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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/05/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 334/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MITTICA ANTONIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MITTICA Parte_2 C.F._2
ANTONIO
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCO ROBERTO CP_1 P.IVA_1
DONATO
appellato
(C.F. ), in giudizio a mezzo della procuratrice CP_2 P.IVA_2 [...]
, a sua volta in giudizio a mezzo della con Controparte_3 Controparte_4 il patrocinio dell'avv. FIORETTI ANDREA intervenuto
CONCLUSIONI per parte appellante: in riforma della sentenza impugnata ed in linea con quanto richiesto in primo grado, così provvedere: - Nel merito, previo accertamento e conseguente declaratoria: - previo accertamento e declaratoria della nullità ed inefficacia del contratto di mutuo del 20/07/2010 (Repertorio n. 74958; Raccolta n.
25278), a rogito dell'Avv. Antonio Andreacchio, Notaio in Soverato relativamente alla indeterminatezza, indeterminabilità del tasso, alla violazione della Legge n. 108/1996 per superamento del tasso c.d. soglia e per tutti i motivi sopra esposti;
- stante il fatto che, per la componente interessi, il contratto de quo è da considerarsi nullo, per l'effetto, accertare e dichiarare il nuovo e diverso saldo del dare/avere tra le parti;
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, il diritto degli attori alla restituzione delle somme indebitamente percepite dalla convenuta e conseguentemente, condannare CP_3
la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5
alla restituzione di quanto è stato dalla stessa percepito indebitamente, nella somma di cui alla consulenza di parte allegata al presente atto (€ 26.544,91) o nella diversa che verrà quantificata in corso di causa a mezzo di apposita CTU, sottraendo gli importi a qualunque titolo imputati ai mutuatari che non trovino giustificazione nelle clausole contrattuali sottoscritte dai medesimi, oltre a tutte le altre somme dovute a titolo di risarcimento - previo accertamento e declaratoria della responsabilità della CP_3
convenuta - per i danni causati e subiti dagli attori, anche in relazione alla violazione della normativa antiusura (Legge n.108/1996), nella misura che sarà determinata in corso di causa a mezzo di apposita CTU, o che, comunque, sarà liquidata dal Giudice adito secondo equità; il tutto, alla luce delle censure mosse nel presente atto, con rivalutazione ed interessi dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
- condannare, per l'effetto, la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di CP_3
giudizio, con riferimento ad entrambi i gradi, con spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
per parte appellata: in via preliminare: - accertare e dichiarare inammissibile, per violazione dell'art. 342 c.p.c. e per i motivi esposti, l'atto di appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza n. 1219/2019 resa dal Tribunale di Parte_1 Parte_2
Locri in data 19.12.2019, con tutte le conseguenze di legge;
pag. 2/8 - rigettare, pertanto, la domanda in appello e confermare la sentenza impugnata. in via principale e nel merito: - accertare e dichiarare, tardiva, improcedibile, inammissibile e, comunque, infondata in ogni sua prospettazione e, comunque, priva di adeguato sostegno probatorio in tutte le sue articolazioni, l'impugnazione proposta da e avverso la sentenza n. 1219/2019 resa dal Parte_1 Parte_2
Tribunale di Locri in data 19.12.2019, con tutte le conseguenze di legge;
- rigettare, pertanto, la domanda in appello e confermare la sentenza impugnata;
- condannare gli appellanti e alla rifusione delle Parte_1 Parte_2
spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
per l'intervenuta: insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla cedente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 18.06.2020, e Parte_1 Parte_2
impugnavano la sentenza n. 1219/2019 del Tribunale di Locri, con la quale veniva rigettata l'opposizione proposta dagli attuali appellanti avvero il precetto notificato da sulla scorta di mutuo stipulato per atto pubblico del 20.07.2010. CP_1
Gli appellanti lamentavano la erroneità della sentenza, per i seguenti motivi:
1. vizio di motivazione rispetto alla nullità del contratto di mutuo per mancata Par indicazione (rectius errata indicazione) dell' , con conseguente indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso di interesse;
2. errata verifica della violazione della normativa antiusura;
3. omessa motivazione del rigetto delle istanze istruttorie.
Si costituiva che contestava l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 CP_1
c.p.c. e nel merito ne chiedeva il rigetto in quanto infondato.
Interveniva in giudizio cessionaria del credito oggetto di giudizio, CP_2
associandosi alle conclusioni della cedente.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
pag. 3/8 2.1. Con il primo motivo, gli appellanti si dolgono della circostanza che il giudice di prime cure abbia ritenuto infondata l'eccezione di nullità del contratto di mutuo contenuta nell'opposizione a precetto, non avendo tenuto conto che l'eccezione era
Par riferita sia all'assenza di indicazione dell' sia alla mancata coincidenza tra TAEG indicato in contratto e quello effettivo. Gli appellanti lamentavano, contrariamente a quanto indicato nel titolo del motivo di appello, l'omessa pronuncia sulla divergenza tra costo del credito indicato in contratto e costo effettivo, e sollecitano la Corte ad esaminare proprio questo ultimo aspetto.
Il motivo è evidentemente infondato. In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993;
l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima. (Cass. Sez. 1, 14/02/2023, n. 4597, Rv.
666991 - 01).
Poiché la differenza evidenziata dal consulente di parte appellante è pari allo 0,013%, ossia assolutamente trascurabile nell'economia del contratto, si deve escludere ogni tipo di nullità contrattuale o di responsabilità della mutuante, sottolineandosi che gli appellanti non hanno mai affermato che non avrebbero contratto il mutuo se fossero stati a conoscenza della differenza del costo effettivo globale del credito.
2.2. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
La sentenza impugnata ha analizzato attentamente le eccezioni degli opponenti inerenti alla usurarietà del contratto, esaminando i punti della consulenza di parte richiamata, rilevando che il superamento del tasso soglia evidenziato dal consulente è frutto di una errata interpretazione della normativa anti usura.
In particolare, il giudice di prime cure ha chiarito che il consulente ha riscontrato il superamento del tasso soglia cumulando gli interessi corrispettivi a quelli moratori, aggiungendo altresì la commissione di estinzione anticipata.
pag. 4/8 Il contratto di mutuo prevedeva un tasso di interesse corrispettivo fisso ed un tasso moratorio pari al tasso soglia, e quindi non calcolato mediante aumento del tasso corrispettivo ma vincolato per definizione al limite del tasso soglia.
Certamente la disciplina antiusura si applica anche ai tassi di interesse moratori: “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m.,
incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto,
comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.
(cfr. Sez. U , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020, Rv. 658833 - 01).
La consulenza di parte, tuttavia, aveva operato la sommatoria dei due tassi di interesse per poi procedere al confronto del tasso così ricavato con il tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi, mentre è chiaro che la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, senza sommarli tra loro. L'esclusione della usurarietà del tasso moratorio è
evidente, visto che è contrattualmente identificato proprio nel tasso stesso, e per definizione non può superarlo, né gli opponenti avevano mai contestato la errata applicazione delle condizioni contrattali.
Ancor più infondata, ai fini della verifica dell'usurarietà dei tassi, è la sommatoria del tasso moratorio con la commissione di estinzione anticipata. È pacifico ormai in giurisprudenza che “ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte pag. 5/8 del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi”. (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 7352 del 07/03/2022, Rv. 664250 - 01).
2.3. Anche l'ultimo motivo di gravame non è meritevole di accoglimento.
Il provvedimento con il Tribunale ha ritenuto superflua la consulenza tecnica d'ufficio è motivato mediante rinvio alle ragioni di rigetto della domanda. La decisione del giudice appare corretta, posto che “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.” (Cass. Sez. 6, 15/12/2017, n. 30218, Rv. 647288 - 01).
Nel caso in esame le allegazioni difensive degli opponenti sono state esaminate nel merito dal giudice, che non ha avvertito l'esigenza di utilizzare le specifiche conoscenze tecniche di un ausiliario. Anche questa Corte ha ritenuto superflua l'ammissione della ctu, avendo riscontrato l'infondatezza delle doglianze degli appellanti senza necessità di ulteriori approfondimenti, e potendo utilizzare la consulenza di parte appellante per gli aspetti tecnici. Proprio l'esame delle conclusioni del consulente di parte, infatti, conferma che la riscontrata usurarietà dei tassi di interesse era frutto di un errore interpretativo della normativa antiusura, per cui una eventuale nuova indagine peritale sarebbe stata meramente esplorativa e non avrebbe potuto condurre ad un risultato più favorevole per gli appellanti.
3. Quanto, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa la conferma della sentenza appellata e il difetto di specifico motivo di gravame, anche incidentale, a tal riguardo - v., da ultimo, Cass. civ., 13/07/2020, n. 14916 e Cass., 14/10/2013, n. 23226], esse seguono la soccombenza della parte appellante appellante e sono da liquidarsi utilizzando le tariffe previste per le cause di valore fino a € 520.000,00 (dovendosi rideterminare il valore della domanda sulla base delle conclusioni rassegnate, ossia dichiarare non dovute le somme precettate per un importo di € 415.146,45 per nullità
pag. 6/8 del mutuo e disporre la restituzione della somma di € 26.544,91) dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche alle fasi di giudizio precedenti, in favore di appellata e terza intervenuta.
Si deve considerare, a tal riguardo, le evidenti peculiarità dell'intervento (successorio e in subentro al precedente dante causa) ex art. 111 c.p.c. della parte cessionaria, la quale non deve considerarsi terzo, ma parte in quanto titolare della res litigiosa, anche in difetto di estromissione, potendo avvalersi – “a riprova della continuità del processo e della conservazione degli atti e provvedimenti posti in essere anteriormente al suo ingresso nel giudizio”- dell'“attività sino a quel momento svolta” dal cedente;
in seguito all'accessio litis dell'avente causa, i costi del giudizio graveranno (nel caso di soccombenza) o saranno da rifondersi (nei casi, analoghi a quello di specie, di vittoria) in relazione a entrambi (avente e dante causa), in misura tendenzialmente proporzionale all'attività processuale svolta e in base alle “fasi” espletate (nel caso in cui il cedente non spieghi più attività a seguito dell'intervento ex art. 111 c.p.c.) ovvero considerandoli “un'unica parte”, “essendosi costituiti con la medesima posizione processuale” - il cessionario “in quanto titolare” e il cedente “in qualità di sostituto processuale del cessionario” per un'identica “res litigiosa” –, con conseguente sostanziale convergenza dell'opera defensionale, nei casi, analoghi a quello di specie, di prosieguo di attività difensiva del cedente pur dopo tale intervento (v Cass. n. 21064 del
2009; Cass. n. 11591 del 2015; Cass. n. 25803 del 2017; Cass. n. 29651 del 2018).
Tenuto conto della tempistica dell'intervento in giudizio della e della CP_2
assenza di attività difensiva dell'originaria appellata dopo la fase di costituzione in giudizio, si deve pertanto liquidare la somma di € 3.471,00 in favore di (€ CP_1
2.195,00 per la fase di studio, € 1.276,00 per la fase introduttiva, con esclusione della fase di trattazione e decisionale); € 6.589,00 in favore di (€ 2.940,00 per CP_2 la fase di trattazione, € 3.649,00 per la fase decisionale, con esclusione della fase di studio ed introduttiva).
pag. 7/8 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Locri n. 1219/2019 così provvede:
1. rigetta l'appello
2. condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.471,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge in favore di ed in € € 6589,00, oltre 15 % per spese CP_1
generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge in favore di CP_2
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 29/04/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 334/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MITTICA ANTONIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MITTICA Parte_2 C.F._2
ANTONIO
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCO ROBERTO CP_1 P.IVA_1
DONATO
appellato
(C.F. ), in giudizio a mezzo della procuratrice CP_2 P.IVA_2 [...]
, a sua volta in giudizio a mezzo della con Controparte_3 Controparte_4 il patrocinio dell'avv. FIORETTI ANDREA intervenuto
CONCLUSIONI per parte appellante: in riforma della sentenza impugnata ed in linea con quanto richiesto in primo grado, così provvedere: - Nel merito, previo accertamento e conseguente declaratoria: - previo accertamento e declaratoria della nullità ed inefficacia del contratto di mutuo del 20/07/2010 (Repertorio n. 74958; Raccolta n.
25278), a rogito dell'Avv. Antonio Andreacchio, Notaio in Soverato relativamente alla indeterminatezza, indeterminabilità del tasso, alla violazione della Legge n. 108/1996 per superamento del tasso c.d. soglia e per tutti i motivi sopra esposti;
- stante il fatto che, per la componente interessi, il contratto de quo è da considerarsi nullo, per l'effetto, accertare e dichiarare il nuovo e diverso saldo del dare/avere tra le parti;
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, il diritto degli attori alla restituzione delle somme indebitamente percepite dalla convenuta e conseguentemente, condannare CP_3
la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5
alla restituzione di quanto è stato dalla stessa percepito indebitamente, nella somma di cui alla consulenza di parte allegata al presente atto (€ 26.544,91) o nella diversa che verrà quantificata in corso di causa a mezzo di apposita CTU, sottraendo gli importi a qualunque titolo imputati ai mutuatari che non trovino giustificazione nelle clausole contrattuali sottoscritte dai medesimi, oltre a tutte le altre somme dovute a titolo di risarcimento - previo accertamento e declaratoria della responsabilità della CP_3
convenuta - per i danni causati e subiti dagli attori, anche in relazione alla violazione della normativa antiusura (Legge n.108/1996), nella misura che sarà determinata in corso di causa a mezzo di apposita CTU, o che, comunque, sarà liquidata dal Giudice adito secondo equità; il tutto, alla luce delle censure mosse nel presente atto, con rivalutazione ed interessi dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
- condannare, per l'effetto, la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di CP_3
giudizio, con riferimento ad entrambi i gradi, con spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
per parte appellata: in via preliminare: - accertare e dichiarare inammissibile, per violazione dell'art. 342 c.p.c. e per i motivi esposti, l'atto di appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza n. 1219/2019 resa dal Tribunale di Parte_1 Parte_2
Locri in data 19.12.2019, con tutte le conseguenze di legge;
pag. 2/8 - rigettare, pertanto, la domanda in appello e confermare la sentenza impugnata. in via principale e nel merito: - accertare e dichiarare, tardiva, improcedibile, inammissibile e, comunque, infondata in ogni sua prospettazione e, comunque, priva di adeguato sostegno probatorio in tutte le sue articolazioni, l'impugnazione proposta da e avverso la sentenza n. 1219/2019 resa dal Parte_1 Parte_2
Tribunale di Locri in data 19.12.2019, con tutte le conseguenze di legge;
- rigettare, pertanto, la domanda in appello e confermare la sentenza impugnata;
- condannare gli appellanti e alla rifusione delle Parte_1 Parte_2
spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
per l'intervenuta: insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla cedente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 18.06.2020, e Parte_1 Parte_2
impugnavano la sentenza n. 1219/2019 del Tribunale di Locri, con la quale veniva rigettata l'opposizione proposta dagli attuali appellanti avvero il precetto notificato da sulla scorta di mutuo stipulato per atto pubblico del 20.07.2010. CP_1
Gli appellanti lamentavano la erroneità della sentenza, per i seguenti motivi:
1. vizio di motivazione rispetto alla nullità del contratto di mutuo per mancata Par indicazione (rectius errata indicazione) dell' , con conseguente indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso di interesse;
2. errata verifica della violazione della normativa antiusura;
3. omessa motivazione del rigetto delle istanze istruttorie.
Si costituiva che contestava l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 CP_1
c.p.c. e nel merito ne chiedeva il rigetto in quanto infondato.
Interveniva in giudizio cessionaria del credito oggetto di giudizio, CP_2
associandosi alle conclusioni della cedente.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
pag. 3/8 2.1. Con il primo motivo, gli appellanti si dolgono della circostanza che il giudice di prime cure abbia ritenuto infondata l'eccezione di nullità del contratto di mutuo contenuta nell'opposizione a precetto, non avendo tenuto conto che l'eccezione era
Par riferita sia all'assenza di indicazione dell' sia alla mancata coincidenza tra TAEG indicato in contratto e quello effettivo. Gli appellanti lamentavano, contrariamente a quanto indicato nel titolo del motivo di appello, l'omessa pronuncia sulla divergenza tra costo del credito indicato in contratto e costo effettivo, e sollecitano la Corte ad esaminare proprio questo ultimo aspetto.
Il motivo è evidentemente infondato. In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993;
l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima. (Cass. Sez. 1, 14/02/2023, n. 4597, Rv.
666991 - 01).
Poiché la differenza evidenziata dal consulente di parte appellante è pari allo 0,013%, ossia assolutamente trascurabile nell'economia del contratto, si deve escludere ogni tipo di nullità contrattuale o di responsabilità della mutuante, sottolineandosi che gli appellanti non hanno mai affermato che non avrebbero contratto il mutuo se fossero stati a conoscenza della differenza del costo effettivo globale del credito.
2.2. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
La sentenza impugnata ha analizzato attentamente le eccezioni degli opponenti inerenti alla usurarietà del contratto, esaminando i punti della consulenza di parte richiamata, rilevando che il superamento del tasso soglia evidenziato dal consulente è frutto di una errata interpretazione della normativa anti usura.
In particolare, il giudice di prime cure ha chiarito che il consulente ha riscontrato il superamento del tasso soglia cumulando gli interessi corrispettivi a quelli moratori, aggiungendo altresì la commissione di estinzione anticipata.
pag. 4/8 Il contratto di mutuo prevedeva un tasso di interesse corrispettivo fisso ed un tasso moratorio pari al tasso soglia, e quindi non calcolato mediante aumento del tasso corrispettivo ma vincolato per definizione al limite del tasso soglia.
Certamente la disciplina antiusura si applica anche ai tassi di interesse moratori: “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m.,
incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto,
comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.
(cfr. Sez. U , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020, Rv. 658833 - 01).
La consulenza di parte, tuttavia, aveva operato la sommatoria dei due tassi di interesse per poi procedere al confronto del tasso così ricavato con il tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi, mentre è chiaro che la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, senza sommarli tra loro. L'esclusione della usurarietà del tasso moratorio è
evidente, visto che è contrattualmente identificato proprio nel tasso stesso, e per definizione non può superarlo, né gli opponenti avevano mai contestato la errata applicazione delle condizioni contrattali.
Ancor più infondata, ai fini della verifica dell'usurarietà dei tassi, è la sommatoria del tasso moratorio con la commissione di estinzione anticipata. È pacifico ormai in giurisprudenza che “ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte pag. 5/8 del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi”. (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 7352 del 07/03/2022, Rv. 664250 - 01).
2.3. Anche l'ultimo motivo di gravame non è meritevole di accoglimento.
Il provvedimento con il Tribunale ha ritenuto superflua la consulenza tecnica d'ufficio è motivato mediante rinvio alle ragioni di rigetto della domanda. La decisione del giudice appare corretta, posto che “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.” (Cass. Sez. 6, 15/12/2017, n. 30218, Rv. 647288 - 01).
Nel caso in esame le allegazioni difensive degli opponenti sono state esaminate nel merito dal giudice, che non ha avvertito l'esigenza di utilizzare le specifiche conoscenze tecniche di un ausiliario. Anche questa Corte ha ritenuto superflua l'ammissione della ctu, avendo riscontrato l'infondatezza delle doglianze degli appellanti senza necessità di ulteriori approfondimenti, e potendo utilizzare la consulenza di parte appellante per gli aspetti tecnici. Proprio l'esame delle conclusioni del consulente di parte, infatti, conferma che la riscontrata usurarietà dei tassi di interesse era frutto di un errore interpretativo della normativa antiusura, per cui una eventuale nuova indagine peritale sarebbe stata meramente esplorativa e non avrebbe potuto condurre ad un risultato più favorevole per gli appellanti.
3. Quanto, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa la conferma della sentenza appellata e il difetto di specifico motivo di gravame, anche incidentale, a tal riguardo - v., da ultimo, Cass. civ., 13/07/2020, n. 14916 e Cass., 14/10/2013, n. 23226], esse seguono la soccombenza della parte appellante appellante e sono da liquidarsi utilizzando le tariffe previste per le cause di valore fino a € 520.000,00 (dovendosi rideterminare il valore della domanda sulla base delle conclusioni rassegnate, ossia dichiarare non dovute le somme precettate per un importo di € 415.146,45 per nullità
pag. 6/8 del mutuo e disporre la restituzione della somma di € 26.544,91) dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche alle fasi di giudizio precedenti, in favore di appellata e terza intervenuta.
Si deve considerare, a tal riguardo, le evidenti peculiarità dell'intervento (successorio e in subentro al precedente dante causa) ex art. 111 c.p.c. della parte cessionaria, la quale non deve considerarsi terzo, ma parte in quanto titolare della res litigiosa, anche in difetto di estromissione, potendo avvalersi – “a riprova della continuità del processo e della conservazione degli atti e provvedimenti posti in essere anteriormente al suo ingresso nel giudizio”- dell'“attività sino a quel momento svolta” dal cedente;
in seguito all'accessio litis dell'avente causa, i costi del giudizio graveranno (nel caso di soccombenza) o saranno da rifondersi (nei casi, analoghi a quello di specie, di vittoria) in relazione a entrambi (avente e dante causa), in misura tendenzialmente proporzionale all'attività processuale svolta e in base alle “fasi” espletate (nel caso in cui il cedente non spieghi più attività a seguito dell'intervento ex art. 111 c.p.c.) ovvero considerandoli “un'unica parte”, “essendosi costituiti con la medesima posizione processuale” - il cessionario “in quanto titolare” e il cedente “in qualità di sostituto processuale del cessionario” per un'identica “res litigiosa” –, con conseguente sostanziale convergenza dell'opera defensionale, nei casi, analoghi a quello di specie, di prosieguo di attività difensiva del cedente pur dopo tale intervento (v Cass. n. 21064 del
2009; Cass. n. 11591 del 2015; Cass. n. 25803 del 2017; Cass. n. 29651 del 2018).
Tenuto conto della tempistica dell'intervento in giudizio della e della CP_2
assenza di attività difensiva dell'originaria appellata dopo la fase di costituzione in giudizio, si deve pertanto liquidare la somma di € 3.471,00 in favore di (€ CP_1
2.195,00 per la fase di studio, € 1.276,00 per la fase introduttiva, con esclusione della fase di trattazione e decisionale); € 6.589,00 in favore di (€ 2.940,00 per CP_2 la fase di trattazione, € 3.649,00 per la fase decisionale, con esclusione della fase di studio ed introduttiva).
pag. 7/8 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Locri n. 1219/2019 così provvede:
1. rigetta l'appello
2. condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.471,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge in favore di ed in € € 6589,00, oltre 15 % per spese CP_1
generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge in favore di CP_2
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 29/04/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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