 10).
Trattasi, in sostanza, di un presunto credito dell'opponente qualificabile come “ripetizione di indebito”.
Tuttavia l'opponente, che ne aveva l'onere, non ha fornito prova di tale credito, non avendo allegato e dimostrato la sussistenza dei presupposti per la ripetizione ovvero di aver sostenuto i pagamenti,
le causali degli stessi nonché la non debenza delle somme versate.
Invero, come sopra ricordato, l'art. 13 dell'accordo quadro e dei contratti prevede che sono a carico del cliente “tutte le spese”.
Né dal canto suo l'opponente (che ne aveva l'onere) ha dato prova di aver versato, a tale titolo,
importi superiori al dovuto per i quali invoca la restituzione.
Invero la , nelle sue difese, neppure sostiene che vi sarebbe un errore nella Parte_1
quantificazione di tali spese, ma assume piuttosto che tale voce riportata in fattura non sarebbe affatto dovuta.
Si consideri per di più che la richiesta di ripetizione di tali somme (quantificate in ben € 481.279,83)
e stata avanzata dalla all'opposta soltanto il 24.7.2019 (doc. 14) ovvero dopo che la Parte_1
aveva già presentato il ricorso monitorio e soltanto 2 giorni prima che il decreto ingiuntivo CP_1
(emesso il 4.7.2019) venisse notificato, malgrado fossero trascorsi diversi anni dai pagamenti effettuati.
La ctu chiesta al riguardo dall'opponente – come detto in precedenza – è inammissibile in quanto meramente esplorativa e volta a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte (v. ex multis Cass. 30218/2017).
Atteso quanto innanzi va confermata l'opposta ingiunzione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio (in mancanza di notula) come in dispositivo in forza del vigente D.M. 55/2014 (e succ. mod.) tenuto conto del valore della causa e con applicazione dei parametri prossimi a quelli medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo impugnato n. Parte_1
13706/2019;
2) condanna la al pagamento, in favore degli avv.ti Alessandro Montanari e Riccardo Parte_1
ZI difensori antistatari della parte opposta, delle spese processuali, che liquida in € 29.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 4 novembre 2025
Il Presidente della Sezione – Giudice monocratico
(dr. Giampiero Barrasso)