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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/04/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3791/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3791/2022 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. CECCHELLA Parte_1 C.F._1
CLAUDIO e dell'avv. Carlotta Santarnecchi;
ATTORE contro
(C.F.: ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BELLINO MARIA
CONVENUTO
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 29 gennaio 2025: per l'attore : “Piaccia al tribunale di Livorno, disattesa ogni contraria istanza: 1. Parte_1
in via istruttoria convocare la consulente a chiarire i quesiti formulati con le note di trattazione scritta del 10.04.2024; 2. nel merito, accertare, secondo giustizia, il valore della quota sulla base del bilancio approvato il 31.12.2020, così come previsto dall'art. 5 dell'atto costitutivo della Controparte_1
e non essendo stata liquidata nei termini previsti dallo stesso articolo (31.12.2022) condannare la
[...]
in persona del suo legale rappresentante Parte_2 CP_2
al pagamento a favore del Sig. di una somma pari al valore della quota accertata, con Parte_1 gli interessi di mora ai sensi dell'art. 1284 c.c. maturati a partire da tale data;
3. in ogni caso, condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori e compensi al CTU e al ct di parte come per legge”;
pagina 1 di 4 per la convenuta ”: “Voglia l'Ecc.mo Controparte_3
Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta, statuire che il valore della quota spettante all'ex socio
è pari ad € 16.410, così come accertato dal CTU. Spese secondo giustizia”. Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con atto notificato a mezzo PEC in data 18 novembre 2022, citava dinanzi al Parte_1
Tribunale di Livorno la società denominata Controparte_3
e domandava la condanna della società convenuta al pagamento di una somma di denaro che
[...] rappresentasse il valore della quota sociale, a seguito del recesso dell'attore dalla qualità di socio esercitato in virtù dell'art. 5 dell'atto costitutivo della società.
II. Con comparsa depositata in data 10 marzo 2023 si costituiva in giudizio
[...]
” e non si opponeva alla domanda e precisava che nella fase che Controparte_3 aveva preceduto l'introduzione del giudizio aveva offerto all'attore la somma di euro 45.000,00 a titolo di liquidazione della quota sociale, così come determinata sulla base della consulenza del dott. Per_1
prodotta dall'attore come documento n.7.
[...]
III. Il processo veniva istruita a mezzo delle prove documentali depositate dalla parti e a mezzo di consulenza tecnica depositata in data 9 marzo 2024 e trattenuta in decisione all'udienza del 29 gennaio
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' pacifico il recesso del socio accomandatario dalla società denominata Parte_1 [...]
” ai sensi degli artt. 2293, 2315 e 2285 II comma Controparte_3
cc ed il conseguente diritto alla liquidazione della quota sociale, pari al 50% del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2289 cc.
E' stata svolta la consulenza – tecnica d'ufficio sulla determinazione del valore del capitale sociale al momento del recesso e, più precisamente – in base al quesito dato al CTU con l'accordo delle parti – in virtù del bilancio approvato in data 31 dicembre 2020.
La relazione redatta dal CTU dott.ssa depositata in data 9 marzo 2024, ha stimato il Persona_2 valore dell'azienda alla data del 31 dicembre 2020 nella misura di euro 32.821,00 e quindi il valore della quota di liquidazione del socio receduto nella misura di euro 16.410,00.
Il giudizio tecnico del CTU viene condiviso dal Giudice, essendo esente da evidenti vizi logici – formali.
pagina 2 di 4 L'attore ha contestato il risultato della consulenza, evidenziando che il CTU non aveva valorizzato una componente di rilievo dell'azienda, rappresentata dal contratto di comodato, di cui la società beneficiava nella detenzione dei locali ove esercitava l'attività di ristorazione;
tale componente consentiva un risparmio annuale del canone di locazione e integrava una componente attiva.
La critica viene fermamente respinta in quanto, come già osservato dal CTU, il contratto di comodato
(nel caso in specie derivante dai rapporti di parentela/affinità/amicizia tra i soci) attribuisce al comodatario l'uso gratuito del bene concesso e non è quindi suscettibile di valutazione economica positiva.
Si tratta peraltro di una disponibilità a titolo precario in quanto il comodante è legittimato contrattualmente a richiedere in ogni momento la restituzione dell'immobile.
Non avrebbe senso né logico né economico riconoscere al socio receduto un importo di denaro superiore perché i soci superstiti sacrificano l'uso personale di un proprio immobile e consentono alla società di esercitare l'attività di impresa nell'immobile di loro proprietà.
In conclusione, “L ” viene condanna a pagare Controparte_3
a la somma di euro 16.410,00, oltre agli interessi di mora ai sensi dell'art. 1284 Parte_1
IV comma cc a decorre dal 31 dicembre 2022.
Gli interessi vengono determinati come da domanda, in essenza di qualsiasi contestazione da parte della società convenuta sulla loro doverosità.
Tenuto conto che il valore della quota riconosciuta in giudizio, pari ad euro 16.410,00, è di molto inferiore al valore di euro 45.000,00 offerto dalla società convenuta, in fase antecedente all'introduzione del giudizio, sulla base della consulenza del dott. prodotta dall'attore Persona_1
come documento n.7, sussistono motivi fondati per compensare tra le parti le spese di lite ai sensi dell'art. 92 I comma cpc.
Le spese di CTU, così come determinate con decreto del 18 giugno 2024 vengono lasciate a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
”, ogni diversa domanda, deduzione ed Controparte_3
eccezione disattesa e respinta, così provvede: condanna a pagare a Controparte_3 Pt_1
la somma di euro 16.410,00, oltre agli interessi di mora ai sensi dell'art. 1284 IV comma
[...]
cc a decorre dal 31 dicembre 2022;
pagina 3 di 4 compensa tra le parti le spese di lite;
dispone che le spese di CTU restino a carico solidale delle parti.
Livorno, 25 aprile 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3791/2022 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. CECCHELLA Parte_1 C.F._1
CLAUDIO e dell'avv. Carlotta Santarnecchi;
ATTORE contro
(C.F.: ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BELLINO MARIA
CONVENUTO
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 29 gennaio 2025: per l'attore : “Piaccia al tribunale di Livorno, disattesa ogni contraria istanza: 1. Parte_1
in via istruttoria convocare la consulente a chiarire i quesiti formulati con le note di trattazione scritta del 10.04.2024; 2. nel merito, accertare, secondo giustizia, il valore della quota sulla base del bilancio approvato il 31.12.2020, così come previsto dall'art. 5 dell'atto costitutivo della Controparte_1
e non essendo stata liquidata nei termini previsti dallo stesso articolo (31.12.2022) condannare la
[...]
in persona del suo legale rappresentante Parte_2 CP_2
al pagamento a favore del Sig. di una somma pari al valore della quota accertata, con Parte_1 gli interessi di mora ai sensi dell'art. 1284 c.c. maturati a partire da tale data;
3. in ogni caso, condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori e compensi al CTU e al ct di parte come per legge”;
pagina 1 di 4 per la convenuta ”: “Voglia l'Ecc.mo Controparte_3
Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta, statuire che il valore della quota spettante all'ex socio
è pari ad € 16.410, così come accertato dal CTU. Spese secondo giustizia”. Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con atto notificato a mezzo PEC in data 18 novembre 2022, citava dinanzi al Parte_1
Tribunale di Livorno la società denominata Controparte_3
e domandava la condanna della società convenuta al pagamento di una somma di denaro che
[...] rappresentasse il valore della quota sociale, a seguito del recesso dell'attore dalla qualità di socio esercitato in virtù dell'art. 5 dell'atto costitutivo della società.
II. Con comparsa depositata in data 10 marzo 2023 si costituiva in giudizio
[...]
” e non si opponeva alla domanda e precisava che nella fase che Controparte_3 aveva preceduto l'introduzione del giudizio aveva offerto all'attore la somma di euro 45.000,00 a titolo di liquidazione della quota sociale, così come determinata sulla base della consulenza del dott. Per_1
prodotta dall'attore come documento n.7.
[...]
III. Il processo veniva istruita a mezzo delle prove documentali depositate dalla parti e a mezzo di consulenza tecnica depositata in data 9 marzo 2024 e trattenuta in decisione all'udienza del 29 gennaio
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' pacifico il recesso del socio accomandatario dalla società denominata Parte_1 [...]
” ai sensi degli artt. 2293, 2315 e 2285 II comma Controparte_3
cc ed il conseguente diritto alla liquidazione della quota sociale, pari al 50% del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2289 cc.
E' stata svolta la consulenza – tecnica d'ufficio sulla determinazione del valore del capitale sociale al momento del recesso e, più precisamente – in base al quesito dato al CTU con l'accordo delle parti – in virtù del bilancio approvato in data 31 dicembre 2020.
La relazione redatta dal CTU dott.ssa depositata in data 9 marzo 2024, ha stimato il Persona_2 valore dell'azienda alla data del 31 dicembre 2020 nella misura di euro 32.821,00 e quindi il valore della quota di liquidazione del socio receduto nella misura di euro 16.410,00.
Il giudizio tecnico del CTU viene condiviso dal Giudice, essendo esente da evidenti vizi logici – formali.
pagina 2 di 4 L'attore ha contestato il risultato della consulenza, evidenziando che il CTU non aveva valorizzato una componente di rilievo dell'azienda, rappresentata dal contratto di comodato, di cui la società beneficiava nella detenzione dei locali ove esercitava l'attività di ristorazione;
tale componente consentiva un risparmio annuale del canone di locazione e integrava una componente attiva.
La critica viene fermamente respinta in quanto, come già osservato dal CTU, il contratto di comodato
(nel caso in specie derivante dai rapporti di parentela/affinità/amicizia tra i soci) attribuisce al comodatario l'uso gratuito del bene concesso e non è quindi suscettibile di valutazione economica positiva.
Si tratta peraltro di una disponibilità a titolo precario in quanto il comodante è legittimato contrattualmente a richiedere in ogni momento la restituzione dell'immobile.
Non avrebbe senso né logico né economico riconoscere al socio receduto un importo di denaro superiore perché i soci superstiti sacrificano l'uso personale di un proprio immobile e consentono alla società di esercitare l'attività di impresa nell'immobile di loro proprietà.
In conclusione, “L ” viene condanna a pagare Controparte_3
a la somma di euro 16.410,00, oltre agli interessi di mora ai sensi dell'art. 1284 Parte_1
IV comma cc a decorre dal 31 dicembre 2022.
Gli interessi vengono determinati come da domanda, in essenza di qualsiasi contestazione da parte della società convenuta sulla loro doverosità.
Tenuto conto che il valore della quota riconosciuta in giudizio, pari ad euro 16.410,00, è di molto inferiore al valore di euro 45.000,00 offerto dalla società convenuta, in fase antecedente all'introduzione del giudizio, sulla base della consulenza del dott. prodotta dall'attore Persona_1
come documento n.7, sussistono motivi fondati per compensare tra le parti le spese di lite ai sensi dell'art. 92 I comma cpc.
Le spese di CTU, così come determinate con decreto del 18 giugno 2024 vengono lasciate a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
”, ogni diversa domanda, deduzione ed Controparte_3
eccezione disattesa e respinta, così provvede: condanna a pagare a Controparte_3 Pt_1
la somma di euro 16.410,00, oltre agli interessi di mora ai sensi dell'art. 1284 IV comma
[...]
cc a decorre dal 31 dicembre 2022;
pagina 3 di 4 compensa tra le parti le spese di lite;
dispone che le spese di CTU restino a carico solidale delle parti.
Livorno, 25 aprile 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
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