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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/06/2025, n. 2354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2354 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6255/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23/05/2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Sara Rizzo e l'Avv. Nicole Morra presso le quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Romano di Lombardia (Bg) l'8.2.1968 cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Sara Rizzo e l'Avv. Nicole Morra presso le quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Garbagnate Milanese l'8.6.1996 (anno 1996 atto n. 36 parte II serie A)
□ separati consensualmente con verbale in data 19.10.2015 omologato con decreto del 22.10.2015 pagina 1 di 4 con i seguenti figli:
, nata il [...] a [...] cittadina italiana Parte_3
, nata il [...] a [...] cittadina italiana Parte_4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) le figlie e , continueranno ad abitare con la madre, anche ai fini della Pt_3 Parte_4 residenza anagrafica e, quanto a , quest'ultima viene affidata in maniera condivisa ad Parte_4 entrambi i genitori;
2) per la gestione delle figlie, tenuto anche conto delle esigenze delle stesse e dell'età, in particolare di oltre che delle loro abitudini di vita, il sig. trascorrerà con le figlie Pt_3 Parte_2
i week end, in via alternata con la madre, dal venerdì alle ore 20,00 sino alla domenica alle ore 20,00, con onere a carico del medesimo di accompagnarle presso la residenza;
inoltre terrà le figlie con sé un giorno settimanale, compatibilmente con gli impegni lavorativi e personali, anche delle figlie, con pernottamento presso la propria abitazione, da concordare tra le parti almeno entro la settimana precedente e potrà tenerle con sé, ogni qual volta vorrà, con congruo preavviso comunicato telefonicamente alla sig.ra Pt_1
3) le figlie trascorreranno inoltre le vacanze natalizie e pasquali ad anni alterni con la madre o con il padre;
4) in merito alle vacanze estive, e trascorreranno con il padre 15 giorni anche non Pt_3 Pt_4 consecutivi;
le parti si impegnano a comunicarsi entro il 31 maggio di ciascun anno, i tempi e i luoghi e i recapiti delle vacanze estive che intenderanno condividere con le figlie;
5) il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma Parte_2 complessiva di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna di esse), somma che sarà versata alla sig.ra
[...]
anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, somma che sarà annualmente rivalutata in Parte_1 base agli indici Istat, costo vita.
6) Le spese extra assegno relative alle figlie saranno ripartite tra i genitori secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 che qui integralmente devono intendersi richiamate;
7) L'assegno unico verrà percepito in misura pari al 50% da ciascun genitore;
8) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver già regolamentato i loro rapporti economico-patrimoniali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
pagina 2 di 4 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Garbagnate Milanese il 08.06.1996 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Garbagnate Milanese perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Solaro dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 18.6.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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