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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/03/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1366/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1366 /2022 promossa da
(C.F. ), _1 Pt_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. BANCHINI FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Parma, borgo Garimberti n. 4;
-Appellante- contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. GIORGETTI ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. GOVI ANDREA in Bologna, via Loderingo degli Andalò n.1;
-Appellata e appellante incidentale-
In punto a: appello avverso la sentenza n. 393/2022 del Tribunale di Parma.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 23.4.2024.
Motivi della decisione
(d'ora innanzi, solo ) ha proposto opposizione Controparte_1 CP_1 al decreto ingiuntivo n. 1587/2014, richiesto e ottenuto da Controparte_2
(d'ora innanzi, solo ) per il pagamento dell'importo
[...] _1 complessivo di € 567.161,51, a titolo di indennizzo dovuto in forza della polizza UGF n. 2261/61/55217962, a copertura della responsabilità civile dell'ingiungente per l'evento di danno verificatosi a St. LO (Missouri-USA) in capo a che si era Parte_3 procurato lesioni personali a causa di un difetto della macchina (carrello elevatore) venduta alla società americana CP_3
Il Tribunale di Parma, con sentenza n. 393/2022 pubblicata in data 30.3.2022, ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della minor somma di € 465.161,51, ritenendo – per quel che qui rileva – che:
-la sentenza n. 1245/2013 del Tribunale di Parma (poi confermata dalla Corte d'Appello di Bologna), emessa nel contenzioso instaurato da nei confronti di CP_1 _1
e avente ad oggetto la verifica dell'operatività della copertura assicurativa, ha
[...] stabilito l'obbligo della prima di indennizzare la seconda di tutto quanto la stessa abbia a pagare al danneggiato a titolo risarcitorio, nei limiti del massimale di polizza;
Parte_3
- l'eccezione di secondo cui l'indennizzo non sarebbe dovuto a norma degli CP_1 artt. 1914-1916 c.c., risulta, pertanto, assorbita dal giudicato formatosi sulla sussistenza delle condizioni per attivare la polizza: “in quella sede, la declaratoria del diritto all'indennizzo comprende anche il tema (deducibile) relativo all'inesistenza di cause che ne impediscano l'esercizio”;
- l'opponente, “a fronte di una responsabilità acclarata (da cui l'obbligo di indennizzo)”, non ha fornito elementi da cui desumere che le spese allegate dall'opposto non siano state realmente sostenute, o utili a provare l'antieconomicità della transazione e il pregiudizio eventualmente subito;
- di conseguenza, sono senz'altro dovute sia “le spese di resistenza nel procedimento statunitense introdotto dal a causa dei difetti della macchina venduta…e le Parte_3 spese legali relative alla vertenza” sia “il pagamento effettuato di € 185.570,07 in favore del danneggiato in forza di accordo transattivo”; Parte_3
- quanto, invece, all'importo di € 52.000,00 versato agli avvocati NC NTmaria
e NC Banchini (rectius, Fabio Ziccardi), “la mera produzione delle fatture impedisce di verificare, in concreto, il nesso di dipendenza funzionale, utile a chiarirne la pertinenza e la congruità”;
- infine, il diritto all'indennizzo va circoscritto entro i limiti del massimale, dovendo trovare applicazione il massimo scoperto del 10% del sinistro, con massimo non indennizzabile di € 50.000,00. ha proposto appello avverso tale sentenza, lamentandone l'erroneità _1 nei punti in cui: a) non ha riconosciuto l'indennizzo relativo alle competenze pagate agli avv.ti NC NTmaria e Fabio Ziccardi per l'assistenza resa nella controversia instaurata da avanti alla corte statunitense e b) ha applicato la franchigia del Parte_3
10% sull'intero importo dovuto, comprensivo delle spese legali sostenute per la difesa avanti all'autorità giurisdizionale straniera, anziché sul solo importo risarcitorio.
costituendosi in giudizio, ha contestato il fondamento dell'avverso gravame e CP_1 ha proposto a sua volta appello incidentale, contestando l'ingiustizia della sentenza laddove: a) ha condannato l'assicuratrice a tenere indenne l'assicurata dal pagamento di importi (€ 185.570,07 a rimborso del risarcimento corrisposto a in forza di Parte_3 accordo transattivo e € 329.591,54 per spese di resistenza nel procedimento statunitense introdotto dal danneggiato) in assenza di prova circa l'effettiva esistenza di un difetto del macchinario venduto e che questo abbia dato luogo a una responsabilità del produttore prevista in polizza, con ciò invertendo l'onere della prova e dando indebito rilievo a fatture di formazione unilaterale;
b) non ha considerato che la transazione intervenuta tra e il danneggiato è inopponibile all'assicurazione; c) non si è _1 pronunciata sulle eccezioni ex artt. 1914, 1915 e 1916 comma 3 c.c., per avere _1 omesso di azionare i propri diritti nei confronti della società quale
[...] Parte_4 effettiva responsabile del sinistro.
***
L'odierna controversia presuppone, anzitutto, l'esatta perimetrazione del giudicato definitivamente formatosi nel procedimento r.g.n. 2784/2013 avanti a questa Corte
d'Appello, che si è pronunciata con sentenza n. 181/2021; inoltre, nei limiti di tale giudicato, l'accertamento della sussistenza dei presupposti per la liquidazione dell'indennizzo dovuto da a nonché l'individuazione del CP_1 _1 suo ammontare, alla luce delle molteplici eccezioni sollevate dalla compagnia di assicurazione e ribadite con l'odierno appello incidentale, il cui esame, involgendo nell'an la fondatezza dell'avversa pretesa, non può che precedere quello dell'appello principale, che, invece, attiene unicamente al quantum riconosciuto dal primo giudice. Nel procedimento suindicato, contestava l'operatività della polizza, CP_1 denominata “Programma Assicurativo per la responsabilità civile dell'Impresa”, in quanto avente a oggetto la responsabilità derivante da “difetto dei prodotti risultanti in polizza – per i quali l' rivesta in Italia la qualifica di produttore – dopo la loro Parte_5 messa in circolazione…”, mentre, nel caso di specie, la macchina che aveva cagionato l'infortunio all'origine della domanda risarcitoria verso era stata _1 prodotta non da quest'ultima, ma da società terza ( . Parte_4
Il Tribunale di Parma dichiarava, tuttavia, “tenuta a tenere indenne – nei limiti CP_1 di indennizzo previsti nella polizza – la convenuta da quanto questa dovesse essere tenuta
a pagare a titolo di risarcimento del danno per capitale, interessi e spese patito da Pt_3
a causa di un difetto della macchina venduta alla società americana
[...] CP_3 nonché delle spese legali sostenute dalla convenuta per difendersi davanti all'autorità giudiziaria straniera”, e la Corte d'Appello confermava detta statuizione, con sentenza definitiva.
A fronte della parallela pretesa di – azionata in via monitoria e _1 confermata (seppur in parte) dal Tribunale di Parma nel giudizio di opposizione con la sentenza ora impugnata – di ottenere il pagamento dell'indennizzo, deduce che, CP_1 anche all'esito del giudicato formatosi nel procedimento succitato, “tutti i danni di cui la pretende l'indennizzo avrebbero dovuto essere comunque provati e non Pt_1 certamente indennizzati in modo automatico per effetto della sola declaratoria di operatività della polizza azionata”. L'attrice avrebbe dovuto, infatti, “provare in modo rigoroso l'entità e la natura delle prestazioni creditorie di cui chiedeva il rimborso, non essendo sufficiente la mera esibizione di fatture e il loro pagamento, peraltro contestate da sempre nella loro riferibilità e congruità”. In primo luogo, secondo l'appellante, l'attrice avrebbe dovuto giustificare, a monte, la stipula della transazione con il danneggiato con la prova che il bene fosse effettivamente difettoso: il Tribunale avrebbe ingiustamente dato per scontato che tale vizio fosse stato oggetto di vaglio nella causa di accertamento dell'operatività della polizza, quando, invece, tale causa non aveva deciso né sulla sussistenza di una responsabilità, né sul diritto all'indennizzo, né tantomeno sulle voci di spesa coperte dalla garanzia, affermandone unicamente l'operatività per essere un “produttore” ai sensi del diritto italiano. Pt_1
Peraltro, la transazione tra il danneggiato e avrebbe avuto l'effetto _1 novativo di creare un nuovo vincolo giuridico, incompatibile con quello estinto dell'eventuale obbligazione risarcitoria, mai dimostrata nella sua esistenza. La transazione, quindi, non creerebbe alcun obbligo indennitario per trattandosi CP_1 del frutto di una scelta imprenditoriale autonoma e, comunque, di atto dannoso che avrebbe potuto essere prevenuto o ridotto con una difesa corretta e completa.
In definitiva, l'assicurata non avrebbe assolto all'onere probatorio su di essa gravante, non avendo dimostrato: a) la sussistenza di un difetto;
b) che l'evento di danno ricadeva nel limite temporale d'indennizzo, essendo la garanzia operativa solo per i prodotti consegnati negli USA tra il 31.12.2009 e il 31.12.2010, c) che il diritto risarcitorio del danneggiato fosse conseguenza di un'obbligazione risarcitoria ex lege accertata con sentenza, e non di un fatto o omissione di terzi estranei alla garanzia, e che fra condotta e danno ci fosse un nesso di causalità d) che l'importo transattivo e le spese di difesa fossero congrue e pertinenti.
Infine, lamenta che il Tribunale di primo grado non si sarebbe affatto CP_1 pronunciato sull'eccezione secondo cui aveva omesso di azionare i _1 propri diritti contrattuali nei confronti della responsabile così violando tanto Parte_4 il precetto generale di agire con la diligenza e cautela, sia quello più specifico dell'obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c., incorrendo così nella sanzione del 1915 c.c. e dell'ulteriore obbligo di non pregiudicare l'eventuale diritto di surroga di cui al 1916 comma 3 c.c. Il Tribunale, infatti, non aveva considerato che il carrello che avrebbe cagionato l'infortunio era stato venduto prima del 2001, sicché ogni azione di rivalsa contro il progettista e costruttore del carrello era ormai preclusa, in ciò dovendo ravvisarsi una colpa grave dell'assicurata, che non aveva preservato i propri diritti contro l'effettivo produttore, escludendo così il diritto all'indennizzo anche ex art. 1227 c.c.
L'appello incidentale – i cui motivi, per la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente – è infondato e va rigettato, per le ragioni che seguono.
In primo luogo, tutte le deduzioni ed eccezioni dell'appellante relative alla pretesa inefficacia e/o inoperatività della polizza sono inammissibili, in quanto assorbite dal giudicato formatosi nel procedimento terminato con la sentenza n. 181/2021 della Corte
d'Appello di Bologna. L'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del "petitum" e della "causa petendi", fermo restando il requisito dell'identità delle persone (ex multis, Cass. civ., n. 33021 /2022).
Nel caso di specie, se è vero che la questione all'origine della precedente lite tra CP_1
e riguardava, nello specifico, la possibilità di qualificare l'assicurato _1 come “produttore” ai sensi del contratto di assicurazione e del diritto italiano, va, tuttavia, osservato che l'interesse sottostante alle domande di accertamento, rispettivamente, della non operatività o della operatività della polizza era quello di ottenere una pronuncia che definitivamente decidesse se, nel caso concreto, il rischio verificatosi (il danno cagionato dall'assicurato a fosse coperto dalla garanzia. Coerentemente, le conclusioni Parte_3 Contr rassegnate dalla stessa (doc. 6 fasc. Macchine erano formulate in termini Pt_1 ampi: “accertata la descrizione del rischio pattiziamente fatta dalle parti, dichiarare con qualunque formula l'inoperatività della garanzia assicurativa prestata con la polizza Contr a n. 2261/61/55217962 in relazione al sinistro denunciato in data 27.02.2011 relativo ad un evento di danno verificatosi a St. LO (Missouri-USA) in danno del signor Contr
e per l'effetto dichiarare non tenuta al pagamento di alcun indennizzo Parte_3 e/o risarcimento, né delle spese di difesa e art. 1917, 3° comma c.c. in relazione a detto evento di danno…”.
Dunque, in tal sede dovevano essere dedotte e discusse anche le eccezioni qui sollevate, secondo cui non vi sarebbe prova dei presupposti di efficacia della polizza, ovvero della difettosità del prodotto e della stessa responsabilità nei confronti del danneggiante, ricadendo così nell'ambito del giudicato implicito, siccome rientranti nel perimetro dell'oggetto della domanda di accertamento;
si tratta, infatti, di contestazioni per loro natura preliminari rispetto a detta domanda: è secondario chiedere al giudice di verificare se l'assicurato debba considerarsi “produttore” ai fini dell'attivazione della garanzia, ove si dubiti della stessa esistenza del sinistro e della responsabilità, ossia dell'avveramento del rischio assicurato.
E del resto, sarebbe contrario ai principi di buona fede e di economia processuale instaurare un procedimento diverso per ogni possibile eccezione circa la validità o efficacia del contratto e l'interpretazione delle sue molteplici clausole.
La portata della statuizione di operatività della polizza e della dichiarazione che è Pt_6
“tenuta a tenere indenne – nei limiti di indennizzo previsti nella polizza – la convenuta da quanto questa dovesse essere costretta a pagare a titolo di risarcimento del danno per capitale, interessi e spese patito da a causa di difetti della macchina venduta Parte_3 alla società americana nonché delle spese legali sostenute dalla convenuta CP_3 per difendersi davanti all'autorità giudiziaria straniera” non può considerarsi, come vorrebbe limitata al tema della qualifica dell'assicurato in termini di CP_1
“produttore” ai sensi di polizza. Infatti, tale dichiarazione, che accerta la debenza dell'indennizzo per i fatti di cui è causa, logicamente presuppone non solo la definizione del danneggiante come produttore, ma, più in generale, l'insussistenza di ragioni, di fatto o di diritto, che in qualsiasi modo escludano l'operatività della garanzia, come anche affermato dal primo giudice.
Peraltro, ha contestato la difettosità del prodotto e la responsabilità del produttore Pt_6 solo in sede di gravame, violando il divieto di nova in appello ex art. 345 c.p.c.: nell'atto di citazione in opposizione, essa si era limitata a contestare la valenza probatoria delle fatture e della transazione tra danneggiante e danneggiato, senza, tuttavia, porre in dubbio il diritto alla garanzia assicurativa sotto il profilo dell'esistenza degli elementi costitutivi della responsabilità civile dell'assicurato, in particolare il difetto del prodotto e il nesso causale tra la condotta e il danno.
Le stesse considerazioni svolte sull'efficacia del giudicato esterno nel giudizio in corso valgono per l'eccezione per cui avrebbe omesso di azionare i propri _1 Cont diritti contrattuali verso l'effettiva responsabile, Be. in violazione degli artt. Pt_4
1227 e 1914 c.c. e ss., eccezione che è, comunque, infondata: anche ammesso che chiamare in giudizio il terzo ritenuto responsabile rientri nell'obbligo di salvataggio gravante sull'assicurato (parendo più consona la riconduzione della fattispecie all'art. 1916 c.c.), è assorbente il rilievo che la stessa impresa di assicurazione, pur avendo inizialmente assunto una difesa comune al proprio assicurato e personalmente impostato la strategia difensiva (doc. 3 fasc. Soncini) e, quindi, pur avendo piena Pt_1 conoscenza dei fatti di causa e dei soggetti coinvolti, non ha mai preso iniziative (o, comunque, non ne ha dato prova) nei confronti di anche al solo fine, Parte_4 cautelativo, di interrompere la prescrizione.
Al contrario, ha allegato che la chiamata in causa la società fu _1 sconsigliata proprio dall'assicurazione e dall'Avv. Giorgetti, essendovi incertezza – a fronte, al contrario, di una sicura lievitazione dei costi – sulla possibilità di diritto alla manleva, “sia in ordine alla individuazione del transpallet che avrebbe causato l'evento, avendo la ditta fornito vari transpallet alla ditta sia in ordine alla Pt_4 Pt_1 prescrizione che si era già compiuta, sia in ordine alle responsabilità”. La circostanza è Contr confermata dal tenore del doc. 3 già citato, in cui è la stessa a comunicare a il rilevamento di “elementi che, allo stato, non consentono di _1 determinare con certezza sia la situazione in punto di responsabilità che in relazione all'operatività della garanzia…” e che, soprattutto, “sono state fornite due fatture di vendita con date diverse e non è stato possibile in alcun modo ottenere un elemento identificativo preciso (es. numero di matricola) del carrello coinvolto nell'incidente”. Ciò consente di escludere altresì l'applicabilità dell'art. 1227 c.c. Lo stesso dicasi, infine, per l'eccezione relativa ai limiti temporali della copertura assicurativa, brevemente menzionata solo a pag. 19 dell'atto di appello incidentale, su cui la sentenza n. 181/2021 della Corte d'Appello, peraltro, si è pronunciata non per implicito, ma con espressa motivazione, in risposta a uno dei motivi di appello formulati in quella sede da (pagg. 7 e ss. della decisione). CP_1
In definitiva, se è vero che la sentenza della Corte felsinea non ha deciso sulla spettanza delle singole voci spettanti a titolo di indennizzo, che, quindi, devono _1 essere in questa sede provate e documentate da chi ne chiede il pagamento, tuttavia, detta sentenza ha – implicitamente – accertato la sussistenza di ogni presupposto di operatività della polizza, ivi compreso l'insorgere della responsabilità dell'assicurato verso terzi e i suoi elementi costitutivi (difettosità del prodotto). Presupposti che, dunque, _1 non ha l'onere di dimostrare in questa sede, ciò a prescindere dalla questione,
[...] diversa e ulteriore, dell'opponibilità a della transazione intervenuta tra il CP_1 danneggiante e il danneggiato il cui rilievo è limitato al quantum Parte_3 dell'indennizzo.
Venendo, dunque, alle contestazioni che investono la liquidazione, da parte del primo giudice, delle somme oggetto dell'ingiunzione di pagamento, richieste dalla società assicurata a rimborso di quanto versato al danneggiato per risarcimento (art. 1917 comma
1 c.c.) e ai propri legali per resistere in giudizio contro di esso (art. 1917 comma 3 c.c.), ha offerto in giudizio, rispettivamente, copia della transazione (doc. _1
K/K1) e le fatture emesse dai legali che si occuparono della vertenza, in sede giudiziale e stragiudiziale (docc. A-J). In forza della prima, ha pagato a € 185.750,07 (pari a $ _1 Parte_3
250.000,00).
Le spese legali ammontano, invece, a € 329.591,44, versate allo studio americano p.c. (oltre € 52.000,00 in favore dello Controparte_6 [...]
queste ultime non riconosciute dal primo giudice e oggetto, Controparte_7 quindi, dell'appello principale, di cui si dirà in seguito).
Quanto alla transazione, è infondato l'assunto secondo cui la stessa non sarebbe opponibile a e si porrebbe quale “evento dannoso che avrebbe potuto essere CP_1 prevenuto, o ridotto, con una difesa corretta e completa che in questa causa non è stata dimostrata, non essendo stata chiamata nella causa USA la società produttrice”. Al contrario, il fatto che il risarcimento del danno subito da non sia stato Parte_3 accertato e determinato in sede giudiziale, ma sia stato, infine, oggetto di accordo stragiudiziale tra le parti non esclude il diritto all'indennizzo dell'assicurato. L'art.1917 c.c. non richiede un accertamento giudiziale della responsabilità dell'assicurato e dell'ammontare complessivo del risarcimento, ma un titolo idoneo ad attribuire al pagamento il carattere doveroso (“deve pagare”). La transazione è uno degli esiti possibili del giudizio e, dunque, in presenza della prova della stipulazione e del suo successivo adempimento, riconoscerne il rimborso non è affatto il frutto di un automatismo “per la sola declaratoria di operatività della polizza azionata: fermo, secondo quanto supra osservato, il giudicato sull'operatività della polizza azionata in relazione al sinistro verificatosi in capo a la copia della transazione (e del Parte_7 bonifico che ne costituisce esecuzione) altro non è che la prova del titolo in forza del quale l'assicurato ha pagato al danneggiato una determinata somma quale risarcimento per il danno cagionato, potendosi, tuttalpiù, discutere della congruità degli importi pattuiti dalle parti e della loro integrale indennizzabilità da parte dell'impresa di assicurazione.
Sul punto, tuttavia, correttamente il primo giudice ha rilevato che non ha offerto CP_1 elementi per dubitare che le somme siano state pagate, né per valutare l'antieconomicità della transazione.
Sotto il primo profilo (dell'effettività del pagamento), è agli atti (doc. K1) l'ordine di bonifico di $ 250.000,00, con causale “settlement agreement”, la cui valenza probatoria e la riferibilità ai fatti di causa non è contestata.
Quanto alla congruenza e ragionevolezza delle somme, si osserva che la somma inizialmente richiesta da era molto più alta ($ 875.000,00, cfr. doc 8 Parte_3
divenuti poi $ 650.000,00, cfr. doc. 34 allegato alla II memoria di _1
e che l'assicurazione fu sin dall'inizio informata della pendenza di _1 trattative (doc. 8 cit.) e, tuttavia, non fornì alcuna risposta. La somma pattuita, del resto, pare coerente con l'entità dei danni lamentati da Parte_3 nell'atto introduttivo del giudizio (doc. 2 pag. 4: lesioni alla testa, al _1 cervello, al volto, alla mascella, alla schiena e al ginocchio, cui seguirono tre operazioni chirurgiche).
Va altresì confermato il diritto di al rimborso, ex art. 1917 comma 3 _1
c.c., di quanto versato ai legali americani a titolo di spese di resistenza. Invero, a fronte di un'allegazione puntuale e specifica delle singole attività svolte, contenuta nelle fatture emesse dagli avvocati, si è limitata a una generica contestazione circa la loro CP_1 congruità, necessità e giustificazione.
A ben vedere, la documentazione agli atti non consente di dubitare che:
- l'attività di assistenza e difesa legale sia stata effettivamente svolta, essendovi prova che il giudizio avanti alla corte americana sia stato incardinato (febbraio
2011) e si sia effettivamente svolto e concluso con una transazione a distanza di anni (maggio 2013)
- che tale attività si riferisca alla vertenza tra come Parte_8 si desume dall'intestazione delle fatture, e che essa sia stata pagata dal cliente (docc. da 13 a 32 allegati alla comparsa di costituzione e risposta di _1
;
[...]
Peraltro, omette di considerare come tale studio americano fu da lei stessa CP_1 individuato nella prima fase della lite, quando assunse la difesa congiunta all'assicurato,
e che la stessa inviò un preventivo di spesa, con ciò dimostrando di condividere gli importi
(doc. 3). La divergenza tra il preventivo ($ 302.845,00) e la fatturazione (329.591,54 €, pari a circa $ 440.760,00 secondo il tasso di cambio medio di 1.3373 dell'agosto 2013) non è tale da far presumere che l'assicurazione, ove non avesse rinunciato alla difesa congiunta, non avrebbe pagato, ed è anzi un aumento ragionevole e prevedibile alla luce delle normali variabili di un qualsiasi iter giudiziario. E la conclusione di una transazione può giustificare un compenso più elevato. La sentenza di primo grado va, quindi, confermata quanto al diritto di _1 al pagamento da parte di di € 185.570,07 (indennizzo per il risarcimento in CP_1 favore del danneggiato e € 329.591,54 (spese di resistenza relative allo Parte_3 studio AN OE & Von GO p.c.).
Essa è, invece, meritevole di riforma, in accoglimento dell'appello principale di _1
laddove le ha negato l'ulteriore rimborso delle spese legali (per l'importo di €
[...]
52.000,00) versate allo studio NC NT con motivazione Controparte_8 ambigua, non essendo esplicitati quali elementi abbiano indotto il giudice a collegare dette spese ad attività c.d. complementari e a dubitare del “nesso di dipendenza funzionale, utile a chiarirne la pertinenza e congruità”.
Al contrario, poiché, interrottasi la difesa comune tra e CP_1 _1
l'Avv. Giorgetti, che assisteva entrambe, rinunciò al mandato, è del tutto ragionevole che la società assicurata conferisse mandato a un nuovo patrocinatore in Italia, affinché si interfacciasse e collaborasse con lo studio legale americano.
Ancora una volta, poi, a fronte della puntuale descrizione delle attività svolte contenuta nella fattura J (doc.), la contestazione di è del tutto generica, limitandosi essa a CP_1 lamentare che tali spese non fossero state previamente autorizzate né vagliate dall'Ordine professionale competente. Tuttavia, in primo luogo, se l'autorizzazione dell'impresa assicuratrice non era affatto necessaria, avendo le parti adottato due posizioni e difese autonome, era, invece, opportuna la sostituzione dell'Avv. Giorgetti. Inoltre, l'importo richiesto, sebbene non opinato dall'Ordine degli avvocati, è contenuto entro limiti ragionevoli e coerenti con le attività elencate, del cui svolgimento non vi è motivo di dubitare, in quanto – ferma la genericità della contestazione – esso risulta, comunque, anche dal doc. 34, in cui emerge che gli avvocati NTmaria e Ziccardi si occuparono della gestione della fase stragiudiziale, che era seguita a quella giudiziale.
Il relativo pagamento risulta, infine, dal doc. 33 prodotto da _1
Dunque, alla somma di € 329.591,54 va aggiunta quella di € 52.000,00, per un totale, a titolo di spese di resistenza, di € 381.591,54. Su detto importo, sempre in accoglimento dell'appello principale e in riforma della impugnata sentenza, non va applicato lo scoperto del 10%, con massimo non indennizzabile di € 50.000,00, limite che, invece, va circoscritto a quanto pagato dall'assicurato al danneggiato a titolo risarcitorio (capitale, interessi e spese), pari, nel caso di specie, a € 185.570,07. Infatti, la polizza prevede lo scoperto a carico dell'assicurato nell'ambito della responsabilità civile prodotti, e non anche nell'ambito della regolamentazione della
“tutela giudiziaria”: le spese legali sostenute dall'assicurato per tutelare i propri diritti a fronte dell'azione del danneggiato non fanno parte del sinistro, ossia del “fatto” accaduto in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, e sono a carico dell'assicuratore secondo l'art. 1917 comma 3 c.c., nei limiti del quarto della somma assicurata.
Ne consegue, essendo il 10% di 185.570,07 pari a € 18.557,00, che resta a carico di l'importo minimo non indennizzabile di € 20.000,00. _1
In definitiva, va condannata al pagamento, in favore di della CP_1 _1 somma di € 547.161,61 – derivante dalla sottrazione all'importo oggetto di ingiunzione, dello scoperto di € 20.000,00 – oltre interessi come da sentenza impugnata. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex D.M. 55/2014, tenuto conto del valore e della complessità della causa, delle attività effettivamente svolte e di tutti i parametri indicati nel citato decreto. Atteso l'esito, sussistono altresì i presupposti per l'obbligo di di versamento di CP_1 un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Controparte_2
e da avverso la sentenza n. 393/2022 del
[...] Controparte_1
Tribunale di Parma ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita
- in accoglimento dell'appello proposto da Controparte_2 condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_2
della somma di € 547.161,61, oltre interessi come da sentenza impugnata;
[...]
- rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
- condanna alla refusione, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, Controparte_2 quanto al primo grado, in € 30.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA e, quanto al presente grado, in € 20.000,00 per compensi ed € 1.165,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo di Controparte_1 di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente
[...] impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L.
228/2012.
Così deciso in Bologna il 11.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1366 /2022 promossa da
(C.F. ), _1 Pt_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. BANCHINI FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Parma, borgo Garimberti n. 4;
-Appellante- contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. GIORGETTI ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. GOVI ANDREA in Bologna, via Loderingo degli Andalò n.1;
-Appellata e appellante incidentale-
In punto a: appello avverso la sentenza n. 393/2022 del Tribunale di Parma.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 23.4.2024.
Motivi della decisione
(d'ora innanzi, solo ) ha proposto opposizione Controparte_1 CP_1 al decreto ingiuntivo n. 1587/2014, richiesto e ottenuto da Controparte_2
(d'ora innanzi, solo ) per il pagamento dell'importo
[...] _1 complessivo di € 567.161,51, a titolo di indennizzo dovuto in forza della polizza UGF n. 2261/61/55217962, a copertura della responsabilità civile dell'ingiungente per l'evento di danno verificatosi a St. LO (Missouri-USA) in capo a che si era Parte_3 procurato lesioni personali a causa di un difetto della macchina (carrello elevatore) venduta alla società americana CP_3
Il Tribunale di Parma, con sentenza n. 393/2022 pubblicata in data 30.3.2022, ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della minor somma di € 465.161,51, ritenendo – per quel che qui rileva – che:
-la sentenza n. 1245/2013 del Tribunale di Parma (poi confermata dalla Corte d'Appello di Bologna), emessa nel contenzioso instaurato da nei confronti di CP_1 _1
e avente ad oggetto la verifica dell'operatività della copertura assicurativa, ha
[...] stabilito l'obbligo della prima di indennizzare la seconda di tutto quanto la stessa abbia a pagare al danneggiato a titolo risarcitorio, nei limiti del massimale di polizza;
Parte_3
- l'eccezione di secondo cui l'indennizzo non sarebbe dovuto a norma degli CP_1 artt. 1914-1916 c.c., risulta, pertanto, assorbita dal giudicato formatosi sulla sussistenza delle condizioni per attivare la polizza: “in quella sede, la declaratoria del diritto all'indennizzo comprende anche il tema (deducibile) relativo all'inesistenza di cause che ne impediscano l'esercizio”;
- l'opponente, “a fronte di una responsabilità acclarata (da cui l'obbligo di indennizzo)”, non ha fornito elementi da cui desumere che le spese allegate dall'opposto non siano state realmente sostenute, o utili a provare l'antieconomicità della transazione e il pregiudizio eventualmente subito;
- di conseguenza, sono senz'altro dovute sia “le spese di resistenza nel procedimento statunitense introdotto dal a causa dei difetti della macchina venduta…e le Parte_3 spese legali relative alla vertenza” sia “il pagamento effettuato di € 185.570,07 in favore del danneggiato in forza di accordo transattivo”; Parte_3
- quanto, invece, all'importo di € 52.000,00 versato agli avvocati NC NTmaria
e NC Banchini (rectius, Fabio Ziccardi), “la mera produzione delle fatture impedisce di verificare, in concreto, il nesso di dipendenza funzionale, utile a chiarirne la pertinenza e la congruità”;
- infine, il diritto all'indennizzo va circoscritto entro i limiti del massimale, dovendo trovare applicazione il massimo scoperto del 10% del sinistro, con massimo non indennizzabile di € 50.000,00. ha proposto appello avverso tale sentenza, lamentandone l'erroneità _1 nei punti in cui: a) non ha riconosciuto l'indennizzo relativo alle competenze pagate agli avv.ti NC NTmaria e Fabio Ziccardi per l'assistenza resa nella controversia instaurata da avanti alla corte statunitense e b) ha applicato la franchigia del Parte_3
10% sull'intero importo dovuto, comprensivo delle spese legali sostenute per la difesa avanti all'autorità giurisdizionale straniera, anziché sul solo importo risarcitorio.
costituendosi in giudizio, ha contestato il fondamento dell'avverso gravame e CP_1 ha proposto a sua volta appello incidentale, contestando l'ingiustizia della sentenza laddove: a) ha condannato l'assicuratrice a tenere indenne l'assicurata dal pagamento di importi (€ 185.570,07 a rimborso del risarcimento corrisposto a in forza di Parte_3 accordo transattivo e € 329.591,54 per spese di resistenza nel procedimento statunitense introdotto dal danneggiato) in assenza di prova circa l'effettiva esistenza di un difetto del macchinario venduto e che questo abbia dato luogo a una responsabilità del produttore prevista in polizza, con ciò invertendo l'onere della prova e dando indebito rilievo a fatture di formazione unilaterale;
b) non ha considerato che la transazione intervenuta tra e il danneggiato è inopponibile all'assicurazione; c) non si è _1 pronunciata sulle eccezioni ex artt. 1914, 1915 e 1916 comma 3 c.c., per avere _1 omesso di azionare i propri diritti nei confronti della società quale
[...] Parte_4 effettiva responsabile del sinistro.
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L'odierna controversia presuppone, anzitutto, l'esatta perimetrazione del giudicato definitivamente formatosi nel procedimento r.g.n. 2784/2013 avanti a questa Corte
d'Appello, che si è pronunciata con sentenza n. 181/2021; inoltre, nei limiti di tale giudicato, l'accertamento della sussistenza dei presupposti per la liquidazione dell'indennizzo dovuto da a nonché l'individuazione del CP_1 _1 suo ammontare, alla luce delle molteplici eccezioni sollevate dalla compagnia di assicurazione e ribadite con l'odierno appello incidentale, il cui esame, involgendo nell'an la fondatezza dell'avversa pretesa, non può che precedere quello dell'appello principale, che, invece, attiene unicamente al quantum riconosciuto dal primo giudice. Nel procedimento suindicato, contestava l'operatività della polizza, CP_1 denominata “Programma Assicurativo per la responsabilità civile dell'Impresa”, in quanto avente a oggetto la responsabilità derivante da “difetto dei prodotti risultanti in polizza – per i quali l' rivesta in Italia la qualifica di produttore – dopo la loro Parte_5 messa in circolazione…”, mentre, nel caso di specie, la macchina che aveva cagionato l'infortunio all'origine della domanda risarcitoria verso era stata _1 prodotta non da quest'ultima, ma da società terza ( . Parte_4
Il Tribunale di Parma dichiarava, tuttavia, “tenuta a tenere indenne – nei limiti CP_1 di indennizzo previsti nella polizza – la convenuta da quanto questa dovesse essere tenuta
a pagare a titolo di risarcimento del danno per capitale, interessi e spese patito da Pt_3
a causa di un difetto della macchina venduta alla società americana
[...] CP_3 nonché delle spese legali sostenute dalla convenuta per difendersi davanti all'autorità giudiziaria straniera”, e la Corte d'Appello confermava detta statuizione, con sentenza definitiva.
A fronte della parallela pretesa di – azionata in via monitoria e _1 confermata (seppur in parte) dal Tribunale di Parma nel giudizio di opposizione con la sentenza ora impugnata – di ottenere il pagamento dell'indennizzo, deduce che, CP_1 anche all'esito del giudicato formatosi nel procedimento succitato, “tutti i danni di cui la pretende l'indennizzo avrebbero dovuto essere comunque provati e non Pt_1 certamente indennizzati in modo automatico per effetto della sola declaratoria di operatività della polizza azionata”. L'attrice avrebbe dovuto, infatti, “provare in modo rigoroso l'entità e la natura delle prestazioni creditorie di cui chiedeva il rimborso, non essendo sufficiente la mera esibizione di fatture e il loro pagamento, peraltro contestate da sempre nella loro riferibilità e congruità”. In primo luogo, secondo l'appellante, l'attrice avrebbe dovuto giustificare, a monte, la stipula della transazione con il danneggiato con la prova che il bene fosse effettivamente difettoso: il Tribunale avrebbe ingiustamente dato per scontato che tale vizio fosse stato oggetto di vaglio nella causa di accertamento dell'operatività della polizza, quando, invece, tale causa non aveva deciso né sulla sussistenza di una responsabilità, né sul diritto all'indennizzo, né tantomeno sulle voci di spesa coperte dalla garanzia, affermandone unicamente l'operatività per essere un “produttore” ai sensi del diritto italiano. Pt_1
Peraltro, la transazione tra il danneggiato e avrebbe avuto l'effetto _1 novativo di creare un nuovo vincolo giuridico, incompatibile con quello estinto dell'eventuale obbligazione risarcitoria, mai dimostrata nella sua esistenza. La transazione, quindi, non creerebbe alcun obbligo indennitario per trattandosi CP_1 del frutto di una scelta imprenditoriale autonoma e, comunque, di atto dannoso che avrebbe potuto essere prevenuto o ridotto con una difesa corretta e completa.
In definitiva, l'assicurata non avrebbe assolto all'onere probatorio su di essa gravante, non avendo dimostrato: a) la sussistenza di un difetto;
b) che l'evento di danno ricadeva nel limite temporale d'indennizzo, essendo la garanzia operativa solo per i prodotti consegnati negli USA tra il 31.12.2009 e il 31.12.2010, c) che il diritto risarcitorio del danneggiato fosse conseguenza di un'obbligazione risarcitoria ex lege accertata con sentenza, e non di un fatto o omissione di terzi estranei alla garanzia, e che fra condotta e danno ci fosse un nesso di causalità d) che l'importo transattivo e le spese di difesa fossero congrue e pertinenti.
Infine, lamenta che il Tribunale di primo grado non si sarebbe affatto CP_1 pronunciato sull'eccezione secondo cui aveva omesso di azionare i _1 propri diritti contrattuali nei confronti della responsabile così violando tanto Parte_4 il precetto generale di agire con la diligenza e cautela, sia quello più specifico dell'obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c., incorrendo così nella sanzione del 1915 c.c. e dell'ulteriore obbligo di non pregiudicare l'eventuale diritto di surroga di cui al 1916 comma 3 c.c. Il Tribunale, infatti, non aveva considerato che il carrello che avrebbe cagionato l'infortunio era stato venduto prima del 2001, sicché ogni azione di rivalsa contro il progettista e costruttore del carrello era ormai preclusa, in ciò dovendo ravvisarsi una colpa grave dell'assicurata, che non aveva preservato i propri diritti contro l'effettivo produttore, escludendo così il diritto all'indennizzo anche ex art. 1227 c.c.
L'appello incidentale – i cui motivi, per la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente – è infondato e va rigettato, per le ragioni che seguono.
In primo luogo, tutte le deduzioni ed eccezioni dell'appellante relative alla pretesa inefficacia e/o inoperatività della polizza sono inammissibili, in quanto assorbite dal giudicato formatosi nel procedimento terminato con la sentenza n. 181/2021 della Corte
d'Appello di Bologna. L'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del "petitum" e della "causa petendi", fermo restando il requisito dell'identità delle persone (ex multis, Cass. civ., n. 33021 /2022).
Nel caso di specie, se è vero che la questione all'origine della precedente lite tra CP_1
e riguardava, nello specifico, la possibilità di qualificare l'assicurato _1 come “produttore” ai sensi del contratto di assicurazione e del diritto italiano, va, tuttavia, osservato che l'interesse sottostante alle domande di accertamento, rispettivamente, della non operatività o della operatività della polizza era quello di ottenere una pronuncia che definitivamente decidesse se, nel caso concreto, il rischio verificatosi (il danno cagionato dall'assicurato a fosse coperto dalla garanzia. Coerentemente, le conclusioni Parte_3 Contr rassegnate dalla stessa (doc. 6 fasc. Macchine erano formulate in termini Pt_1 ampi: “accertata la descrizione del rischio pattiziamente fatta dalle parti, dichiarare con qualunque formula l'inoperatività della garanzia assicurativa prestata con la polizza Contr a n. 2261/61/55217962 in relazione al sinistro denunciato in data 27.02.2011 relativo ad un evento di danno verificatosi a St. LO (Missouri-USA) in danno del signor Contr
e per l'effetto dichiarare non tenuta al pagamento di alcun indennizzo Parte_3 e/o risarcimento, né delle spese di difesa e art. 1917, 3° comma c.c. in relazione a detto evento di danno…”.
Dunque, in tal sede dovevano essere dedotte e discusse anche le eccezioni qui sollevate, secondo cui non vi sarebbe prova dei presupposti di efficacia della polizza, ovvero della difettosità del prodotto e della stessa responsabilità nei confronti del danneggiante, ricadendo così nell'ambito del giudicato implicito, siccome rientranti nel perimetro dell'oggetto della domanda di accertamento;
si tratta, infatti, di contestazioni per loro natura preliminari rispetto a detta domanda: è secondario chiedere al giudice di verificare se l'assicurato debba considerarsi “produttore” ai fini dell'attivazione della garanzia, ove si dubiti della stessa esistenza del sinistro e della responsabilità, ossia dell'avveramento del rischio assicurato.
E del resto, sarebbe contrario ai principi di buona fede e di economia processuale instaurare un procedimento diverso per ogni possibile eccezione circa la validità o efficacia del contratto e l'interpretazione delle sue molteplici clausole.
La portata della statuizione di operatività della polizza e della dichiarazione che è Pt_6
“tenuta a tenere indenne – nei limiti di indennizzo previsti nella polizza – la convenuta da quanto questa dovesse essere costretta a pagare a titolo di risarcimento del danno per capitale, interessi e spese patito da a causa di difetti della macchina venduta Parte_3 alla società americana nonché delle spese legali sostenute dalla convenuta CP_3 per difendersi davanti all'autorità giudiziaria straniera” non può considerarsi, come vorrebbe limitata al tema della qualifica dell'assicurato in termini di CP_1
“produttore” ai sensi di polizza. Infatti, tale dichiarazione, che accerta la debenza dell'indennizzo per i fatti di cui è causa, logicamente presuppone non solo la definizione del danneggiante come produttore, ma, più in generale, l'insussistenza di ragioni, di fatto o di diritto, che in qualsiasi modo escludano l'operatività della garanzia, come anche affermato dal primo giudice.
Peraltro, ha contestato la difettosità del prodotto e la responsabilità del produttore Pt_6 solo in sede di gravame, violando il divieto di nova in appello ex art. 345 c.p.c.: nell'atto di citazione in opposizione, essa si era limitata a contestare la valenza probatoria delle fatture e della transazione tra danneggiante e danneggiato, senza, tuttavia, porre in dubbio il diritto alla garanzia assicurativa sotto il profilo dell'esistenza degli elementi costitutivi della responsabilità civile dell'assicurato, in particolare il difetto del prodotto e il nesso causale tra la condotta e il danno.
Le stesse considerazioni svolte sull'efficacia del giudicato esterno nel giudizio in corso valgono per l'eccezione per cui avrebbe omesso di azionare i propri _1 Cont diritti contrattuali verso l'effettiva responsabile, Be. in violazione degli artt. Pt_4
1227 e 1914 c.c. e ss., eccezione che è, comunque, infondata: anche ammesso che chiamare in giudizio il terzo ritenuto responsabile rientri nell'obbligo di salvataggio gravante sull'assicurato (parendo più consona la riconduzione della fattispecie all'art. 1916 c.c.), è assorbente il rilievo che la stessa impresa di assicurazione, pur avendo inizialmente assunto una difesa comune al proprio assicurato e personalmente impostato la strategia difensiva (doc. 3 fasc. Soncini) e, quindi, pur avendo piena Pt_1 conoscenza dei fatti di causa e dei soggetti coinvolti, non ha mai preso iniziative (o, comunque, non ne ha dato prova) nei confronti di anche al solo fine, Parte_4 cautelativo, di interrompere la prescrizione.
Al contrario, ha allegato che la chiamata in causa la società fu _1 sconsigliata proprio dall'assicurazione e dall'Avv. Giorgetti, essendovi incertezza – a fronte, al contrario, di una sicura lievitazione dei costi – sulla possibilità di diritto alla manleva, “sia in ordine alla individuazione del transpallet che avrebbe causato l'evento, avendo la ditta fornito vari transpallet alla ditta sia in ordine alla Pt_4 Pt_1 prescrizione che si era già compiuta, sia in ordine alle responsabilità”. La circostanza è Contr confermata dal tenore del doc. 3 già citato, in cui è la stessa a comunicare a il rilevamento di “elementi che, allo stato, non consentono di _1 determinare con certezza sia la situazione in punto di responsabilità che in relazione all'operatività della garanzia…” e che, soprattutto, “sono state fornite due fatture di vendita con date diverse e non è stato possibile in alcun modo ottenere un elemento identificativo preciso (es. numero di matricola) del carrello coinvolto nell'incidente”. Ciò consente di escludere altresì l'applicabilità dell'art. 1227 c.c. Lo stesso dicasi, infine, per l'eccezione relativa ai limiti temporali della copertura assicurativa, brevemente menzionata solo a pag. 19 dell'atto di appello incidentale, su cui la sentenza n. 181/2021 della Corte d'Appello, peraltro, si è pronunciata non per implicito, ma con espressa motivazione, in risposta a uno dei motivi di appello formulati in quella sede da (pagg. 7 e ss. della decisione). CP_1
In definitiva, se è vero che la sentenza della Corte felsinea non ha deciso sulla spettanza delle singole voci spettanti a titolo di indennizzo, che, quindi, devono _1 essere in questa sede provate e documentate da chi ne chiede il pagamento, tuttavia, detta sentenza ha – implicitamente – accertato la sussistenza di ogni presupposto di operatività della polizza, ivi compreso l'insorgere della responsabilità dell'assicurato verso terzi e i suoi elementi costitutivi (difettosità del prodotto). Presupposti che, dunque, _1 non ha l'onere di dimostrare in questa sede, ciò a prescindere dalla questione,
[...] diversa e ulteriore, dell'opponibilità a della transazione intervenuta tra il CP_1 danneggiante e il danneggiato il cui rilievo è limitato al quantum Parte_3 dell'indennizzo.
Venendo, dunque, alle contestazioni che investono la liquidazione, da parte del primo giudice, delle somme oggetto dell'ingiunzione di pagamento, richieste dalla società assicurata a rimborso di quanto versato al danneggiato per risarcimento (art. 1917 comma
1 c.c.) e ai propri legali per resistere in giudizio contro di esso (art. 1917 comma 3 c.c.), ha offerto in giudizio, rispettivamente, copia della transazione (doc. _1
K/K1) e le fatture emesse dai legali che si occuparono della vertenza, in sede giudiziale e stragiudiziale (docc. A-J). In forza della prima, ha pagato a € 185.750,07 (pari a $ _1 Parte_3
250.000,00).
Le spese legali ammontano, invece, a € 329.591,44, versate allo studio americano p.c. (oltre € 52.000,00 in favore dello Controparte_6 [...]
queste ultime non riconosciute dal primo giudice e oggetto, Controparte_7 quindi, dell'appello principale, di cui si dirà in seguito).
Quanto alla transazione, è infondato l'assunto secondo cui la stessa non sarebbe opponibile a e si porrebbe quale “evento dannoso che avrebbe potuto essere CP_1 prevenuto, o ridotto, con una difesa corretta e completa che in questa causa non è stata dimostrata, non essendo stata chiamata nella causa USA la società produttrice”. Al contrario, il fatto che il risarcimento del danno subito da non sia stato Parte_3 accertato e determinato in sede giudiziale, ma sia stato, infine, oggetto di accordo stragiudiziale tra le parti non esclude il diritto all'indennizzo dell'assicurato. L'art.1917 c.c. non richiede un accertamento giudiziale della responsabilità dell'assicurato e dell'ammontare complessivo del risarcimento, ma un titolo idoneo ad attribuire al pagamento il carattere doveroso (“deve pagare”). La transazione è uno degli esiti possibili del giudizio e, dunque, in presenza della prova della stipulazione e del suo successivo adempimento, riconoscerne il rimborso non è affatto il frutto di un automatismo “per la sola declaratoria di operatività della polizza azionata: fermo, secondo quanto supra osservato, il giudicato sull'operatività della polizza azionata in relazione al sinistro verificatosi in capo a la copia della transazione (e del Parte_7 bonifico che ne costituisce esecuzione) altro non è che la prova del titolo in forza del quale l'assicurato ha pagato al danneggiato una determinata somma quale risarcimento per il danno cagionato, potendosi, tuttalpiù, discutere della congruità degli importi pattuiti dalle parti e della loro integrale indennizzabilità da parte dell'impresa di assicurazione.
Sul punto, tuttavia, correttamente il primo giudice ha rilevato che non ha offerto CP_1 elementi per dubitare che le somme siano state pagate, né per valutare l'antieconomicità della transazione.
Sotto il primo profilo (dell'effettività del pagamento), è agli atti (doc. K1) l'ordine di bonifico di $ 250.000,00, con causale “settlement agreement”, la cui valenza probatoria e la riferibilità ai fatti di causa non è contestata.
Quanto alla congruenza e ragionevolezza delle somme, si osserva che la somma inizialmente richiesta da era molto più alta ($ 875.000,00, cfr. doc 8 Parte_3
divenuti poi $ 650.000,00, cfr. doc. 34 allegato alla II memoria di _1
e che l'assicurazione fu sin dall'inizio informata della pendenza di _1 trattative (doc. 8 cit.) e, tuttavia, non fornì alcuna risposta. La somma pattuita, del resto, pare coerente con l'entità dei danni lamentati da Parte_3 nell'atto introduttivo del giudizio (doc. 2 pag. 4: lesioni alla testa, al _1 cervello, al volto, alla mascella, alla schiena e al ginocchio, cui seguirono tre operazioni chirurgiche).
Va altresì confermato il diritto di al rimborso, ex art. 1917 comma 3 _1
c.c., di quanto versato ai legali americani a titolo di spese di resistenza. Invero, a fronte di un'allegazione puntuale e specifica delle singole attività svolte, contenuta nelle fatture emesse dagli avvocati, si è limitata a una generica contestazione circa la loro CP_1 congruità, necessità e giustificazione.
A ben vedere, la documentazione agli atti non consente di dubitare che:
- l'attività di assistenza e difesa legale sia stata effettivamente svolta, essendovi prova che il giudizio avanti alla corte americana sia stato incardinato (febbraio
2011) e si sia effettivamente svolto e concluso con una transazione a distanza di anni (maggio 2013)
- che tale attività si riferisca alla vertenza tra come Parte_8 si desume dall'intestazione delle fatture, e che essa sia stata pagata dal cliente (docc. da 13 a 32 allegati alla comparsa di costituzione e risposta di _1
;
[...]
Peraltro, omette di considerare come tale studio americano fu da lei stessa CP_1 individuato nella prima fase della lite, quando assunse la difesa congiunta all'assicurato,
e che la stessa inviò un preventivo di spesa, con ciò dimostrando di condividere gli importi
(doc. 3). La divergenza tra il preventivo ($ 302.845,00) e la fatturazione (329.591,54 €, pari a circa $ 440.760,00 secondo il tasso di cambio medio di 1.3373 dell'agosto 2013) non è tale da far presumere che l'assicurazione, ove non avesse rinunciato alla difesa congiunta, non avrebbe pagato, ed è anzi un aumento ragionevole e prevedibile alla luce delle normali variabili di un qualsiasi iter giudiziario. E la conclusione di una transazione può giustificare un compenso più elevato. La sentenza di primo grado va, quindi, confermata quanto al diritto di _1 al pagamento da parte di di € 185.570,07 (indennizzo per il risarcimento in CP_1 favore del danneggiato e € 329.591,54 (spese di resistenza relative allo Parte_3 studio AN OE & Von GO p.c.).
Essa è, invece, meritevole di riforma, in accoglimento dell'appello principale di _1
laddove le ha negato l'ulteriore rimborso delle spese legali (per l'importo di €
[...]
52.000,00) versate allo studio NC NT con motivazione Controparte_8 ambigua, non essendo esplicitati quali elementi abbiano indotto il giudice a collegare dette spese ad attività c.d. complementari e a dubitare del “nesso di dipendenza funzionale, utile a chiarirne la pertinenza e congruità”.
Al contrario, poiché, interrottasi la difesa comune tra e CP_1 _1
l'Avv. Giorgetti, che assisteva entrambe, rinunciò al mandato, è del tutto ragionevole che la società assicurata conferisse mandato a un nuovo patrocinatore in Italia, affinché si interfacciasse e collaborasse con lo studio legale americano.
Ancora una volta, poi, a fronte della puntuale descrizione delle attività svolte contenuta nella fattura J (doc.), la contestazione di è del tutto generica, limitandosi essa a CP_1 lamentare che tali spese non fossero state previamente autorizzate né vagliate dall'Ordine professionale competente. Tuttavia, in primo luogo, se l'autorizzazione dell'impresa assicuratrice non era affatto necessaria, avendo le parti adottato due posizioni e difese autonome, era, invece, opportuna la sostituzione dell'Avv. Giorgetti. Inoltre, l'importo richiesto, sebbene non opinato dall'Ordine degli avvocati, è contenuto entro limiti ragionevoli e coerenti con le attività elencate, del cui svolgimento non vi è motivo di dubitare, in quanto – ferma la genericità della contestazione – esso risulta, comunque, anche dal doc. 34, in cui emerge che gli avvocati NTmaria e Ziccardi si occuparono della gestione della fase stragiudiziale, che era seguita a quella giudiziale.
Il relativo pagamento risulta, infine, dal doc. 33 prodotto da _1
Dunque, alla somma di € 329.591,54 va aggiunta quella di € 52.000,00, per un totale, a titolo di spese di resistenza, di € 381.591,54. Su detto importo, sempre in accoglimento dell'appello principale e in riforma della impugnata sentenza, non va applicato lo scoperto del 10%, con massimo non indennizzabile di € 50.000,00, limite che, invece, va circoscritto a quanto pagato dall'assicurato al danneggiato a titolo risarcitorio (capitale, interessi e spese), pari, nel caso di specie, a € 185.570,07. Infatti, la polizza prevede lo scoperto a carico dell'assicurato nell'ambito della responsabilità civile prodotti, e non anche nell'ambito della regolamentazione della
“tutela giudiziaria”: le spese legali sostenute dall'assicurato per tutelare i propri diritti a fronte dell'azione del danneggiato non fanno parte del sinistro, ossia del “fatto” accaduto in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, e sono a carico dell'assicuratore secondo l'art. 1917 comma 3 c.c., nei limiti del quarto della somma assicurata.
Ne consegue, essendo il 10% di 185.570,07 pari a € 18.557,00, che resta a carico di l'importo minimo non indennizzabile di € 20.000,00. _1
In definitiva, va condannata al pagamento, in favore di della CP_1 _1 somma di € 547.161,61 – derivante dalla sottrazione all'importo oggetto di ingiunzione, dello scoperto di € 20.000,00 – oltre interessi come da sentenza impugnata. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex D.M. 55/2014, tenuto conto del valore e della complessità della causa, delle attività effettivamente svolte e di tutti i parametri indicati nel citato decreto. Atteso l'esito, sussistono altresì i presupposti per l'obbligo di di versamento di CP_1 un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Controparte_2
e da avverso la sentenza n. 393/2022 del
[...] Controparte_1
Tribunale di Parma ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita
- in accoglimento dell'appello proposto da Controparte_2 condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_2
della somma di € 547.161,61, oltre interessi come da sentenza impugnata;
[...]
- rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
- condanna alla refusione, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, Controparte_2 quanto al primo grado, in € 30.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA e, quanto al presente grado, in € 20.000,00 per compensi ed € 1.165,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo di Controparte_1 di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente
[...] impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L.
228/2012.
Così deciso in Bologna il 11.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori